Trib. Castrovillari, sentenza 09/02/2023, n. 179
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Sentenza 9 febbraio 2023

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Castrovillari, sentenza 09/02/2023, n. 179
    Giurisdizione : Trib. Castrovillari
    Numero : 179
    Data del deposito : 9 febbraio 2023

    Testo completo

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
    SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
    S E N T E N Z A
    Nella causa civile iscritta al n. 575 del RGAC dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 27/2021, depositata il 19 gennaio 2021 e vertente
    TRA
    (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
    Vincenzo Chiaramonte
    APPELLANTE
    E
    , in persona del titolare (C.F. Controparte_1 CP_1
    , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rosa C.F._2
    APPELLATA
    CONCLUSIONI
    Come in atti
    FATTO E DIRITTO
    1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 27/21 del Giudice Parte_1 di Pace di Castrovillari, con cui è stata respinta la domanda di restituzione dell'importo di euro 500,00 versato all'appellata per la spedizione di merce diretta negli Stati Uniti alla figlia dell'appellante, mai consegnata e poi restituita al mittente, nonché la domanda risarcitoria.
    Ha dedotto: a) l'erroneità della sentenza per aver ritenuto gravante sulla parte attrice l'onere della prova dell'altrui inadempimento;
    b) l'erroneità della sentenza nella parte in cui sono state rigettate le istanze istruttorie.
    Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e , per l'effetto, previa ammissione delle prove richieste in primo grado, richiamate genericamente, la condanna dell'appellata alla restituzione del corrispettivo versato e al risarcimento del danno.
    1.2. Si è costituita parte appellata, deducendo: a) che l e operazioni di trasporto sono state eseguite da altra società, per cui vi sarebbe difetto di legittimazione passiva;
    b) che, in ogni caso, la merce è stata respinta alla dogana degli Stati Uniti per causa imputabile all'appellante, la quale nella descrizi one della stessa, si è limitata ad indicare che trattavasi di un regalo.
    1 Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello previa, occorrendo, l'ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado.
    2. In via preliminare, devono essere dichiarate inammissibili l e istanze istruttorie reiterate dalle parti in appello, in quanto entrambe le parti medesime non hanno specificamente riproposto dette istanze, limitandosi ad un richiamo generico a quelle formulate in primo grado.
    Al riguardo, con riferimento all'appellante si evidenzia che “in virtù del principio di specificità dei motivi di gravame, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica, con riproduzione delle istanze istruttorie non accolte in primo grado: la parte appellante deve dunque illustrare la decisività dei singoli capitoli di prova di cui si chiede l'ammissione” (Corte appello Brescia, sez. I, 18 maggio 2022, n. 618; cfr. anche Corte appello Bari sez. III, 20 marzo 2019, n. 701, secondo cui “da ciò consegue che in ossequio al principio di specificità dei motivi di gravame, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente reiterate in appello mediante il mero rinvio agli atti del procedimento di primo grado ma vanno ripropost e in maniera specifica (Cass. civ. sentenza n. 16886/2016)
    Pertanto sono inammissibili, “i mezzi istruttori richiesti in seno al ricorso introduttivo ed all'udienza del 04.02.2014” dall'appellante per difetto di specificità”).
    Per quel che riguarda, invece , la parte appellata, si ricorda che “la presunzione di rinunzia prevista dall'art. 346 cod.proc.civ. riguarda le domande e le eccezioni e non si estende anche alle istanze istruttorie. Tuttavia, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grad o non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previ ste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod.proc.civ.” (Cass. civ., Sez. III, 26 ottobre 2000, n. 14135), per cui, essendo prevista per il primo grado la specifica articolazione delle prove, identico discorso vale pe r l'appello, non essendo sufficiente il mero richiamo agli atti di primo grado.
    3. Nel merito si osserva quanto segue.
    In primo luogo, deve rilevarsi che la richiesta di restituzione del corrispettivo versato per la spedizione di merce mai consegnata è giu ridicamente qualificabile come domanda di risoluzione per inadempimento.
    Pertanto, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sul creditore grava l'onere di provare il titolo e allegare l'inadempimento, mentre il debitore deve dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dovuto a causa non imputabile (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
    2 Di conseguenza, del tutto erronea risulta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto gravante sull'odierna appellante l'onere di provare l'inadempimento altrui.
    3.1. Va, poi, evidenziato che alcun rilievo assume la circostanza per cui la spedizione sia stata concretamente effettuata da società diversa da quella alla quale si è rivolta l'appellante.
    Infatti, nel caso in cui nel trasporto di merci intervengano più soggetti, si può configurare sia l'ipotesi del trasporto cumulativo, sia l'ipotesi del subtrasporto.
    Nel primo caso, vi è un accordo a monte tra il mittente e tutti i soggetti incaricati, i quali, ai sensi dell'art. 1700 c.c. rispondono in solido tra loro verso il mittente medesimo.
