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Sentenza 10 agosto 2021
Sentenza 10 agosto 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, nella persona del Rep. N. giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 686/2014
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Pt_1 iv. N. nella causa civile n. 686/2014 Ruolo Generale promossa
D A
e , Parte_2 Parte_3
e , Parte_4 Parte_5
e , Parte_6 Parte_7 OGGETTO:
e , Appalto: altre ipotesi Parte_8 Controparte_1 ex art. 1655 e ss. cc Parte_9
(ivi compresa l'azione
e , ex 1669cc) Parte_10 Parte_11
e
Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi tutti dall'avv. Raffaele Pulerà del foro di
Milano, dall'avv. Francesco Marco Bianchi e dell'avv. Matteo Notaro del foro di Lecco, per procura alle liti in calce all'atto di citazione 8 maggio 2012
ATTORI
c o n t r o in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Federica Pellegrini e dall'avv. Greta Morsellli del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 novembre 2014
CONVENUTO
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Magalini e CP_3 dell'avv. Piergiorgio Bottarelli del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 aprile 2014
CONVENUTO
e nei confronti di
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. - 2 -
Chiara Magalini e dell'avv. Piergiorgio Bottarelli del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 ottobre 2014
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Nel merito:
a) per tutti gli attori:
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e gravi difetti denunciati dagli attori ed esistenti nelle unità immobiliari indicate nella narrativa site nel comune di Castel RE (MN) via don Francesco
Venturelli (lottizzazione Romanini); vizi e/o gravi difetti dovuti ed occasionati dalla non conformità dell'isolamento acustico delle predette unità immobiliari alla regola dell'arte (vigente all'epoca della costruzione), regola dell'arte costituita e/o parametrata -in primo luogo- al DPCM 5.12.1997 e, in subordine, qualora non si ritenesse che il DPCM 5.12.1997 rappresenti la regola dell'arte, ai valori medi dei requisiti acustici passivi adottati nei 27 Paesi dell'Unione Europea;
- con riferimento alla posizione dei convenuti
[...]
e ing. accertare il risarcimento del danno Controparte_2 CP_3 costituito dal deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus, da determinarsi anche in base al valore dei costi necessari per ripristinare gli immobili ai parametri di cui al DPCM 5/12/1997 (in via subordinata alla regola dell'arte come sopra intesa) e definita in corso di causa tramite espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio (ferme le riserve e le contestazioni fatte dai propri CT) o tramite il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice;
per l'effetto:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
[...]
e ing. e condannare gli stessi, Controparte_2 CP_3 in via solidale alternativa e/o concorrente tra loro, ai sensi degli artt. 1669
e/o 2043 e 2055 c.c., salvo in ogni caso il principio iura novit curia, al risarcimento/versamento/rifusione in favore degli attori dei danni dagli stessi subiti e parametrati e/o consistenti nel deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus nonché nei costi necessari per conformare gli immobili alla regola dell'arte eliminando i vizi e difetti lamentati (incluse eventuali spese di trasloco ed albergo o similari), il tutto nella accertata in sede di istruttoria o “prudentemente” indicata dai consulenti tecnici di parte o della somma maggiore o minore che comunque il giudice riterrà equa di diritto oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni ulteriori derivanti agli attori (quali, ad esempio, i maggiori oneri finanziari e le maggiori imposte
e tassazioni pagate in sede di assegnazione per effetto del dichiarato valore) come risulteranno provati in corso di causa.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre oneri accessori - 3 -
e spese di CTU e CTP”.
Per il convenuto CP_2
“in via preliminare di rito:
- Visto l'articolo 100 c.p.c. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ai signori e e per CP_5 CP_6 l'effetto stralciare la loro posizione dal presente giudizio;
In via subordinata di rito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse nullo l'atto di chiamata in causa del terzo, disporre la rinnovazione dell'atto stesso adottando i provvedimenti più idonei;
- accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva dello Controparte_7 e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione dallo
[...] stesso svolta nella comparsa del 23 Ottobre 2014;
In via principale, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accertati i gravi vizi e difetti negli immobili attorei, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In subordine, nel merito:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accertasse l'esistenza di gravi vizi e difetti negli immobili attorei, respingere le domande formulate nei confronti di Controparte_2 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto,
[...] accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_8
nonché
[...] Controparte_7 nella persona dell'Ing. con
[...] CP_3 conseguente condanna al risarcimento del danno a favore degli attori.
In ulteriore subordine, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accertasse l'esistenza dei gravi vizi e difetti negli immobili attorei, nonché rinvenisse una qualche responsabilità di Controparte_2
[...
dichiarare tenuti la nonché lo Controparte_8 [...] nella persona Controparte_7 dell'Ing. a manlevare di CP_3 Controparte_2 quanto sarà tenuta a pagare per l'effetto condannando Controparte_8
nonché lo
[...] Controparte_7 nella persona dell'Ing. al pagamento
[...] CP_3 di tale somma a favore degli attori.
In estremo subordine, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accertasse l'esistenza dei gravi vizi e difetti negli immobili attorei, determinare la percentuale della responsabilità di Controparte_2
e per l'effetto di condannarla al risarcimento del danno pro
[...] quota con gli ulteriori odierni convenuti. - 4 -
In ogni caso:
- Accertata la malafede o comunque la colpa grave con la quale gli attori hanno agito in giudizio, visto il disposto degli articoli 91 e 96
c.p.c., condannare gli attori al pagamento in favore della
[...] di una somma equitativamente determinata, oltre al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni anche di natura non patrimoniale cagionati e subiti dalla convenuta nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso quantificata in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria: […]”
Per il convenuto CP_3
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) dichiarare l'inammissibilità delle modifiche al testo dell'atto di citazione, introdotte in comparsa di riassunzione;
2) dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda formulata dai sigg.ri – , Parte_2 Parte_3 [...]
- , - , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_9
– , e
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
nei confronti dell'Ing. per difetto di Pt_13 Parte_13 CP_3 legittimazione attiva degli stessi e conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ing. per tutte le motivazioni esposte in atti;
CP_3
3) dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda formulata dai sigg.ri e Esaltato nei confronti Parte_8 CP_1 dell'Ing. per difetto di legittimazione attiva degli stessi e CP_3 conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ing. per tutte le CP_3 motivazioni esposte in atti;
4) dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'Ing. dai sigg.ri CP_3 Pt_2
– , - ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
- e per intervenuta decadenza Pt_6 Parte_7 Parte_9 dalla garanzia dei vizi ex art. 1669 I comma c.c. per tutte le motivazioni esposte in atti;
5) dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda formulata dai sigg.ri – , Parte_2 Parte_3 Pt_9
– , –
[...] Parte_10 Parte_14 Parte_12 in quanto contenente la pretesa di una illegittima Parte_13 duplicazione delle richieste risarcitorie.
Nel merito: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e tutte le domande da chiunque avanzate in causa nei confronti dell'Ing. in quanto CP_3 parimenti infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice disponga la rimessione in istruttoria della presente controversia affinché il C.T.U., Ing. sia Per_1 convocato a chiarimenti sui risultati delle indagini acustiche espletate e sulle conclusioni esposte nell'elaborato peritale che hanno disatteso le puntuali osservazioni tecniche del CTP arch. sulla base di Persona_2 - 5 -
argomenti che risultano tecnicamente incongrui, incoerenti, contraddittori, inadeguati e lacunosi.
In ogni caso: con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il terzo chiamato Controparte_9
[...]
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo ex art. 164 cpc per mancanza dei requisiti ex art. 163 n.4 cpc;
2) dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile la domanda formulata dalla nei Controparte_2 confronti dello Controparte_9
3) dichiarare l'estromissione dello
[...] dal presente giudizio per difetto di Controparte_9 legittimazione passiva.
Nel merito: accertata la manifesta infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate dalla , Controparte_2 rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti dello
[...]
Controparte_9
In ogni caso: con favore di spese e compensi di giudizio”.
Svolgimento del processo
A seguito dell'ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale pronunciata il 15 novembre 2013 dal Tribunale di Milano (n. 35612/2012 RG), i signori – , Parte_2 Parte_3
– – Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
– , ,
[...] Parte_8 Controparte_1 Parte_9 Pt_10
–
[...] Parte_11 Parte_15
con comparsa di riassunzione notificata il 15
[...] gennaio 2014, hanno citato avanti al Tribunale di Brescia
[...]
e Controparte_10 Controparte_2
l'ingegner riproponendo nei loro confronti le domande CP_3 di condanna che avevano introdotto avanti al Tribunale di Milano con atto di citazione notificato l'11-14 maggio 2012.
In particolare gli attori - proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo site in Comune di Castel RE (MN) via don Francesco Venturelli e facenti parte di complesso edilizio che, in forza di permesso di costruire n. 3/2006 rilasciato l'11 maggio 2006 a
[...]
[...] Organizzazione_1 Organizzazione_2
) - 6 -
e successive DIA n. 254/2007 e n. 68/2008, fu costruito dall'appaltatrice su progetto e Controparte_2 con la direzione lavori dell'ing. – lamentano che le CP_3 abitazioni loro assegnate sono affette da grave vizio occulto da insufficiente isolamento acustico, non conforme ai limiti fissati dal DPCM 5 dicembre 1997 o comunque alle regole dell'arte, circostanza della quale essi hanno acquisito contezza a seguito dell'indagine tecnica da essi richiesta all'ing. e all'ing. Controparte_12
e alle relazioni da essi consegnate (il 13 Controparte_13 luglio, 30 settembre e 20 dicembre 2011: doc. 5, 6, 7), e che immediatamente e senza esito hanno denunciato al venditore
[...] all'impresa appaltatrice e al Parte_16 CP_2 progettista e direttore dei lavori ing. . CP_3
Gli attori hanno perciò chiesto l'accertamento della responsabilità della committente e dante causa cooperativa CP_10
(anche per titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1490, 1492 e 1494), del costruttore e del progettista e direttore lavori ing. CP_2
(per responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e CP_3 in subordine ex art. 2043 c.c.) per il grave vizio costituito dalla non conformità dell'isolamento acustico delle unità immobiliari alle prescrizioni normative e alle regole dell'arte, e la condanna della dante causa alla restituzione di parte del prezzo di assegnazione e di tutti i convenuti – in via solidale, alternativa o concorrente tra loro - al risarcimento del danno patrimoniale, in misura corrispondente ai costi di eliminazione dei vizi o, per i vizi non eliminabili, al deprezzamento degli immobili e agli eventuali maggiori oneri finanziari e imposte pagati sul maggior valore.
Quanto alla convenuta le domande Parte_16 proposte nei confronti della società committente dei lavori e assegnante/venditrice – che si è costituita anche nel giudizio riassunto in questa sede e ha contestato le domande di parte attrice e in via subordinata ha chiesto di essere tenuta indenne da e dallo CP_2
previa Controparte_9 autorizzazione alla chiamata delle società medesime – non costituiscono più oggetto del giudizio, in quanto con provvedimento in data 16 luglio 2019 il processo, per la parte relativa alle domande svolte da e nei confronti di è stato separato e Parte_16 dichiarato interrotto a seguito della comunicazione che la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto Org_3 del 31 ottobre 2019, e non è stato in seguito riassunto2.
(v. contratto, premesse lett. e ed art. 7; v. certificato di controllo CO doc. 5). 2 Ciò in particolare determina l'estraneità al giudizio oggi pendente delle domande concernenti l'adempimento dell'obbligazione di stipulazione e consegna di polizza decennale postuma indennitaria: negli atti introduttivi gli attori contestano infatti che la polizza assicurativa decennale che la cooperativa in adempimento CP_10 - 7 -
La convenuta costituita Controparte_2 con comparsa depositata il 15 aprile 2014, ha preliminarmente chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
(e della co-convenuta Controparte_7 Parte_16
e, eccepito inoltre il difetto di legittimazione attiva degli attori
[...]
e (essi hanno acquistato la Parte_8 Controparte_1 proprietà dell'unità immobiliare non da ma Parte_16 dagli assegnatari – , e aventi causa ex CP_14 Controparte_15 art. 1669 c.c. devono intendersi quanti abbiano acquistato il diritto di proprietà dal committente, e non gli acquirenti successivi), nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, di essere tenuta indenne e garantita dal committente e dal Parte_16 progettista e dal direttore dei lavori “
[...] nella persona dell'ing. Controparte_7 CP_3 di quanto fosse condannata a pagare.
In particolare la società appaltatrice ha negato la sussistenza dei vizi e contestato come errato il riferimento ai requisiti acustici passivi previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 in quanto non applicabili ai rapporti tra privati a seguito della sospensione di efficacia disposta, in attesa del previsto riordino della materia delegato al governo, dalle leggi comunitarie 2008 e 2009 (art. 11 legge 88/2009 e art. 15 lett. c legge 96/2009), e l'inapplicabilità comunque di detti requisiti nei rapporti tra locali interni alla stessa unità immobiliare e agli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
ha altresì evidenziato che le opere edili oggetto di appalto sono state realizzate in conformità con il capitolato e il progetto a firma dell'ing. e consegnato CP_3 dallo con le Controparte_9 istruzioni impartite dal direttore lavori ing. e con le CP_3 regole dell'arte, tant'è che nessuna contestazione è stata mossa dalla committente (che ha pagato il compenso pattuito e, ultimati gli edifici, ha svincolato le trattenute a garanzia) e che l'organismo di controllo in esito a numerosi sopralluoghi (doc. 8), ha CP_16 verificato e approvato l'opera (doc. 4 attori).
Il convenuto si è costituito con comparsa CP_3 depositata il 14 aprile 2014 con la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di modifiche apportate al testo dell'atto di citazione dell'art. 4 D.Lgs. 122/2005 (richiamato dall'art. 16 del contratto preliminare di assegnazione), ha consegnato all'atto del trasferimento di proprietà di ciascuna unità non soddisfa i requisiti e le finalità previste dalla norma, in quanto – per delimitazioni di oggetto, condizioni di efficacia, franchigie e scoperti – non offre adeguata copertura per il rischio di vizi e difetti ex art. 1669 c.c.; gli attori (esclusi i signori – Parte_8
, in quanto non aventi causa dalla cooperativa per avere acquistato Controparte_1 successivamente da altri assegnatari) hanno perciò agito nei confronti di Parte_16 per l'adempimento in forma specifica, ossia per la condanna alla consegna di
[...] polizza assicurativa adeguata, e in subordine per la riduzione del prezzo e/o per il risarcimento del danno. - 8 -
riportato nella comparsa di riassunzione e il difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori e di legittimazione passiva propria3, e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per decadenza della garanzia e per prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., per insussistenza dei vizi e inapplicabilità del DPCM 5 dicembre 1997 ai rapporti tra privati (art. 11 legge 88/2009 e art. 15 lett. c legge 96/2009), e per assenza di responsabilità a lui ascrivibili quale progettista e quale direttore dei lavori.
Autorizzata la citazione del terzo richiesta da (e da CP_2
, e notificata la chiamata in data 26-27 giugno Parte_16
2014, lo si è Controparte_9 costituito con comparsa depositata il 23 ottobre 2014 (e con altra e diversa comparsa, depositata lo stesso giorno, sulla chiamata di
[...]
, e, eccepita la nullità dell'atto di citazione del Parte_16 terzo notificato da perché incompleto nella riproduzione CP_2 della comparsa di riassunzione degli attori e della comparsa di costituzione di , ha inoltre contestato il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e comunque l'infondatezza delle domande proposte da nei propri confronti. CP_2
In comparsa si deduce in particolare che progettista e direttore dei lavori fu l'ing. , e che lo Studio del quale il CP_3 professionista è socio (e che lo ha designato per l'attività di progettazione e direzione lavori in conformità con l'incarico ricevuto dal committente è estraneo alla realizzazione Parte_16 dell'opera e nessuna relazione contrattuale ha intrattenuto con l'appaltatore . CP_2
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU affidata all'ing. (v. Persona_3 relazione depositata il 20 giugno 2017) e trattenuta infine in decisione
– disposta nel frattempo separazione e dichiarata interruzione del processo riguardante Parte_17
– sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
[...]
Motivi della decisione
Separata ed interrotta la causa nei confronti del - 9 -
committente/assegnante le restanti domande Parte_16 degli attori, proposte nei confronti dell'appaltatore e del CP_2 progettista e direttore dei lavori , si radicano sulla CP_3 deduzione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., e hanno ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dai gravi vizi costituiti dalla “non conformità dell'isolamento acustico … alla regola dell'arte (vigente all'epoca della costruzione), regola dell'arte costituita e/o parametrata -in primo luogo- al DPCM 5.12.1997 e, in subordine, qualora non si ritenesse che il DPCM 5.12.1997 rappresenti la regola dell'arte, ai valori medi dei requisiti acustici passivi adottati nei 27 Paesi dell'Unione Europea”, e quantificabili nel “deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus, da determinarsi anche in base al valore dei costi necessari per ripristinare gli immobili ai parametri di cui al DPCM 5/12/1997 (in via subordinata alla regola dell'arte come sopra intesa)”.
