TRIB
Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2509 /2023
Tribunale Ordinario di Alessandria
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2509 /2023 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 20.3.2024, alle ore 11.36, innanzi alla dott.ssa Margherita Pastorino, sono comparsi l'Avv.
AG RT per parte appellante che chiede di poter discutere la causa.
Per parte appellata nessuno compare.
È altresì presente il Gop Avv. Alessandra Qautrini.
Il Giudice autorizza la parte a discutere la causa.
L'Avv. Calcagni discute richiamando integralmente l'atto di appello e le relative conclusioni, precisando che, quanto alle spese, in caso di accoglimento, chiede la compensazione delle stesse per entrambi i grado di giudizio e autorizza il Giudice a che sia data lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in sua assenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, non presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina1 di 6 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Margherita Pastorino
all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella CAUSA n. r.g. n. 2509 /2023 promossa da
Parte_1 (C.F.: P.IVA_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.
AG RT – Servizio Autonomo Avvocatura – ed elettivamente domiciliato in
PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1 15121 Parte_1 , giusta mandato in atti
APPELLANTE contro
CP_1 (c.f.: C.F._1 ),
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso in appello, con richiesta quanto alle spese, in caso di accoglimento, della compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante ha dedotto quali motivi di ricorso sia la violazione dell'art 201 co 1 ter cds e l'errata, illogica applicazione dei principi consolidati in giurisprudenza quanto ai concetti di omologazione e/o approvazione che l'impropria applicazione degli artt. 142 co. VI cds, 192 reg. c.d.s. e del DPR
1092/1985, nonché del reg. CEE. 432/2004.
Ebbene parte appellante ha, in sostanza, con i motivi di appello proposti, dedotto come il Giudice di prime cure abbia errato a ritenere necessario nel caso di specie un provvedimento di omologazione, dovendosi invece ritenere sufficiente l'approvazione dello strumento di rilevazione del passaggio con semaforo rosso in questione;
con la precisazione oltretutto che omologazione o approvazione non pagina2 di 6 sono atti a contenuto normativo, ma atti a contenuto meramente tecnico, non dovendosi quindi pubblicare in Gazzetta Ufficiale, né potendosi tali atti considerare di competenza del Ministro ma dell'ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale (oggi Direzione generale per la sicurezza stradale) quindi di un Dirigente tecnico.
Orbene, quanto alla questione della necessità o meno per gli strumenti in esame del provvedimento di omologazione e della sufficienza o meno dell'esistenza di un provvedimento di approvazione, si evidenzia che tale motivo di appello sul punto formulato dal Pt_1 è fondato.
Invero, sebbene sia doveroso sottolineare come il processo di omologazione e approvazione costituiscano due procedimenti distinti ex art. 192 Reg. C.d.s. ( prevedendo il procedimento di omologazione la verifica della corrispondenza del tipo di apparecchio a norme tecniche prestabilite, laddove invece l'approvazione si limita ad un controllo di funzionalità di esso in relazione all'accertamento che deve svolgere), il Codice della strada non prescrive per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche la più stringente procedura di omologazione. Ciò è desumibile chiaramente da quanto disposto dall'art. 201, comma 1 ter, C.d.s, che, nel disciplinare le modalità di contestazione senza la presenza degli organi di polizia stradale delle violazioni nei casi di attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa, prescrive che le apparecchiature preposte in tal senso è necessario siano state “omologate ovvero approvate”, con ciò evidenziando la sufficienza di una delle due procedure. Per le apparecchiature finalizzate all'accertamento delle infrazioni semaforiche è prevista, perciò, alternativamente, l'applicazione della procedura di omologazione o di quella di approvazione.
Ha errato quindi il Giudice di Pace a ritenere in sostanza necessario nel caso di specie un provvedimento di omologazione.
Nel caso che ci occupa, l'apparecchio reDvolution in questione risulta approvato con DM n.
1384/2016 e succ. estensioni, come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune, sub. doc.
6, e, di conseguenza, è del tutto idoneo a rilevare il passaggio dei veicoli con semaforo proiettante luce rossa.
Oltretutto dal doc. sub. 6 (decreto n. 1384/2016) si evince che il dispositivo in questione, quale documentatore di infrazioni semaforiche, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
pagina3 di 6 Lo strumento in questione può quindi essere utilizzato in modalità automatica, pertanto per la contestazione differita, senza presidio di agenti in loco e con conseguente trasferimento di dati a distanza.
Ciò detto, per quanto riguarda gli ulteriori motivi di appello essi si considerano assorbiti dal primo.
Quanto alle ulteriori domande ed eccezioni, formulate dalla ricorrente in primo grado, ritenute assorbite dal Giudice di Prime Cure, si evidenzia che le stesse devono considerarsi rinunciate, in mancanza di costituzione della parte appellata, rimasta contumace nel presente giudizio.
A tale proposito si rileva che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la disciplina dettata dall'art. 346 c.p.c., fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c., e la rinuncia di cui parla la disposizione opera solo all'interno del processo, ma non chiarisce con quale modalità e in quali tempi debba avvenire la riproposizione.
