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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1567 del 2020 R.G., pendente tra
Parte_1 C.F._1(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Marrabello ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice- contro
Controparte_1
[...] Controparte_2e , rappresentati e difesi dall'avv. Ferdinando Pietropaolo ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parti convenute-
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile
Controparte_3adito … accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e, per
1 l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento del danno in favore di parte attrice …”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
Parte_1-che “in data 29 agosto 2017, il sig. allorché percorreva a
Controparte_3piedi l'area retrostante la , ubicata in Via
IC ON, AN (VV), a causa di un basolo sconnesso, ivi presente, finiva per cadere rovinosamente a terra”;
-che “detto basolo, sebbene fosse livellato insieme agli altri masselli presenti, era distaccato da essi e, dunque, traballante”;
-che “tale pericolo non era visibile, né segnalato ed imprevedibile”;
-che “a causa della caduta occorsa, parte attrice riportava lesioni personali per cui si rendeva necessario ricorrere alle cure sanitarie del caso”;
-che “alla luce degli accertamenti specialistici e strumentali, cui parte attrice si sottoponeva, si riscontrava la seguente diagnosi: “INSTABILITA' POST
TRAUMATICA SPALLA DESTRA CON AZ PO -
OMERALE”, e disposto intervento programmato di “artroscopia della spalla”;
-che “risulta indiscutibile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. della
Controparte_3 nella causazione del sinistro de quo, per non aver curato la compattezza della propria area retrostante, lasciando così incustodito un bene divenuto pericoloso per la sicurezza ed incolumità dei fruitori”.
Con comparsa depositata in data 30 marzo 2021 si sono costituite in giudizio le parti convenute e hanno chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
In data 8 aprile 2022, il Tribunale ha ritenuto di non dover disporre CTU medico – legale e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 25 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** 2 Tanto premesso, deve osservarsi che la domanda introduttiva del giudizio va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c. e la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
L'art. 2051 c.c. disciplina una responsabilità di tipo oggettivo, basata sul nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso, in cui il custode ha come unica prova liberatoria il caso fortuito, ovverosia un fattore esterno imprevedibile ed eccezionale.
Più precisamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., il soggetto che abbia un effettivo e non occasionale potere sulla cosa ha il dovere di vigilare sulla stessa e di mantenere il bene in buone condizioni di efficienza affinché da esso non scaturiscano situazioni di danno a carico di terzi.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile a una anomalia, originaria o sopravvenuta, nella struttura e nel funzionamento della cosa stessa) nonché dell'esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che si producano danni a terzi. Il custode può liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova del caso fortuito.
In altre parole, secondo i canoni ermeneutici tracciati dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. n. 37059 del 2022):
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass., S.U. n. 20943 del 2022)”;
- “tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto - l'onere di 3 dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art.
2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale
(della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.)”.
Ebbene, se tali sono i presupposti prescritti dall'art. 2051 c.c., non vi è dubbio che, nella specie, quanto alla convenuta Diocesi, non risulta dimostrato il rapporto di custodia.
Deve, invero, essere rilevato:
- che la difesa di parte attrice ha sostenuto che “in data 29 agosto 2017, il sig.
Parte_1 [...] allorché percorreva a piedi l'area retrostante la
Controparte_3 , ubicata in Via IC ON, AN (VV), a causa di un basolo sconnesso, ivi presente, finiva per cadere rovinosamente
a terra”;
CP_2- che, rispetto all'ente l'attore non ha dimostrato in concreto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il rapporto esistente tra la parte convenuta in giudizio e l'area ove si è verificata la caduta;
-né l'attore, a fronte di quanto dedotto dall'ente in sede di costituzione, ha
Controparte_4articolato difese in ordine alla qualità di custode della
[...] ; infatti, nella memoria di cui all'art. 183, comma VI, n.1,
Parte_1c.p.c., ha rassegnato difese unicamente in ordine al rapporto
Controparte_1 CP_3di custodia che riguarderebbe la .
CP_2Pertanto, la domanda formulata nei confronti della non può trovare accoglimento poiché non è stato provato il rapporto di custodia.
A conforto della conclusione che precede giova evidenziare che la giurisprudenza, intervenuta sul tema, ha avuto modo di chiarire che “la responsabilità ex articolo 2051 c.c, postula la sussistenza di un rapporto di 4 custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa» (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. , sez. 3, sentenza n.
15761/2016). Atteso che l'onere della prova sul potere di controllo del bene incombeva, sotto ogni profilo, a carico dell'attore, solo dopo tale dimostrazione avrebbe potuto discutersi del nesso causale tra fatto ed evento lesivo” (cfr. Cass. Civ. n. 5841 del 2019).
A fronte dei principi esaminati, non può trovare accoglimento neppure la
Controparte_1domanda proposta nei confronti della .
E, infatti:
-parte attrice, in sede di citazione, ha dedotto genericamente che la caduta è
CP_3 Controparte_3avvenuta nell'area “retrostante la ubicata in Via IC ON, AN (VV)”;
-successivamente, nella prima memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la difesa dell'attore ha precisato che “il luogo teatro dell'occorso sinistro è rappresentato da un'area (marciapiede) presente intorno all'intero perimetro dell'edificio di culto”;
-il marciapiede è “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”, cfr. art. 3 del Codice della strada;
- ai sensi dell'art. 24 del Codice della strada “Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio
e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale”;
-il marciapiede è pertinenza della strada (articolo 24 del codice della strada)
e, pertanto, si presume che il custode sia l'ente proprietario della strada;
5 -ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è necessario che la parte attrice dimostri l'esistenza del rapporto di custodia;
-nel caso di specie, l'attore si è limitato ad affermare che l'area retrostante la chiesa, costituita dal marciapiede, è pertinenza della chiesa medesima, senza nulla dimostrare sul punto.
In definitiva, posto che il marciapiede costituisce pertinenza della strada, spettava all'attore la dimostrazione in concreto: che lo stesso è pertinenza della chiesa;
che la parte convenuta è custode dell'area e che sussiste il rapporto di fatto, ovvero una disponibilità giuridica e materiale, tra la convenuta in giudizio e lo spazio ove si è verificato l'evento.
Prova che, nel caso che occupa, manca del tutto.
Pertanto, la domanda introduttiva del giudizio deve essere rigettata poiché non è stato dimostrato il rapporto di custodia che rappresenta il fondamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.
L'insussistenza di un elemento essenziale ai fini dell'accoglimento della domanda rende superfluo ogni altro accertamento.
Restano, quindi, assorbite tutte le altre questioni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 alla luce del valore della controversia, dell'attività espletata, delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dell'aumento in virtù della circostanza che il medesimo procuratore assiste due convenuti aventi la stessa posizione processuale (tenuto conto, al riguardo, delle difese rassegnate per ciascuna parte).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1567 del 2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così dispone:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
6 2. condanna parte attrice al pagamento, in favore delle parti convenute, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 3.302,00 per compensi professionali oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 7 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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