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Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: LÒ TA
Indicazione delle parti
Parte_1 (c.f. P.IVA_1 ), residente in
VIA LISBONA 3 09094 MARRUBIU ITALIA Difeso dall'avv. FLORE SERGIO (c.f. C.F._1 ) con studio in VIALE A. DIAZ 73 09170 ORISTANO
– Parte principale –
Parte_2 (c.f. P.IVA_2 ), resi- dente in VIA MARCEDDÌ 225 09098 TERRALBA ITALIA Difeso dall'avv. MARTANI ROBERTO (c.f. C.F._2 ), con studio in VIA CARDUCCI, 9 09170 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 1375/2020 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 23 ottobre 2024 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
Parte_1
— 1 — - in via principale, per i motivi esposti rigettare l'avversa do- manda azionata in via monitoria e per l'effetto, revocare, annullare di- chiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
- accertare e dichiarare che la Parte_3 è debitrice nei confronti della Parte_1 della somma complessiva di euro
6.153,54 di cui: euro 4.800,00 per la pratica urbanistico/edilizia di ade- guamento dell'immobile e cambio destinazione d'uso; euro 660,00 re- lativi a oneri condominiali ed euro 693,54, per spese relative ai consumi d'acqua Org_1 , e per l'effetto dichiarare l'insussistenza del cre- dito preteso in restituzione per intervenuta compensazione delle somme di cui sopra, condannando, altresì, l'opposta al pagamento in favore dell'opponente del maggior credito accertato.
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che tutti i danni riscontrati nell'immobile locato sono riconducibili ad esclusivo fatto e colpa della Parte_3 , e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 9.337,00, oltre iva, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa.
- sempre in via riconvenzionale, condannare la Parte_3
[...] al risarcimento dell'ulteriore danno a titolo di lucro cessante, da determinarsi in ragione dei canoni di locazione non percepiti fino al momento del ripristino del locale.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
EDITION FITNESS ASD:
1) ammettere tutte le prove dedite e non ammesse e rinnovare la
CTU alla luce delle emergenze probatorie, come spiegato in conclusio- nale;
2) rigettare le avverse istanze, deduzioni e conclusioni e per l'ef- fetto confermare il decreto opposto
3) Condannare la Controparte_1 al pagamento della somma di € 5.755,90, quale indennizzo per miglioramenti ed addizioni, ex artt. 1592 e 1593 c.c., in subordine ex art. 2041 cod. civ., secondo quanto accertato, anche secondo la quantificazione del CTU, e per le ragioni gradatamente esposte, oltre interessi e rivalutazione
4) Con vittoria di spese e compensi di lite e condanna dell' CP_2
[...] ex art. 96 cpc.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
— 2 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Il 3 gennaio 2019 la Parte_1 e l'associazione [...] Org_2 hanno concluso un contratto di locazione, in forza del quale la prima ha concesso alla seconda un immobile a Terralba in via Mar- ceddì 32, prevedendo un deposito cauzionale di 4.500 €. Esponendo di essere receduta dal contratto e di aver riconsegnato l'immobile, senza ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il 28 ottobre 2020 la Parte_3 ha notificato decreto ingiuntivo per tale importo.
Il 5 dicembre 2020 la Parte_1 ha presentato opposi- zione tempestiva, indicando vari controcrediti che giustificano il tratte- nimento del deposito e proponendo domanda riconvenzionale per le somme non coperte dal deposito.
Parte_3 ha dapprima chiesto il rigetto dell'opposizione, con domanda subordinata di condanna a pagare 4.500 € «per le ragioni gradatamente esposte nella memoria difensiva»; sostanzialmente, quest'ultima, la stessa domanda formulata con altri termini, tant'è che alla prima udienza ribadiva che «la parte opposta si limita a chiedere il rigetto dell'opposizione». All'udienza di discussione, invece, ha sosti- tuito questa domanda subordinata con una nuova domanda principale di condanna al pagamento dei miglioramenti e delle addizioni o, in su- bordine, per arricchimento senza causa, pari a 5.755,90 €; queste do- mande sono inammissibili, trattandosi di domande del tutto nuove.