…la norma si occupa solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell'appellato, è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito. … la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve, perchè non ne ha l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perchè assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione
(Cass. Sez. Un. 12067 del 2007; Cass. n. 24989 del 2013; Cass. n. 13411 del 2014) (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2019, n.7940).
Ebbene, l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità (Cassazione civile sez. III, 17/01/2017, n.925).
Si riporta per una migliore comprensione parte della motivazione della sentenza:
“Trova, quindi, applicazione il principio (cfr., tra le altre, Cass., 19 dicembre 2013, n. 28454) secondo cui l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante
pagina4 di 6 su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.
Con la precisazione che, proprio in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700).
2.1.5. - Posto, dunque, che lo S., se intendeva ottenere la condanna alla manleva del proprio assicuratore, era tenuto a reiterare in appello detta domanda, non esaminata dal primo giudice
(perchè, in quanto subordinata all'accoglimento di quella principale, rimasta assorbita dal rigetto di quest'ultima), la mancata riproposizione della domanda stessa era da intendersi come rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, dunque, non più esaminabile dalla Corte territoriale, la quale, statuendo su di essa, ha pertanto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.
112 c.p.c..”.
In base ai principi sopra esposti si deve pertanto ritenere che le ulteriori eccezioni e domande formulate in primo grado, ma non riproposte dalla parte appellata, rimasta contumace, nel presente giudizio di appello, siano state rinunciate.
Alla luce di ciò e in considerazione della fondatezza dell'appello proposto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione della Polizia Municipale della Citta di Alessandria n. R11388 N. Registro 59842/2022.
Sulle spese processuali del giudizio di primo e secondo grado.
In conformità alla domanda di parte appellante le spese di giudizio del primo e secondo grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello proposto dal Parte_1 avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 300/2023 del 23.5.2023, depositata in data 30 agosto 2023, e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Municipale della Citta di
Alessandria n. R11388 N. Registro 59842/2022, proposta da CP_1 con conferma quindi di tale verbale di contestazione e delle relative sanzioni inflitte;
pagina5 di 6 2) compensa tra le parti le spese di giudizio di primo e secondo grado.
Alessandria, 20/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
pagina6 di 6
Tribunale Ordinario di Alessandria
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2509 /2023 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 20.3.2024, alle ore 11.36, innanzi alla dott.ssa Margherita Pastorino, sono comparsi l'Avv.
AG RT per parte appellante che chiede di poter discutere la causa.
Per parte appellata nessuno compare.
È altresì presente il Gop Avv. Alessandra Qautrini.
Il Giudice autorizza la parte a discutere la causa.
L'Avv. Calcagni discute richiamando integralmente l'atto di appello e le relative conclusioni, precisando che, quanto alle spese, in caso di accoglimento, chiede la compensazione delle stesse per entrambi i grado di giudizio e autorizza il Giudice a che sia data lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione in sua assenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, non presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
pagina1 di 6 Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Giudice designato, Dott.ssa Margherita Pastorino
all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella CAUSA n. r.g. n. 2509 /2023 promossa da
Parte_1 (C.F.: P.IVA_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv.
AG RT – Servizio Autonomo Avvocatura – ed elettivamente domiciliato in
PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1 15121 Parte_1 , giusta mandato in atti
APPELLANTE contro
CP_1 (c.f.: C.F._1 ),
APPELLATA contumace
CONCLUSIONI: come da ricorso in appello, con richiesta quanto alle spese, in caso di accoglimento, della compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte appellante ha dedotto quali motivi di ricorso sia la violazione dell'art 201 co 1 ter cds e l'errata, illogica applicazione dei principi consolidati in giurisprudenza quanto ai concetti di omologazione e/o approvazione che l'impropria applicazione degli artt. 142 co. VI cds, 192 reg. c.d.s. e del DPR
1092/1985, nonché del reg. CEE. 432/2004.
Ebbene parte appellante ha, in sostanza, con i motivi di appello proposti, dedotto come il Giudice di prime cure abbia errato a ritenere necessario nel caso di specie un provvedimento di omologazione, dovendosi invece ritenere sufficiente l'approvazione dello strumento di rilevazione del passaggio con semaforo rosso in questione;
con la precisazione oltretutto che omologazione o approvazione non pagina2 di 6 sono atti a contenuto normativo, ma atti a contenuto meramente tecnico, non dovendosi quindi pubblicare in Gazzetta Ufficiale, né potendosi tali atti considerare di competenza del Ministro ma dell'ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale (oggi Direzione generale per la sicurezza stradale) quindi di un Dirigente tecnico.
Orbene, quanto alla questione della necessità o meno per gli strumenti in esame del provvedimento di omologazione e della sufficienza o meno dell'esistenza di un provvedimento di approvazione, si evidenzia che tale motivo di appello sul punto formulato dal Pt_1 è fondato.
