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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13062/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria VI Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13062 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1967, con il patrocinio dell'avv. Mariolina Rossano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.04.1969, con il patrocinio dell'avv. Eleonora Cesario, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.09.1995, che dall'unione era nata la figlia VI (Roma, 14.12.1998), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. entrambi i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3. i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo, si impegnano, altresì, a tutelarsi a vicenda evitando di esprimere, l'un l'altro giudizi lesivi dell'onore e della reputazione soprattutto di fronte alla figlia VI nelle occasioni di riunione;
4. il Sig.
si impegna a estinguere la garanzia fideiussoria prestata dalla Parte_1
Sig.ra in proprio favore per garantirgli una linea di credito sul Controparte_1 proprio conto corrente acceso sul Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 86 entro e non oltre 1 mese dal deposito del ricorso. In ogni caso il Sig. si impegna Pt_1
a non utilizzare la linea di credito della fideiussione sino alla sua chiusura;
5. la
Sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Roma, Via Controparte_1
Luigi Carrer 25 piano terra interno A per il periodo massimo di mesi 10 dalla comunicazione a mezzo pec, tra i legali delle parti, della chiusura del fido da parte del Sig. e dell'estinzione della garanzia prestata dalla Sig.ra al Pt_1 CP_1 coniuge come su meglio precisata. La Sig.ra entro e non oltre dieci mesi CP_1 dalla data della comunicazione di cui sopra, reimmetterà nel possesso della casa coniugale il marito tramite consegna di tutte le copie delle chiavi in suo possesso, previa asportazione dalla medesima dei propri effetti e beni personali, effettuando contestualmente il cambio di residenza;
6. nel corso di tale periodo saranno a carico della Sig.ra tutte le spese relative alle utenze ad eccezione CP_1 chiaramente delle spese straordinarie condominiali e della TARI che verrà corrisposta al 50%;
7. le parti concordano che la Sig.ra asporterà dalla CP_1 casa coniugale i seguenti beni mobili: letto matrimoniale comprensivo di materasso, tavolo da cucina con quattro sedie, due cassettiere della camera matrimoniale nonché la libreria presente nel salone;
8. nel lasso temporale concordato per la permanenza della moglie all'interno della casa coniugale il sig.
manterrà in quest'ultima i propri beni ed effetti personali ivi riposti e gli Pt_1 sarà consentito, previo congruo preavviso ed alla presenza della ricorrente,
l'accesso per asportare qualora necessario quanto a lui occorrente;
9. il Sig. , nell'ipotesi in cui la Sig.ra intenda acquistare un immobile nelle Pt_1 CP_1 more della fissanda udienza di separazione, si impegna a recarsi presso il notaio per effettuare la separazione dei beni, necessaria sia all'esclusione del bene dalla comunione sia per l'ottenimento di un mutuo, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione a mezzo pec tra i difensori. I costi del notaio per tale incombente saranno sostenuti integralmente dalla Sig.ra 10. nella denegata ipotesi in CP_1 cui la Sig.ra dovesse ritardare la riconsegna dell'immobile oltre termine su CP_1 indicato, la stessa dovrà corrispondere al sig. , per ogni settimana di Pt_1 ritardata consegna, l'importo di € 150,00 a settimana a titolo di penale sino all'effettiva riconsegna spontanea o coattiva dell'immobile; 11. entrambi i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni patrimoniali tra di loro pendenti, ivi comprese quelle relative alla c.d. comunione de residuo, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; 12. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine agli ulteriori impegni assunti che esulano dal contenuto della separazione pure mantenendo valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
13062/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 15.09.1995; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 01224, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 21.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria VI Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria VI Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 13062 /2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1967, con il patrocinio dell'avv. Mariolina Rossano, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05.04.1969, con il patrocinio dell'avv. Eleonora Cesario, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare la loro CP_1 separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in
Roma in data 15.09.1995, che dall'unione era nata la figlia VI (Roma, 14.12.1998), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti formulavano pertanto le seguenti conclusioni: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. entrambi i coniugi, economicamente indipendenti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3. i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo, si impegnano, altresì, a tutelarsi a vicenda evitando di esprimere, l'un l'altro giudizi lesivi dell'onore e della reputazione soprattutto di fronte alla figlia VI nelle occasioni di riunione;
4. il Sig.
si impegna a estinguere la garanzia fideiussoria prestata dalla Parte_1
Sig.ra in proprio favore per garantirgli una linea di credito sul Controparte_1 proprio conto corrente acceso sul Monte dei Paschi di Siena, agenzia n. 86 entro e non oltre 1 mese dal deposito del ricorso. In ogni caso il Sig. si impegna Pt_1
a non utilizzare la linea di credito della fideiussione sino alla sua chiusura;
5. la
Sig.ra continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Roma, Via Controparte_1
Luigi Carrer 25 piano terra interno A per il periodo massimo di mesi 10 dalla comunicazione a mezzo pec, tra i legali delle parti, della chiusura del fido da parte del Sig. e dell'estinzione della garanzia prestata dalla Sig.ra al Pt_1 CP_1 coniuge come su meglio precisata. La Sig.ra entro e non oltre dieci mesi CP_1 dalla data della comunicazione di cui sopra, reimmetterà nel possesso della casa coniugale il marito tramite consegna di tutte le copie delle chiavi in suo possesso, previa asportazione dalla medesima dei propri effetti e beni personali, effettuando contestualmente il cambio di residenza;
6. nel corso di tale periodo saranno a carico della Sig.ra tutte le spese relative alle utenze ad eccezione CP_1 chiaramente delle spese straordinarie condominiali e della TARI che verrà corrisposta al 50%;
7. le parti concordano che la Sig.ra asporterà dalla CP_1 casa coniugale i seguenti beni mobili: letto matrimoniale comprensivo di materasso, tavolo da cucina con quattro sedie, due cassettiere della camera matrimoniale nonché la libreria presente nel salone;
8. nel lasso temporale concordato per la permanenza della moglie all'interno della casa coniugale il sig.
manterrà in quest'ultima i propri beni ed effetti personali ivi riposti e gli Pt_1 sarà consentito, previo congruo preavviso ed alla presenza della ricorrente,
l'accesso per asportare qualora necessario quanto a lui occorrente;
9. il Sig. , nell'ipotesi in cui la Sig.ra intenda acquistare un immobile nelle Pt_1 CP_1 more della fissanda udienza di separazione, si impegna a recarsi presso il notaio per effettuare la separazione dei beni, necessaria sia all'esclusione del bene dalla comunione sia per l'ottenimento di un mutuo, entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione a mezzo pec tra i difensori. I costi del notaio per tale incombente saranno sostenuti integralmente dalla Sig.ra 10. nella denegata ipotesi in CP_1 cui la Sig.ra dovesse ritardare la riconsegna dell'immobile oltre termine su CP_1 indicato, la stessa dovrà corrispondere al sig. , per ogni settimana di Pt_1 ritardata consegna, l'importo di € 150,00 a settimana a titolo di penale sino all'effettiva riconsegna spontanea o coattiva dell'immobile; 11. entrambi i coniugi dichiarano di aver definito tutte le questioni patrimoniali tra di loro pendenti, ivi comprese quelle relative alla c.d. comunione de residuo, e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; 12. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del Passaporto e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma di questo accordo, dovendosi specificare che la presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine agli ulteriori impegni assunti che esulano dal contenuto della separazione pure mantenendo valore negoziale tra le parti.
La natura del presente giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
13062/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 15.09.1995; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 01224, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 21.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria VI Caprara Dott.ssa Marta Ienzi