E' irrilevante la non accettazione del contraddittorio della difesa di sulle modifiche del testo della comparsa di CP_3 riassunzione rispetto all'atto di citazione: le modifiche della parte narrativa, peraltro genericamente richiamate, non attengono a domande nuove o modificate né a diversi fatti costitutivi, e peraltro l'introduzione di nuovi temi in sede di riassunzione e nei termini ex art. 183 c.p.c. non è vietata né nulla, fatte salve (in caso in introduzione di nuove domande, ciò che nella fattispecie non è avvenuto) le conseguenti valutazioni sulla conservazione degli effetti processuali e sostanziali del processo svoltosi avanti al giudice incompetente (v. ad es. Cass. Sez. 3, 10 luglio 2014, n. 15753).
Il vizio da carente isolamento acustico viene dedotto dai differenti proprietari di 7 villette a schiera facenti parte di un medesimo edificio costituito da 11 villette, costruito in forza di Permesso di Costruire n. 3/06 dell'11 maggio 2006 e DIA in variante n. 68/2008 del 10 aprile 2008, ed ultimato l'1 luglio 2008.
Non vi è contestazione né incertezza in ordine ai ruoli (comunque attestati dagli atti della pratica edilizia prodotti dagli attori
– doc. 2 – ed estratti dal CTU ing. presso gli uffici del Per_1
Comune di Castel RE - allegato 2 alla relazione) della proprietaria dell'area e committente Parte_19
del progettista e direttore dei lavori ing.
[...] CP_3
(socio dello
[...] Controparte_9 che, come da mandato conferito da il 14
[...] Controparte_10 settembre 2005 – doc. 3 -, ha individuato come CP_10 professionista chiamato all'adempimento dell'incarico) e dell'esecutore Controparte_2
L'inosservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o comunque dalla regola - 10 -
d'arte, allegata dagli attori valendosi di relazioni tecniche a firma dell'ing. e dell'ing. Controparte_12 Controparte_18 datate 13 luglio 2011 (villette , , Parte_20 Persona_4
, , - doc. 5), 30 settembre 2011 Persona_5 Persona_6 Pt_9
(villetta – doc. 6) e 23 dicembre 2011 (villetta Parte_21
– doc. 7), ha trovato parziale ma sostanziale Org_4 conferma, per ciascuna unità abitativa, negli accertamenti strumentali effettuati dal CTU ing. con l'esecuzione di rilevazioni Persona_3 fonometriche in ciascun ambiente abitativo e comparazione delle misurazioni con i parametri normativi per isolamento acustico di facciata (maggiore o uguale a 40dB), per isolamento ai rumori aerei dei muri perimetrali tra unità immobiliari (maggiore o uguale a 50dB) e per livello del rumore di calpestio (minore o uguale a 63dB).
Rinviato al prosieguo più specifico esame delle conclusioni del CTU su (i) isolamento acustico di facciata, (ii) isolamento al rumore delle partizioni verticali di separazione di ambienti e (iii) di livello di calpestio dei solai di differenti unità immobiliari, e di quelle ulteriori concernenti l'estensione delle rilevazioni (e della stima dei costi di ripristino o del deprezzamento) ai profili ulteriori oggetto delle domande attrici e contestati nel fondamento giuridico dai convenuti, concernenti (iv) il grado di isolamento del rumore di calpestio dei solai anche interni alla medesima unità immobiliare (e non solo tra unità differenti) e, inoltre, (v) dei solai delle unità immobiliari confinanti con quelle oggetto di causa (ossia il rumore generato dal calpestio dei solai delle proprietà confinanti all'interno delle villette degli attori, che secondo il CTU propriamente attiene ai requisiti acustici passivi delle unità immobiliari estranee alla causa)4, va sin - 11 -
d'ora rilevato che - anche al netto delle osservazioni critiche mosse dai tecnici di parte all'elaborato del CTU - l'allegazione degli attori circa l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'abitazioni oggetto di causa è fondata, e che l'eccessiva esposizione a rumore, superiore ai parametri normativi o alle regole dell'arte, degli ambienti domestici costituisce logicamente vizio dell'immobile, tale da determinare significativo pregiudizio al godimento dei locali ad uso abitativo e diminuzione del valore del bene acquistato, e da integrare idoneo presupposto di responsabilità – oltre che contrattuale ex art. 1490 c.c. a carico del venditore/assegnante – extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., così come prospettato da parte attrice.
A tale proposito si osserva infatti in primo luogo che il difetto di isolamento acustico ben può annoverarsi, se suscettibile di incidere in modo apprezzabile e durevole sul godimento del bene e pur in assenza di esposizione a fonti di rumore intense e intollerabili ex art. 844 c.c., fra i gravi difetti della costruzione rilevanti ai sensi della fattispecie ex art. 1669 c.c. (“i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile …” - Cass. Sez. 2, 3 gennaio 2013, n. 84 – e può pure riguardare “quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile” - Cass. Sez. 2, 4 ottobre 2011 n. 20307; specifica in tema di difetto di isolamento acustico e termico Cass. Sez. 3, 27 gennaio 2012 n. 1190) e, in secondo luogo, che la responsabilità ex art. 1669 c.c., come da interpretazione consolidata, pur essendo inserita nella disciplina contrattuale dell'appalto ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 22845) e ambito di applicazione più ampio rispetto a
CTU non indica le opere e i costi di eliminazione del vizio trattandosi di lavori da eseguirsi nelle abitazioni di terzi estranei, e propone quindi – impregiudicata la questione, controversa tra le parti, della esistenza di danno ingiusto risarcibile - stima del minor valore dell'unità immobiliare di ciascun attore in termini di deprezzamento percentuale sul costo di acquisto. 5 Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2014, n. 2284: “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art.
2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore. - 12 -
quello risultante dal tenore letterale della disposizione, non circoscritto ai rapporti dell'appaltatore con il committente e i suoi aventi causa e suscettibile invece di venire in considerazione anche a carico – per quanto qui in particolare interessa - del progettista e/o del direttore dei lavori, oltre che del venditore costruttore che abbia realizzato o ristrutturato l'immobile con propria gestione diretta (cfr. Cass. Sez. 1, 10 settembre 2002, n. 13158; Cass. Sez. 1, 16 febbraio 2006, n.3406, Cass. Sez. 2, 23 luglio 2013, n. 17874); e che pertanto ognuno dei soggetti menzionati può essere chiamato, singolarmente o in solido con gli altri ai sensi dell'art. 2055 c.c., a rispondere del danno per i gravi vizi dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c., salvo che provi – e l'onere è dunque a suo carico - il caso fortuito o l'esclusiva ascrivibilità dell'evento ad opera di terzi, al di fuori dei suoi poteri di intervento e di controllo.
Nei confronti degli stessi soggetti residua del resto – come da esplicita prospettazione subordinata degli attori - anche la generale azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., salva in tal caso l'inesistenza di presunzione di responsabilità e l'onere per chi agisce di provare i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale, inclusa la colpa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2284/2014 cit.).
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto nei CP_3 confronti degli attori che hanno sottoscritto i contratti di assegnazione delle unità immobiliari (sono dunque esclusi solo i signori
): la clausola degli atti assegnazione (pag. 10: gli Persona_6 assegnatari “danno atto che il fabbricato del quale fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato realizzato dall'impresa appaltatrice la società … che pertanto la legittimazione CP_2 passiva per gravi vizi e difetti di cui all'art. 1669 c.c. compete esclusivamente a quest'ultima, fermo restando il diritto” di essi “di avvalersi della polizza decennale di cui infra specificato”), a voler pure intendere detta interpretazione contrattuale restrittiva della norma di legge quale una rinuncia preventiva ad agire ex art. 1669 c.c. verso soggetto diverso dall'appaltatore, o altrimenti quale clausola di esonero di responsabilità ex art. 1229 c.c. per l'altro contraente, e a volerne comunque riconoscere la validità e l'efficacia, in ogni caso la stessa opererebbe solo in favore della controparte contrattuale (ammessa in tal caso ad eccepire Parte_16 improcedibilità o infondatezza, piuttosto che difetto di legittimazione) e, inoltre, non si estenderebbe all'azione generale di danno ex art. 2043 c.c..
Ugualmente infondata è l'eccezione, sollevata dai convenuti e di carenza di legittimazione ad agire ex CP_3 CP_2 art. 1669 c.c. in capo agli attori , in quanto Persona_6 proprietari di una delle villette per contratto di compravendita 29 luglio 2010 concluso con i venditori (già soci Controparte_19 - 13 -
della e coassegnatari della villetta per atto in Controparte_10 data 30 luglio 2008) e, dunque, non aventi causa dal committente: la responsabilità dell'appaltatore “nei confronti del committente e dei suoi aventi causa”, come sancita dall'art. 1669 c.c., può essere fatta valere – in coerenza con la natura extracontrattuale e con la finalità di
“più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale” (Cass. Sez. Un. n. 2284/2014 cit.) - non già solo dagli aventi causa diretti del committente/venditore ma dal proprietario attuale anche se si tratti di un avente causa successivo, purché logicamente subentrato entro il termine di 10 anni dal compimento dell'opera per il quale la garanzia per rovina e gravi vizi è prevista. Anche in questo caso, giova aggiungere, resterebbe comunque l'azione generale di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Così pure sono infondate le eccezioni proprie di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. opposte (solo) dal convenuto
, giacché l'azione di responsabilità è stata esperita, oltre CP_3 che entro il termine decennale dalla costruzione (ciò è incontestato), nell'osservanza degli ulteriori termini di decadenza della denuncia (entro un anno dalla scoperta dei vizi e difetti) e di prescrizione della domanda (entro un anno dalla denuncia).
Si rileva in proposito che il termine di un anno per la denuncia
“va fatto risalire al momento in cui il danneggiato dispone di sufficienti elementi conoscitivi in relazione sia alla gravità dei difetti costruttivi, sia al collegamento causale tra i vizi e l'attività progettuale costruttiva espletata” (Cass. Sez. 2, 19 ottobre 2012 n. 18078; Cass. 2, 1 febbraio 2008 n. 2460), e che, considerata la natura del vizio in discussione (la cui seria ed oggettiva conoscenza da parte degli attori non poteva logicamente essere che successiva agli accertamenti e alle misurazioni effettuati dai tecnici da essi incaricati)6, le denunce comunicate con lettere raccomandate in data - 14 -
18 luglio 2011, 3 ottobre 2011 e 23 dicembre 2011 (doc. 9/11)7 sono tutte tempestivamente eseguite entro l'anno dalle relazioni dei tecnici (e anzi nei giorni immediatamente successivi ad esse) e la domanda giudiziale è stata introdotta entro l'anno dalla denuncia, con atto di citazione avanti al Tribunale di Milano notificato l'11 maggio 2012.
Le conclusioni del CTU ing. frutto delle innumerevoli Per_1 misurazioni (effettuate nel contraddittorio in tutti gli ambienti abitativi delle 7 villette oggetto di causa e in quelli confinanti nelle altre 4 villette facenti parte del medesimo complesso) e delle ricostruzioni e valutazioni analiticamente esposte nella più che ponderosa relazione (oltre 1300 pagine) e nella ampia replica alle osservazioni dei tecnici di parte, attestano, con differenze anche significative per le diverse villette, inosservanza dei requisiti acustici passivi con riguardo a più aspetti tra quelli oggetto di indagine (v. supra nel testo e nota 4), e, individuate le opere necessarie a ricondurre gli immobili a conformità, ne stima i costi complessivi sulla base di distinti e dettagliati computi metrici.
Correttamente il CTU assume quale parametro di riferimento i valori limite fissati dal DPCM 5 dicembre 1997. In conformità con quanto esposto e richiesto dagli attori in atto di citazione e nelle conclusioni precisate, e con i valori di comparazione utilizzati dall'ing. e dall'ing. nelle relazioni tecniche CP_18 CP_12
(doc. 5, 6, 7) allegate alla citazione e poste a fondamento delle denunce di vizi e della domanda giudiziale.
Va al riguardo respinta l'obiezione mossa dall'appaltatrice
(sicché, conclude il giudice di legittimità, “la percezione della reale entità del lamentato vizio fu pressoché immediata, mentre la sua possibile origine era senza dubbio individuabile in un difetto costruttivo, ed è irrilevante a questo punto stabilire se il difetto fosse ascrivibile alle sole finestre o anche alle pareti, certo essendo che, come dato evincere dagli stessi scritti di parte attrice, l'asserita rumorosità era difetto proprio dell'immobile e non d'altro”); ed altro è dolersi di una insonorizzazione non soddisfacente e opinare che possa essere inferiore ai parametri minimi legali o alle regole dell'arte, essendo in tal caso evidentemente necessaria una verifica tecnica per appurare se l'insonorizzazione sia in effetti inferiore a quella normalmente esigibile, e in quali elementi e parti dell'abitazione.
Del resto, anche in casi di più accentuata rumorosità immediatamente sintomatica di difetti costruttivi, la necessità o l'opportunità di preventiva verifica tecnica non è automaticamente esclusa, volta che deve riconoscersi tutela all'esigenza di non onerare il danneggiato della denuncia e della proposizione di domande generiche e esplorative verso tutti i soggetti che in astratto potrebbero essere chiamati a rispondere del vizio (così ad es. Cass. Sez. 2, 1 agosto 2003, n. 11740; Cass. sez. 2, 16 febbraio 2015 n. 3040), e che l'approfondimento tecnico può comunque costituire strumento indispensabile per avere base concreta di conoscenza dei vizi e, soprattutto, delle probabili cause e della loro riferibilità soggettiva. 7 Le lettere sono inviate dal legale, avv. Bianchi, alla committente CP_10 CP_ all'appaltatrice e al progettista e direttore lavori ing. oltre che a CP_2 CP_16 ed , in relazione alla polizza decennale postuma consegnata
[...] Organizzazione_5 agli assegnatari, ed è documentato e incontestato il puntuale ricevimento per tutti i destinatari. - 15 -
secondo cui i parametri fissati dal DPCM 5 dicembre CP_2
1997 non costituiscono valido riferimento per i rapporti tra privati in quanto non applicabili in forza dell'art. 11 comma 5 della legge annuale comunitaria n. 88/20098: ove pura voglia ammettersi che la diretta applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 sia inibita, nei rapporti tra privati costruttori, venditori e acquirenti, in forza della sospensione dell'efficacia disposta dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 sino a riordino della materia delegato al governo (delega il cui mancato esercizio nel termine allora previsto di 6 mesi e poi prorogato a luglio 2011 e così pure per gli anni successivi determinerebbe, dunque, la sospensione sine die degli effetti tra privati – fermi quelli pubblicistici - del DPCM 5 dicembre 1997 emesso in specifica attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico - legge 26 ottobre 1995, n. 447 – tuttora vigente), i parametri adottati dal CTU per la comparazione dei livelli misurati sono comunque corretti.
In primo luogo perché la disapplicazione ex art. 11 comma 5 legge 7 luglio 2009 n. 88 non è retroattiva, e sono anteriori all'entrata in vigore della norma sia l'ultimazione dei lavori (1 luglio 2008), interamente progettati, autorizzati, completati e certificati abitabili in periodo di indiscussa e piena vigenza del DPCM 5 maggio 1997, sia 8 Il DPCM 5 dicembre 1997 – in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. e) della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447) – determina, prescrivendo limiti espressi in decibel, i requisiti acustici passivi e quelli delle sorgenti sonore degli edifici che debbono essere rispettati per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.
Intervenuti in seguito la direttiva 2002/49/CE e il decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n. 194, l'art. 11 comma 5 della legge comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), contenente delega al governo per il riordino – entro 6 mesi - della disciplina in materia di inquinamento acustico, ha disposto che "in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori
e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge").
La successiva legge annuale comunitaria (legge 4 giugno 2010 n. 96) ha dettato all'art. 15 comma 1 lett. c) l'interpretazione autentica dell'art. 11 comma 5 legge n. 88/2009, da intendersi nel senso che “la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato”. E tuttavia tale ultima norma, che estende la disapplicazione del DPCM nei rapporti tra privati anche agli edifici e ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2009 n. 88 (e sancisce dunque l'efficacia retroattiva della disapplicazione, fatti salvi gli effetti delle sentenze in giudicato e l'obbligo di esecuzione “a regola d'arte”) è stata dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103. Con conseguente reviviscenza dell'originaria dell'art. 11 comma 5 legge n. 88/2009 sulla sospensione di efficacia del DPCM nei rapporti tra privati, prevista peraltro come funzionale a riordino della materia per uniformazione ai principi comunitari che il governo non ha adottato nei sei mesi previsti dalla delega né successivamente. - 16 -
alcuni almeno degli atti di assegnazione delle unità abitative oggetto di causa.
In ogni caso, e risolutivamente, perché i parametri fissati dal DPCM, vincolanti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in Lombardia espressamente richiamati dalla legge regionale 13/2001 (“norme in materia di inquinamento acustico”, artt. 7 e 19) quale obbligatorio parametro di riferimento dei regolamenti comunali edilizi e di igiene9, costituiscono comunque anche nei rapporti tra privati il riferimento essenziale, unitamente alle norme UNI in materia di isolamento acustico di edifici all'epoca vigenti (esplicitamente richiamate e valutate dal CTU quale normativa di riferimento), per l'accertamento dell'osservanza delle regole dell'arte e della corretta esecuzione delle opere, così come affermato da indirizzo della giurisprudenza di merito recepito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. Sez, 19 marzo 2021, n. 7875, la quale conferma che il DPCM 5 dicembre 1997 costituisce valido riferimento per la valutazione dei livelli di insonorizzazione degli edifici e delle sorgenti sonore nelle cause tra acquirenti, venditori e costruttori indipendentemente dalla sua diretta vigenza tra privati, quale criterio fattuale per la determinazione dello stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c.).
