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Sentenza 22 maggio 2026

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  • Accolto
    Nullità per impossibilità materiale dell'oggetto

    Il giudice ha ritenuto provato, sulla base della CTU, che la soffitta non esisteva più in natura al momento della stipula del contratto di compravendita, essendo stata materialmente soppressa e accorpata all'unità immobiliare sottostante. Pertanto, il contratto è nullo per mancanza dell'oggetto.

  • Altro
    Nullità per difetto della causa del contratto

    La nullità per mancanza di oggetto è stata accolta, rendendo superflua l'ulteriore disamina di questo motivo.

  • Altro
    Nullità per violazione dell'art. 46, DPR n. 380/2001

    La nullità per mancanza di oggetto è stata accolta, rendendo superflua l'ulteriore disamina di questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lucca, sentenza 22/05/2026, n. 342
    Giurisdizione : Trib. Lucca
    Numero : 342
    Data del deposito : 22 maggio 2026

    Testo completo