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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice d'appello, nella persona della dott.ssa Maria Elena
Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 57/2024 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Foggia alla via Giulio De
Petra n. 1;
appellante
contro
(C.F. ), in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo
Sardini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Pescara alla via N. Fabrizi n. 185;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Vasto
n. 193/2023 del 15/6/2023 resa all'esito del procedimento iscritto al n. 595/2022 R.G.A.C. G.D.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenere, in grado di appello, la riforma della sentenza del
Giudice di pace di Vasto n. 193/2023 del 15/6/2023, non notificata,
Pag. 1 di 9 resa all'esito del procedimento iscritto al n. 595/2022 del Ruolo
Generale degli Affari Civili del Giudice di pace di Vasto, con cui il giudice di prime cure ha accolto solo parzialmente (ovverosia limitatamente allo storno della fattura n. M001021480) la domanda dell'odierna appellante di accertamento negativo delle somme portate da alcune fatture respingendo invece la CP_1 domanda di risarcimento del danno per asserita sospensione immotivata del servizio di telefonia fissa ed internet.
Con unico motivo di impugnazione, l'appellante ha lamentato la violazione da parte del Giudice di Pace delle regole in tema di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale, non tenendo conto del fatto che , obbligata contrattualmente ad CP_1 assicurare all'utente il regolare e continuo funzionamento dei servizi, non avrebbe fornito prova – a fronte dell'allegazione di parte attrice dell'inadempimento di consistente CP_1 nella immotivata sospensione del servizio a far data dal marzo
2021 – di avere invece correttamente adempiuto alla prestazione ovvero che l'inadempimento era dovuto a causa a lei non imputabile, con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere sussistente la lamentata responsabilità contrattuale della fornitrice dei servizi per inadempimento della stessa ed accogliere le richieste attoree. Ha, quindi, così concluso: “in accoglimento del presente appello e ad in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado: − accertato e dichiarato
l'inadempimento contrattuale, ovvero l'inesatto adempimento, posto in essere dalla convenuta, condannare la medesima alla corresponsione delle penali contrattuali pro die, ovvero degli indennizzi indicati nella propria Carta dei Servizi o nel sito web ufficiale anche quali promesse unilaterali e/o promesse di pagamento, da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in € 1.000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ritenuta di giustizia, oltre allo storno/rimborso delle fatture emesse e/o dei corrispettivi addebitati in assenza di controprestazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2 - condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari”.
si è ritualmente costituita in giudizio per CP_1 contestare il motivo di appello, eccependo, pregiudizialmente,
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
e dell'art. 345 c.p.c., così concludendo: « nel merito: rigettare il gravame interposto da parte appellante siccome inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e confermare la sentenza n.
193/2023 del 15.6.2023 del Giudice di Pace di Vasto, per la parte impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. Preliminarmente, l'appello proposto va giudicato ammissibile.
2. Invero, quanto alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., occorre rilevare come la parte appellante abbia legittimamente e puntualmente indicato le parti del provvedimento impugnato oggetto di appello, le ragioni, nonché le circostanze fattuali poste a fondamento della propria impugnazione, e ciò ha fatto – seppur dilungandosi e richiamando argomentazioni già svolte in primo grado e non conferenti rispetto al motivo di appello proposto – chiarendo che la censura è rivolta alla parte di sentenza che, nell'affermare che la parte attrice odierna appellante non ha dato prova dell'inadempimento contrattuale dedotto, ha conseguentemente ritenuto insussistente la responsabilità contrattuale invocata e respinto (pressoché integralmente) le richieste attoree. La parte
3 appellata - a fronte di quanto esposto dalla controparte nell'atto introduttivo del presente giudizio – ha, di conseguenza, potuto legittimamente spiegare le proprie difese nel merito, assumendo la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della proposta impugnazione per tutte le ragioni meglio indicate nella propria comparsa di costituzione e risposta. Risultano, quindi, definiti
- sin dai primi atti processuali - le ragioni fattuali e giuridiche, nonché l'oggetto della controversia e le circostanze su cui si fonda l'esperito appello;
su detto oggetto e sul quadro fattuale, così come rappresentato dall'appellante, pertanto, si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il legittimo e pieno contraddittorio processuale, a comprova della “integrità” dell'atto introduttivo.
3. Né appare sussistente alcuna violazione del divieto di nova di cui all'art. 345 c.p.c.: il confronto tra le conclusioni formulate in primo grado dall'attrice odierna appellante e le conclusioni di cui all'atto di appello rivela, infatti, una mera riproposizione, in sede di gravame, della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale di con relativa CP_1 condanna al pagamento degli indennizzi previsti dalla Carta dei
Servizi ovverosia delle penali contrattuali pro die, “da quantificarsi ed espressamente contenersi nell'importo in €
1.000,00, ovvero nella cifra diversa, minore e non maggiore, ritenuta di giustizia”, oltre alla domanda di accertamento negativo dei crediti portati dalle fatture emesse in assenza di controprestazione e condanna al rimborso. Non si comprende, pertanto, il rilievo di inammissibilità sollevato dall'appellata, specie alla luce del raffronto delle conclusioni spiegate dall'attrice in primo grado e in grado di appello, le quali si palesano identiche (fatta eccezione per l'incipit delle conclusioni formulate in appello, ove, com'è normale, si domanda l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, instando, conseguentemente, per l'accoglimento delle medesime conclusioni già svolte dinanzi al Giudice di Pace).
