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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
RG. 429/2025
UDIENZA del 26/02/2026 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 11:40 compaiono:
l'avv. MASSIMO CIPRIANI per Controparte_1
l'avv. VISCONTI TERESA per Controparte_2 nessuno per i convenuti
Si procede all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto un primo teste di parte attrice, identificato a mezzo C.I.E. n.
Numero_1 rilasciata da Comune di Pistoia, con scadenza 6.12.2034 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_1 nato il
6.12.1973 a Pistoia, residente a [...], sono dipendente della società attrice dal 2006 con funzione di impiegato amministrativo.
Capp. 1, 2 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea: confermo, vedevo spesso la signora, l'ho vista sottoscrivere i d.d.t., quasi sempre veniva lei a ritirare la merce per cono dell'officina Autogamma, a volte l'ho incontrata anche nell'officina.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotto altro teste di parte attrice, identificato a mezzo C.I.E. n.
Numero_2 rilasciata da Comune di Pistoia, con scadenza 13.11.2031 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_2 nato il
13.11.1951 a Pistoia, residente a [...], sono dipendente della società attrice dal 1967 con funzione di commesso magazziniere, ancora lavoro.
Capp. 1, 2 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea: confermo, lei era la moglie del titolare dell'autofficina Autogamma e veniva anche ¾ volte al giorno a ritirare la merce da noi, immagino facesse da aiutante al marito. L'ho vista sottoscrivere i d.d.t. moltissime volte.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c.. Viene introdotto un teste di parte terza intervenuta, identificato a mezzo C.I.E.
n. Numero_3 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 3.9.2032 il quale, resa la formulata di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_3 nato il [...] a [...], residente a
Pistoia, tengo la contabilità dell'officina di TA VA dal 2013 e tuttora.
Cap. 1 comparsa terzo intervenuto: io ho redatto il compromesso, ma la firma non è avvenuta nel mio ufficio bensì tra le parti autonomamente, per cui non so dire che il quel frangente fosse presente o meno la sig.ra Pt_1 posso però affermare che TA VA mi aveva riferito che la sig.ra Pt_1 era a conoscenza dell'affare in quanto doveva servire per pagare debiti maturati da entrambi, TA VA e Parte_2
Cap. 2: ribadisco che non ero presente all'atto della firma, ma sia VA che
Pt_2 mi hanno riferito che anche quest'ultima era presente.
Cap. 3: non posso rispondere perché non ero presente, né ho redatto io quell'accordo, i sigg.ri TA VA e CP_2 me ne hanno parlato ma io non ci ho messo mano e non so altro.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
L'avv. Cipriani discute la causa, osservando come - alla luce anche delle odierne testimonianze - la sig.ra Parte_2 fosse a conoscenza dell'attività del marito in quanto partecipava nell'attività della ditta individuale, di conseguenza era a conoscenza dei debiti dell'attività quindi secondo parte attrice l'atto di cessione della quota di proprietà di TA VA alla moglie in sede di separazione è un atto simulato, in quanto anche dopo la separazione i coniugi hanno continuato a convivere nel medesimo immobile come dimostrato nello stato di famiglia allegato in atti, pertanto chiede l'accoglimento della domanda simulatoria e revocatoria.
L'avv. Visconi discute come da comparsa di intervento, evidenzia che il teste
Tes_3 ha confermato la conoscenza da parte della Pt_1 del contratto preliminare TA-Landini, insiste quindi nelle conclusioni formulate ritenendo pienamente provata la propria domanda.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito. Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/02/2026 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 429/2025 tra le parti:
Attrice: Controparte_1 con l'avv. CIPRIANI MASSIMO ( C.F._1 )
Convenuti: VALTER VOLTAN, Parte_2
Intervenuto: Controparte_2 con l'avv. VISCONTI TERESA ( C.F._2 )
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Controparte_1 ha agito in giudizio nei confronti di VA TA
e Parte_2 chiedendo:
“
1. In tesi:
a) accertare e dichiarare che l'atto di trasferimento immobiliare del 27.05.22 al rogito del Notaio Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (rep. 5939, Racc. 4314), con cui il Sig. VA TA ha trasferito a titolo gratuito alla Sig.ra Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliari a Lui intestate, poste in Pistoia via di Chiazzano n. 484, più precisamente: unità abitativa costituita da fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, il tutto oltre
a due locali ad uso rimessa composti ciascuno da un unico vano di forma rettangolare. Identificati al Catasto di Pistoia in Foglio 245, map. 486, sub. 3,
556, sub. 3 e 557 uniti fra loro cat A3, cl 5, consistenza 12 vani tot mq 329 rendita € 929,62; mapp. 555 sub 1 cat. C6 cl 5, mq 34, rendita € 189,64; map.
