TRIB
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1359/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 2.2.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] C.F._1 ed ivi residente alla via Cialdini
12/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Serafino De Simone, cf. C.F._2 , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lavello via della Pace 18 presso lo studio del difensore
-ATTORE-
E
Controparte_1 , PI P.IVA_1 persona del suo presidente e legale rapp.pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Affari, n.2 in persona del Procuratore Speciale avv. CP_2 giusta procura per notaio dr.ssa Persona_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Laura
OR, cf. C.F._3 , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.
Parte_2 in Barile al Vico I maggio presso lo studio del difensore
-CONVENUTA CONTUMACE- CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.2.2024.
FATTO
Con atto di citazione 19.1.2011 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Melfi la Controparte_1 lamentando che era stata vittima da parte di quest'ultima di un comportamento contrattuale ingannevole relativo alle condizioni dell'abbonamento telefonico
ADSL “Alice tutto incluso” laddove era espressamente previsto che tutti i prezzi convenuti erano comprensivi di iva, mentre di fatto era stato costretto a pagare la somma di €.277,93 per imposta
IVA che era stata conteggiata a parte e in aggiunta al costo dell'abbonamento.
Si costituiva la CP_1 che contestava la domanda introduttiva eccependo preliminarmente la incompetenza del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza n. 120/2012 accoglieva la domanda e condannava la
CP_1 al pagamento della somma di € 277,93.oltre spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Controparte_1 e il Tribunale di Potenza, con sentenza n, 4/2016 del 7.1.2016, accoglieva il gravame e dichiarava la incompetenza per valore del
Giudice di Pace adìto concedendo termine di tre mesi dalla pubblicazione della suddetta decisone al fine di consentire alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Potenza.
Con atto di citazione 21.3.2016, notificato alla Controparte_1 , il sig. Parte_1 riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza.
La società convenuta non si costituiva e restava contumace e veniva dichiarata tale con ordinanza del 17.5.2017.
Indi, la causa è stata assegnata in decisione alla udienza del 2.2.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente va verificato se l'atto di riassunzione risulta essere stato notificato correttamente o meno al fine di poter confermare la contumacia della convenuta Controparte_1 .
La notifica dell'atto di riassunzione risulta essere stata effettuata alla Controparte_1 nel suo indirizzo ove insiste la sede legale con plico raccomandato AR del quale non risulta essere allegata la ricevuta di ritorno. Ma a parte tale considerazione, va evidenziato che, a parere di questo Giudice, la notifica dell'atto di riassunzione andava effettuata alla Controparte_1 nel domicilio eletto presso e nello studio del suo procuratore domiciliatario e rappresentante in giudizio rappresentata e difesa dall'avv.
Laura OR, cf. C.F._3 , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Parte_2 in Barile al Vico I maggio
In effetti, a seguito della costituzione in giudizio della Controparte_1 con l'atto di appello del
2.1.2013,che risulta essere stato accolto pienamente dal Tribunale, la società convenuta [...]
CP_1 risulta aver eletto domicilio legale presso il proprio difensore per cui ogni comunicazione e/o notifica andava necessariamente effettuata al suo difensore, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.170 cpc, ivi compresa la notifica dell'atto di riassunzione (cass.Civ. ordinanza n.3832/2018).
Del resto la riassunzione del processo non è altro che la prosecuzione del preesistente giudizio che risulta essere stato annullato con la sentenza del Tribunale di Potenza n.4/2016.
Non essendosi costituita nel presente giudizio la convenuta Controparte_1 la omessa e/o irregolare notifica non risulta sanata, per cui la riassunzione, come operata all'indirizzo della sede legale e non a quello del domicilio eletto ex art. 170 cpc, deve ritenersi nulla o quantomeno inefficace con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 305 cpc essendo ormai trascorsi invano il termine di tre mesi concesso dal Tribunale nel dispositivo della sentenza nm.
4/2016.
Nulla per le spese del giudizio stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara nulla e/o inefficace la notifica della riassunzione effettuata in violazione di quanto disposto dall'art.170 cpc e per l'effetto dichiara estinto il giudizio ex art.305 cpc.
2) Nulla per le spese stante la mancata costituzione della convenuta
Così deciso in Potenza oggi.