2. I danni all'immobile e gli altri inadempimenti.
Parte_1 lamenta che l'immobile sia stato riconsegnato affetto da vari vizi e che Parte_3 non abbia adempiuto altri im- portanti obblighi.
La Parte_3 nega di aver rilasciato l'immobile danneggiato e rileva, in particolare, che il verbale di riconsegna non ha alcun valore probatorio, essendo stato predisposto unilateralmente dalla Parte_1
[...] per essere precisi, si evince che la Parte_3 ha firmato
— 3 — il verbale di riconsegna, apponendovi però la dichiarazione «Il condut- tore contesta tutte le voci che precedono». In seguito, contesta punto per punto i vizi denunciati.
Di seguito, un quadro riassuntivo dei vizi denunciati e delle difese di Parte_3
— 4 — Organizzazione_3
Il gradino di marmo della scala Fa parte di una scala comune con fronte strada era danneggiato. accesso alla pubblica via. Non vi sono elementi per attribuire re- sponsabilità a qualcuno.
Pavimenti e placcaggio del bagno Lavori autorizzati in contratto. diversi dagli originali.
Mancanza di due pannelli di car- Smaltiti, come da intenzione tongesso 2x2,70m e tramezzi della locatrice. Mancanza dei tubi al neon. Già fuori uso all'inizio del con- tratto. Plafoniere sporche di pittura, Già in quelle condizioni all'inizio danneggiate e in parte smontate. del contratto. Perdita d'acqua dal pavimento Mai riscontrato perdite, neanche del bagno. in sede di riconsegna.
Pareti e soffitto del piano rialzato Ritinteggiatura secondo colora-
e del seminterrato ritinteggiati zione preesistente. malamente.
Balcone laterale danneggiato da Le infiltrazioni sono risalenti nel infiltrazioni causate dalla con- tempo e derivano dal piano supe- densa d'acqua di scarico del con- riore dello stabile (v. altri balconi dizionatore. dell'edificio). La condensa veniva convogliata al piano inferiore mediante tubo.
Pavimento danneggiato dal mo- Foro per il tubo autorizzato al tore del condizionatore. precedente conduttore e pia- strella già ripristinata.
Sagome di polistirolo ripristinate Pt_4 non risultante dal verbale, malamente. in quanto esse si trovavano nello stato in cui erano all'inizio del contratto.
Vetri e pannelli murari danneg- Vizio non risultante dal verbale, giati. in quanto esse si trovavano nello stato in cui erano all'inizio del contratto. Pavimento dell'ingresso con le- Si trovava nello stato in cui erano sioni, abrasioni, calce e vernice. all'inizio del contratto. Costi ec- cessivi.
Mancanza della pompa di calore. Pompa non funzionante e non a norma. Sostituita.
— 5 — Organizzazione_3
Lavandino del bagno disabili Servizio realizzato ex novo dal montato malamente. conduttore.
Piastrelle rotte. Alla riconsegna non sono risul- tate piastrelle rotte.
Vetrate, pavimento e plafoniere Si trovava nello stato in cui erano sporche. all'inizio del contratto. Battiscopa rovinato. Si trovava nello stato in cui era all'inizio del contratto;
anzi, in alcuni punti mancava e la condut- trice l'ha fatto installare a proprie spese.
Piastrelle rotte nel parcheggio Parcheggio sulla pubblica via. fronte strada. Non vi sono elementi per attri- buire responsabilità a qualcuno.
Impianto elettrico non a norma, I cavi erano già scoperti. con cavi scoperti.
Mancanza di conformità per gli Impianto elettrico ripristinato impianti elettrico e idrico. allo stato originale, quindi senza necessità di conformità.
Mancanza di documentazione re- Costi non provati e comunque ec- lativa all'agibilità e al cambio di cessivi (4.800 €). destinazione.
Inadempimento oneri condomi- Mai quantificati, mai ricevuto le niali (660 €). delibere di ripartizione delle spese, mai ricevuta la tabella mil- lesimale.
Vi sono indicati servizi mai effet- tuati.
Inadempimento bollette acqua Consumi sproporzionati (rilevati
(639,54 €). 211 mc), in particolare quando la palestra è stata chiusa a causa del lock down.
Inadempimento imposta di regi- Pagata. CP
per risoluzione anticipata.