Per contro, giova osservare a fronte dei rilievi dei consulenti e della difesa di parte attrice sui più rigorosi requisiti previsti dal progetto e sulla maggiore quantità e rilevanza delle Org_6 misurazioni non conformi se rapportate a tali parametri, che, a volere anche recepire la lettura che parte attrice offre del documento
2009 estratto dal sito (e che Organizzazione_7 Org_2 non si condivide: v. doc. 2010), le migliori prestazioni di isolamento attese attengono alle qualità promesse dal venditore, da farsi valere nei confronti dello stesso nei termini e modi previsti dagli artt. 1497 e 1495 c.c., e non ai gravi vizi di costruzione che fondano la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. a carico di appaltatore, progettista e direttore lavori. E del resto i proprietari, pure - 17 -
agendo anche nei confronti della cooperativa che ha loro assegnato gli edifici, hanno fatto valere nei confronti della stessa così come nei confronti di e di la domanda di responsabilità CP_2 CP_3 extracontrattuale ex art. 1669 e ex art. 2043 c.c., e specificatamente hanno dedotto in narrativa e nelle relazioni tecniche allegate agli atti introduttivi e richiamate nelle conclusioni, quale parametro di accertamento dei gravi vizi dell'isolamento acustico e di quantificazione del danno, proprio il DPCM 5 dicembre 1997, e non le evocate maggiori prestazioni promesse dal progetto . Org_6
Del pari corretta appare la scelta del CTU, censurata per opposti versi dai consulenti di parte, di non applicare nelle misurazioni eseguite ai fini della comparazione con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 (i) l'incertezza di misura come prevista dall'UNI 11367 – appendice F e dall'UNI/TS 11326-2 (tesi dei consulenti di parte attrice, che importerebbe correzione finale di 1 dB favorevole all'acquirente) né (ii) la tolleranza (1 dB + 1 dB) sulle misurazioni effettuate (tesi del CT del convenuto che si CP_3 risolverebbe per contro in favore del costruttore), giacché – come osservato dal CTU ing. in sede di replica – il DPCM 5 Per_1 dicembre 1997 non prevede correzione dei risultati delle misurazioni né secondo il criterio dell'incertezza11 né per margine tolleranza.
Recepite quindi come corrette le misurazioni effettuate ed elaborate dal CTU ing. i temi essenziali controversi, all'esito Per_1 della relazione, attengono alla rilevanza, ai fini della comparazione con i requisiti acustici fissati dal DPCM 5 luglio 1997 (per diretta applicazione e/o quale criterio di individuazione della buona regola costruttiva), della misurazione del rumore di calpestio dei solai interni all'abitazione che si sviluppi su più piani e, inoltre, del rumore di calpestio generato dalle solette degli appartamenti confinanti (di proprietà di terzi estranei alla causa) e percepito negli ambienti abitati dagli attori.
In ordine ad entrambe le questioni il CTU – premettendo che a - 18 -
suo parere il rumore di calpestio interno è estraneo al campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, che riguarderebbe solo le interferenze tra unità immobiliari differenti e non quelle tra ambienti della stessa unità, e che le misurazioni effettuate, con il consenso dei confinanti, sul rumore di calpestio prodotto dai solai delle abitazioni adiacenti riguardano, secondo la definizione normativa, i requisiti acustici passivi delle unità medesime e non di quelle riceventi – ha rimesso ovviamente la decisione, trattandosi di temi giuridici e non ingegneristici, al giudice, e correttamente ha dunque eseguito tutte le rilevazioni necessarie secondo le possibili soluzioni alternative della controversia. Ha dunque compiutamente risposto al quesito circa la conformità delle misurazioni ai valori di isolamento acustico previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 e, per i casi di difformità, fornito i parametri per la motivata quantificazione del danno.
L'interpretazione restrittiva del DPCM 7 maggio 1997 in ordine all'ambito di applicazione del limite di pressione sonora di calpestio (≤ 63 dB), sostenuta dai convenuti e condivisa dal CTU con richiamo a note di chiarimento e interpretazione pubblicate dal e dall Organizzazione_8 Organizzazione_9
, oltre che al contenuto dell'UNI 11367 del 2010 sulla
[...] classificazione acustica richiamato dal DM 11/01/2017 sui criteri ambientali minimi per i pubblici uffici e di manuali di buona pratica redatti dall' per gli ambienti di lavoro (relazione CTU pag. Org_10
25/31), non persuade.
Il DPCM 5 dicembre 1997 è stato emesso in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. e) della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447), per “la determinazione …dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore”.
La legge quadro definisce all'art. 2 comma 1 la nozione di inquinamento acustico facendo riferimento, per quanto qui interessa, alla “introduzione di rumore nell'ambiente abitativo” (lett. a), e quella di ambiente abitativo, per il quale deve intendersi (lett. b) “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone
o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (...)”.
La protezione dalle immissioni sonore riguarda dunque non l'interno dell'edificio, ma “ogni ambiente interno all'edificio” che sia destinato alla permanenza di persone. Non si dice, dunque, che l'ambiente abitativo interno all'edificio è l'unità immobiliare, pur quando composta da più locali e/o distribuita su più piani, o che, in altri e equivalenti termini, la protezione è prevista per ciascun singolo ambiente ma solo in relazione alle immissioni provenienti da ambienti di altre unità immobiliari (e dall'esterno). - 19 -
Il DPCM 5 dicembre 1997, nel determinare “i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore”, riprende la medesima nozione di ambienti abitativi (art. 2) e specifica che “componenti in opera” degli edifici, per i quali valgono i requisiti acustici, sono (art. 2 comma 2) le “partizioni orizzontali e verticali”, e dunque le pareti e le solette interne.
In assenza di esplicite indicazioni nell'articolato della legge quadro e nel decreto di attuazione, la Tabella B allegata al DPCM 5 dicembre 1997, che ne costituisce parte integrante, offre una chiara indicazione su quali requisiti di isolamento non siano vincolanti per le partizioni interne alla medesima unità immobiliare, laddove contrassegna con un asterisco (*) la colonna dei valori R'w relativi al fonoisolamento aereo dei muri perimetrali e così ne precisa in calce il significato: “valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari”.
L'asterisco e la corrispondente delimitazione non compaiono alla colonna L'n,w relativa al livello di pressione sonora del rumore di calpestio, il cui limite (≤ 63 dB) deve dunque intendersi ugualmente valido per i solai interni al medesimo appartamento distribuito su più piani.
Ciò appare del resto coerente con le finalità della legge 447/1995 e del DPCM 5 dicembre 1997 di “ridurre l'esposizione umana al rumore” fissando parametri oggettivi minimi di protezione degli ambienti destinati alla permanenza delle persone, che devono essere osservati nelle nuove costruzioni e nella ristrutturazione di quelle esistenti al fine di assicurare il confortevole godimento degli ambienti medesimi secondo la loro destinazione (in questo caso quella abitativa), e che (se può comprendersi l'eccezione per il fonoisolamento di muri interni in relazione all'interesse non infrequente di realizzare più agili e leggere partizioni verticali di ambienti della stessa abitazione) non vi è ragione di escludere detta tutela per i rumori prodotti dal calpestio (e dagli impianti tecnologici) se provenienti da differenti locali della stessa unità immobiliare su più piani, posto che si discute di requisiti igienico sanitari degli ambienti interni, indipendenti dalla intensità, frequenza e tollerabilità delle immissioni provenienti dall'esterno o prodotte dagli occupanti di unità immobiliari confinanti, per le quali viene se del caso in considerazione l'ulteriore e diversa tutela ex art. 844 c.c., che appunto per i suoi diversi presupposti non può costituire argomento per l'interpretazione restrittiva del DPCM 5 dicembre 1997.
E' il caso pure di osservare che, come evidenzia la difesa attrice, lo stesso progettista e direttore lavori ing. , nella CP_3 relazione di valutazione delle prestazioni acustiche 5 giugno 2006 a - 20 -
propria firma che produce in giudizio quale proprio doc. 2 (e che, attesta il CTU, non risulta depositata all'ufficio tecnico del Comune di Castel RE con il progetto degli edifici) specificamente richiama i limiti del rumore di calpestio del DPCM 5 dicembre 1997 e del piano e attesta, sulla base delle prestazioni dei Org_6 prodotti, la conformità a detti limiti delle solette interpiano delle villette.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno, deve tenersi conto delle ben più gravi, per numero e entità, carenze di isolamento registrate dalle misurazioni del rumore di calpestio interno e non di quelle sole relative al calpestio tra distinte unità immobiliari (in tutte le villette si registra rumore da calpestio interno, da camere e bagno del primo piano a soggiorno e cucina del piano terra, superiore di oltre 10db rispetto alla soglia di 63 dB, mentre tra le unità differente lo scostamento è contenuto entro 1 o pochi dB o, nella villetta , inesistente), e dunque, per Persona_6 ciascuna villetta, delle descrizioni e stime di cui alle voci a4, alternative a quelle di cui alle voci a3.
Quanto alla rilevanza o meno delle misurazioni del rumore di calpestio prodotto delle villette adiacenti a quelle oggetto di causa e superiori al livello minimo stabilito dal DPCM, è sufficiente considerare che l'insufficiente livello di insonorizzazione, ove pure lo si voglia tecnicamente qualificare – con il CTU ing. - come Per_1 difetto di requisito acustico passivo propriamente riferibile all'unità immobiliare generatrice del rumore, di proprietà di terzi, e non dell'unità immobiliare ricevente di proprietà attrice, costituisce vizio della partizione di ambienti che determina maggiore esposizione al rumore di calpestio negli ambienti riceventi, e che senza dubbio costituisce danno risarcibile (anche) per il proprietario dell'unità ricevente, da quantificarsi, per impossibilità del ripristino dovendosi intervenire sulla proprietà di soggetti estranei alla causa, in termini di minor valore percentuale dell'immobile rispetto al prezzo di acquisto, così come proposto dal CTU (voce B) “DEPREZZAMENTO CONSEGUENTE AI VIZI E DIFETTI NON EMENDABILI”.
Così accertati e determinati i danni da carente isolamento acustico, a fronte della domanda di accertamento della cumulativa e concorrente responsabilità extracontrattuale dell'impresa esecutrice e del progettista e direttore dei lavori ing. , CP_2 CP_3 già si è rilevato che a norma dell'art. 1669 c.c., posta la sussistenza della relazione causale materiale fra l'opera dei convenuti e l'insufficiente isolamento acustico delle villette nella quale si esaurisce l'onere probatorio dell'attore, a carico di ognuno dei convenuti grava presunzione della responsabilità extracontrattuale concorrente fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, avvenuto al di fuori del proprio ambito di azione e di competenza e possibilità di - 21 -
controllo.
In caso dunque di incertezza sulla specifica riferibilità dei vizi a manchevolezze dell'attività di progettazione, dei materiali o della fase esecutiva o invece a fatto estraneo e incolpevole, il dubbio si risolve, in forza della presunzione ex art. 1669 c.c., in danno dei convenuti, responsabili in solido e per uguali quote ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Nel caso in esame il CTU, premessa l'impossibilità di determinare in via generale, dall'esame esterno delle strutture, le specifiche cause delle difformità riscontrate e di affermarne volta per volta la derivazione da vizi di progettazione, dai materiali utilizzati o da carenti modalità esecutive, evidenzia alcune specifiche manchevolezze, rilevando in particolare che la relazione di calcolo previsionale sui requisiti acustici passivi che secondo la legge regionale 13/2001 deve accompagnare il progetto di nuove costruzioni non risulta essere stata depositata in Comune, e che per il carente isolamento delle partizioni verticali di separazione tra differenti unità immobiliari (voce a2) la causa deve ravvisarsi nelle modalità di esecuzione delle opere.
L'uno e l'altro convenuto deducono l'estraneità del proprio ruolo e della propria condotta alla determinazioni dei vizi, ma nulla provano a contrastare la presunzione a loro carico.
Il costruttore deduce di avere esattamente adempiuto CP_2 realizzando l'edificio in conformità con il progetto e con le direttive impartite, e di non avere in effetti ricevuto contestazioni o rilievi dal direttore lavori e dal committente, che per intero ha corrisposto il prezzo dovuto e svincolato gli importi trattenuti in garanzia, né dall'organismo di controllo che ha verificato e CP_16 approvato l'opera (doc. 4 e 8); e evoca per sé il ruolo dell'esecutore quale nudus minister, privo di possibilità di intervenire su scelte tecniche, materiali e modalità operative.
Irrilevanti ai fini invocati dall'appaltatore i mancati rilievi di committente e direttore lavori e la certificazione di controllo di
(che peraltro non pare avere ad oggetto i requisiti di CP_16 isolamento acustico), è sufficiente considerare che, al di là dei vizi esecutivi ravvisati dal CTU quale causa del carente isolamento al rumore aereo delle partizioni verticali e pure ad ammettere che i problemi direttamente originino dal progetto o dalle istruzioni impartite, l'appaltatore è per definizione chi realizza l'opera con autonoma organizzazione dei mezzi e delle persone e gestione a proprio rischio e che egli, “dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da - 22 -
responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, 19 ottobre 2017 n. 23594, conforme ad interpretazione costante).
Nulla il convenuto specificamente deduce a dimostrazione della riduzione del proprio ruolo a quello di mero esecutore, nei termini sopra indicati.
E al riguardo è peraltro il caso di osservare che nella fattispecie neppure si chiedeva all'appaltatore di valutare criticamente la bontà del progetto e dei calcoli previsionali sui requisiti acustici e la conformità delle direttive (ciò che comunque – si ribadisce - l'imprenditore è tenuto a fare, nei limiti delle proprie cognizioni ed esperienza) ma di verificarne almeno l'esistenza. E che, ulteriormente, le misurazioni rivelano in tutte le villette difformità vistose rispetto ai requisiti di isolamento acustico di facciata (a1) e del rumore interno di calpestio (a4)12, e che, anche ammettendo che la causa diretta sia da ascriversi a progettazione, materiale o direttive, pare assai verosimile, e conforme alla presunzione di comune responsabilità, che la stessa dovesse essere ben riconoscibile in fase di esecuzione al costruttore oltre che al direttore lavori.
Quanto al convenuto , la presunzione di CP_3 responsabilità che discende dalla qualità di tecnico incaricato sia della progettazione e che, in fase esecutiva, della direzione lavori si consolida oltre la presunzione ove si consideri – oltre a quanto sopra osservato sull'entità e generale diffusione di alcune delle difformità e sulle responsabilità che in fase esecutiva gravano sul direttore lavori - che, quali che siano le ragioni del mancato deposito in Comune della relazione di calcolo previsionale (di cui produce esemplare quale doc. 2), egli firma (con appaltatore e committente) e presenta il 2 luglio 2008 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori che certifica la conformità al progetto e alle norme igienico sanitarie, che come già osservato includono anche i requisiti di isolamento acustico: ebbene, per la certificazione del rispetto dei parametri acustici previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 non sono sufficienti i calcoli previsionali su modalità costruttive e materiali ma si richiede la verifica in opera, a - 23 -
costruzione ultimata. E dell'esecuzione di verifiche a fine lavori non vi è neppure notizia, posto che tali manifestamente non sono né la certificazione di controllo CO (doc 4 attori) né la relazione (doc. 3 convenuto) che, recante data 13 Controparte_20 marzo 2008 (anteriore alla fine lavori) attiene alla “verifica preventiva dei requisiti acustici passivi dell'edificio in progetto” (paragrafo 1.1.3., pag. 3) ed è fondata su progetto e su dati di laboratorio, correlazioni specifiche e relazioni generali (paragrafo 1.3.1., pag. 6) e non su misurazioni in opera.
Va da sé che la dichiarazione di agibilità, rilasciata dal Comune di Castel RE il 22 maggio 2008 proprio e unicamente in base alla certificazione di regolare esecuzione presentata il 2 luglio 2008 dal direttore lavori, non può in alcun modo costituire prova liberatoria per il progettista e per il direttore dei lavori.
Ritenuta dunque la concorrente responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore lavori per il danno da insufficiente isolamento acustico degli ambienti abitativi, il CTU ha con estremo dettaglio descritto e quantificato, per ciascuna unità abitativa e con separato riferimento alle diverse categorie di vizi per ognuna ravvisati, le opere necessarie e sufficienti al raggiungimento dei livelli di insonorizzazione prescritti dal DPCM 5 dicembre 1997, e, con riguardo al rumore di calpestio delle solette delle unità confinanti (non suscettibili di ripristino se non eseguendo lavori nelle abitazioni altrui estranee al giudizio), ha calcolato nel 10% del valore di acquisto13 (percentuale uniforme e dal CTU proposta come ragionevole, tenuto conto che in questo caso lo scostamento dal parametro normativo, nelle 4 villette in cui è riscontrato, è pressoché equivalente e relativamente modesto) il danno ulteriore per i proprietari delle villette interessate al problema.
Già esaminati i profili critici della relazione sulle questioni giuridiche e tecniche sulle quali si concentra ampia parte dei rilievi dei consulenti di parte e delle difese, quanto alle osservazioni e censure ulteriori mosse all'elaborato del CTU relativamente a misurazioni, rilevazione delle modificazioni dello stato dei luoghi successive alla consegna, insufficienza e inadeguatezza (da un lato) o esorbitanza (dall'altro) delle opere funzionali al ripristino e dei costi, è sufficiente rinviare alla vasta e analitica esposizione del CTU e alle puntuali e congrue considerazioni svolte in replica a ciascuna delle osservazioni, a conferma delle quantificazioni proposte.