    Nel secondo caso, invece, il mittente instaura il rapporto contrattuale con un solo soggetto, il quale, poi, per l'esecuzione della prestazione, si avvale anche di ulteriori soggetti del cui operato risponde nei confronti del mittente.
    Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di trasporto cumulativo, mentre per la stipulazione del relativo contratto non è richiesta la partecipazione di tutti i vettori ma la volont à in senso adesivo da parte dei vettori successivi al primo può essere manifestata anche dopo la costituzione del rapporto contrattuale con il primo vettore, la volontà del mittente di concludere il contratto con una pluralità di vettori ed a tal fine di n on esaurire l'incarico nell'accordo con il primo vettore, ma di lasciare aperta la proposta contrattuale alla adesione di altri vettori, disposti ad affiancarsi al primo, deve essere coeva alla conclusione del contratto stesso ed ivi chiaramente manifestat a;
    conseguentemente non è sufficiente, per configurare l'esistenza di un contratto di trasporto cumulativo, la circostanza che il mittente, nell'atto in cui affidi le merci al primo vettore, sia soltanto consapevole del fatto che questi, per farle giungere a destinazione, si sia riservata la facoltà di affidarle ad un altro o a più vettori
    ” (Cass. civ. Sez. III, 10 giugno
    1991, n. 6557).
    In buona sostanza, la mera consapevolezza del mittente del fatto che il primo vettore possa servirsi anche di altri sogge tti per la spedizione non è sufficiente al fine di determinare l'esistenza del trasporto cumulativo.
    Pertanto, considerato che, nel caso di specie, dall'esame degli atti e delle allegazioni delle parti risulta una mera consapevolezza da parte dell'appellan te circa il fatto che la l'appellata si sarebbe servita di altra società per la spedizione e non già una chiara a manifesta volontà nel senso indicato dalla citata pronuncia, deve ritenersi configurabile un rapporto di subtrasporto.
    Al riguardo, per come s opra esposto, “in tema di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto prop rio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei
    3 confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
    poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtraspor to, assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti
    ” (Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13374; cfr. anche Corte appello Salerno sez. II, 12 giugno 2020, n. 615, secondo cui “nel trasporto di merci concordato dal mittente con un unico vettore, il quale che si avvalga dell'opera di altro vettore, con cui stipuli un contrat to di subtrasporto, il primo vettore risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria che siano imputabili al subvettore”).
    Pertanto, l'odierna appellata risponde anc he dell'operato del subvettore.
    In ogni caso, anche qualora si volesse qualificare il rapporto intercorso come trasporto cumulativo, la sopra ricordata solidarietà esistente tra i vari vettori intervenuti escluderebbe qualsiasi ipotesi di difetto di titola rità della posizione giuridica passiva in capo all'appellata, la quale potrebbe essere chiamata a rispondere anche da sola dell'eventuale inadempimento, salvo il regresso ex art. 1700, comma II, c.c.
    3.2. Tutto ciò premesso, merita, a questo punto, evidenz iare che parte appellata non ha fornito alcuna prova dell'adempimento o della sua non imputabilità, essendo rimasta del tutto indimostrata la dedotta circostanza per cui la merce spedita sarebbe stata bloccata alla dogana degli Stati Uniti a causa della de scrizione quale mero regalo indicata dal mittente sui documenti di viaggio.
    Sussiste, pertanto, l'inadempimento dell'obbligazione assunta, da ritenersi di non scarsa importanza avuto riguardo alla natura e allo scopo del contratto.
    Di conseguenza, in rifor ma della sentenza impugnata, il contratto deve essere risolto per inadempimento della parte appellata, la quale deve essere condannata alla restituzione del corrispettivo di euro 500,00 versato dall'appellante per la spedizione, oltre soli interessi al tas so legale (trattasi di debito di valuta) dal 4 giugno 2019, data di messa in mora, al saldo.
    3.3. Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria, peraltro formulata in termini del tutto generici.
    Infatti, parte appellante ha chiesto il risarcimento ex d. lgs 286/05, senza neppure indicare a quale norma di detto decreto intendesse riferirsi.
    Ad ogni modo, si evidenzia che l'unica norma dedicata alle questioni risarcitorie è
    l'art. 10, che ha novellato l'art. 1696 c.c. in materia di danni da perdita o avaria della merce.
    4 Tale disposizione, tuttavia, non è applicabile al caso di specie, in quanto la merce non ha subito né avaria né è andata persa, essendo stata restituita al mittente per come dedotto dalla stessa appellante.
    Di conseguenza, la domanda in esame è respinta.
    4. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio .


    P.Q.M.


    Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
    Gaetano Laviola, definitivament e pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

    1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, risolve il contratto intercorso tra le p arti per inadempimento dell'appellata e condanna quest'ultima alla restituzione di euro 500,00 in favore dell'appellante, oltre interessi al tasso legale dal 4 giugno 2019 al saldo;

    2. Rigetta la domanda risarcitoria proposta da parte appellante;

    3. Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
    Così deciso in Castrovillari, 8 febbraio 2023
    IL GIUDICE
    Dott. Gaetano Laviola

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