TRIB
Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2904/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso ai sensi la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bonifazi e Laura De Prophetis, giusta P.IVA_1
procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tortorella e
Valerio Marmo, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 648/2018.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 maggio 2023 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori concludevano come note scritte in sostituzione dell'udienza.
PREMESSO IN FATTO CHE
Avverso il decreto ingiuntivo n.648/2018 emesso il 12.06.2018 per l'importo di € 24.366,05 oltre accessori e spese della fase monitoria emesso dall'intestato Tribunale in favore del
Condominio sito in nei confronti di CP_1 Controparte_1 Parte_1 interponeva opposizione quest'ultima esponendo che il Condominio era decaduto dal far valere i vizi per rovina dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., che peraltro il diritto si era prescritto essendo trascorsi oltre due anni dal procedimento di ATP espletato tra le parti e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente eccepiva l'insussistenza di una prova scritta per la certezza del credito, ne contestava l'ammontare e precisava di aver affidato l'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'edifico alla che a sua volta aveva Controparte_2
commissionato la fornitura e posa in opera del tetto alla per cui chiedeva Controparte_3
autorizzarsi la chiamata in causa delle predette società per tenere indenne la società opponente.
Ciò premesso, chiedeva in accoglimento della spiegata opposizione revocarsi il decreto ingiuntivo e per l'effetto rigettarsi la domanda, in via subordinata chiedeva condannarsi le società
e a tenere indenne l'opponente, con il favore delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Condominio sito in il quale CP_1 Controparte_1 deduceva l'infondatezza delle eccezioni attoree e chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Nel corso del giudizio l'opponente rinunciava alla chiamata in causa della Controparte_3
e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della sola
[...] Controparte_2
Integrato il contraddittorio con dichiarata la contumacia di Controparte_2 quest'ultima, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, indi all'udienza del
30.05.2023, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 5 Invero appare destituita di fondamento l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. avanzata da parte opponente.
Il ha infatti tempestivamente denunciato nel settembre 2013 i vizi riscontrati a CP_1 seguito di ingenti piogge avvenute nell'agosto 2013. Detta denuncia è avvenuta mediante invio di raccomandata alla sede legale della società appaltatrice ed è tornata al mittente per compiuta giacenza, a causa dell'omesso ritiro del destinatario, per cui alcun rimprovero può essere mosso al condominio opposto atteso che l'opponente può imputare solo a se stessa il difetto della conoscenza effettiva dell'atto, non avendo ritirato la comunicazione, correttamente inviata alla sede legale della opponente medesima.
Peralto la comunicazione nel settembre 2013 non appare dirimente nel caso di specie, atteso che il suo contenuto non denotava la manifestazione di una volontà implicante una sufficiente ed obiettiva percezione della scoperta dei vizi da ricondursi a gravi difetti dell'opera, rimasta sufficientemente acclarata solo a seguito degli ulteriori accertamenti tecnici instaurati dal
CP_1
La giurisprudenza di legittimità con riguardo alla determinazione del “dies a quo”, da cui decorre il termine di decadenza ha, infatti, ritenuto che lo stesso comincia a decorrere dal momento in cui il committente ha acquistato effettiva conoscenza delle difformità e dei vizi e non dal momento in cui essi sono semplicemente sospettati in virtù della loro sopravvenuta riconoscibilità. In altri termini, per esercitare l'azione di garanzia è necessaria la denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni, decorrenti non dal momento in cui il committente percepisce una qualsiasi anormalità, difetto o irregolarità dell'opera, ma da quando si determina e si consolida una situazione tale da far ragionevolmente ritenere al medesimo che il difetto o il vizio riscontrati costituiscano con certezza delle anomalie dell'opera stessa, da attribuire a responsabilità dell'appaltatore, ossia in ragione della percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore (cfr., ad es., Cass. n. 9199/2001, n. 24486/2017 e, da ultimo, Cass. n. 27693/2019).