555 sub. 2, cat. C6, cl. 4, mq 36, rendita € 171,05, ha natura assolutamente simulata e dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.;
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di
Pistoia la trascrizione della emananda sentenza.
2. In ipotesi:
a) accertare e dichiarare l'atto di trasferimento immobiliare del 27.05.22 al rogito del Notaio Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (rep. 5939, Racc. 4314), con cui il Sig. VA TA ha trasferito a titolo gratuito alla Sig.ra Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliari a Lui intestate, poste in Pistoia via di Chiazzano n. 484, più precisamente: unità abitativa costituita da fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, il tutto oltre
a due locali ad uso rimessa composti ciascuno da un unico vano di forma rettangolare. Identificati al Catasto di Pistoia in Foglio 245, map. 486, sub. 3,
556, sub. 3 e 557 uniti fra loro cat A3, cl 5, consistenza 12 vani tot mq 329 rendita € 929,62; mapp. 555 sub 1 cat. C6 cl 5, mq 34, rendita € 189,64; map.
555 sub. 2, cat. C6, cl. 4, mq 36, rendita € 171,05, reca pregiudizio alle ragioni del credito della società Controparte_1 e dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.;
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di
Pistoia la trascrizione della emananda sentenza.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA e CAP come per legge e con sentenza esecutiva ex lege”.
I.2. Nella contumacia dei convenuti, non costituiti in giudizio benché ivi regolarmente evocati, disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. cui ha provveduto la parte attrice, ha spiegato intervento volontario in giudizio
Controparte_2 assumendosi creditore del convenuto VA TA per l'importo di euro 300.000,00 oltre interessi e spese giudiziali in forza di d.i. n.
567/2024 Trib. Pistoia, dichiarato esecutivo, e chiede:
“dichiarare legittimo ed ammissibile l'intervento spiegato da Controparte_2
Nel merito
In via principale
-accertare e dichiarare l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, cessione di diritti in adempimento di accordo di separazione personale, del 27/5/22, Notaio
Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (Repertorio numero 5939, Raccolta numero
4314, trascritto a Pistoia il 1/6/2022 al 5587 Reg. Gen. e al 3860 del Reg. Part., con il quale VA TA ha trasferito, a titolo gratuito, in favore della moglie
Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dei beni immobili a lui intestati posti in Pistoia alla via di Chiazzano n. 484, e precisamente: fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, su due piani fuori terra, oltre a due unità immobiliari a destinazione rimessa con annessa area esterna di pertinenza. Al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia i suddetti beni sono identificati al Foglio 245, mappali 486 subalterno 3, 556 subalterno 3 e 557 uniti fra loro, cat A/3, classe 5, consistenza vani 12, mq 329, rendita catastale €
929,62; 555 subalterno 1 cat. C/6 classe 5, mq 34, rendita catastale € 189,64;
555 subalterno 2, cat. C/6, classe 4, mq 36, rendita catastale € 171,05, ha natura assolutamente simulata e, di conseguenza, dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c. nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese.
In subordine
-accertare e dichiarare l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, cessione di diritti in adempimento di accordo di separazione personale, del 27/5/22, Notaio
Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (Repertorio numero 5939, Raccolta numero
4314, trascritto a Pistoia il 1/6/2022 al 5587 Reg. Gen. e al 3860 del Reg. Part., con il quale VA TA ha trasferito, a titolo gratuito, in favore della moglie
Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dei beni immobili a lui intestati posti in Pistoia alla via di Chiazzano n. 484, e precisamente: fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, su due piani fuori terra, oltre a due unità immobiliari a destinazione rimessa con annessa area esterna di pertinenza. Al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia i suddetti beni sono identificati al Foglio 245, mappali 486 subalterno 3, 556 subalterno 3 e 557 uniti fra loro, cat A/3, classe 5, consistenza vani 12, mq 329, rendita catastale €
929,62; 555 subalterno 1 cat. C/6 classe 5, mq 34, rendita catastale € 189,64;
555 subalterno 2, cat. C/6, classe 4, mq 36, rendita catastale € 171,05, è stato concluso nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'intervenuto Controparte_2 e dolosamente preordinato al fine di arrecargli pregiudizio e di conseguenza dichiararne l'inefficacia ex art. 2901 c.c.
