Sul provvedimento
Testo completo
RGL n. 849 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/05/2025), nella causa n. 849/2022 RGL, promossa da:
Parte_1 , P.IVA_1 ass. dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1 C.F._1 , ass. dall'Avv.to ETTORE FAIS e dall'Avv.to
IO US;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 180/22 emesso in data 05/05/22 dal Tribunale di Sassari ed avente ad oggetto il pagamento di € 3.250,00, oltre interessi e spese, in favore di parte opposta, a titolo di indennità di gestione rifiuti dall'anno 2020; ha lamentato l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per difetto di copertura finanziaria in relazione al fondo salario accessorio cui compete il pagamento e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto,
in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo
opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”;
− parte convenuta CP_1 si è costituita affermando che l'indennità azionata è prevista dal D.M. 17.12.2009 e non attiene al fondo salario accessorio, dalla cui
1 eccepita incapienza non può in ogni caso conseguire un pregiudizio per il dipendente che ha reso la prestazione, stante l'obbligo della PA di costituire e certificare il fondo;
che l' Parte_2 , con Verbale di conciliazione n.21/2010 in relazione alla causa RG 2561/2009, si è impegnata al reperimento dei fondi per l'attribuzione del Rischio chimico e dello smaltimento rifiuti al di fuori del salario accessorio;
ha invocato il principio di parità di trattamento, quello dell'irriducibilità della retribuzione e, da ultimo, il principio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 27/05/2025), nella causa n. 849/2022 RGL, promossa da:
Parte_1 , P.IVA_1 ass. dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI ,
PARTE RICORRENTE
contro
:
CP_1 C.F._1 , ass. dall'Avv.to ETTORE FAIS e dall'Avv.to
IO US;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 180/22 emesso in data 05/05/22 dal Tribunale di Sassari ed avente ad oggetto il pagamento di € 3.250,00, oltre interessi e spese, in favore di parte opposta, a titolo di indennità di gestione rifiuti dall'anno 2020; ha lamentato l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria per difetto di copertura finanziaria in relazione al fondo salario accessorio cui compete il pagamento e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza respinta, l'Ill.mo Tribunale adìto,
in accoglimento della proposta opposizione, voglia revocare il decreto ingiuntivo
opposto siccome improponibile, inammissibile e/o nullo, erroneo, ingiusto ed infondato, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”;
− parte convenuta CP_1 si è costituita affermando che l'indennità azionata è prevista dal D.M. 17.12.2009 e non attiene al fondo salario accessorio, dalla cui
1 eccepita incapienza non può in ogni caso conseguire un pregiudizio per il dipendente che ha reso la prestazione, stante l'obbligo della PA di costituire e certificare il fondo;
che l' Parte_2 , con Verbale di conciliazione n.21/2010 in relazione alla causa RG 2561/2009, si è impegnata al reperimento dei fondi per l'attribuzione del Rischio chimico e dello smaltimento rifiuti al di fuori del salario accessorio;
ha invocato il principio di parità di trattamento, quello dell'irriducibilità della retribuzione e, da ultimo, il principio