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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 12514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12514/2024 promossa da:
nato il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato il [...] in [...] Persona_1
, nato il [...] in [...] Persona_2
unitamente alla sig.ra , quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori;
nato il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Persona_3 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato il [...] in [...] Persona_4
nato il [...] in [...] Persona_5
unitamente alla sig.ra nata il [...] in [...], quest'ultima Parte_2 solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
nata il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nata il [...] in [...], Persona_6
, nata il [...] in [...], Persona_7 unitamente al sig. quest'ultimo solo nella qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato il [...] in [...]; Persona_8
nata il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato il [...] in [...], Persona_9
, nato il 1° marzo 2013 in Argentina, Persona_10
unitamente al sig. quest'ultimo solo nella qualità di genitore esercente la Parte_5 responsabilità genitoriale sui figli minori;
nato il 22 settembre 1976 in Argentina, in proprio e nella qualità di genitore Persona_11 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
nata il [...] in [...], Persona_12
nata il [...] in [...], unitamente alla sig.ra Persona_13 [...]
, quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_6 figli minori tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Campesi (C.F. ; pec: C.F._1
, con elezione di domicilio presso il suo studio in Rende (CS), Via Email_1
Mosca n. 9 scala A come da procura in atti
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies, c. 1 c.p.c. e ss. i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, CP_3 deducendo di essere tutti discendenti del cittadino (o o ), Persona_14 CP_1 Per_15 nato a [...] il [...] (All. 1), coniugatosi con la sig.ra Controparte_4
in data 15.10.1906 (All. 2) ed emigrato in Argentina, dove decedeva in data 18.09.1974
[...]
(All. 3)
In particolare, nel ricorso deducevano che:
- dall'unione dei coniugi nascevano, in Argentina, il sig. Parte_7 Persona_16
, in data 24.06.1913 (All. 5), e il sig. in data 13.2.1916
[...] Persona_17
(All. 24);
- Il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra il 13.07.1939 Persona_16 Persona_18
(All. 6) e decedeva in data 14.03.1998 (All. 7);
Dall'unione dei coniugi nascevano: Persona_19
1. (All. 8) in data 30.08.1940, il quale si coniugava con la sig.ra Persona_20 il 19.03.1970 (All. 9), e da tale unione nasceva Parte_8 CP_1 il 24.06.1982 (All. 10), odierno ricorrente. Dall'unione coniugale di
[...] quest'ultimo con la sig.ra , avvenuta il 5.5.2012 (all. 11), nascevano Parte_1 il sig. il 15.8.2012 (All. 12) e il 26.7.2015 Persona_2 Persona_1
(All. 13), odierni ricorrenti;
2. in data 28.01.1943 (All. 14), il quale si univa in matrimonio Persona_21 con la sig.ra in data 7.12.1973 (All. 15) e dall'unione Parte_9 matrimoniale nascevano:
a) in data 22.09.1976, il sig. (All. 16), odierno ricorrente, il quale Persona_11 si univa in matrimonio con la sig.ra il 22.4.2005 (All. 17), e Persona_22 da tale unione nascevano in data 6.3.2009 (All. 18), e Persona_12
il 12.6.2013 (All. 19), entrambe odierne ricorrenti;
Persona_13
b) in data 12.09.1980, la sig.ra (All. 20), odierna ricorrente, la Parte_4 quale, unitasi in matrimonio con il sig. il 16.2.2008 (All. 21), dava Parte_5 alla luce i figli in data 10.03.2013 (All. 22) e in data Persona_10 Persona_9
24.3.2015 (All. 23), entrambi odierni ricorrenti;
- il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_17 Persona_23 in data 27.1.1940 (All. 25) e decedeva in data 2.9.1971 (All. 26). Dalla menzionata unione coniugale nasceva, in data 12.10.1946, il sig. (All. 27), poi Persona_24 coniugatosi con la sig.ra il 10.4.1969 (All. 28). Persona_25
Dall'unione dei coniugi sono nati: Parte_10
1) in data 12.3.1973, il sig. (All. 29), odierno ricorrente, il quale si univa Persona_3 in matrimonio con la sig.ra in data 24.11.2000 (All. 30), e da tale unione Pt_2 Parte_2 nascevano, in data 22.08.2002, il sig. (All. 31), e, in data 24.12.2005, il sig. Persona_5 Per_4
(All. 32), entrambi odierni ricorrenti;
[...]
2) in data 2.1.1976, la sig.ra (All. 33), odierna ricorrente, la quale, a seguito Parte_11 dell'unione con il sig. dava alla luce il sig. in data 4.2.2004 Persona_26 Persona_8
(All. 34), odierno ricorrente, mentre dall'unione successiva con il sig. dava alla Persona_27 luce, in data 9.8.2013, la sig.ra (All. 35) e, in data 10.8.2016, la sig.ra Persona_6 Per_7
(All. 36), odierne ricorrenti.
[...]
L'avo non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come indicato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato postumo dal Potere Giudiziale della Nazione – Camera Nazionale
Elettorale (All. 4), e pertanto trasmetteva la cittadinanza ai figli predetti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, commi 36 e 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Inoltre, con riferimento al minore ricorrente il Tribunale ritiene che la rappresentanza Persona_8 in giudizio da parte di un solo genitore – nella specie, la madre - sia Persona_28 sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso il Comune di residenza se il richiedente risiede in
Italia, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 D.P.R. n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, alcuni ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano – nella specie, Persona_3
[...] Persona_5 Parte_11 Persona_8 Parte_4 [...]
- hanno depositato una dichiarazione giurata presso il notaio sostituto del Registro CP_1
458 della Provincia di Cordoba, dott.ssa nella quale hanno esposto l'impossibilità Persona_29 di ottenere un appuntamento presso il per presentare la documentazione necessaria alla CP_5 richiesta di cittadinanza jure sanguinis tramite il sito web https://prenotami.esteri.it, consegnando al notaio copia di n. 40 fotografie che hanno dichiarato sotto giuramento essere state scattate individualmente da loro allo schermo del loro pc e/o telefono cellulare, e che il notaio ha elencato apponendovi firma e sigillo (cfr. doc. 38).
Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo, si richiama l'estratto dell'atto di nascita di (nei documenti Persona_14 argentini anche o o , ”), nato a Persona_30 Per_31 Per_15 Persona_32
Scalenghe (TO) il 18.5.1880 da e , avo italiano (cfr. doc. n. 1), Persona_33 Persona_34 la cui cittadinanza italiana risulta dall'atto di nascita dei figli (cfr. doc. n. 5) Persona_35
e (cfr. doc. in atti n. 24), il certificato di nascita dei nipoti dell'avo Persona_17
(cfr. doc. in atti n. 8), (cfr. doc. in atti n. 14), Persona_20 Persona_21
(cfr. doc. in atti n. 27), padri dei ricorrenti (cfr. doc. Persona_24 Controparte_1 in atti n. 10), e Persona_11 Parte_4 Persona_3 [...]
a loro volta genitori dei ricorrenti, attualmente minorenni, Parte_11 Persona_1
(cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 13), (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 12), Persona_2
(cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 32), (cfr. atto di nascita – doc. Persona_4 Persona_5 in atti n. 31), (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 35), (cfr. Persona_6 Persona_7 atto di nascita – doc. in atti n. 36), (cfr. atto di nascita – doc. in atti Persona_8 Persona_9
n. 23), (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 22), (cfr. atto di Persona_10 Persona_12 nascita – doc. in atti n. 18) e (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 19). Persona_13
Risulta, inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Potere Giudiziale della
Nazione – Camera Nazionale Elettorale (cfr. doc. n. 4), prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati – il quale “ [..] attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzioni maggiori di anni sedici anni ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrato fino al presente: RAJNAUD o RAINAUDI o REINAUDI o REINAUDO o RINAUDO, Persona_14
Per_
o nato il [...] in [...] – Torino – Scalenghe. Deceduto”. Dunque, dallo stesso risulta che l'avo italiano , Parte_12 Per_14
Per_
o mai si naturalizzava. Anche dal certificato di nascita dei figli
[...] Persona_16
(cfr. doc. in atti n. 5) e (cfr. doc. in atti n. 24) si evince che l'avo era Persona_17 cittadino italiano. Pertanto, in quanto italiano, Parte_12
Per_
, o trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli
[...] Persona_14
e La difesa ha, peraltro, depositato Persona_16 Persona_17 documentazione rilasciata dal tribunale territorialmente competente a dimostrazione dell'accertamento giudiziale che , , nato il [...], nel Per_14 Persona_14
Comune Italiano di Scalenghe, è la stessa e identica persona che RAINAUDI o REINAUDI o
REINAUDO o , JOSE o , documento d'identità n. , che è morto Per_16 Persona_36 Nume_1 nella località di Las Varillas, provincia di Córdoba, il 18.09.1974” (cfr. doc. in atti n. 37). Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo o o o o Persona_14 CP_6 Per_15 Per_16
nato a [...] il [...] era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini Per_30 italiani dopo l'Unità d'Italia del 1861, i suoi figli e Persona_16 Persona_17 sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina
[...] al tempo della loro nascita, come risulta dagli atti di nascita dei loro figli – rispettivamente,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 8) e (cfr. doc. n. 14) da un lato, e Persona_20 Persona_21
(cfr. doc. in atti n. 27) dall'altro. Conseguentemente, i discendenti dei figli Persona_24 dell'avo e hanno acquisito la cittadinanza Persona_16 Persona_17 argentina iure sanguinis, e così i successivi discendenti. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, in quanto la legge n. 555/1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 281 undecies c.p.c., definitivamente pronunciando,
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a nato il 24 giugno Controparte_1
1982 in Argentina, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] in [...] e , nato Persona_1 Persona_2 il 15 agosto 2012 in Argentina;
nato il [...] in [...], in Persona_3 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_4
nato il [...] in [...], e Argentina, nato il 28 agosto
[...] Persona_37
2002; nata il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di Controparte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata il 9 agosto Persona_6
2013 in Argentina, , nata il [...] in [...], e Persona_7 Persona_8 nato il [...] in [...]; nata il [...] in [...], Parte_13 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_9
nato il [...] in [...], e , nato il 1° marzo 2013 in Argentina;
[...] Persona_10 nato il 22 settembre 1976 in Argentina, in proprio e nella qualità di genitore Persona_11 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] in Persona_12
Argentina, e nata il [...] in [...], stante la sussistenza Per_13 Persona_13 dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
e ordina al Controparte_7
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.12.25.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12514/2024 promossa da:
nato il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Controparte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato il [...] in [...] Persona_1
, nato il [...] in [...] Persona_2
unitamente alla sig.ra , quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori;
nato il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Persona_3 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato il [...] in [...] Persona_4
nato il [...] in [...] Persona_5
unitamente alla sig.ra nata il [...] in [...], quest'ultima Parte_2 solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore;
nata il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nata il [...] in [...], Persona_6
, nata il [...] in [...], Persona_7 unitamente al sig. quest'ultimo solo nella qualità di genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sui figli minori:
nato il [...] in [...]; Persona_8
nata il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di genitore Parte_4 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
, nato il [...] in [...], Persona_9
, nato il 1° marzo 2013 in Argentina, Persona_10
unitamente al sig. quest'ultimo solo nella qualità di genitore esercente la Parte_5 responsabilità genitoriale sui figli minori;
nato il 22 settembre 1976 in Argentina, in proprio e nella qualità di genitore Persona_11 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
nata il [...] in [...], Persona_12
nata il [...] in [...], unitamente alla sig.ra Persona_13 [...]
, quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_6 figli minori tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Campesi (C.F. ; pec: C.F._1
, con elezione di domicilio presso il suo studio in Rende (CS), Via Email_1
Mosca n. 9 scala A come da procura in atti
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 281 decies, c. 1 c.p.c. e ss. i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, CP_3 deducendo di essere tutti discendenti del cittadino (o o ), Persona_14 CP_1 Per_15 nato a [...] il [...] (All. 1), coniugatosi con la sig.ra Controparte_4
in data 15.10.1906 (All. 2) ed emigrato in Argentina, dove decedeva in data 18.09.1974
[...]
(All. 3)
In particolare, nel ricorso deducevano che:
- dall'unione dei coniugi nascevano, in Argentina, il sig. Parte_7 Persona_16
, in data 24.06.1913 (All. 5), e il sig. in data 13.2.1916
[...] Persona_17
(All. 24);
- Il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra il 13.07.1939 Persona_16 Persona_18
(All. 6) e decedeva in data 14.03.1998 (All. 7);
Dall'unione dei coniugi nascevano: Persona_19
1. (All. 8) in data 30.08.1940, il quale si coniugava con la sig.ra Persona_20 il 19.03.1970 (All. 9), e da tale unione nasceva Parte_8 CP_1 il 24.06.1982 (All. 10), odierno ricorrente. Dall'unione coniugale di
[...] quest'ultimo con la sig.ra , avvenuta il 5.5.2012 (all. 11), nascevano Parte_1 il sig. il 15.8.2012 (All. 12) e il 26.7.2015 Persona_2 Persona_1
(All. 13), odierni ricorrenti;
2. in data 28.01.1943 (All. 14), il quale si univa in matrimonio Persona_21 con la sig.ra in data 7.12.1973 (All. 15) e dall'unione Parte_9 matrimoniale nascevano:
a) in data 22.09.1976, il sig. (All. 16), odierno ricorrente, il quale Persona_11 si univa in matrimonio con la sig.ra il 22.4.2005 (All. 17), e Persona_22 da tale unione nascevano in data 6.3.2009 (All. 18), e Persona_12
il 12.6.2013 (All. 19), entrambe odierne ricorrenti;
Persona_13
b) in data 12.09.1980, la sig.ra (All. 20), odierna ricorrente, la Parte_4 quale, unitasi in matrimonio con il sig. il 16.2.2008 (All. 21), dava Parte_5 alla luce i figli in data 10.03.2013 (All. 22) e in data Persona_10 Persona_9
24.3.2015 (All. 23), entrambi odierni ricorrenti;
- il sig. si univa in matrimonio con la sig.ra Persona_17 Persona_23 in data 27.1.1940 (All. 25) e decedeva in data 2.9.1971 (All. 26). Dalla menzionata unione coniugale nasceva, in data 12.10.1946, il sig. (All. 27), poi Persona_24 coniugatosi con la sig.ra il 10.4.1969 (All. 28). Persona_25
Dall'unione dei coniugi sono nati: Parte_10
1) in data 12.3.1973, il sig. (All. 29), odierno ricorrente, il quale si univa Persona_3 in matrimonio con la sig.ra in data 24.11.2000 (All. 30), e da tale unione Pt_2 Parte_2 nascevano, in data 22.08.2002, il sig. (All. 31), e, in data 24.12.2005, il sig. Persona_5 Per_4
(All. 32), entrambi odierni ricorrenti;
[...]
2) in data 2.1.1976, la sig.ra (All. 33), odierna ricorrente, la quale, a seguito Parte_11 dell'unione con il sig. dava alla luce il sig. in data 4.2.2004 Persona_26 Persona_8
(All. 34), odierno ricorrente, mentre dall'unione successiva con il sig. dava alla Persona_27 luce, in data 9.8.2013, la sig.ra (All. 35) e, in data 10.8.2016, la sig.ra Persona_6 Per_7
(All. 36), odierne ricorrenti.
[...]
L'avo non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come indicato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato postumo dal Potere Giudiziale della Nazione – Camera Nazionale
Elettorale (All. 4), e pertanto trasmetteva la cittadinanza ai figli predetti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1, commi 36 e 37, L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Inoltre, con riferimento al minore ricorrente il Tribunale ritiene che la rappresentanza Persona_8 in giudizio da parte di un solo genitore – nella specie, la madre - sia Persona_28 sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_3 essere presentata in via amministrativa, o presso il Comune di residenza se il richiedente risiede in
Italia, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 D.P.R. n.
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di Apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, alcuni ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano – nella specie, Persona_3
[...] Persona_5 Parte_11 Persona_8 Parte_4 [...]
- hanno depositato una dichiarazione giurata presso il notaio sostituto del Registro CP_1
458 della Provincia di Cordoba, dott.ssa nella quale hanno esposto l'impossibilità Persona_29 di ottenere un appuntamento presso il per presentare la documentazione necessaria alla CP_5 richiesta di cittadinanza jure sanguinis tramite il sito web https://prenotami.esteri.it, consegnando al notaio copia di n. 40 fotografie che hanno dichiarato sotto giuramento essere state scattate individualmente da loro allo schermo del loro pc e/o telefono cellulare, e che il notaio ha elencato apponendovi firma e sigillo (cfr. doc. 38).
Anche indipendentemente dalle previsioni normative sopra richiamate, si può affermare che tali circostanze si sostanzino in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalle richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti. A tal riguardo, si richiama l'estratto dell'atto di nascita di (nei documenti Persona_14 argentini anche o o , ”), nato a Persona_30 Per_31 Per_15 Persona_32
Scalenghe (TO) il 18.5.1880 da e , avo italiano (cfr. doc. n. 1), Persona_33 Persona_34 la cui cittadinanza italiana risulta dall'atto di nascita dei figli (cfr. doc. n. 5) Persona_35
e (cfr. doc. in atti n. 24), il certificato di nascita dei nipoti dell'avo Persona_17
(cfr. doc. in atti n. 8), (cfr. doc. in atti n. 14), Persona_20 Persona_21
(cfr. doc. in atti n. 27), padri dei ricorrenti (cfr. doc. Persona_24 Controparte_1 in atti n. 10), e Persona_11 Parte_4 Persona_3 [...]
a loro volta genitori dei ricorrenti, attualmente minorenni, Parte_11 Persona_1
(cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 13), (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 12), Persona_2
(cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 32), (cfr. atto di nascita – doc. Persona_4 Persona_5 in atti n. 31), (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 35), (cfr. Persona_6 Persona_7 atto di nascita – doc. in atti n. 36), (cfr. atto di nascita – doc. in atti Persona_8 Persona_9
n. 23), (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 22), (cfr. atto di Persona_10 Persona_12 nascita – doc. in atti n. 18) e (cfr. atto di nascita – doc. in atti n. 19). Persona_13
Risulta, inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Potere Giudiziale della
Nazione – Camera Nazionale Elettorale (cfr. doc. n. 4), prodotto in copia autentica nonché dotato di
Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati – il quale “ [..] attesta che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui si trovano iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzioni maggiori di anni sedici anni ed i cittadini argentini naturalizzati, maggiori di anni 18, non risulta registrato fino al presente: RAJNAUD o RAINAUDI o REINAUDI o REINAUDO o RINAUDO, Persona_14
Per_
o nato il [...] in [...] – Torino – Scalenghe. Deceduto”. Dunque, dallo stesso risulta che l'avo italiano , Parte_12 Per_14
Per_
o mai si naturalizzava. Anche dal certificato di nascita dei figli
[...] Persona_16
(cfr. doc. in atti n. 5) e (cfr. doc. in atti n. 24) si evince che l'avo era Persona_17 cittadino italiano. Pertanto, in quanto italiano, Parte_12
Per_
, o trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza ai propri figli
[...] Persona_14
e La difesa ha, peraltro, depositato Persona_16 Persona_17 documentazione rilasciata dal tribunale territorialmente competente a dimostrazione dell'accertamento giudiziale che , , nato il [...], nel Per_14 Persona_14
Comune Italiano di Scalenghe, è la stessa e identica persona che RAINAUDI o REINAUDI o
REINAUDO o , JOSE o , documento d'identità n. , che è morto Per_16 Persona_36 Nume_1 nella località di Las Varillas, provincia di Córdoba, il 18.09.1974” (cfr. doc. in atti n. 37). Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo o o o o Persona_14 CP_6 Per_15 Per_16
nato a [...] il [...] era cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini Per_30 italiani dopo l'Unità d'Italia del 1861, i suoi figli e Persona_16 Persona_17 sono diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina
[...] al tempo della loro nascita, come risulta dagli atti di nascita dei loro figli – rispettivamente,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 8) e (cfr. doc. n. 14) da un lato, e Persona_20 Persona_21
(cfr. doc. in atti n. 27) dall'altro. Conseguentemente, i discendenti dei figli Persona_24 dell'avo e hanno acquisito la cittadinanza Persona_16 Persona_17 argentina iure sanguinis, e così i successivi discendenti. Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, in quanto la legge n. 555/1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 281 undecies c.p.c., definitivamente pronunciando,
ACCERTA il diritto alla cittadinanza italiana in capo a nato il 24 giugno Controparte_1
1982 in Argentina, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] in [...] e , nato Persona_1 Persona_2 il 15 agosto 2012 in Argentina;
nato il [...] in [...], in Persona_3 proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_4
nato il [...] in [...], e Argentina, nato il 28 agosto
[...] Persona_37
2002; nata il [...] in Argentina, in [...] e nella qualità di Controparte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: , nata il 9 agosto Persona_6
2013 in Argentina, , nata il [...] in [...], e Persona_7 Persona_8 nato il [...] in [...]; nata il [...] in [...], Parte_13 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_9
nato il [...] in [...], e , nato il 1° marzo 2013 in Argentina;
[...] Persona_10 nato il 22 settembre 1976 in Argentina, in proprio e nella qualità di genitore Persona_11 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata il [...] in Persona_12
Argentina, e nata il [...] in [...], stante la sussistenza Per_13 Persona_13 dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
e ordina al Controparte_7
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 12.12.25.
Il giudice unico
Tiziana Vita De Fazio