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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 7592/2022
Tribunale Ordinario di DE
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7592/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7592/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELLI LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 4 DE presso il difensore avv. CASELLI LUCA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCIARI Controparte_1 C.F._2 MORENO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO C/O AVV PATRIZIA BONDIOLI 35 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCIARI Controparte_2 C.F._3 MORENO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO C/O AVV PATRIZIA BONDIOLI 35 BOLOGNA presso il difensore avv. MERCIARI MORENO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti per le immissioni moleste provenienti dal loro fondo, inibendone l'emissione.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa si dava luogo all'assunzione di alcuni testimoni
II. Assume l'istante, residente a [...], che dal fondo confinante di proprietà dei convenuti provengono immissioni molestie eccedenti la normale tollerabilità, consistenti rumori di cene e feste notturne, schiamazzi con grida, accensione di griglia con immissioni di fumo, come pure, l'abbaiare continuo di un cane.
L'assunzione probatoria, consistita nell'assunzione di alcuni testi e l'interrogatorio formale dei convenuti, ha permesso di chiarire i reali termini della lite.
La teste residente nello stesso stabile della Testimone_1
, ha chiarito che gli schiamazzi e le grida fino a tarda Pt_1 notte provenienti dal fondo dei convenuti si sono risolte da almeno un paio d'anni.
La teste ha ribadito che “adesso c'è più tranquillità”.
Ha precisato ancora che “le feste non ci sono più”.
Anche la situazione di accensione dei fuochi per le grigliate estive non pare superare il limite della normale tollerabilità.
Persiste, ed i testi hanno univocamente confermato, la rumorosità del cane, che continuamente abbaia.
Lo ha riferito il teste (marito e residente con la Tes_2 teste nel medesimo stabile della : “il cane fa Tes_1 Pt_1 confusione, abbaia spesso, ci sono giorni in cui il cane abbaia per molto tempo e ancora adesso abbaia anche se un po meno”.
pagina 3 di 5 Anche il teste zio del sig. ha chiarito che Tes_3 CP_1 il cane fa rumore: “il cane è dentro un recinto, siamo in campagna, è pieno di animali e quando il cane sente o vede qualcosa abbaia”.
Il teste , che ha un fondo posto a distanza di trecento Tes_4 metri da quel dell'attrice, ha riferito di “sentire abbaiare il cane quando va(do) vicino al lago”.
Anche il convenuto , ha onestamente confessato che “il cane CP_1 abbaia”.
Come hanno riferito univocamente i testi escussi, talune delle immissioni moleste dedotte da parte attrice sono state risolte e sono cessate, tuttavia, persiste le presenza molesta di un cane che, trovandosi in un recinto nel cortile dei convenuti, necessariamente abbaia, vedendo o sentendo qualcosa o qualcuno muoversi, spostarsi o avvicinarsi.
Non è questa la corretta condotta di gestione dell'animale.
L'animale può permanere sul fondo dei convenuti, seppur con le dovute precauzioni, idonee ed atte ad evitare di recare danno e molestia ai vicini.
Il cane va pertanto ricoverato all'interno della casa di abitazione ovvero in altro luogo chiuso, che costituisce l'unico luogo idoneo per evitare che lo stesso abbai in continuazione.
Quanto al risarcimento richiesto, lo stesso può essere liquidato equitativamente nella somma di € 5000, tenuto conto della continuità della molestia, protrattasi nel tempo, di giorno e di notte.
Va inoltre inibito il ripetersi delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane, da ricoverare in luogo chiuso, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria fissata in € 100 per ogni violazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di DE, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 16 Parte_1 novembre 2022,
1. ritenuta la responsabilità dei convenuti, li dichiara tenuti e condanna al risarcimento dei danni che sono liquidati nella somma di € 5000, con interessi al saggio legale decorrenti dalla data di questo giudicato e fino al saldo;
2. inibisce il ripetersi della condotta molesta, consistente nell'abbaiare del cane di proprietà dei convenuti, con previsione di una penale di € 100 per ogni violazione;
3. dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui €
600 per anticipazioni), oltre accessori.
DE, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di DE
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7592/2022 tra
Parte_1
ATTORE e
[...]
