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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1651/2019
Oggi, 18 luglio 2024, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to DOMENICO CRESCENZO, per delega dell'avv. RITA MARCHITIELLO, per
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa Controparte_1 venga decisa.
Il Giudice rilevato che l'odierna udienza risulta esser stata fissata per la discussione orale, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1651/2019 R.G., avente ad oggetto “danni cagionati da cose in custodia”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in Controparte_1 calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Rita Marchitiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani alla Via Garibaldi, n. 33;
- ATTRICE -
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 come da procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe
Serritiello e dall'Avv. Silvia Mastrangelo, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'ufficio legale della Casa Comunale di Pagani alla P.zza
D'Arezzo;
- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 18.7.24, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio il Controparte_1
onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 10.053,70 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 14.8.18, intorno alle ore 8:40, nel
2 territorio del convenuto Ente. Segnatamente, la difesa dell'odierna istante ha dedotto che quest'ultima, mentre sarebbe stata intenta a percorrere via Carmine, giunta nei pressi del civico n.
79, sarebbe “rovinata a terra a causa di una disconnessione del marciapiede”; che la sconnessione della pavimentazione de qua non sarebbe stata in alcun modo segnalata né visibile;
che, per l'effetto del suddetto sinistro, l'attrice avrebbe riportato lesioni personali in ragione delle quali sarebbe occorso trasportarla presso il P.O. del nosocomio di Nocera Inferiore, ove le sarebbe stata diagnosticata una “frattura composta dell'epifisi distale del radio destro”.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna istante ha dedotto che la responsabilità del testé descritto incidente dovrebbe essere ascritta esclusivamente al ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c., in quanto detto Ente avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre, o, in via subordinata, in forza del dettato dell'art. 2043
c.c., giacché la summenzionata disconnessione della pavimentazione del marciapiede avrebbe costituito una vera e propria insidia.
Con specifico riguardo ai danni lamentati, la SI.ra , di là dall'aver domandato il ristoro CP_1
del pregiudizio biologico, ha chiesto il risarcimento del danno morale, nonché il rimborso delle spese che avrebbe sostenuto.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.5.19, ha provveduto a costituirsi in giudizio il dianzi menzionato in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea. A CP_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del prefato convenuto ha dedotto, per un verso, che sul marciapiede lungo il quale l'attrice sarebbe stata intenta a camminare non sarebbe stata presente
“la paventata disconnessione”; per l'altro, che, in ogni caso, la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere imputata alla condotta colposa della SI.ra , poiché la stessa, se avesse CP_1 profuso l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere la pericolosità della res, essendo “residente a[...] e cioè a distanza di pochi metri dal luogo in cui è occorso il sinistro”.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dalla SI.ra . A tal fine, pare opportuno CP_1
passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla
3 configurabilità di tale responsabilità in capo alla P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia. Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe “responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso
4 Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come
“exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di
“colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Ne consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
2. Configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in capo alla P.A.
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di
5 quella “relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della “custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è eSIibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298;
Cass., 15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n.
699; Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673,
Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze SInificative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode
6 laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n.
15429, Cass. 15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass.
9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n.
584).
Tanto premesso – e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario –, ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass.
30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito
7 che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi. Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica
– tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”. La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n. 156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”.
Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
8 Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso
[…], infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie CP_2
di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la CP_2
possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
3. Esame della fattispecie concreta
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro occorso alla SI.ra in un'area urbanizzata del Comune di Pagani (come si evince con nitore dalla parte CP_1 narrativa del libello introduttivo, nonché dai rilievi fotografici versati in atti dalle parti), non v'è dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'ente di esercitare un'effettiva vigilanza sul tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al menzionato quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 c.c. assegna al soggetto che abbia l'effettiva e CP_2 concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è
9 verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – avrebbe senz'altro potuto essere assoggettata ad una CP_2 efficace vigilanza da parte dell'ente proprietario della strada.
Sennonché, pur incombendo, alla luce di quanto dianzi osservato, in capo al convenuto CP_2
l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., la domanda non può che essere rigettata, non avendo l'attrice dato dimostrazione – nemmeno alla luce dello standard probatorio del “più probabile che non” cui è informato il processo civile – dell'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel corpo del libello introduttivo.