Con vittoria di spese”.
I.3. Dichiarata dal giudice l'ammissibilità dell'intervento del terzo, con conseguente ordine di notifica della comparsa di intervento volontario ai convenuti contumaci, la causa è stata istruita a mezzo prova per testi assunta all'odierna udienza, al cui esito i procuratori presenti hanno proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
****** II. Reputa il Tribunale che gli esiti dell'istruttoria espletata (orale e documentale) abbiano dato ragione della fondatezza della domanda azionata da parte attrice, cui il terzo intervenuto ha sostanzialmente e formalmente integralmente aderito facendola propria.
II.1. In ordine all'ammissibilità dell'intervento del terzo nel presente contenzioso, si richiama quanto già osservato nell'ordinanza 11.10.2025 con rinvio a Cass. n. 27398/2009 per cui “Per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante
l'opportunità di un "simultaneus processus"”, non potendo dubitarsi che la domanda del terzo intervenuto sia relativa all'oggetto dedotto in giudizio dall'attore (consistendo anzi, come detto, nelle medesime domande attoree i cui effetti si chiede che vengano estesi anche al terzo intervenuto).
II.2. Risultano provati per tabulas la legittimazione attiva e l'interesse ad agire sia dell'attrice, sia del terzo intervenuto, essendo entrambi creditori del convenuto VA TA rispettivamente, quanto a parte attrice, in virtù di d.i.
n. 311/2024 Trib. Pistoia, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro
48.000,00 oltre interessi e spese di lite in danno dell'impresa individuale
Autogamma di TA VA con conseguente obbligazione solidale di costui quale titolare dell'impresa (doc. 5 fasc. attoreo) mentre, quanto a parte terza intervenuta, in forza di d.i. n. 567/2024 Trib. Pistoia per l'importo di euro
300.000,00 oltre interessi e spese di procedura in danno di VA TA personalmente (doc. 1 fasc. terzo int.).
Avendo entrambe le parti dedotto l'inadempimento del convenuto all'obbligo di pagamento portato dai suddetti titoli giudiziali, perciò avendo entrambi diritto a soddisfarsi sul patrimonio del convenuto, ne derivano legittimazione e interesse ad agire per far valere l'invalidità/inefficacia, sub specie di azione di simulazione e azione revocatoria, di atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal predetto e perciò pregiudicanti le ragioni dei propri creditori.
Ciò premesso, risultano sussistere nella fattispecie per cui è lite i requisiti per accertare e pronunciare la simulazione assoluta dell'atto traslativo con il quale il convenuto VA TA si è spogliato dell'unico bene immobile di sua proprietà, pari al 50% dell'unità immobiliare sita in Pistoia via di Chiazzano n.
484, trasferita alla moglie Parte_2 (già proprietaria del restante 50%) con atto notarile esecutivo di accordi di separazione coniugale (doc. 6 fasc. attoreo). In ordine a tale atto dispositivo, si osserva:
- il bene di cui il TA ha disposto è l'unico immobile di sua proprietà (doc. 6 fasc. terzo int.);
- l'atto dispositivo datato 27.5.2022 è successivo all'insorgenza della situazione creditoria nei confronti (quantomeno) dei due convenuti e alla relativa conoscenza in capo al disponente: difatti l'atto di messa in mora inviato dall'attrice al convenuto è datato 15.6.2021 con ricevuta di ricevimento sottoscritta dal convenuto del 21.6.2021 (doc. 2 fasc. attoreo), mentre il contratto preliminare stipulato con il terzo intervenuto è del 9.2.2015 (doc. 2 fasc. terzo int.) e l'atto di ricognizione di debito sottoscritto dal convenuto in favore del terzo intervenuto è del 9.3.2018 (doc. 4 fasc. attoreo);
- anche la beneficiaria dell'atto traslativo impugnato, odierna convenuta
Parte_2 era certamente a conoscenza della situazione debitoria del coniuge, come nitidamente emerso dalle dichiarazioni rese dai testi all'odierna udienza: la stessa, infatti, coadiuvava costantemente il marito nella propria attività lavorativa e per suo conto teneva i rapporti con l'attrice, addirittura andando a ritirare la merce ordinata (anche più volte al giorno) e sottoscrivendo i relativi d.d.t., inoltre era a conoscenza del contratto preliminare sottoscritto tra il convenuto VA TA e il terzo intervenuto anche perché tale atto doveva servire a ripianare debiti di entrambi i convenuti, secondo quando riferito dal teste Tes_3
- il trasferimento patrimoniale è avvenuto senza corresponsione alcuna di denaro, come del resto espressamente indicato nello stesso atto notarile (doc.
