TRIB
Sentenza 1 maggio 2026
Sentenza 1 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G. 300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. DI VO, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.04.2026, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al R.G.N. 300/2024 promosso
DA
Parte_1 C.F. C.F._1 ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], sc B, (C.A.P. 00034), rappresentato e difeso dall'Avv.
ES AT, giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Fondi (LT), Via Appia Km.
118,600, codice fiscale e partita iva n. P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Controparte_2 , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano D'Ettorre, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1687/2023 – R.G. n. 4059/2023 - emesso in data
2 novembre 2023 dal Tribunale Ordinario di Latina.
CONCLUSIONI: come da note di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 30.04.2026.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatti storico e processuali rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1687/2023, emesso dal Tribunale di Latina il 2.11.2023, convenendo in giudizio la Controparte_1 dinanzi al Tribunale medesimo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente giudicando, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, per le ulteriori considerazioni e allegazioni documentali che verranno successivamente effettuate nei tempi e modi di legge, ovvero per quelle ragioni ritenute comunque opportune e di giustizia:
1- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE E DI RITO, vista l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice Adito (art. 38 c.p.c.), dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, in favore della competenza territoriale del Tribunale di OS
(Tribunale che l'opponente Società indica quale Giudice competente);
2- IN VIA PRELIMINARE chiede, per le ragioni ut supra esposte, la fissazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di altra udienza, autorizzando il Sig. Parte_1 a chiamare, quale terzo in causa il terzo [...]
Controparte_3 (C.F. P.IVA_2 e P.IVA P.IVA_3 ) in persona del proprio legale rappresentante p.t., con sede Legale in Roma (RM), Viale America 351 (C.A.P. 00144).
3- SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE: Ai sensi dell'art. 5 comma primo del D.lgs. 28/2010 chiede che il Giudice, preso atto dell'obbligo ivi previsto, oneri la parte a ciò obbligata per legge ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia rientrante tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
4- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che la fideiussione è inesistente/nulla perché illegale/illegittima/illecita, NON essendo stata la medesima sottoscritta dal Sig. Parte_1 che ribadisce il disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto della fideiussione e della sottoscrizione apposta in calce all'atto di concessione del mutuo chirografario e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo/infondato/immotivato e quindi revocare il medesimo decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo n. 1687/2023, R.G. n. 4059/2023, emesso in data 02.11.2023 dal Tribunale Ordinario di
Latina, Giudice Dott.ssa Maika Marini e notificato a mezzo del servizio postale al Sig. [...]
Parte_1 in data 16.12.2023) con tutte le conseguenze di legge;
5- SEMPRE NEL MERITO ED IN
VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare la Controparte_1 in persona del proprio legale rappresentante p.t al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura che il Giudice riterrà di liquidare Ai fini della norma sul contributo unificato di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 555.817,93 – 50% C.U. in quanto opposizione a decreto ingiuntivo. in via equitativa.
6- IN VIA
SUBORDINATA: e, nella sola denegata e non sperata ipotesi in cui venisse riconosciuta anche solo parzialmente la validità ed efficacia della fideiussione dedotta dalla Banca e/o del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione chiede determinare l'esatto dovuto in relazione ai motivi di opposizione e alla decorrenza/quantificazione degli interessi;
7- IN OGNI CASO: Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore siccome antistatario (...)”.
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto i seguenti fatti:
i. che la Controparte_1 notificava al Sig. Parte_1 nella asserita qualità di fideiussore, il decreto ingiuntivo n. 1687/2023 con il quale veniva ingiunto allo stesso, in solido con il debitore principale Controparte_4 e con il fideiussore Sig. Parte_2 il pagamento della somma di euro 555.817,93 oltre gli interessi al tasso convenzionale e alle spese documentate del procedimento, liquidate nella misura di euro 897,00, ed euro 5.712,00 per compensi professionali, al netto di IVA e CPA oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%;
ii. che tale decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo poiché la Banca opposta avrebbe concesso credito
Controparte_4alla società in virtù di contratto di mutuo chirografario, senza alcuna autorizzazione dei presunti “garanti/fideiussori” e senza conoscere le condizioni patrimoniali della società beneficiaria e, dunque, in palese violazione dell'art. 1956 c.c.;
iii. che l'operazione di concessione di credito mediante il contratto di mutuo chirografario sopra richiamato, risulterebbe, altresì, garantita dal Fondo di Garanzia ex Legge n. 662/96 presso il Medio
Credito Centrale S.p.A, e che l'odierna opposta non avrebbe in sede monitoria agito nei confronti del
Medio Credito Centrale stesso per il recupero del credito vantato;
iv. che contrariamente a quanto asserito dall'odierna opposta, il Sig. Parte_1 non avrebbe mai ricevuto alcun tipo di comunicazione dalla CP_1 circa la risoluzione immediata del contratto in essere e contestuale intimazione di pagamento di quanto dovuto in virtù del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore principale. Rappresenta l'opponente che la comunicazione in esame – che la banca afferma essere stata effettuato a mezzo raccomandata a.r del
14.06.2023 – risulta essere stata indirizzata in un luogo diverso dalla residenza del Sig. [...]
Parte_1 e, precisamente, presso un indirizzo ove l'opponente non risiedeva più da un anno;
v. che “l'odierno attore/opponente Sig. Parte_1 non si è mai costituito fideiussore/garante della società Controparte_4 e non ha mai intrattenuto alcun tipo di rapporto creditizio/bancario con l'odierna convenuta/opposta e preliminarmente eccepisce la falsità/non autenticità delle proprie firme apposte sul presunto contratto di fideiussione datato 9 agosto 2018 e formalmente disconosce la sottoscrizione apposta in calce al contratto di mutuo chirografario nella propria qualità di presunto fideiussore”.
Ciò premesso, l'odierno opponente ha affidato la propria opposizione ai seguenti motivi:
i. mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge;
ii. eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 4, cod. civ., e 20 c.p.c.;
iii. inesistenza/nullità della fideiussione datata 09.08.2018 per falsità/apocrifia/contraffazione delle firme/sottoscrizioni apposte sulla fideiussione;
iv. nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ex l. n. 287/1990;
v. nullità della fideiussione per violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c.; vi. violazione degli artt. 1941 e 1957 c.c.; vii. inesistenza della autentica di firma apposta in calce alla fideiussione - assenza del requisito della forma scritta ad substantiam - indeterminatezza delle parti contraenti;
viii. difetto di chiarezza circa le condizioni contrattuali del contratto di finanziamento – mutuo chirografario a tasso misto del 09.08.2018.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_1 contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato dall'opponente e chiedendo a questo Tribunale: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, respinta ogni contraria istanza:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'ingiustificato rifiuto dell'opponente a partecipare al procedimento di mediazione ritualmente introdotto dalla CP_1 con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 12-bis D.lgs. 28/2010; - sempre in via pregiudiziale, rigettare
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente e, per l'effetto, confermare la competenza dell'adito Tribunale per le ragioni di cui al § 3 esposte in narrativa;
- ed ancora in via pregiudiziale, rigettare la richiesta avversaria di chiamata in causa del terzo Controparte_3
[...] in quanto inammissibile ed inconferente per le ragioni di cui al § 4 esposte in narrativa;
in via preliminare, previa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., accertare e dichiarare l'autenticità della firma apposta dall'opponente sul contratto di fideiussione del 09/08/2018 per le ragioni di cui al § 5 esposte in narrativa;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, in quanto palesemente infondata e comunque non provata per le ragioni meglio descritte in narrativa,
e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Circa il fatto la parte opposta ha effettuato una diversa ricostruzione della vicenda sostanziale oggetto di giudizio deducendo: i. che con contratto di mutuo chirografario a tasso misto del 09/08/2018 stipulato presso la Filiale di
OS, la CP_1 ha concesso in favore della Controparte_4 la somma di € 700.000,00, da rimborsare mediante un piano di ammortamento di n. 120 rate mensili, scadenti dal 09/09/2018 al
09/08/2028, comprensive di quota interessi calcolati dalla 1^ alla 60^ rata al tasso fisso pari al 5% e dalla 61^ alla 120^ rata al tasso variabile corrispondente al parametro Euribor 1 Mese-Puntuale, arrotondato allo 0,05% superiore e maggiorato di 5 punti;
ii. che le parti hanno concordato espressamente la determinazione del tasso di mora nella misura del tasso corrispettivo, come sopra individuato, maggiorato del 4%, la cui misura non avrebbe mai potuto superare il cd. tasso soglia, attraverso la previsione di una specifica clausola di salvaguardia (come da art. 6 contratto di mutuo);
iii. che a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal predetto contratto, con separato contratto di garanzia stipulato in pari data, il Sig. Parte_2 ed il Sig.
Parte_1 si sono costituiti fideiussori fino alla concorrenza della somma di € 1.400.000,00; iv. che il predetto finanziamento risulta, altresì, assistito dalla garanzia statale prestata ex Legge n.
Controparte_3662/96 dal Fondo di Garanzia presso il
v. che nel corso del rapporto, il mutuatario non ha provveduto al pagamento di n. 5 rate mensili, scadute ed insolute dal 09/02/2023 al 09/06/2023, per un totale complessivo di € 39.237,08; sicché con lettera raccomandata a.r. del 14/06/2023, la CP_1 in ragione di quanto previsto dall'art. 8 del citato contratto di mutuo, ha legittimamente comunicato al debitore principale e ai coobbligati in solido “la decadenza dal beneficio del termine rateale di rimborso e la risoluzione immediata del contratto in essere, intimando il rientro dall'esposizione debitoria medio tempore maturata, comprensiva di rate scadute ed insolute (€ 39.237,08), capitale residuo a scadere (€ 486.693,20), interessi di mora su rate insolute (€ 434,43) e rateo interessi dal 09/06/2023 al 14/06/2023 (€ 337,98), per un totale di € 555.817,93, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del recesso (doc.
4 - già doc. 3 fasc. monitorio)”; vi. che la CP_1 ha regolarmente spedito e consegnato la suddetta missiva nei confronti del Sig.
Parte_1 esattamente presso l'indirizzo di residenza da lui fornito al momento della stipulazione del contratto, precisando che ai sensi dell' 12 del citato contratto di fideiussione, art.
“Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto”; pertanto sarebbe stato onere del garante comunicare alla Banca
l'eventuale variazione di residenza o domicilio;
vii. che, atteso il difetto di riscontro alla suddetta diffida ad adempiere ed essendo fallito ogni tentativo
CP_1di bonario componimento, la ha agito in sede monitoria per il recupero del credito maturato. In punto di diritto la parte opposta ha dedotto:
i. di aver già esperito, a seguito di notifica dell'opposizione, la procedura di mediazione, conformante a quanto previsto dall'art. art. 5-bis del decreto legislativo n. 28/2010; procedimento conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione dell'odierno opponente, ragione per la quale ha chiesto al
Tribunale l'applicazione delle sanzioni previste dall'attuale art. 12-bis D.lgs. 28/2010;
ii. il rigetto dell'eccezione di incompetenza atteso che, in virtù di quanto documentalmente previsto all'art. 12 del contratto di mutuo chirografario a tasso misto del 09/08/2018, “per le controversie in cui la Banca sia attrice essa potrà ricorrere sia al Foro di Latina, sia a quello territoriale della propria filiale, sia a quello del domicilio del convenuto”. Ciò conformemente a quanto previsto dall'art. 28 c.p.c., ai sensi del quale la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti stabilendo per iscritto altri fori pattiziamente individuati. Per cui, trovandosi la CP_1 nella veste di attore sostanziale, del tutto legittimamente sarebbe stato adito dalla stessa il Tribunale di Latina, quale foro convenzionale. Ha precisato, inoltre, che “in ogni caso, a tutto voler concedere, nella fattispecie troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui le obbligazioni cc.dd. “portable” (i.e., quelle aventi ad oggetto una somma di denaro) devono essere adempiute presso il domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza”;
iii. che, con riferimento alla richiesta di chiamata in causa del terzo non sussisterebbe alcun presupposto giuridico, né tantomeno un interesse processuale, specifico ed attuale, che giustificherebbe l'estensione del contraddittorio nei confronti di MCC, posto che: “i) non si versa in alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo;
ii) l'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza produrrà automaticamente effetti anche nei confronti del MCC, il quale – all'esito dell'escussione della garanzia prestata – andrà a surrogarsi ex lege nel credito della Banca, con la conseguenza che ogni eventuale (e non creduto) accertamento negativo del credito andrà a ripercuotersi direttamente nei confronti del medesimo e senza che possa esserne eccepita
l'inopponibilità”; iv. che le firme apposte dall'opponente sulle scritture oggetto di giudizio disconosciute sarebbero autentiche atteso che “il Sig. Parte_1 , all'epoca di sottoscrizione del finanziamento in questione, oltre ad essere socio della Controparte_4 ricopriva anche le cariche di Consigliere
e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società garantita” e considerato che “non può ritenersi seriamente credibile che il legale rappresentante della società beneficiaria del credito, nonché socio della medesima, non abbia sottoscritto personalmente la documentazione posta alla base della pretesa creditoria della Banca e che addirittura non fosse a conoscenza del finanziamento concesso”. In ogni caso, parte opposta ha formulato istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c.; v. che, con riferimento all'eccepita nullità c.d. antitrust, non ne sussisterebbero i presupposti, anche con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia, atteso che nel caso in esame si verserebbe in ipotesi non di fideiussione c.d. omnibus ma di fideiussione specifica in virtù della quale la garanzia prestata risulterebbe limitata esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario del 09/08/2018 e considerato che la fideiussione oggetto di controversia risulta stipulata in data 09/08/2018 e dunque in un periodo durante il quale non è stata svolta alcuna indagine da parte dell'autorità di vigilanza circa la sussistenza di intese anticoncorrenziali a monte e conseguente ripercussione sugli accordi a valle, la cui istruttoria è compresa tra il 2002 ed il 2005; vi. che alcuna nullità della fideiussione per asserita violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c. può individuarsi nel caso di specie in quanto Parte_1 all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo, rivestiva la qualità di socio e di legale rappresentante della società garantita. Invero, deduce l'opposta, i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporterebbe di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Rappresenta, inoltre, la mancata prova circa la sussistenza degli elementi oggettivo (concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia) e soggettivo (consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto) della fattispecie;
vii. che alcuna violazione degli artt. 1941 e 1957 c.c. può individuarsi nel caso di specie in quanto “il credito azionato in sede monitoria (i.e., € 555.817,93) risulta inferiore al debito originario assunto dal debitore principale e per il quale è stata prestata la fideiussione (i.e., € 700.000,00). Pertanto, non è ravvisabile in concreto alcuna violazione al disposto di cui all'art. 1941 c.c., non essendo stato superato il limite della fideiussione”; senza contare che l'art. 1941 c.c. “non è applicabile al contratto autonomo di garanzia, il quale si caratterizza rispetto al tipico contratto di fideiussione per l'assenza del vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa”. Inoltre, con riferimento alla violazione dell'art. 1957 c.c. ne ravvisa l'insussistenza “posto che le parti contraenti hanno espressamente convenuto attraverso la previsione di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; invero la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere disattesa dalle parti trattandosi di norma non posta a tutela di interessi pubblici ma nella disponibilità delle stesse;
viii. che risulterebbe infondata la contestazione circa la carenza di forma scritta del contratto di fideiussione, in quanto recante la firma di un funzionario di banca non identificato e privo dei poteri di certificazione della firma apposta dai garanti, posto che “nell'ambito dei contratti bancari che richiedono la forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto bancario” e in ogni caso considerato che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il requisito della forma scritta del contratto bancario deve ritenersi rispettato ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente e non necessitandosi della sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
1.3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU grafologica disposta nell'ambito del giudizio di verificazione espletato. In particolare, è stata disposta una prima CTU (ordinanza del
15.10.2024) e successivamente, stante la richiesta di rinnovazione da parte dell'opponente formulata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di esame CTU del 19.06.2025 e per le ragioni ivi addotte,
è stata disposta una seconda CTU (ordinanza del 19.06.2025). Non sono invece state ammesse prove orali (ivi compreso l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della Controparte_1
[...] chiesto da parte opponente) in ragione della valutazione di non necessarietà e rilevanza delle stesse, attesi gli esiti della consulenza disposta, le evidenze documentali emerse in corso di giudizio, la natura documentale della causa.
Espletati gli accertamenti disposti, il Giudice ha rinviato all'udienza del 30.04.2026 per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Alla detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Successivamente il giudice, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente sentenza.
2. In ordine alla fondatezza della domanda.
L'opposizione spiegata dall'odierno opponente deve essere rigettata siccome infondata.
2.1. Preliminarmente, in punto di diritto appare utile evidenziare che la presente opposizione risulta procedibile attesa l'insussistenza dell'obbligo di preventivo esperimento del procedimento di mediazione con riferimento alle cause aventi ad oggetto contratti di fideiussione. Infatti, l'art. 5 del D.lgs 28/2010 espressamente prevede che l'obbligo della mediazione solo ove in giudizio si intenda esercitare “un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
Invero, come da giurisprudenza consolidata, il riferimento attuato dalla norma ai “contratti assicurativi, bancari e finanziari” deve essere interpretato con rigore e restrittivamente, atteso che le condizioni di procedibilità, in quanto istituto che limita preventivamente l'accesso al giudizio e alla difesa, valori presidiati a livello costituzionale ex artt. 24 e 111 Cost., in ragione del contemperamento con esigenze di economia processuale, anch'esse presidiate a livello costituzionale (art. 111 Cost.), non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025).
L'oggetto dell'odierno giudizio deve individuarsi nel titolo sotteso alla specifica pretesa azionata in via diretta dal creditore opposto e cioè nel contratto di fideiussione in essere tra le parti. Pertanto, la materia esula da quelle oggetto di mediazione obbligatoria.
In ogni caso, anche diversamente ragionando, deve evidenziarsi che, con riferimento al presente giudizio, la parte opposta ha tempestivamente attivato il procedimento di mediazione, il quale ha riportato un esito negativo per la mancata partecipazione della parte opponente (cfr. verbale di mediazione doc. 6 della costituzione di parte opposta). Attesa, però, l'insussistenza della condizione di procedibilità rispetto all'odierna opposizione, non è possibile addivenire ad alcuna pronuncia di condanna di parte opponente per la mancata partecipazione alla mediazione attivata dall'opposta ex art. 12 bis D.lgs 28/2010.
2.2. In secondo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente nel proprio atto di citazione. Ciò in quanto, come già evidenziato dal precedente
Giudice nell'ordinanza del 15.10.2024 “l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente appare infondata stante quanto previsto dall'art. 12 del contratto azionato in monitorio ed avendo inoltre parte opposta sede legale nel circondario di questo Tribunale dovendo quindi trovare applicazione l'art. 1182 comma 3 c.c. che stabilisce che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro debbono essere adempiute al domicilio del creditore”.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 17989/2016 ha stabilito che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3,
c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Pertanto, ai fini della competenza territoriale il giudice deve compiere una valutazione allo stato degli atti che prescinda dal successivo accertamento di merito, logicamente successivo e attuato sul presupposto della riconosciuta competenza, e valutando se l'obbligazione pecuniaria oggetto di giudizio sia liquida perché determinata nel suo preciso ammontare o perché indicante i criteri certi che consentano di determinarne l'importo con certezza. Dunque, nel caso di specie deve riconoscersi sussistente un'obbligazione dall'ammontare suscettibile di accertamento sulla base di criteri non discrezionali e, quindi, liquida con conseguente operatività dell'art. 1182, comma 3 c.c.. Infatti,
l'opposizione posta in essere dall'odierno opponente si pone quale radicale contestazione nel merito della pretesa creditoria ma non può comportare, in automatico e in astratto, il carattere non liquido dell'obbligazione contestata. Accertato l'an della pretesa, infatti, il Giudice ha tutti gli strumenti per determinarne precisamente l'importo anche con riferimento al decorso del tempo e all'applicazione degli interessi.
Occorre, altresì, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ove la società/banca creditrice sia articolata in una pluralità di filiali, il debitore dovrà adempiere l'obbligazione pecuniaria presso la sede principale della stessa atteso che alla singola filiale non può essere riconosciuta un'autonomia tale da determinare un completo assorbimento presso di sé dei rapporti dalla stessa posti in essere, con esclusione della sede principale (cfr. Corte di Cassazione civile Sez. VI, ordinanza n. 17288 del 10 ottobre 2012).
Nel caso di specie la sede legale della CP_1 è sita in Fondi (LT), Via Appia Km. 118,600, sicché in applicazione del forum destinatae solutionis, la competenza territoriale deve ritenersi correttamente individuata ai sensi dell'art. 20 c.p.c. presso il Tribunale di Latina.
Al riguardo preme, in aggiunta, precisare che l'art. 12 del contratto di mutuo del 09/08/2018 versato in atti prevede che “per le controversie in cui la CP_1 sia attrice essa potrà ricorrere sia al Foro di
Latina, sia a quello territoriale della propria filiale, sia a quello del domicilio del convenuto”; per cui le parti hanno posto in essere una deroga convenzionale al foro stabilendo per iscritto altri fori pattiziamente individuati. Orbene, avendo agito in monitorio, la CP_1 ha assunto il ruolo di attore in senso sostanziale sicché correttamente la stessa ha incardinato il giudizio presso il Tribunale di Latina previsto convenzionalmente dal suddetto art. 12.
2.3. Ciò detto, e pur sempre in via preliminare, occorre precisare che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento a carattere anticipatorio con attitudine al giudicato. Pertanto, una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena fondato sulle ordinarie regole processuali anche in relazione al funzionamento dell'onere probatorio. Al riguardo l'art. 2697 c.c. stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In tal senso deve ritenersi che oggetto del giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. non sia soltanto la valutazione dei profili di legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria con una peculiarità: l'opponente, pur assumendo la veste processuale di attore, assume il ruolo sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, pur costituendosi processualmente come convenuto, deve assolvere nella sostanza l'onere della prova alla stregua di un attore.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente stabilito che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo può determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio, il quale potrà espandersi fino a riguardare, oltre alla pretesa sottesa all'originario decreto ingiuntivo, anche domande alternative e ulteriori che presentino comunque un collegamento sostanziale con l'originaria pretesa, trovando il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto la proposizione dell'originaria domanda di ingiunzione di pagamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. 15 ottobre 2024, n. 26727).
