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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023 ed iscritta al n. 460 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefania Sironi e Alessandro Bongiovanni del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori in Monza, Via Manzoni n. 46, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- (P.Iva ), rappresentata e difesa dal proc. domm. avv. Antonino Controparte_1 P.IVA_1
Geronimo La Russa del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18
CONVENUTA
e contro
- (c.f. , residente in [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “IN VIA PRELIMINARE–ISTANZA PER ASSEGNAZIONE PROVVISIONALE
pagina 1 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che con la missiva del 13 gennaio 2021 Controparte_1
ha riconosciuto la sussistenza del diritto risarcitorio in capo al signor Parte_1
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, in virtù del verbale di incidente stradale dei Carabinieri
di Olginate e del decreto penale di condanna emesso a carico del sig. in data 9 giugno 2020, sussistono Controparte_2
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura, che consentono di superare la presunzione di cui
all'art. 2054, comma II c.c.;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che nella medesima missiva del 13 gennaio 2021
[...]
ha pure riconosciuto un danno in capo al sig. nella seguente misura: danno biologico CP_1 Parte_1
13%, inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea parziale per 30 giorni al 75%, per 30 giorni al 50%
e per 60 giorni al 25%, liquidato solo parzialmente;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che dalla relazione medicolegale dei Dott. Persona_1
e Dott. (già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021 risulta
[...] Persona_2
che il sig. abbia subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, Parte_1
inabilità temporanea parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%, e che tale relazione,
trasmessa a in data 05/10/2021, non è stata oggetto di alcuna contestazione;
Controparte_1
- rilevato che ai sensi dell'art. 5 L. 102/2006 il danneggiato che non si trovi in stato di bisogno ha diritto ad ottenere una
provvisionale ovvero che sia a lui assegnata con ordinanza immediatamente esecutiva una somma di denaro da imputarsi
in percentuale alla liquidazione definitiva del danno;
- assegnare in favore del sig. a titolo di provvisionale, a carico di e del sig. Parte_1 Controparte_1
in via tra loro solidale l'importo di € 56.023,30, ovvero una somma pari al 50% del danno ancora da Controparte_2
liquidarsi in favore dell'attore, (euro 112.046,60.=, pari alla differenza fra il danno complessivo di euro 150.146,60.= ed
euro 38.100,00 liquidati con assegno pagato da trattenuto a titolo di acconto), ed in ogni caso si chiede al CP_1
giudice adito di liquidare, a titolo di provvisionale, una somma non inferiore ad € 14.119,50, pari alla differenza fra il
danno di € 52.219,50 riconosciuto dalla stessa Compagnia assicuratrice in favore del sig. e il minore importo di Parte_1
€ 38.100,00 ad oggi corrisposto in suo favore.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 2 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che il sig. è responsabile in via esclusiva Controparte_2
del sinistro del 15 settembre 2019 in occasione del quale il sig. ha riportato le lesioni oggetto della Parte_1
presente domanda di risarcimento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142ter e 144
delCodice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), il danneggiato ha diritto ad agire in via diretta anche nei
confronti della Compagnia assicuratrice, oltreché nei confronti del responsabile civile, e che questa è tenuta al
risarcimento nei limiti in cui sussiste la responsabilità civile del conducente;
- accertato e dichiarato che il danno non patrimoniale subito dal sig. ha comportato una rilevante Parte_1
menomazione, accertata e stimata nella relazione medico-legale dei Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2
(già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021, dalla quale risulta che il sig. Parte_1
ha subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea
[...]
parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che per effetto del sinistro occorso per fatto e colpa esclusiva
del signore il signore ha accusato deficit mentali e motori tanto da impedire allo Controparte_2 Parte_1
stesso lo svolgimento delle proprie precedenti mansioni e che per tale motivo è stato trasferito dal reparto
macchine da taglio al reparto magazzino;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che a causa del trasferimento ad un reparto non usurante il
signore ha perso la possibilità di avere scatti di carriera ormai maturati per l'età raggiunta e per gli Parte_1
anni di lavoro eseguito ed il diritto al beneficio della pensione anticipata per lavoro usurante, e che si trova ora con il
forzato demansionamento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che l'entità del danno subito dal sig. in Parte_1
base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ammonta a complessivi € 150.146,60.= (pari a: danno biologico
risarcibile: € 60.643,00 + danno biologico temporaneo: € 20.636,50 + incremento per sofferenza: € 23.651,00 (39%) +
personalizzazione del danno: € 21.831,00 (36%) + danno da perdita di chanche: € 20.000,00 + costo per la relazione
medico-legale di parte: € 3.050,00 + spese mediche: € 335,10;
- condannare il sig. e in via tra loro solidale, al pagamento di complessivi € Controparte_2 Controparte_1
112.046,60.= pari alla differenza fra tutto quanto dovuto e l'importo di € 38.100,00 già versato da Controparte_1
ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
pagina 3 di 12 - per tutti i motivi indicati nella sezione IV del presente Atto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 e/o dell'art. 96 c.p.c., la
a risarcire in favore del signore il danno da quantificarsi, anche in via equitativa ai Controparte_3 Parte_1
sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 10.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Precisa come da memoria 183 comma 6 n. 2.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: CP_1
In via preliminare e/o nel merito:
1) Dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dall'attore in via provvisionale, nei confronti di
e del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e per carenza dei presupposti di Controparte_1 Controparte_2
legge.
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 31.800,00 corrisposta da al sig. Controparte_1
per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con il rigetto di ogni altra pretesa Parte_1
avversaria perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In via subordinata:
4) Nel denegato e non creduto caso di riconoscimento di ulteriori somme in favore dell'attore, ai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2023 ed iscritta al n. 460 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2023 da:
- (c.f. ), rappresentato e difeso dai procc. domm. avv.ti Parte_1 C.F._1
Stefania Sironi e Alessandro Bongiovanni del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori in Monza, Via Manzoni n. 46, giusta procura agli atti telematici
ATTORE
contro
- (P.Iva ), rappresentata e difesa dal proc. domm. avv. Antonino Controparte_1 P.IVA_1
Geronimo La Russa del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 18
CONVENUTA
e contro
- (c.f. , residente in [...] Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale.
All'udienza del 10 dicembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “IN VIA PRELIMINARE–ISTANZA PER ASSEGNAZIONE PROVVISIONALE
pagina 1 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che con la missiva del 13 gennaio 2021 Controparte_1
ha riconosciuto la sussistenza del diritto risarcitorio in capo al signor Parte_1
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, in virtù del verbale di incidente stradale dei Carabinieri
di Olginate e del decreto penale di condanna emesso a carico del sig. in data 9 giugno 2020, sussistono Controparte_2
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autovettura, che consentono di superare la presunzione di cui
all'art. 2054, comma II c.c.;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che nella medesima missiva del 13 gennaio 2021
[...]
ha pure riconosciuto un danno in capo al sig. nella seguente misura: danno biologico CP_1 Parte_1
13%, inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea parziale per 30 giorni al 75%, per 30 giorni al 50%
e per 60 giorni al 25%, liquidato solo parzialmente;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che dalla relazione medicolegale dei Dott. Persona_1
e Dott. (già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021 risulta
[...] Persona_2
che il sig. abbia subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, Parte_1
inabilità temporanea parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%, e che tale relazione,
trasmessa a in data 05/10/2021, non è stata oggetto di alcuna contestazione;
Controparte_1
- rilevato che ai sensi dell'art. 5 L. 102/2006 il danneggiato che non si trovi in stato di bisogno ha diritto ad ottenere una
