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Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Testo completo
N. R.G. 6287/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6287/2018 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. COLA ANTONINI MARIO
ATTORE contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANETTI VALENTINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte_1 , proprietario dell'autovettura Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE, ha convenuto in giudizio Controparte_1 per sentirla condannare, in forza della polizza n.
442324065 stipulata in data 23.2.2017, al pagamento della somma complessiva di euro 12.500,00 – di cui euro 5692,40 oltre iva a titolo di costi di riparazione/sostituzione delle componenti asportate o danneggiate, oltre ai danni da fermo tecnico e decadimento meccanico del veicolo per ulteriori euro 5000,00 ed al “ristoro della copertura assicurativa non goduta” - a titolo di indennizzo per il furto parziale di alcune componenti di detto veicolo asseritamente subito a Foggia in data 12.7.2017, tra le ore 19.30 e le 21.30, mentre l'autovettura era parcheggiata sulla via Silvio Pellico in corrispondenza del civico 31.
La compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, ha contestato sotto il profilo dell'an debeatur l'attendibilità della versione dei fatti narrata dall'attore nell'atto introduttivo e nella denuncia di furto presentata in data 13.7.2017 presso la Questura di Foggia ed ha dedotto la non indennizzabilità a termini di polizza di alcune delle voci di danno lamentate, tra cui quelle relative agli optionals ed accessori del veicolo non indicati nella polizza al momento della sottoscrizione del contratto, al fermo tecnico ed al “ristoro della copertura assicurativa non goduta”; sotto il profilo del quantum ha dedotto pagina 1 di 5 la mancata idonea prova del danno lamentato e del suo collegamento causale col furto parziale denunciato, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dello scoperto di polizza.
Orbene ritiene questo giudicante che l'attore abbia fornito prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Risultano infatti prodotti: la copia della polizza stipulata in data 23.2.2017, che assicura il veicolo Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE anche per l'evento furto totale o parziale;
la dettagliata denuncia di furto presentata dal Parte_1 presso la Questura di Foggia in data
13.7.2017, nella quale l'odierno attore ha esposto di aver parcheggiato l'autovettura alle ore 19.30 circa del 12.7.2017 regolarmente chiusa a chiave col block shaft inserito sulla via Silvo Pellico e di aver constatato al suo ritorno, alle ore 21.30, che la maniglia dello sportello lato guida era stata completamente smontata e che erano stati asportati il volante comprensivo del blocco di accensione, la parte in plastica del sottosterzo, il contachilometri, la pulsantiera per i comandi dei finestrini lato guida, il navigatore satellitare e lo stereo;
le foto ritraenti le condizioni del veicolo a seguito del furto parziale, nelle quali si vedono la maniglia smontata e le componenti mancanti asportate;
il rapporto di intervento dell'impresa che ha svolto il servizio di soccorso stradale, dal quale risulta che l'autovettura è stata prelevata alle ore 21.30 del 12.7.2017 dalla via Silvio Pellico con “l'abitacolo smontato in tutte le parti”;
l'annotazione di servizio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'evento su segnalazione dello stesso Parte_1 il preventivo di spesa rilasciato dalla Organizzazione_1 , recante l'indicazione di voci di spesa relative alle componenti asportate quali visibili nelle foto allegate.
L'attendibilità della versione dei fatti narrata dall'attore è stata inoltre confermata dal nominato c.t.u., il quale, a seguito dell'ispezione del veicolo, ha osservato che gli ignoti malfattori hanno verosimilmente utilizzato la tecnica della clonazione del segnale della chiave elettronica dell'autovettura combinata con lo smontaggio della maniglia dello sportello lato guida.
Tanto innanzi osservato in punto di an debeatur, sotto il profilo dell'individuazione delle voci di danno indennizzabili a termini di polizza e dell'esatta quantificazione dell'indennizzo va invece rilevato e considerato quanto segue.
L'indennizzabilità della perdita degli optionals e degli apparecchi audio – visivi nel caso di specie è subordinata per i primi, se implicanti l'aumento del prezzo di listino, e per i secondi se non inclusi nella dotazione di serie, all'espressa dichiarazione in polizza con la separata indicazione del relativo valore (cfr. pag. 20 condizioni di assicurazione, lett. b).
