TRIB
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ON IA, all'esito dell'udienza del
22/05/2026, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1180/2021 R.G., promossa da:
Parte_1 , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 ) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LA ER
TA, ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio sito in S. Agata di Militello, via
Campidoglio ang. via Asmara;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, domiciliato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito di disoccupazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 13/04/2021 ed iscritto al R.G. n. 1180/2021, il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo e che negli anni 2017 e 2019, per n.
110 giornate il primo anno e 42 giornate il secondo, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
Con successivo ricorso depositato il 28/04/2021 ed iscritto al R.G. n. 1417/2021, il ricorrente esponeva: che negli anni 2017 e 2019 è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP_1 ha erogato le prestazioni spettanti per legge e in particolare anche l'indennità di disoccupazione agricola;
che l'CP_1 con provvedimento del 19/11/2020 ha comunicato all'odierno ricorrente di aver accertato un indebito n. 2018773808751 di euro 3.397,35 per effetto della revoca della prestazione di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e ne chiedeva pertanto la restituzione;
che avverso il superiore provvedimento ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità dell'indebito. Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicate.
In entrambi i giudizi, poi riuniti con provvedimento dell'11/04/2025, l'CP_1 si costituiva, eccependo la decadenza dall'azione ex art. 22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna le cause vengono discusse e decise con sentenza contestuale.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, in relazione alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni indicati e di indebito da disoccupazione agricola.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_L'eccezione di decadenza sollevata dell' è infondata e va rigettata
CP_Infatti, l' indica come provvedimento di cancellazione per il 2017 e per il 2019, la lettera protocollo CP_1.4800.27/01/2021.0053433, ma non produce prova dell'avvenuta ricezione.
Comunque, detta lettera ha come protocollo la data del 27/01/2021, da tale data parte ricorrente, nel caso in cui non avesse proposto ricorso, cosa che ha fatto come da documentazione allegata in atti, aveva il termine di 120 giorni per proporre ricorso giudiziario, termine che scadeva in data
27/05/2021, e tenuto conto che il ricorso è stato depositato in data 13/04/2021, è tempestivo.
Nel merito le domande sono fondate e vanno accolte.
Anzitutto, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermato sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
In particolare, i testi Testimone_1 e Testimone_2 hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nello stesso periodo;
mentre Testimone_3 ha confermato la tipologia di lavori effettuata dal Pt_1
CP_Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Peraltro, va rilevato che, in caso analogo, la stessa sezione di questo Tribunale, con la sentenza n.
2053/2025, si pronunziata con esito favorevole in ordine alla classificazione del rapporto lavorativo.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni
2017 e 2019 per n. 110 e 42 giornate annue, con condanna dell'CP_1 ad effettuare la suddetta iscrizione per le giornate e per gli anni di riferimento.
Conseguentemente, prova il rapporto lavorativo e possedendo il numero di giornate (102 nel
CP_biennio) necessarie all'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione, va annullato il
CP_provvedimento di indebito n.2018773808751, con il quale l' chiedeva al ricorrente, la restituzione degli importi erogati a titolo di disoccupazione agricola e/o prestazioni accessorie, con
CP_contestuale condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riuniti, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. LA ER TA che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande
CP_proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte_1 , per gli anni 2017 e 2019 per n. 110 giornate nel primo anno e n. 42 nel secondo, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della [...]
Controparte_2 e, per l'effetto ordina all'CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso.
2)Annulla il provvedimento n. n.2018773808751 con cui l'CP_1 ha comunicato all'odierno ricorrente di aver accertato un indebito di euro 3.397,35 per effetto della revoca della prestazione di
CP_disoccupazione agricola anno 2017, con contestuale condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
CP_2) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. nei confronti dell'Avv.
LA ER TA che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 22/05/2026.
Il Giudice on.
ON IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ON IA, all'esito dell'udienza del
22/05/2026, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1180/2021 R.G., promossa da:
Parte_1 , nato a [...] il [...] (C.F. C.F._1 ) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LA ER
TA, ed elettivamente domiciliato, presso il suo studio sito in S. Agata di Militello, via
Campidoglio ang. via Asmara;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, domiciliato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici e indebito di disoccupazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 13/04/2021 ed iscritto al R.G. n. 1180/2021, il ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricolo e che negli anni 2017 e 2019, per n.
