TRIB
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
N. 1738/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1738 del ruolo generale per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 11.2.2026, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1 , C.F._1 , elettivamente domiciliato in Via Piave, 1
03038 ROCCASECCA (FR) Italia, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO ANGELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
CP_1 , C.F. e Partita IVA P.IVA_1 in persona del CP_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 via Magni 12 presso lo studio legale dell'Avv. Angelo Maria
Terenzi, rappresentato e difeso dall'Avv. RADICE ANTONIO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.2.2026.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il
CP_1 chiedendo, previa eventuale pronuncia di sentenza non definitiva, di accertare il diritto dell'attore a richiedere ed ottenere il pagamento delle somme a lui dovute a titolo di indennità di funzione (per le mensilità da gennaio 2015/a marzo 2019), nonché a titolo di indennità
1 N. 1738/2020 R.G.
di fine carica (con riferimento ai due mandati sindacali assolti, annualità 2009/2014 e 2014/2019), in quanto mai corrisposte dall'Ente locale all'ex Sindaco Parte_1 e la conseguente condanna del
CP_1 al pagamento in suo favore della somma di euro 48.945,00 a titolo di indennità di funzione (ovvero euro 1255,00, moltiplicata le mensilità omesse, da gennaio 2015 a marzo 2019, salvo errori di calcolo emendabili) e/o in quella maggiore e/o minore che risulterà provata e di giustizia, e della somma di euro 12.000,00 a titolo di indennità di fine carica (una mensilità per ciascuna annualità omessa, con riferimento ai due mandati sindacali in premessa, salvo errori di calcolo emendabili) e/o in quella maggiore e/o minore che risulterà provata e di giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva: - di aver rivestito la carica di Sindaco del CP_1 di CP_1 nel quinquennio 2009/2014, e per rielezione, per il successivo mandato, annualità 2014/2019 (fino alla data del 28 marzo 2019); - che in costanza ed in ragione dell'incarico espletato, ha maturato e non percepito diritti creditori nei confronti dell'Ente Locale a) per indennità di carica (cd indennità di funzione mensile), con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2015 al 28 marzo 2019
(nulla per l'anno 2014, in quanto rinunciato), ovvero per tutte le mensilità a tal titolo omesse (rif. gennaio 2015 fino al marzo 2019) b) nonché per indennità di fine carica, quale diritto accessorio ed integrativo al primo, condizionato dal preventivo incasso delle somme percepite/pretese per indennità di funzione mensile, con riferimento ai due mandati espletati 2009/2014 e 2014/2019
(escludendo dal calcolo l'annualità 2014, perché vi è rinuncia dell'attore all'indennità di funzione mensile, per l'annualità corrente, con ogni riverbero sulla misura di ogni diritto conseguente); - che il CP_1 CP_1 è già stato diffidato ad adempiere con missiva del 22.6.19 a firma del Dr
Parte_1 e successiva a firma del sottoscritto procuratore del 18.11.2019, riscontrata con nota ultima del Dr Per_1 (cfr anche precedente dichiarazione a firma del Sindaco Persona_2 del
2.9.19, la quale conferma il mancato pagamento degli emolumenti), con l'impegno a rimettere gli atti all'Ufficio finanziario preposto per la corretta quantificazione;
- che nessun pagamento è intervenuto e neppure il CP_1 CP_1 ha comunicato le risultanze del conteggio.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1 CP_1 contestando la domanda attrice e chiedendo di: “1. accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dal CP_1 all'attore a titolo di indennità di carica per il periodo 1.1.2015/28.3.2019, per avvenuta rinuncia all'indennità e/o, in subordine, per mancanza di impegno di spesa ai sensi degli artt.183 e ss. del
D.Lgs. n.267/2000; 2. accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dal CP_1 all'attore a titolo di indennità di fine mandato, relativamente al mandato 2009/2014 ed a quello 2014/2019”.
