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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 56998 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
Parte_1 , con gli Avv.ti Mariangela Vizioli e Marco Ripamonti
OPPONENTE
E
Controparte_1 con l'Avv. Paolo Canepuccia
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 12608/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 05.07.2021 nel procedimento R.G.n. 35265/2021.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 23.10.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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1. La società Controparte_1 agiva in via monitoria nei confronti di
Parte_1 per il pagamento, derivante dal contratto con l'esercente gestore di sala per le attività di raccolta delle giocate tramite gli apparecchi ex art. 110 comma 6, lettera B) del T.U.L.P.S. (VLT), di € 7.093,12.
In particolare, tale contratto disciplinava le attività di giochi leciti svolte tramite VTL (Video
Lottery Terminal: apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b),
TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionari) ed era stato stipulato tra la società Controparte_2 (già Controparte_3
[...] - “Concessionario”: soggetto titolare di Concessione rilasciata dall' Controparte_4
[...] per l'attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante VLT) e le ditte individuali Parte_1 (“Esercente – Gestore di Sala”: soggetto titolare dell'esercizio pubblico in cui viene svolta l'attività di gioco e che si occupa su incarico del concessionario di gestire gli ambienti dedicata nei quali sono installate le
VTL) e Controparte_1 (“Gestore”: soggetto che si occupa della gestione delle VLT nel senso che cura la loro collocazione negli ambienti gestiti dal Gestore di Sala).
Veniva, dunque, emesso dal Tribunale di Roma il 05.07.2021 il decreto ingiuntivo n.
12608/2021 con il quale si ingiungeva a Parte_1 il pagamento di € 7.093,12.
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva, innanzi a questo Tribunale, Controparte_1 per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale la restituzione dell'importo di €
6.519,20 corrisposto a parte opposta in forza della Legge di stabilità 2015 per cui è stata sollevata eccezione pregiudiziale per incompatibilità con la normativa comunitaria con contestuale richiesta di sospensione del giudizio.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 . che resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
In assenza di richieste istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 23.10.24, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Con l'opposizione proposta Parte_1 eccepisce, preliminarmente,
l'esistenza di questione pregiudiziale comunitaria pendente relativa all'erronea determinazione
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del calcolo di riparto dell'imposizione fiscale stabilito dall'art. 1, comma 649, L. n. 190/2014 in base al criterio patrimoniale e non di quello proporzionale e, nel merito, la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione passiva e difetto di prova del credito.
3. Occorre, preliminarmente analizzare la questione pregiudiziale sollevata da parte opponente sulla base della quale quest'ultima ha chiesto anche la sospensione del giudizio oltreché avanzato domanda riconvenzionale.
L'art. 1, comma 649, L. 190/2014 – puntualmente attuato dall'Agenzia Controparte_4
[...] on provvedimento del 15.1.2015 – stabiliva che “A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all' Controparte_4 i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di
500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell' Controparte_4 adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione,
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all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.”
Sostanzialmente, dunque, la norma, nella formulazione originaria, prevedeva l'istituzione di un prelievo forzoso permanente, per ogni anno a partire dal 2015; tale prelievo, inoltre, era destinato a gravare unicamente sui concessionari, che lo avrebbero poi ripartito con gestori ed esercenti all'esito di apposita rinegoziazione dei contratti in essere.
Peraltro, a seguito dell'impugnativa proposta da altro concessionario innanzi al giudice amministrativo contro il provvedimento attuativo dell' Controparte_4 il
Tar Lazio aveva ritenuto di investire la Corte costituzionale della questione di legittimità del predetto prelievo forzoso.
Nelle more del giudizio di costituzionalità, è però intervenuto nuovamente il legislatore, il quale ha: da un lato abrogato, pro-futuro, l'art. 1, comma 649, L. 190/2014 (art. 1, comma 920,
L. 208/2015); dall'altro, dettato un'interpretazione autentica della medesima norma per l'anno
2015 (art. 1, comma 921, L. 208/2015) e, quindi, con effetti ex tunc.
In particolare, tale ultima disposizione recita: “Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. 921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”.