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di DE
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7592/2022 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELLI LUCA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FARINI 4 DE presso il difensore avv. CASELLI LUCA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCIARI Controparte_1 C.F._2 MORENO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO C/O AVV PATRIZIA BONDIOLI 35 BOLOGNA presso il difensore avv.
[...]
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MERCIARI Controparte_2 C.F._3 MORENO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMOLO C/O AVV PATRIZIA BONDIOLI 35 BOLOGNA presso il difensore avv. MERCIARI MORENO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 I. ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per sentirli condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti per le immissioni moleste provenienti dal loro fondo, inibendone l'emissione.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda.
In corso di causa si dava luogo all'assunzione di alcuni testimoni
II. Assume l'istante, residente a [...], che dal fondo confinante di proprietà dei convenuti provengono immissioni molestie eccedenti la normale tollerabilità, consistenti rumori di cene e feste notturne, schiamazzi con grida, accensione di griglia con immissioni di fumo, come pure, l'abbaiare continuo di un cane.
L'assunzione probatoria, consistita nell'assunzione di alcuni testi e l'interrogatorio formale dei convenuti, ha permesso di chiarire i reali termini della lite.
La teste residente nello stesso stabile della Testimone_1
, ha chiarito che gli schiamazzi e le grida fino a tarda Pt_1 notte provenienti dal fondo dei convenuti si sono risolte da almeno un paio d'anni.
La teste ha ribadito che “adesso c'è più tranquillità”.
Ha precisato ancora che “le feste non ci sono più”.
Anche la situazione di accensione dei fuochi per le grigliate estive non pare superare il limite della normale tollerabilità.
Persiste, ed i testi hanno univocamente confermato, la rumorosità del cane, che continuamente abbaia.
Lo ha riferito il teste (marito e residente con la Tes_2 teste nel medesimo stabile della : “il cane fa Tes_1 Pt_1 confusione, abbaia spesso, ci sono giorni in cui il cane abbaia per molto tempo e ancora adesso abbaia anche se un po meno”.
pagina 3 di 5 Anche il teste zio del sig. ha chiarito che Tes_3 CP_1 il cane fa rumore: “il cane è dentro un recinto, siamo in campagna, è pieno di animali e quando il cane sente o vede qualcosa abbaia”.
Il teste , che ha un fondo posto a distanza di trecento Tes_4 metri da quel dell'attrice, ha riferito di “sentire abbaiare il cane quando va(do) vicino al lago”.
Anche il convenuto , ha onestamente confessato che “il cane CP_1 abbaia”.
Come hanno riferito univocamente i testi escussi, talune delle immissioni moleste dedotte da parte attrice sono state risolte e sono cessate, tuttavia, persiste le presenza molesta di un cane che, trovandosi in un recinto nel cortile dei convenuti, necessariamente abbaia, vedendo o sentendo qualcosa o qualcuno muoversi, spostarsi o avvicinarsi.
Non è questa la corretta condotta di gestione dell'animale.
L'animale può permanere sul fondo dei convenuti, seppur con le dovute precauzioni, idonee ed atte ad evitare di recare danno e molestia ai vicini.
Il cane va pertanto ricoverato all'interno della casa di abitazione ovvero in altro luogo chiuso, che costituisce l'unico luogo idoneo per evitare che lo stesso abbai in continuazione.
Quanto al risarcimento richiesto, lo stesso può essere liquidato equitativamente nella somma di € 5000, tenuto conto della continuità della molestia, protrattasi nel tempo, di giorno e di notte.
Va inoltre inibito il ripetersi delle molestie derivanti dall'abbaiare del cane, da ricoverare in luogo chiuso, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria fissata in € 100 per ogni violazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di DE, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in data 16 Parte_1 novembre 2022,
1. ritenuta la responsabilità dei convenuti, li dichiara tenuti e condanna al risarcimento dei danni che sono liquidati nella somma di € 5000, con interessi al saggio legale decorrenti dalla data di questo giudicato e fino al saldo;
2. inibisce il ripetersi della condotta molesta, consistente nell'abbaiare del cane di proprietà dei convenuti, con previsione di una penale di € 100 per ogni violazione;
3. dichiara tenuta e condanna parte convenuta a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4600 (di cui €
600 per anticipazioni), oltre accessori.
DE, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5