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Sul provvedimento
Testo completo
N. 17159 / 2022
TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO NOMINA AMMINISTRATORE SOSTEGNO
CON POTERI SANITARI
Il Giudice Tutelare Arianna D'Addabbo visti gli atti della procedura di amministrazione di sostegno in favore di Parte_1
generalizzata come in atti;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 20.3.2025 e vista la documentazione medico-sanitaria depositata in atti premesso che
• all'amministratore di sostegno già nominato con decreto del 15.03.2023 Per_1
sono stati conferiti esclusivamente poteri di gestione patrimoniale;
[...]
• con ricorso depositato in data 17.12.2024 ha richiesto che venisse Parte_2
espressamente indicato il soggetto autorizzato ad esprimere il consenso, in sostituzione della di lui madre, in materia sanitaria, in considerazione delle condizioni di salute della beneficiaria,
• con memoria depositata in data 22.1.2025 l'ads ha chiesto la fissazione di una udienza al fine di meglio definire i limiti dell'incarico dello stesso in ambito sanitario,
• all'udienza del 20.3.2025 sono stati sentiti la beneficiaria, i figli della stessa ( ed Pt_2
) e l'ads, Per_2
ritenuto che la possibilità di deferire all'amministratore di sostegno poteri in ambito sanitario, in particolare quello di esprimere il consenso informato o rifiutare le cure in relazione agli interventi di natura medica, emerge dalla lettura delle norme del codice civile dedicate all'istituto (artt. 405, commi 4 e 5, 408, comma 1, e 410 in cui si fa riferimento alla “cura della persona” del beneficiario, alle sue condizioni di vita personale, interessi e aspirazioni), così come chiarito anche dalla giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. 21748/07), nonché da norme sovranazionali di carattere pattizio
1
(art. 6 Conv. ) e dalla recente normativa in materia di D.A.T. (art. 3, commi 4 e 5, della Per_3
l.219/17); rilevato che suddetto
TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO NOMINA AMMINISTRATORE SOSTEGNO
CON POTERI SANITARI
Il Giudice Tutelare Arianna D'Addabbo visti gli atti della procedura di amministrazione di sostegno in favore di Parte_1
generalizzata come in atti;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 20.3.2025 e vista la documentazione medico-sanitaria depositata in atti premesso che
• all'amministratore di sostegno già nominato con decreto del 15.03.2023 Per_1
sono stati conferiti esclusivamente poteri di gestione patrimoniale;
[...]
• con ricorso depositato in data 17.12.2024 ha richiesto che venisse Parte_2
espressamente indicato il soggetto autorizzato ad esprimere il consenso, in sostituzione della di lui madre, in materia sanitaria, in considerazione delle condizioni di salute della beneficiaria,
• con memoria depositata in data 22.1.2025 l'ads ha chiesto la fissazione di una udienza al fine di meglio definire i limiti dell'incarico dello stesso in ambito sanitario,
• all'udienza del 20.3.2025 sono stati sentiti la beneficiaria, i figli della stessa ( ed Pt_2
) e l'ads, Per_2
ritenuto che la possibilità di deferire all'amministratore di sostegno poteri in ambito sanitario, in particolare quello di esprimere il consenso informato o rifiutare le cure in relazione agli interventi di natura medica, emerge dalla lettura delle norme del codice civile dedicate all'istituto (artt. 405, commi 4 e 5, 408, comma 1, e 410 in cui si fa riferimento alla “cura della persona” del beneficiario, alle sue condizioni di vita personale, interessi e aspirazioni), così come chiarito anche dalla giurisprudenza (cfr. ex multis, Cass. 21748/07), nonché da norme sovranazionali di carattere pattizio
1
(art. 6 Conv. ) e dalla recente normativa in materia di D.A.T. (art. 3, commi 4 e 5, della Per_3
l.219/17); rilevato che suddetto
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