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Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CASSINO
Il GOT presso il Tribunale di Cassino, dott.ssa Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1748/2019 R.G.A.C.,
promosso da
Parte_1 (P. IVA P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante p.t. sig. Parte_2 , con sede in Ventotene (LT) alla Via L. Iacono snc, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Masiello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Formia alla via Marziale n. 13,
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1 (P. Iva P.IVA_2 , con sede in Ventotene (LT) alla via Muraglione n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pecchia, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia (LT) alla piazza Mattei, Gall. CP_2
CONVENUTA
oggetto: pagamento fatture conclusioni: come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.01.2026
e dai propri scritti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta del convenuto, delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti del giudizio che qui integralmente si richiamano. Si evidenzia, altresì, che il presente giudizio – già trattato dai dott.ri Per_1 e Per_2 - è pervenuto alla scrivente solo in data 26.06.2024.
La società Parte_1 premesso di svolgere attività di gestione di alberghi, residenze turistico alberghiere, bar, ristoranti e villaggi vacanze, esponeva di aver concesso in uso la propria struttura per ricezione turisti in Ventotene all'impresa individuale [...]
CP_1 (attività di agente immobiliare, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze bed and breakfast e residence) con contratto del 1.7.2004 e successivi prolungamenti per gli anni successivi;
evidenziava di aver emesso in relazione alle stagioni turistiche degli anni 2008 e 2010 n. 3 fatture e, segnatamente, la fattura n. 3 del 30.9.2008, la fattura n. 4 del 30.9.2010 e la fattura n. 5 del 31.12.2010 per complessivi € 38.407,34. Tanto premesso, conveniva in giudizio l'impresa individuale Controparte_1 al fine di sentire accertare/dichiarare la grave responsabilità contrattuale di quest'ultima per mancato adempimento dell'obbligazione di corresponsione nei propri confronti degli importi dovuti in virtù degli accordi stipulati inter partes e, per l'effetto, condannarla, anche per indebito arricchimento, al pagamento di tale somma, oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto al soddisfo.
Si costituiva l'impresa convenuta eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex D. Lgs 28/2010; nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla fattura n. 3 del 2008 e il pagamento di quant'altro richiesto a mezzo di assegni e bonifici bancari. Concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Pag. 2 di 6 Preliminarmente, si dà atto dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, conclusosi con esito negativo.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione del credito in relazione alla fattura n. 3 del 30.9.2008, si ritiene non meritevole di accoglimento.
Tale fattura veniva emessa per un totale di € 50.444,00 di cui € 8.407,34 di IVA. Nel presente giudizio la società attrice richiedeva il pagamento del solo importo relativo all'Iva evidenziando l'avvenuto versamento della sorte e rilevando l'avvenuto riconoscimento del debito (…il pagamento parziale rappresenta riconoscimento del debito complessivo – pag. 3 comparsa conclusionale).
La convenuta riteneva che il credito portato in fattura fosse prescritto non essendo stato azionato nel termine quinquennale ex art. 2948 cc. Solo in sede di memoria di replica affermava di aver pagato tale fattura a mezzo assegno Monte Paschi di Siena n.
7395547601 incassato in data 14.11.2008.
Ebbene, da un esame dell'estratto conto prodotto, risultava sì l'emissione di un assegno dell'importo di € 8.400,00, ma nello stesso non risultava indicato alcun beneficiario, né la convenuta allegava copia del relativo titolo, né nel corso del giudizio veniva provato tale pagamento. Nella fattispecie in esame si ritiene che l'importo di cui alla fattura n. 3 del 2008 non sia prescritto ex art. 2948 cc (Si prescrivono in 5 anni: … 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni) non essendo applicabile tale disposizione al caso de quo.
Al riguardo, in tema di parziale pagamento, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1082 del 17.01.2019, richiamando propri precedenti, affermava che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto
a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926 del 03/02/1996). Si è aggiunto che il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche
Pag. 3 di 6 essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (v. Cass. n. 7820 del 27/03/2017).
Essendo intervenuto il pagamento di tale fattura relativamente alla sorte capitale, non avendo la convenuta dimostrato il pagamento del residuo (seppur sostenuto di avervi dato luogo con assegno n. 7395547601) si ritiene che l'importo richiesto nel presente giudizio relativo all'IVA non sia prescritto.
Ciò posto, pacifica e incontestata la conclusione dei contratti aventi ad oggetto la gestione, da parte della convenuta, della struttura ricettiva dell' Parte_1 sita in
Ventotene nonché l'emissione delle fatture n. 3/2008, 4/2010 e 5/2010 poste dall'attrice a fondamento della propria pretesa creditoria e prodotte finanche dalla convenuta nella memoria n. 2 ex art. 183, VI co., cpc.
La convenuta affermava di aver provveduto al pagamento di tutte le fatture emesse dall' Parte_1 producendo in giudizio copia degli assegni, degli estratti conto e delle distinte di pagamento affermando di aver corrisposto somme maggiori delle quali, in ogni caso, non ne chiedeva il pagamento, come osservato anche dalla difesa di parte attorea nelle proprie note conclusionali.