Invero, sebbene sia doveroso sottolineare come il processo di omologazione e approvazione costituiscano due procedimenti distinti ex art. 192 Reg. C.d.s. ( prevedendo il procedimento di omologazione la verifica della corrispondenza del tipo di apparecchio a norme tecniche prestabilite, laddove invece l'approvazione si limita ad un controllo di funzionalità di esso in relazione all'accertamento che deve svolgere), il Codice della strada non prescrive per le apparecchiature di rilevamento delle infrazioni semaforiche la più stringente procedura di omologazione. Ciò è desumibile chiaramente da quanto disposto dall'art. 201, comma 1 ter, C.d.s, che, nel disciplinare le modalità di contestazione senza la presenza degli organi di polizia stradale delle violazioni nei casi di attraversamento di un incrocio con semaforo proiettante luce rossa, prescrive che le apparecchiature preposte in tal senso è necessario siano state “omologate ovvero approvate”, con ciò evidenziando la sufficienza di una delle due procedure. Per le apparecchiature finalizzate all'accertamento delle infrazioni semaforiche è prevista, perciò, alternativamente, l'applicazione della procedura di omologazione o di quella di approvazione.
Ha errato quindi il Giudice di Pace a ritenere in sostanza necessario nel caso di specie un provvedimento di omologazione.
Nel caso che ci occupa, l'apparecchio reDvolution in questione risulta approvato con DM n.
1384/2016 e succ. estensioni, come si evince dalla documentazione prodotta dal Comune, sub. doc.
6, e, di conseguenza, è del tutto idoneo a rilevare il passaggio dei veicoli con semaforo proiettante luce rossa.
Oltretutto dal doc. sub. 6 (decreto n. 1384/2016) si evince che il dispositivo in questione, quale documentatore di infrazioni semaforiche, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
pagina3 di 6 Lo strumento in questione può quindi essere utilizzato in modalità automatica, pertanto per la contestazione differita, senza presidio di agenti in loco e con conseguente trasferimento di dati a distanza.
Ciò detto, per quanto riguarda gli ulteriori motivi di appello essi si considerano assorbiti dal primo.
Quanto alle ulteriori domande ed eccezioni, formulate dalla ricorrente in primo grado, ritenute assorbite dal Giudice di Prime Cure, si evidenzia che le stesse devono considerarsi rinunciate, in mancanza di costituzione della parte appellata, rimasta contumace nel presente giudizio.
A tale proposito si rileva che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la disciplina dettata dall'art. 346 c.p.c., fa sì che in appello viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto. Del resto detta norma costituisce applicazione rigorosa del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c., e la rinuncia di cui parla la disposizione opera solo all'interno del processo, ma non chiarisce con quale modalità e in quali tempi debba avvenire la riproposizione.
…la norma si occupa solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell'appellato, è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito. … la parte totalmente vittoriosa in primo grado non deve, perchè non ne ha l'interesse, proporre appello incidentale e può riproporre le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perchè assorbite nella sentenza di primo grado nella comparsa di costituzione
(Cass. Sez. Un. 12067 del 2007; Cass. n. 24989 del 2013; Cass. n. 13411 del 2014) (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/03/2019, n.7940).
Ebbene, l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante su un piano di parità (Cassazione civile sez. III, 17/01/2017, n.925).
Si riporta per una migliore comprensione parte della motivazione della sentenza:
“Trova, quindi, applicazione il principio (cfr., tra le altre, Cass., 19 dicembre 2013, n. 28454) secondo cui l'art. 346 c.p.c., in forza del quale si intendono rinunciate e non più riesaminabili le domande ed eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, è operante anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendo appellato e appellante
pagina4 di 6 su un piano di parità - senza attribuire alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore - sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) risolte in senso ad essi sfavorevole.
Con la precisazione che, proprio in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito dell'appello sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700).
2.1.5. - Posto, dunque, che lo S., se intendeva ottenere la condanna alla manleva del proprio assicuratore, era tenuto a reiterare in appello detta domanda, non esaminata dal primo giudice
(perchè, in quanto subordinata all'accoglimento di quella principale, rimasta assorbita dal rigetto di quest'ultima), la mancata riproposizione della domanda stessa era da intendersi come rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e, dunque, non più esaminabile dalla Corte territoriale, la quale, statuendo su di essa, ha pertanto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art.
112 c.p.c..”.
In base ai principi sopra esposti si deve pertanto ritenere che le ulteriori eccezioni e domande formulate in primo grado, ma non riproposte dalla parte appellata, rimasta contumace, nel presente giudizio di appello, siano state rinunciate.
Alla luce di ciò e in considerazione della fondatezza dell'appello proposto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione della Polizia Municipale della Citta di Alessandria n. R11388 N. Registro 59842/2022.
Sulle spese processuali del giudizio di primo e secondo grado.
In conformità alla domanda di parte appellante le spese di giudizio del primo e secondo grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando:
1) Accoglie l'appello proposto dal Parte_1 avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Alessandria n. 300/2023 del 23.5.2023, depositata in data 30 agosto 2023, e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata Sentenza, così provvede:
- rigetta l'opposizione avverso il verbale di contestazione della Polizia Municipale della Citta di
Alessandria n. R11388 N. Registro 59842/2022, proposta da CP_1 con conferma quindi di tale verbale di contestazione e delle relative sanzioni inflitte;
pagina5 di 6 2) compensa tra le parti le spese di giudizio di primo e secondo grado.
Alessandria, 20/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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