TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/10/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 392/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. CH RU Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 392/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Caleca Francesca C.F._1
(pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Alessandra Vitalba
(pec domiciliazione: , Email_2
resistente
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 392/2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex
art.473bis.29 c.p.c.
Conclusioni: come da proposta conciliativa accettata da entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto Parte_1
disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia in Persona_1
ragione della raggiunta indipendenza economica con effetto retroattivo al mese di luglio
2024, disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 504/2022
emessa da questo Tribunale il 26.5.2022 nell'ambito del procedimento n. 433/2022 R.G. alle stesse condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale n. 1729/2020
emesso da questo Tribunale il 21.2.2020 e pubblicato in data 26.2.2020.
In proposito, ha dedotto che la figlia maggiorenne ha iniziato a Persona_1
lavorare nel mese di luglio 2024 prima presso un bar caffetteria e da febbraio 2025 presso la società che gestisce i punti vendita Prodè. CP_2
Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo anch'ella di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , data la Persona_1
raggiunta indipendenza economica, ma di rigettare le ulteriori domande formulate da parte ricorrente in relazione alla retroattività della disposta modifica e alla restituzione delle somme corrisposte. Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale di disporre l'aumento dell'assegno che è tenuto a corrisponderle a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della minore , stabilendolo in almeno € 300,00 mensili o in Persona_2
quella maggiore misura ritenuta congrua, di disporre che l'assegno unico universale in relazione alla minore sia da lei percepito per intero, nonché di confermare l'affido Per_2
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 392/2025
condiviso e la disciplina del diritto di visita, statuendo che, in considerazione delle patologie da cui è affetta la madre eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva Per_2
con riferimento alle questioni sanitarie ed economiche relative alla minore, con facoltà di sottoscrivere istanze, richieste e autorizzazioni necessarie, prestare il consenso informato alle visite mediche e alle terapie prescritte, percepire e gestire l'assegno di frequenza e le eventuali ulteriori erogazioni economiche in favore della figlia.
*****
All'udienza del 25.6.2025 le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata successivamente da entrambe le parti:
“1) revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della figlia , data Persona_1
la raggiunta indipendenza economica, con effetto dalla data della domanda introduttiva del presente
giudizio (17.3.2025; cfr. Cass. 10359/2024);
2) erogazione dell'assegno unico universale in relazione alla minore al 100% in favore Per_2
di ; Controparte_1
3) conferma dell'assegno di mantenimento della figlia a carico del padre Per_2 Parte_1
nella misura di euro 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con spese straordinarie
[...]
al 50% tra le parti;
4) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda, eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
5) compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
*****
Tanto premesso, tenuto conto della sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne e ritenuto l'accordo tra le parti non contrario a norme imperative Per_1
di legge, né all'ordine pubblico, né all'interesse del figlio, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle sopra esposte condizioni.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 392/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 504/2022 emessa da questo Tribunale il 26.5.2022 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 25.6.2025 ed accettata da entrambe le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Presidente rel./est.
CH RU
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dr. CH RU Presidente rel./est.
dr.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 392/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi vertente tra
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), con l'avv. Caleca Francesca C.F._1
(pec domiciliazione: Email_1
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Alessandra Vitalba
(pec domiciliazione: , Email_2
resistente
1
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 392/2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex
art.473bis.29 c.p.c.
Conclusioni: come da proposta conciliativa accettata da entrambe le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto Parte_1
disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della figlia in Persona_1
ragione della raggiunta indipendenza economica con effetto retroattivo al mese di luglio
2024, disposto con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 504/2022
emessa da questo Tribunale il 26.5.2022 nell'ambito del procedimento n. 433/2022 R.G. alle stesse condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale n. 1729/2020
emesso da questo Tribunale il 21.2.2020 e pubblicato in data 26.2.2020.
In proposito, ha dedotto che la figlia maggiorenne ha iniziato a Persona_1
lavorare nel mese di luglio 2024 prima presso un bar caffetteria e da febbraio 2025 presso la società che gestisce i punti vendita Prodè. CP_2
Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo anch'ella di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , data la Persona_1
raggiunta indipendenza economica, ma di rigettare le ulteriori domande formulate da parte ricorrente in relazione alla retroattività della disposta modifica e alla restituzione delle somme corrisposte. Ha chiesto, altresì, in via riconvenzionale di disporre l'aumento dell'assegno che è tenuto a corrisponderle a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento della minore , stabilendolo in almeno € 300,00 mensili o in Persona_2
quella maggiore misura ritenuta congrua, di disporre che l'assegno unico universale in relazione alla minore sia da lei percepito per intero, nonché di confermare l'affido Per_2
2
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 392/2025
condiviso e la disciplina del diritto di visita, statuendo che, in considerazione delle patologie da cui è affetta la madre eserciterà la responsabilità genitoriale in maniera esclusiva Per_2
con riferimento alle questioni sanitarie ed economiche relative alla minore, con facoltà di sottoscrivere istanze, richieste e autorizzazioni necessarie, prestare il consenso informato alle visite mediche e alle terapie prescritte, percepire e gestire l'assegno di frequenza e le eventuali ulteriori erogazioni economiche in favore della figlia.
*****
All'udienza del 25.6.2025 le parti venivano invitate a valutare la percorribilità della seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata successivamente da entrambe le parti:
“1) revoca dell'assegno di mantenimento disposto a favore della figlia , data Persona_1
la raggiunta indipendenza economica, con effetto dalla data della domanda introduttiva del presente
giudizio (17.3.2025; cfr. Cass. 10359/2024);
2) erogazione dell'assegno unico universale in relazione alla minore al 100% in favore Per_2
di ; Controparte_1
3) conferma dell'assegno di mantenimento della figlia a carico del padre Per_2 Parte_1
nella misura di euro 150,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese con spese straordinarie
[...]
al 50% tra le parti;
4) rinunzia ad opera delle parti ad ogni domanda, eccezione e difesa di cui al presente giudizio;
5) compensazione totale delle spese di lite tra le parti”.
*****
Tanto premesso, tenuto conto della sopravvenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne e ritenuto l'accordo tra le parti non contrario a norme imperative Per_1
di legge, né all'ordine pubblico, né all'interesse del figlio, si dispone la modifica del precedente regolamento in conformità alle sopra esposte condizioni.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
3
Tribunale di Trapani
Sezione Civile R.G. n° 392/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 504/2022 emessa da questo Tribunale il 26.5.2022 alle condizioni di cui alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 25.6.2025 ed accettata da entrambe le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani nella camera di consiglio del 8.10.2025.
Il Presidente rel./est.
CH RU
4
Tribunale di Trapani
Sezione Civile