Alla luce di tale ultimo intervento legislativo, ritenuto di carattere nettamente migliorativo, la Consulta ha concluso per il venir meno della non manifesta infondatezza della questione sollevata nell'ordinanza di rimessione e ha, per l'effetto, restituito gli atti al Tar Lazio.
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Quest'ultimo, con sentenza n. 10197 del 1.8.2019, ha respinto il ricorso proposto, motivando il rigetto in base alla legittimità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario, della norma sopravvenuta.
In sede di appello, peraltro, il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31.8.2020 n.
5299/2020, ravvisando possibili profili di incompatibilità con il diritto eurounitario, ha deciso di rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale, che può riassumersi sinteticamente nei termini che seguono: 1) il prelievo coattivo di 500 milioni di euro sarebbe contrario agli artt. 49 e 56 TFUE, poiché ostacolerebbe la libertà di prestazione del servizio del gioco da parte delle imprese operanti nel settore;
2) il prelievo lederebbe anche il principio generale del legittimo affidamento, andando ad incidere sfavorevolmente e senza preavviso sui rapporti di concessione già esistenti.
La Corte di Giustizia è intervenuta sulla richiesta di pronuncia pregiudiziale sostanzialmente confermando i principi già espressi in precedenti decisioni (principi che più oltre saranno specificamente illustrati) e operando una remissione al giudice del rinvio.
In attesa della pronuncia della Consiglio di Stato, l'opponente ha presentato preliminarmente istanza di sospensione del presente giudizio per pregiudizialità.
Tale istanza non può che essere disattesa.
Deve infatti evidenziarsi che non ricorre alcuna ipotesi di sospensione del processo.
Invero, l'art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria quale vicenda anomala e del tutto eccezionale del processo civile, che, come tale, può essere disposta dal giudice solo quando egli sia reso edotto della pendenza, davanti ad altro giudice e tra le medesime parti, di altro processo su una cd. questione pregiudiziale, da intendersi peraltro, per giurisprudenza consolidata, in modo restrittivo come pregiudizialità tecnico-giuridica e non anche come pregiudizialità meramente logica. Nel caso di specie, invece, senza dubbio non sussiste una questione di tal fatta;
in assenza, dunque, della ricorrenza di una causa di arresto del processo, nulla osta a che questo giudice si pronunci, anche sulla scorta di quanto affermato nella citata pronuncia della Corte di Giustizia, sulla controversia in esame, illustrando le ragioni che inducono a ritenere insussistente la prospettata incompatibilità tra la previsione di prelievo forzoso istituito una tantum ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 190/2014 (come interpretato dall'art. 1, comma 921, L. 208/2015) e le norme dell'Unione europea.
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Ed invero, ciò che fa propendere il Tribunale per la legittimità della normativa in questione sono proprio alcuni precedenti della Corte di Giustizia in materia.
In particolare, con la pronuncia dell'11 giugno 2015 emessa nella causa C-98/14 ON
Hungary, riguardante una normativa fiscale, analoga ma non perfettamente coincidente con quella italiana, adottata dallo Stato ungherese sempre in materia di tasse sui giochi leciti, la
CGUE ha chiarito l'ammissibilità, in linea generale, di prelievi forzosi imposti dagli Stati membri alle imprese del settore, purché siano rispettati alcuni limiti.
Infatti, l'imposta: 1) non deve essere tale da impedire, ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libera prestazione del servizio;
2) qualora essa comporti, invece, un simile effetto, deve essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, non circoscritti ad esigenze di carattere economico dello Stato membro e deve altresì risultare coerente e proporzionata al raggiungimento di quell'obiettivo; 3) non deve tradursi in un imprevedibile e improvviso, radicale mutamento delle condizioni economiche in cui operava l'impresa prima della sua introduzione, pena la lesione del principio di certezza del diritto e della tutela dell'affidamento.
Peraltro, nella citata pronuncia la Corte di Giustizia ha più volte sottolineato come spetti al giudice nazionale valutare, “nel quadro della causa di cui è investito” e, dunque, in concreto, se sussiste o meno una situazione di inosservanza di dette regole e principi da parte di una normativa impositiva di oneri economici aggiuntivi (cfr. anche sentenza 22 settembre 2022 in cause riunite C-475/20 a C-482/20).
