TRIB
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
Sul provvedimento
Testo completo
N. 45/2025 R.G.
TRIBUNALE DI SONDRIO
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 13/04/26 ore 9:50 innanzi al Giudice dr.ssa Cinzia Zugnoni, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv Spina Cinzia in sostituzione dell'Avv Della Giovanna Vittoria Letizia nessuna compare per parte convenuta
L'Avv Spina si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Il GI dato atto, previo ritiro in camera di consiglio dispone con separata sentenza di cui legge il dispositivo in udienza
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45/25 R.G. promossa da:
Parte_1 C.F. P.IVA_1 P.IVA
P.IVA_2 ), per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale Parte_2
[...] (C.F. e P.Iva P.IVA_3
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F. C.F._1 ) residente in [...]N.
34 POGGIRIDENTI (23020 SO)
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento accettazione eredità
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 21/01/25, la [...]
Parte_1 per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale [...]
Parte_2 premesso che
“- Parte_3 è creditrice nei confronti dei signori CP_2 (C.F.
C.F._2 ) e Controparte_1 (C.F. C.F._1 ) in virtù di contratto di mutuo fondiario del 31.01.2006, n. rep. 10412, n. racc. 1308, a rogito del Dott.
Persona_1 , Notaio in Breno;
- in data 28.12.2023, ad istanza di Parte_3 è stato notificato atto di precetto con cui veniva intimato a CP_2 e Controparte_1 il pagamento di complessivi €
119.487,78, pena l'esecuzione forzata;
- stante il grave e perdurante inadempimento di parte debitrice veniva avviata, innanzi al
Tribunale di Sondrio, l'azione esecutiva immobiliare in danno di Controparte_1 , avente ad oggetto i seguenti immobili in piena proprietà di Controparte_1 per la quota di ½: ubicati in Poggiridenti (SO), via Panoramica Piano 1 censiti al N.C.E.U. del predetto Comune come segue: - Foglio 4 Particella 689 Subalterno 4, categoria A/3;
- nell'ambito di detta procedura esecutiva, depositate ritualmente l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c., il G.E. disponeva, nel proprio provvedimento, quanto segue: “Inoltre, rilevato che nel ventennio anteriore al pignoramento vi sono trasferimenti per causa di morte senza che risulti trascritta la relativa accettazione tacita o espressa di eredità, invita il creditore procedente a procedere alla relativa trascrizione entro 90 giorni”;
- il sig. Persona_2 è deceduto in data 11.12.2009;
- da verifiche effettuate, tra gli eredi legittimi del de cuius sig. Persona_2 risulta la sig.ra Controparte_1 ;
- a seguito di ulteriori verifiche non risulta, invero, trascritta nessuna accettazione/rinuncia all'eredità della sig.ra Controparte_1 (C.F. C.F._1 ).” chiedeva di
“accertare e dichiarare che Controparte_1 (C.F. C.F._1 ), residente in
VIA PANORAMICA N. 34 POGGIRIDENTI (23020 SO) ha tacitamente accettato l'eredità del de cuius Persona_2 , deceduto in data 11.12.2009 ed ha acquistato la qualità di erede puro e semplice dello stesso e, per l'effetto ordinare al Conservatore di trascrivere il relativo provvedimento”;
Nonostante rituale notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio;
All'udienza del 16.04.2025, il Giudice adito, dato atto della regolarità della notifica e la natura documentale della causa, ha dichiarato la contumacia della Sig.ra Controparte_1 e rinviato la causa per discussione, assegnando alle parti termine sino al 03.12.2025 per il deposito di note scritte ai l'art. 127 ter c.p.c. A seguito di riassegnazione della causa, questo nuovo Giudice rinviava ulteriormente la causa all'udienza odierna avanti a sé per discussione e contestuale decisione;
La domanda proposta dall'odierna ricorrente risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento;
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sotteso alla proposizione della domanda giudiziale di declaratoria di tacita accettazione dell'eredità da parte della convenuta, risiede nella mancanza di atti trascrivibili nonché nella necessità di ottenere una pronuncia che permetta di accertare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius Persona_2 in capo a CP_1
[...] (c.f. C.F._1 ), al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni e consentire l'eventuale vendita degli immobili che erano di proprietà della de cuius, attesa l'azionata procedura esecutiva immobiliare;
I fatti di causa, puntualmente documentati dalla ricorrente, non sono controversi, Inoltre occorre osservare che parte convenuta ha il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte attrice a fondamento della propria pretesa, con la conseguenza che, in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti non confutati ovvero esplicitamente o implicitamente ammessi sono fuori dal thema probandum, ed in quanto tali non necessitano di essere provati, dovendo pertanto essere considerati dal Giudice come esistenti.