Il solo elemento di prova addotto dall'istante a sostegno della pretesa fatta valere è la deposizione resa dall'unica teste escussa, SI.ra , la quale, premesso di risiedere al civico n. 75 di Testimone_1
Via Carmine, ha riferito che la mattina del 14.08.18, intorno alle ore 08:40, avendo udito delle urla provenienti dall'esterno della propria abitazione, fosse “corsa fuori per verificare cosa fosse accaduto”, aggiungendo che nel frangente avesse “visto la SI.ra stesa a terra, all'altezza CP_1 del civico n. 79”; inoltre, ha dichiarato che in tale occasione l'odierna attrice “si lamentava ed accusava forti dolori al braccio”, precisando che in corrispondenza del punto ove “la SI.ra
giaceva a terra vi era una depressione del marciapiede, che, tuttavia, non era visibile, CP_1 essendo ricoperta di fogliame”.
Ebbene, la deposizione della SI.ra – che, peraltro, non ha trovato alcun adeguato riscontro Tes_1
in ulteriori elementi di prova – non soltanto non è idonea a provare direttamente la verificazione del sinistro per cui è disputa, non avendo il dianzi menzionato teste assistito alla caduta descritta nell'atto di citazione, ma nemmeno consente di arguire, con procedimento logico, la veridicità della ricostruzione prospettata dall'attrice, tenuto conto che gli elementi desumibili da siffatta deposizione, non essendo univocamente convergenti nella dimostrazione della dinamica delineata dalla SI.ra , non escludono – né rendono poco plausibili – possibili ricostruzioni fattuali CP_1
alternative: invero, quanto riferito dal teste non consente di escludere, esemplificativamente, che l'odierna istante abbia perso l'equilibrio a causa di un mancamento o di una disattenzione o, ancora, della condotta di un terzo.
In ogni caso, quand'anche – come non si ritiene – s'intendesse accedere alla ricostruzione dell'incidente tratteggiata nell'atto introduttivo, la domanda risarcitoria non sarebbe comunque meritevole di accoglimento, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che la SI.ra avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento dannoso di cui si discorre se avesse usato CP_1
10 l'ordinaria diligenza: apertis verbis, nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato sarebbe idoneo ad interrompere la serie causale innescata dalla presenza dal dissesto del manto stradale, atteggiandosi de facto a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 23919/13).
A suffragio della ritenuta riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo della SI.ra militano, in primo luogo, i rilievi fotografici prodotti dalla stessa all'atto della CP_1
costituzione in giudizio, immortalanti il luogo teatro dell'incidente, dai quali risulta con nitore: che la sconnessione della pavimentazione del marciapiede sul quale l'attrice stava transitando fosse bene evidente, giacché alcune mattonelle in pietra facenti parte della stessa erano percettibilmente sottoposte rispetto al livello di quelle da cui erano circondate.
L'affermata efficienza causale assorbente dell'agere della SI.ra è, poi, SInificativamente CP_1 corroborata dalla circostanza per la quale quest'ultima, risiedendo – come risulta dalla documentazione versata in atti – a breve distanza dal punto ove è occorso il sinistro per cui è disputa, fosse molto verosimilmente già consapevole delle criticità della sede viaria ove si è verificato l'incidente. Sicché, la SI.ra “aveva il dovere di adottare le cautele richieste CP_1 dalle circostanze del caso” (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 17443/19).
11 Altra argomentazione che può essere addotta a sostegno dell'approdo cui si è testé pervenuti è quella per la quale, avendo il marciapiede de quo conformazione rettilinea, un utente di ordinaria diligenza avrebbe dovuto per tempo avvedersi – anche in ragione della visuale non ostacolata – della presenza di una vistosa sconnessione, tenuto conto che nel momento in cui è occorsa la caduta il sole fosse senz'altro già sorto.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'avanzata pretesa non può che essere rigettata.
Per le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda spiegata ai sensi dell'art. 2051
c.c. deve ritenersi infondata anche la pretesa azionata ex art. 2043 c.c..
