TRIB
Sentenza 11 febbraio 2023
Sentenza 11 febbraio 2023
Sul provvedimento
Testo completo
N. 6669/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI Di Gesu
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6669/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 , n. in
GIARRE (CT) in data 22/06/1959
rappr. e dif. dall'avv. GENNARO VALERIA
ATTORE
contro
Controparte_1 C.F._2 ,
n. in data 20/07/1992 in CATANIA (CT)
rappr. e dif. dall'avv. SPARTA' FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo congiuntamente revocarsi il provvedimento presidenziale ex art. 316 bis cc cron.
14030/2017 a decorrere dal gennaio 2023, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 ha adito il Tribunale chiedendo revocarsi il provvedimento presidenziale ex art. 316 bis cc cron. 14030/2017, con cui è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 a titoli di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 .
In pendenza del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente revocarsi il provvedimento presidenziale ex art. 316 bis cc cron. 14030/2017 a decorrere dal gennaio 2023, con compensazione delle spese di lite.
È da ritenersi che l'accordo raggiunto tra le parti possa essere ratificato in quanto non contrasta non i principi del diritto di famiglia, avendo il convenuto
(nato nel 1992) oramai raggiunto un'età tale da far ritenere, in mancanza di elementi di senso contrario, capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Spese compensate atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 2 di 3 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 316 BIS CC
CRON. 14030/2017 EMESSO NEL PROC. N 9561/17 rg A DECORRERE DAL
GENNAIO 2023,
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE
Catania, 9 febbraio 2023
Il Giudice
Dott.ssa VI Di Gesu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VI Di Gesu
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6669/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 , n. in
GIARRE (CT) in data 22/06/1959
rappr. e dif. dall'avv. GENNARO VALERIA
ATTORE
contro
Controparte_1 C.F._2 ,
n. in data 20/07/1992 in CATANIA (CT)
rappr. e dif. dall'avv. SPARTA' FILIPPO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo congiuntamente revocarsi il provvedimento presidenziale ex art. 316 bis cc cron.
14030/2017 a decorrere dal gennaio 2023, con compensazione delle spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte_1 ha adito il Tribunale chiedendo revocarsi il provvedimento presidenziale ex art. 316 bis cc cron. 14030/2017, con cui è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 200,00 a titoli di contributo per il mantenimento del figlio CP_1 .
In pendenza del procedimento, le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente revocarsi il provvedimento presidenziale ex art. 316 bis cc cron. 14030/2017 a decorrere dal gennaio 2023, con compensazione delle spese di lite.
È da ritenersi che l'accordo raggiunto tra le parti possa essere ratificato in quanto non contrasta non i principi del diritto di famiglia, avendo il convenuto
(nato nel 1992) oramai raggiunto un'età tale da far ritenere, in mancanza di elementi di senso contrario, capacità di proficuo inserimento nel mondo del lavoro.
Spese compensate atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 2 di 3 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 316 BIS CC
CRON. 14030/2017 EMESSO NEL PROC. N 9561/17 rg A DECORRERE DAL
GENNAIO 2023,
COMPENSA TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE
Catania, 9 febbraio 2023
Il Giudice
Dott.ssa VI Di Gesu
pagina 3 di 3