La documentazione prodotta consente di ritenere che la signora Parte_4 debba essere considerata erede pura e semplice del signor Persona_2 a norma dell'art. 476 c.c. “l'accettazione è tacita quanto il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”
L'art. 476 del c.c. stabilisce che si ha accettazione tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; pertanto, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che abbiano al contempo una duplice natura, fiscale e civile;
tale ipotesi ricorre nel caso della voltura catastale, cioè l'atto con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile;
in caso di successione ereditaria, la voltura catastale rileva non soltanto per il pagamento dell'imposta, ma anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale poiché consente di accertare il passaggio di proprietà e, in generale, il trasferimento di un diritto reale sull'immobile rientrante nell'asse ereditario;
la voltura catastale compiuta dal chiamato all'eredità sull'immobile del de cuius è, quindi, elemento di per sé sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Corte di Cassazione - ordinanza n. 11478 del 30 aprile 2021); L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche più recente, ha affermato che “L'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (…omissis..) e quindi l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. Civ. sez. II, n. 10796 del 11.05.2009; conforme Cass. 5 civ. Sez. II, n. 6574 del 29.03.2005; Cass. civ., Sez. V, n. 2422 del 18.02.2003; Cass. civ. n. 5226 del 5226; Cass. civ. n. 7075 del
07.07.1999; App. Napoli 08.02.2010; App. Napoli, Sez. II, 05.09.2005; Trib. Monza, Sez. IV,
21.04.2008; Trib. Monza, Sez. IV, 01.06.2007); il complesso degli elementi sin qui evidenziati integra certamente l'assunzione della qualità di erede tacito della sig.ra CP_1
[...] in relazione all'eredità del padre (dante causa) Persona_2 e all'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare sopra descritto.
L'art. 485 c.c. stabilisce che il chiamato all'eredità, qualora sia nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, deve compiere, entro 3 mesi dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, l'inventario dei beni. Se entro detto termine tale ultima attività non viene compiuta, il chiamato all'eredità è ritenuto erede puro e semplice;
Gli elementi richiamati dalla norma (apertura della successione o delazione ereditaria;
possesso dei beni ereditari;
mancata realizzazione dell'inventario) sussistono tutti nel caso in esame;
il possesso dei beni ereditari è provato dal certificato di residenza (doc. 14) della sig.ra
Controparte_1 (c.f. C.F._1 ), la quale è, per l'appunto, residente nell'immobile che fu del padre (dante causa) Persona_2 (c.f.
C.F._3 ) e che è oggetto dell'esecuzione immobiliare;
Costituisce, altresì, fatto pacifico la mancata realizzazione dell'inventario dei beni ereditari da parte della sig.ra Controparte_1 , essendo, pertanto, da considerarsi erede puro e semplice, come stabilito dall'art. 485 c.c.; La sig.ra Controparte_1 ha poi effettuato la voltura catastale degli immobili oggetto del pignoramento, a seguito della successione mortis causa di Persona_2 e ciò è dimostrato dalle visure catastali (doc. 15) da cui risulta che gli immobili medesimi sono intestati catastalmente alla stessa sig.ra Controparte_1 , in forza di denuncia di successione registrata il 22/03/2010 e trascritta il 28/04/2010 a Sondrio ai nn. 4995/3881;
Le spese processuali, liquidate come in DM 147/22, (fasi 1 di studio, 2 introduttiva della causa e
4 decisionale scaglione di riferimento) e opportunamente dimidiate stante la contumacia della resistente, seguono la soccombenza ex art 91 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accerta e dichiara che Controparte_1 (C.F. C.F._1 ) nata a
Sondrio il 02/03/74 e residente in [...]N. 34 POGGIRIDENTI (23020 SO), ha tacitamente accettato l'eredità del de cuius Persona_2 , deceduto in data 11.12.2009 ed ha acquistato la qualità di erede puro e semplice dello stesso;
2) Ordina al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio di Sondrio di provvedere ex art. 2648
C.C., con esonero da sua personale responsabilità, la trascrizione della presente sentenza nei
Registri Immobiliari e ogni annotazione e/o volturazione conseguente.
3) condanna ex art 91 cpc parte resistente Controparte_1 (C.F.