6 fasc. attoreo) sulla sola motivazione che trattasi di esecuzione di accordi raggiunti in sede di separazione coniugale (“Art. 4) Valore La presente cessione di diritti non dà luogo al pagamento di alcun corrispettivo in denaro essendo stipulata in esecuzione dell'accordo di separazione personale dei coniugi con successivo nulla osta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia”);
- la circostanza di cui sopra, quand'anche da ritenere veritiera (e dunque risultando “altro” rispetto al denaro il corrispettivo del trasferimento della quota di comproprietà del bene alla Pt_1 a opera del TA), risulta tuttavia clamorosamente e documentalmente smentita dal certificato di stato di famiglia di VA TA datato novembre 2024, dal quale si apprende come presso il medesimo immobile oggetto dell'atto impugnato abitino ancora sia il
TA sia la Pt_1 Tale evidenza documentale è la prova lampante della assoluta simulazione dell'atto traslativo, poiché lo stesso si è risolto in una mera formalità cui non è corrisposto alcun mutamento dello stato di fatto della convivenza fra i coniugi, talché a risultare simulato potrebbe al limite essere lo stesso accordo di separazione di cui l'atto notarile che ci occupa rappresenta una “esecuzione”, così autodefinendosi: pertanto certamente quest'ultimo è da dichiarare affetto da simulazione assoluta, in quanto non ha svolto la funzione pratica di dare esecuzione alla separazione fra i coniugi.
Quanto sopra è sufficiente a condurre all'accoglimento della domanda principale attorea e del terzo intervenuto, in applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. che consente la prova della simulazione da parte di terzi anche tramite presunzioni: e le circostanze dianzi elencati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti atte a formare piena prova ai sensi dell'art. 2729 c.c..
III. Le spese processuali sostenute da parte attrice e da parte terza chiamata gravano sui convenuti soccombenti e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento ad eccezione della fase decisionale, siccome celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, relativamente al terzo intervenuto, anche della fase istruttoria non avendo costui provveduto al deposito di alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che l'atto di trasferimento immobiliare del 27.5.2022 al rogito Notaio Dr. Persona_1 (rep. 5939, Racc. 4314), con cui VA TA ha trasferito a titolo gratuito a Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliare a Lui intestata, sita in Pistoia via di Chiazzano
n. 484, costituita da fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, oltre a due locali ad uso rimessa identificati al Catasto di Pistoia in Foglio 245, map. 486, sub. 3, 556, sub. 3 e 557 uniti fra loro cat A3, cl 5, consistenza 12 vani tot mq 329 rendita € 929,62; mapp. 555 sub 1 cat. C6 cl 5, mq 34, rendita € 189,64; map. 555 sub. 2, cat. C6, cl. 4, mq 36, rendita € 171,05, ha natura assolutamente simulata e pertanto ne dichiara l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio di
Pistoia la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica dell'atto di citazione e di intimazione a testi);
4) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte terza intervenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (spese di notifica della comparsa di intervento e di intimazione a teste).
Pistoia, 26.2.2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini
UDIENZA del 26/02/2026 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
Alle ore 11:40 compaiono:
l'avv. MASSIMO CIPRIANI per Controparte_1
l'avv. VISCONTI TERESA per Controparte_2 nessuno per i convenuti
Si procede all'assunzione delle testimonianze ammesse.
Viene introdotto un primo teste di parte attrice, identificato a mezzo C.I.E. n.