Pertanto, recepite per ciascun proprietario le indicazioni del CTU sulle opere e i costi di ripristino relativi alle voci a1), a2) e a4)14, - 24 -
applicata l'IVA che per lavori di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo è agevolata al 10%, e reputata congrua la stima del deprezzamento dell'immobile in misura del 10% per le 4 villette esposte a livello eccessivo e non riducibile di rumore di calpestio proveniente per ciascuna da uno degli immobili confinanti di proprietà di terzi estranei alla causa15, il danno va liquidato come segue:
- : € 45.824,29 + IVA + € 12.108,4616, e così Persona_6 in totale € 62.515,17;
- : € 45.977,01 + IVA + € 13.935,3617, totale € Persona_5
64.510,07;
- : € 46.604,45 + IVA + € Parte_22
13.249,10 , totale € 64.513,99;
- € 45.971,03 + IVA + € 12.754,4219, totale € CP_21
63.322,55;
- : € 47.529,19 + IVA + € 312,3020, totale € Parte_20
nota 4. Si noti che gli importi a1) e a4), essendo stati riscontrati in ogni unità immobiliare uguali e gravi difetti di isolamento di facciata e al rumore interno di calpestio (quest'ultimo di entità tale da non essere eliminabile con inserimento di strato resiliente sotto pavimento e da richiedere più radicale intervento di demolizione e rifacimento del sottofondo), si ripetono identici (€ 14.106,17 + 31.000,48 oltre IVA) per tutte le villette. 15 Il problema riguarda le sole unità immobiliari degli attori , Parte_23
, , : in tutte, compresa Parte_24 Parte_25 Parte_26 quella unica confinante sui due lati con villette di terzi estranei, la Persona_5 difformità si riscontra su un solo lato, e sempre per valori non superiori a 68 o a 69 dB (rispetto al limite di 63 dB) 16 Cosi determinata, secondo la partizione indicata dal consulente:
A) a1) 14.106,17 + IVA
a2) 717,64 + IVA + 89,46 (perdita superficie utile)
a4) 31.000,48 + IVA
B) € 12.019,00 17 A) a1) 14.106,17 + IVA
a2) 870,36 + IVA + 139,62 (perdita superficie utile)
a4) 31.000,48 + IVA
B) € 13.065,00 18 A) a1) 14.106,17 + IVA
a2) 1.497,80 + IVA + 317,10 (perdita superficie utile)
a4) 31.000,48 + IVA
B) € 12.932,00 19 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 864,38 + IVA + € 134,42 (perdita superficie utile)
a4) €31.000,48 + IVA
B) € 12.620,00 20 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 2.422,54 + IVA + € 312,30 (perdita superficie utile)
a4) € 31.000,48 + IVA
B) € 0 (calpestio dalla proprietà confinante nei limiti) - 25 -
52.594,40;
- € 45.977,01 + IVA + 136,8921, totale € 50.711,60; Pt_9
- : € 45.106,65 + IVA22, totale € 49.617,31. Persona_4
Sugli importi come sopra determinati, stimati al 20 giugno 2017 (data di deposito della relazione del CTU), spettano rivalutazione ad oggi, trattandosi di debiti di valore, e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo dal 20 giugno 2017 alla pronuncia.
Le somme ad oggi dovute vanno dunque determinate, per capitale rivalutato e interessi compensativi, in:
- € 65.510,07 (€ 64.265,59 + 766,97) Persona_6
- € 67.107,77 (€ 66.316,35 + 791,42) Persona_5
- 67.111,85 (€ 66.320,38 + Parte_22
791,47)
- € 65.871,40 (€ 65.094,55 + 776,85) Parte_21
- € 54.712,29 (€ 54.067,04 + 645,25) Parte_20
- € 52.753,68 (€ 52.131,52 + 622,16) Parte_9
- € 51.615,30 (€ 51.006,59 + 608,71) Persona_4
Sugli importi così ad oggi determinati per capitale rivalutato e interessi compensativi spettano infine gli interessi legali dalla pronuncia al saldo23.
La condanna al pagamento va pronunciata in solido nei confronti dei convenuti, con suddivisione nei rapporti interni in ragione del 50%, in assenza di elementi per la determinazione di diverso rispettivo grado di responsabilità.
Quanto alla terza chiamata Controparte_9 - 26 -
nei cui confronti (“nella persona dell'Ing. Controparte_9 CP_3
) la chiamante chiede affermarsi la responsabilità
[...] CP_2 ex art. 1669 c.c. quale progettista e direttore lavori o in subordine la condanna in manleva, è sufficiente osservare che, se l'analoga chiamata notificata dalla committente era Parte_16 fondata sul rapporto contrattuale tra le due parti esistente (la scrittura privata di incarico 14 settembre 2005 – doc.
3 - con cui lo CP_10 studio tecnico si impegnava nei confronti della cooperativa per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione e si obbligava a individuare nel proprio organico il professionista che personalmente ne avrebbe assunto compiti e responsabilità), in questa sede, interrotta la causa per le domande proposte da e contro la committente in liquidazione coatta amministrativa, si discute delle domande proposte da volte all'accertamento della esclusiva o CP_2 concorrente responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. dello studio professionale, in ragione dell'attività di progettazione e direzione lavori svolta. Certo, tuttavia, che secondo gli accordi intervenuti tra committente e studio tecnico le attività professionali furono attribuite all'ing. e da questi personalmente CP_3 svolte, le relative responsabilità ex art. 1669 c.c. investono il professionista (che appunto a tale titolo è stato convenuto dagli attori) e non la società semplice, la quale, sulla base della stessa prospettazione della chiamante che non allega ruolo diretto della società professionale nell'attività di progettazione e direzione, non è passivamente legittimata all'azione extracontrattuale.
I convenuti vanno condannati in solido (medesima ripartizione interna di cui sopra) al pagamento in favore degli attori delle spese legali, che si liquidano – come da nota spese depositata - secondo criteri previsti dal DM 55/2014 per cause di valore indeterminato di particolare importanza (coincidente con lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, corrispondente al valore di causa determinato sulla base della pronuncia) in € 47.051,40 per compenso (importi medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, aumentati del 20% per 6 parti oltre la prima aventi stessa posizione processuale24: € 3.375 + 2.227 + 9.915 + 5.870 = € 21.387,00; aumento del 20% x 6 = € 25.664,40), spese imponibili per € 800,00, spese generali in ragione del 15% (€ 7.057,71) e accessori, oltre a spese esenti per € 1.099,75 e rimborso per spese di CTP per € 26.568,74 (€ 20.940,06 oltre CP e - 27 -
IVA, dovendosi limitare il rimborso per onorario di CTP a parametri non eccedenti quelli utilizzati per CTU).
Si ravvisa invece, nei rapporti tra chiamante e chiamato, giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la chiamata in giudizio della società professionale è avvenuta anche su contestuale iniziativa della committente basata su valido titolo contrattuale e rimasta efficace sino a interruzione ad istruttoria esaurita, che il tema decisorio unico in fatto trattato è stato quello della estraneità al rapporto dedotto in giudizio per esserne invece titolare – quale diretto responsabile della progettazione e della direzione lavori indicato dalla stessa società professionale - il proprio socio e legale rappresentante già convenuto in giudizio, che la difesa è stata comune e anche sul tema della legittimazione concorde a quella del convenuto medesimo, che non è in discussione la scrittura privata intercorsa tra committente e terza chiamata in forza della quale quest'ultima ha designato il professionista.
Le spese di CTU, liquidate con decreto in data 11 febbraio 2019, vanno poste a carico dei convenuti in solido, 50% nei rapporti interni.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e Controparte_2 CP_3
in solido, metà ciascuno nei rapporti interni, al pagamento
[...] delle seguenti somme, ad oggi determinate e comprensive di interessi compensativi:
- a e € 65.510,07 Parte_8 Controparte_1
- a e € 67.107,77 Parte_6 Parte_7
- a e € Parte_12 Parte_13
67.111,85
- a e € 65.871,40 Parte_10 Parte_11
- a e € 54.712,29 Parte_2 Parte_3
- a € 52.753,68 Parte_9
- a e € 51.615,30, Parte_4 Parte_5
oltre al pagamento degli interessi legali sulle stesse somme decorrenti dalla pronuncia al saldo;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...] nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Controparte_9
3) condanna i convenuti in solido (metà ciascuno nei rapporti interni) al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che - 28 -
liquida in € 47.051,40 per compenso, € 800,00 per spese imponibili, € 7.057,71 per spese generali, CPA e IVA, oltre a spese esenti per € 1.099,75 e rimborso spese per CTP per € 26.568,74;
4) compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra
[...]
e Controparte_2 Controparte_9 CP_9 [...]
CP_9
5) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 11 febbraio 2019, a carico dei convenuti in solido, 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia, il giorno 27 luglio 2021
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In atto di citazione si sottolinea che i contratti preliminari di assegnazione
(doc. 3) contengono esplicito riferimento al progetto promosso da CP_11 [...] con la definizione degli standards per la diminuzione dei consumi energetici, Org_2 il miglioramento del confort dell'abitazione e la riduzione dell'impatto sull'ecosistema (v. contratto, premesse, lett. g), e che la conformità dei progetti e delle opere strutturali, edili e impiantistiche agli standards qualitativi era certificato dall'ente di controllo indipendente 3 Quanto agli assegnatari delle unità immobiliari ( – Parte_2 Parte_3
– –
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_9
– –
[...] Parte_10 Controparte_17 Parte_12 Parte_13
il difetto di legittimazione attiva (e della legittimazione passiva del convenuto) si
[...] assume discendere dalla clausola degli atti di assegnazione nella quale la legittimazione passiva per gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. viene attribuita in via esclusiva all'appaltatrice (v. pagine 10 e 11 degli atti notarili di assegnazione prodotti CP_2 sub 1 da parte attrice); per gli attori , proprietari per Parte_18 Controparte_1 contratto di compravendita con gli assegnatari – (v. CP_14 Controparte_15 compravendita 29 luglio 2010 – doc. 1/sub 4) , e dunque non aventi causa dal committente ai fini previsti dall'art. 1669 c.c. 4 Le conclusioni del CTU ing. per ciascuna unità abitativa, si Per_1 suddividono in due capitoli riassuntivi:
“A) VIZI E DIFETTI EMENDABILI”, nel quale si riepilogano le stime di costo delle opere necessarie al ripristino di conformità relativamente alle voci
- “a1) isolamento acustico di facciata”,
- “a2) isolamento acustico delle partizioni verticali di separazione tra ambienti di unità immobiliari differenti”;
- “a3) livello di pressione sonora del calpestio tra ambienti di diverse unità immobiliari”;
- “a4) livello di pressione sonora del calpestio dei solai tra ambienti della stessa unità immobiliare”, con la precisazione che le stime di costo a3) e a4) sono alternative e non cumulative, e che la relativa scelta dipende dalla soluzione della questione giuridica circa l'applicabilità o meno dei requisiti acustici del DPCM 5 dicembre 1997 anche al rumore di calpestio interno della stessa unità immobiliare.
“B) DEPREZZAMENTO CONSEGUENTE AI VIZI E DIFETTI NON EMENDABILI”, costituito da un'unica voce, relativa al rumore di calpestio delle villette adiacenti a quelle oggetto di causa (e dunque al difetto di requisiti acustici passivi propriamente riferibili, secondo il CTU, alle unità immobiliari di terzi, per il rumore che il calpestio da esse proveniente genera nelle unità immobiliari degli attori), per le quali il 6 Il principio affermato da Cass. Sez. 2, 29 ottobre 2019 n. 27693 (“In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici”), richiamato in comparsa dalla difesa del convenuto , è condivisibile e conforme a indirizzo costante (v. ad CP_3 es. Cass. Sez. 3, 8 aprile 2014, n. 9966). E peraltro l'avere escluso che in quel caso concreto, relativo proprio ad inquinamento acustico, il decorso del termine, a fronte di rumorosità immediatamente avvertita, andasse postergato all'esito di verifiche tecniche non vale ad affermare che per chiunque contesti il mancato rispetto dei parametri di isolamento acustico i termini decorrano dall'epoca in cui abbia cominciato ad abitare l'immobile: altro è, come nella fattispecie ivi trattata, dedurre che – si legge nella motivazione – “fin dal primo insediamento nell'immobile avvenuto subito dopo l'acquisto, si percepirono problemi di rumorosità, ovvero un'esasperante ed intollerabile rumorosità 9 E dunque oggetto della certificazione di conformità al progetto e ai requisiti di igiene e salute che il direttore lavori deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai fini del rilascio della abitabilità, a norma del d.P.R. 22 aprile 1994 n. 425. 10 Invero il testo contiene un richiamo esplicito ai limiti espressi in decibel fissati dal DPCM 5 dicembre 1997, salvo riportare erroneamente i simboli matematici ≥ (maggiore o uguale a) e ≤ (minore o uguale a) che compaiono nel testo normativo, sostituiti con > (maggiore) e < (minore): l'opuscolo informativo non promette dunque livelli di isolamento acustico superiori (di 1 dB) a quelli previsti dal DPCM per gli edifici ad uso abitativo, ma richiama il DPCM medesimo e i parametri numerici dallo stesso fissati per ciascuna categoria (isolamento acustico di facciata, isolamento acustico dei muri perimetrali, rumore di calpestio e impianti tecnologici) salvo indicarli con errati simboli matematici. 11 UNI 11367 (pubblicata il 22 luglio 2010) e UNI/TS 11326-2 (29 gennaio
2015) sono entrambe successive alla realizzazione e alla consegna degli immobili, e il
CTU precisa sin dalle premesse della propria relazione 33-35 e nell'esposizione relativa a ciascuna singola unità, e ribadisce nella risposta alle osservazioni dei CTP di avere sì utilizzato le misure eseguite per la verifica dei parametri previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 anche al fine di determinare la classificazione acustica delle villette secondo UNI
11367, ma esclusivamente quale considerazione integrativa utile a complessiva valutazione della qualità degli immobili in rapporto alla buona regola costruttiva, ferme le conclusioni derivanti dalla comparazione con i requisiti fissati dal DPCM 5 dicembre 1997. Nella replica viene anche chiaramente evidenziato perché il metodo della correzione per incertezza della misura sia coerente con il metodo della classificazione acustica secondo la norma UNI 11367, basata su misurazioni a campione estese, con margine di incertezza, alle partizioni non misurate, laddove le verifiche prescritte dal DPCM 5 dicembre 1997 devono compiersi su tutte le partizioni (facciate, muri di separazione, solai) e non per campioni e per valori medi. 12 Nella maggior parte delle villette si riscontra inoltre, ma in misura contenuta entro alcuni dB, inadeguatezza dell'isolamento aereo delle partizioni verticali (a2) e del rumore di calpestio (a3/B) tra unità immobiliari. 13 Calcolato al netto del valore delle parti comuni e del garage e al lordo dell'IVA. 14 Si rinvia alla suddivisione per voci, come proposta dal CTU, riportata nella 21 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 870,36 + IVA + € 136,89 (perdita superficie utile)
a4) € 31.000,48 + IVA
B) € 0 (nessun calpestio da proprietà di terzi non in causa) 22 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 0 (nessun lavoro da eseguire)
a4) € 31.000,48 + IVA
B) € 0 (nessun calpestio da proprietà di terzi non in causa) 23 Cfr. Cass. Sez. 2, 14 dicembre 1991, n.13508: la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a far data dall'illecito medesimo, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto, previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato dai detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo e non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo. 24 Si considera una parte per unità immobiliare, anche in caso di più comproprietari, così come da nota spese depositata dalla difesa degli attori;
l'aumento viene contenuto nella misura del 20% per ciascuna parte oltre la prima, come previsto dal DM 55/2014 sino alla novella intervenuta con DM 8 marzo 2018 n. 37 a fase istruttoria conclusa e tenuto conto della ampia sovrapponibilità delle questioni e degli accertamenti riguardanti ciascun attore, che induce a parziale contenimento dell'aumento richiesto nella misura massima del 30%.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, sezione seconda civile, nella persona del Rep. N. giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 686/2014
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Pt_1 iv. N. nella causa civile n. 686/2014 Ruolo Generale promossa
D A
e , Parte_2 Parte_3
e , Parte_4 Parte_5
e , Parte_6 Parte_7 OGGETTO:
e , Appalto: altre ipotesi Parte_8 Controparte_1 ex art. 1655 e ss. cc Parte_9
(ivi compresa l'azione
e , ex 1669cc) Parte_10 Parte_11
e
Parte_12 Parte_13
rappresentati e difesi tutti dall'avv. Raffaele Pulerà del foro di
Milano, dall'avv. Francesco Marco Bianchi e dell'avv. Matteo Notaro del foro di Lecco, per procura alle liti in calce all'atto di citazione 8 maggio 2012
ATTORI
c o n t r o in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ester Federica Pellegrini e dall'avv. Greta Morsellli del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 novembre 2014
CONVENUTO
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Magalini e CP_3 dell'avv. Piergiorgio Bottarelli del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 aprile 2014
CONVENUTO
e nei confronti di
in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. - 2 -
Chiara Magalini e dell'avv. Piergiorgio Bottarelli del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 ottobre 2014
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per gli attori
“Nel merito:
a) per tutti gli attori:
- accertare e dichiarare l'esistenza dei vizi e gravi difetti denunciati dagli attori ed esistenti nelle unità immobiliari indicate nella narrativa site nel comune di Castel RE (MN) via don Francesco
Venturelli (lottizzazione Romanini); vizi e/o gravi difetti dovuti ed occasionati dalla non conformità dell'isolamento acustico delle predette unità immobiliari alla regola dell'arte (vigente all'epoca della costruzione), regola dell'arte costituita e/o parametrata -in primo luogo- al DPCM 5.12.1997 e, in subordine, qualora non si ritenesse che il DPCM 5.12.1997 rappresenti la regola dell'arte, ai valori medi dei requisiti acustici passivi adottati nei 27 Paesi dell'Unione Europea;
- con riferimento alla posizione dei convenuti
[...]
e ing. accertare il risarcimento del danno Controparte_2 CP_3 costituito dal deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus, da determinarsi anche in base al valore dei costi necessari per ripristinare gli immobili ai parametri di cui al DPCM 5/12/1997 (in via subordinata alla regola dell'arte come sopra intesa) e definita in corso di causa tramite espletamento di apposita consulenza tecnica d'ufficio (ferme le riserve e le contestazioni fatte dai propri CT) o tramite il ricorso a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del giudice;
per l'effetto:
- accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti
[...]
e ing. e condannare gli stessi, Controparte_2 CP_3 in via solidale alternativa e/o concorrente tra loro, ai sensi degli artt. 1669
e/o 2043 e 2055 c.c., salvo in ogni caso il principio iura novit curia, al risarcimento/versamento/rifusione in favore degli attori dei danni dagli stessi subiti e parametrati e/o consistenti nel deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus nonché nei costi necessari per conformare gli immobili alla regola dell'arte eliminando i vizi e difetti lamentati (incluse eventuali spese di trasloco ed albergo o similari), il tutto nella accertata in sede di istruttoria o “prudentemente” indicata dai consulenti tecnici di parte o della somma maggiore o minore che comunque il giudice riterrà equa di diritto oltre rivalutazione ed interessi legali sul capitale originario rivalutato anno per anno secondo le variazioni degli indici stessi, dal dovuto al saldo, oltre al risarcimento dei danni ulteriori derivanti agli attori (quali, ad esempio, i maggiori oneri finanziari e le maggiori imposte
e tassazioni pagate in sede di assegnazione per effetto del dichiarato valore) come risulteranno provati in corso di causa.