4 4. Da ultimo, giova chiarire, pur se trattasi di argomento non proposto dall'appellata, che il presente appello appare anche ammissibile alla luce del disposto dell'art. 339 c.p.c., a mente del quale sono da ritenersi inappellabili (se non per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro millecento, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, dovendosi considerare non il contenuto della decisione, ma solamente il valore della controversia, da determinarsi secondo le norme di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c. Premesso che l'inammissibilità dell'appello, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, e preso atto che la sentenza impugnata risulta pronunciata secondo equità ex art. 113, comma II, c.p.c. (stante il valore della presente causa, inferiore ai millecento euro), è appena il caso di osservare come la violazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio in materia contrattuale – di cui si duole la parte appellante – costituisca indubbiamente violazione di principi regolatori della materia, da cui l'ammissibilità del presente appello (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26699 del 2025:
“I principi regolatori della materia, la cui violazione consente
l'appellabilità della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità alla stregua dell'art. 339, comma 3 c.p.c., e che
l'appellante deve indicare nell'atto di gravame, consistono nelle regole fondamentali del rapporto dedotto in causa desumibili dal complesso della disciplina giuridica dello stesso (Cass. n. 382 del 2005; Cass. Sez. Unite, n. 6794 del 1991; Corte cost. 6 luglio
2004, n. 206)”).
5. Pervenendo, quindi, allo scrutinio del merito, l'appello si ritiene meritevole di accoglimento.
6. Invero, seppure si condividono tanto le premesse fattuali di
5 cui alla sentenza impugnata - risultando non contestata e comunque provata documentalmente l'esistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione del servizio di telefonia fissa e internet intercorrente tra le parti in lite – quanto la qualificazione giuridica delle domande attoree come proposta dal giudice di prime cure – e riportata al paragrafo 3 della presente motivazione - non può, al contrario, condividersi l'applicazione che il Giudice di
Pace ha fatto delle regole in punto di riparto dell'onere probatorio.
E infatti, pur richiamata la norma contenuta all'art. 2697 c.c. ed il principio secondo cui incombe sulla parte di cui è allegato l'inadempimento l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, nella sentenza gravata si giunge, cionondimeno, a ritenere che la parte attrice fosse onerata di fornire prova della condotta inadempiente della convenuta ovverosia dell'arbitraria disattivazione del servizio da parte di Partendo da tale presupposto, e ritenendo CP_1 che siffatta prova non fosse stata offerta dall'attrice, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda di “rimborso” delle fatture pagate e di condanna al pagamento degli indennizzi (rectius, penali) contrattuali (disponendo il “rimborso” limitatamente alla fattura
M001021480 relativa a periodo successivo alla data in cui è la stessa fornitrice del servizio ad ammettere di aver CP_1 cessato l'erogazione del servizio medesimo).
Mentre risulta pacifico il principio secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio
6 di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, e giurisprudenza di legittimità successiva, fino alla recente Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 3689 del 13/02/2025).
Facendo applicazione dei richiamati principi al caso di specie, si ha che la parte attrice odierna appellante ha compiutamente assolto ai propri oneri di allegazione e prova, dimostrando la fonte contrattuale dei diritti fatti valere, attraverso la produzione in giudizio del contratto di somministrazione concluso con (la cui esistenza, in ogni caso, non è stata CP_1 contestata ma anzi ammessa dalla controparte), ed ha, quindi, allegato l'altrui inadempimento, deducendo che a far data dal marzo del 2021 ella subiva una inspiegabile sospensione dei servizi di telefonia fissa (fonia vocale e collegamento ad internet).
Dal canto suo, ha controdedotto di aver CP_1
“regolarmente” erogato i servizi contrattuali “fino al 03.12.2021”
(cfr. pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado), ma – pur essendo a ciò tenuta in ragione dei principi sopra ricordati – non ne ha fornito alcuna prova, che invece avrebbe
7 potuto agevolmente offrire, ad esempio, attraverso la produzione in giudizio dei tabulati telefonici relativi all'utenza fissa in uso all'attrice (a dimostrazione dell'effettiva erogazione e del conseguente utilizzo del servizio di telefonia fissa) ovvero i file di log (a dimostrazione dell'effettiva erogazione e del conseguente utilizzo del servizio di connessione internet).
Conseguentemente, non avendo offerto la prova CP_1 dell'avvenuto esatto adempimento della prestazione contrattuale sulla medesima gravante, né tantomeno dedotto e provato che l'inadempimento, pur sussistente, fosse dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla fornitrice del servizio, va ritenuta la sussistenza dell'inadempimento allegato dall'attrice odierna appellante ed affermata la responsabilità contrattuale da inadempimento di la quale va conseguentemente condannata, da un CP_1 lato, a corrispondere all'appellante la penale prevista nella
Carta dei Servizi, pari ad € 7,50 al giorno per il periodo di
“sospensione in assenza di presupposti o del previsto preavviso”
(cfr. doc. 3 di parte attrice) pari a 306 giorni – da contenersi, tuttavia, nei limiti della domanda, e quindi nella somma di €
1.000,00 – e, dall'altro, a restituire alla medesima quanto da questa eventualmente versato in relazione alla fatture emesse nel periodo dall'1/3/2021 e fino al termine del rapporto contrattuale, trattandosi di corrispettivi non dovuti a fronte della mancata erogazione del servizio.
In definitiva, l'appello va accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso appena indicato.
6. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza della parte appellata e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del
D.M. 55/2014, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per il giudizio di primo grado (fasi di studio, introduttiva e decisionale) e per il presente giudizio (fasi di studio, introduttiva e decisionale).
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. R.G.
57/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado:
1) condanna in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere, in favore di la somma Parte_1 di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
2) accerta che nulla è dovuto a in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, in relazione alle fatture emesse nel periodo dall'1/3/2021 fino alla fine del rapporto contrattuale, condannando in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione, in favore di Pt_1
, di quanto eventualmente ricevuto a tale titolo;
[...]
- condanna in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla refusione, in favore di delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e, quanto al presente grado, in € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Vasto, il 24/12/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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