Numero_1 rilasciata da Comune di Pistoia, con scadenza 6.12.2034 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_1 nato il
6.12.1973 a Pistoia, residente a [...], sono dipendente della società attrice dal 2006 con funzione di impiegato amministrativo.
Capp. 1, 2 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea: confermo, vedevo spesso la signora, l'ho vista sottoscrivere i d.d.t., quasi sempre veniva lei a ritirare la merce per cono dell'officina Autogamma, a volte l'ho incontrata anche nell'officina.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
Viene introdotto altro teste di parte attrice, identificato a mezzo C.I.E. n.
Numero_2 rilasciata da Comune di Pistoia, con scadenza 13.11.2031 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_2 nato il
13.11.1951 a Pistoia, residente a [...], sono dipendente della società attrice dal 1967 con funzione di commesso magazziniere, ancora lavoro.
Capp. 1, 2 mem. 171ter n. 2 c.p.c. attorea: confermo, lei era la moglie del titolare dell'autofficina Autogamma e veniva anche ¾ volte al giorno a ritirare la merce da noi, immagino facesse da aiutante al marito. L'ho vista sottoscrivere i d.d.t. moltissime volte.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c.. Viene introdotto un teste di parte terza intervenuta, identificato a mezzo C.I.E.
n. Numero_3 rilasciata da Comune di Pistoia con scadenza 3.9.2032 il quale, resa la formulata di rito, dichiara: sono e mi chiamo Testimone_3 nato il [...] a [...], residente a
Pistoia, tengo la contabilità dell'officina di TA VA dal 2013 e tuttora.
Cap. 1 comparsa terzo intervenuto: io ho redatto il compromesso, ma la firma non è avvenuta nel mio ufficio bensì tra le parti autonomamente, per cui non so dire che il quel frangente fosse presente o meno la sig.ra Pt_1 posso però affermare che TA VA mi aveva riferito che la sig.ra Pt_1 era a conoscenza dell'affare in quanto doveva servire per pagare debiti maturati da entrambi, TA VA e Parte_2
Cap. 2: ribadisco che non ero presente all'atto della firma, ma sia VA che
Pt_2 mi hanno riferito che anche quest'ultima era presente.
Cap. 3: non posso rispondere perché non ero presente, né ho redatto io quell'accordo, i sigg.ri TA VA e CP_2 me ne hanno parlato ma io non ci ho messo mano e non so altro.
Del presente verbale, redatto in formato elettronico, viene data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi dell'art. 207 c.p.c..
L'avv. Cipriani discute la causa, osservando come - alla luce anche delle odierne testimonianze - la sig.ra Parte_2 fosse a conoscenza dell'attività del marito in quanto partecipava nell'attività della ditta individuale, di conseguenza era a conoscenza dei debiti dell'attività quindi secondo parte attrice l'atto di cessione della quota di proprietà di TA VA alla moglie in sede di separazione è un atto simulato, in quanto anche dopo la separazione i coniugi hanno continuato a convivere nel medesimo immobile come dimostrato nello stato di famiglia allegato in atti, pertanto chiede l'accoglimento della domanda simulatoria e revocatoria.
L'avv. Visconi discute come da comparsa di intervento, evidenzia che il teste
Tes_3 ha confermato la conoscenza da parte della Pt_1 del contratto preliminare TA-Landini, insiste quindi nelle conclusioni formulate ritenendo pienamente provata la propria domanda.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito. Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 26/02/2026 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 429/2025 tra le parti:
Attrice: Controparte_1 con l'avv. CIPRIANI MASSIMO ( C.F._1 )
Convenuti: VALTER VOLTAN, Parte_2
Intervenuto: Controparte_2 con l'avv. VISCONTI TERESA ( C.F._2 )
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. Controparte_1 ha agito in giudizio nei confronti di VA TA
e Parte_2 chiedendo:
“
1. In tesi:
a) accertare e dichiarare che l'atto di trasferimento immobiliare del 27.05.22 al rogito del Notaio Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (rep. 5939, Racc. 4314), con cui il Sig. VA TA ha trasferito a titolo gratuito alla Sig.ra Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliari a Lui intestate, poste in Pistoia via di Chiazzano n. 484, più precisamente: unità abitativa costituita da fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, il tutto oltre
a due locali ad uso rimessa composti ciascuno da un unico vano di forma rettangolare. Identificati al Catasto di Pistoia in Foglio 245, map. 486, sub. 3,
556, sub. 3 e 557 uniti fra loro cat A3, cl 5, consistenza 12 vani tot mq 329 rendita € 929,62; mapp. 555 sub 1 cat. C6 cl 5, mq 34, rendita € 189,64; map.