Occorre, altresì, evidenziare che in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584). Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite
30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Orbene, la parte opposta ha, nel procedimento in esame, assolto all'onere probatorio su di lei gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, dimostrando:
i. il titolo della propria pretesa: contratto di mutuo chirografario a tasso misto del 09/08/2018 stipulato presso la filiale di OS (doc. 2 comparsa – già doc. 1 fasc. monitorio) e contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno opponente (doc. 3 comparsa - già doc. 2 fasc. monitorio); ii. il mancato pagamento da parte del mutuatario di n. 5 rate mensili, scadute ed insolute dal
09/02/2023 al 09/06/2023, per un totale complessivo di € 39.237,08, circostanza comunque non specificamente e adeguatamente contestata;
iii. di avere comunicato al debitore principale e ai coobbligati in solido la decadenza dal beneficio del termine rateale di rimborso e la risoluzione immediata del contratto in essere e intimazione al rientro dall'esposizione debitoria medio tempore maturata, comprensiva di rate scadute ed insolute (€
39.237,08), capitale residuo a scadere (€ 486.693,20), interessi di mora su rate insolute (€ 434,43) e rateo interessi dal 09/06/2023 al 14/06/2023 (€ 337,98), per un totale di € 555.817,93, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del recesso (doc. 4 - già doc. 3 fasc. monitorio); iv. di avere regolarmente spedito e consegnato la suddetta missiva nei confronti del Sig. Parte_1
[...] presso l'indirizzo di residenza da questi fornito al momento della stipulazione del contratto
(doc. 5). Ciò in virtù di quanto espressamente statuito dal citato contratto di fideiussione che all'art. 12 prevede che: “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto”. Pertanto, neanche può essere accolta l'eccezione dell'odierno opponente secondo la quale la CP_1 avrebbe dovuto indirizzare la suddetta comunicazione presso il nuovo indirizzo di residenza dello stesso, in quanto Parte_1 non ha comunque dimostrato di avere comunicato tale mutamento di residenza alla CP_1 così come previsto dall'art. 12 in esame, né essendo la CP_1 tenuta a ipotizzare un siffatto mutamento di residenza.
2.4. Al contrario la parte opposta non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio. In particolare, Parte_1 ha disconosciuto la propria firma apposta sia sul contratto di mutuo chirografario del 09/08/2018 che sul contratto autonomo di garanzia, stipulato in pari data, affermando di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con la Banca opposta e di esserne venuto a conoscenza per la prima soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Sennonché, la CTU espletata ha condotto ad accertare l'autenticità delle firme disconosciute con un grado di certezza conforme al canone civilistico del più probabile che non.
Al riguardo, occorre precisare che il quesito posto al consulente incaricato ha riguardato tanto le sottoscrizioni del Parte_1 sul contratto di fideiussione in esame che quella apposta dallo stesso sul mutuo chirografario del 09/08/2028 stipulato dalla Controparte_4
Preliminarmente deve respingersi la contestazione di parte opponente circa la tardività dell'istanza di verificazione con riferimento alla firma apposta sul contratto di mutuo de quo in quanto da una semplice disamina della comparsa di costituzione di parte opposta emerge che, tempestivamente, la stessa ha indirizzato la propria istanza di verificazione tanto rispetto alle firme disconosciute con riferimento al contratto di garanzia che a quelle relative al mutuo chirografario (valgano al riguardo le seguenti contestazioni contenute nella comparsa di risposta a pag. 8: “Nel merito, con il presente motivo di opposizione, la controparte ha l'ardire di eccepire la falsità della propria firma apposta sia sul contratto di mutuo chirografario del 09/08/2018 che sul contratto autonomo di garanzia stipulato in pari data, asserendo di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con la Banca e di esserne venuto a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo”;
“non può ritenersi seriamente credibile che il legale rappresentante della società beneficiaria del credito, nonché socio della medesima, non abbia sottoscritto personalmente la documentazione posta alla base della pretesa creditoria della Banca e che addirittura non fosse a conoscenza del finanziamento concesso”; e da ultimo a pag. 9: “In ogni caso, avendo l'opposta un interesse diretto ad avvalersi della documentazione strumentalmente disconosciuta da controparte, si formula fin
d'ora apposita istanza di verificazione al fine di accertare la plateale infondatezza dell'eccezione avversaria”).
Occorre, inoltre, evidenziare, che la CTU presa in esame da questo Giudice ai fini della decisione è soltanto la seconda ammessa a seguito di disposta rinnovazione.
Al riguardo si osserva che la prima CTU a cura della dott.ssa Persona_1 , che aveva accertato l'autenticità di tutte le firme in esame, è stata rinnovata con ordinanza del Giudice che in quella fase si è occupato del procedimento, a seguito di istanza dell'opponente, il quale aveva rappresentato che in altro procedimento (RG. 5107/2023) vertente tra le stesse parti processuali ed avente lo stesso petitum e causa petendi dell'odierna, nonché pendente innanzi allo stesso Tribunale, la CTU disposta aveva condotto ad accertare l'apocrifa delle firme disconosciute, sicché in quella sede il Giudice ne aveva già disposto la rinnovazione.
Ciò detto, le conclusioni cui è giunta la CTU incaricata nel presente giudizio in sede di rinnovazione, dott.ssa Persona_2 anche a seguito di osservazioni formulate dalle parti, sono le seguenti: “Le
n. 6 firme in verifica a nome “ Parte_1 ” apposte sul Contratto di fideiussione a garanzia di operazioni varie comportanti rischio – del 09/08/2018, sul Documento di sintesi n. 0 – del
09/08/2018 ed in qualità di garante sul – Mutuo chirografario a tasso misto – del 09/08/2018 sono riconducibili alla mano del signor Parte_1 risultando, pertanto, autografe” (cfr. pag. 77 dell'elaborato depositato).
Tali conclusioni appaiono condivisibili per il rigore metodologico col quale sono state formulate e per le argomentazioni addotte a sostegno. Dunque, il Tribunale le fa proprie.
In particolare, la consulente ha acquisito il saggio grafico dell'opponente Parte_1 ed è stata autorizzata ad accedere presso pubblici depositi per raccogliere firme dello stesso di sicura provenienza. Le operazioni sono state condotte alla presenza dei consulenti di parte: hanno avuto inizio il giorno
18.07.2025 presso lo studio della consulente con l'acquisizione del saggio grafico e poi hanno avuto seguito il 22 settembre 2025 presso lo studio del Notaio Persona_3 in Paliano (FR) con la visione e l'effettuazione di riproduzioni a mezzo scanner dell'Atto di – Compravendita – Rep. 8584 – Racc.
5658 del 26/9/2014 e il 23 settembre 2025 presso l'Archivio Notarile di Roma con la visione e l'acquisizione di immagini a mezzo scanner dei seguenti atti: a) Atto di – Compravendita – Rep.
120039 – Racc. 30821 del 17/4/2010 rogato dal Notaio Persona_4 b) Atto di –
Costituzione di Società – Rep. 8747 – Racc. 3795 del 21/12/2011 rogato dal Notaio Per_5
Inoltre, come indicato a pagina 17 della consulenza, quali scritture di comparazione sono state utilizzate anche: Carta d'identità elettronica – n. Numero_1 rilasciata dal Comune di Colleferro il
19/3/2019 (in originale); N. 2 firme apposte sul – Verbale d'inizio delle operazioni peritali – del
18/07/2025 (in originale).
L'attività è stata puntualmente verbalizzata. Come indicato dalla consulente sono state seguite le
“linee guida dell'ENFSI (European Network of Forensis Science Institutes) indicate nel “Best
Practice Manual for the Forensic Examination of Handwriting” ENFSI-BPM-FHX-01 Version 02 –
June 2018”.
Inoltre, nell'ambito delle operazioni:
i. è stato appurato che “nei documenti riportanti righe le firme in verifica sono regolarmente apposte sopra di essi”;
ii. sono state escluse “alterazioni di natura meccanica, cancellature di natura chimica, sovrascritture
o trasposizioni”
iii. è emerso che “i tracciati grafici in verifica sono stati redatti con naturalezza di gesto senza indici di artificiosità compositiva”; iv. sono emerse “analoghe caratteristiche grafiche ed espressive che le rendono riconducibili ad una stessa mano scrivente. Infatti, tutte le firme risultano analogamente semplificate nello stile grafico ed espressivo con fisiologiche oscillazioni degli aspetti formali, per naturale ambito di variabilità grafica individuale, e con stessa modalità di abbreviazione, tanto del cognome “ Parte_1 , quanto del nome “ Pt_1 ””;
v. è stato rilevato che “Le grafie comparative disponibili di Parte_1 , relative ad un arco temporale che va dal 2010 (Atto di Compravendita – Notaio Persona_4 al 2025
(Verbale inizio operazioni peritali e saggio grafico), comprendono scritture in corsivo, scritture in stampatello, numeri e firme risultando qualitativamente e quantitativamente idonee per rilevare
l'ambito di variabilità del grafismo dello stesso, e per delineare le gestualità personali che ne determinano l'identificazione ai fini peritali”; vi. con riferimento al saggio grafico è emerso che “Le firme e scritture apposte dal sig. Parte_1
[...] nel saggio grafico presentano una costante modalità esecutiva controllata e contratta”; vii. sono state enucleate plurime “particolarità espressive” idonee a caratterizzare il profilo grafico dell'opponente e idonee a suffragare l'indagine compiuta (cfr. pagg. 61 – 64) e che hanno condotto la consulente a ritenere che “In conclusione, le grafie comparative disponibili (firme e scritture) hanno consentito di mettere in evidenza l'ambito di variabilità grafica del signor Parte_1 in relazione alle differenti condizioni oggettive e soggettive di stesura del momento.
Indipendentemente dalle fisiologiche oscillazioni formali che ne possono essere conseguite
(dimensioni, forme, rapporti di spaziature di lettere, tra lettere e tra parole, valori di completezza e di leggibilità, etc…) non sono cambiate, però, le costanti (particolarità di gesto a carattere personalizzante, gestualità fuggitive) quali elementi utili per la rilevazione delle caratteristiche individuali e, quindi, identificatorie. La tipologia della gestualità autografa, infatti, presenta caratteristiche inconfondibili consentendo un adeguato rilevamento delle caratteristiche grafo- dinamiche dello scrivente e delle connotazioni più salienti della sua grafia, utili ai fini di un efficace confronto con le verificande”. Invero, nonostante la presenza di fisiologiche oscillazioni delle componenti esteriori, ciò che emerge con chiarezza è la presenza di “concordanze di natura intrinseca, di capacità grafomotoria, di stile espressivo e di particolarità di movimento dimostranti la riferibilità delle firme oggetto di causa alla mano dello stesso”.
