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Sentenza 1 maggio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale

    L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata in quanto l'art. 12 del contratto di mutuo prevede la possibilità per la banca attrice di adire il Foro di Latina, il Foro della filiale o il Foro del domicilio del convenuto. Inoltre, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore.

  • Rigettato
    Mancato esperimento della mediazione obbligatoria

    L'obbligo di mediazione non sussiste per le cause relative a contratti di fideiussione. In ogni caso, la parte opposta ha attivato la procedura di mediazione, conclusasi negativamente per la mancata partecipazione dell'opponente.

  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della fideiussione per falsità/apocrifia/contraffazione delle firme

    La CTU espletata ha accertato l'autenticità delle firme disconosciute con un grado di certezza conforme al canone civilistico del più probabile che non. Le conclusioni della CTU sono condivisibili per il rigore metodologico e le argomentazioni addotte.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione normativa antitrust

    La nullità derivante da intese anticoncorrenziali riguarda solo le clausole che riproducono schemi dichiarati nulli dalla Banca d'Italia e solo se stipulate nel periodo di riferimento. Parte opponente non ha fornito prova della persistenza dell'intesa o della riconducibilità della fideiussione all'intesa anticoncorrenziale.

  • Rigettato
    Nullità della fideiussione per violazione artt. 1956, 1175 e 1375 c.c.

    Non è stato provato che la banca abbia concesso credito al debitore principale pur nella consapevolezza delle sue difficoltà economico-patrimoniali. Inoltre, in presenza delle qualità di fideiussore e legale rappresentante della società debitrice nella stessa persona, la richiesta di credito comporta la preventiva autorizzazione del fideiussore.

  • Rigettato
    Violazione artt. 1941 e 1957 c.c.

    Il credito azionato è inferiore al debito originario. La deroga all'art. 1957 c.c. è ammessa pattiziamente. In ogni caso, il termine semestrale è stato rispettato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

  • Rigettato
    Inesistenza della autentica di firma e assenza del requisito della forma scritta ad substantiam

    Il requisito della forma scritta è rispettato con la sottoscrizione del cliente (fideiussore) e la consegna di una copia del contratto, il cui consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti. La firma del fideiussore è stata riconosciuta autentica dalla CTU.

  • Rigettato
    Compresenza della garanzia statale e fideiussoria

    Il divieto di acquisire ulteriori garanzie si riferisce a garanzie reali, assicurative e bancarie, escludendo le garanzie personali. Le disposizioni operative del Fondo di Garanzia consentono l'acquisizione di ulteriori garanzie personali.

  • Rigettato
    Responsabilità processuale aggravata

    Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto la banca non ha provato il dolo o la colpa grave dell'opponente né le conseguenze dannose subite, e non si ravvisano gli estremi di una condotta processualmente abusiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 01/05/2026, n. 908
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 908
    Data del deposito : 1 maggio 2026

    Testo completo