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Controparte_1
atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Controparte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, lì 18.7.24
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
12
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1651/2019
Oggi, 18 luglio 2024, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, è comparso: avv.to DOMENICO CRESCENZO, per delega dell'avv. RITA MARCHITIELLO, per
, il quale si riporta alle approntate difese e chiede che la causa Controparte_1 venga decisa.
Il Giudice rilevato che l'odierna udienza risulta esser stata fissata per la discussione orale, invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1651/2019 R.G., avente ad oggetto “danni cagionati da cose in custodia”, pendente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in Controparte_1 calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Rita Marchitiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pagani alla Via Garibaldi, n. 33;
- ATTRICE -
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_2 come da procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giuseppe
Serritiello e dall'Avv. Silvia Mastrangelo, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'ufficio legale della Casa Comunale di Pagani alla P.zza
D'Arezzo;
- CONVENUTO -
All'udienza celebrata in data 18.7.24, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra ha convenuto in giudizio il Controparte_1
onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali – all'uopo quantificati nell'importo di euro 10.053,70 – che avrebbe patito in conseguenza del sinistro asseritamente verificatosi in data 14.8.18, intorno alle ore 8:40, nel
2 territorio del convenuto Ente. Segnatamente, la difesa dell'odierna istante ha dedotto che quest'ultima, mentre sarebbe stata intenta a percorrere via Carmine, giunta nei pressi del civico n.
79, sarebbe “rovinata a terra a causa di una disconnessione del marciapiede”; che la sconnessione della pavimentazione de qua non sarebbe stata in alcun modo segnalata né visibile;
che, per l'effetto del suddetto sinistro, l'attrice avrebbe riportato lesioni personali in ragione delle quali sarebbe occorso trasportarla presso il P.O. del nosocomio di Nocera Inferiore, ove le sarebbe stata diagnosticata una “frattura composta dell'epifisi distale del radio destro”.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierna istante ha dedotto che la responsabilità del testé descritto incidente dovrebbe essere ascritta esclusivamente al ai sensi dell'art. Controparte_2
2051 c.c., in quanto detto Ente avrebbe mancato di attendere agli obblighi di custodia della res che avrebbe prodotto il sinistro di cui si discorre, o, in via subordinata, in forza del dettato dell'art. 2043
c.c., giacché la summenzionata disconnessione della pavimentazione del marciapiede avrebbe costituito una vera e propria insidia.
Con specifico riguardo ai danni lamentati, la SI.ra , di là dall'aver domandato il ristoro CP_1
del pregiudizio biologico, ha chiesto il risarcimento del danno morale, nonché il rimborso delle spese che avrebbe sostenuto.
Con comparsa di risposta depositata in data 17.5.19, ha provveduto a costituirsi in giudizio il dianzi menzionato in persona del Sindaco p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea. A CP_2 fondamento dell'invocata reiezione, la difesa del prefato convenuto ha dedotto, per un verso, che sul marciapiede lungo il quale l'attrice sarebbe stata intenta a camminare non sarebbe stata presente
“la paventata disconnessione”; per l'altro, che, in ogni caso, la responsabilità dell'incidente de quo dovrebbe essere imputata alla condotta colposa della SI.ra , poiché la stessa, se avesse CP_1 profuso l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere la pericolosità della res, essendo “residente a[...] e cioè a distanza di pochi metri dal luogo in cui è occorso il sinistro”.
Concessi i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie;
ammessa ed assunta la prova testimoniale, la causa, essendo stata ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
1. Natura della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, occorre scrutinare la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta dalla SI.ra . A tal fine, pare opportuno CP_1
passare brevemente in rassegna le posizioni assunte dalla dottrina e – soprattutto – dalla giurisprudenza sia in ordine alla natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. che in merito alla
3 configurabilità di tale responsabilità in capo alla P.A. per danni cagionati dalle cose che ha in custodia. Infatti, qualora siffatta forma di responsabilità fosse ascrivibile alla P.A., quest'ultima – ai sensi del citato art. 2051 c.c. – sarebbe “responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”; in caso contrario, invece, sarebbe necessario indagare se nella fattispecie in esame possa o meno configurarsi una responsabilità in capo alla P.A. ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Muovendo dalla formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., emerge con nitore – vieppiù confrontando tale disposizione con il dettato dell'art. 1153 del previgente codice civile, a tenore del quale ciascuno doveva rispondere del danno arrecato “colle” cose (e non “dalle” cose) custodite – che il legislatore del 1942 abbia inteso superare l'impostazione esegetica per la quale, al fine di individuare il soggetto responsabile, doveva guardarsi al comportamento della persona, anziché alla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.