Ora, a fronte della contestazione specificamente formulata sul punto dalla compagnia assicuratrice sin dalla costituzione in giudizio, nulla ha dedotto la parte attrice. In particolare l'attore, pur essendo onerato della prova dell'inclusione di tutte le componenti asportate nell'oggetto della garanzia assicurativa, non ha dedotto e tantomeno dimostrato che lo stereo ed il navigatore satellitare, non dichiarati in polizza, fanno parte della dotazione di serie dell'autovettura e non implicano un aumento del prezzo di listino.
Inoltre, ai fini della quantificazione dell'indennizzo non si considera il degrado d'uso solo nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (cfr. pag. 24 condizioni di assicurazione, art. 10 voce “danno parziale”). Nel caso di specie, il veicolo è stato immatricolato nel 2009 ed il furto parziale è avvenuto oltre 5 anni dopo, nel mese di luglio del 2017, pertanto va applicata una riduzione pagina 2 di 5 dell'indennizzo che tenga conto del normale degrado d'uso.
Il c.t.u. ha così quantificato i danni conseguiti al furto parziale:
“- Sistema di navigazione €. 1705,17
- Org_2 – mappa €. 377,53
- Parte_2 €. 759,76
- Volante guida €. 131,60
- Airbag lato guida €. 303,39
- Piantone guida €. 899,78
- Scatola sterzo €. 34,73
- Supporto ricetrasmettitore €. 82,00
- Gioco serrature €. 120,59
- Corredo maniglia anteriore sinistra lato conducente e cornice scorrimento €. 191,38
- Interruttore lato guida €. 183,08
- Riparo albero sterzo €. 114,65
- Contro riparo albero sterzo €. 60,00
- Cambio olio 5/30 con filtro €. 137,36
- Corredo riparazione pompa acqua €. 148,80
- Cambio pneumatici tipo Num_1 R18 €. 400,00
- Riverniciatura con ripristino portellone posteriore dx €. 4000,00
TOTALE €. 9649,82
I costi sono da considerarsi IVA esclusa. La determinazione del tempo necessario per gli interventi operativi di mano d'opera è stata effettuata mediante il tempario ex-ANIA per il rilievo dei tempi parziali, con l'aumento dei tempi supplementari per la verniciatura metallizzata, oltre al tempo occorrente per il montaggio delle varie parti per il ripristino totale.
Il costo della paga oraria di un operaio specializzato all'ora, esclusa l'IVA è pari ad €. 32,00, in vigore nell'anno 2017, considerando una giornata lavorativa di ore 8, per un totale di €. 256,00 giorno. Mentre il costo dei ricambi e dei materiali di consumo è stato determinato in €. 9649,82
Per la determinazione del tempo strettamente necessario per la sosta forzata occorrente per la riparazione si quantifica a circa 14 giorni di lavoro;
tale tempo lo si deve considerare come il lavoro svolto da un operaio specializzato, altrimenti sarebbe stato di 28 giorni.
Costo ricambi nuovi e materiali di consumo €. 9649,82
Org_3 ore 224 a €. 32,00 €. 7168,00
Totale ammontare del danno €. 16817,82..”.
Tuttavia la quantificazione così formulata, nettamente superiore rispetto a quella dedotta dallo stesso attore nell'atto introduttivo, non può essere posta a fondamento della decisione finale.
Infatti:
l'asportazione del navigatore satellitare e dello stereo non è indennizzabile per le ragioni sopra esposte;
pagina 3 di 5 il piantone guida non risulta tra le componenti asportate, stando a quanto rilevabile dalle foto allegate ed a quanto indicato dallo stesso attore nella denuncia di furto;
il cambio olio, il cambio pneumatici, la riparazione della pompa dell'acqua e la riverniciatura integrale del veicolo non possono rientrare tra le voci di costo cui commisurare il danno indennizzabile, non essendovi alcuna prova della correlazione causale tra detti costi ed il furto parziale come in concreto verificatosi (smontaggio della maniglia dello sportello lato guida ed asportazione di alcuni pezzi all'interno del veicolo).
Inoltre il c.t.u. non ha tenuto conto del degrado d'uso, pur trattandosi di un furto parziale compiuto nel luglio del 2017 su di un veicolo immatricolato nel 2009.