Applicando detta giurisprudenza al caso di specie, la certezza del nesso causale tra il segno esteriore del vizio e l'opera dell'appaltatore deve ritenersi raggiunta soltanto all'esito della perizia di parte dell'Ing. del 19.10.2014 a seguito del quale il Condominio instaurava nel novembre Per_1
2014 il giudizio di ATP con ricorso notificato all'odierna opponente in data 2.12.2014. Pertanto,
l'eccezione di decadenza deve ritenersi infondata.
pagina 3 di 5 Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento ex art. 1669 c.c. in favore del opposto: nell'ambito del giudizio di ATP sopra indicato risulta CP_1 depositata consulenza tecnica dell'ing. in data 24.3.2016 che ha confermato l'ascrivibilità Per_2
dei vizi denunciati dal Condominio a difetti costruttivi imputabili alla Parte_1 al quale è seguita la lettera di messa in mora del 24.5.2016, la pec del 2.3.2017 e l'ulteriore pec di messa in mora del 23.01.2018, a seguito delle quali stante il perdurante inadempimento dell'odierna attrice il Condominio ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo nel maggio 2018.
Alla luce delle predette lettere di messa in mora quindi l'azione non può ritenersi prescritta.
Risulta inoltre infondata l'eccezione svolta nel merito dalla Parte_1 secondo cui la quantificazione dei danni svolta nell'ambito dell'ATP non consentirebbe di ritenere il credito fatto valere dal condominio certo, liquido ed esigibile.
Ai sensi degli artt. 633 e ss c.p.c. la prova scritta in un procedimento sommario, qual è quello di ingiunzione, è costituita da qualsiasi documento meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta e anche se proveniente da terzi. Il valore probatorio della consulenza in un procedimento tecnico preventivo e/o consulenza tecnica preventiva è, altresì, rafforzato dal fatto che comunque il procedimento previsto dagli artt. 696 e segg. c.p.c. deve instaurarsi nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo, in caso contrario, viziato da nullità assoluta.
Né infine le censure mosse alla CTU in atti possono essere accolte, atteso che la perizia dell'Ing. risulta completa e frutto di accurati accertamenti e approfondite valutazioni che Per_2
il Tribunale ritiene di condividere. Né possono accogliersi le richieste integrative avanzate dall'opponente volte a ripristinare in via solo parziale ai vizi accertati in sede di ATP, considerato altresì che il committente può scegliere tra il ripristino ad opera della ditta appaltatrice e il risarcimento del danno.
Deve infine essere rigettata anche la domanda di garanzia impropria avanzata dall'opponente nei confronti della non avendo l'attrice fornito la prova che i lavori Controparte_2
effettuati presso il convenuto siano stati svolti dalla società terza chiamata in causa, CP_1 atteso che il contratto di appalto in atti fa genericamente riferimento all'edificazione di un complesso residenziale per 8 appartamenti e 7 box auto nel comune di e non avendo in CP_1
merito prodotto altra documentazione, né il progetto presentato al lo stato di CP_1
avanzamento dei lavori, la consegna degli immobili alla società istante, né ha tantomeno provato di aver comunicato la denuncia dei vizi da parte del condominio alla nel Controparte_2 termine di decadenza indicato dall'art. 1700 c.c. pagina 4 di 5 L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 in favore dell'opposto. Devono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della società terza chiamata in causa stante la sua contumacia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia
Vitelli, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.684/2018 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) rigetta il ricorso, conferma il decreto ingiuntivo 684/2018, che acquista efficacia esecutiva ex art.653, comma 1, c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in euro 3.809 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della società terza chiamata in causa.
Così deciso in Civitavecchia, il 21.09.2023
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso ai sensi la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
T R A in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bonifazi e Laura De Prophetis, giusta P.IVA_1
procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
in Controparte_1 persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tortorella e
Valerio Marmo, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 648/2018.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 maggio 2023 trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori concludevano come note scritte in sostituzione dell'udienza.