Passando all'esame degli indirizzi giurisprudenziali, non può tacersi che, secondo il tradizionale – ma ormai minoritario – orientamento (cfr., ex pluribus, Cass. 13.1956 n.38; Cass. 17.10.1969), tale forma di responsabilità introdurrebbe una presunzione di colpa a carico del custode per violazione dell'obbligo di custodia: ne deriva, perciò, che la norma di cui si discorre sarebbe applicabile nel caso di violazione dell'obbligo di vigilanza da parte di chi ha la custodia della cosa, con la conseguenza che la prova liberatoria del caso fortuito può dirsi raggiunta attraverso l'individuazione della “causa estranea” (caso fortuito, forza maggiore, fatto del danneggiato), oppure – alternativamente – mediante la dimostrazione della condotta diligente del custode (che, dunque, non sarebbe responsabile qualora dimostri l'assoluta assenza di negligenza).
Tuttavia, nel corso del tempo si è assistito ad un revirement pretorio, oramai consolidatosi (cfr., inter alia, Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 29.12.2006 n. 25243). Secondo la più recente impostazione, infatti, la responsabilità de qua è di tipo oggettivo: detto altrimenti, il legislatore, ponendo a carico del danneggiante l'onere di liberarsi della responsabilità attraverso la prova del fortuito – inteso quale evento esterno causalmente idoneo a produrre il danno –, avrebbe inciso sulla posizione sostanziale delle parti, rendendo più complesso per il custode fornire un'adeguata prova liberatoria. In altri termini, secondo tale indirizzo interpretativo, il custode della cosa non andrebbe esente da responsabilità dimostrando sic et simpliciter il suo comportamento corretto e diligente nella manutenzione e nella custodia della stessa, occorrendo a tal fine dar prova che l'evento dannoso è stato cagionato da circostanze imprevedibili e non dominabili. Sicché, l'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità e non di colpa. A tal riguardo, lo stesso
4 Supremo organo di nomofilachia, aderendo all'orientamento più recente, ha affermato a chiare lettere che nel dettato dell'art. 2051 c.c. il legislatore ha inteso scolpire un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva: ‹‹il termine “custodia” ha diverse accezioni nelle fonti romane. Le opinioni che si sono succedute sulla portata della “custodia”, come criterio di determinazione della responsabilità, possono essere raggruppate, nonostante le loro differenze, in due categorie: quella più antica, che si riallaccia alla configurazione giustinianea, per cui la “custodia” non è che un tipo particolare di “diligentia”, quella “custodiendae rei” (e che viene altresì qualificata come
“exacta”, “exactissima”), la quale rimane un criterio soggettivo di determinazione della responsabilità; quella più recente, che individua il concetto di custodia nella responsabilità oggettiva. La custodia si concretizza, cioè, in criterio oggettivo di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi […]. I limiti della responsabilità per custodia vanno, quindi, cercati nella determinazione degli eventi per cui il custode è chiamato a rispondere. Nel diritto vigente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il profilo del comportamento del responsabile sembrerebbe di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso la figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto nell'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con
l'assenza di colpa. Potrebbe, quindi, essere affermata la materia oggettiva della responsabilità per danno da cose in custodia. La dottrina parla, al riguardo, di “rischio” da custodia, più che di
“colpa” nella custodia. Il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo›› (così, testualmente, Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019).
Ne consegue che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito.
2. Configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. anche in capo alla P.A.
Riconosciuta la natura oggettiva della responsabilità de qua, occorre verificare se la stessa sia configurabile anche in capo alla P.A.