È dunque sulla scorta dei delineati principi che deve valutarsi la compatibilità con l'ordinamento sovranazionale della normativa che è alla base del presente giudizio.
Ebbene, a parere del giudicante non può ravvisarsi, nella norma de qua, un effettivo impedimento o ostacolo (nemmeno se inteso come elemento che “rende meno attraente”) all'esercizio della libera prestazione del servizio da parte delle imprese attive nel settore dei giochi. Ciò in quanto, a seguito della norma di interpretazione autentica, il prelievo coattivo è stato limitato ad un'unica annualità, tanto da assumere i tratti di un'imposta cd. una tantum; soprattutto, poi, è stato previsto che il relativo onere gravi non su di un'unica tipologia di soggetti (le imprese concessionarie), bensì su tutti gli operatori della filiera (concessionari, gestori, esercenti), il che comporta un'equa distribuzione (basata su un criterio di calcolo che tiene conto del numero delle macchinette da gioco e dei ricavi tramite queste potenzialmente
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conseguibili) delle somme pretese dallo Stato tra una molteplicità di operatori economici, che quindi assumono un'incidenza sul fatturato non ostativa al proseguimento dell'attività di impresa.
Tali elementi – specie se confrontati con i caratteri della normativa fiscale ungherese (che prevedeva un aumento fino al quintuplo della tassa pretesa dagli imprenditori, oltre all'istituzione di un'ulteriore tassa proporzionale) oggetto della pronuncia della CGUE – conducono ad una valutazione di compatibilità del prelievo forzoso imposto dal legislatore nazionale al comparto dei videogiochi per il solo 2015 con il principio della libera prestazione dei servizi.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il prelievo in questione, siccome costituente attuazione di un più ampio progetto di riordino dell'intero settore (art. 14 l. delega n. 23/2014), non può ritenersi giustificato unicamente da ragioni di “cassa”, che pure sono le sole a figurare espressamente nell'art. 1, comma 649, l. 190/2014. Infatti, come chiarito dalla stessa Corte di
Giustizia, “il Giudice deve effettuare una valutazione globale delle circostanze che hanno accompagnato l'adozione e l'attuazione delle misure restrittive” (par. 73 della pronuncia menzionata). Nel caso di specie, all'esito di tale valutazione globale, pare a questo giudice che le finalità perseguite dal legislatore nazionale non fossero solo quelle testualmente richiamate
(ovvero i motivi di “concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica”), bensì, più in generale, tutti i criteri direttivi previsti dall'art. 14 della legge delega e, dunque, soprattutto la tutela del consumatore (in particolare, il contrasto alla cd. ludopatia) e la lotta alle infiltrazioni criminali in questo delicato settore.
Quanto, poi, alla lamentata lesione del principio della certezza del diritto, certamente parte dei principi generali dell'Unione Europea pur se non espressamente previsto nei Trattati, va detto che: 1) in termini generali, gli interventi una tantum non possono ragionevolmente definirsi come totalmente imprevedibili da parte delle imprese, trattandosi di uno strumento cui sovente il legislatore ricorre per far fronte ad esigenze imperative sopravvenute;
2) nel caso specifico, non v'è stato alcun vulnus, ad avviso del giudicante, atteso che innanzitutto la riduzione dei compensi in questione era stata “preannunciata” dalla legge delega n. 23/2014 (in parte qua attuata con l'art. 1, comma 649, l. 190/2014) e, quindi, non può dirsi imprevedibile e improvvisa per gli operatori da questa colpiti;
3) inoltre, il settore del gioco è per legge riservato allo Stato e le imprese vi operano sulla base di concessioni di natura pubblicistica: ciò implica che nell'ambito di rapporti “di concessione di servizio pubblico […] la possibilità di un intervento
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pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi” (cfr. Corte Cost. n. 56/2015); pertanto, non era realmente imprevedibile, per i concessionari – e per gli altri imprenditori che operano a valle della concessione – la richiesta di far fronte ad oneri economici ulteriori, tanto più che non è stato istituito un nuovo tributo, bensì una riduzione della misura del compenso remunerativo dei soggetti che compongono le filiere e che erogano il servizio per conto dello Stato;
4) in ogni caso, nella fattispecie concreta, il mutamento delle condizioni economiche appare altresì proporzionato e adeguato – come ritenuto anche dalla Corte costituzionale nella pronuncia n.