Con l'eliminazione delle voci di costo appena elencate si ottiene, attenendosi alla stima formulata dal c.t.u. in ordine agli altri pezzi asportati, l'importo di euro 1981,18 quale costo complessivo dei pezzi di ricambio, cui può applicarsi una riduzione del 30% in considerazione del normale degrado d'uso, così per un importo finale a tale titolo di euro 1386,83. Al costo dei ricambi deve aggiungersi il costo della manodopera - pure proporzionalmente ridotto rispetto a quello quantificato dal c.t.u. - che può determinarsi nella misura di euro 800,00, così per un importo finale complessivo di euro 2186,83 oltre iva.
Va poi applicato lo scoperto minimo di polizza pari ad euro 400,00, così per un importo finale di euro 1786,83.
Org_Sull'importo così determinato vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Il preteso danno da fermo tecnico non può essere riconosciuto.
Al riguardo va richiamato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui “il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente o della condotta dannosa di terzi come in questo caso. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo” (ex plurimis Cass. civ. Sez. III, Sent., 14/10/2015, n. 20620, Cass. Ord. 04-04-2019, n. 9348, Cass. Ord. 28 febbraio 2020, n. 5447).
Nel caso di specie la domanda di indennizzo del danno da fermo tecnico va pertanto rigettata, stante la mancanza di specifica allegazione e di prova nei termini pretesi dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Anche il “ristoro della copertura assicurativa non goduta” non può essere riconosciuto, in quanto non vi è prova di una cessazione o sospensione della copertura assicurativa.
Il consistente ridimensionamento del credito azionato giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite, che invece per la restante parte vanno poste a carico della compagnia assicuratrice e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido, con suddivisione in quote uguali nel rapporto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1786,83 oltre iva, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte un terzo delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 91,00 per spese ed € 850,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti i restanti due terzi;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto tra le parti.
Foggia, 13 marzo 2023
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6287/2018 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. COLA ANTONINI MARIO
ATTORE contro
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. LUCIANETTI VALENTINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte_1 , proprietario dell'autovettura Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE, ha convenuto in giudizio Controparte_1 per sentirla condannare, in forza della polizza n.
442324065 stipulata in data 23.2.2017, al pagamento della somma complessiva di euro 12.500,00 – di cui euro 5692,40 oltre iva a titolo di costi di riparazione/sostituzione delle componenti asportate o danneggiate, oltre ai danni da fermo tecnico e decadimento meccanico del veicolo per ulteriori euro 5000,00 ed al “ristoro della copertura assicurativa non goduta” - a titolo di indennizzo per il furto parziale di alcune componenti di detto veicolo asseritamente subito a Foggia in data 12.7.2017, tra le ore 19.30 e le 21.30, mentre l'autovettura era parcheggiata sulla via Silvio Pellico in corrispondenza del civico 31.
La compagnia assicuratrice, costituendosi in giudizio, ha contestato sotto il profilo dell'an debeatur l'attendibilità della versione dei fatti narrata dall'attore nell'atto introduttivo e nella denuncia di furto presentata in data 13.7.2017 presso la Questura di Foggia ed ha dedotto la non indennizzabilità a termini di polizza di alcune delle voci di danno lamentate, tra cui quelle relative agli optionals ed accessori del veicolo non indicati nella polizza al momento della sottoscrizione del contratto, al fermo tecnico ed al “ristoro della copertura assicurativa non goduta”; sotto il profilo del quantum ha dedotto pagina 1 di 5 la mancata idonea prova del danno lamentato e del suo collegamento causale col furto parziale denunciato, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dello scoperto di polizza.