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1359/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 2.2.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
Parte_1 nato a [...] il [...] C.F._1 ed ivi residente alla via Cialdini
12/4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Serafino De Simone, cf. C.F._2 , giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lavello via della Pace 18 presso lo studio del difensore
-ATTORE-
E
Controparte_1 , PI P.IVA_1 persona del suo presidente e legale rapp.pro tempore, con sede in Milano alla Piazza Affari, n.2 in persona del Procuratore Speciale avv. CP_2 giusta procura per notaio dr.ssa Persona_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Laura
OR, cf. C.F._3 , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv.
Parte_2 in Barile al Vico I maggio presso lo studio del difensore
-CONVENUTA CONTUMACE- CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2.2.2024.
FATTO
Con atto di citazione 19.1.2011 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di
Melfi la Controparte_1 lamentando che era stata vittima da parte di quest'ultima di un comportamento contrattuale ingannevole relativo alle condizioni dell'abbonamento telefonico
ADSL “Alice tutto incluso” laddove era espressamente previsto che tutti i prezzi convenuti erano comprensivi di iva, mentre di fatto era stato costretto a pagare la somma di €.277,93 per imposta
IVA che era stata conteggiata a parte e in aggiunta al costo dell'abbonamento.
Si costituiva la CP_1 che contestava la domanda introduttiva eccependo preliminarmente la incompetenza del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace di Melfi, con sentenza n. 120/2012 accoglieva la domanda e condannava la
CP_1 al pagamento della somma di € 277,93.oltre spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Controparte_1 e il Tribunale di Potenza, con sentenza n, 4/2016 del 7.1.2016, accoglieva il gravame e dichiarava la incompetenza per valore del
Giudice di Pace adìto concedendo termine di tre mesi dalla pubblicazione della suddetta decisone al fine di consentire alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Potenza.
Con atto di citazione 21.3.2016, notificato alla Controparte_1 , il sig. Parte_1 riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza.
La società convenuta non si costituiva e restava contumace e veniva dichiarata tale con ordinanza del 17.5.2017.
Indi, la causa è stata assegnata in decisione alla udienza del 2.2.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente va verificato se l'atto di riassunzione risulta essere stato notificato correttamente o meno al fine di poter confermare la contumacia della convenuta Controparte_1 .
La notifica dell'atto di riassunzione risulta essere stata effettuata alla Controparte_1 nel suo indirizzo ove insiste la sede legale con plico raccomandato AR del quale non risulta essere allegata la ricevuta di ritorno. Ma a parte tale considerazione, va evidenziato che, a parere di questo Giudice, la notifica dell'atto di riassunzione andava effettuata alla Controparte_1 nel domicilio eletto presso e nello studio del suo procuratore domiciliatario e rappresentante in giudizio rappresentata e difesa dall'avv.
Laura OR, cf. C.F._3 , ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Parte_2 in Barile al Vico I maggio
In effetti, a seguito della costituzione in giudizio della Controparte_1 con l'atto di appello del
2.1.2013,che risulta essere stato accolto pienamente dal Tribunale, la società convenuta [...]
CP_1 risulta aver eletto domicilio legale presso il proprio difensore per cui ogni comunicazione e/o notifica andava necessariamente effettuata al suo difensore, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.170 cpc, ivi compresa la notifica dell'atto di riassunzione (cass.Civ. ordinanza n.3832/2018).
Del resto la riassunzione del processo non è altro che la prosecuzione del preesistente giudizio che risulta essere stato annullato con la sentenza del Tribunale di Potenza n.4/2016.
Non essendosi costituita nel presente giudizio la convenuta Controparte_1 la omessa e/o irregolare notifica non risulta sanata, per cui la riassunzione, come operata all'indirizzo della sede legale e non a quello del domicilio eletto ex art. 170 cpc, deve ritenersi nulla o quantomeno inefficace con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 305 cpc essendo ormai trascorsi invano il termine di tre mesi concesso dal Tribunale nel dispositivo della sentenza nm.
4/2016.
Nulla per le spese del giudizio stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT Bernardina Massari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara nulla e/o inefficace la notifica della riassunzione effettuata in violazione di quanto disposto dall'art.170 cpc e per l'effetto dichiara estinto il giudizio ex art.305 cpc.
2) Nulla per le spese stante la mancata costituzione della convenuta
Così deciso in Potenza oggi.