Alla luce di siffatta puntuale e approfondita analisi occorre ritenere che non valgano a scalfire le conclusioni raggiunte dal consulente le argomentazioni espresse da parte opponente, volte a far valere l'incompletezza della consulenza realizzata, con le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di esame
CTU del 19.02.2026; argomentazioni tra l'altro non rappresentate entro il termine assegnato per la formulazione di osservazioni affinché il CTU potesse prenderne atto e fornire riscontro in sede di elaborato definitivo (risultano invero formulate nei termini solo le osservazioni del CTP di parte opposta).
In particolare, non convince l'osservazione per cui il CTU non avrebbe tenuto conto della circostanza rappresentata dal Parte_1 secondo cui il “signor Parte_1 riferisce al CTU la sua impossibilità ad essere presente in Banca il giorno 09.08.2018, e di come la sua salute non gli permettesse di deambulare, esibendo un certificato medico che il CTU non ne tiene conto. (Nemmeno il CTU Dott.ssa Per_1 riporta in atti lo stato precario del signor Parte_1 ” (cfr. pag. 12 note suddette) in quanto trattasi di fatto non allegato nell'atto di opposizione o nelle memorie successive e come tale esulante dal perimetro di accertamento del CTU e anche del Giudice in quanto allegazione tardiva rispetto alla quale deve ritenersi in quel momento già maturata decadenza stante il regime di operatività delle preclusioni assertive. Al riguardo deve considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5624/2026 ha statuito che “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Pertanto, pur essendo le successive osservazioni avanzate dall'opponente oggetto di valutazione da parte del Giudice, esse non posso introdurre fatti o elementi nuovi prima non allegati.
Proseguendo, non convince l'osservazione del CTP di parte opponente secondo cui “Nella CTU espletata si riporta un quesito diverso, menzionando un muto Chirografico del 09.08.2028 e non del
2018, disorientando questa difesa” (cfr. pag. 7 note di trattazione scritta suddette), in quanto trattasi di evidente errore materiale (indicazione anno 2028 invece che 2018) inidoneo ad incidere sulla sostanza degli accertamenti o sul diritto di difesa, se non altro poiché l'anno 2028 erroneamente indicato risultava, già al momento della consulenza, una data futura, ancora lontana dal sopraggiungere, dunque inidonea a confondere.
Non convince l'osservazione per cui la consulente avrebbe utilizzato, quale scrittura comparativa, un documento non utilizzato dalla precedente CTU sia perché la nuova consulente è stata espressamente autorizzata ad acquisire documenti di sicura provenienza del Parte_1 nei pubblici uffici, sia in virtù della pluralità di scritture di comparazione utilizzate idonee a garantire l'attendibilità dell'accertamento.
Le ulteriori osservazioni critiche risultano invece assorbite dalle argomentazioni tecniche espresse dal CTU che ha con chiarezza ritenuto di poter concludere per l'autografia delle firme oggetto d'esame.
2.5. Proseguendo con l'analisi dei motivi sottesi all'odierna opposizione, occorre rilevare che parte opponente ha contestato, altresì, la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. La questione, posta in via d'eccezione, è infondata e non può essere accolta.
Con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie e in particolare quelle previste dagli artt. 2 (cd.
“clausola di reviviscenza”, in virtù della quale il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) e 8 (cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Ne deriva che la nullità dell'intesa a monte determina la nullità “derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma ciò soltanto con riferimento alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Trattasi di ipotesi di nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto operante solo in relazione alle specifiche clausole a valle che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che dal contratto o altrimenti emerga una diversa volontà delle parti nel senso di ritenere le suddette clausole quali essenziali al punto tale da determinare estensione della nullità all'intero regolamento contrattuale.
Sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno, stabilito infatti il principio secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Al riguardo è, però necessario evidenziare che la nullità in esame riguarda soltanto le fideiussioni, siano esse omnibus o specifiche (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 27243/2024) a valle di intese anticoncorrenziali che si collochino nel periodo oggetto dell'esame e del provvedimento della Banca
d'Italia (2003-20225); sicché ove si alleghi che una fideiussione stipulata successivamente a tale periodo sia riconducibile a siffatta intesa anticoncorrenziale, la parte ha l'onere di provare: a) la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale nonostante l'intervenuta adozione del provvedimento accertativo della condotta anticoncorrenziale;
b) la riconducibilità della fideiussione impugnata al suddetto modello (cfr. tra le altre, Corte di Cassazione, sent. n. 1851/2025).
Infatti, la semplice presenza delle clausole contestate non è sufficiente al fine di rendere nullo il contratto ove non si dimostri la loro derivazione concreta da un'intesa ancora perdurante al momento della stipula, posto che il valore presuntivo del provvedimento della Banca d'Italia può essere riconosciuto solo con riferimento all'abuso accertato nel periodo 2002-2005.
Parte opponente non ha fornito alcuna prova al riguardo, limitandosi a una generica allegazione priva di effettivo riscontro;
sicché l'eccezione deve essere disattesa.
2.6. Parimenti infondata appare l'eccezione di nullità della fideiussione per asserita violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c.. Non è stato infatti provato che la Banca opposta, in violazione anche dei doveri di correttezza e buona fede, abbia fatto credito al debitore principale pur nella consapevolezza delle difficoltà economico-patrimoniali del medesimo;
pertanto, l'eccezione non può essere accolta.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui affinché possa essere invocata la tutela prevista dall'art. 1956 c.c., i fideiussori devono fornire una prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale che renda notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
di talché la mancanza di allegazioni specifiche e documentazione contabile adeguata rende inammissibile la richiesta (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15085 del 5 giugno 2025).
Occorre, inoltre, ritenere l'infondatezza dell'eccezione anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla situazione in cui nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale.
In tale evenienza, infatti, poiché “nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (…) la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 26947 del 05/10/2021).
2.7. Parte opponente lamenta, inoltre, l'illegittimità del contratto di fideiussione nella parte in cui la stessa eccede il debito assunto dal soggetto garantito e nella parte in cui essa deroga all'art. 1957 c.c.
Entrambe le questioni sono infondate: la prima, atteso che il credito azionato in sede monitoria, pari a € 555.817,93, risulta inferiore al debito originario assunto dal debitore principale e per il quale è stata prestata la fideiussione € 700.000,00; la seconda poiché nel caso risulta che le parti contraenti abbiano espressamente convenuto all'art. 5 del contratto di fideiussione che “I diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Orbene, la giurisprudenza ammette che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. possa essere pattiziamente esclusa dalle parti, in quanto norma posta a presidio non di interessi di ordine pubblico ma volta a contenere, a favore del fideiussore, che può dunque disporne, il rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.
Sez. 1, Ordinanza n. 2683 del 2025).
In ogni caso, come correttamente evidenzia la parte opposta, l'art. 7 del contratto di fideiussione de quo prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Orbene, in caso di fideiussione con pagamento “a prima richiesta” al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente che il creditore effettui una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine venga osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che non potrebbe considerarsi “a prima richiesta” un adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 22346/2017).
In ogni caso deve rilevarsi che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato anche con riferimento all'azione in via giudiziale, atteso che la risoluzione del rapporto è avvenuta in data 14/06/2023 ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla CP_1 in data
26/09/2023 e dunque entro il termine di sei mesi.
Ne consegue il rigetto di entrambe le eccezioni.
2.8. L'opponente ha dedotto, altresì, la carenza di forma scritta del contratto di fideiussione in quanto recante la firma di un funzionario di banca non identificato e privo dei poteri di certificazione della firma apposta dai garanti. L'eccezione non è fondata.
In via assorbente è sufficiente evidenziare, infatti, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 898/2018 ha affermato il seguente principio di diritto, applicabile al caso di specie: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Stante la presenza della sottoscrizione del fideiussore Parte_1 che la CTU ha riconosciuto autentica e riconducibile all'odierno opponente, deve ritenersi pienamente soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam.
2.9. Con l'ultimo motivo di opposizione l'attore contesta la compresenza, a favore della Banca opposta, della garanzia statale rilasciata dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96 gestito presso il
Controparte_3 e quella fideiussoria prestata anche dall'odierno opponente.
Anche tale ultima eccezione è infondata. In primo luogo, rileva l'espressa previsione dell'art.
4.4. del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
L'espressa limitazione del divieto alle garanzie reali, assicurative e bancarie palesa la voluntas legis di escludere dal divieto le garanzie personali, né la terminologia utilizzata consente di avallare interpretazioni estensive.
L'assunto è avvalorato da quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 che al punto “C.4
ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE” espressamente prevede: “1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia (…)”.
Ne consegue la reiezione della relativa eccezione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, l'odierna opposizione deve rigettarsi integralmente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.10. Infine, attesa la domanda formulata dalla Banca opposta e ribadita in sede di note ex art. 127 ter
c.p.c. di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., occorre evidenziare che non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria né ai sensi del comma 1, considerato che la Banca non ha provveduto a indicare e dimostrare le conseguenze dannose che avrebbe subito dall'asserita condotta temeraria processualmente scorretta tenuta in corso di giudizio e non ha provato il dolo o la colpa grave dell'opponente, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva, tale da non rientrare nell'alveo dell'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. .
3. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, per come aggiornati dal DM 147/2022 (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), dunque, per l'importo di €
29.193,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge. Detto importo deve essere aumentato del 30% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche ex art. art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014 e, dunque, per complessivi € 37.950.90 oltre spese generali e accessori come per legge
(escluso invece l'aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) per assenza di presupposti, attesa la non immediata evidenza ex ante della fondatezza della pretesa azionata).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Latina, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione assorbite:
1) RIGETTA integralmente l'opposizione formulata da parte di Parte_1 siccome infondata e per l'effetto,
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) CONDANNA Parte_1 al pagamento in favore della Controparte_1
[...] in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano, per le ragioni di cui in parte motiva, in € 37.950.90 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
4) PONE definitivamente a carico di Parte_1 le spese per le due CTU espletate in corso di giudizio.
Così deciso in Latina, il 01.05.2026
Il Giudice
DI VO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. DI VO, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 30.04.2026, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al R.G.N. 300/2024 promosso
DA
Parte_1 C.F. C.F._1 ), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], sc B, (C.A.P. 00034), rappresentato e difeso dall'Avv.
ES AT, giusta procura in atti;
-OPPONENTE-
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Fondi (LT), Via Appia Km.
118,600, codice fiscale e partita iva n. P.IVA_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Controparte_2 , rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano D'Ettorre, giusta procura in atti;
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1687/2023 – R.G. n. 4059/2023 - emesso in data
2 novembre 2023 dal Tribunale Ordinario di Latina.
CONCLUSIONI: come da note di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'udienza del 30.04.2026.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatti storico e processuali rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1687/2023, emesso dal Tribunale di Latina il 2.11.2023, convenendo in giudizio la Controparte_1 dinanzi al Tribunale medesimo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente giudicando, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, per le ulteriori considerazioni e allegazioni documentali che verranno successivamente effettuate nei tempi e modi di legge, ovvero per quelle ragioni ritenute comunque opportune e di giustizia:
1- IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE E DI RITO, vista l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice Adito (art. 38 c.p.c.), dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, in favore della competenza territoriale del Tribunale di OS
(Tribunale che l'opponente Società indica quale Giudice competente);
2- IN VIA PRELIMINARE chiede, per le ragioni ut supra esposte, la fissazione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di altra udienza, autorizzando il Sig. Parte_1 a chiamare, quale terzo in causa il terzo [...]