Ebbene, l'orientamento sino a qualche anno fa prevalente in seno alla giurisprudenza dubitava dell'assoggettabilità a tale forma di responsabilità anche delle pubbliche amministrazioni, sostenendo che l'estensione e la dimensione dei beni demaniali non consentirebbero l'instaurarsi di
5 quella “relazione qualificata” tra custode e bene, assolutamente necessaria ai fini della ricorrenza della “custodia” così come intesa dalla norma: in altri termini, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente richiede al custode, in quanto la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode stesso e, conseguentemente, non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è eSIibile (cfr., ex multiis, Cass., 23.7.2003, n. 11446; Cass., 13.1.2003, n. 298;
Cass., 15.1.2003, n. 488; Cass. 31.7.2002 n. 11366; Cass. 21.12.2001 n. 16179; Cass., 26.1.1999 n.
699; Cass., 28.10.1998 n. 10759.). Corollario di tale impostazione interpretativa è quello per il quale la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità sancita dall'art. 2043 cod. civ.
Sennonché, a mente di un più recente, ed ormai maggioritario, indirizzo pretorio, l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione anche in ipotesi di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr. Cass., 1.10.2004, n. 19653; Cass. civ., 15.1.2003, n. 488; Cass., 21.5.1996, n. 4673,
Cass., 20.11.1998, n. 11749; 27.1.1988 n. 723; 3.6.1982 n. 3392).
L'adesione all'uno piuttosto che all'altro orientamento, lungi dall'avere rilievo meramente speculativo, implica conseguenze SInificative sotto il profilo dell'onere della prova: precisamente, nel primo caso, la giurisprudenza (formatasi e consolidatasi a partire dagli anni '20 del secolo scorso) richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, sussistendo una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale può liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno lamentato sia stato cagionato da caso fortuito. Al riguardo, pare opportuno rilevare che il caso fortuito è un fattore che attiene – non già ad un comportamento del responsabile, bensì – al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode
6 laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis, Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n.
15429, Cass. 15/03/2004, n. 5236; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, n. 12219; Cass.
9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n.
584).
Tanto premesso – e non essendo state rappresentate valide argomentazioni che inducano ad un ripensamento in senso contrario –, ritiene questo Giudice assolutamente preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che predica la configurabilità in capo alla P.A. di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Militano a suffragio di siffatta opzione esegetica plurime argomentazioni: in primis, la formulazione letterale dell'art. 2051 c.c., che non contempla alcuna forma di responsabilità “attenuata” per le pubbliche amministrazioni;
in secondo luogo, il generale principio del favor victimae che informa la disciplina della responsabilità civile (in tal senso, ex multis, Cass. n. 13530/09); da ultimo, lo stesso
Supremo organo di nomofilachia ha affermato, con la summenzionata pronuncia a Sezioni Unite
(Cass., S.U., 11.11.1991, n. 12019), che l'art. 2051 c.c. delinei un'ipotesi di responsabilità puramente oggettiva, prescindendo totalmente dalla natura pubblica o privata del bene che ha causato il danno.
All'esito del tratteggiato sentiero argomentativo, non può che aderirsi all'indirizzo ermeneutico per il quale anche la P.A. è assoggettata al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Né la conclusione cui si è dianzi approdati è stata infirmata dall'orientamento giurisprudenziale progressivamente diffusosi negli ultimi tempi, secondo il quale l'art. 2051 c.c. deve trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente allorquando tali beni non siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass.
30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass.
5.8.2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 2003; Cass. 1.12.2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488;
Cass. 13.1.2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446). Tale indirizzo, lungi dal restringere l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., risulta essere pienamente ossequioso della ratio sottesa alla norma in commento: infatti, più volte la giurisprudenza di legittimità ha chiarito
7 che il titolare delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. solo laddove abbia un effettivo potere fisico sulla res; potere fisico, dunque, al quale inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di mantenerne il controllo, in guisa da impedire che produca danni a terzi. Detto altrimenti, è proprio la relazione di fatto – e non semplicemente quella giuridica
– tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondandola sul “potere di governo della cosa”. La sola relazione giuridica (corrispondente al diritto reale o alla titolarità demaniale) tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (ma la fa solo presumere), allorché la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa (ad esempio il conduttore o il concessionario). Tale “potere di governo” si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi, nonché quello di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno. Precipitato applicativo della predetta impostazione è quello per il quale, laddove la res che ha cagionato un danno a terzi sia – per estensione o per modalità di utilizzo – tale da non consentire l'esercizio di un potere di controllo sulla stessa, escludere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. risulta essere perfettamente coerente con la disciplina dettata da tale disposizione.