C.F._1 ) a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
561,26 per spese ed € 5358,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Sondrio, 13 aprile 2026
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni
TRIBUNALE DI SONDRIO
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 13/04/26 ore 9:50 innanzi al Giudice dr.ssa Cinzia Zugnoni, sono comparsi: per parte ricorrente l'Avv Spina Cinzia in sostituzione dell'Avv Della Giovanna Vittoria Letizia nessuna compare per parte convenuta
L'Avv Spina si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Il GI dato atto, previo ritiro in camera di consiglio dispone con separata sentenza di cui legge il dispositivo in udienza
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45/25 R.G. promossa da:
Parte_1 C.F. P.IVA_1 P.IVA
P.IVA_2 ), per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale Parte_2
[...] (C.F. e P.Iva P.IVA_3
RICORRENTE contro
Controparte_1 C.F. C.F._1 ) residente in [...]N.
34 POGGIRIDENTI (23020 SO)
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento accettazione eredità
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 21/01/25, la [...]
Parte_1 per il tramite della sua mandataria e procuratrice speciale [...]
Parte_2 premesso che
“- Parte_3 è creditrice nei confronti dei signori CP_2 (C.F.
C.F._2 ) e Controparte_1 (C.F. C.F._1 ) in virtù di contratto di mutuo fondiario del 31.01.2006, n. rep. 10412, n. racc. 1308, a rogito del Dott.
Persona_1 , Notaio in Breno;
- in data 28.12.2023, ad istanza di Parte_3 è stato notificato atto di precetto con cui veniva intimato a CP_2 e Controparte_1 il pagamento di complessivi €
119.487,78, pena l'esecuzione forzata;
- stante il grave e perdurante inadempimento di parte debitrice veniva avviata, innanzi al
Tribunale di Sondrio, l'azione esecutiva immobiliare in danno di Controparte_1 , avente ad oggetto i seguenti immobili in piena proprietà di Controparte_1 per la quota di ½: ubicati in Poggiridenti (SO), via Panoramica Piano 1 censiti al N.C.E.U. del predetto Comune come segue: - Foglio 4 Particella 689 Subalterno 4, categoria A/3;
- nell'ambito di detta procedura esecutiva, depositate ritualmente l'istanza di vendita e la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c., il G.E. disponeva, nel proprio provvedimento, quanto segue: “Inoltre, rilevato che nel ventennio anteriore al pignoramento vi sono trasferimenti per causa di morte senza che risulti trascritta la relativa accettazione tacita o espressa di eredità, invita il creditore procedente a procedere alla relativa trascrizione entro 90 giorni”;
- il sig. Persona_2 è deceduto in data 11.12.2009;
- da verifiche effettuate, tra gli eredi legittimi del de cuius sig. Persona_2 risulta la sig.ra Controparte_1 ;
- a seguito di ulteriori verifiche non risulta, invero, trascritta nessuna accettazione/rinuncia all'eredità della sig.ra Controparte_1 (C.F. C.F._1 ).” chiedeva di
“accertare e dichiarare che Controparte_1 (C.F. C.F._1 ), residente in
VIA PANORAMICA N. 34 POGGIRIDENTI (23020 SO) ha tacitamente accettato l'eredità del de cuius Persona_2 , deceduto in data 11.12.2009 ed ha acquistato la qualità di erede puro e semplice dello stesso e, per l'effetto ordinare al Conservatore di trascrivere il relativo provvedimento”;
Nonostante rituale notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio;
All'udienza del 16.04.2025, il Giudice adito, dato atto della regolarità della notifica e la natura documentale della causa, ha dichiarato la contumacia della Sig.ra Controparte_1 e rinviato la causa per discussione, assegnando alle parti termine sino al 03.12.2025 per il deposito di note scritte ai l'art. 127 ter c.p.c. A seguito di riassegnazione della causa, questo nuovo Giudice rinviava ulteriormente la causa all'udienza odierna avanti a sé per discussione e contestuale decisione;
La domanda proposta dall'odierna ricorrente risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento;
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., sotteso alla proposizione della domanda giudiziale di declaratoria di tacita accettazione dell'eredità da parte della convenuta, risiede nella mancanza di atti trascrivibili nonché nella necessità di ottenere una pronuncia che permetta di accertare l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius Persona_2 in capo a CP_1
[...] (c.f. C.F._1 ), al fine di ripristinare la continuità delle trascrizioni e consentire l'eventuale vendita degli immobili che erano di proprietà della de cuius, attesa l'azionata procedura esecutiva immobiliare;
I fatti di causa, puntualmente documentati dalla ricorrente, non sono controversi, Inoltre occorre osservare che parte convenuta ha il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte attrice a fondamento della propria pretesa, con la conseguenza che, in base al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., i fatti non confutati ovvero esplicitamente o implicitamente ammessi sono fuori dal thema probandum, ed in quanto tali non necessitano di essere provati, dovendo pertanto essere considerati dal Giudice come esistenti.