110 giornate il primo anno e 42 giornate il secondo, ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2
Con successivo ricorso depositato il 28/04/2021 ed iscritto al R.G. n. 1417/2021, il ricorrente esponeva: che negli anni 2017 e 2019 è stato regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e l'CP_1 ha erogato le prestazioni spettanti per legge e in particolare anche l'indennità di disoccupazione agricola;
che l'CP_1 con provvedimento del 19/11/2020 ha comunicato all'odierno ricorrente di aver accertato un indebito n. 2018773808751 di euro 3.397,35 per effetto della revoca della prestazione di disoccupazione agricola per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e ne chiedeva pertanto la restituzione;
che avverso il superiore provvedimento ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità dell'indebito. Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate indicate.
In entrambi i giudizi, poi riuniti con provvedimento dell'11/04/2025, l'CP_1 si costituiva, eccependo la decadenza dall'azione ex art. 22 D.L. n. 7/1970, e nel merito contestava le pretese avverse.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna le cause vengono discusse e decise con sentenza contestuale.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, in relazione alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione dei ricorsi avverso i provvedimenti di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni indicati e di indebito da disoccupazione agricola.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
CP_L'eccezione di decadenza sollevata dell' è infondata e va rigettata
CP_Infatti, l' indica come provvedimento di cancellazione per il 2017 e per il 2019, la lettera protocollo CP_1.4800.27/01/2021.0053433, ma non produce prova dell'avvenuta ricezione.
Comunque, detta lettera ha come protocollo la data del 27/01/2021, da tale data parte ricorrente, nel caso in cui non avesse proposto ricorso, cosa che ha fatto come da documentazione allegata in atti, aveva il termine di 120 giorni per proporre ricorso giudiziario, termine che scadeva in data
27/05/2021, e tenuto conto che il ricorso è stato depositato in data 13/04/2021, è tempestivo.
Nel merito le domande sono fondate e vanno accolte.
Anzitutto, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermato sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
In particolare, i testi Testimone_1 e Testimone_2 hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nello stesso periodo;
mentre Testimone_3 ha confermato la tipologia di lavori effettuata dal Pt_1
CP_Infine, in merito al verbale ispettivo va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate di riferimento.
Peraltro, va rilevato che, in caso analogo, la stessa sezione di questo Tribunale, con la sentenza n.
2053/2025, si pronunziata con esito favorevole in ordine alla classificazione del rapporto lavorativo.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per gli anni
2017 e 2019 per n. 110 e 42 giornate annue, con condanna dell'CP_1 ad effettuare la suddetta iscrizione per le giornate e per gli anni di riferimento.
Conseguentemente, prova il rapporto lavorativo e possedendo il numero di giornate (102 nel
CP_biennio) necessarie all'ottenimento delle prestazioni cui l' chiede la restituzione, va annullato il
CP_provvedimento di indebito n.2018773808751, con il quale l' chiedeva al ricorrente, la restituzione degli importi erogati a titolo di disoccupazione agricola e/o prestazioni accessorie, con
CP_contestuale condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei due giudizi riuniti, come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. LA ER TA che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande
CP_proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte_1 , per gli anni 2017 e 2019 per n. 110 giornate nel primo anno e n. 42 nel secondo, ha svolto attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della [...]
Controparte_2 e, per l'effetto ordina all'CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso.
2)Annulla il provvedimento n. n.2018773808751 con cui l'CP_1 ha comunicato all'odierno ricorrente di aver accertato un indebito di euro 3.397,35 per effetto della revoca della prestazione di
CP_disoccupazione agricola anno 2017, con contestuale condanna dell' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione dei suddetti provvedimenti;
CP_2) Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.300,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. nei confronti dell'Avv.
LA ER TA che ha reso la dichiarazione di legge.
Così deciso in Patti, 22/05/2026.
Il Giudice on.
ON IA