In tal senso, si è espressa anche la Consulta nel dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2051 c.c. sollevata dal giudice a quo perché la prefata norma non sarebbe, almeno secondo il presunto ‹‹diritto vivente››, “applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini” (Corte Cost. n. 156/99). Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'infondatezza della questione de qua, evidenziando che, allorquando la res che ha cagionato un danno a terzi sia di estensione tale da non consentire un effettivo controllo sulla stessa, l'inapplicabilità alle pubbliche amministrazioni del regime di responsabilità di cui alla norma in commento non si atteggia ad intollerabile privilegio, bensì deriva da una corretta esegesi della fattispecie ex art. 2051 c.c.: infatti, secondo la Consulta, “il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse”.
Sicché, alla pubblica amministrazione – e ad ogni altro soggetto – “non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti”.
8 Pertanto, le caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.
Segnatamente, sempre in ordine agli indici fattuali da cui inferire l'impossibilità di esercitare un controllo effettivo sulla res, la Suprema Corte ha affermato che “elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso
[…], infatti, la localizzazione della strada all'interno di tale perimetro, dotato di una serie CP_2
di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di altri servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la CP_2
possibilità di effettivo controllo della zona, per cui sarebbe arduo ritenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione al bene stradale” (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383).
Resta inteso che, ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde comunque dei danni cagionati all'utente da siffatti beni secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale, fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., sulla quale ricadrà, invece, l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.
3. Esame della fattispecie concreta
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, rientrando il luogo del sinistro occorso alla SI.ra in un'area urbanizzata del Comune di Pagani (come si evince con nitore dalla parte CP_1 narrativa del libello introduttivo, nonché dai rilievi fotografici versati in atti dalle parti), non v'è dubbio che sussistesse in concreto la possibilità da parte dell'ente di esercitare un'effettiva vigilanza sul tratto di strada in esame. In altri termini, deve ritenersi configurabile in capo al menzionato quel ruolo di “custode” che l'art. 2051 c.c. assegna al soggetto che abbia l'effettiva e CP_2 concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene, tenuto conto che l'incidente si è
9 verificato in una zona che – essendo dotata di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del – avrebbe senz'altro potuto essere assoggettata ad una CP_2 efficace vigilanza da parte dell'ente proprietario della strada.
Sennonché, pur incombendo, alla luce di quanto dianzi osservato, in capo al convenuto CP_2
l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., la domanda non può che essere rigettata, non avendo l'attrice dato dimostrazione – nemmeno alla luce dello standard probatorio del “più probabile che non” cui è informato il processo civile – dell'effettiva verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nel corpo del libello introduttivo.
Il solo elemento di prova addotto dall'istante a sostegno della pretesa fatta valere è la deposizione resa dall'unica teste escussa, SI.ra , la quale, premesso di risiedere al civico n. 75 di Testimone_1
Via Carmine, ha riferito che la mattina del 14.08.18, intorno alle ore 08:40, avendo udito delle urla provenienti dall'esterno della propria abitazione, fosse “corsa fuori per verificare cosa fosse accaduto”, aggiungendo che nel frangente avesse “visto la SI.ra stesa a terra, all'altezza CP_1 del civico n. 79”; inoltre, ha dichiarato che in tale occasione l'odierna attrice “si lamentava ed accusava forti dolori al braccio”, precisando che in corrispondenza del punto ove “la SI.ra
giaceva a terra vi era una depressione del marciapiede, che, tuttavia, non era visibile, CP_1 essendo ricoperta di fogliame”.