125/2018 – agli obiettivi da perseguire, trattandosi di una forma di prelievo forzoso una tantum, il cui onere è distribuito, in base a criteri oggettivi, su tutti gli operatori della filiera del gioco.
Nello stesso senso si era, d'altronde, già espresso anche il Tar Lazio nella sentenza n.
10197/2019, poi appellata innanzi al Consiglio di Stato, ove condivisibilmente il Giudice amministrativo di prime cure aveva affermato che “la norma in esame, soprattutto a seguito della limitazione dell'ambito temporale di applicazione, non appare, pertanto, in contrasto né con le disposizioni costituzionali, né con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il principio della tutela dell'affidamento”, “essendo venuto meno il paventato pericolo di “un reale stravolgimento delle condizioni economiche pattuite in convenzione con conseguente eccessiva gravosità degli obblighi imposti per i concessionari ed i relativi operatori di filiera”, riconducibile alla determinazione in misura fissa e non variabile del prelievo nel corso degli anni a venire”.
Sgombrato il campo dai possibili dubbi di compatibilità della normativa in questione con il diritto dell'Unione Europea, e ritenendosi, pertanto, infondata l'eccezione di pregiudizialità e, conseguentemente, la domanda riconvenzionale di parte opponente, deve procedersi all'esame delle censure al decreto ingiuntivo mosse con l'opposizione e riguardanti, in estrema sintesi,
l'esatta quantificazione del credito vantato dalla società ingiungente.
4. Passando, ora, al secondo motivo di opposizione inerente l'eccezione inerente il difetto di legittimazione passiva di parte opposta, questo deve essere disatteso.
Infatti, se, come sostiene la stessa parte opponente depositando documento n.2 allegato all'atto di citazione, è pacifico che il versamento del 2014 al 2015 è stato effettuato nei confronti del gestore opposto, dovrebbe essere legittimo il fatto che dallo stesso viene richiesto il versamento del 2015 al 2016 come adeguamento del compenso.
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Inoltre, è, altresì, pacifico che il contratto, sul punto, prevede, all'art. 1, che il Gestore è “il soggetto incaricato dal Concessionario per lo svolgimento delle attività di messa a disposizione delle somme dovute”. In altre parole, il Gestore svolge una funzione di intermediario tra il
Gestore di sala e il Concessionario, incassando, per conto di quest'ultimo, tutte le somme incassate dalla sala per poi riversarle al Concessionario stesso. Tra queste somme, come indicato e specificato anche da parte opponente, devono essere ricomprese anche quelle relative alla legge di stabilità.
5. Con riferimento all'an debeatur contestato da parte opponente per carenza di prova occorre premettere che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005
n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
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Tanto premesso, come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Ai sensi dell'art. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisca in giudizio al fine di accertare il proprio credito è onerato, pertanto, esclusivamente della prova della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito e allegando l'inadempimento dell'opponente. Il report depositato nel fascicolo monitorio (doc. 6), infatti, indica espressamente che parte opponente ha mancato di corrispondere alla società opposta l'importo di € 7.237,54 richiesto dal Concessionario Global Starnet Limited a titolo di
“adeguamento compenso legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) per l'anno 2015”; tale importo, nel procedimento monitorio, è stato, quindi, compensato con un credito riportato in una fattura relativa al periodo 21/28 febbraio 2017 di € 144,32.
Era dunque onere dell'opponente dare la prova di fatti estintivi della pretesa creditoria.
Ebbene l'opponente non ha, ancor prima che provato, neanche allegato la sussistenza di qualsivoglia fatto estintivo.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
12608/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 05.07.2021 nel procedimento R.G.n. 35265/2021.
6. La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 Pt_1 e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 12608/2021 emesso dal Tribunale di Roma il 05.07.2021 nel procedimento
R.G.n. 35265/2021;
- condanna Parte_1 alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da
Controparte_1 che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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