PREMESSO IN FATTO CHE
Avverso il decreto ingiuntivo n.648/2018 emesso il 12.06.2018 per l'importo di € 24.366,05 oltre accessori e spese della fase monitoria emesso dall'intestato Tribunale in favore del
Condominio sito in nei confronti di CP_1 Controparte_1 Parte_1 interponeva opposizione quest'ultima esponendo che il Condominio era decaduto dal far valere i vizi per rovina dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., che peraltro il diritto si era prescritto essendo trascorsi oltre due anni dal procedimento di ATP espletato tra le parti e il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. L'opponente eccepiva l'insussistenza di una prova scritta per la certezza del credito, ne contestava l'ammontare e precisava di aver affidato l'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'edifico alla che a sua volta aveva Controparte_2
commissionato la fornitura e posa in opera del tetto alla per cui chiedeva Controparte_3
autorizzarsi la chiamata in causa delle predette società per tenere indenne la società opponente.
Ciò premesso, chiedeva in accoglimento della spiegata opposizione revocarsi il decreto ingiuntivo e per l'effetto rigettarsi la domanda, in via subordinata chiedeva condannarsi le società
e a tenere indenne l'opponente, con il favore delle Controparte_2 Controparte_3
spese di lite.
Si costituiva in giudizio il Condominio sito in il quale CP_1 Controparte_1 deduceva l'infondatezza delle eccezioni attoree e chiedeva rigettarsi l'opposizione.
Nel corso del giudizio l'opponente rinunciava alla chiamata in causa della Controparte_3
e chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della sola
[...] Controparte_2
Integrato il contraddittorio con dichiarata la contumacia di Controparte_2 quest'ultima, la causa veniva istruita mediante produzione documentale, indi all'udienza del
30.05.2023, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., era trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVATO IN DIRITTO
L'opposizione è infondata.
pagina 2 di 5 Invero appare destituita di fondamento l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'azione ex art. 1669 c.c. avanzata da parte opponente.
Il ha infatti tempestivamente denunciato nel settembre 2013 i vizi riscontrati a CP_1 seguito di ingenti piogge avvenute nell'agosto 2013. Detta denuncia è avvenuta mediante invio di raccomandata alla sede legale della società appaltatrice ed è tornata al mittente per compiuta giacenza, a causa dell'omesso ritiro del destinatario, per cui alcun rimprovero può essere mosso al condominio opposto atteso che l'opponente può imputare solo a se stessa il difetto della conoscenza effettiva dell'atto, non avendo ritirato la comunicazione, correttamente inviata alla sede legale della opponente medesima.
Peralto la comunicazione nel settembre 2013 non appare dirimente nel caso di specie, atteso che il suo contenuto non denotava la manifestazione di una volontà implicante una sufficiente ed obiettiva percezione della scoperta dei vizi da ricondursi a gravi difetti dell'opera, rimasta sufficientemente acclarata solo a seguito degli ulteriori accertamenti tecnici instaurati dal
CP_1
La giurisprudenza di legittimità con riguardo alla determinazione del “dies a quo”, da cui decorre il termine di decadenza ha, infatti, ritenuto che lo stesso comincia a decorrere dal momento in cui il committente ha acquistato effettiva conoscenza delle difformità e dei vizi e non dal momento in cui essi sono semplicemente sospettati in virtù della loro sopravvenuta riconoscibilità. In altri termini, per esercitare l'azione di garanzia è necessaria la denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni, decorrenti non dal momento in cui il committente percepisce una qualsiasi anormalità, difetto o irregolarità dell'opera, ma da quando si determina e si consolida una situazione tale da far ragionevolmente ritenere al medesimo che il difetto o il vizio riscontrati costituiscano con certezza delle anomalie dell'opera stessa, da attribuire a responsabilità dell'appaltatore, ossia in ragione della percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore (cfr., ad es., Cass. n. 9199/2001, n. 24486/2017 e, da ultimo, Cass. n. 27693/2019).
