Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N . 2 1 9 5 / 2 0 1 7 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2195 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA con sede in Termini Imerese, Contrada Petruso-Danigarci, P.I. Parte_1
, in persona del legale rappresentante “p.t.”, ed elettivamente domiciliata in Termini P.IVA_1
Imerese, in via Taormina n. 6, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Farruggia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPONENTE-
E
, nato a [...] il [...], C.F. , n.q. Controparte_1 C.F._1 di titolare della ditta individuale “FA IN Lavorazione Marmi e Graniti”, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella Via Falcone e Borsellino n. 85, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Sparacino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- OPPOSTA-
NONCHÉ
, nato a [...] il 23.031964, C.F. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Palermo, in via Cluverio n. 28, presso lo studio C.F._2 dell'avv. Maurizio Nicola Rivilli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO CHIAMATO
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 1
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e domanda di risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 30.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il d.i. n. 531/2017 Parte_2 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €
11.624,95, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, in favore di , Controparte_1
n.q. di titolare della ditta individuale “FA IN lavorazione marmi e graniti”, quale importo ancora dovuto a saldo delle fatture di cui al ricorso monitorio;
fatture emesse in ragione della asserita vendita e lavorazione di materiale marmoreo.
Nel proporre opposizione, la eccepiva, innanzitutto, il proprio difetto di Parte_2
legittimazione passiva, deducendo di non aver mai commissionato alla ditta di Controparte_1
l'acquisto di cui al decreto ingiuntivo.
Veniva, nello specifico, dedotto nell'atto di opposizione che l'acquisto di marmo era stato chiesto da , che, sebbene socio della l'aveva effettuata a titolo Controparte_2 Parte_2
personale.
In ogni caso, veniva rilevato che non era l'amministratore della Controparte_2
e, pertanto, privo dei poteri necessari a costituire rapporti obbligatori in capo alla Parte_2
società.
In subordine, la società opponente contestava la fondatezza della pretesa creditoria ritenendola non provata.
Alla luce di quanto sopra esposto chiedeva di revocare il d.i. n. 531/2017, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva , n.q. di titolare della ditta individuale “FA IN Controparte_1 lavorazione marmi e graniti”, che pur contestando integralmente le avverse deduzioni chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di . Controparte_2
Autorizzata la chiamata in causa, con l'atto “de quo”, chiedeva, Controparte_1
preliminarmente, di concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva di rigettare integralmente l'opposizione della ritenendola infondata in fatto Parte_2
n. 2195/2017 r.g.a.c. Pag. 2 ed in diritto;
in via subordinata, ove ritenute fondate le ragioni di opposizione, chiedeva di condannare al pagamento delle pretese creditorie avanzate. Controparte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva che affermava di Controparte_2
C aver effettuato l'acquisto, a titolo personale, di marmo FA , nei limiti tuttavia di CP_1
quanto indicato in comparsa e non secondo quanto riportato, invece, nelle fatture di cui al ricorso monitorio. Rilevava, altresì, di aver integralmente pagato il dovuto e che, ciò nonostante, il materiale fornito da parte opposta era affetto da gravi vizi e non era “stato sottoposto al trattamento con idrorepellente anti risalita, con la conseguenza che non è stato possibile realizzare le opere a regola
d'arte”. Pertanto, il terzo chiamato, oltre a chiedere il rigetto integrale delle pretese avanzate da
, esperiva nei confronti di quest'ultimo, in via riconvenzionale, domanda Controparte_1
risarcitoria per i danni patiti, con vittoria di spese.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 30.10.2024 (la prima tenuta dallo scrivente nell'ambito del presente giudizio) le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
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Tutto ciò premesso, va, preliminarmente, precisato che: “attraverso il giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, che dà luogo ad un ordinario processo di cognizione, il giudice […] non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In effetti, è certo che nel giudizio di opposizione il
Giudice dovrà valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore entrando così nel merito della controversia. Tale ontologica essenza dell'istituto fa sì che, in realtà, sia l'opposto a rivestire il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio mentre l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente” (Cass. n. 4974/2005; Cass. n. 10704/1999; Cass. n. 3319/1996; Cass. 1052/1995).
Ciò posto, occorre, altresì, ricordare che secondo la Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
n. 2195/2017 r.g.a.c.