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre oneri accessori - 3 -
e spese di CTU e CTP”.
Per il convenuto CP_2
“in via preliminare di rito:
- Visto l'articolo 100 c.p.c. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo ai signori e e per CP_5 CP_6 l'effetto stralciare la loro posizione dal presente giudizio;
In via subordinata di rito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse nullo l'atto di chiamata in causa del terzo, disporre la rinnovazione dell'atto stesso adottando i provvedimenti più idonei;
- accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva dello Controparte_7 e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione dallo
[...] stesso svolta nella comparsa del 23 Ottobre 2014;
In via principale, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui vengano accertati i gravi vizi e difetti negli immobili attorei, respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
In subordine, nel merito:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accertasse l'esistenza di gravi vizi e difetti negli immobili attorei, respingere le domande formulate nei confronti di Controparte_2 per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto,
[...] accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_8
nonché
[...] Controparte_7 nella persona dell'Ing. con
[...] CP_3 conseguente condanna al risarcimento del danno a favore degli attori.
In ulteriore subordine, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accertasse l'esistenza dei gravi vizi e difetti negli immobili attorei, nonché rinvenisse una qualche responsabilità di Controparte_2
[...
dichiarare tenuti la nonché lo Controparte_8 [...] nella persona Controparte_7 dell'Ing. a manlevare di CP_3 Controparte_2 quanto sarà tenuta a pagare per l'effetto condannando Controparte_8
nonché lo
[...] Controparte_7 nella persona dell'Ing. al pagamento
[...] CP_3 di tale somma a favore degli attori.
In estremo subordine, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante accertasse l'esistenza dei gravi vizi e difetti negli immobili attorei, determinare la percentuale della responsabilità di Controparte_2
e per l'effetto di condannarla al risarcimento del danno pro
[...] quota con gli ulteriori odierni convenuti. - 4 -
In ogni caso:
- Accertata la malafede o comunque la colpa grave con la quale gli attori hanno agito in giudizio, visto il disposto degli articoli 91 e 96
c.p.c., condannare gli attori al pagamento in favore della
[...] di una somma equitativamente determinata, oltre al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni anche di natura non patrimoniale cagionati e subiti dalla convenuta nella misura che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso quantificata in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In via istruttoria: […]”
Per il convenuto CP_3
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) dichiarare l'inammissibilità delle modifiche al testo dell'atto di citazione, introdotte in comparsa di riassunzione;
2) dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda formulata dai sigg.ri – , Parte_2 Parte_3 [...]
- , - , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_9
– , e
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
nei confronti dell'Ing. per difetto di Pt_13 Parte_13 CP_3 legittimazione attiva degli stessi e conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ing. per tutte le motivazioni esposte in atti;
CP_3
3) dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità della domanda formulata dai sigg.ri e Esaltato nei confronti Parte_8 CP_1 dell'Ing. per difetto di legittimazione attiva degli stessi e CP_3 conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Ing. per tutte le CP_3 motivazioni esposte in atti;
4) dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'Ing. dai sigg.ri CP_3 Pt_2
– , - ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
- e per intervenuta decadenza Pt_6 Parte_7 Parte_9 dalla garanzia dei vizi ex art. 1669 I comma c.c. per tutte le motivazioni esposte in atti;
5) dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità della domanda formulata dai sigg.ri – , Parte_2 Parte_3 Pt_9
– , –
[...] Parte_10 Parte_14 Parte_12 in quanto contenente la pretesa di una illegittima Parte_13 duplicazione delle richieste risarcitorie.
Nel merito: rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti e tutte le domande da chiunque avanzate in causa nei confronti dell'Ing. in quanto CP_3 parimenti infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice disponga la rimessione in istruttoria della presente controversia affinché il C.T.U., Ing. sia Per_1 convocato a chiarimenti sui risultati delle indagini acustiche espletate e sulle conclusioni esposte nell'elaborato peritale che hanno disatteso le puntuali osservazioni tecniche del CTP arch. sulla base di Persona_2 - 5 -
argomenti che risultano tecnicamente incongrui, incoerenti, contraddittori, inadeguati e lacunosi.
In ogni caso: con favore di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Per il terzo chiamato Controparte_9
[...]
“In via preliminare e/o pregiudiziale:
1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo ex art. 164 cpc per mancanza dei requisiti ex art. 163 n.4 cpc;
2) dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile la domanda formulata dalla nei Controparte_2 confronti dello Controparte_9
3) dichiarare l'estromissione dello
[...] dal presente giudizio per difetto di Controparte_9 legittimazione passiva.
Nel merito: accertata la manifesta infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avanzate dalla , Controparte_2 rigettarsi tutte le domande formulate nei confronti dello
[...]
Controparte_9
In ogni caso: con favore di spese e compensi di giudizio”.
Svolgimento del processo
A seguito dell'ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale pronunciata il 15 novembre 2013 dal Tribunale di Milano (n. 35612/2012 RG), i signori – , Parte_2 Parte_3
– – Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
– , ,
[...] Parte_8 Controparte_1 Parte_9 Pt_10
–
[...] Parte_11 Parte_15
con comparsa di riassunzione notificata il 15
[...] gennaio 2014, hanno citato avanti al Tribunale di Brescia
[...]
e Controparte_10 Controparte_2
l'ingegner riproponendo nei loro confronti le domande CP_3 di condanna che avevano introdotto avanti al Tribunale di Milano con atto di citazione notificato l'11-14 maggio 2012.
In particolare gli attori - proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo site in Comune di Castel RE (MN) via don Francesco Venturelli e facenti parte di complesso edilizio che, in forza di permesso di costruire n. 3/2006 rilasciato l'11 maggio 2006 a
[...]
[...] Organizzazione_1 Organizzazione_2
) - 6 -
e successive DIA n. 254/2007 e n. 68/2008, fu costruito dall'appaltatrice su progetto e Controparte_2 con la direzione lavori dell'ing. – lamentano che le CP_3 abitazioni loro assegnate sono affette da grave vizio occulto da insufficiente isolamento acustico, non conforme ai limiti fissati dal DPCM 5 dicembre 1997 o comunque alle regole dell'arte, circostanza della quale essi hanno acquisito contezza a seguito dell'indagine tecnica da essi richiesta all'ing. e all'ing. Controparte_12
e alle relazioni da essi consegnate (il 13 Controparte_13 luglio, 30 settembre e 20 dicembre 2011: doc. 5, 6, 7), e che immediatamente e senza esito hanno denunciato al venditore
[...] all'impresa appaltatrice e al Parte_16 CP_2 progettista e direttore dei lavori ing. . CP_3
Gli attori hanno perciò chiesto l'accertamento della responsabilità della committente e dante causa cooperativa CP_10
(anche per titolo contrattuale ai sensi degli artt. 1490, 1492 e 1494), del costruttore e del progettista e direttore lavori ing. CP_2
(per responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e CP_3 in subordine ex art. 2043 c.c.) per il grave vizio costituito dalla non conformità dell'isolamento acustico delle unità immobiliari alle prescrizioni normative e alle regole dell'arte, e la condanna della dante causa alla restituzione di parte del prezzo di assegnazione e di tutti i convenuti – in via solidale, alternativa o concorrente tra loro - al risarcimento del danno patrimoniale, in misura corrispondente ai costi di eliminazione dei vizi o, per i vizi non eliminabili, al deprezzamento degli immobili e agli eventuali maggiori oneri finanziari e imposte pagati sul maggior valore.
Quanto alla convenuta le domande Parte_16 proposte nei confronti della società committente dei lavori e assegnante/venditrice – che si è costituita anche nel giudizio riassunto in questa sede e ha contestato le domande di parte attrice e in via subordinata ha chiesto di essere tenuta indenne da e dallo CP_2
previa Controparte_9 autorizzazione alla chiamata delle società medesime – non costituiscono più oggetto del giudizio, in quanto con provvedimento in data 16 luglio 2019 il processo, per la parte relativa alle domande svolte da e nei confronti di è stato separato e Parte_16 dichiarato interrotto a seguito della comunicazione che la cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto Org_3 del 31 ottobre 2019, e non è stato in seguito riassunto2.
(v. contratto, premesse lett. e ed art. 7; v. certificato di controllo CO doc. 5). 2 Ciò in particolare determina l'estraneità al giudizio oggi pendente delle domande concernenti l'adempimento dell'obbligazione di stipulazione e consegna di polizza decennale postuma indennitaria: negli atti introduttivi gli attori contestano infatti che la polizza assicurativa decennale che la cooperativa in adempimento CP_10 - 7 -
La convenuta costituita Controparte_2 con comparsa depositata il 15 aprile 2014, ha preliminarmente chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa di
[...]
(e della co-convenuta Controparte_7 Parte_16
e, eccepito inoltre il difetto di legittimazione attiva degli attori
[...]
e (essi hanno acquistato la Parte_8 Controparte_1 proprietà dell'unità immobiliare non da ma Parte_16 dagli assegnatari – , e aventi causa ex CP_14 Controparte_15 art. 1669 c.c. devono intendersi quanti abbiano acquistato il diritto di proprietà dal committente, e non gli acquirenti successivi), nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, di essere tenuta indenne e garantita dal committente e dal Parte_16 progettista e dal direttore dei lavori “
[...] nella persona dell'ing. Controparte_7 CP_3 di quanto fosse condannata a pagare.
In particolare la società appaltatrice ha negato la sussistenza dei vizi e contestato come errato il riferimento ai requisiti acustici passivi previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 in quanto non applicabili ai rapporti tra privati a seguito della sospensione di efficacia disposta, in attesa del previsto riordino della materia delegato al governo, dalle leggi comunitarie 2008 e 2009 (art. 11 legge 88/2009 e art. 15 lett. c legge 96/2009), e l'inapplicabilità comunque di detti requisiti nei rapporti tra locali interni alla stessa unità immobiliare e agli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo;
ha altresì evidenziato che le opere edili oggetto di appalto sono state realizzate in conformità con il capitolato e il progetto a firma dell'ing. e consegnato CP_3 dallo con le Controparte_9 istruzioni impartite dal direttore lavori ing. e con le CP_3 regole dell'arte, tant'è che nessuna contestazione è stata mossa dalla committente (che ha pagato il compenso pattuito e, ultimati gli edifici, ha svincolato le trattenute a garanzia) e che l'organismo di controllo in esito a numerosi sopralluoghi (doc. 8), ha CP_16 verificato e approvato l'opera (doc. 4 attori).
Il convenuto si è costituito con comparsa CP_3 depositata il 14 aprile 2014 con la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità di modifiche apportate al testo dell'atto di citazione dell'art. 4 D.Lgs. 122/2005 (richiamato dall'art. 16 del contratto preliminare di assegnazione), ha consegnato all'atto del trasferimento di proprietà di ciascuna unità non soddisfa i requisiti e le finalità previste dalla norma, in quanto – per delimitazioni di oggetto, condizioni di efficacia, franchigie e scoperti – non offre adeguata copertura per il rischio di vizi e difetti ex art. 1669 c.c.; gli attori (esclusi i signori – Parte_8
, in quanto non aventi causa dalla cooperativa per avere acquistato Controparte_1 successivamente da altri assegnatari) hanno perciò agito nei confronti di Parte_16 per l'adempimento in forma specifica, ossia per la condanna alla consegna di
[...] polizza assicurativa adeguata, e in subordine per la riduzione del prezzo e/o per il risarcimento del danno. - 8 -
riportato nella comparsa di riassunzione e il difetto di legittimazione attiva di tutti gli attori e di legittimazione passiva propria3, e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda per decadenza della garanzia e per prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c., per insussistenza dei vizi e inapplicabilità del DPCM 5 dicembre 1997 ai rapporti tra privati (art. 11 legge 88/2009 e art. 15 lett. c legge 96/2009), e per assenza di responsabilità a lui ascrivibili quale progettista e quale direttore dei lavori.
Autorizzata la citazione del terzo richiesta da (e da CP_2
, e notificata la chiamata in data 26-27 giugno Parte_16
2014, lo si è Controparte_9 costituito con comparsa depositata il 23 ottobre 2014 (e con altra e diversa comparsa, depositata lo stesso giorno, sulla chiamata di
[...]
, e, eccepita la nullità dell'atto di citazione del Parte_16 terzo notificato da perché incompleto nella riproduzione CP_2 della comparsa di riassunzione degli attori e della comparsa di costituzione di , ha inoltre contestato il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva e comunque l'infondatezza delle domande proposte da nei propri confronti. CP_2
In comparsa si deduce in particolare che progettista e direttore dei lavori fu l'ing. , e che lo Studio del quale il CP_3 professionista è socio (e che lo ha designato per l'attività di progettazione e direzione lavori in conformità con l'incarico ricevuto dal committente è estraneo alla realizzazione Parte_16 dell'opera e nessuna relazione contrattuale ha intrattenuto con l'appaltatore . CP_2
Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita mediante CTU affidata all'ing. (v. Persona_3 relazione depositata il 20 giugno 2017) e trattenuta infine in decisione
– disposta nel frattempo separazione e dichiarata interruzione del processo riguardante Parte_17
– sulle conclusioni delle parti sopra riportate.
[...]
Motivi della decisione
Separata ed interrotta la causa nei confronti del - 9 -
committente/assegnante le restanti domande Parte_16 degli attori, proposte nei confronti dell'appaltatore e del CP_2 progettista e direttore dei lavori , si radicano sulla CP_3 deduzione di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., e hanno ad oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dai gravi vizi costituiti dalla “non conformità dell'isolamento acustico … alla regola dell'arte (vigente all'epoca della costruzione), regola dell'arte costituita e/o parametrata -in primo luogo- al DPCM 5.12.1997 e, in subordine, qualora non si ritenesse che il DPCM 5.12.1997 rappresenti la regola dell'arte, ai valori medi dei requisiti acustici passivi adottati nei 27 Paesi dell'Unione Europea”, e quantificabili nel “deprezzamento di valore degli appartamenti de quibus, da determinarsi anche in base al valore dei costi necessari per ripristinare gli immobili ai parametri di cui al DPCM 5/12/1997 (in via subordinata alla regola dell'arte come sopra intesa)”.
E' irrilevante la non accettazione del contraddittorio della difesa di sulle modifiche del testo della comparsa di CP_3 riassunzione rispetto all'atto di citazione: le modifiche della parte narrativa, peraltro genericamente richiamate, non attengono a domande nuove o modificate né a diversi fatti costitutivi, e peraltro l'introduzione di nuovi temi in sede di riassunzione e nei termini ex art. 183 c.p.c. non è vietata né nulla, fatte salve (in caso in introduzione di nuove domande, ciò che nella fattispecie non è avvenuto) le conseguenti valutazioni sulla conservazione degli effetti processuali e sostanziali del processo svoltosi avanti al giudice incompetente (v. ad es. Cass. Sez. 3, 10 luglio 2014, n. 15753).