555 sub. 2, cat. C6, cl. 4, mq 36, rendita € 171,05, ha natura assolutamente simulata e dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.;
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di
Pistoia la trascrizione della emananda sentenza.
2. In ipotesi:
a) accertare e dichiarare l'atto di trasferimento immobiliare del 27.05.22 al rogito del Notaio Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (rep. 5939, Racc. 4314), con cui il Sig. VA TA ha trasferito a titolo gratuito alla Sig.ra Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliari a Lui intestate, poste in Pistoia via di Chiazzano n. 484, più precisamente: unità abitativa costituita da fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, il tutto oltre
a due locali ad uso rimessa composti ciascuno da un unico vano di forma rettangolare. Identificati al Catasto di Pistoia in Foglio 245, map. 486, sub. 3,
556, sub. 3 e 557 uniti fra loro cat A3, cl 5, consistenza 12 vani tot mq 329 rendita € 929,62; mapp. 555 sub 1 cat. C6 cl 5, mq 34, rendita € 189,64; map.
555 sub. 2, cat. C6, cl. 4, mq 36, rendita € 171,05, reca pregiudizio alle ragioni del credito della società Controparte_1 e dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c.;
b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di
Pistoia la trascrizione della emananda sentenza.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari oltre IVA e CAP come per legge e con sentenza esecutiva ex lege”.
I.2. Nella contumacia dei convenuti, non costituiti in giudizio benché ivi regolarmente evocati, disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. cui ha provveduto la parte attrice, ha spiegato intervento volontario in giudizio
Controparte_2 assumendosi creditore del convenuto VA TA per l'importo di euro 300.000,00 oltre interessi e spese giudiziali in forza di d.i. n.
567/2024 Trib. Pistoia, dichiarato esecutivo, e chiede:
“dichiarare legittimo ed ammissibile l'intervento spiegato da Controparte_2
Nel merito
In via principale
-accertare e dichiarare l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, cessione di diritti in adempimento di accordo di separazione personale, del 27/5/22, Notaio
Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (Repertorio numero 5939, Raccolta numero
4314, trascritto a Pistoia il 1/6/2022 al 5587 Reg. Gen. e al 3860 del Reg. Part., con il quale VA TA ha trasferito, a titolo gratuito, in favore della moglie
Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dei beni immobili a lui intestati posti in Pistoia alla via di Chiazzano n. 484, e precisamente: fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, su due piani fuori terra, oltre a due unità immobiliari a destinazione rimessa con annessa area esterna di pertinenza. Al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia i suddetti beni sono identificati al Foglio 245, mappali 486 subalterno 3, 556 subalterno 3 e 557 uniti fra loro, cat A/3, classe 5, consistenza vani 12, mq 329, rendita catastale €
929,62; 555 subalterno 1 cat. C/6 classe 5, mq 34, rendita catastale € 189,64;
555 subalterno 2, cat. C/6, classe 4, mq 36, rendita catastale € 171,05, ha natura assolutamente simulata e, di conseguenza, dichiararne l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c. nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese.
In subordine
-accertare e dichiarare l'atto pubblico di trasferimento immobiliare, cessione di diritti in adempimento di accordo di separazione personale, del 27/5/22, Notaio
Dr. Persona_1 in Agliana (PT) (Repertorio numero 5939, Raccolta numero
4314, trascritto a Pistoia il 1/6/2022 al 5587 Reg. Gen. e al 3860 del Reg. Part., con il quale VA TA ha trasferito, a titolo gratuito, in favore della moglie
Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dei beni immobili a lui intestati posti in Pistoia alla via di Chiazzano n. 484, e precisamente: fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, su due piani fuori terra, oltre a due unità immobiliari a destinazione rimessa con annessa area esterna di pertinenza. Al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia i suddetti beni sono identificati al Foglio 245, mappali 486 subalterno 3, 556 subalterno 3 e 557 uniti fra loro, cat A/3, classe 5, consistenza vani 12, mq 329, rendita catastale €
929,62; 555 subalterno 1 cat. C/6 classe 5, mq 34, rendita catastale € 189,64;
555 subalterno 2, cat. C/6, classe 4, mq 36, rendita catastale € 171,05, è stato concluso nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dell'intervenuto Controparte_2 e dolosamente preordinato al fine di arrecargli pregiudizio e di conseguenza dichiararne l'inefficacia ex art. 2901 c.c.