Parte convenuta deduceva, in particolare, che: - Il Dr. Parte_1 ha ricoperto l'incarico di Sindaco del Comune di CP_1 dal 9.6.2009 (v. nota prot. 4671/2009, all.4) fino alle elezioni del 2014 e, successivamente, dal 27.5.2014 (v. nota prot. 4361/2014, all.5) al 28.3.2019; -
2 N. 1738/2020 R.G.
che relativamente al primo mandato, il Sindaco (come pure gli altri amministratori), rinunciavano all'indennità di funzione, che quindi non veniva loro corrisposta;
- che durante la campagna elettorale dell'anno 2014, il Dr. Parte_1 dichiarava che, in caso di elezione alla carica di Sindaco, avrebbe rinunciato all'indennità e, effettivamente, eletto Sindaco, rinunciava all'indennità di funzione a partire dal 2014; - che, a seguito di tale rinuncia, la somma corrispondente all'indennità di funzione del Sindaco (e quella dell'assessore Persona_3 anch'egli rinunciatario) non veniva più prevista nei bilanci di previsione annuali e pluriennali del CP_1 e, conseguentemente, non veniva né impegnata e né liquidata;
- che nei rendiconti consuntivi annuali
(cfr. dettagli delle spese per “indennità di carica agli Amministratori Comunali” per gli anni 2015
2019, all.6), si dava atto delle somme impegnate, liquidate e corrisposte per le indennità di funzione di Sindaco ed Assessori, in misura che non includeva le indennità del Sindaco e dell'Assessore
Persona_3 rinunciatari;
- che nel corso degli anni, pertanto, il Dr. Parte_1 non percepiva l'indennità di funzione, che veniva utilizzata per altri scopi dell'Ente; - che l'avvenuta rinuncia all'indennità da parte del Sindaco era dunque un fatto notorio, reso pubblico dalla stampa locale, non smentito ma anzi confermato dal Sindaco mediante l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- che le deliberazioni di approvazione dei bilanci di previsione (che, appunto, non prevedevano le somme occorrenti per l'indennità di funzione), nonché le deliberazioni di approvazione dei rendiconti consuntivi (che confermavano la mancata previsione di tali somme come pure -conseguentemente- il loro mancato impegno, liquidazione e pagamento), venivano tutte adottate dal CP_1 con il voto favorevole del Dr. Parte_1 che quindi –anche con quel voto- confermava la rinuncia all'indennità di funzione;
- che la richiesta di pagamento dell'indennità di funzione per il periodo 1.1.2015/28.3.2019, avanzata per la prima volta dal Dr.
Parte_1 dopo la sua cessazione dalla carica di Sindaco, in data 21.6.2019, appariva pertanto immotivata;
- che detta richiesta veniva rigettata dal Comune con nota prot. 6407 del 2.7.2019
(all.22), con la quale il Sindaco Persona_2 significava: “…sentiti in proposito i Responsabili degli Uffici dei Settori Amministrativo e Finanziario di questo Comune, si ritiene che nulla Le sia dovuto a titolo di indennità di carica ex art.82 dlgs 267/2000, in quanto, alla luce degli atti deliberativi assunti nel periodo in cui la S.V. era Sindaco, peraltro con la Sua presenza, si evince chiaramente la Sua esplicita volontà di rinunciare all'indennità di carica, avendo anche esplicitamente destinato dette somme alla realizzazione di opere e/o forniture di servizi”.
In prima udienza l'attore chiedeva in via gradata la condanna del comune al risarcimento ex art. 2043 c.c. di tutti i danni patrimoniali patiti (ex art 2043 cc).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante interpello dell'attore.