Controparte_3 (C.F. P.IVA_2 e P.IVA P.IVA_3 ) in persona del proprio legale rappresentante p.t., con sede Legale in Roma (RM), Viale America 351 (C.A.P. 00144).
3- SEMPRE
IN VIA PRELIMINARE: Ai sensi dell'art. 5 comma primo del D.lgs. 28/2010 chiede che il Giudice, preso atto dell'obbligo ivi previsto, oneri la parte a ciò obbligata per legge ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di materia rientrante tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
4- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che la fideiussione è inesistente/nulla perché illegale/illegittima/illecita, NON essendo stata la medesima sottoscritta dal Sig. Parte_1 che ribadisce il disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto della fideiussione e della sottoscrizione apposta in calce all'atto di concessione del mutuo chirografario e, per l'effetto, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo/infondato/immotivato e quindi revocare il medesimo decreto ingiuntivo (decreto ingiuntivo n. 1687/2023, R.G. n. 4059/2023, emesso in data 02.11.2023 dal Tribunale Ordinario di
Latina, Giudice Dott.ssa Maika Marini e notificato a mezzo del servizio postale al Sig. [...]
Parte_1 in data 16.12.2023) con tutte le conseguenze di legge;
5- SEMPRE NEL MERITO ED IN
VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in capo a parte avversaria e conseguentemente condannare la Controparte_1 in persona del proprio legale rappresentante p.t al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata nella misura che il Giudice riterrà di liquidare Ai fini della norma sul contributo unificato di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è pari ad euro 555.817,93 – 50% C.U. in quanto opposizione a decreto ingiuntivo. in via equitativa.
6- IN VIA
SUBORDINATA: e, nella sola denegata e non sperata ipotesi in cui venisse riconosciuta anche solo parzialmente la validità ed efficacia della fideiussione dedotta dalla Banca e/o del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione chiede determinare l'esatto dovuto in relazione ai motivi di opposizione e alla decorrenza/quantificazione degli interessi;
7- IN OGNI CASO: Condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto Procuratore siccome antistatario (...)”.
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto i seguenti fatti:
i. che la Controparte_1 notificava al Sig. Parte_1 nella asserita qualità di fideiussore, il decreto ingiuntivo n. 1687/2023 con il quale veniva ingiunto allo stesso, in solido con il debitore principale Controparte_4 e con il fideiussore Sig. Parte_2 il pagamento della somma di euro 555.817,93 oltre gli interessi al tasso convenzionale e alle spese documentate del procedimento, liquidate nella misura di euro 897,00, ed euro 5.712,00 per compensi professionali, al netto di IVA e CPA oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%;
ii. che tale decreto ingiuntivo sarebbe illegittimo poiché la Banca opposta avrebbe concesso credito
Controparte_4alla società in virtù di contratto di mutuo chirografario, senza alcuna autorizzazione dei presunti “garanti/fideiussori” e senza conoscere le condizioni patrimoniali della società beneficiaria e, dunque, in palese violazione dell'art. 1956 c.c.;
iii. che l'operazione di concessione di credito mediante il contratto di mutuo chirografario sopra richiamato, risulterebbe, altresì, garantita dal Fondo di Garanzia ex Legge n. 662/96 presso il Medio
Credito Centrale S.p.A, e che l'odierna opposta non avrebbe in sede monitoria agito nei confronti del
Medio Credito Centrale stesso per il recupero del credito vantato;
iv. che contrariamente a quanto asserito dall'odierna opposta, il Sig. Parte_1 non avrebbe mai ricevuto alcun tipo di comunicazione dalla CP_1 circa la risoluzione immediata del contratto in essere e contestuale intimazione di pagamento di quanto dovuto in virtù del mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore principale. Rappresenta l'opponente che la comunicazione in esame – che la banca afferma essere stata effettuato a mezzo raccomandata a.r del
14.06.2023 – risulta essere stata indirizzata in un luogo diverso dalla residenza del Sig. [...]
Parte_1 e, precisamente, presso un indirizzo ove l'opponente non risiedeva più da un anno;
v. che “l'odierno attore/opponente Sig. Parte_1 non si è mai costituito fideiussore/garante della società Controparte_4 e non ha mai intrattenuto alcun tipo di rapporto creditizio/bancario con l'odierna convenuta/opposta e preliminarmente eccepisce la falsità/non autenticità delle proprie firme apposte sul presunto contratto di fideiussione datato 9 agosto 2018 e formalmente disconosce la sottoscrizione apposta in calce al contratto di mutuo chirografario nella propria qualità di presunto fideiussore”.
Ciò premesso, l'odierno opponente ha affidato la propria opposizione ai seguenti motivi:
i. mancato esperimento della procedura di mediazione, obbligatoria per legge;
ii. eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e del combinato disposto di cui agli artt. 1182, comma 4, cod. civ., e 20 c.p.c.;
iii. inesistenza/nullità della fideiussione datata 09.08.2018 per falsità/apocrifia/contraffazione delle firme/sottoscrizioni apposte sulla fideiussione;
iv. nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ex l. n. 287/1990;
v. nullità della fideiussione per violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c.; vi. violazione degli artt. 1941 e 1957 c.c.; vii. inesistenza della autentica di firma apposta in calce alla fideiussione - assenza del requisito della forma scritta ad substantiam - indeterminatezza delle parti contraenti;
viii. difetto di chiarezza circa le condizioni contrattuali del contratto di finanziamento – mutuo chirografario a tasso misto del 09.08.2018.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la Controparte_1 contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e domandato dall'opponente e chiedendo a questo Tribunale: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Latina, respinta ogni contraria istanza:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'ingiustificato rifiuto dell'opponente a partecipare al procedimento di mediazione ritualmente introdotto dalla CP_1 con ogni consequenziale provvedimento ai sensi dell'art. 12-bis D.lgs. 28/2010; - sempre in via pregiudiziale, rigettare
l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente e, per l'effetto, confermare la competenza dell'adito Tribunale per le ragioni di cui al § 3 esposte in narrativa;
- ed ancora in via pregiudiziale, rigettare la richiesta avversaria di chiamata in causa del terzo Controparte_3
[...] in quanto inammissibile ed inconferente per le ragioni di cui al § 4 esposte in narrativa;
in via preliminare, previa istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., accertare e dichiarare l'autenticità della firma apposta dall'opponente sul contratto di fideiussione del 09/08/2018 per le ragioni di cui al § 5 esposte in narrativa;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria, in quanto palesemente infondata e comunque non provata per le ragioni meglio descritte in narrativa,
e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, condannare l'opponente al pagamento della somma che risulterà all'esito del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Circa il fatto la parte opposta ha effettuato una diversa ricostruzione della vicenda sostanziale oggetto di giudizio deducendo: i. che con contratto di mutuo chirografario a tasso misto del 09/08/2018 stipulato presso la Filiale di
OS, la CP_1 ha concesso in favore della Controparte_4 la somma di € 700.000,00, da rimborsare mediante un piano di ammortamento di n. 120 rate mensili, scadenti dal 09/09/2018 al
09/08/2028, comprensive di quota interessi calcolati dalla 1^ alla 60^ rata al tasso fisso pari al 5% e dalla 61^ alla 120^ rata al tasso variabile corrispondente al parametro Euribor 1 Mese-Puntuale, arrotondato allo 0,05% superiore e maggiorato di 5 punti;
ii. che le parti hanno concordato espressamente la determinazione del tasso di mora nella misura del tasso corrispettivo, come sopra individuato, maggiorato del 4%, la cui misura non avrebbe mai potuto superare il cd. tasso soglia, attraverso la previsione di una specifica clausola di salvaguardia (come da art. 6 contratto di mutuo);
iii. che a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal predetto contratto, con separato contratto di garanzia stipulato in pari data, il Sig. Parte_2 ed il Sig.
Parte_1 si sono costituiti fideiussori fino alla concorrenza della somma di € 1.400.000,00; iv. che il predetto finanziamento risulta, altresì, assistito dalla garanzia statale prestata ex Legge n.
Controparte_3662/96 dal Fondo di Garanzia presso il
v. che nel corso del rapporto, il mutuatario non ha provveduto al pagamento di n. 5 rate mensili, scadute ed insolute dal 09/02/2023 al 09/06/2023, per un totale complessivo di € 39.237,08; sicché con lettera raccomandata a.r. del 14/06/2023, la CP_1 in ragione di quanto previsto dall'art. 8 del citato contratto di mutuo, ha legittimamente comunicato al debitore principale e ai coobbligati in solido “la decadenza dal beneficio del termine rateale di rimborso e la risoluzione immediata del contratto in essere, intimando il rientro dall'esposizione debitoria medio tempore maturata, comprensiva di rate scadute ed insolute (€ 39.237,08), capitale residuo a scadere (€ 486.693,20), interessi di mora su rate insolute (€ 434,43) e rateo interessi dal 09/06/2023 al 14/06/2023 (€ 337,98), per un totale di € 555.817,93, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del recesso (doc.
4 - già doc. 3 fasc. monitorio)”; vi. che la CP_1 ha regolarmente spedito e consegnato la suddetta missiva nei confronti del Sig.
Parte_1 esattamente presso l'indirizzo di residenza da lui fornito al momento della stipulazione del contratto, precisando che ai sensi dell' 12 del citato contratto di fideiussione, art.
“Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto”; pertanto sarebbe stato onere del garante comunicare alla Banca
l'eventuale variazione di residenza o domicilio;
vii. che, atteso il difetto di riscontro alla suddetta diffida ad adempiere ed essendo fallito ogni tentativo
CP_1di bonario componimento, la ha agito in sede monitoria per il recupero del credito maturato. In punto di diritto la parte opposta ha dedotto:
i. di aver già esperito, a seguito di notifica dell'opposizione, la procedura di mediazione, conformante a quanto previsto dall'art. art. 5-bis del decreto legislativo n. 28/2010; procedimento conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione dell'odierno opponente, ragione per la quale ha chiesto al
Tribunale l'applicazione delle sanzioni previste dall'attuale art. 12-bis D.lgs. 28/2010;
ii. il rigetto dell'eccezione di incompetenza atteso che, in virtù di quanto documentalmente previsto all'art. 12 del contratto di mutuo chirografario a tasso misto del 09/08/2018, “per le controversie in cui la Banca sia attrice essa potrà ricorrere sia al Foro di Latina, sia a quello territoriale della propria filiale, sia a quello del domicilio del convenuto”. Ciò conformemente a quanto previsto dall'art. 28 c.p.c., ai sensi del quale la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti stabilendo per iscritto altri fori pattiziamente individuati. Per cui, trovandosi la CP_1 nella veste di attore sostanziale, del tutto legittimamente sarebbe stato adito dalla stessa il Tribunale di Latina, quale foro convenzionale. Ha precisato, inoltre, che “in ogni caso, a tutto voler concedere, nella fattispecie troverebbe applicazione il disposto di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui le obbligazioni cc.dd. “portable” (i.e., quelle aventi ad oggetto una somma di denaro) devono essere adempiute presso il domicilio che il creditore aveva al tempo della scadenza”;
iii. che, con riferimento alla richiesta di chiamata in causa del terzo non sussisterebbe alcun presupposto giuridico, né tantomeno un interesse processuale, specifico ed attuale, che giustificherebbe l'estensione del contraddittorio nei confronti di MCC, posto che: “i) non si versa in alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario o facoltativo;
ii) l'accertamento giudiziale contenuto nella sentenza produrrà automaticamente effetti anche nei confronti del MCC, il quale – all'esito dell'escussione della garanzia prestata – andrà a surrogarsi ex lege nel credito della Banca, con la conseguenza che ogni eventuale (e non creduto) accertamento negativo del credito andrà a ripercuotersi direttamente nei confronti del medesimo e senza che possa esserne eccepita
l'inopponibilità”; iv. che le firme apposte dall'opponente sulle scritture oggetto di giudizio disconosciute sarebbero autentiche atteso che “il Sig. Parte_1 , all'epoca di sottoscrizione del finanziamento in questione, oltre ad essere socio della Controparte_4 ricopriva anche le cariche di Consigliere
e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima società garantita” e considerato che “non può ritenersi seriamente credibile che il legale rappresentante della società beneficiaria del credito, nonché socio della medesima, non abbia sottoscritto personalmente la documentazione posta alla base della pretesa creditoria della Banca e che addirittura non fosse a conoscenza del finanziamento concesso”. In ogni caso, parte opposta ha formulato istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c.; v. che, con riferimento all'eccepita nullità c.d. antitrust, non ne sussisterebbero i presupposti, anche con riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia, atteso che nel caso in esame si verserebbe in ipotesi non di fideiussione c.d. omnibus ma di fideiussione specifica in virtù della quale la garanzia prestata risulterebbe limitata esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo chirografario del 09/08/2018 e considerato che la fideiussione oggetto di controversia risulta stipulata in data 09/08/2018 e dunque in un periodo durante il quale non è stata svolta alcuna indagine da parte dell'autorità di vigilanza circa la sussistenza di intese anticoncorrenziali a monte e conseguente ripercussione sugli accordi a valle, la cui istruttoria è compresa tra il 2002 ed il 2005; vi. che alcuna nullità della fideiussione per asserita violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c. può individuarsi nel caso di specie in quanto Parte_1 all'epoca di sottoscrizione del contratto di mutuo, rivestiva la qualità di socio e di legale rappresentante della società garantita. Invero, deduce l'opposta, i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporterebbe di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Rappresenta, inoltre, la mancata prova circa la sussistenza degli elementi oggettivo (concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia) e soggettivo (consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto) della fattispecie;
vii. che alcuna violazione degli artt. 1941 e 1957 c.c. può individuarsi nel caso di specie in quanto “il credito azionato in sede monitoria (i.e., € 555.817,93) risulta inferiore al debito originario assunto dal debitore principale e per il quale è stata prestata la fideiussione (i.e., € 700.000,00). Pertanto, non è ravvisabile in concreto alcuna violazione al disposto di cui all'art. 1941 c.c., non essendo stato superato il limite della fideiussione”; senza contare che l'art. 1941 c.c. “non è applicabile al contratto autonomo di garanzia, il quale si caratterizza rispetto al tipico contratto di fideiussione per l'assenza del vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa”. Inoltre, con riferimento alla violazione dell'art. 1957 c.c. ne ravvisa l'insussistenza “posto che le parti contraenti hanno espressamente convenuto attraverso la previsione di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”; invero la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere disattesa dalle parti trattandosi di norma non posta a tutela di interessi pubblici ma nella disponibilità delle stesse;
viii. che risulterebbe infondata la contestazione circa la carenza di forma scritta del contratto di fideiussione, in quanto recante la firma di un funzionario di banca non identificato e privo dei poteri di certificazione della firma apposta dai garanti, posto che “nell'ambito dei contratti bancari che richiedono la forma scritta ad substantiam, la firma del funzionario di banca, non potendo avere potere certificativo della firma del cliente, deve essere intesa come esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto bancario” e in ogni caso considerato che la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che il requisito della forma scritta del contratto bancario deve ritenersi rispettato ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente e non necessitandosi della sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
1.3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU grafologica disposta nell'ambito del giudizio di verificazione espletato. In particolare, è stata disposta una prima CTU (ordinanza del
15.10.2024) e successivamente, stante la richiesta di rinnovazione da parte dell'opponente formulata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di esame CTU del 19.06.2025 e per le ragioni ivi addotte,
è stata disposta una seconda CTU (ordinanza del 19.06.2025). Non sono invece state ammesse prove orali (ivi compreso l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della Controparte_1
[...] chiesto da parte opponente) in ragione della valutazione di non necessarietà e rilevanza delle stesse, attesi gli esiti della consulenza disposta, le evidenze documentali emerse in corso di giudizio, la natura documentale della causa.
Espletati gli accertamenti disposti, il Giudice ha rinviato all'udienza del 30.04.2026 per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Alla detta udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.. Successivamente il giudice, lette le note depositate, ha pronunciato la seguente sentenza.
2. In ordine alla fondatezza della domanda.
L'opposizione spiegata dall'odierno opponente deve essere rigettata siccome infondata.
2.1. Preliminarmente, in punto di diritto appare utile evidenziare che la presente opposizione risulta procedibile attesa l'insussistenza dell'obbligo di preventivo esperimento del procedimento di mediazione con riferimento alle cause aventi ad oggetto contratti di fideiussione. Infatti, l'art. 5 del D.lgs 28/2010 espressamente prevede che l'obbligo della mediazione solo ove in giudizio si intenda esercitare “un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
Invero, come da giurisprudenza consolidata, il riferimento attuato dalla norma ai “contratti assicurativi, bancari e finanziari” deve essere interpretato con rigore e restrittivamente, atteso che le condizioni di procedibilità, in quanto istituto che limita preventivamente l'accesso al giudizio e alla difesa, valori presidiati a livello costituzionale ex artt. 24 e 111 Cost., in ragione del contemperamento con esigenze di economia processuale, anch'esse presidiate a livello costituzionale (art. 111 Cost.), non sono suscettibili di applicazione estensiva o analogica (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 1791 del 24 gennaio 2025).
L'oggetto dell'odierno giudizio deve individuarsi nel titolo sotteso alla specifica pretesa azionata in via diretta dal creditore opposto e cioè nel contratto di fideiussione in essere tra le parti. Pertanto, la materia esula da quelle oggetto di mediazione obbligatoria.
In ogni caso, anche diversamente ragionando, deve evidenziarsi che, con riferimento al presente giudizio, la parte opposta ha tempestivamente attivato il procedimento di mediazione, il quale ha riportato un esito negativo per la mancata partecipazione della parte opponente (cfr. verbale di mediazione doc. 6 della costituzione di parte opposta). Attesa, però, l'insussistenza della condizione di procedibilità rispetto all'odierna opposizione, non è possibile addivenire ad alcuna pronuncia di condanna di parte opponente per la mancata partecipazione alla mediazione attivata dall'opposta ex art. 12 bis D.lgs 28/2010.
2.2. In secondo luogo, occorre rilevare l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte opponente nel proprio atto di citazione. Ciò in quanto, come già evidenziato dal precedente
Giudice nell'ordinanza del 15.10.2024 “l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente appare infondata stante quanto previsto dall'art. 12 del contratto azionato in monitorio ed avendo inoltre parte opposta sede legale nel circondario di questo Tribunale dovendo quindi trovare applicazione l'art. 1182 comma 3 c.c. che stabilisce che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro debbono essere adempiute al domicilio del creditore”.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 17989/2016 ha stabilito che “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3,
c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Pertanto, ai fini della competenza territoriale il giudice deve compiere una valutazione allo stato degli atti che prescinda dal successivo accertamento di merito, logicamente successivo e attuato sul presupposto della riconosciuta competenza, e valutando se l'obbligazione pecuniaria oggetto di giudizio sia liquida perché determinata nel suo preciso ammontare o perché indicante i criteri certi che consentano di determinarne l'importo con certezza. Dunque, nel caso di specie deve riconoscersi sussistente un'obbligazione dall'ammontare suscettibile di accertamento sulla base di criteri non discrezionali e, quindi, liquida con conseguente operatività dell'art. 1182, comma 3 c.c.. Infatti,
l'opposizione posta in essere dall'odierno opponente si pone quale radicale contestazione nel merito della pretesa creditoria ma non può comportare, in automatico e in astratto, il carattere non liquido dell'obbligazione contestata. Accertato l'an della pretesa, infatti, il Giudice ha tutti gli strumenti per determinarne precisamente l'importo anche con riferimento al decorso del tempo e all'applicazione degli interessi.
Occorre, altresì, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale ove la società/banca creditrice sia articolata in una pluralità di filiali, il debitore dovrà adempiere l'obbligazione pecuniaria presso la sede principale della stessa atteso che alla singola filiale non può essere riconosciuta un'autonomia tale da determinare un completo assorbimento presso di sé dei rapporti dalla stessa posti in essere, con esclusione della sede principale (cfr. Corte di Cassazione civile Sez. VI, ordinanza n. 17288 del 10 ottobre 2012).
Nel caso di specie la sede legale della CP_1 è sita in Fondi (LT), Via Appia Km. 118,600, sicché in applicazione del forum destinatae solutionis, la competenza territoriale deve ritenersi correttamente individuata ai sensi dell'art. 20 c.p.c. presso il Tribunale di Latina.
Al riguardo preme, in aggiunta, precisare che l'art. 12 del contratto di mutuo del 09/08/2018 versato in atti prevede che “per le controversie in cui la CP_1 sia attrice essa potrà ricorrere sia al Foro di
Latina, sia a quello territoriale della propria filiale, sia a quello del domicilio del convenuto”; per cui le parti hanno posto in essere una deroga convenzionale al foro stabilendo per iscritto altri fori pattiziamente individuati. Orbene, avendo agito in monitorio, la CP_1 ha assunto il ruolo di attore in senso sostanziale sicché correttamente la stessa ha incardinato il giudizio presso il Tribunale di Latina previsto convenzionalmente dal suddetto art. 12.
2.3. Ciò detto, e pur sempre in via preliminare, occorre precisare che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento a carattere anticipatorio con attitudine al giudicato. Pertanto, una volta instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena fondato sulle ordinarie regole processuali anche in relazione al funzionamento dell'onere probatorio. Al riguardo l'art. 2697 c.c. stabilisce che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
In tal senso deve ritenersi che oggetto del giudizio di cui all'art. 645 c.p.c. non sia soltanto la valutazione dei profili di legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ma anche la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria con una peculiarità: l'opponente, pur assumendo la veste processuale di attore, assume il ruolo sostanziale di convenuto, mentre l'opposto, pur costituendosi processualmente come convenuto, deve assolvere nella sostanza l'onere della prova alla stregua di un attore.
Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente stabilito che la proposizione di un'opposizione a decreto ingiuntivo può determinare un ampliamento dell'oggetto del giudizio, il quale potrà espandersi fino a riguardare, oltre alla pretesa sottesa all'originario decreto ingiuntivo, anche domande alternative e ulteriori che presentino comunque un collegamento sostanziale con l'originaria pretesa, trovando il loro fondamento nel medesimo interesse che ha sorretto la proposizione dell'originaria domanda di ingiunzione di pagamento (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. 15 ottobre 2024, n. 26727).
Occorre, altresì, evidenziare che in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584). Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite
30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Orbene, la parte opposta ha, nel procedimento in esame, assolto all'onere probatorio su di lei gravante in qualità di attrice in senso sostanziale, dimostrando:
i. il titolo della propria pretesa: contratto di mutuo chirografario a tasso misto del 09/08/2018 stipulato presso la filiale di OS (doc. 2 comparsa – già doc. 1 fasc. monitorio) e contratto di fideiussione sottoscritto dall'odierno opponente (doc. 3 comparsa - già doc. 2 fasc. monitorio); ii. il mancato pagamento da parte del mutuatario di n. 5 rate mensili, scadute ed insolute dal
09/02/2023 al 09/06/2023, per un totale complessivo di € 39.237,08, circostanza comunque non specificamente e adeguatamente contestata;
iii. di avere comunicato al debitore principale e ai coobbligati in solido la decadenza dal beneficio del termine rateale di rimborso e la risoluzione immediata del contratto in essere e intimazione al rientro dall'esposizione debitoria medio tempore maturata, comprensiva di rate scadute ed insolute (€
39.237,08), capitale residuo a scadere (€ 486.693,20), interessi di mora su rate insolute (€ 434,43) e rateo interessi dal 09/06/2023 al 14/06/2023 (€ 337,98), per un totale di € 555.817,93, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del recesso (doc. 4 - già doc. 3 fasc. monitorio); iv. di avere regolarmente spedito e consegnato la suddetta missiva nei confronti del Sig. Parte_1
[...] presso l'indirizzo di residenza da questi fornito al momento della stipulazione del contratto
(doc. 5). Ciò in virtù di quanto espressamente statuito dal citato contratto di fideiussione che all'art. 12 prevede che: “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, è effettuata dalla banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto”. Pertanto, neanche può essere accolta l'eccezione dell'odierno opponente secondo la quale la CP_1 avrebbe dovuto indirizzare la suddetta comunicazione presso il nuovo indirizzo di residenza dello stesso, in quanto Parte_1 non ha comunque dimostrato di avere comunicato tale mutamento di residenza alla CP_1 così come previsto dall'art. 12 in esame, né essendo la CP_1 tenuta a ipotizzare un siffatto mutamento di residenza.
2.4. Al contrario la parte opposta non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio. In particolare, Parte_1 ha disconosciuto la propria firma apposta sia sul contratto di mutuo chirografario del 09/08/2018 che sul contratto autonomo di garanzia, stipulato in pari data, affermando di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con la Banca opposta e di esserne venuto a conoscenza per la prima soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Sennonché, la CTU espletata ha condotto ad accertare l'autenticità delle firme disconosciute con un grado di certezza conforme al canone civilistico del più probabile che non.
Al riguardo, occorre precisare che il quesito posto al consulente incaricato ha riguardato tanto le sottoscrizioni del Parte_1 sul contratto di fideiussione in esame che quella apposta dallo stesso sul mutuo chirografario del 09/08/2028 stipulato dalla Controparte_4
Preliminarmente deve respingersi la contestazione di parte opponente circa la tardività dell'istanza di verificazione con riferimento alla firma apposta sul contratto di mutuo de quo in quanto da una semplice disamina della comparsa di costituzione di parte opposta emerge che, tempestivamente, la stessa ha indirizzato la propria istanza di verificazione tanto rispetto alle firme disconosciute con riferimento al contratto di garanzia che a quelle relative al mutuo chirografario (valgano al riguardo le seguenti contestazioni contenute nella comparsa di risposta a pag. 8: “Nel merito, con il presente motivo di opposizione, la controparte ha l'ardire di eccepire la falsità della propria firma apposta sia sul contratto di mutuo chirografario del 09/08/2018 che sul contratto autonomo di garanzia stipulato in pari data, asserendo di non aver mai avuto alcun rapporto contrattuale con la Banca e di esserne venuto a conoscenza soltanto a seguito della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo”;
“non può ritenersi seriamente credibile che il legale rappresentante della società beneficiaria del credito, nonché socio della medesima, non abbia sottoscritto personalmente la documentazione posta alla base della pretesa creditoria della Banca e che addirittura non fosse a conoscenza del finanziamento concesso”; e da ultimo a pag. 9: “In ogni caso, avendo l'opposta un interesse diretto ad avvalersi della documentazione strumentalmente disconosciuta da controparte, si formula fin
d'ora apposita istanza di verificazione al fine di accertare la plateale infondatezza dell'eccezione avversaria”).
Occorre, inoltre, evidenziare, che la CTU presa in esame da questo Giudice ai fini della decisione è soltanto la seconda ammessa a seguito di disposta rinnovazione.
Al riguardo si osserva che la prima CTU a cura della dott.ssa Persona_1 , che aveva accertato l'autenticità di tutte le firme in esame, è stata rinnovata con ordinanza del Giudice che in quella fase si è occupato del procedimento, a seguito di istanza dell'opponente, il quale aveva rappresentato che in altro procedimento (RG. 5107/2023) vertente tra le stesse parti processuali ed avente lo stesso petitum e causa petendi dell'odierna, nonché pendente innanzi allo stesso Tribunale, la CTU disposta aveva condotto ad accertare l'apocrifa delle firme disconosciute, sicché in quella sede il Giudice ne aveva già disposto la rinnovazione.
Ciò detto, le conclusioni cui è giunta la CTU incaricata nel presente giudizio in sede di rinnovazione, dott.ssa Persona_2 anche a seguito di osservazioni formulate dalle parti, sono le seguenti: “Le
n. 6 firme in verifica a nome “ Parte_1 ” apposte sul Contratto di fideiussione a garanzia di operazioni varie comportanti rischio – del 09/08/2018, sul Documento di sintesi n. 0 – del
09/08/2018 ed in qualità di garante sul – Mutuo chirografario a tasso misto – del 09/08/2018 sono riconducibili alla mano del signor Parte_1 risultando, pertanto, autografe” (cfr. pag. 77 dell'elaborato depositato).
Tali conclusioni appaiono condivisibili per il rigore metodologico col quale sono state formulate e per le argomentazioni addotte a sostegno. Dunque, il Tribunale le fa proprie.
In particolare, la consulente ha acquisito il saggio grafico dell'opponente Parte_1 ed è stata autorizzata ad accedere presso pubblici depositi per raccogliere firme dello stesso di sicura provenienza. Le operazioni sono state condotte alla presenza dei consulenti di parte: hanno avuto inizio il giorno
18.07.2025 presso lo studio della consulente con l'acquisizione del saggio grafico e poi hanno avuto seguito il 22 settembre 2025 presso lo studio del Notaio Persona_3 in Paliano (FR) con la visione e l'effettuazione di riproduzioni a mezzo scanner dell'Atto di – Compravendita – Rep. 8584 – Racc.
5658 del 26/9/2014 e il 23 settembre 2025 presso l'Archivio Notarile di Roma con la visione e l'acquisizione di immagini a mezzo scanner dei seguenti atti: a) Atto di – Compravendita – Rep.
120039 – Racc. 30821 del 17/4/2010 rogato dal Notaio Persona_4 b) Atto di –
Costituzione di Società – Rep. 8747 – Racc. 3795 del 21/12/2011 rogato dal Notaio Per_5
Inoltre, come indicato a pagina 17 della consulenza, quali scritture di comparazione sono state utilizzate anche: Carta d'identità elettronica – n. Numero_1 rilasciata dal Comune di Colleferro il
19/3/2019 (in originale); N. 2 firme apposte sul – Verbale d'inizio delle operazioni peritali – del
18/07/2025 (in originale).
L'attività è stata puntualmente verbalizzata. Come indicato dalla consulente sono state seguite le
“linee guida dell'ENFSI (European Network of Forensis Science Institutes) indicate nel “Best
Practice Manual for the Forensic Examination of Handwriting” ENFSI-BPM-FHX-01 Version 02 –
June 2018”.
Inoltre, nell'ambito delle operazioni:
i. è stato appurato che “nei documenti riportanti righe le firme in verifica sono regolarmente apposte sopra di essi”;
ii. sono state escluse “alterazioni di natura meccanica, cancellature di natura chimica, sovrascritture
o trasposizioni”
iii. è emerso che “i tracciati grafici in verifica sono stati redatti con naturalezza di gesto senza indici di artificiosità compositiva”; iv. sono emerse “analoghe caratteristiche grafiche ed espressive che le rendono riconducibili ad una stessa mano scrivente. Infatti, tutte le firme risultano analogamente semplificate nello stile grafico ed espressivo con fisiologiche oscillazioni degli aspetti formali, per naturale ambito di variabilità grafica individuale, e con stessa modalità di abbreviazione, tanto del cognome “ Parte_1 , quanto del nome “ Pt_1 ””;
v. è stato rilevato che “Le grafie comparative disponibili di Parte_1 , relative ad un arco temporale che va dal 2010 (Atto di Compravendita – Notaio Persona_4 al 2025
(Verbale inizio operazioni peritali e saggio grafico), comprendono scritture in corsivo, scritture in stampatello, numeri e firme risultando qualitativamente e quantitativamente idonee per rilevare
l'ambito di variabilità del grafismo dello stesso, e per delineare le gestualità personali che ne determinano l'identificazione ai fini peritali”; vi. con riferimento al saggio grafico è emerso che “Le firme e scritture apposte dal sig. Parte_1
[...] nel saggio grafico presentano una costante modalità esecutiva controllata e contratta”; vii. sono state enucleate plurime “particolarità espressive” idonee a caratterizzare il profilo grafico dell'opponente e idonee a suffragare l'indagine compiuta (cfr. pagg. 61 – 64) e che hanno condotto la consulente a ritenere che “In conclusione, le grafie comparative disponibili (firme e scritture) hanno consentito di mettere in evidenza l'ambito di variabilità grafica del signor Parte_1 in relazione alle differenti condizioni oggettive e soggettive di stesura del momento.
Indipendentemente dalle fisiologiche oscillazioni formali che ne possono essere conseguite
(dimensioni, forme, rapporti di spaziature di lettere, tra lettere e tra parole, valori di completezza e di leggibilità, etc…) non sono cambiate, però, le costanti (particolarità di gesto a carattere personalizzante, gestualità fuggitive) quali elementi utili per la rilevazione delle caratteristiche individuali e, quindi, identificatorie. La tipologia della gestualità autografa, infatti, presenta caratteristiche inconfondibili consentendo un adeguato rilevamento delle caratteristiche grafo- dinamiche dello scrivente e delle connotazioni più salienti della sua grafia, utili ai fini di un efficace confronto con le verificande”. Invero, nonostante la presenza di fisiologiche oscillazioni delle componenti esteriori, ciò che emerge con chiarezza è la presenza di “concordanze di natura intrinseca, di capacità grafomotoria, di stile espressivo e di particolarità di movimento dimostranti la riferibilità delle firme oggetto di causa alla mano dello stesso”.