Con vittoria di spese”.
I.3. Dichiarata dal giudice l'ammissibilità dell'intervento del terzo, con conseguente ordine di notifica della comparsa di intervento volontario ai convenuti contumaci, la causa è stata istruita a mezzo prova per testi assunta all'odierna udienza, al cui esito i procuratori presenti hanno proceduto alla discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
****** II. Reputa il Tribunale che gli esiti dell'istruttoria espletata (orale e documentale) abbiano dato ragione della fondatezza della domanda azionata da parte attrice, cui il terzo intervenuto ha sostanzialmente e formalmente integralmente aderito facendola propria.
II.1. In ordine all'ammissibilità dell'intervento del terzo nel presente contenzioso, si richiama quanto già osservato nell'ordinanza 11.10.2025 con rinvio a Cass. n. 27398/2009 per cui “Per l'ammissibilità dell'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante
l'opportunità di un "simultaneus processus"”, non potendo dubitarsi che la domanda del terzo intervenuto sia relativa all'oggetto dedotto in giudizio dall'attore (consistendo anzi, come detto, nelle medesime domande attoree i cui effetti si chiede che vengano estesi anche al terzo intervenuto).
II.2. Risultano provati per tabulas la legittimazione attiva e l'interesse ad agire sia dell'attrice, sia del terzo intervenuto, essendo entrambi creditori del convenuto VA TA rispettivamente, quanto a parte attrice, in virtù di d.i.
n. 311/2024 Trib. Pistoia, provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro
48.000,00 oltre interessi e spese di lite in danno dell'impresa individuale
Autogamma di TA VA con conseguente obbligazione solidale di costui quale titolare dell'impresa (doc. 5 fasc. attoreo) mentre, quanto a parte terza intervenuta, in forza di d.i. n. 567/2024 Trib. Pistoia per l'importo di euro
300.000,00 oltre interessi e spese di procedura in danno di VA TA personalmente (doc. 1 fasc. terzo int.).
Avendo entrambe le parti dedotto l'inadempimento del convenuto all'obbligo di pagamento portato dai suddetti titoli giudiziali, perciò avendo entrambi diritto a soddisfarsi sul patrimonio del convenuto, ne derivano legittimazione e interesse ad agire per far valere l'invalidità/inefficacia, sub specie di azione di simulazione e azione revocatoria, di atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal predetto e perciò pregiudicanti le ragioni dei propri creditori.
Ciò premesso, risultano sussistere nella fattispecie per cui è lite i requisiti per accertare e pronunciare la simulazione assoluta dell'atto traslativo con il quale il convenuto VA TA si è spogliato dell'unico bene immobile di sua proprietà, pari al 50% dell'unità immobiliare sita in Pistoia via di Chiazzano n.
484, trasferita alla moglie Parte_2 (già proprietaria del restante 50%) con atto notarile esecutivo di accordi di separazione coniugale (doc. 6 fasc. attoreo). In ordine a tale atto dispositivo, si osserva:
- il bene di cui il TA ha disposto è l'unico immobile di sua proprietà (doc. 6 fasc. terzo int.);
- l'atto dispositivo datato 27.5.2022 è successivo all'insorgenza della situazione creditoria nei confronti (quantomeno) dei due convenuti e alla relativa conoscenza in capo al disponente: difatti l'atto di messa in mora inviato dall'attrice al convenuto è datato 15.6.2021 con ricevuta di ricevimento sottoscritta dal convenuto del 21.6.2021 (doc. 2 fasc. attoreo), mentre il contratto preliminare stipulato con il terzo intervenuto è del 9.2.2015 (doc. 2 fasc. terzo int.) e l'atto di ricognizione di debito sottoscritto dal convenuto in favore del terzo intervenuto è del 9.3.2018 (doc. 4 fasc. attoreo);
- anche la beneficiaria dell'atto traslativo impugnato, odierna convenuta
Parte_2 era certamente a conoscenza della situazione debitoria del coniuge, come nitidamente emerso dalle dichiarazioni rese dai testi all'odierna udienza: la stessa, infatti, coadiuvava costantemente il marito nella propria attività lavorativa e per suo conto teneva i rapporti con l'attrice, addirittura andando a ritirare la merce ordinata (anche più volte al giorno) e sottoscrivendo i relativi d.d.t., inoltre era a conoscenza del contratto preliminare sottoscritto tra il convenuto VA TA e il terzo intervenuto anche perché tale atto doveva servire a ripianare debiti di entrambi i convenuti, secondo quando riferito dal teste Tes_3
- il trasferimento patrimoniale è avvenuto senza corresponsione alcuna di denaro, come del resto espressamente indicato nello stesso atto notarile (doc.