provvisionale ovvero che sia a lui assegnata con ordinanza immediatamente esecutiva una somma di denaro da imputarsi
in percentuale alla liquidazione definitiva del danno;
- assegnare in favore del sig. a titolo di provvisionale, a carico di e del sig. Parte_1 Controparte_1
in via tra loro solidale l'importo di € 56.023,30, ovvero una somma pari al 50% del danno ancora da Controparte_2
liquidarsi in favore dell'attore, (euro 112.046,60.=, pari alla differenza fra il danno complessivo di euro 150.146,60.= ed
euro 38.100,00 liquidati con assegno pagato da trattenuto a titolo di acconto), ed in ogni caso si chiede al CP_1
giudice adito di liquidare, a titolo di provvisionale, una somma non inferiore ad € 14.119,50, pari alla differenza fra il
danno di € 52.219,50 riconosciuto dalla stessa Compagnia assicuratrice in favore del sig. e il minore importo di Parte_1
€ 38.100,00 ad oggi corrisposto in suo favore.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 2 di 12 - per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che il sig. è responsabile in via esclusiva Controparte_2
del sinistro del 15 settembre 2019 in occasione del quale il sig. ha riportato le lesioni oggetto della Parte_1
presente domanda di risarcimento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142ter e 144
delCodice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), il danneggiato ha diritto ad agire in via diretta anche nei
confronti della Compagnia assicuratrice, oltreché nei confronti del responsabile civile, e che questa è tenuta al
risarcimento nei limiti in cui sussiste la responsabilità civile del conducente;
- accertato e dichiarato che il danno non patrimoniale subito dal sig. ha comportato una rilevante Parte_1
menomazione, accertata e stimata nella relazione medico-legale dei Dott. e Dott. Persona_1 Persona_2
(già consulente tecnico dell'intestato Tribunale) redatta in data 12 luglio 2021, dalla quale risulta che il sig. Parte_1
ha subito un danno biologico del 22-23% con inabilità temporanea totale per 11 giorni, inabilità temporanea
[...]
parziale per 120 giorni al 75%, per 60 giorni al 50% e per 30 giorni al 25%;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che per effetto del sinistro occorso per fatto e colpa esclusiva
del signore il signore ha accusato deficit mentali e motori tanto da impedire allo Controparte_2 Parte_1
stesso lo svolgimento delle proprie precedenti mansioni e che per tale motivo è stato trasferito dal reparto
macchine da taglio al reparto magazzino;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che a causa del trasferimento ad un reparto non usurante il
signore ha perso la possibilità di avere scatti di carriera ormai maturati per l'età raggiunta e per gli Parte_1
anni di lavoro eseguito ed il diritto al beneficio della pensione anticipata per lavoro usurante, e che si trova ora con il
forzato demansionamento;
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che l'entità del danno subito dal sig. in Parte_1
base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ammonta a complessivi € 150.146,60.= (pari a: danno biologico
risarcibile: € 60.643,00 + danno biologico temporaneo: € 20.636,50 + incremento per sofferenza: € 23.651,00 (39%) +
personalizzazione del danno: € 21.831,00 (36%) + danno da perdita di chanche: € 20.000,00 + costo per la relazione
medico-legale di parte: € 3.050,00 + spese mediche: € 335,10;
- condannare il sig. e in via tra loro solidale, al pagamento di complessivi € Controparte_2 Controparte_1
112.046,60.= pari alla differenza fra tutto quanto dovuto e l'importo di € 38.100,00 già versato da Controparte_1
ovvero della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
pagina 3 di 12 - per tutti i motivi indicati nella sezione IV del presente Atto, condannare, ai sensi dell'art. 2043 e/o dell'art. 96 c.p.c., la
a risarcire in favore del signore il danno da quantificarsi, anche in via equitativa ai Controparte_3 Parte_1
sensi dell'art. 1226 c.c., in euro 10.000,00, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione sino al saldo effettivo.
IN VIA ISTRUTTORIA
Precisa come da memoria 183 comma 6 n. 2.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
Per la convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: CP_1
In via preliminare e/o nel merito:
1) Dichiarare inammissibile e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta dall'attore in via provvisionale, nei confronti di
e del sig. in quanto infondata in fatto e in diritto e per carenza dei presupposti di Controparte_1 Controparte_2
legge.
Nel merito:
2) Accertare e dichiarare congrua e satisfattiva la somma di € 31.800,00 corrisposta da al sig. Controparte_1
per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con il rigetto di ogni altra pretesa Parte_1
avversaria perché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
In via subordinata:
4) Nel denegato e non creduto caso di riconoscimento di ulteriori somme in favore dell'attore, ai
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