Alla luce di siffatta puntuale e approfondita analisi occorre ritenere che non valgano a scalfire le conclusioni raggiunte dal consulente le argomentazioni espresse da parte opponente, volte a far valere l'incompletezza della consulenza realizzata, con le note ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di esame
CTU del 19.02.2026; argomentazioni tra l'altro non rappresentate entro il termine assegnato per la formulazione di osservazioni affinché il CTU potesse prenderne atto e fornire riscontro in sede di elaborato definitivo (risultano invero formulate nei termini solo le osservazioni del CTP di parte opposta).
In particolare, non convince l'osservazione per cui il CTU non avrebbe tenuto conto della circostanza rappresentata dal Parte_1 secondo cui il “signor Parte_1 riferisce al CTU la sua impossibilità ad essere presente in Banca il giorno 09.08.2018, e di come la sua salute non gli permettesse di deambulare, esibendo un certificato medico che il CTU non ne tiene conto. (Nemmeno il CTU Dott.ssa Per_1 riporta in atti lo stato precario del signor Parte_1 ” (cfr. pag. 12 note suddette) in quanto trattasi di fatto non allegato nell'atto di opposizione o nelle memorie successive e come tale esulante dal perimetro di accertamento del CTU e anche del Giudice in quanto allegazione tardiva rispetto alla quale deve ritenersi in quel momento già maturata decadenza stante il regime di operatività delle preclusioni assertive. Al riguardo deve considerarsi che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5624/2026 ha statuito che “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e
157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Pertanto, pur essendo le successive osservazioni avanzate dall'opponente oggetto di valutazione da parte del Giudice, esse non posso introdurre fatti o elementi nuovi prima non allegati.
Proseguendo, non convince l'osservazione del CTP di parte opponente secondo cui “Nella CTU espletata si riporta un quesito diverso, menzionando un muto Chirografico del 09.08.2028 e non del
2018, disorientando questa difesa” (cfr. pag. 7 note di trattazione scritta suddette), in quanto trattasi di evidente errore materiale (indicazione anno 2028 invece che 2018) inidoneo ad incidere sulla sostanza degli accertamenti o sul diritto di difesa, se non altro poiché l'anno 2028 erroneamente indicato risultava, già al momento della consulenza, una data futura, ancora lontana dal sopraggiungere, dunque inidonea a confondere.
Non convince l'osservazione per cui la consulente avrebbe utilizzato, quale scrittura comparativa, un documento non utilizzato dalla precedente CTU sia perché la nuova consulente è stata espressamente autorizzata ad acquisire documenti di sicura provenienza del Parte_1 nei pubblici uffici, sia in virtù della pluralità di scritture di comparazione utilizzate idonee a garantire l'attendibilità dell'accertamento.
Le ulteriori osservazioni critiche risultano invece assorbite dalle argomentazioni tecniche espresse dal CTU che ha con chiarezza ritenuto di poter concludere per l'autografia delle firme oggetto d'esame.
2.5. Proseguendo con l'analisi dei motivi sottesi all'odierna opposizione, occorre rilevare che parte opponente ha contestato, altresì, la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. La questione, posta in via d'eccezione, è infondata e non può essere accolta.
Con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005 sono state dichiarate contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale predisposto dall'ABI per il contratto di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie e in particolare quelle previste dagli artt. 2 (cd.
“clausola di reviviscenza”, in virtù della quale il fideiussore deve “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., secondo la quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”) e 8 (cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”).
Ne deriva che la nullità dell'intesa a monte determina la nullità “derivata” del contratto di fideiussione a valle, ma ciò soltanto con riferimento alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
Trattasi di ipotesi di nullità parziale ex art. 1419 c.c. in quanto operante solo in relazione alle specifiche clausole a valle che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che dal contratto o altrimenti emerga una diversa volontà delle parti nel senso di ritenere le suddette clausole quali essenziali al punto tale da determinare estensione della nullità all'intero regolamento contrattuale.
Sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 hanno, stabilito infatti il principio secondo cui “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Al riguardo è, però necessario evidenziare che la nullità in esame riguarda soltanto le fideiussioni, siano esse omnibus o specifiche (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 27243/2024) a valle di intese anticoncorrenziali che si collochino nel periodo oggetto dell'esame e del provvedimento della Banca
d'Italia (2003-20225); sicché ove si alleghi che una fideiussione stipulata successivamente a tale periodo sia riconducibile a siffatta intesa anticoncorrenziale, la parte ha l'onere di provare: a) la persistenza dell'intesa anticoncorrenziale nonostante l'intervenuta adozione del provvedimento accertativo della condotta anticoncorrenziale;
b) la riconducibilità della fideiussione impugnata al suddetto modello (cfr. tra le altre, Corte di Cassazione, sent. n. 1851/2025).
Infatti, la semplice presenza delle clausole contestate non è sufficiente al fine di rendere nullo il contratto ove non si dimostri la loro derivazione concreta da un'intesa ancora perdurante al momento della stipula, posto che il valore presuntivo del provvedimento della Banca d'Italia può essere riconosciuto solo con riferimento all'abuso accertato nel periodo 2002-2005.
Parte opponente non ha fornito alcuna prova al riguardo, limitandosi a una generica allegazione priva di effettivo riscontro;
sicché l'eccezione deve essere disattesa.
2.6. Parimenti infondata appare l'eccezione di nullità della fideiussione per asserita violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c.. Non è stato infatti provato che la Banca opposta, in violazione anche dei doveri di correttezza e buona fede, abbia fatto credito al debitore principale pur nella consapevolezza delle difficoltà economico-patrimoniali del medesimo;
pertanto, l'eccezione non può essere accolta.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui affinché possa essere invocata la tutela prevista dall'art. 1956 c.c., i fideiussori devono fornire una prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale che renda notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
di talché la mancanza di allegazioni specifiche e documentazione contabile adeguata rende inammissibile la richiesta (cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15085 del 5 giugno 2025).
Occorre, inoltre, ritenere l'infondatezza dell'eccezione anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla situazione in cui nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale.
In tale evenienza, infatti, poiché “nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale (…) la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 26947 del 05/10/2021).
2.7. Parte opponente lamenta, inoltre, l'illegittimità del contratto di fideiussione nella parte in cui la stessa eccede il debito assunto dal soggetto garantito e nella parte in cui essa deroga all'art. 1957 c.c.
Entrambe le questioni sono infondate: la prima, atteso che il credito azionato in sede monitoria, pari a € 555.817,93, risulta inferiore al debito originario assunto dal debitore principale e per il quale è stata prestata la fideiussione € 700.000,00; la seconda poiché nel caso risulta che le parti contraenti abbiano espressamente convenuto all'art. 5 del contratto di fideiussione che “I diritti derivanti alla
Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Orbene, la giurisprudenza ammette che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. possa essere pattiziamente esclusa dalle parti, in quanto norma posta a presidio non di interessi di ordine pubblico ma volta a contenere, a favore del fideiussore, che può dunque disporne, il rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (cfr. Corte di Cassazione ordinanza n.
Sez. 1, Ordinanza n. 2683 del 2025).
In ogni caso, come correttamente evidenzia la parte opposta, l'art. 7 del contratto di fideiussione de quo prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
Orbene, in caso di fideiussione con pagamento “a prima richiesta” al fine di evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente che il creditore effettui una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine venga osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che non potrebbe considerarsi “a prima richiesta” un adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 22346/2017).
In ogni caso deve rilevarsi che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. risulta comunque rispettato anche con riferimento all'azione in via giudiziale, atteso che la risoluzione del rapporto è avvenuta in data 14/06/2023 ed il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla CP_1 in data
26/09/2023 e dunque entro il termine di sei mesi.
Ne consegue il rigetto di entrambe le eccezioni.
2.8. L'opponente ha dedotto, altresì, la carenza di forma scritta del contratto di fideiussione in quanto recante la firma di un funzionario di banca non identificato e privo dei poteri di certificazione della firma apposta dai garanti. L'eccezione non è fondata.
In via assorbente è sufficiente evidenziare, infatti, che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 898/2018 ha affermato il seguente principio di diritto, applicabile al caso di specie: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Stante la presenza della sottoscrizione del fideiussore Parte_1 che la CTU ha riconosciuto autentica e riconducibile all'odierno opponente, deve ritenersi pienamente soddisfatto il requisito della forma scritta ad substantiam.
2.9. Con l'ultimo motivo di opposizione l'attore contesta la compresenza, a favore della Banca opposta, della garanzia statale rilasciata dal Fondo di Garanzia ex L. 662/96 gestito presso il
Controparte_3 e quella fideiussoria prestata anche dall'odierno opponente.
Anche tale ultima eccezione è infondata. In primo luogo, rileva l'espressa previsione dell'art.
4.4. del D.M. 23 settembre 2005 secondo cui
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
L'espressa limitazione del divieto alle garanzie reali, assicurative e bancarie palesa la voluntas legis di escludere dal divieto le garanzie personali, né la terminologia utilizzata consente di avallare interpretazioni estensive.
L'assunto è avvalorato da quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 che al punto “C.4
ALTRE GARANZIE SULLE OPERAZIONI FINANZIARIE” espressamente prevede: “1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia (…)”.
Ne consegue la reiezione della relativa eccezione.
Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, l'odierna opposizione deve rigettarsi integralmente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.10. Infine, attesa la domanda formulata dalla Banca opposta e ribadita in sede di note ex art. 127 ter
c.p.c. di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., occorre evidenziare che non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria né ai sensi del comma 1, considerato che la Banca non ha provveduto a indicare e dimostrare le conseguenze dannose che avrebbe subito dall'asserita condotta temeraria processualmente scorretta tenuta in corso di giudizio e non ha provato il dolo o la colpa grave dell'opponente, né ai sensi del comma 3, non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi di una condotta processualmente abusiva, tale da non rientrare nell'alveo dell'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost. .
3. Sulle spese processuali.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in favore della parte opposta e a carico della parte opponente, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, per come aggiornati dal DM 147/2022 (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), dunque, per l'importo di €
29.193,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge. Detto importo deve essere aumentato del 30% in ragione dell'utilizzo di tecniche informatiche ex art. art. 4, comma 1 bis D.M. 55/2014 e, dunque, per complessivi € 37.950.90 oltre spese generali e accessori come per legge
(escluso invece l'aumento del 33 % a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) per assenza di presupposti, attesa la non immediata evidenza ex ante della fondatezza della pretesa azionata).
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Latina, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione assorbite:
1) RIGETTA integralmente l'opposizione formulata da parte di Parte_1 siccome infondata e per l'effetto,
2) CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3) CONDANNA Parte_1 al pagamento in favore della Controparte_1
[...] in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano, per le ragioni di cui in parte motiva, in € 37.950.90 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge;
4) PONE definitivamente a carico di Parte_1 le spese per le due CTU espletate in corso di giudizio.
Così deciso in Latina, il 01.05.2026
Il Giudice
DI VO