6 fasc. attoreo) sulla sola motivazione che trattasi di esecuzione di accordi raggiunti in sede di separazione coniugale (“Art. 4) Valore La presente cessione di diritti non dà luogo al pagamento di alcun corrispettivo in denaro essendo stipulata in esecuzione dell'accordo di separazione personale dei coniugi con successivo nulla osta della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia”);
- la circostanza di cui sopra, quand'anche da ritenere veritiera (e dunque risultando “altro” rispetto al denaro il corrispettivo del trasferimento della quota di comproprietà del bene alla Pt_1 a opera del TA), risulta tuttavia clamorosamente e documentalmente smentita dal certificato di stato di famiglia di VA TA datato novembre 2024, dal quale si apprende come presso il medesimo immobile oggetto dell'atto impugnato abitino ancora sia il
TA sia la Pt_1 Tale evidenza documentale è la prova lampante della assoluta simulazione dell'atto traslativo, poiché lo stesso si è risolto in una mera formalità cui non è corrisposto alcun mutamento dello stato di fatto della convivenza fra i coniugi, talché a risultare simulato potrebbe al limite essere lo stesso accordo di separazione di cui l'atto notarile che ci occupa rappresenta una “esecuzione”, così autodefinendosi: pertanto certamente quest'ultimo è da dichiarare affetto da simulazione assoluta, in quanto non ha svolto la funzione pratica di dare esecuzione alla separazione fra i coniugi.
Quanto sopra è sufficiente a condurre all'accoglimento della domanda principale attorea e del terzo intervenuto, in applicazione del regime probatorio di cui all'art. 1417 c.c. che consente la prova della simulazione da parte di terzi anche tramite presunzioni: e le circostanze dianzi elencati integrano presunzioni gravi, precise e concordanti atte a formare piena prova ai sensi dell'art. 2729 c.c..
III. Le spese processuali sostenute da parte attrice e da parte terza chiamata gravano sui convenuti soccombenti e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento ad eccezione della fase decisionale, siccome celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, relativamente al terzo intervenuto, anche della fase istruttoria non avendo costui provveduto al deposito di alcuna memoria ex art. 171ter c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che l'atto di trasferimento immobiliare del 27.5.2022 al rogito Notaio Dr. Persona_1 (rep. 5939, Racc. 4314), con cui VA TA ha trasferito a titolo gratuito a Parte_2 la piena ed esclusiva proprietà del 50% dell'unità immobiliare a Lui intestata, sita in Pistoia via di Chiazzano
n. 484, costituita da fabbricato di civile abitazione unifamiliare ed accessori, oltre a due locali ad uso rimessa identificati al Catasto di Pistoia in Foglio 245, map. 486, sub. 3, 556, sub. 3 e 557 uniti fra loro cat A3, cl 5, consistenza 12 vani tot mq 329 rendita € 929,62; mapp. 555 sub 1 cat. C6 cl 5, mq 34, rendita € 189,64; map. 555 sub. 2, cat. C6, cl. 4, mq 36, rendita € 171,05, ha natura assolutamente simulata e pertanto ne dichiara l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 c.c.;
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari - Agenzia del Territorio di
Pistoia la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica dell'atto di citazione e di intimazione a testi);
4) condanna i convenuti in solido alla refusione, in favore di parte terza intervenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (spese di notifica della comparsa di intervento e di intimazione a teste).
Pistoia, 26.2.2026
Il giudice dr. Lucia Leoncini