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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Caltanissetta, Sezione unica civile, dott. VI RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2039/2025 del R.A.C.C. promossa d a
(c.f. Parte_1 P.IVA_1
Avv. COLOMBO DANILO
Avv. ANZALDI FRANCESCA ROMANA opponente c o n t r o
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
Avv. VIA DIONISIO opposta
CONCLUSIONI
Parte_1
“accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla in Parte_1 Controparte_1 relazione a quanto richiesto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, per la mancata effettuazione del collaudo e per la mancata esecuzione dei lavori a regola
d'arte; - in relazione a quanto richiesto per l'attività di revamping, per essere stato integralmente corrisposto il prezzo e, in ogni caso, per mancanza di legittimazione passiva;
- in subordine in relazione a quanto richiesto ai punti a) e b), la riduzione del prezzo secondo le previsioni del contratto richiamato nelle fatture per cui è causa;
- per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 353/2025 del 18 novembre 2025 emesso dal
Tribunale Civile di Caltanissetta;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre
IVA, se dovuta, e CPA come per legge.”
Controparte_1
“CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: In via preliminare, stante il carattere dilatorio della promossa opposizione, priva di prova scritta o di pronta soluzione, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, anche inaudita altera parte ed anche in pendenza della prima udienza di comparizione delle parti In via principale e nel merito,
Pag. 1 rigettare integralmente l'opposizione proposta dalla perché infondata in fatto e Parte_1 in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 353/2025 emesso dal Tribunale di Caltanissetta, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € 37.486,00, Controparte_1
o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi come per legge dalla maturazione del credito al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 353/2025 il Tribunale di Caltanissetta ha ingiunto alla [...]
(committente) di pagare euro 37.486,00, oltre interessi e spese di procedura, ad Pt_1
(appaltatore) a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in Controparte_1 esecuzione del contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico e il revamping di uno preesistente.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione l'ingiunta affermando l'illegittimità della pretesa creditoria e deducendo:
- che parte opposta non avrebbe adempiuto gli obblighi assunti, in particolare non avendo effettuato, all'esito delle lavorazioni, il collaudo pattuito e quindi rilasciato la dovuta certificazione secondo la normativa vigente;
- che a fronte di tale inadempimento, considerate le ripetute richieste di collaudo rimaste disattese, la si vedeva costretta ad affidare ad altra impresa le Pt_1 successive lavorazioni;
- che le fatture portate dal decreto ingiuntivo sono state emesse sulla base dell'originario preventivo (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio) per la realizzazione di un impianto di potenza nominale pari a 99.680 kWp, sicché controparte non avrebbe riproporzionato il quantum dovuto tenuto conto della minore potenza nominale dell'impianto poi effettivamente realizzato in conformità a quanto successivamente pattuito;
- che la proposta economica n. 124 del 28 novembre 2024, intestata a soggetto diverso dall'opposto, di cui alla fattura n. 1 del 7 gennaio 2025, è stata saldata
(cfr. doc. n. 3);
Sulla base di tali allegazioni chiedeva di accertarsi l'inadempimento di controparte e, quindi, dichiararsi non dovuto il corrispettivo richiesto;
in via subordinata, domandava la riduzione della pretesa in considerazione della minore potenza dell'impianto effettivamente realizzato rispetto a quello oggetto del preventivo n. 123;
Pag. 2 Si è costituita in giudizio l'opposta contestando le avverse difese. In particolare, ha dedotto ed eccepito:
- che il credito ingiunto ha ad oggetto l'attività di progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 99.680 kWp poi convenzionalmente ridotto a 80 kWp e non l'attività di revamping di cui al preventivo n. 124;
- che l'impianto fotovoltaico è stato realizzato nel rispetto delle regole tecniche e che, ultimati i lavori, l'opposta ha tempestivamente informato controparte, la quale nulla eccepiva;
- che detta regolare esecuzione emergerebbe da diversi elementi: i) la
“dichiarazione di conformità” dell'impianto da 80 kWp (all. n. 3 fascicolo monitorio) rilasciata dall'appaltatore; ii) il certificato emesso all'esito del collaudo effettuato da un ente terzo certificatore (all. n. 4 comparsa di risposta); iii) dall'avvio della procedura di allaccio alla rete pubblica dell'impianto giusta domanda di connessione presentata dalla committente (del 20/10/2025 – cfr. doc.