Il vizio da carente isolamento acustico viene dedotto dai differenti proprietari di 7 villette a schiera facenti parte di un medesimo edificio costituito da 11 villette, costruito in forza di Permesso di Costruire n. 3/06 dell'11 maggio 2006 e DIA in variante n. 68/2008 del 10 aprile 2008, ed ultimato l'1 luglio 2008.
Non vi è contestazione né incertezza in ordine ai ruoli (comunque attestati dagli atti della pratica edilizia prodotti dagli attori
– doc. 2 – ed estratti dal CTU ing. presso gli uffici del Per_1
Comune di Castel RE - allegato 2 alla relazione) della proprietaria dell'area e committente Parte_19
del progettista e direttore dei lavori ing.
[...] CP_3
(socio dello
[...] Controparte_9 che, come da mandato conferito da il 14
[...] Controparte_10 settembre 2005 – doc. 3 -, ha individuato come CP_10 professionista chiamato all'adempimento dell'incarico) e dell'esecutore Controparte_2
L'inosservanza dei requisiti acustici passivi degli edifici prescritti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 o comunque dalla regola - 10 -
d'arte, allegata dagli attori valendosi di relazioni tecniche a firma dell'ing. e dell'ing. Controparte_12 Controparte_18 datate 13 luglio 2011 (villette , , Parte_20 Persona_4
, , - doc. 5), 30 settembre 2011 Persona_5 Persona_6 Pt_9
(villetta – doc. 6) e 23 dicembre 2011 (villetta Parte_21
– doc. 7), ha trovato parziale ma sostanziale Org_4 conferma, per ciascuna unità abitativa, negli accertamenti strumentali effettuati dal CTU ing. con l'esecuzione di rilevazioni Persona_3 fonometriche in ciascun ambiente abitativo e comparazione delle misurazioni con i parametri normativi per isolamento acustico di facciata (maggiore o uguale a 40dB), per isolamento ai rumori aerei dei muri perimetrali tra unità immobiliari (maggiore o uguale a 50dB) e per livello del rumore di calpestio (minore o uguale a 63dB).
Rinviato al prosieguo più specifico esame delle conclusioni del CTU su (i) isolamento acustico di facciata, (ii) isolamento al rumore delle partizioni verticali di separazione di ambienti e (iii) di livello di calpestio dei solai di differenti unità immobiliari, e di quelle ulteriori concernenti l'estensione delle rilevazioni (e della stima dei costi di ripristino o del deprezzamento) ai profili ulteriori oggetto delle domande attrici e contestati nel fondamento giuridico dai convenuti, concernenti (iv) il grado di isolamento del rumore di calpestio dei solai anche interni alla medesima unità immobiliare (e non solo tra unità differenti) e, inoltre, (v) dei solai delle unità immobiliari confinanti con quelle oggetto di causa (ossia il rumore generato dal calpestio dei solai delle proprietà confinanti all'interno delle villette degli attori, che secondo il CTU propriamente attiene ai requisiti acustici passivi delle unità immobiliari estranee alla causa)4, va sin - 11 -
d'ora rilevato che - anche al netto delle osservazioni critiche mosse dai tecnici di parte all'elaborato del CTU - l'allegazione degli attori circa l'inadeguatezza dell'isolamento acustico dell'abitazioni oggetto di causa è fondata, e che l'eccessiva esposizione a rumore, superiore ai parametri normativi o alle regole dell'arte, degli ambienti domestici costituisce logicamente vizio dell'immobile, tale da determinare significativo pregiudizio al godimento dei locali ad uso abitativo e diminuzione del valore del bene acquistato, e da integrare idoneo presupposto di responsabilità – oltre che contrattuale ex art. 1490 c.c. a carico del venditore/assegnante – extracontrattuale ai sensi dell'art. 1669 c.c., così come prospettato da parte attrice.
A tale proposito si osserva infatti in primo luogo che il difetto di isolamento acustico ben può annoverarsi, se suscettibile di incidere in modo apprezzabile e durevole sul godimento del bene e pur in assenza di esposizione a fonti di rumore intense e intollerabili ex art. 844 c.c., fra i gravi difetti della costruzione rilevanti ai sensi della fattispecie ex art. 1669 c.c. (“i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile …” - Cass. Sez. 2, 3 gennaio 2013, n. 84 – e può pure riguardare “quegli elementi secondari o accessori funzionali all'impiego duraturo dell'opera e tali da incidere in modo considerevole sul godimento dell'immobile” - Cass. Sez. 2, 4 ottobre 2011 n. 20307; specifica in tema di difetto di isolamento acustico e termico Cass. Sez. 3, 27 gennaio 2012 n. 1190) e, in secondo luogo, che la responsabilità ex art. 1669 c.c., come da interpretazione consolidata, pur essendo inserita nella disciplina contrattuale dell'appalto ha natura extracontrattuale (cfr. Cass. Sez. Un., 3 febbraio 2014, n. 22845) e ambito di applicazione più ampio rispetto a
CTU non indica le opere e i costi di eliminazione del vizio trattandosi di lavori da eseguirsi nelle abitazioni di terzi estranei, e propone quindi – impregiudicata la questione, controversa tra le parti, della esistenza di danno ingiusto risarcibile - stima del minor valore dell'unità immobiliare di ciascun attore in termini di deprezzamento percentuale sul costo di acquisto. 5 Cass. Sez. Un. 3 febbraio 2014, n. 2284: “La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ., fermo restando che - trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale - ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera) può farsi luogo all'applicazione dell'art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l'onere di provare tutti gli elementi richiesti dall'art.
2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore. - 12 -
quello risultante dal tenore letterale della disposizione, non circoscritto ai rapporti dell'appaltatore con il committente e i suoi aventi causa e suscettibile invece di venire in considerazione anche a carico – per quanto qui in particolare interessa - del progettista e/o del direttore dei lavori, oltre che del venditore costruttore che abbia realizzato o ristrutturato l'immobile con propria gestione diretta (cfr. Cass. Sez. 1, 10 settembre 2002, n. 13158; Cass. Sez. 1, 16 febbraio 2006, n.3406, Cass. Sez. 2, 23 luglio 2013, n. 17874); e che pertanto ognuno dei soggetti menzionati può essere chiamato, singolarmente o in solido con gli altri ai sensi dell'art. 2055 c.c., a rispondere del danno per i gravi vizi dell'edificio ai sensi dell'art. 1669 c.c., salvo che provi – e l'onere è dunque a suo carico - il caso fortuito o l'esclusiva ascrivibilità dell'evento ad opera di terzi, al di fuori dei suoi poteri di intervento e di controllo.
Nei confronti degli stessi soggetti residua del resto – come da esplicita prospettazione subordinata degli attori - anche la generale azione di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., salva in tal caso l'inesistenza di presunzione di responsabilità e l'onere per chi agisce di provare i fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale, inclusa la colpa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2284/2014 cit.).
Tanto premesso, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto nei CP_3 confronti degli attori che hanno sottoscritto i contratti di assegnazione delle unità immobiliari (sono dunque esclusi solo i signori
): la clausola degli atti assegnazione (pag. 10: gli Persona_6 assegnatari “danno atto che il fabbricato del quale fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stato realizzato dall'impresa appaltatrice la società … che pertanto la legittimazione CP_2 passiva per gravi vizi e difetti di cui all'art. 1669 c.c. compete esclusivamente a quest'ultima, fermo restando il diritto” di essi “di avvalersi della polizza decennale di cui infra specificato”), a voler pure intendere detta interpretazione contrattuale restrittiva della norma di legge quale una rinuncia preventiva ad agire ex art. 1669 c.c. verso soggetto diverso dall'appaltatore, o altrimenti quale clausola di esonero di responsabilità ex art. 1229 c.c. per l'altro contraente, e a volerne comunque riconoscere la validità e l'efficacia, in ogni caso la stessa opererebbe solo in favore della controparte contrattuale (ammessa in tal caso ad eccepire Parte_16 improcedibilità o infondatezza, piuttosto che difetto di legittimazione) e, inoltre, non si estenderebbe all'azione generale di danno ex art. 2043 c.c..
Ugualmente infondata è l'eccezione, sollevata dai convenuti e di carenza di legittimazione ad agire ex CP_3 CP_2 art. 1669 c.c. in capo agli attori , in quanto Persona_6 proprietari di una delle villette per contratto di compravendita 29 luglio 2010 concluso con i venditori (già soci Controparte_19 - 13 -
della e coassegnatari della villetta per atto in Controparte_10 data 30 luglio 2008) e, dunque, non aventi causa dal committente: la responsabilità dell'appaltatore “nei confronti del committente e dei suoi aventi causa”, come sancita dall'art. 1669 c.c., può essere fatta valere – in coerenza con la natura extracontrattuale e con la finalità di
“più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale” (Cass. Sez. Un. n. 2284/2014 cit.) - non già solo dagli aventi causa diretti del committente/venditore ma dal proprietario attuale anche se si tratti di un avente causa successivo, purché logicamente subentrato entro il termine di 10 anni dal compimento dell'opera per il quale la garanzia per rovina e gravi vizi è prevista. Anche in questo caso, giova aggiungere, resterebbe comunque l'azione generale di illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Così pure sono infondate le eccezioni proprie di decadenza e prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. opposte (solo) dal convenuto
, giacché l'azione di responsabilità è stata esperita, oltre CP_3 che entro il termine decennale dalla costruzione (ciò è incontestato), nell'osservanza degli ulteriori termini di decadenza della denuncia (entro un anno dalla scoperta dei vizi e difetti) e di prescrizione della domanda (entro un anno dalla denuncia).
Si rileva in proposito che il termine di un anno per la denuncia
“va fatto risalire al momento in cui il danneggiato dispone di sufficienti elementi conoscitivi in relazione sia alla gravità dei difetti costruttivi, sia al collegamento causale tra i vizi e l'attività progettuale costruttiva espletata” (Cass. Sez. 2, 19 ottobre 2012 n. 18078; Cass. 2, 1 febbraio 2008 n. 2460), e che, considerata la natura del vizio in discussione (la cui seria ed oggettiva conoscenza da parte degli attori non poteva logicamente essere che successiva agli accertamenti e alle misurazioni effettuati dai tecnici da essi incaricati)6, le denunce comunicate con lettere raccomandate in data - 14 -
18 luglio 2011, 3 ottobre 2011 e 23 dicembre 2011 (doc. 9/11)7 sono tutte tempestivamente eseguite entro l'anno dalle relazioni dei tecnici (e anzi nei giorni immediatamente successivi ad esse) e la domanda giudiziale è stata introdotta entro l'anno dalla denuncia, con atto di citazione avanti al Tribunale di Milano notificato l'11 maggio 2012.
Le conclusioni del CTU ing. frutto delle innumerevoli Per_1 misurazioni (effettuate nel contraddittorio in tutti gli ambienti abitativi delle 7 villette oggetto di causa e in quelli confinanti nelle altre 4 villette facenti parte del medesimo complesso) e delle ricostruzioni e valutazioni analiticamente esposte nella più che ponderosa relazione (oltre 1300 pagine) e nella ampia replica alle osservazioni dei tecnici di parte, attestano, con differenze anche significative per le diverse villette, inosservanza dei requisiti acustici passivi con riguardo a più aspetti tra quelli oggetto di indagine (v. supra nel testo e nota 4), e, individuate le opere necessarie a ricondurre gli immobili a conformità, ne stima i costi complessivi sulla base di distinti e dettagliati computi metrici.
Correttamente il CTU assume quale parametro di riferimento i valori limite fissati dal DPCM 5 dicembre 1997. In conformità con quanto esposto e richiesto dagli attori in atto di citazione e nelle conclusioni precisate, e con i valori di comparazione utilizzati dall'ing. e dall'ing. nelle relazioni tecniche CP_18 CP_12
(doc. 5, 6, 7) allegate alla citazione e poste a fondamento delle denunce di vizi e della domanda giudiziale.
Va al riguardo respinta l'obiezione mossa dall'appaltatrice
(sicché, conclude il giudice di legittimità, “la percezione della reale entità del lamentato vizio fu pressoché immediata, mentre la sua possibile origine era senza dubbio individuabile in un difetto costruttivo, ed è irrilevante a questo punto stabilire se il difetto fosse ascrivibile alle sole finestre o anche alle pareti, certo essendo che, come dato evincere dagli stessi scritti di parte attrice, l'asserita rumorosità era difetto proprio dell'immobile e non d'altro”); ed altro è dolersi di una insonorizzazione non soddisfacente e opinare che possa essere inferiore ai parametri minimi legali o alle regole dell'arte, essendo in tal caso evidentemente necessaria una verifica tecnica per appurare se l'insonorizzazione sia in effetti inferiore a quella normalmente esigibile, e in quali elementi e parti dell'abitazione.
Del resto, anche in casi di più accentuata rumorosità immediatamente sintomatica di difetti costruttivi, la necessità o l'opportunità di preventiva verifica tecnica non è automaticamente esclusa, volta che deve riconoscersi tutela all'esigenza di non onerare il danneggiato della denuncia e della proposizione di domande generiche e esplorative verso tutti i soggetti che in astratto potrebbero essere chiamati a rispondere del vizio (così ad es. Cass. Sez. 2, 1 agosto 2003, n. 11740; Cass. sez. 2, 16 febbraio 2015 n. 3040), e che l'approfondimento tecnico può comunque costituire strumento indispensabile per avere base concreta di conoscenza dei vizi e, soprattutto, delle probabili cause e della loro riferibilità soggettiva. 7 Le lettere sono inviate dal legale, avv. Bianchi, alla committente CP_10 CP_ all'appaltatrice e al progettista e direttore lavori ing. oltre che a CP_2 CP_16 ed , in relazione alla polizza decennale postuma consegnata
[...] Organizzazione_5 agli assegnatari, ed è documentato e incontestato il puntuale ricevimento per tutti i destinatari. - 15 -
secondo cui i parametri fissati dal DPCM 5 dicembre CP_2
1997 non costituiscono valido riferimento per i rapporti tra privati in quanto non applicabili in forza dell'art. 11 comma 5 della legge annuale comunitaria n. 88/20098: ove pura voglia ammettersi che la diretta applicazione del DPCM 5 dicembre 1997 sia inibita, nei rapporti tra privati costruttori, venditori e acquirenti, in forza della sospensione dell'efficacia disposta dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 sino a riordino della materia delegato al governo (delega il cui mancato esercizio nel termine allora previsto di 6 mesi e poi prorogato a luglio 2011 e così pure per gli anni successivi determinerebbe, dunque, la sospensione sine die degli effetti tra privati – fermi quelli pubblicistici - del DPCM 5 dicembre 1997 emesso in specifica attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico - legge 26 ottobre 1995, n. 447 – tuttora vigente), i parametri adottati dal CTU per la comparazione dei livelli misurati sono comunque corretti.
In primo luogo perché la disapplicazione ex art. 11 comma 5 legge 7 luglio 2009 n. 88 non è retroattiva, e sono anteriori all'entrata in vigore della norma sia l'ultimazione dei lavori (1 luglio 2008), interamente progettati, autorizzati, completati e certificati abitabili in periodo di indiscussa e piena vigenza del DPCM 5 maggio 1997, sia 8 Il DPCM 5 dicembre 1997 – in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. e) della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447) – determina, prescrivendo limiti espressi in decibel, i requisiti acustici passivi e quelli delle sorgenti sonore degli edifici che debbono essere rispettati per le costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore.
Intervenuti in seguito la direttiva 2002/49/CE e il decreto legislativo di attuazione 19 agosto 2005, n. 194, l'art. 11 comma 5 della legge comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), contenente delega al governo per il riordino – entro 6 mesi - della disciplina in materia di inquinamento acustico, ha disposto che "in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1, lett. e, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori
e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge").
La successiva legge annuale comunitaria (legge 4 giugno 2010 n. 96) ha dettato all'art. 15 comma 1 lett. c) l'interpretazione autentica dell'art. 11 comma 5 legge n. 88/2009, da intendersi nel senso che “la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato”. E tuttavia tale ultima norma, che estende la disapplicazione del DPCM nei rapporti tra privati anche agli edifici e ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore della legge 7 luglio 2009 n. 88 (e sancisce dunque l'efficacia retroattiva della disapplicazione, fatti salvi gli effetti delle sentenze in giudicato e l'obbligo di esecuzione “a regola d'arte”) è stata dichiarata illegittima da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103. Con conseguente reviviscenza dell'originaria dell'art. 11 comma 5 legge n. 88/2009 sulla sospensione di efficacia del DPCM nei rapporti tra privati, prevista peraltro come funzionale a riordino della materia per uniformazione ai principi comunitari che il governo non ha adottato nei sei mesi previsti dalla delega né successivamente. - 16 -
alcuni almeno degli atti di assegnazione delle unità abitative oggetto di causa.
In ogni caso, e risolutivamente, perché i parametri fissati dal DPCM, vincolanti nei rapporti con la pubblica amministrazione e in Lombardia espressamente richiamati dalla legge regionale 13/2001 (“norme in materia di inquinamento acustico”, artt. 7 e 19) quale obbligatorio parametro di riferimento dei regolamenti comunali edilizi e di igiene9, costituiscono comunque anche nei rapporti tra privati il riferimento essenziale, unitamente alle norme UNI in materia di isolamento acustico di edifici all'epoca vigenti (esplicitamente richiamate e valutate dal CTU quale normativa di riferimento), per l'accertamento dell'osservanza delle regole dell'arte e della corretta esecuzione delle opere, così come affermato da indirizzo della giurisprudenza di merito recepito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. Sez, 19 marzo 2021, n. 7875, la quale conferma che il DPCM 5 dicembre 1997 costituisce valido riferimento per la valutazione dei livelli di insonorizzazione degli edifici e delle sorgenti sonore nelle cause tra acquirenti, venditori e costruttori indipendentemente dalla sua diretta vigenza tra privati, quale criterio fattuale per la determinazione dello stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c.).