3 N. 1738/2020 R.G.
All'udienza cartolare del 5.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 820 del 18.6.2025 veniva accertato il diritto dell'attore a percepire l'indennità di funzione per la carica ricoperta di Sindaco del CP_1 per le annualità 2016 (gennaio/dicembre), 2018 (gennaio/dicembre) e parte del 2019 (da gennaio fino al
28.3.2019) e la conseguente indennità di fine carica per le medesime annualità, con rigetto della domanda con riferimento alle annualità 2015 e 2017.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la quantificazione dell'indennità. All'esito di alcuni rinvii per bonario componimento, preso atto della mancata contestazione da parte del comune del criterio di quantificazione sviluppato dall'attore, all'udienza del 11.02.2026, rigettata l'istanza di produzione documentale formulata da parte convenuta in quanto tardiva, oltre che irrilevante, in ragione della sentenza non definitiva già emessa, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dell'11.2.2026 con la quale è stata respinta l'istanza di produzione della deliberazione della Giunta comunale di CP_1 n.87 del 30.5.2016 formulata dal CP_1 in quanto svolta tardivamente, trattandosi di documentazione già nella disponibilità dell'ente, e in ogni caso irrilevante stante la pronuncia della sentenza non definitiva.
Nel merito, in relazione alla quantificazione delle indennità di funzione, come indicato dall'attore, la misura dell'indennità mensile di funzione dell'ex Sindaco Parte_1 corrisponde alla somma di 1255,00 (dato non contestato dal CP_1 , come da allegata delibera di
Giunta Comunale Comune di Arce n. 113 del 2.10.14.
L'importo dovuto a titolo di indennità di funzione in relazione alle n. 27 mensilità già accertate nella sentenza non definitiva - annualità 2016 (gennaio/dicembre), 2018
(gennaio/dicembre) e parte del 2019 (da gennaio fino al 28.3.2019) - risulta dunque pari ad
33.677,00 (1.255,00x27 mensilità), somma arrotondata per difetto come richiesto dall'attore.
Quanto all'indennità di fine carica, l'art. 82, comma 8 lett. f) D.lgs. 267/2000 dispone la previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. La disposizione è stata attuata con DM 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265, e l'ammontare base delle indennità dei Sindaci è stato indicato nella Tabella A), allegata al citato DM: l'art. 10 precisa che a fine mandato, «l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una
4 N. 1738/2020 R.G.
somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno».
Essa, pertanto, è calcolata per ciascun anno di mandato e proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno (cfr. art.10 regolamento 119/2000 “a fine mandato l'indennità dei sindaci
è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori dell'anno”).Il Ministero dell'Interno con apposita circolare esplicativa n 5/2000 del 5.6.2000, ha precisato che detta indennità integrativa di fine mandato va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, tenuto conto che l'integrazione dell'indennità di funzione mensile è da ritenere un emolumento strettamente connesso al compenso ed alla misura in cui questo è stato corrisposto all'amministratore. Nel caso di specie, pertanto, tale indennità risulta pari ad euro 2823,00 (2510,00+313,75) per indennità di fine mandato.
Tale criterio di quantificazione risulta non contestato dal convenuto CP_1
Ne consegue che il CP_1 va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 36500,00, di cui euro 33677,00 per indennità di carica ed euro 2823,00 per indennità di fine mandato.
Non possono essere riconosciuti gli interessi, in quanto la relativa domanda è stata formulata solo in corso di causa, oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive. Infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cass. Sez. 6, 25/11/2021, n. 36659).
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono per 1/3 compensate e per i restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza del CP_1 e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14, in base al criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, dando atto della sentenza non definitiva n.
820 del 18.6.2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna il CP_1 in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a Parte_1 la somma complessiva di euro 36.500,00 a titolo di indennità di funzione e di indennità di fine carica;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore dei restanti 2/3, che liquida in € 5077,33 per compensi ed € 524,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5 N. 1738/2020 R.G.