3 monitorio) al gestore e conseguente accettazione e pagamento Controparte_2 del relativo preventivo di allaccio (emesso dal gestore il 15/01/2026 - cfr. all. 10 comparsa di risposta);
- che le fatture azionate sono state emesse tenendo in considerazione la concordata riduzione della potenza dell'impianto da realizzare, così ricalcolando il credito su un impianto da 80 kWp allo stesso prezzo pattuito per singolo kW pari ad euro
750,00;
CONSIDERATO CHE
- è pacifico che le parti hanno stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di potenza nominale di 80 kWp da installarsi a
Caltanissetta presso i locali di Via Ignazio Florio n. 1, ossia presso la sede della committente Parte_1
- invero, le parti ammettono di avere ridimenzionato la potenza dell'impianto da 90
kWp (come da preventivo n. 123) ad 80 kWp, nonché riconoscono che il prezzo concordato per singolo kW era pari ad euro 750,00 (cfr. verbale di causa del
06/05/2026, a nulla rilevando le tardive controdeduzioni con cui l'opponente, solo in udienza di discussione e precisazione delle conclusioni, ha negato la circostanza contravvenendo a quanto dalla stessa in precedenza ammesso);
- quanto al luogo di installazione, in assenza di contratto scritto e di riferimenti nel preventivo n. 123, deve ritenersi provato che l'impianto doveva realizzarsi presso i locali in cui ha sede la committente: la circostanza è allegata dalla società appaltatrice e non contestata dalla committente;
- è altresì pacifico che il credito fatto valere ha ad oggetto esclusivamente il pagamento del prezzo per la realizzazione dell'impianto oggetto del preventivo n.
Pag. 3 123 (di cui alle fatture azionate nn. 180/2024 e 80/2025), mentre alcuna richiesta
è stata avanzata dal creditore, sin dalla fase monitoria, in merito alla fattura relativa al preventivo n. 124 avente ad oggetto l'attività di revamping (cfr. fattura n. 1/2025);
- quanto al corrispettivo dovuto per la realizzazione dell'impianto, esso ammonta ad euro 60.000,00, (IVA al 10% esclusa), importo calcolato tenuto conto della potenza nominale di 80 kWp e del prezzo unitario concordato pacificamente dalle parti per singolo kW in euro 750,00;
- pertanto, la pretesa azionata in via monitoria per euro 37.486,00 è congrua rispetto agli accordi intercorsi tra le parti: il creditore ha, infatti, ricalcolato il prezzo originario di cui al preventivo n. 123 (euro 74.760,00 parametrato su 90
kWp) tenuto conto della concordata riduzione della potenza nominale dell'impianto poi effettivamente realizzato e delle somme riscosse (euro 28.250,00);
- per tali ragioni è infondata la richiesta di parte opponente di riduzione della pretesa creditoria;
- ciò premesso, la questione che si pone è se l'appaltatore ha adempiuto o meno l'obbligo di effettuare, all'esito dei lavori, il collaudo dell'impianto con rilascio della relativa certificazione. Tale obbligo infatti figura nel preventivo n. 123 ove è espressamente previsto che l'appaltatore effettuasse la verifica dell'impianto e rilasciasse la certificazione di collaudo (cfr. pag. 7);
- sulla base di quanto emerge dagli atti, è provato l'esatto adempimento della società appaltatrice opposta;
- quest'ultima ha infatti prodotto in giudizio non solo l'attestazione di conformità degli impianti dalla stessa redatta, ma altresì la certificazione di collaudo rilasciata da un ente terzo certificatore;
- quanto a tale ultima documentazione, essa è idonea ad assolvere l'obbligo di certificazione assunto, poiché le condizioni contrattuali contenute nel preventivo non prevedono che detta attività dovesse essere svolta in via esclusiva dalla appaltatrice;
- del resto, il collaudo è un'attività che non assume natura personale di natura fiduciaria tale da impedire l'assolvimento dell'obbligo tramite soggetti terzi (arg. ex art. 1228 c.c.), trattandosi di attività di mera attestazione circa la correttezza tecnica di quanto già realizzato;
peraltro, il fatto che l'attestazione è stata rilasciata da un soggetto terzo diverso dall'appaltatore non può che accrescere l'attendibilità della verifica, essendo indubbio l'interesse di chi ha realizzato l'opera a certificarne l'esatta esecuzione;
Pag.
4 - né può essere accolta l'eccezione di parte opponente secondo cui la certificazione di collaudo sarebbe priva di elementi identificativi idonei a consentire la certa riferibilità della verifica all'impianto realizzato;
- in senso contrario, va osservato che sulla base della documentazione prodotta, e in particolare del preventivo n. 123, non è possibile individuare in modo certo alcun elemento per identificare il fotovoltaico da installare, se non nei limiti della potenza nominale;
- di conseguenza, la verifica circa la riferibilità del collaudo effettuato dall'ente terzo certificatore rispetto all'impianto realizzato dall'appaltatrice va operata avuto riguardo al luogo di esecuzione del collaudo, che, come risulta dalla certificazione,
è stato effettuato a Caltanissetta, in Via Ignazio Florio n. 1, ossia presso la sede legale della committente;
- pertanto, tenuto conto che l'appalto aveva ad oggetto la realizzazione di un fotovoltaico nei locali in cui ha la sede la committente, che il collaudo è stato effettuato sugli impianti ivi realizzati e che nella certificazione di collaudo la potenza nominale dell'impianto verificato corrisponde a quella oggetto di appalto
(i.e. 80 kW), può ritenersi provato che il collaudo ha riguardato il fotovoltaico realizzato dall'appaltatrice;
- in tale contesto va, altresì, considerato che è sulla base di detta certificazione di collaudo che la committente ha potuto avviare l'iter procedimentale per l'allaccio dell'impianto alla rete pubblica;
- dalla documentazione prodotta risulta che l'ente gestore della rete (E- distribuzione) - preposto al controllo della conformità tecnica degli impianti privati per il collegamento alla rete pubblica - ha avviato la procedura di allaccio e che la stessa è in stato avanzato, avendo l'istante (la committente) saldato il prezzo richiesto dal gestore per l'attività di collegamento;
- tali elementi da ultimo richiamati confermano che la certificazione di collaudo non solo è stata rilasciata dall'appaltatore ma che essa era idonea allo scopo: è indubbio che la procedura di allaccio alla rete pubblica, il cui esito positivo presuppone la conformità degli impianti privati alle normative tecniche di settore, non avrebbe potuto essere avviata, o comunque si sarebbe interrotta, in assenza di adeguata certificazione;
- a conferma di ciò, si veda la normativa regolamentare di settore di cui alla delibera del 23 luglio 2008 dell'ARERA con cui è stato approvato il “Testo integrato delle connessioni attive – TICA”. In particolare, l'art. 1.1., lett. eee) dell'allegato A prevede che l'attività di collaudo dell'impianto da parte dell'ente gestore della rete
è suddivisa su tre fasi, di cui una, la prima, si basa su “verifiche documentali”: il gestore deve effettuare “verifiche della documentazione presentata dal
Pag. 5 richiedente, finalizzate ad accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo ovvero nella STMD, alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici del gestore di rete”;
- per tali ragioni l'opposizione non va accolta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente. Esse vanno liquidate come da dispositivo in base ai criteri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014 e ss.mm.ii., avuto riguardo allo scaglione da euro
26.000,01 a € 52.000,00, valori medi ridotti del 50% in ragione della natura documentale della controversia e delle questioni giuridiche trattate di non elevata complessità in assenza di contrasti giurisprudenziali.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 353/2025 del
Tribunale di Caltanissetta;
2. condanna l'opponente a rifondere a controparte le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014, C.N.P.A. ed
I.V.A. nella misura dovuta per legge;
Caltanissetta, 14/05/2026
Il Giudice
VI RO
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