Orbene ritiene questo giudicante che l'attore abbia fornito prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Risultano infatti prodotti: la copia della polizza stipulata in data 23.2.2017, che assicura il veicolo Ford Kuga 2.0 Tdci 4WD targata DX 596 AE anche per l'evento furto totale o parziale;
la dettagliata denuncia di furto presentata dal Parte_1 presso la Questura di Foggia in data
13.7.2017, nella quale l'odierno attore ha esposto di aver parcheggiato l'autovettura alle ore 19.30 circa del 12.7.2017 regolarmente chiusa a chiave col block shaft inserito sulla via Silvo Pellico e di aver constatato al suo ritorno, alle ore 21.30, che la maniglia dello sportello lato guida era stata completamente smontata e che erano stati asportati il volante comprensivo del blocco di accensione, la parte in plastica del sottosterzo, il contachilometri, la pulsantiera per i comandi dei finestrini lato guida, il navigatore satellitare e lo stereo;
le foto ritraenti le condizioni del veicolo a seguito del furto parziale, nelle quali si vedono la maniglia smontata e le componenti mancanti asportate;
il rapporto di intervento dell'impresa che ha svolto il servizio di soccorso stradale, dal quale risulta che l'autovettura è stata prelevata alle ore 21.30 del 12.7.2017 dalla via Silvio Pellico con “l'abitacolo smontato in tutte le parti”;
l'annotazione di servizio degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo dell'evento su segnalazione dello stesso Parte_1 il preventivo di spesa rilasciato dalla Organizzazione_1 , recante l'indicazione di voci di spesa relative alle componenti asportate quali visibili nelle foto allegate.
L'attendibilità della versione dei fatti narrata dall'attore è stata inoltre confermata dal nominato c.t.u., il quale, a seguito dell'ispezione del veicolo, ha osservato che gli ignoti malfattori hanno verosimilmente utilizzato la tecnica della clonazione del segnale della chiave elettronica dell'autovettura combinata con lo smontaggio della maniglia dello sportello lato guida.
Tanto innanzi osservato in punto di an debeatur, sotto il profilo dell'individuazione delle voci di danno indennizzabili a termini di polizza e dell'esatta quantificazione dell'indennizzo va invece rilevato e considerato quanto segue.
L'indennizzabilità della perdita degli optionals e degli apparecchi audio – visivi nel caso di specie è subordinata per i primi, se implicanti l'aumento del prezzo di listino, e per i secondi se non inclusi nella dotazione di serie, all'espressa dichiarazione in polizza con la separata indicazione del relativo valore (cfr. pag. 20 condizioni di assicurazione, lett. b).
Ora, a fronte della contestazione specificamente formulata sul punto dalla compagnia assicuratrice sin dalla costituzione in giudizio, nulla ha dedotto la parte attrice. In particolare l'attore, pur essendo onerato della prova dell'inclusione di tutte le componenti asportate nell'oggetto della garanzia assicurativa, non ha dedotto e tantomeno dimostrato che lo stereo ed il navigatore satellitare, non dichiarati in polizza, fanno parte della dotazione di serie dell'autovettura e non implicano un aumento del prezzo di listino.
Inoltre, ai fini della quantificazione dell'indennizzo non si considera il degrado d'uso solo nei primi cinque anni dalla data di immatricolazione del veicolo (cfr. pag. 24 condizioni di assicurazione, art. 10 voce “danno parziale”). Nel caso di specie, il veicolo è stato immatricolato nel 2009 ed il furto parziale è avvenuto oltre 5 anni dopo, nel mese di luglio del 2017, pertanto va applicata una riduzione pagina 2 di 5 dell'indennizzo che tenga conto del normale degrado d'uso.
Il c.t.u. ha così quantificato i danni conseguiti al furto parziale:
“- Sistema di navigazione €. 1705,17
- Org_2 – mappa €. 377,53
- Parte_2 €. 759,76
- Volante guida €. 131,60
- Airbag lato guida €. 303,39
- Piantone guida €. 899,78
- Scatola sterzo €. 34,73
- Supporto ricetrasmettitore €. 82,00
- Gioco serrature €. 120,59
- Corredo maniglia anteriore sinistra lato conducente e cornice scorrimento €. 191,38
- Interruttore lato guida €. 183,08
- Riparo albero sterzo €. 114,65
- Contro riparo albero sterzo €. 60,00
- Cambio olio 5/30 con filtro €. 137,36
- Corredo riparazione pompa acqua €. 148,80
- Cambio pneumatici tipo Num_1 R18 €. 400,00
- Riverniciatura con ripristino portellone posteriore dx €. 4000,00
TOTALE €. 9649,82
I costi sono da considerarsi IVA esclusa. La determinazione del tempo necessario per gli interventi operativi di mano d'opera è stata effettuata mediante il tempario ex-ANIA per il rilievo dei tempi parziali, con l'aumento dei tempi supplementari per la verniciatura metallizzata, oltre al tempo occorrente per il montaggio delle varie parti per il ripristino totale.
Il costo della paga oraria di un operaio specializzato all'ora, esclusa l'IVA è pari ad €. 32,00, in vigore nell'anno 2017, considerando una giornata lavorativa di ore 8, per un totale di €. 256,00 giorno. Mentre il costo dei ricambi e dei materiali di consumo è stato determinato in €. 9649,82
Per la determinazione del tempo strettamente necessario per la sosta forzata occorrente per la riparazione si quantifica a circa 14 giorni di lavoro;
tale tempo lo si deve considerare come il lavoro svolto da un operaio specializzato, altrimenti sarebbe stato di 28 giorni.
Costo ricambi nuovi e materiali di consumo €. 9649,82
Org_3 ore 224 a €. 32,00 €. 7168,00
Totale ammontare del danno €. 16817,82..”.
Tuttavia la quantificazione così formulata, nettamente superiore rispetto a quella dedotta dallo stesso attore nell'atto introduttivo, non può essere posta a fondamento della decisione finale.
Infatti:
l'asportazione del navigatore satellitare e dello stereo non è indennizzabile per le ragioni sopra esposte;
pagina 3 di 5 il piantone guida non risulta tra le componenti asportate, stando a quanto rilevabile dalle foto allegate ed a quanto indicato dallo stesso attore nella denuncia di furto;
il cambio olio, il cambio pneumatici, la riparazione della pompa dell'acqua e la riverniciatura integrale del veicolo non possono rientrare tra le voci di costo cui commisurare il danno indennizzabile, non essendovi alcuna prova della correlazione causale tra detti costi ed il furto parziale come in concreto verificatosi (smontaggio della maniglia dello sportello lato guida ed asportazione di alcuni pezzi all'interno del veicolo).
Inoltre il c.t.u. non ha tenuto conto del degrado d'uso, pur trattandosi di un furto parziale compiuto nel luglio del 2017 su di un veicolo immatricolato nel 2009.
Con l'eliminazione delle voci di costo appena elencate si ottiene, attenendosi alla stima formulata dal c.t.u. in ordine agli altri pezzi asportati, l'importo di euro 1981,18 quale costo complessivo dei pezzi di ricambio, cui può applicarsi una riduzione del 30% in considerazione del normale degrado d'uso, così per un importo finale a tale titolo di euro 1386,83. Al costo dei ricambi deve aggiungersi il costo della manodopera - pure proporzionalmente ridotto rispetto a quello quantificato dal c.t.u. - che può determinarsi nella misura di euro 800,00, così per un importo finale complessivo di euro 2186,83 oltre iva.
Va poi applicato lo scoperto minimo di polizza pari ad euro 400,00, così per un importo finale di euro 1786,83.
Org_Sull'importo così determinato vanno calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici e gli interessi legali a decorrere dalla data dell'evento, computando gli interessi anno per anno sulla somma via via rivalutata.
Il preteso danno da fermo tecnico non può essere riconosciuto.
Al riguardo va richiamato il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, secondo cui “il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell'incidente o della condotta dannosa di terzi come in questo caso. Esso può essere risarcito soltanto al cospetto "di esplicita prova" non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo” (ex plurimis Cass. civ. Sez. III, Sent., 14/10/2015, n. 20620, Cass. Ord. 04-04-2019, n. 9348, Cass. Ord. 28 febbraio 2020, n. 5447).
Nel caso di specie la domanda di indennizzo del danno da fermo tecnico va pertanto rigettata, stante la mancanza di specifica allegazione e di prova nei termini pretesi dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Anche il “ristoro della copertura assicurativa non goduta” non può essere riconosciuto, in quanto non vi è prova di una cessazione o sospensione della copertura assicurativa.
Il consistente ridimensionamento del credito azionato giustifica la compensazione per due terzi delle spese di lite, che invece per la restante parte vanno poste a carico della compagnia assicuratrice e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi di cui al d.m. 147/22.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico delle parti in solido, con suddivisione in quote uguali nel rapporto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta a pagare in favore dell'attore la somma di euro 1786,83 oltre iva, cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali secondo quanto indicato in parte motiva;
condanna la società convenuta a rimborsare alla controparte un terzo delle spese di lite, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 91,00 per spese ed € 850,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario, compensando tra le parti i restanti due terzi;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, con suddivisione in parti uguali nel rapporto tra le parti.
Foggia, 13 marzo 2023
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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