Ebbene, la deposizione della SI.ra – che, peraltro, non ha trovato alcun adeguato riscontro Tes_1
in ulteriori elementi di prova – non soltanto non è idonea a provare direttamente la verificazione del sinistro per cui è disputa, non avendo il dianzi menzionato teste assistito alla caduta descritta nell'atto di citazione, ma nemmeno consente di arguire, con procedimento logico, la veridicità della ricostruzione prospettata dall'attrice, tenuto conto che gli elementi desumibili da siffatta deposizione, non essendo univocamente convergenti nella dimostrazione della dinamica delineata dalla SI.ra , non escludono – né rendono poco plausibili – possibili ricostruzioni fattuali CP_1
alternative: invero, quanto riferito dal teste non consente di escludere, esemplificativamente, che l'odierna istante abbia perso l'equilibrio a causa di un mancamento o di una disattenzione o, ancora, della condotta di un terzo.
In ogni caso, quand'anche – come non si ritiene – s'intendesse accedere alla ricostruzione dell'incidente tratteggiata nell'atto introduttivo, la domanda risarcitoria non sarebbe comunque meritevole di accoglimento, giacché dalle raccolte risultanze istruttorie è emerso che la SI.ra avrebbe potuto agevolmente evitare l'evento dannoso di cui si discorre se avesse usato CP_1
10 l'ordinaria diligenza: apertis verbis, nella fattispecie in esame, il comportamento colposo del danneggiato sarebbe idoneo ad interrompere la serie causale innescata dalla presenza dal dissesto del manto stradale, atteggiandosi de facto a manifestazione del caso fortuito eziologicamente efficiente rispetto al sinistro. A questo proposito, non può tacersi che, secondo il monolitico indirizzo della Corte di nomofilachia, “può integrare ipotesi di caso fortuito la condotta del danneggiato connotata dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, che deve essere valutata tenendo conto anche del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà” (così, testualmente, Cass. ord. n. 16149/19). Detto altrimenti, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, prevista dall'art 2051 c.c., postula che il danno costituisca effetto prodotto dalle cose medesime, in relazione alla loro intrinseca pericolosità, tanto originaria, quanto sopravvenuta, ragion per cui tale presunzione deve essere esclusa con riguardo all'evento dannoso nel quale la cosa in custodia abbia avuto un ruolo di elemento meramente passivo nella dinamica dell'infortunio, determinato da una condotta disattenta dell'utente, che finisce per costituire la causa esclusiva del sinistro medesimo, in quanto caso fortuito che esclude la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.: invero, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 23919/13).
A suffragio della ritenuta riconducibilità del sinistro per cui è causa al comportamento colposo della SI.ra militano, in primo luogo, i rilievi fotografici prodotti dalla stessa all'atto della CP_1
costituzione in giudizio, immortalanti il luogo teatro dell'incidente, dai quali risulta con nitore: che la sconnessione della pavimentazione del marciapiede sul quale l'attrice stava transitando fosse bene evidente, giacché alcune mattonelle in pietra facenti parte della stessa erano percettibilmente sottoposte rispetto al livello di quelle da cui erano circondate.
L'affermata efficienza causale assorbente dell'agere della SI.ra è, poi, SInificativamente CP_1 corroborata dalla circostanza per la quale quest'ultima, risiedendo – come risulta dalla documentazione versata in atti – a breve distanza dal punto ove è occorso il sinistro per cui è disputa, fosse molto verosimilmente già consapevole delle criticità della sede viaria ove si è verificato l'incidente. Sicché, la SI.ra “aveva il dovere di adottare le cautele richieste CP_1 dalle circostanze del caso” (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 17443/19).
11 Altra argomentazione che può essere addotta a sostegno dell'approdo cui si è testé pervenuti è quella per la quale, avendo il marciapiede de quo conformazione rettilinea, un utente di ordinaria diligenza avrebbe dovuto per tempo avvedersi – anche in ragione della visuale non ostacolata – della presenza di una vistosa sconnessione, tenuto conto che nel momento in cui è occorsa la caduta il sole fosse senz'altro già sorto.
All'esito del tracciato iter argomentativo, l'avanzata pretesa non può che essere rigettata.
Per le medesime ragioni poste alla base del rigetto della domanda spiegata ai sensi dell'art. 2051
c.c. deve ritenersi infondata anche la pretesa azionata ex art. 2043 c.c..
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse – in ossequio al principio della soccombenza – devono essere poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Controparte_1
atto di citazione ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da Controparte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore del delle spese del Controparte_2
presente giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, lì 18.7.24
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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