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Sentenza 14 maggio 2026

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  • Rigettato
    Mancata effettuazione collaudo e certificazione

    Il giudice ha ritenuto provato l'adempimento dell'appaltatore, il quale ha prodotto sia l'attestazione di conformità da lui redatta, sia la certificazione di collaudo rilasciata da un ente terzo. La certificazione di un terzo è idonea a soddisfare l'obbligo contrattuale, anche considerando che l'attività di collaudo non ha natura strettamente personale e che la procedura di allaccio alla rete pubblica è stata avviata dalla committente sulla base di tale certificazione.

  • Rigettato
    Mancata esecuzione lavori a regola d'arte

    Il giudice ha ritenuto che la certificazione di collaudo rilasciata da un ente terzo, unitamente all'avvio della procedura di allaccio alla rete pubblica da parte della committente, confermano la corretta esecuzione dei lavori e la conformità dell'impianto alle normative tecniche.

  • Rigettato
    Pagamento per attività di revamping

    Il giudice ha chiarito che il credito azionato in via monitoria riguarda esclusivamente il pagamento del prezzo per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto del preventivo n. 123, e non l'attività di revamping relativa al preventivo n. 124, per la quale non è stata avanzata alcuna richiesta.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione del prezzo

    Il giudice ha ritenuto infondataa la richiesta di riduzione del prezzo. È pacifico tra le parti che la potenza dell'impianto è stata ridimensionata da 90 kWp a 80 kWp e che il prezzo concordato per singolo kW era di € 750,00. La pretesa azionata in via monitoria (€ 37.486,00) è congrua, essendo stata ricalcolata tenendo conto della potenza effettiva e delle somme già riscosse.

  • Rigettato
    Opposizione al decreto ingiuntivo

    Il giudice ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondate le eccezioni sollevate dall'opponente e provato l'adempimento dell'appaltatore.

  • Accolto
    Richiesta di conferma del decreto ingiuntivo

    Il giudice ha accolto la richiesta, rigettando l'opposizione e confermando il decreto ingiuntivo in quanto l'appaltatore ha provato l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e il rispetto degli accordi contrattuali.

  • Accolto
    Corrispettivo per realizzazione impianto fotovoltaico

    Il giudice ha confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo congrua la pretesa azionata pari ad € 37.486,00, corrispondente al prezzo pattuito per la potenza effettiva dell'impianto realizzato, tenuto conto delle somme già versate.

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 14/05/2026, n. 461
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 461
Data del deposito : 14 maggio 2026

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