TRIB
Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.11.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.11.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1012/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. procura posta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), c.so XXI Gennaio n. 123, agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1 ;
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di avere avuto l'assegnazione di plurimi contratti sino al 30 giugno o annuali senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo determinato e chiedono, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate.
1 CP_1Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. Il ricorso non può essere accolto in quanto le allegazioni del tutto generiche prive del supporto di alcuna documentazione non permettono di ritenere provato che la ricorrente abbia svolto incarichi di supplenza idonei a garantire il diritto all'erogazione del beneficio della Carta docenti. Grava a tale proposito ex art. 2697 c.c. sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare i presupposti del diritto vantato che nel caso di specie consistono nell'esistenza di un incarico paragonabile, sotto il profilo della partecipazione alla didattica annua, all'impegno richiesto ad un docente di ruolo, nonché nella sussistenza di un rapporto attuale con l'amministrazione scolastica, in assenza del quale potrebbero essere avanzate unicamente pretese risarcitorie. Nel caso di specie, neppure gli incarichi per cui si procede sono individuati specificamente nel ricorso introduttivo, laddove si legge che i contratti hanno avuto una durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per tutte le annualità per cui si procede, impedendo, dunque, di comprendere che tipo specifico di incarico per ciascuna annualità sia stato assegnato. Né al riguardo supplisce la produzione di documentazione idonea, che pure era nella disponibilità della lavoratrice che ha sottoscritto i relativi contratti e che, anche qualora non li avesse materialmente a disposizione, ben poteva procurarsi presso l'amministrazione una copia di essi o un certificato di servizio. Al contrario, l'unico documento prodotto è un elenco di servizi prestati, privo di alcuna firma o intestazione e non riferibile neppure alla ricorrente, il cui nome non compare affatto nell'atto in esame. La carenza di allegazione ha, peraltro, impedito, anche a fronte della contumacia della parte convenuta, di esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. che possono essere attivati soltanto a fronte di allegazioni specifiche (che mancano nel caso di specie per le ragioni indicate) e di un principio di prova che in ogni caso deve rinvenirsi negli atti di causa, non potendo tali poteri supplire del tutto al mancato assolvimento dell'onere probatorio, soprattutto allorquando come nel caso di specie la parte non aveva alcuna difficoltà a dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. Si aggiunga che la scelta di rimanere contumace di parte convenuta ben potrebbe essere stata determinata dall'assenza di adeguata prova fornita dal ricorrente e dalla conseguente manifesta infondatezza della pretesa avanzata, sicché l'eventuale ingresso di nuovi elementi di prova su cui non sarebbe possibile stimolare il contraddittorio, rischierebbe di ledere il diritto di difesa della convenuta. Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. Nulla va disposto sulle spese di lite vista la contumacia della parte risultata vittoriosa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Ancona, il 1.12.2024 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 26.11.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.11.2024; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.11.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1012/2024 R.G.Lav. TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. procura posta in allegato al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio di Vallefoglia (PU), c.so XXI Gennaio n. 123, agli indirizzi di posta elettronica certificata Email_1 ;
RICORRENTE
[...]
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
RAGIONI DELLA DECISIONE La ricorrente allega di avere avuto l'assegnazione di plurimi contratti sino al 30 giugno o annuali senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non discriminazione del personale a tempo determinato sancito a livello comunitario dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul personale a tempo determinato e chiedono, pertanto, il riconoscimento del diritto vantato e l'erogazione delle somme maturate.
1 CP_1Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. Il ricorso non può essere accolto in quanto le allegazioni del tutto generiche prive del supporto di alcuna documentazione non permettono di ritenere provato che la ricorrente abbia svolto incarichi di supplenza idonei a garantire il diritto all'erogazione del beneficio della Carta docenti. Grava a tale proposito ex art. 2697 c.c. sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di allegare e provare i presupposti del diritto vantato che nel caso di specie consistono nell'esistenza di un incarico paragonabile, sotto il profilo della partecipazione alla didattica annua, all'impegno richiesto ad un docente di ruolo, nonché nella sussistenza di un rapporto attuale con l'amministrazione scolastica, in assenza del quale potrebbero essere avanzate unicamente pretese risarcitorie. Nel caso di specie, neppure gli incarichi per cui si procede sono individuati specificamente nel ricorso introduttivo, laddove si legge che i contratti hanno avuto una durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per tutte le annualità per cui si procede, impedendo, dunque, di comprendere che tipo specifico di incarico per ciascuna annualità sia stato assegnato. Né al riguardo supplisce la produzione di documentazione idonea, che pure era nella disponibilità della lavoratrice che ha sottoscritto i relativi contratti e che, anche qualora non li avesse materialmente a disposizione, ben poteva procurarsi presso l'amministrazione una copia di essi o un certificato di servizio. Al contrario, l'unico documento prodotto è un elenco di servizi prestati, privo di alcuna firma o intestazione e non riferibile neppure alla ricorrente, il cui nome non compare affatto nell'atto in esame. La carenza di allegazione ha, peraltro, impedito, anche a fronte della contumacia della parte convenuta, di esercitare i poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. che possono essere attivati soltanto a fronte di allegazioni specifiche (che mancano nel caso di specie per le ragioni indicate) e di un principio di prova che in ogni caso deve rinvenirsi negli atti di causa, non potendo tali poteri supplire del tutto al mancato assolvimento dell'onere probatorio, soprattutto allorquando come nel caso di specie la parte non aveva alcuna difficoltà a dimostrare i fatti posti a fondamento della pretesa. Si aggiunga che la scelta di rimanere contumace di parte convenuta ben potrebbe essere stata determinata dall'assenza di adeguata prova fornita dal ricorrente e dalla conseguente manifesta infondatezza della pretesa avanzata, sicché l'eventuale ingresso di nuovi elementi di prova su cui non sarebbe possibile stimolare il contraddittorio, rischierebbe di ledere il diritto di difesa della convenuta. Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. Nulla va disposto sulle spese di lite vista la contumacia della parte risultata vittoriosa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso in Ancona, il 1.12.2024 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 26.11.2024. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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