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Sentenza 14 maggio 2026
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 14.5.26 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1820/2022
Parte_1promosso da ,
Controparte_1nei confronti di ,
CP_2e con la chiamata dei terzi BANCA DI CREDITO COOP. VIC.
[...]
CP_3 CP_4 CP_5 [...]nonché di , (cessionaria ),
Controparte_6 CP_7 (n.q. di cessionaria
[...] ENETO), già contumaci;
Oggi 14.5.26 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 12.2.26 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: ritenuta la causa matura pel l'immediata decisione e visto l'art. 80 bis disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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N. R.G. 1820/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1820/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
C.F._2FRIGOTTO IU e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO ( ) ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FRIGOTTO IU
ATTRICE contro
Controparte_1 (C.F. C.F._3 ), con il patrocinio dell'avv. MARCOLIN ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA SCORTEGAGNA
22, 36045 LONIGO presso il difensore avv. MARCOLIN ENRICO
CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
Controparte_8 con il patrocinio dell'avv.
RA CO elettivamente domiciliato in VIA CAMPOROSOLO, 26 37047
SAN IO presso il difensore avv. RA CO
TE AT
E di
CP_3 , CP_4 (cessionaria CP_5 ), [...]
Controparte_6 (n.q. di cessionaria CP_7
[...] ENETO), contumaci INTERVENUTI
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N. R.G. 1820/22 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da rispettive memorie 183 n. 1 in questa sede da intendersi richiamate per relationem e come da note di udienza cartolare a verbale odierno;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato come il novellato art. 132 c.p.c esoneri oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002), osserva:
- dato atto di come tra le parti risulti effettivamente perfezionato - anche a seguito di proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. a verbale di udienza del 11.3.25 -, nonchè già compiutamente eseguito, un accordo volto alla definizione della lite (cfr. allegato di parte attrice depositato in data 7.5.26, da cui risulta in particolare che, in esecuzione dell'accordo d'udienza 11.03.2025 Parte_1 e Controparte_1
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N. R.G. 1820/22 abbiano stipulato l'atto ivi indicato effettivamente in data 03.03.2026, cfr doc. 13, atto
Per_1rep. 5990 Notaio e, pertanto);
- ritenuto, pertanto, come con tale accordo le parti abbiano dunque compiutamente regolamentato i loro rapporti in via sostanziale in relazione alla lite che aveva dato origine al processo e che sia effettivamente cessata la materia del contendere;
- considerata l'attestazione di cessazione della materia del contendere effettuata dalla stessa parte attrice con le note di udienza cartolare del 7.5.26;
- ritenuto che, dal punto di vista processuale, il venire mento dell'interesse delle parti alla pronuncia richieda a sua volta una pronuncia relativa all'accertamento di tali condizioni e la regolamentazione anche d'ufficio sulle spese di lite con provvedimento avente, pertanto, necessariamente natura decisoria (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III
Sent., 19/04/2023, n. 10483 e Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/04/2018, n. 8980 e Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17256) salva la possibilità per il Giudice di recepire quanto richiesto sul punto dalle parti, in ipotesi di accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
R.G. 1820/22 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
2. Nulla sulle spese avendo le parti regolamentato anche tale aspetto.
Si comunichi.
Così deciso in Verona il 14.5.26
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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N. R.G. 1820/22