Per contro, giova osservare a fronte dei rilievi dei consulenti e della difesa di parte attrice sui più rigorosi requisiti previsti dal progetto e sulla maggiore quantità e rilevanza delle Org_6 misurazioni non conformi se rapportate a tali parametri, che, a volere anche recepire la lettura che parte attrice offre del documento
2009 estratto dal sito (e che Organizzazione_7 Org_2 non si condivide: v. doc. 2010), le migliori prestazioni di isolamento attese attengono alle qualità promesse dal venditore, da farsi valere nei confronti dello stesso nei termini e modi previsti dagli artt. 1497 e 1495 c.c., e non ai gravi vizi di costruzione che fondano la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. a carico di appaltatore, progettista e direttore lavori. E del resto i proprietari, pure - 17 -
agendo anche nei confronti della cooperativa che ha loro assegnato gli edifici, hanno fatto valere nei confronti della stessa così come nei confronti di e di la domanda di responsabilità CP_2 CP_3 extracontrattuale ex art. 1669 e ex art. 2043 c.c., e specificatamente hanno dedotto in narrativa e nelle relazioni tecniche allegate agli atti introduttivi e richiamate nelle conclusioni, quale parametro di accertamento dei gravi vizi dell'isolamento acustico e di quantificazione del danno, proprio il DPCM 5 dicembre 1997, e non le evocate maggiori prestazioni promesse dal progetto . Org_6
Del pari corretta appare la scelta del CTU, censurata per opposti versi dai consulenti di parte, di non applicare nelle misurazioni eseguite ai fini della comparazione con i limiti previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 (i) l'incertezza di misura come prevista dall'UNI 11367 – appendice F e dall'UNI/TS 11326-2 (tesi dei consulenti di parte attrice, che importerebbe correzione finale di 1 dB favorevole all'acquirente) né (ii) la tolleranza (1 dB + 1 dB) sulle misurazioni effettuate (tesi del CT del convenuto che si CP_3 risolverebbe per contro in favore del costruttore), giacché – come osservato dal CTU ing. in sede di replica – il DPCM 5 Per_1 dicembre 1997 non prevede correzione dei risultati delle misurazioni né secondo il criterio dell'incertezza11 né per margine tolleranza.
Recepite quindi come corrette le misurazioni effettuate ed elaborate dal CTU ing. i temi essenziali controversi, all'esito Per_1 della relazione, attengono alla rilevanza, ai fini della comparazione con i requisiti acustici fissati dal DPCM 5 luglio 1997 (per diretta applicazione e/o quale criterio di individuazione della buona regola costruttiva), della misurazione del rumore di calpestio dei solai interni all'abitazione che si sviluppi su più piani e, inoltre, del rumore di calpestio generato dalle solette degli appartamenti confinanti (di proprietà di terzi estranei alla causa) e percepito negli ambienti abitati dagli attori.
In ordine ad entrambe le questioni il CTU – premettendo che a - 18 -
suo parere il rumore di calpestio interno è estraneo al campo di applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, che riguarderebbe solo le interferenze tra unità immobiliari differenti e non quelle tra ambienti della stessa unità, e che le misurazioni effettuate, con il consenso dei confinanti, sul rumore di calpestio prodotto dai solai delle abitazioni adiacenti riguardano, secondo la definizione normativa, i requisiti acustici passivi delle unità medesime e non di quelle riceventi – ha rimesso ovviamente la decisione, trattandosi di temi giuridici e non ingegneristici, al giudice, e correttamente ha dunque eseguito tutte le rilevazioni necessarie secondo le possibili soluzioni alternative della controversia. Ha dunque compiutamente risposto al quesito circa la conformità delle misurazioni ai valori di isolamento acustico previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 e, per i casi di difformità, fornito i parametri per la motivata quantificazione del danno.
L'interpretazione restrittiva del DPCM 7 maggio 1997 in ordine all'ambito di applicazione del limite di pressione sonora di calpestio (≤ 63 dB), sostenuta dai convenuti e condivisa dal CTU con richiamo a note di chiarimento e interpretazione pubblicate dal e dall Organizzazione_8 Organizzazione_9
, oltre che al contenuto dell'UNI 11367 del 2010 sulla
[...] classificazione acustica richiamato dal DM 11/01/2017 sui criteri ambientali minimi per i pubblici uffici e di manuali di buona pratica redatti dall' per gli ambienti di lavoro (relazione CTU pag. Org_10
25/31), non persuade.
Il DPCM 5 dicembre 1997 è stato emesso in attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. e) della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995 n. 447), per “la determinazione …dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore”.
La legge quadro definisce all'art. 2 comma 1 la nozione di inquinamento acustico facendo riferimento, per quanto qui interessa, alla “introduzione di rumore nell'ambiente abitativo” (lett. a), e quella di ambiente abitativo, per il quale deve intendersi (lett. b) “ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone
o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (...)”.
La protezione dalle immissioni sonore riguarda dunque non l'interno dell'edificio, ma “ogni ambiente interno all'edificio” che sia destinato alla permanenza di persone. Non si dice, dunque, che l'ambiente abitativo interno all'edificio è l'unità immobiliare, pur quando composta da più locali e/o distribuita su più piani, o che, in altri e equivalenti termini, la protezione è prevista per ciascun singolo ambiente ma solo in relazione alle immissioni provenienti da ambienti di altre unità immobiliari (e dall'esterno). - 19 -
Il DPCM 5 dicembre 1997, nel determinare “i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore”, riprende la medesima nozione di ambienti abitativi (art. 2) e specifica che “componenti in opera” degli edifici, per i quali valgono i requisiti acustici, sono (art. 2 comma 2) le “partizioni orizzontali e verticali”, e dunque le pareti e le solette interne.
In assenza di esplicite indicazioni nell'articolato della legge quadro e nel decreto di attuazione, la Tabella B allegata al DPCM 5 dicembre 1997, che ne costituisce parte integrante, offre una chiara indicazione su quali requisiti di isolamento non siano vincolanti per le partizioni interne alla medesima unità immobiliare, laddove contrassegna con un asterisco (*) la colonna dei valori R'w relativi al fonoisolamento aereo dei muri perimetrali e così ne precisa in calce il significato: “valori di R'w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari”.
L'asterisco e la corrispondente delimitazione non compaiono alla colonna L'n,w relativa al livello di pressione sonora del rumore di calpestio, il cui limite (≤ 63 dB) deve dunque intendersi ugualmente valido per i solai interni al medesimo appartamento distribuito su più piani.
Ciò appare del resto coerente con le finalità della legge 447/1995 e del DPCM 5 dicembre 1997 di “ridurre l'esposizione umana al rumore” fissando parametri oggettivi minimi di protezione degli ambienti destinati alla permanenza delle persone, che devono essere osservati nelle nuove costruzioni e nella ristrutturazione di quelle esistenti al fine di assicurare il confortevole godimento degli ambienti medesimi secondo la loro destinazione (in questo caso quella abitativa), e che (se può comprendersi l'eccezione per il fonoisolamento di muri interni in relazione all'interesse non infrequente di realizzare più agili e leggere partizioni verticali di ambienti della stessa abitazione) non vi è ragione di escludere detta tutela per i rumori prodotti dal calpestio (e dagli impianti tecnologici) se provenienti da differenti locali della stessa unità immobiliare su più piani, posto che si discute di requisiti igienico sanitari degli ambienti interni, indipendenti dalla intensità, frequenza e tollerabilità delle immissioni provenienti dall'esterno o prodotte dagli occupanti di unità immobiliari confinanti, per le quali viene se del caso in considerazione l'ulteriore e diversa tutela ex art. 844 c.c., che appunto per i suoi diversi presupposti non può costituire argomento per l'interpretazione restrittiva del DPCM 5 dicembre 1997.
E' il caso pure di osservare che, come evidenzia la difesa attrice, lo stesso progettista e direttore lavori ing. , nella CP_3 relazione di valutazione delle prestazioni acustiche 5 giugno 2006 a - 20 -
propria firma che produce in giudizio quale proprio doc. 2 (e che, attesta il CTU, non risulta depositata all'ufficio tecnico del Comune di Castel RE con il progetto degli edifici) specificamente richiama i limiti del rumore di calpestio del DPCM 5 dicembre 1997 e del piano e attesta, sulla base delle prestazioni dei Org_6 prodotti, la conformità a detti limiti delle solette interpiano delle villette.
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento e della quantificazione del danno, deve tenersi conto delle ben più gravi, per numero e entità, carenze di isolamento registrate dalle misurazioni del rumore di calpestio interno e non di quelle sole relative al calpestio tra distinte unità immobiliari (in tutte le villette si registra rumore da calpestio interno, da camere e bagno del primo piano a soggiorno e cucina del piano terra, superiore di oltre 10db rispetto alla soglia di 63 dB, mentre tra le unità differente lo scostamento è contenuto entro 1 o pochi dB o, nella villetta , inesistente), e dunque, per Persona_6 ciascuna villetta, delle descrizioni e stime di cui alle voci a4, alternative a quelle di cui alle voci a3.
Quanto alla rilevanza o meno delle misurazioni del rumore di calpestio prodotto delle villette adiacenti a quelle oggetto di causa e superiori al livello minimo stabilito dal DPCM, è sufficiente considerare che l'insufficiente livello di insonorizzazione, ove pure lo si voglia tecnicamente qualificare – con il CTU ing. - come Per_1 difetto di requisito acustico passivo propriamente riferibile all'unità immobiliare generatrice del rumore, di proprietà di terzi, e non dell'unità immobiliare ricevente di proprietà attrice, costituisce vizio della partizione di ambienti che determina maggiore esposizione al rumore di calpestio negli ambienti riceventi, e che senza dubbio costituisce danno risarcibile (anche) per il proprietario dell'unità ricevente, da quantificarsi, per impossibilità del ripristino dovendosi intervenire sulla proprietà di soggetti estranei alla causa, in termini di minor valore percentuale dell'immobile rispetto al prezzo di acquisto, così come proposto dal CTU (voce B) “DEPREZZAMENTO CONSEGUENTE AI VIZI E DIFETTI NON EMENDABILI”.
Così accertati e determinati i danni da carente isolamento acustico, a fronte della domanda di accertamento della cumulativa e concorrente responsabilità extracontrattuale dell'impresa esecutrice e del progettista e direttore dei lavori ing. , CP_2 CP_3 già si è rilevato che a norma dell'art. 1669 c.c., posta la sussistenza della relazione causale materiale fra l'opera dei convenuti e l'insufficiente isolamento acustico delle villette nella quale si esaurisce l'onere probatorio dell'attore, a carico di ognuno dei convenuti grava presunzione della responsabilità extracontrattuale concorrente fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, avvenuto al di fuori del proprio ambito di azione e di competenza e possibilità di - 21 -
controllo.
In caso dunque di incertezza sulla specifica riferibilità dei vizi a manchevolezze dell'attività di progettazione, dei materiali o della fase esecutiva o invece a fatto estraneo e incolpevole, il dubbio si risolve, in forza della presunzione ex art. 1669 c.c., in danno dei convenuti, responsabili in solido e per uguali quote ai sensi dell'art. 2055 c.c.
Nel caso in esame il CTU, premessa l'impossibilità di determinare in via generale, dall'esame esterno delle strutture, le specifiche cause delle difformità riscontrate e di affermarne volta per volta la derivazione da vizi di progettazione, dai materiali utilizzati o da carenti modalità esecutive, evidenzia alcune specifiche manchevolezze, rilevando in particolare che la relazione di calcolo previsionale sui requisiti acustici passivi che secondo la legge regionale 13/2001 deve accompagnare il progetto di nuove costruzioni non risulta essere stata depositata in Comune, e che per il carente isolamento delle partizioni verticali di separazione tra differenti unità immobiliari (voce a2) la causa deve ravvisarsi nelle modalità di esecuzione delle opere.
L'uno e l'altro convenuto deducono l'estraneità del proprio ruolo e della propria condotta alla determinazioni dei vizi, ma nulla provano a contrastare la presunzione a loro carico.
Il costruttore deduce di avere esattamente adempiuto CP_2 realizzando l'edificio in conformità con il progetto e con le direttive impartite, e di non avere in effetti ricevuto contestazioni o rilievi dal direttore lavori e dal committente, che per intero ha corrisposto il prezzo dovuto e svincolato gli importi trattenuti in garanzia, né dall'organismo di controllo che ha verificato e CP_16 approvato l'opera (doc. 4 e 8); e evoca per sé il ruolo dell'esecutore quale nudus minister, privo di possibilità di intervenire su scelte tecniche, materiali e modalità operative.
Irrilevanti ai fini invocati dall'appaltatore i mancati rilievi di committente e direttore lavori e la certificazione di controllo di
(che peraltro non pare avere ad oggetto i requisiti di CP_16 isolamento acustico), è sufficiente considerare che, al di là dei vizi esecutivi ravvisati dal CTU quale causa del carente isolamento al rumore aereo delle partizioni verticali e pure ad ammettere che i problemi direttamente originino dal progetto o dalle istruzioni impartite, l'appaltatore è per definizione chi realizza l'opera con autonoma organizzazione dei mezzi e delle persone e gestione a proprio rischio e che egli, “dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da - 22 -
responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (Cass. Sez. 1, 19 ottobre 2017 n. 23594, conforme ad interpretazione costante).
Nulla il convenuto specificamente deduce a dimostrazione della riduzione del proprio ruolo a quello di mero esecutore, nei termini sopra indicati.
E al riguardo è peraltro il caso di osservare che nella fattispecie neppure si chiedeva all'appaltatore di valutare criticamente la bontà del progetto e dei calcoli previsionali sui requisiti acustici e la conformità delle direttive (ciò che comunque – si ribadisce - l'imprenditore è tenuto a fare, nei limiti delle proprie cognizioni ed esperienza) ma di verificarne almeno l'esistenza. E che, ulteriormente, le misurazioni rivelano in tutte le villette difformità vistose rispetto ai requisiti di isolamento acustico di facciata (a1) e del rumore interno di calpestio (a4)12, e che, anche ammettendo che la causa diretta sia da ascriversi a progettazione, materiale o direttive, pare assai verosimile, e conforme alla presunzione di comune responsabilità, che la stessa dovesse essere ben riconoscibile in fase di esecuzione al costruttore oltre che al direttore lavori.
Quanto al convenuto , la presunzione di CP_3 responsabilità che discende dalla qualità di tecnico incaricato sia della progettazione e che, in fase esecutiva, della direzione lavori si consolida oltre la presunzione ove si consideri – oltre a quanto sopra osservato sull'entità e generale diffusione di alcune delle difformità e sulle responsabilità che in fase esecutiva gravano sul direttore lavori - che, quali che siano le ragioni del mancato deposito in Comune della relazione di calcolo previsionale (di cui produce esemplare quale doc. 2), egli firma (con appaltatore e committente) e presenta il 2 luglio 2008 la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori che certifica la conformità al progetto e alle norme igienico sanitarie, che come già osservato includono anche i requisiti di isolamento acustico: ebbene, per la certificazione del rispetto dei parametri acustici previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 non sono sufficienti i calcoli previsionali su modalità costruttive e materiali ma si richiede la verifica in opera, a - 23 -
costruzione ultimata. E dell'esecuzione di verifiche a fine lavori non vi è neppure notizia, posto che tali manifestamente non sono né la certificazione di controllo CO (doc 4 attori) né la relazione (doc. 3 convenuto) che, recante data 13 Controparte_20 marzo 2008 (anteriore alla fine lavori) attiene alla “verifica preventiva dei requisiti acustici passivi dell'edificio in progetto” (paragrafo 1.1.3., pag. 3) ed è fondata su progetto e su dati di laboratorio, correlazioni specifiche e relazioni generali (paragrafo 1.3.1., pag. 6) e non su misurazioni in opera.
Va da sé che la dichiarazione di agibilità, rilasciata dal Comune di Castel RE il 22 maggio 2008 proprio e unicamente in base alla certificazione di regolare esecuzione presentata il 2 luglio 2008 dal direttore lavori, non può in alcun modo costituire prova liberatoria per il progettista e per il direttore dei lavori.
Ritenuta dunque la concorrente responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore lavori per il danno da insufficiente isolamento acustico degli ambienti abitativi, il CTU ha con estremo dettaglio descritto e quantificato, per ciascuna unità abitativa e con separato riferimento alle diverse categorie di vizi per ognuna ravvisati, le opere necessarie e sufficienti al raggiungimento dei livelli di insonorizzazione prescritti dal DPCM 5 dicembre 1997, e, con riguardo al rumore di calpestio delle solette delle unità confinanti (non suscettibili di ripristino se non eseguendo lavori nelle abitazioni altrui estranee al giudizio), ha calcolato nel 10% del valore di acquisto13 (percentuale uniforme e dal CTU proposta come ragionevole, tenuto conto che in questo caso lo scostamento dal parametro normativo, nelle 4 villette in cui è riscontrato, è pressoché equivalente e relativamente modesto) il danno ulteriore per i proprietari delle villette interessate al problema.