Applicando detta giurisprudenza al caso di specie, la certezza del nesso causale tra il segno esteriore del vizio e l'opera dell'appaltatore deve ritenersi raggiunta soltanto all'esito della perizia di parte dell'Ing. del 19.10.2014 a seguito del quale il Condominio instaurava nel novembre Per_1
2014 il giudizio di ATP con ricorso notificato all'odierna opponente in data 2.12.2014. Pertanto,
l'eccezione di decadenza deve ritenersi infondata.
pagina 3 di 5 Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione del diritto a chiedere il risarcimento ex art. 1669 c.c. in favore del opposto: nell'ambito del giudizio di ATP sopra indicato risulta CP_1 depositata consulenza tecnica dell'ing. in data 24.3.2016 che ha confermato l'ascrivibilità Per_2
dei vizi denunciati dal Condominio a difetti costruttivi imputabili alla Parte_1 al quale è seguita la lettera di messa in mora del 24.5.2016, la pec del 2.3.2017 e l'ulteriore pec di messa in mora del 23.01.2018, a seguito delle quali stante il perdurante inadempimento dell'odierna attrice il Condominio ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo nel maggio 2018.
Alla luce delle predette lettere di messa in mora quindi l'azione non può ritenersi prescritta.
Risulta inoltre infondata l'eccezione svolta nel merito dalla Parte_1 secondo cui la quantificazione dei danni svolta nell'ambito dell'ATP non consentirebbe di ritenere il credito fatto valere dal condominio certo, liquido ed esigibile.
Ai sensi degli artt. 633 e ss c.p.c. la prova scritta in un procedimento sommario, qual è quello di ingiunzione, è costituita da qualsiasi documento meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell'efficacia probatoria assoluta e anche se proveniente da terzi. Il valore probatorio della consulenza in un procedimento tecnico preventivo e/o consulenza tecnica preventiva è, altresì, rafforzato dal fatto che comunque il procedimento previsto dagli artt. 696 e segg. c.p.c. deve instaurarsi nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo, in caso contrario, viziato da nullità assoluta.
Né infine le censure mosse alla CTU in atti possono essere accolte, atteso che la perizia dell'Ing. risulta completa e frutto di accurati accertamenti e approfondite valutazioni che Per_2
il Tribunale ritiene di condividere. Né possono accogliersi le richieste integrative avanzate dall'opponente volte a ripristinare in via solo parziale ai vizi accertati in sede di ATP, considerato altresì che il committente può scegliere tra il ripristino ad opera della ditta appaltatrice e il risarcimento del danno.
Deve infine essere rigettata anche la domanda di garanzia impropria avanzata dall'opponente nei confronti della non avendo l'attrice fornito la prova che i lavori Controparte_2
effettuati presso il convenuto siano stati svolti dalla società terza chiamata in causa, CP_1 atteso che il contratto di appalto in atti fa genericamente riferimento all'edificazione di un complesso residenziale per 8 appartamenti e 7 box auto nel comune di e non avendo in CP_1
merito prodotto altra documentazione, né il progetto presentato al lo stato di CP_1
avanzamento dei lavori, la consegna degli immobili alla società istante, né ha tantomeno provato di aver comunicato la denuncia dei vizi da parte del condominio alla nel Controparte_2 termine di decadenza indicato dall'art. 1700 c.c. pagina 4 di 5 L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 in favore dell'opposto. Devono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della società terza chiamata in causa stante la sua contumacia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Silvia
Vitelli, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.684/2018 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
1) rigetta il ricorso, conferma il decreto ingiuntivo 684/2018, che acquista efficacia esecutiva ex art.653, comma 1, c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida in euro 3.809 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della società terza chiamata in causa.
Così deciso in Civitavecchia, il 21.09.2023
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 5 di 5