— 6 — In relazione alla perdita d'acqua dal pavimento del bagno, si deve riscontrare l'inconsistenza della difesa di Parte_3 ; peraltro, non corrisponde al vero che la perdita non è stata rilevata al momento della riconsegna: risulta dal verbale, per quanto contestato. In relazione alla mancanza di conformità dell'impianto idrico, nulla è stato dedotto. Per il resto, di fronte alle puntuali difese di Parte_3 nulla di specifico è stato dedotto da Parte_1 Ogni asserito vizio lamentato ha trovato puntuale giustificazione, salvo poche eccezioni. È indubbio che Parte_3 abbia mutato la destinazione d'uso del locale da negozio a palestra, così come è indubbio che non abbia provveduto ad alcun adempimento amministrativo in relazione a tale mutamento. A fronte di un preventivo di 4.800 € per la cura della pra- tica, Parte_3 non poteva limitarsi a lamentarne l'eccessività, ma avrebbe dovuto muovere una contestazione puntuale sugli elementi di calcolo, offrendo elementi alternativi. Peraltro, non ha pregio affermare che non c'è prova dell'esborso effettivo: il risarcimento del danno ben può consistere anche nel rimborso di una spesa futura che si è resa ne- cessaria a causa dell'inadempimento dell'obbligato. Non è in contestazione che Parte_3 non abbia mai pagato alcunché a titolo di oneri condominiali. Le contestazioni relative al fatto che essi non siano mai stati quantificati, che manchino le delibere di ripartizione e che non sia stata ricevuta la tabella millesimale (nono- stante dichiarazione contraria in contratto) sono tutte superate dal pro- spetto agli atti, firmato dall'amministratore di condominio, contenente tutte le indicazioni necessarie. Irrilevante, oltre che piuttosto implausi- bile, il fatto che il locale non consentisse l'accesso a parti comuni;
fatto che peraltro è in contraddizione con la lamentata assenza di illumina- zione e pulizia degli spazi comuni, che non trova ragione visto l'asserita impossibilità di accedere alle parti comuni. La somma richiesta, per 660
€, è quindi dovuta. Allo stesso modo, non è in contestazione che Parte_3 non abbia mai pagato alcunché a titolo di consumo d'acqua. Essa si difende sostenendo, da un lato, che i consumi non siano stati comunicati e, dall'altro, che i consumi siano eccessivi. Si tratta di contestazioni prive di pregio, in quanto nell'ordine naturale dei rapporti locativi il condut- tore deve procedere al cambio di intestazione dell'utenza, cosa che nel caso di specie non è stata fatta. La Parte_3 non può prima omet- tere la volturazione e poi lamentare l'eccessività dei costi richiesti, in mancanza di una pattuizione contrattuale precisa. La somma richiesta, per 649,50 €, è quindi dovuta.
— 7 — Il deposito cauzionale avrebbe il diverso scopo di garantire la re- stituzione dell'immobile senza vizi, ma Parte_1 può comun- que trattenerla a titolo di compensazione, in relazione ai controcrediti sopra indicati, coma da essa espressamente domandato. Essa ha inoltre diritto a ulteriori 1.609,52 €, somma non coperta dal deposito.
3. Il lucro cessante.
Parte_1 lamenta di non aver potuto dare in locazione l'immobile prima di aver fatto accertare i danni in sede di accertamento tecnico preventivo e di averli ripristinati, il che si è tradotto in un man- cato incasso.
La domanda è infondata, in quanto nulla è stato riconosciuto a titolo di risarcimento del danno. A fronte delle difese delle parti, si deve concludere che l'immobile, salvo eccezioni, è stato consegnato in stato non ottimale e restituito nelle stesse condizioni. Parte_1 non può quindi porre su Parte_3 le conseguenze della necessità di procedere al ripristino dopo la riconsegna.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione della soccom- benza reciproca.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. revoca il decreto opposto
2. condanna Parte_3 a pagare 1.609,52 € a CP_4
[...] oltre rivalutazione e interessi come da sezioni unite 1712/1995 dal dovuto al saldo 3. compensa le spese
Si comunichi.
— 8 — Il giudice
LÒ TA
— 9 — 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 ottobre 2024