La documentazione prodotta consente di ritenere che la signora Parte_4 debba essere considerata erede pura e semplice del signor Persona_2 a norma dell'art. 476 c.c. “l'accettazione è tacita quanto il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”
L'art. 476 del c.c. stabilisce che si ha accettazione tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; pertanto, l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che abbiano al contempo una duplice natura, fiscale e civile;
tale ipotesi ricorre nel caso della voltura catastale, cioè l'atto con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il trasferimento della titolarità di un diritto reale su un determinato bene immobile;
in caso di successione ereditaria, la voltura catastale rileva non soltanto per il pagamento dell'imposta, ma anche ai fini dell'aggiornamento della situazione patrimoniale poiché consente di accertare il passaggio di proprietà e, in generale, il trasferimento di un diritto reale sull'immobile rientrante nell'asse ereditario;
la voltura catastale compiuta dal chiamato all'eredità sull'immobile del de cuius è, quindi, elemento di per sé sufficiente ad integrare una fattispecie di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Corte di Cassazione - ordinanza n. 11478 del 30 aprile 2021); L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche più recente, ha affermato che “L'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare (…omissis..) e quindi l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. Civ. sez. II, n. 10796 del 11.05.2009; conforme Cass. 5 civ. Sez. II, n. 6574 del 29.03.2005; Cass. civ., Sez. V, n. 2422 del 18.02.2003; Cass. civ. n. 5226 del 5226; Cass. civ. n. 7075 del
07.07.1999; App. Napoli 08.02.2010; App. Napoli, Sez. II, 05.09.2005; Trib. Monza, Sez. IV,
21.04.2008; Trib. Monza, Sez. IV, 01.06.2007); il complesso degli elementi sin qui evidenziati integra certamente l'assunzione della qualità di erede tacito della sig.ra CP_1
[...] in relazione all'eredità del padre (dante causa) Persona_2 e all'immobile oggetto dell'esecuzione immobiliare sopra descritto.
L'art. 485 c.c. stabilisce che il chiamato all'eredità, qualora sia nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo, deve compiere, entro 3 mesi dall'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, l'inventario dei beni. Se entro detto termine tale ultima attività non viene compiuta, il chiamato all'eredità è ritenuto erede puro e semplice;
Gli elementi richiamati dalla norma (apertura della successione o delazione ereditaria;
possesso dei beni ereditari;
mancata realizzazione dell'inventario) sussistono tutti nel caso in esame;
il possesso dei beni ereditari è provato dal certificato di residenza (doc. 14) della sig.ra
Controparte_1 (c.f. C.F._1 ), la quale è, per l'appunto, residente nell'immobile che fu del padre (dante causa) Persona_2 (c.f.
C.F._3 ) e che è oggetto dell'esecuzione immobiliare;
Costituisce, altresì, fatto pacifico la mancata realizzazione dell'inventario dei beni ereditari da parte della sig.ra Controparte_1 , essendo, pertanto, da considerarsi erede puro e semplice, come stabilito dall'art. 485 c.c.; La sig.ra Controparte_1 ha poi effettuato la voltura catastale degli immobili oggetto del pignoramento, a seguito della successione mortis causa di Persona_2 e ciò è dimostrato dalle visure catastali (doc. 15) da cui risulta che gli immobili medesimi sono intestati catastalmente alla stessa sig.ra Controparte_1 , in forza di denuncia di successione registrata il 22/03/2010 e trascritta il 28/04/2010 a Sondrio ai nn. 4995/3881;
Le spese processuali, liquidate come in DM 147/22, (fasi 1 di studio, 2 introduttiva della causa e
4 decisionale scaglione di riferimento) e opportunamente dimidiate stante la contumacia della resistente, seguono la soccombenza ex art 91 cpc
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) accerta e dichiara che Controparte_1 (C.F. C.F._1 ) nata a
Sondrio il 02/03/74 e residente in [...]N. 34 POGGIRIDENTI (23020 SO), ha tacitamente accettato l'eredità del de cuius Persona_2 , deceduto in data 11.12.2009 ed ha acquistato la qualità di erede puro e semplice dello stesso;
2) Ordina al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio di Sondrio di provvedere ex art. 2648
C.C., con esonero da sua personale responsabilità, la trascrizione della presente sentenza nei
Registri Immobiliari e ogni annotazione e/o volturazione conseguente.
3) condanna ex art 91 cpc parte resistente Controparte_1 (C.F.
C.F._1 ) a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in €
561,26 per spese ed € 5358,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Sondrio, 13 aprile 2026
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni