TRIB
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
LB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3250/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.
TRA
Parte_1 , nato a Rionero in [...] il [...]
CodiceFiscale_1 , in proprio e quale erede di Persona_1 nato a Rionero in [...] il [...] e deceduto il 03/09/2001, Parte_2 , nata a
Rionero in Vulture il 28.02.1956, C.F. C.F._2 , CP_1 , nato a Rionero in Vulture il 05.01.1964, C.F. C.F._3 , CP_2
[...] nato a Rionero in [...] il [...], C.F. C.F._4 ,
CP_3 , nata a Rionero in [...] il [...] C.F.
C.F._5 e CP_4 , nato a Rionero in [...] [...],
C.F. C.F._6 , quali eredi di Persona_1 nato a Rionero in [...] il [...] e deceduto il 03/09/2001, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Traficante, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mario
Coluzzi in Potenza alla Via Bertazzoni n. 7;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_5 nata a Rionero in [...] il [...], C.F.
C.F._7 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pafundi, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via E.
Ciccotti n. 36/c;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013, Parte_1 , in proprio e quale erede di Persona_1 nato a Rionero in [...] il [...] e deceduto il
03/09/2001, Parte_2 CP_1 , Controparte_2 CP_3 e CP_4
[...] quali eredi del predetto Persona_1 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto asseritamente notificato in data 19.10.2013, con cui Controparte_5 gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.845,93, sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 672/2013 del Tribunale di Potenza emesso il
4.10.2013, congiuntamente notificato, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguente conclusioni: “a) voglia il giudice adito dichiarare che la opposta non abbia titolo a procedere all'esecuzione forzata;
b) per
l'effetto del punto che precede voglia annullare in toto l'atto di precetto, oggetto della presente impugnazione;
c) Dichiarare, comunque, illegittimo il precetto non potendo agire l'intimante in nomine alieno”.
Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) mancanza dell'esecutività del titolo, violazione dell'art. 642 c.p.c., poiché nell'ambito del decreto ingiuntivo n. 672/2013 del Tribunale di Potenza, il giudice, dopo aver ingiunto agli opponenti “di pagare immediatamente” ha concesso agli ingiunti il termine di giorni
40 per proporre opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c.; 2) nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva, per individuazione erronea del soggetto nelle cui mani gli opponenti dovrebbero adempiere, poiché vi sarebbe discrasia tra la premessa dell'atto di precetto, ove il soggetto costituito intimante indicato è Controparte_5 e la parte più propriamente intimante ove si fa riferimento a Persona_2
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2014
Controparte_5 deducendo, in particolare, che il decreto ingiuntivo n. 672/2013 del
Tribunale di Potenza, notificato congiuntamente all'atto di precetto opposto, è munito di clausola di provvisoria esecuzione e che per mero errore materiale nell'intimazione di pagamento si è indicato Persona_2 Hanno chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 28.02.2014 sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed, esaurita la trattazione della lite, all'udienza del 7.11.2014 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 15.02.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di opposizione, che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. è infondato, atteso che il decreto ingiuntivo n. 672/2013 del
Tribunale di Potenza (nella produzione della parte opponente), posto a fondamento dell'atto di precetto opposto e asseritamente notificato in data 19.10.2013 contestualmente a questo, è stato emesso il 4.10.2013 con concessione della provvisoria esecuzione, come si evince dall'interpretazione congiunta del ricorso monitorio e della parte motiva del decreto unitamente a quella dispositiva, avendo i ricorrenti richiesto di
“ingiungere con decreto provvisoriamente esecutivo” agli odierni opponenti e avendo il giudice, nella parte motiva del decreto, “Ritenuto che la domanda va accolta” e “Ritenuto che, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., va concessa la provvisoria esecuzione del decreto”, pertanto, nella parte dispositiva ingiungendo agli odierni opponenti “di pagare immediatamente dopo la notifica del presente decreto”.
Del resto, la suddetta interpretazione trova conferma nell'ordinanza del Tribunale di
Potenza del 21.07.2014 emessa nell'ambito del giudizio n. R.G. 3247/2013 di opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento della minacciata esecuzione, depositata dall'opposta all'udienza del 7.11.2014, con la quale ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., avendo il giudice peraltro nella parte motiva “rilevato che il decreto opposto risulta essere stato emesso provvisoriamente esecutivo, come si evince inequivocabilmente, sia dalle premesse (““Ritenuto che, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., va concessa la provvisoria esecuzione del decreto”), sia dalla stessa ingiunzione, ove si legge, “ingiunge… di pagare immediatamente dopo la notifica del presente decreto …”, ex art. 642 c.p.c.”. Sussiste, pertanto, il diritto dell'opposta di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 672/2013 del Tribunale di Potenza provvisoriamente esecutivo, che costituisce valido titolo esecutivo.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Sussiste la legittimazione attiva dell'opposta a procedere esecutivamente, atteso che essa deve essere individuata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 672/2013 del
Tribunale di Potenza provvisoriamente esecutivo indica quale soggetto in cui favore è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in danno degli opponenti Controparte_5 sicché è indubbio che sussista la legittimazione attiva dell'opposta a procedere esecutivamente.
Invero, laddove la contestazione di parte opponente attiene alla erronea individuazione del soggetto nelle cui mani gli opponenti dovrebbero adempiere, poiché vi sarebbe discrasia tra la premessa dell'atto di precetto, ove il soggetto costituito intimante indicato
è Controparte_5 e la parte più propriamente intimante ove si fa riferimento a [...]
Persona_2 essa involge la regolarità formale dell'atto di precetto e, dunque, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., tardivamente proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, dichiaratamente avvenuta in data 19.10.2013, essendo stato notificato l'atto di citazione solo in data
13.11.2013.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), con applicazione dei valori minimi relativamente alla fase istruttoria e decisionale in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Angela LB, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_5 della somma di € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza il 14.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa. Angela LB
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Angela
LB ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3250/2013 R.G.A.C. avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.
TRA
Parte_1 , nato a Rionero in [...] il [...]
CodiceFiscale_1 , in proprio e quale erede di Persona_1 nato a Rionero in [...] il [...] e deceduto il 03/09/2001, Parte_2 , nata a
Rionero in Vulture il 28.02.1956, C.F. C.F._2 , CP_1 , nato a Rionero in Vulture il 05.01.1964, C.F. C.F._3 , CP_2
[...] nato a Rionero in [...] il [...], C.F. C.F._4 ,
CP_3 , nata a Rionero in [...] il [...] C.F.
C.F._5 e CP_4 , nato a Rionero in [...] [...],
C.F. C.F._6 , quali eredi di Persona_1 nato a Rionero in [...] il [...] e deceduto il 03/09/2001, rappresentati e difesi dall'avv. Donato Traficante, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mario
Coluzzi in Potenza alla Via Bertazzoni n. 7;
OPPONENTI
CONTRO
Controparte_5 nata a Rionero in [...] il [...], C.F.
C.F._7 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pafundi, in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza alla Via E.
Ciccotti n. 36/c;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 13.11.2013, Parte_1 , in proprio e quale erede di Persona_1 nato a Rionero in [...] il [...] e deceduto il
03/09/2001, Parte_2 CP_1 , Controparte_2 CP_3 e CP_4
[...] quali eredi del predetto Persona_1 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto asseritamente notificato in data 19.10.2013, con cui Controparte_5 gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 13.845,93, sulla scorta del titolo costituito dal decreto ingiuntivo n. 672/2013 del Tribunale di Potenza emesso il
4.10.2013, congiuntamente notificato, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguente conclusioni: “a) voglia il giudice adito dichiarare che la opposta non abbia titolo a procedere all'esecuzione forzata;
b) per
l'effetto del punto che precede voglia annullare in toto l'atto di precetto, oggetto della presente impugnazione;
c) Dichiarare, comunque, illegittimo il precetto non potendo agire l'intimante in nomine alieno”.
Parte opponente ha dedotto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) mancanza dell'esecutività del titolo, violazione dell'art. 642 c.p.c., poiché nell'ambito del decreto ingiuntivo n. 672/2013 del Tribunale di Potenza, il giudice, dopo aver ingiunto agli opponenti “di pagare immediatamente” ha concesso agli ingiunti il termine di giorni
40 per proporre opposizione a norma degli artt. 645 e ss. c.p.c.; 2) nullità del precetto per difetto di legittimazione attiva, per individuazione erronea del soggetto nelle cui mani gli opponenti dovrebbero adempiere, poiché vi sarebbe discrasia tra la premessa dell'atto di precetto, ove il soggetto costituito intimante indicato è Controparte_5 e la parte più propriamente intimante ove si fa riferimento a Persona_2
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.02.2014
Controparte_5 deducendo, in particolare, che il decreto ingiuntivo n. 672/2013 del
Tribunale di Potenza, notificato congiuntamente all'atto di precetto opposto, è munito di clausola di provvisoria esecuzione e che per mero errore materiale nell'intimazione di pagamento si è indicato Persona_2 Hanno chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza del 28.02.2014 sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. ed, esaurita la trattazione della lite, all'udienza del 7.11.2014 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 15.02.2024, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di opposizione, che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c. è infondato, atteso che il decreto ingiuntivo n. 672/2013 del
Tribunale di Potenza (nella produzione della parte opponente), posto a fondamento dell'atto di precetto opposto e asseritamente notificato in data 19.10.2013 contestualmente a questo, è stato emesso il 4.10.2013 con concessione della provvisoria esecuzione, come si evince dall'interpretazione congiunta del ricorso monitorio e della parte motiva del decreto unitamente a quella dispositiva, avendo i ricorrenti richiesto di
“ingiungere con decreto provvisoriamente esecutivo” agli odierni opponenti e avendo il giudice, nella parte motiva del decreto, “Ritenuto che la domanda va accolta” e “Ritenuto che, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., va concessa la provvisoria esecuzione del decreto”, pertanto, nella parte dispositiva ingiungendo agli odierni opponenti “di pagare immediatamente dopo la notifica del presente decreto”.
Del resto, la suddetta interpretazione trova conferma nell'ordinanza del Tribunale di
Potenza del 21.07.2014 emessa nell'ambito del giudizio n. R.G. 3247/2013 di opposizione al decreto ingiuntivo posto a fondamento della minacciata esecuzione, depositata dall'opposta all'udienza del 7.11.2014, con la quale ai sensi dell'art. 649 c.p.c.
è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c., avendo il giudice peraltro nella parte motiva “rilevato che il decreto opposto risulta essere stato emesso provvisoriamente esecutivo, come si evince inequivocabilmente, sia dalle premesse (““Ritenuto che, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., va concessa la provvisoria esecuzione del decreto”), sia dalla stessa ingiunzione, ove si legge, “ingiunge… di pagare immediatamente dopo la notifica del presente decreto …”, ex art. 642 c.p.c.”. Sussiste, pertanto, il diritto dell'opposta di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 672/2013 del Tribunale di Potenza provvisoriamente esecutivo, che costituisce valido titolo esecutivo.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Sussiste la legittimazione attiva dell'opposta a procedere esecutivamente, atteso che essa deve essere individuata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 672/2013 del
Tribunale di Potenza provvisoriamente esecutivo indica quale soggetto in cui favore è stata emessa l'ingiunzione di pagamento in danno degli opponenti Controparte_5 sicché è indubbio che sussista la legittimazione attiva dell'opposta a procedere esecutivamente.
Invero, laddove la contestazione di parte opponente attiene alla erronea individuazione del soggetto nelle cui mani gli opponenti dovrebbero adempiere, poiché vi sarebbe discrasia tra la premessa dell'atto di precetto, ove il soggetto costituito intimante indicato
è Controparte_5 e la parte più propriamente intimante ove si fa riferimento a [...]
Persona_2 essa involge la regolarità formale dell'atto di precetto e, dunque, costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c., tardivamente proposta oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, dichiaratamente avvenuta in data 19.10.2013, essendo stato notificato l'atto di citazione solo in data
13.11.2013.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), con applicazione dei valori minimi relativamente alla fase istruttoria e decisionale in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Angela LB, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_5 della somma di € 3.387,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza il 14.06.2024
Il Giudice
Dott.ssa. Angela LB