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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. n. 1764/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1764/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MACERANI GENNY, elettivamente domiciliati presso il difensore in Varese, Via Carlo Robbioni n. 39, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 19.5.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Varese
pagina 1 di 3 verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito – Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 30.03.2021, depositato in Cancelleria il 13.05.2021, nella Causa RG n. 2801/2020:
- disporre in capo al Signor il contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
nella somma mensile di € 150,00 (centocinquanta); detto importo verrà Persona_1
corrisposto, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Signora
entro il giorno 15 di ogni mese. I genitori concorreranno, nella misura del Parte_1
50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come identificate nel Protocollo del dì 01.02.20218 stilato dal Tribunale di Varese. Il contributo al mantenimento, ex lege, sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
- l'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito, integralmente, dalla Signora Per_ quale genitore prevalentemente collocatario del figlio;
Parte_1
- con riferimento alla modalità di visita tra il padre ed il minore: i genitori concordano nel liberalizzare gli incontri tra padre e figlio a seconda degli impegni scolastici, ludici, sportivi del minore e degli impegni lavorativi e/o personali del padre;
le visite verranno di volta in volta concordate tra i predetti con congruo avviso alla Signora Parte_1
- le spese legali per il presente procedimento verranno sostenute dalla Signora _1
.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 e hanno adìto Parte_1 Parte_2
congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 30.3.2021, depositato il 13.5.2021 nel procedimento
RG n. 2801/2020.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Per_1
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio verranno sostenute dalla sig.ra come da Parte_1
coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) Spese di lite a carico di . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.1764/2025 promosso
Da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
E:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MACERANI GENNY, elettivamente domiciliati presso il difensore in Varese, Via Carlo Robbioni n. 39, come da procura in atti;
PARTI RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede (atti vistati senza osservazioni in data 19.5.2025);
OGGETTO: “Procedimento su domanda congiunta a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c. –
Modifica delle condizioni”.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, del seguente tenore:
“Chiedono che l'Ecc.mo Tribunale di Varese
pagina 1 di 3 verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito – Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate:
a parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 30.03.2021, depositato in Cancelleria il 13.05.2021, nella Causa RG n. 2801/2020:
- disporre in capo al Signor il contributo al mantenimento per il figlio Parte_2
nella somma mensile di € 150,00 (centocinquanta); detto importo verrà Persona_1
corrisposto, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Signora
entro il giorno 15 di ogni mese. I genitori concorreranno, nella misura del Parte_1
50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio, così come identificate nel Protocollo del dì 01.02.20218 stilato dal Tribunale di Varese. Il contributo al mantenimento, ex lege, sarà soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
- l'assegno unico erogato dall'INPS verrà percepito, integralmente, dalla Signora Per_ quale genitore prevalentemente collocatario del figlio;
Parte_1
- con riferimento alla modalità di visita tra il padre ed il minore: i genitori concordano nel liberalizzare gli incontri tra padre e figlio a seconda degli impegni scolastici, ludici, sportivi del minore e degli impegni lavorativi e/o personali del padre;
le visite verranno di volta in volta concordate tra i predetti con congruo avviso alla Signora Parte_1
- le spese legali per il presente procedimento verranno sostenute dalla Signora _1
.
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 e hanno adìto Parte_1 Parte_2
congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Varese in data 30.3.2021, depositato il 13.5.2021 nel procedimento
RG n. 2801/2020.
Le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al Collegio.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente. Per_1
Alla luce della natura congiunta della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio verranno sostenute dalla sig.ra come da Parte_1
coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti;
2) Spese di lite a carico di . Parte_1
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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