L Parte_1 , invece, nei propri scritti difensivi sosteneva che dagli estratti conto e assegni prodotti a sostegno dell'avvenuto pagamento non ci fosse una specifica imputazione di pagamento (… a sostegno del dedotto pagamento, estratti conto ed assegni per i quali non c'è specifica imputazione di pagamento né sforzandosi è possibile desumerlo dalla documentazione depositata - pag. 2 note udienza 18.4.2023).
In ogni caso, quanto alla fattura n. 4 del 2010 la convenuta nella propria memoria conclusionale affermava di aver saldato la stessa con assegno postale n. 7130985387 del
4.10.2010 evidenziando l'avvenuto incasso, giusto estratto conto prodotto dal quale emergeva effettivamente un addebito di € 10.000,00 pur se, nella “descrizione operazioni”, non risultava alcuna indicazione del beneficiario.
Tuttavia, si rileva che parte attrice a pag. 5 della propria comparsa conclusionale dava atto dell'avvenuto pagamento di tale assegno da conteggiare una sola volta quale pagamento effettuato (m) assegno CP_3 n. 7130985387 senza data per €
10.000,00, la cui operazione è annotata sull'estratto conto corrente Banco Posta
(chiuso al 31.10.2010), per cui può essere conteggiato una sola volta quale pagamento
Pag. 4 di 6 effettuato). Conseguentemente si ritiene fornita la prova dell'avvenuto pagamento del credito azionato con la fattura n. 4 del 30.9.2010.
Quanto all'avvenuto pagamento della fattura n. 5 del 31.12.2010 per € 20.000,00, la convenuta produceva, oltre alla copia della matrice dell'assegno n. 0900973258,
l'estratto conto Banca Sella di febbraio 2010 nel quale, in ogni caso, non risultava alcuna indicazione relativa al beneficiario. In relazione a tale fattura si ritiene non sia stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento atteso che, come affermato dalla
Suprema Corte con ordinanza n. 15709 del 4.06.2021, la matrice di un assegno costituisce una mera annotazione da parte del debitore, che, in assenza del titolo, e della prova dell'incasso, non ha alcuna rilevanza ai fini della prova del pagamento.
Si osserva, inoltre, che anche dalla prova testimoniale espletata non emergeva alcuna prova di tale pagamento in quanto il teste escusso, sig. Testimone_1 in risposta al quesito n. 4 (Vero che nel mese di gennaio 2011 ebbe a consegnare al sig. Pt_2
[...] quale l.r.p.t. della Parte_1 n. 3 assegni di € 20.000,00 cadauno … n.
0900973258 ed intestati alla Parte_1 ) pur essendo a conoscenza dei fatti, non ne ricordava i dettagli (Ho sentito parlare della questione ma non ricordo le circostanze che mi vengono lette).
Infine, per quanto riguarda quanto sostenuto dalla convenuta nelle proprie note conclusionali in riferimento all'onere probatorio del pagamento dell'assegno in caso di mancato incasso (In relazione all'assegno Banca Sella n. 0900973257 emesso in favore di Parte_1 l'avversa difesa sostiene che esso non costituisca prova del pagamento non essendo mai stato consegnato alla creditrice. … Incombeva dunque su parte attrice la produzione in giudizio degli assegni a lei intestati onde dimostrare il loro mancato incasso e quindi dell'inadempimento in capo alla convenuta – pag. 2 memoria di replica) pur se si condivide la giurisprudenza richiamata (cfr. CC n. 17749/2009 e n.
33566/2021) nel contempo si ritiene la stessa ininfluente e irrilevante ai fini del decidere. Nella fattispecie in esame, infatti, l'assegno Banca Sella n. 0900973257 non risultava collegato con le fatture azionate nel presente giudizio, peraltro già saldate con altri assegni, come dedotto dalla convenuta.
Per quanto riguarda, invece, il pagamento di ulteriori somme corrisposte in contanti, asseritamente prelevate dall'ufficio postale di Ventotene e consegnate in contanti al sig.
Pag. 5 di 6 Parte_2 , la convenuta nel presente giudizio non ne forniva la prova. Il teste escusso, sig. Testimone_1 , nulla riferiva a tal proposito (Non lo so. Io non ero a
Ventotene in quegli anni).
Per quanto innanzi, alla luce dell'istruttoria espletata e sulla scorta della documentazione in atti, in assenza di prova dell'avvenuto pagamento delle fatture n.
3/2008 e 5/2010 azionate nel presente giudizio, si ritiene che la presente domanda meriti di essere accolta limitatamente all'importo di € 28.407,34. Quanto alla fattura n. 4 del
30.9.2010 per € 10.000,00 si ritiene sia stata fornita la prova del relativo pagamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, si ritiene debbano essere compensate per un mezzo in ragione del parziale accoglimento della domanda attrice.
P. Q. M.
Definitivamente decidendo sulle domande come sopra proposte, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 28.407,34 oltre interessi legali di mora dal dì del dovuto fino al soddisfo, quale somma risultante dall'omesso pagamento delle fatture n. 3/2008 e 5/2010 azionate nel presente giudizio;
- Compensa per un mezzo tra le parti le spese di lite ponendo la restante metà, liquidata in € 3.808,00 oltre accessori, a carico di parte convenuta.
Cassino, 30 4 26, ore 16.52
Il GOT
Dott.ssa Giuditta Di Cristinzi
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