Così deciso in Cassino il 20 maggio 2026
6
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1738 del ruolo generale per l'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 11.2.2026, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
Parte_1 , C.F._1 , elettivamente domiciliato in Via Piave, 1
03038 ROCCASECCA (FR) Italia, presso lo studio dell'Avv. CAPRIO ANGELA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E
CP_1 , C.F. e Partita IVA P.IVA_1 in persona del CP_2 pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1 via Magni 12 presso lo studio legale dell'Avv. Angelo Maria
Terenzi, rappresentato e difeso dall'Avv. RADICE ANTONIO, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.2.2026.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio il
CP_1 chiedendo, previa eventuale pronuncia di sentenza non definitiva, di accertare il diritto dell'attore a richiedere ed ottenere il pagamento delle somme a lui dovute a titolo di indennità di funzione (per le mensilità da gennaio 2015/a marzo 2019), nonché a titolo di indennità
1 N. 1738/2020 R.G.
di fine carica (con riferimento ai due mandati sindacali assolti, annualità 2009/2014 e 2014/2019), in quanto mai corrisposte dall'Ente locale all'ex Sindaco Parte_1 e la conseguente condanna del
CP_1 al pagamento in suo favore della somma di euro 48.945,00 a titolo di indennità di funzione (ovvero euro 1255,00, moltiplicata le mensilità omesse, da gennaio 2015 a marzo 2019, salvo errori di calcolo emendabili) e/o in quella maggiore e/o minore che risulterà provata e di giustizia, e della somma di euro 12.000,00 a titolo di indennità di fine carica (una mensilità per ciascuna annualità omessa, con riferimento ai due mandati sindacali in premessa, salvo errori di calcolo emendabili) e/o in quella maggiore e/o minore che risulterà provata e di giustizia.
A tal fine, l'attore deduceva: - di aver rivestito la carica di Sindaco del CP_1 di CP_1 nel quinquennio 2009/2014, e per rielezione, per il successivo mandato, annualità 2014/2019 (fino alla data del 28 marzo 2019); - che in costanza ed in ragione dell'incarico espletato, ha maturato e non percepito diritti creditori nei confronti dell'Ente Locale a) per indennità di carica (cd indennità di funzione mensile), con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2015 al 28 marzo 2019
(nulla per l'anno 2014, in quanto rinunciato), ovvero per tutte le mensilità a tal titolo omesse (rif. gennaio 2015 fino al marzo 2019) b) nonché per indennità di fine carica, quale diritto accessorio ed integrativo al primo, condizionato dal preventivo incasso delle somme percepite/pretese per indennità di funzione mensile, con riferimento ai due mandati espletati 2009/2014 e 2014/2019
(escludendo dal calcolo l'annualità 2014, perché vi è rinuncia dell'attore all'indennità di funzione mensile, per l'annualità corrente, con ogni riverbero sulla misura di ogni diritto conseguente); - che il CP_1 CP_1 è già stato diffidato ad adempiere con missiva del 22.6.19 a firma del Dr
Parte_1 e successiva a firma del sottoscritto procuratore del 18.11.2019, riscontrata con nota ultima del Dr Per_1 (cfr anche precedente dichiarazione a firma del Sindaco Persona_2 del
2.9.19, la quale conferma il mancato pagamento degli emolumenti), con l'impegno a rimettere gli atti all'Ufficio finanziario preposto per la corretta quantificazione;
- che nessun pagamento è intervenuto e neppure il CP_1 CP_1 ha comunicato le risultanze del conteggio.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio il CP_1 CP_1 contestando la domanda attrice e chiedendo di: “1. accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dal CP_1 all'attore a titolo di indennità di carica per il periodo 1.1.2015/28.3.2019, per avvenuta rinuncia all'indennità e/o, in subordine, per mancanza di impegno di spesa ai sensi degli artt.183 e ss. del
D.Lgs. n.267/2000; 2. accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dal CP_1 all'attore a titolo di indennità di fine mandato, relativamente al mandato 2009/2014 ed a quello 2014/2019”.