Già esaminati i profili critici della relazione sulle questioni giuridiche e tecniche sulle quali si concentra ampia parte dei rilievi dei consulenti di parte e delle difese, quanto alle osservazioni e censure ulteriori mosse all'elaborato del CTU relativamente a misurazioni, rilevazione delle modificazioni dello stato dei luoghi successive alla consegna, insufficienza e inadeguatezza (da un lato) o esorbitanza (dall'altro) delle opere funzionali al ripristino e dei costi, è sufficiente rinviare alla vasta e analitica esposizione del CTU e alle puntuali e congrue considerazioni svolte in replica a ciascuna delle osservazioni, a conferma delle quantificazioni proposte.
Pertanto, recepite per ciascun proprietario le indicazioni del CTU sulle opere e i costi di ripristino relativi alle voci a1), a2) e a4)14, - 24 -
applicata l'IVA che per lavori di ristrutturazione di immobili ad uso abitativo è agevolata al 10%, e reputata congrua la stima del deprezzamento dell'immobile in misura del 10% per le 4 villette esposte a livello eccessivo e non riducibile di rumore di calpestio proveniente per ciascuna da uno degli immobili confinanti di proprietà di terzi estranei alla causa15, il danno va liquidato come segue:
- : € 45.824,29 + IVA + € 12.108,4616, e così Persona_6 in totale € 62.515,17;
- : € 45.977,01 + IVA + € 13.935,3617, totale € Persona_5
64.510,07;
- : € 46.604,45 + IVA + € Parte_22
13.249,10 , totale € 64.513,99;
- € 45.971,03 + IVA + € 12.754,4219, totale € CP_21
63.322,55;
- : € 47.529,19 + IVA + € 312,3020, totale € Parte_20
nota 4. Si noti che gli importi a1) e a4), essendo stati riscontrati in ogni unità immobiliare uguali e gravi difetti di isolamento di facciata e al rumore interno di calpestio (quest'ultimo di entità tale da non essere eliminabile con inserimento di strato resiliente sotto pavimento e da richiedere più radicale intervento di demolizione e rifacimento del sottofondo), si ripetono identici (€ 14.106,17 + 31.000,48 oltre IVA) per tutte le villette. 15 Il problema riguarda le sole unità immobiliari degli attori , Parte_23
, , : in tutte, compresa Parte_24 Parte_25 Parte_26 quella unica confinante sui due lati con villette di terzi estranei, la Persona_5 difformità si riscontra su un solo lato, e sempre per valori non superiori a 68 o a 69 dB (rispetto al limite di 63 dB) 16 Cosi determinata, secondo la partizione indicata dal consulente:
A) a1) 14.106,17 + IVA
a2) 717,64 + IVA + 89,46 (perdita superficie utile)
a4) 31.000,48 + IVA
B) € 12.019,00 17 A) a1) 14.106,17 + IVA
a2) 870,36 + IVA + 139,62 (perdita superficie utile)
a4) 31.000,48 + IVA
B) € 13.065,00 18 A) a1) 14.106,17 + IVA
a2) 1.497,80 + IVA + 317,10 (perdita superficie utile)
a4) 31.000,48 + IVA
B) € 12.932,00 19 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 864,38 + IVA + € 134,42 (perdita superficie utile)
a4) €31.000,48 + IVA
B) € 12.620,00 20 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 2.422,54 + IVA + € 312,30 (perdita superficie utile)
a4) € 31.000,48 + IVA
B) € 0 (calpestio dalla proprietà confinante nei limiti) - 25 -
52.594,40;
- € 45.977,01 + IVA + 136,8921, totale € 50.711,60; Pt_9
- : € 45.106,65 + IVA22, totale € 49.617,31. Persona_4
Sugli importi come sopra determinati, stimati al 20 giugno 2017 (data di deposito della relazione del CTU), spettano rivalutazione ad oggi, trattandosi di debiti di valore, e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo dal 20 giugno 2017 alla pronuncia.
Le somme ad oggi dovute vanno dunque determinate, per capitale rivalutato e interessi compensativi, in:
- € 65.510,07 (€ 64.265,59 + 766,97) Persona_6
- € 67.107,77 (€ 66.316,35 + 791,42) Persona_5
- 67.111,85 (€ 66.320,38 + Parte_22
791,47)
- € 65.871,40 (€ 65.094,55 + 776,85) Parte_21
- € 54.712,29 (€ 54.067,04 + 645,25) Parte_20
- € 52.753,68 (€ 52.131,52 + 622,16) Parte_9
- € 51.615,30 (€ 51.006,59 + 608,71) Persona_4
Sugli importi così ad oggi determinati per capitale rivalutato e interessi compensativi spettano infine gli interessi legali dalla pronuncia al saldo23.
La condanna al pagamento va pronunciata in solido nei confronti dei convenuti, con suddivisione nei rapporti interni in ragione del 50%, in assenza di elementi per la determinazione di diverso rispettivo grado di responsabilità.
Quanto alla terza chiamata Controparte_9 - 26 -
nei cui confronti (“nella persona dell'Ing. Controparte_9 CP_3
) la chiamante chiede affermarsi la responsabilità
[...] CP_2 ex art. 1669 c.c. quale progettista e direttore lavori o in subordine la condanna in manleva, è sufficiente osservare che, se l'analoga chiamata notificata dalla committente era Parte_16 fondata sul rapporto contrattuale tra le due parti esistente (la scrittura privata di incarico 14 settembre 2005 – doc.
3 - con cui lo CP_10 studio tecnico si impegnava nei confronti della cooperativa per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l'esecuzione e si obbligava a individuare nel proprio organico il professionista che personalmente ne avrebbe assunto compiti e responsabilità), in questa sede, interrotta la causa per le domande proposte da e contro la committente in liquidazione coatta amministrativa, si discute delle domande proposte da volte all'accertamento della esclusiva o CP_2 concorrente responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. dello studio professionale, in ragione dell'attività di progettazione e direzione lavori svolta. Certo, tuttavia, che secondo gli accordi intervenuti tra committente e studio tecnico le attività professionali furono attribuite all'ing. e da questi personalmente CP_3 svolte, le relative responsabilità ex art. 1669 c.c. investono il professionista (che appunto a tale titolo è stato convenuto dagli attori) e non la società semplice, la quale, sulla base della stessa prospettazione della chiamante che non allega ruolo diretto della società professionale nell'attività di progettazione e direzione, non è passivamente legittimata all'azione extracontrattuale.
I convenuti vanno condannati in solido (medesima ripartizione interna di cui sopra) al pagamento in favore degli attori delle spese legali, che si liquidano – come da nota spese depositata - secondo criteri previsti dal DM 55/2014 per cause di valore indeterminato di particolare importanza (coincidente con lo scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00, corrispondente al valore di causa determinato sulla base della pronuncia) in € 47.051,40 per compenso (importi medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, aumentati del 20% per 6 parti oltre la prima aventi stessa posizione processuale24: € 3.375 + 2.227 + 9.915 + 5.870 = € 21.387,00; aumento del 20% x 6 = € 25.664,40), spese imponibili per € 800,00, spese generali in ragione del 15% (€ 7.057,71) e accessori, oltre a spese esenti per € 1.099,75 e rimborso per spese di CTP per € 26.568,74 (€ 20.940,06 oltre CP e - 27 -
IVA, dovendosi limitare il rimborso per onorario di CTP a parametri non eccedenti quelli utilizzati per CTU).
Si ravvisa invece, nei rapporti tra chiamante e chiamato, giustificato motivo per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la chiamata in giudizio della società professionale è avvenuta anche su contestuale iniziativa della committente basata su valido titolo contrattuale e rimasta efficace sino a interruzione ad istruttoria esaurita, che il tema decisorio unico in fatto trattato è stato quello della estraneità al rapporto dedotto in giudizio per esserne invece titolare – quale diretto responsabile della progettazione e della direzione lavori indicato dalla stessa società professionale - il proprio socio e legale rappresentante già convenuto in giudizio, che la difesa è stata comune e anche sul tema della legittimazione concorde a quella del convenuto medesimo, che non è in discussione la scrittura privata intercorsa tra committente e terza chiamata in forza della quale quest'ultima ha designato il professionista.
Le spese di CTU, liquidate con decreto in data 11 febbraio 2019, vanno poste a carico dei convenuti in solido, 50% nei rapporti interni.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna e Controparte_2 CP_3
in solido, metà ciascuno nei rapporti interni, al pagamento
[...] delle seguenti somme, ad oggi determinate e comprensive di interessi compensativi:
- a e € 65.510,07 Parte_8 Controparte_1
- a e € 67.107,77 Parte_6 Parte_7
- a e € Parte_12 Parte_13
67.111,85
- a e € 65.871,40 Parte_10 Parte_11
- a e € 54.712,29 Parte_2 Parte_3
- a € 52.753,68 Parte_9
- a e € 51.615,30, Parte_4 Parte_5
oltre al pagamento degli interessi legali sulle stesse somme decorrenti dalla pronuncia al saldo;
2) dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...] nei confronti della terza chiamata Controparte_2
Controparte_9
3) condanna i convenuti in solido (metà ciascuno nei rapporti interni) al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che - 28 -
liquida in € 47.051,40 per compenso, € 800,00 per spese imponibili, € 7.057,71 per spese generali, CPA e IVA, oltre a spese esenti per € 1.099,75 e rimborso spese per CTP per € 26.568,74;
4) compensa per intero le spese di lite nei rapporti tra
[...]
e Controparte_2 Controparte_9 CP_9 [...]
CP_9
5) pone le spese di CTU, come liquidate con decreto in data 11 febbraio 2019, a carico dei convenuti in solido, 50% ciascuno nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia, il giorno 27 luglio 2021
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In atto di citazione si sottolinea che i contratti preliminari di assegnazione
(doc. 3) contengono esplicito riferimento al progetto promosso da CP_11 [...] con la definizione degli standards per la diminuzione dei consumi energetici, Org_2 il miglioramento del confort dell'abitazione e la riduzione dell'impatto sull'ecosistema (v. contratto, premesse, lett. g), e che la conformità dei progetti e delle opere strutturali, edili e impiantistiche agli standards qualitativi era certificato dall'ente di controllo indipendente 3 Quanto agli assegnatari delle unità immobiliari ( – Parte_2 Parte_3
– –
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_9
– –
[...] Parte_10 Controparte_17 Parte_12 Parte_13
il difetto di legittimazione attiva (e della legittimazione passiva del convenuto) si
[...] assume discendere dalla clausola degli atti di assegnazione nella quale la legittimazione passiva per gravi vizi e difetti ex art. 1669 c.c. viene attribuita in via esclusiva all'appaltatrice (v. pagine 10 e 11 degli atti notarili di assegnazione prodotti CP_2 sub 1 da parte attrice); per gli attori , proprietari per Parte_18 Controparte_1 contratto di compravendita con gli assegnatari – (v. CP_14 Controparte_15 compravendita 29 luglio 2010 – doc. 1/sub 4) , e dunque non aventi causa dal committente ai fini previsti dall'art. 1669 c.c. 4 Le conclusioni del CTU ing. per ciascuna unità abitativa, si Per_1 suddividono in due capitoli riassuntivi:
“A) VIZI E DIFETTI EMENDABILI”, nel quale si riepilogano le stime di costo delle opere necessarie al ripristino di conformità relativamente alle voci
- “a1) isolamento acustico di facciata”,
- “a2) isolamento acustico delle partizioni verticali di separazione tra ambienti di unità immobiliari differenti”;
- “a3) livello di pressione sonora del calpestio tra ambienti di diverse unità immobiliari”;
- “a4) livello di pressione sonora del calpestio dei solai tra ambienti della stessa unità immobiliare”, con la precisazione che le stime di costo a3) e a4) sono alternative e non cumulative, e che la relativa scelta dipende dalla soluzione della questione giuridica circa l'applicabilità o meno dei requisiti acustici del DPCM 5 dicembre 1997 anche al rumore di calpestio interno della stessa unità immobiliare.
“B) DEPREZZAMENTO CONSEGUENTE AI VIZI E DIFETTI NON EMENDABILI”, costituito da un'unica voce, relativa al rumore di calpestio delle villette adiacenti a quelle oggetto di causa (e dunque al difetto di requisiti acustici passivi propriamente riferibili, secondo il CTU, alle unità immobiliari di terzi, per il rumore che il calpestio da esse proveniente genera nelle unità immobiliari degli attori), per le quali il 6 Il principio affermato da Cass. Sez. 2, 29 ottobre 2019 n. 27693 (“In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Nondimeno, qualora si tratti di un problema di immediata percezione, sia nella sua reale entità, che nelle sue possibili cause sin dal suo primo manifestarsi, il decorso di tale termine non è necessariamente né automaticamente postergato all'esito dei predetti approfondimenti tecnici”), richiamato in comparsa dalla difesa del convenuto , è condivisibile e conforme a indirizzo costante (v. ad CP_3 es. Cass. Sez. 3, 8 aprile 2014, n. 9966). E peraltro l'avere escluso che in quel caso concreto, relativo proprio ad inquinamento acustico, il decorso del termine, a fronte di rumorosità immediatamente avvertita, andasse postergato all'esito di verifiche tecniche non vale ad affermare che per chiunque contesti il mancato rispetto dei parametri di isolamento acustico i termini decorrano dall'epoca in cui abbia cominciato ad abitare l'immobile: altro è, come nella fattispecie ivi trattata, dedurre che – si legge nella motivazione – “fin dal primo insediamento nell'immobile avvenuto subito dopo l'acquisto, si percepirono problemi di rumorosità, ovvero un'esasperante ed intollerabile rumorosità 9 E dunque oggetto della certificazione di conformità al progetto e ai requisiti di igiene e salute che il direttore lavori deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai fini del rilascio della abitabilità, a norma del d.P.R. 22 aprile 1994 n. 425. 10 Invero il testo contiene un richiamo esplicito ai limiti espressi in decibel fissati dal DPCM 5 dicembre 1997, salvo riportare erroneamente i simboli matematici ≥ (maggiore o uguale a) e ≤ (minore o uguale a) che compaiono nel testo normativo, sostituiti con > (maggiore) e < (minore): l'opuscolo informativo non promette dunque livelli di isolamento acustico superiori (di 1 dB) a quelli previsti dal DPCM per gli edifici ad uso abitativo, ma richiama il DPCM medesimo e i parametri numerici dallo stesso fissati per ciascuna categoria (isolamento acustico di facciata, isolamento acustico dei muri perimetrali, rumore di calpestio e impianti tecnologici) salvo indicarli con errati simboli matematici. 11 UNI 11367 (pubblicata il 22 luglio 2010) e UNI/TS 11326-2 (29 gennaio
2015) sono entrambe successive alla realizzazione e alla consegna degli immobili, e il
CTU precisa sin dalle premesse della propria relazione 33-35 e nell'esposizione relativa a ciascuna singola unità, e ribadisce nella risposta alle osservazioni dei CTP di avere sì utilizzato le misure eseguite per la verifica dei parametri previsti dal DPCM 5 dicembre 1997 anche al fine di determinare la classificazione acustica delle villette secondo UNI
11367, ma esclusivamente quale considerazione integrativa utile a complessiva valutazione della qualità degli immobili in rapporto alla buona regola costruttiva, ferme le conclusioni derivanti dalla comparazione con i requisiti fissati dal DPCM 5 dicembre 1997. Nella replica viene anche chiaramente evidenziato perché il metodo della correzione per incertezza della misura sia coerente con il metodo della classificazione acustica secondo la norma UNI 11367, basata su misurazioni a campione estese, con margine di incertezza, alle partizioni non misurate, laddove le verifiche prescritte dal DPCM 5 dicembre 1997 devono compiersi su tutte le partizioni (facciate, muri di separazione, solai) e non per campioni e per valori medi. 12 Nella maggior parte delle villette si riscontra inoltre, ma in misura contenuta entro alcuni dB, inadeguatezza dell'isolamento aereo delle partizioni verticali (a2) e del rumore di calpestio (a3/B) tra unità immobiliari. 13 Calcolato al netto del valore delle parti comuni e del garage e al lordo dell'IVA. 14 Si rinvia alla suddivisione per voci, come proposta dal CTU, riportata nella 21 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 870,36 + IVA + € 136,89 (perdita superficie utile)
a4) € 31.000,48 + IVA
B) € 0 (nessun calpestio da proprietà di terzi non in causa) 22 A) a1) € 14.106,17 + IVA
a2) € 0 (nessun lavoro da eseguire)
a4) € 31.000,48 + IVA
B) € 0 (nessun calpestio da proprietà di terzi non in causa) 23 Cfr. Cass. Sez. 2, 14 dicembre 1991, n.13508: la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a far data dall'illecito medesimo, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto, previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato dai detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo e non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo. 24 Si considera una parte per unità immobiliare, anche in caso di più comproprietari, così come da nota spese depositata dalla difesa degli attori;
l'aumento viene contenuto nella misura del 20% per ciascuna parte oltre la prima, come previsto dal DM 55/2014 sino alla novella intervenuta con DM 8 marzo 2018 n. 37 a fase istruttoria conclusa e tenuto conto della ampia sovrapponibilità delle questioni e degli accertamenti riguardanti ciascun attore, che induce a parziale contenimento dell'aumento richiesto nella misura massima del 30%.