TRIB
Sentenza 24 ottobre 2023
Sentenza 24 ottobre 2023
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1038/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1038/2023
Oggi 24 ottobre 2023 ad ore 09.48, innanzi al dott. Giacomo Puricelli, sono comparsi:
Per Parte_1 il curatore dell'eredità giacente avv. Fabrizio Arria con l'avv. FRANCESCA MASSARO,
Per Parte_2 l'avv. BERALDO GIANCARLO,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
Le parti chiedono la dichiarazione di estinzione a spese compensate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1038/2023 R.G. promossa da
Parte_3 P.IVA_1(c.f. ), in persona del curatore avv. Fabrizio Arria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Massaro,
CONTRO
Parte_2 C.F._1(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Beraldo e Samanta Mazzola,
Conclusioni esposte dalle parti: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna. Oggetto: riduzione di disposizioni testamentarie.
MOTIVI Parte_3L'eredità giacente di ha citato in giudizio Parte_2 per ottenere la riduzione per lesione dei diritti di Parte_3legittima spettanti al suddetto dell'istituzione Pt_2di erede universale di suo fratello contenuta nel testamento di
Persona_1sua madre pagina 2 di 3 La parte attrice ha rinunciato agli atti e il convenuto ha accettato la rinuncia.
La causa è di competenza del tribunale in composizione monocratica dopo la recente riforma dell'art. 50 bis c.p.c. L'estinzione per rinuncia agli atti nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica deve essere, secondo la giurisprudenza assolutamente costante, pronunciata con sentenza, dato che in tali cause non è prospettabile un reclamo al collegio ai sensi dell'art. 178 c.p.c. avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione ed è quindi necessario dichiarare l'estinzione con sentenza appellabile.
Le parti concordato sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara l'estinzione del processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 24 ottobre 2023
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1038/2023
Oggi 24 ottobre 2023 ad ore 09.48, innanzi al dott. Giacomo Puricelli, sono comparsi:
Per Parte_1 il curatore dell'eredità giacente avv. Fabrizio Arria con l'avv. FRANCESCA MASSARO,
Per Parte_2 l'avv. BERALDO GIANCARLO,
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione della causa.
Le parti chiedono la dichiarazione di estinzione a spese compensate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1038/2023 R.G. promossa da
Parte_3 P.IVA_1(c.f. ), in persona del curatore avv. Fabrizio Arria, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Massaro,
CONTRO
Parte_2 C.F._1(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Beraldo e Samanta Mazzola,
Conclusioni esposte dalle parti: le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna. Oggetto: riduzione di disposizioni testamentarie.
MOTIVI Parte_3L'eredità giacente di ha citato in giudizio Parte_2 per ottenere la riduzione per lesione dei diritti di Parte_3legittima spettanti al suddetto dell'istituzione Pt_2di erede universale di suo fratello contenuta nel testamento di
Persona_1sua madre pagina 2 di 3 La parte attrice ha rinunciato agli atti e il convenuto ha accettato la rinuncia.
La causa è di competenza del tribunale in composizione monocratica dopo la recente riforma dell'art. 50 bis c.p.c. L'estinzione per rinuncia agli atti nelle cause di competenza del tribunale in composizione monocratica deve essere, secondo la giurisprudenza assolutamente costante, pronunciata con sentenza, dato che in tali cause non è prospettabile un reclamo al collegio ai sensi dell'art. 178 c.p.c. avverso il provvedimento che dichiara l'estinzione ed è quindi necessario dichiarare l'estinzione con sentenza appellabile.
Le parti concordato sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: dichiara l'estinzione del processo.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Varese, 24 ottobre 2023
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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