Parte convenuta deduceva, in particolare, che: - Il Dr. Parte_1 ha ricoperto l'incarico di Sindaco del Comune di CP_1 dal 9.6.2009 (v. nota prot. 4671/2009, all.4) fino alle elezioni del 2014 e, successivamente, dal 27.5.2014 (v. nota prot. 4361/2014, all.5) al 28.3.2019; -
2 N. 1738/2020 R.G.
che relativamente al primo mandato, il Sindaco (come pure gli altri amministratori), rinunciavano all'indennità di funzione, che quindi non veniva loro corrisposta;
- che durante la campagna elettorale dell'anno 2014, il Dr. Parte_1 dichiarava che, in caso di elezione alla carica di Sindaco, avrebbe rinunciato all'indennità e, effettivamente, eletto Sindaco, rinunciava all'indennità di funzione a partire dal 2014; - che, a seguito di tale rinuncia, la somma corrispondente all'indennità di funzione del Sindaco (e quella dell'assessore Persona_3 anch'egli rinunciatario) non veniva più prevista nei bilanci di previsione annuali e pluriennali del CP_1 e, conseguentemente, non veniva né impegnata e né liquidata;
- che nei rendiconti consuntivi annuali
(cfr. dettagli delle spese per “indennità di carica agli Amministratori Comunali” per gli anni 2015
2019, all.6), si dava atto delle somme impegnate, liquidate e corrisposte per le indennità di funzione di Sindaco ed Assessori, in misura che non includeva le indennità del Sindaco e dell'Assessore
Persona_3 rinunciatari;
- che nel corso degli anni, pertanto, il Dr. Parte_1 non percepiva l'indennità di funzione, che veniva utilizzata per altri scopi dell'Ente; - che l'avvenuta rinuncia all'indennità da parte del Sindaco era dunque un fatto notorio, reso pubblico dalla stampa locale, non smentito ma anzi confermato dal Sindaco mediante l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- che le deliberazioni di approvazione dei bilanci di previsione (che, appunto, non prevedevano le somme occorrenti per l'indennità di funzione), nonché le deliberazioni di approvazione dei rendiconti consuntivi (che confermavano la mancata previsione di tali somme come pure -conseguentemente- il loro mancato impegno, liquidazione e pagamento), venivano tutte adottate dal CP_1 con il voto favorevole del Dr. Parte_1 che quindi –anche con quel voto- confermava la rinuncia all'indennità di funzione;
- che la richiesta di pagamento dell'indennità di funzione per il periodo 1.1.2015/28.3.2019, avanzata per la prima volta dal Dr.
Parte_1 dopo la sua cessazione dalla carica di Sindaco, in data 21.6.2019, appariva pertanto immotivata;
- che detta richiesta veniva rigettata dal Comune con nota prot. 6407 del 2.7.2019
(all.22), con la quale il Sindaco Persona_2 significava: “…sentiti in proposito i Responsabili degli Uffici dei Settori Amministrativo e Finanziario di questo Comune, si ritiene che nulla Le sia dovuto a titolo di indennità di carica ex art.82 dlgs 267/2000, in quanto, alla luce degli atti deliberativi assunti nel periodo in cui la S.V. era Sindaco, peraltro con la Sua presenza, si evince chiaramente la Sua esplicita volontà di rinunciare all'indennità di carica, avendo anche esplicitamente destinato dette somme alla realizzazione di opere e/o forniture di servizi”.
In prima udienza l'attore chiedeva in via gradata la condanna del comune al risarcimento ex art. 2043 c.c. di tutti i danni patrimoniali patiti (ex art 2043 cc).
La causa veniva istruita documentalmente e mediante interpello dell'attore.
3 N. 1738/2020 R.G.
All'udienza cartolare del 5.3.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza non definitiva n. 820 del 18.6.2025 veniva accertato il diritto dell'attore a percepire l'indennità di funzione per la carica ricoperta di Sindaco del CP_1 per le annualità 2016 (gennaio/dicembre), 2018 (gennaio/dicembre) e parte del 2019 (da gennaio fino al
28.3.2019) e la conseguente indennità di fine carica per le medesime annualità, con rigetto della domanda con riferimento alle annualità 2015 e 2017.
La causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la quantificazione dell'indennità. All'esito di alcuni rinvii per bonario componimento, preso atto della mancata contestazione da parte del comune del criterio di quantificazione sviluppato dall'attore, all'udienza del 11.02.2026, rigettata l'istanza di produzione documentale formulata da parte convenuta in quanto tardiva, oltre che irrilevante, in ragione della sentenza non definitiva già emessa, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, va confermata l'ordinanza dell'11.2.2026 con la quale è stata respinta l'istanza di produzione della deliberazione della Giunta comunale di CP_1 n.87 del 30.5.2016 formulata dal CP_1 in quanto svolta tardivamente, trattandosi di documentazione già nella disponibilità dell'ente, e in ogni caso irrilevante stante la pronuncia della sentenza non definitiva.
Nel merito, in relazione alla quantificazione delle indennità di funzione, come indicato dall'attore, la misura dell'indennità mensile di funzione dell'ex Sindaco Parte_1 corrisponde alla somma di 1255,00 (dato non contestato dal CP_1 , come da allegata delibera di
Giunta Comunale Comune di Arce n. 113 del 2.10.14.
L'importo dovuto a titolo di indennità di funzione in relazione alle n. 27 mensilità già accertate nella sentenza non definitiva - annualità 2016 (gennaio/dicembre), 2018
(gennaio/dicembre) e parte del 2019 (da gennaio fino al 28.3.2019) - risulta dunque pari ad
33.677,00 (1.255,00x27 mensilità), somma arrotondata per difetto come richiesto dall'attore.
Quanto all'indennità di fine carica, l'art. 82, comma 8 lett. f) D.lgs. 267/2000 dispone la previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato. La disposizione è stata attuata con DM 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265, e l'ammontare base delle indennità dei Sindaci è stato indicato nella Tabella A), allegata al citato DM: l'art. 10 precisa che a fine mandato, «l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una
4 N. 1738/2020 R.G.
somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno».
Essa, pertanto, è calcolata per ciascun anno di mandato e proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno (cfr. art.10 regolamento 119/2000 “a fine mandato l'indennità dei sindaci
è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto per periodi inferiori dell'anno”).Il Ministero dell'Interno con apposita circolare esplicativa n 5/2000 del 5.6.2000, ha precisato che detta indennità integrativa di fine mandato va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, tenuto conto che l'integrazione dell'indennità di funzione mensile è da ritenere un emolumento strettamente connesso al compenso ed alla misura in cui questo è stato corrisposto all'amministratore. Nel caso di specie, pertanto, tale indennità risulta pari ad euro 2823,00 (2510,00+313,75) per indennità di fine mandato.
Tale criterio di quantificazione risulta non contestato dal convenuto CP_1
Ne consegue che il CP_1 va condannato al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 36500,00, di cui euro 33677,00 per indennità di carica ed euro 2823,00 per indennità di fine mandato.
Non possono essere riconosciuti gli interessi, in quanto la relativa domanda è stata formulata solo in corso di causa, oltre il termine di maturazione delle preclusioni assertive. Infatti, in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte (Cass. Sez. 6, 25/11/2021, n. 36659).
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono per 1/3 compensate e per i restanti 2/3 seguono la prevalente soccombenza del CP_1 e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14, in base al criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, dando atto della sentenza non definitiva n.
820 del 18.6.2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna il CP_1 in persona del Sindaco p.t., a corrispondere a Parte_1 la somma complessiva di euro 36.500,00 a titolo di indennità di funzione e di indennità di fine carica;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore dei restanti 2/3, che liquida in € 5077,33 per compensi ed € 524,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
5 N. 1738/2020 R.G.
Così deciso in Cassino il 20 maggio 2026
6
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo