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Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
Sul provvedimento
Testo completo
N. 389/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Parte_1 (C.F. C.F._1 e Parte_2 (C.F.
C.F._2 , rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 )
e Parte_3 (C.F. C.F._4 , rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela
UR (C.F. C.F._5 ),
ATTORI contro
P_ (C.F. C.F._6 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gerosa
(C.F. C.F._7 ) e
CO (C.F. C.F._8 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuce
Ricci (C.F. C.F._9 ,
CONVENUTI con l'intervento di
Controparte_3 (C.F. C.F._10 ), Controparte_4 (C.F.
C.F._11 ), Controparte_5 (C.F. C.F._12 ),
Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), Controparte_7 (C.F.
C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il
19.06.1938, Controparte_8 (C.F. C.F._15 , Controparte_9
(C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di
Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ), Parte_5
[...] (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7
[...] (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3
Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Per_3 Persona_3 Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 ,
Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di Persona_4 , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 ) e
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Parte_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Pt_3 Parte_23 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MANUELA MAURO (C.F. C.F._5 ),
INTERVENUTI
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/05/26 ore 10:00 avanti il Giudice dott.ssa Cinzia Zugnoni compaiono per parte ricorrente e per tutti gli intervenuti l'avv Sclavi Rossana anche in sostituzione dell'Avv
UR Manuela per le parti da essa rappresentate;
per parte convenuta P_ l'Avv Gerosa Alberto che compare anche per CP_2
[...] in sostituzione dell'avv Ricci Marialuce, I legali delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e insistono per accoglimento delle conclusioni già precisate;
L'Avv Sclavi chiede distrazione diretta delle spese di lite dichiarandosi antistataria per le parti da essa rappresentate;
Il Giudice dato atto, previo ritiro in camera di consiglio, dispone come da separata sentenza di cui legge il dispositivo in udienza:
PQM
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, iscritta al n. 389/2024 R.G., disattesa ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dai ricorrenti e dalle parti intervenute e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1 (C.F.
C.F._44 e Parte_2 (C.F. C.F._2 , Parte_3
[...] (C.F. C.F._4 , Controparte_3 (C.F. C.F._10 ),
Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), Controparte_5 (C.F.
C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), CP_7
[...] (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F. C.F._15 ,
Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ),
Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F.
C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...]
l'8.10.1955, Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di
Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F.
C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_13 (C.F. C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Parte_14 (C.F.
C.F._32 ), Parte_15 (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F.
C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 Parte_17 (C.F.
C.F._35 ), Parte_18 (C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F.
C.F._37 , Parte_20 (C.F. C.F._38 , Parte_21
(C.F. C.F._39 , Parte_22 (C.F. C.F._40 ), [...]
Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Parte_24 (C.F. C.F._42 ),
Parte_25 (C.F. C.F._43 ), dell'atto di divisione immobiliare stipulato in data 28.01.2023, a rogito del notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n.
3803), tra P_ (nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 ) e
CO (nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 , avente ad oggetto i beni immobili siti in immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di Cercino a Foglio
7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197,
RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T e a Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T, comunque meglio descritti e identificati nel richiamato atto notarile.
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, previa richiesta di parte interessata, di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità al riguardo;
3. Condanna i convenuti P_ (nato a [...] il [...], C.F.
C.F._6 ) e CO (nata a [...] il [...], C.F.
C.F._9 , in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti e ai creditori intervenuti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano:
- quanto ai ricorrenti Parte_1 (C.F. C.F._44 e Parte_2
(C.F. C.F._2 e agli intervenuti Controparte_3 (C.F. C.F._10 ), Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), CP_5
[...] (C.F. C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ),
Controparte_7 (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F.
C.F._15 , Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F.
C.F._17 ), Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6
[...] (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato e diritti di cancelleria pari ad euro 786,00 per l'iscrizione a ruolo, oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori intervenuti Controparte_3 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
disponendo distrazione diretta ex art 93 cpc a favore dell'Avv Sclavi Rossella,
- quanto al ricorrente Parte_3 (C.F. C.F._4 e agli intervenuti
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Parte_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ) in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori
Controparte_10 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Sondrio, 20 maggio 2026
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza odierna, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 389/2024 R.G., tra
Parte_1 (C.F. C.F._1 e Parte_2 (C.F.
C.F._2 , rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 )
e Parte_3 (C.F. C.F._4 , rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela
UR (C.F. C.F._5 ),
ATTORI contro
P_ (C.F. C.F._6 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gerosa
(C.F. C.F._7 ) e
CO (C.F. C.F._8 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuce
Ricci (C.F. C.F._9 ,
CONVENUTI con l'intervento di
Controparte_3 (C.F. C.F._10 ), Controparte_4 (C.F.
C.F._11 ), Controparte_5 (C.F. C.F._12 ),
Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), Controparte_7 (C.F.
C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il
19.06.1938, Controparte_8 (C.F. C.F._15 , Controparte_9
(C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ), Parte_5
[...] (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7
[...] (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3
Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Persona_3
Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 ,
Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di Persona_4 , rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 ) e
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Pt_3 Pt_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ), rappresentati e difesi dall'Avv. MANUELA MAURO (C.F. C.F._5 ),
INTERVENUTI
OGGETTO: Revocatoria ordinaria ex art 2901 cc
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Sondrio in data 22/05/2024 Parte_2 Parte_1 [
[...] e Parte_3 esponevano di essere creditori di P_ in forza di più sentenze di condanna alle spese di lite pronunciate nei confronti di quest'ultimo e ormai passate in giudicato, per complessivi importi come meglio indicati in atti.
I ricorrenti deducevano che successivamente alla formazione dei suddetti titoli e alla notifica degli atti di precetto, P_ , già in regime di comunione legale dei beni con la moglie CO , aveva provveduto, dapprima, alla modifica del regime patrimoniale coniugale e, quindi, alla stipula di un atto di divisione immobiliare avente ad oggetto i beni immobili già in comunione tra i coniugi (atto in data 28.01.2023 a firma del Notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n. 3803).
Secondo la prospettazione attorea, mediante tale operazione negoziale P_ si sarebbe sostanzialmente spogliato degli unici beni utilmente aggredibili dai creditori, riservandosi unicamente un diritto di abitazione su uno degli immobili, diritto ritenuto dagli stessi ricorrenti non suscettibile di esecuzione forzata, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Rilevavano, inoltre, i ricorrenti che l'atto di divisione era stato posto in essere in epoca successiva alla conoscenza, da parte di P_ delle pronunce di condanna e delle iniziative esecutive intraprese, sicché il debitore era pienamente consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni), mentre la coniuge CO , partecipando all'operazione negoziale e beneficiando dell'attribuzione immobiliare, non poteva ignorare la situazione debitoria del marito.
Sulla base di tali premesse, Parte_2 Parte_1 e Parte_3 proponevano azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di divisione immobiliare stipulato tra P_ e CO , con conseguente declaratoria di inopponibilità dell'atto medesimo e condanna dei convenuti alle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, P_ , a mezzo del proprio difensore, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, sostenendo che ciascuno di essi avrebbe potuto agire esclusivamente per la propria quota di credito e non per l'intero, e contestava, altresì, la quantificazione dei crediti azionati, proponendo un diverso conteggio delle somme asseritamente dovute.
Nel merito, il convenuto deduceva l'insussistenza del requisito dell'eventus damni, allegando che, al momento della stipula dell'atto di divisione, il proprio patrimonio residuo, comprensivo dei beni non coinvolti nell'operazione, era comunque sufficiente a garantire i creditori, sicché l'atto non avrebbe inciso in modo pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale generica;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Si costituiva anche la convenuta CO la quale, a mezzo del proprio procuratore, contestava integralmente le avverse deduzioni, sostenendo, da un lato, di non essere a conoscenza dei crediti vantati dagli odierni ricorrenti nei confronti del marito e, dall'altro, che il valore dei beni residui in capo a P_ fosse tale da escludere qualsiasi pregiudizio per i creditori;
la convenuta contestava, inoltre, la misura e la spettanza delle somme richieste, alla luce delle sentenze prodotte in atti, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
In data 21/10/2024 spiegavano intervento volontario Controparte_10 , Controparte_11 , P_2
[...] Controparte_13 , Controparte_14 , Parte_14 , Parte_15 , Parte_16 [...]
Pt_17 , Parte_18 , Parte_19 Parte_20 , Parte_21 , Parte_22 , [...]
Parte_26 Parte_24 Parte_25 e Controparte_3 , Controparte_4 , CP_5
[...] Controparte_6 , Controparte_7 Personalmente E Quale Erede Legittima Di Per_1
[...] Controparte_9 Personalmente E Quale Erede Legittima Di Persona_1 E
Controparte_8 , Parte_4 , Parte_5 , Parte_6 Personalmente E Quale
Erede Legittimo Di Persona_2 , Parte_7 Personalmente E Quale Erede Legittima Di
Persona_3 , Parte_8 Parte_9 Quali Eredi Di Persona_3 , [...]
Parte_10 qualificatisi come ulteriori creditori di P_ , muniti di titoli giudiziali di condanna alle spese di lite, i quali si associavano alle domande e alle argomentazioni dei ricorrenti originari, deducendo che le operazioni di modifica del regime patrimoniale e di divisione degli immobili avevano determinato la sostanziale sottrazione della garanzia patrimoniale, in quanto il debitore si era riservato soltanto un diritto di abitazione vitalizio, non pignorabile, mentre i beni immobili di maggior valore risultavano attribuiti alla coniuge.
Gli intervenienti chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di divisione anche nei loro confronti, con conseguente estensione degli effetti della revocatoria alle rispettive posizioni creditorie, nonché la condanna dei convenuti al rimborso delle spese processuali.
I convenuti P_ e CO si opponevano all'ammissione e all'accoglimento delle domande svolte dagli intervenienti, reiterando le eccezioni già formulate nei confronti dei ricorrenti principali, sia in punto di legittimazione, sia in ordine alla sussistenza e alla quantificazione dei crediti, sia, infine, quanto alla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
All'esito delle difese svolte e delle produzioni documentali depositate dalle parti, la causa, riassegnata con provvedimento presidenziale n 26/25 del 19/11/25 a questo Giudice, veniva trattenuta in decisione e rinviata da ultimo all'udienza odierna per la lettura del dispositivo, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 , Parte_2 e Parte_3 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previe le più opportune declaratorie, accertato e dichiarato che l'atto pubblico in data 28.01.2023 a firma del
Notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n. 3803 a mezzo del quale il signor P_
[...] ha ceduto al coniuge sig.ra a CO nata a [...] il [...], residente a
Cercino via Dell'Era n. 2 C.F. C.F._8 , costituisce pregiudizio per le ragioni creditorie degli odierni ricorrenti, revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ed inopponibile ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dei creditori tutti e degli avv.ti Rossella Sclavi e Manuela UR, l'atto predetto con il quale il signor P_ ha ceduto la metà dei seguenti immobili censiti al catasto
Fabbricati del Comune di Cercino a:
- Foglio 7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197, RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T;
- Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via
Comunale Cercino Piussogno, P T;
dando atto in Sentenza che la data di nascita corretta di P_ è il 5.09.1951 e il codice fiscale corretto di P_ è C.F._6 .
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per CI NC, CI DA, CI Ester, CI CA, CI VA,
CI VA, BI LI, SU VI, SU SS, BI SO, OL NN,
BI LA, BI IA, BI EZ, BI SS, BI MM, AT AN:
“Voglia il Tribunale adito, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione, eccezione e deduzione, sentite le parti, assunti i mezzi di prova necessari in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e pronunciate le più opportune declaratorie: accertare e dichiarare che l'atto pubblico in data 28.01.2023 a rogito del Notaio Persona_7 di Morbegno
Rep. n. 5128 racc. n. 3803 - con cui il signor P_ ha ceduto al coniuge sig.ra CP_2 [
[...] nata a [...] il [...], residente a [...] - C.F.
C.F._8 - la quota di 1/2 degli immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Cercino a:
Foglio 7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197, RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T;
Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6,
Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T;
costituisce pregiudizio per le ragioni creditorie degli odierni intervenuti, dando atto in Sentenza che la data di nascita corretta di P_ è il 5.09.1951 e il codice fiscale corretto di P_ è
C.F._6 .
Conseguentemente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., che l'atto notarile predetto è inefficace ed inopponibile ai creditori intervenuti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per CI CP_3 CI Renata, Controparte_5 , Controparte_6 , Controparte_7
Personalmente E Quale Erede Legittima Di De AN EM, Controparte_9 Personalmente E
Quale Erede Legittima Di De AN EM E CI Sergio, Parte_4 Bruno, Parte_5
[...] Parte_6 Personalmente E Quale Erede Legittimo Di Persona_2 , Parte_7
[...] Personalmente E Quale Erede Legittima Di Della Zoppa Pierina, Parte_8 Parte_9
[...] Quali Eredi Di Della Zoppa Pierina, Parte_10 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione, eccezione e deduzione, sentite le parti, assunti i mezzi di prova necessari in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e pronunciate le più opportune declaratorie: accertare e dichiarare che l'atto pubblico in data 28.01.2023 a rogito del Notaio Persona_7 di Morbegno
Rep. n. 5128 Racc. n. 3803 con cui il signor P_ ha ceduto al coniuge sig.ra a CP_2
[...] nata a [...] il [...], residente a [...] C.F.
C.F._8 , la quota di 1/2 degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del comune di
Cercino a:
Foglio 7 , part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197, RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T;
-Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T;
costituisce pregiudizio per le ragioni creditorie degli odierni ricorrenti, intervenuti , dando atto in
Sentenza che la data di nascita corretta di P_ è il 5.09.1951 e il codice fiscale corretto di
P_ è C.F._6 .
Conseguentemente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., che l'atto notarile predetto è inefficace ed inopponibile ai creditori intervenuti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per P_ :
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio:
- preliminarmente: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, respingendone la domanda;
- per l'effetto e comunque: dichiarare la inammissibilità degli interventi successivamente operati;
- nel merito: accertare comunque la infondatezza delle domande tutte versate in giudizio.
In ogni caso con condanna alla rifusione di spese, iva e cpa come per legge”.
Per CO :
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio,
Preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, respingendone la domanda, per l'effetto
-e comunque- dichiarare inammissibili gli interventi effettuati dai terzi nel presente giudizio;
Nel merito, respingere le domande proposte nel presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione sintetica dei fatti e dell'oggetto del giudizio
Gli attori, Parte_2 Parte_1 e Parte_3 , nonché gli ulteriori creditori intervenuti volontariamente in causa, hanno agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di P_
[...] e di CO deducendo che, successivamente alla formazione di taluni crediti giudizialmente accertati e alla notifica di atti di precetto, il debitore ha posto in essere, con la moglie, una complessa operazione di sistemazione patrimoniale.
In particolare, è stato dedotto che i coniugi hanno dapprima modificato il regime patrimoniale, pervenendo al regime di separazione dei beni, e quindi hanno stipulato un atto di divisione immobiliare, in forza del quale la piena proprietà dell'immobile principale è stata attribuita a
CO , con riserva in favore di P_ di un mero diritto di abitazione vitalizio, mentre al medesimo sarebbero rimasti solo terreni di scarso valore economico.
Secondo gli attori e gli intervenienti, tale operazione ha determinato un depauperamento rilevante e ingiustificato della garanzia patrimoniale generica del debitore, rendendo in concreto più difficile il soddisfacimento dei crediti, con sussistenza sia dell'eventus damni sia della scientia damni in capo a
P_ e alla terza acquirente CP_2
I convenuti hanno resistito: P_ ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori e degli intervenienti a far valere l'intero importo delle spese liquidate nelle sentenze di condanna, ha contestato la quantificazione dei crediti e ha negato che l'atto di divisione abbia arrecato un effettivo pregiudizio ai creditori, escludendo quindi l'eventus damni. CP_2 ha dedotto di avere agito in buona fede, nell'ambito di una lecita sistemazione familiare, contestando la sussistenza, in capo a sé, della scientia damni.
Sulla base del complesso degli atti introduttivi, delle difese, delle conclusioni e delle repliche, nonché dell'istruttoria documentale espletata, il Tribunale ritiene fondata l'azione revocatoria e infondate le eccezioni dei convenuti, nei termini che seguono.
2. Presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
2.1 Esistenza e anteriorità del credito
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, anzitutto, l'esistenza in capo agli attori (e ai creditori intervenuti) di un diritto di credito, anche solo eventuale o litigioso, purché sorto anteriormente all'atto dispositivo o, se successivo, purché l'atto sia stato compiuto in frode alle loro ragioni (anche SS IV
n 10827/25)
Nel caso in esame, i crediti fatti valere dagli attori e dagli intervenienti traggono origine da sentenze di condanna alle spese processuali, passate in giudicato, pronunciate in sede penale nei confronti di
P_ ; tali sentenze, prodotte in atti, costituiscono titolo giudiziale idoneo ad accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare dei crediti per spese di lite.
È documentalmente provato che le pronunce di condanna alle spese sono anteriori alla stipula dell'atto di divisione immobiliare e alla correlata sistemazione patrimoniale tra i coniugi;
parimenti, risulta che, dopo il passaggio in giudicato di tali decisioni, gli odierni attori hanno notificato atti di precetto a
P_ , onde ottenere il pagamento delle somme liquidate.
Deve pertanto ritenersi integrato il requisito dell'esistenza del credito e della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, con riferimento tanto agli attori originari quanto ai creditori intervenuti, i cui titoli presentano analoga collocazione temporale rispetto all'operazione immobiliare contestata.
2.2 Eventus damni
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni consiste nella mera idoneità dell'atto di disposizione a pregiudicare, anche solo potenzialmente, la garanzia patrimoniale generica del creditore, rendendo impossibile o semplicemente più difficile il soddisfacimento del credito;
non è richiesta l'insolvenza del debitore, né che il pregiudizio si sia già concretamente realizzato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è sufficiente accertare una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore tale da diminuire la consistenza o la pronta aggredibilità dei beni, individuando l'eventus damni nella mera variazione qualitativa del patrimonio e nella previsione di un danno anche solo potenziale (tra le altre SS IV n 24003/25, n 9820/25, n 9567/25, n 20328/24,
n 29312/24)
Applicando tali principi al caso di specie, l'atto di divisione immobiliare ha determinato il trasferimento della piena proprietà dell'immobile principale - bene di maggior valore e più immediata liquidabilità - in capo a CO , con riserva in favore di P_ di un diritto di abitazione vitalizio e con permanenza, nel patrimonio di quest'ultimo, di soli terreni di modesto valore;
ne consegue che il debitore, da proprietario pieno di un bene di rilievo, è divenuto titolare di un diritto reale limitato d'abitazione e di beni residuali scarsamente capienti.
Tale operazione ha inciso in modo significativo sulla garanzia patrimoniale generica dei creditori: da un lato, ha sottratto alla piena aggredibilità esecutiva un bene immobile di pregio, che, in quanto tale, costituiva il principale cespite utile alla soddisfazione coattiva dei crediti;
dall'altro lato, ha lasciato in capo al debitore beni di minore valore e più difficile liquidazione, con evidente aggravio per i creditori in termini di tempi e probabilità di realizzo.
Le difese di P_ secondo cui il patrimonio residuo - costituito da terreni - sarebbe comunque sufficiente a garantire il soddisfacimento dei crediti, non sono supportate da idonea prova documentale e, comunque, non superano la constatazione oggettiva che l'operazione ha determinato una rilevante compressione della garanzia patrimoniale, anche solo sotto il profilo della pronta liquidabilità dei beni.
Deve pertanto ritenersi integrato il requisito dell'eventus damni, alla luce della significativa variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, idonea a rendere più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
A parere di questo Giudice, le argomentazioni che precedono non sono scalfite dall'assunto difensivo di P_ circa l'incidenza di un sequestro e di una confisca penale subiti dal medesimo. In primo luogo, dagli atti prodotti in giudizio non emerge in modo chiaro e univoco che il sequestro preventivo del 2010 e la successiva confisca abbiano colpito proprio i beni immobili che costituiscono oggetto dell'azione revocatoria, né che essi coincidano esattamente con le porzioni immobiliari trasferite alla moglie con l'atto qui “impugnato”.Le produzioni documentali di parte convenuta non consentono di stabilire con certezza l'identità tra i beni sottoposti a vincolo penale e quelli oggetto dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, difettando un puntuale riscontro in ordine ai dati catastali e alla concreta estensione dei diritti reali incisi dai provvedimenti penali rispetto a quelli trasferiti. Ne consegue che non è affatto dimostrato che i beni oggetto di revocatoria fossero, al momento dell'atto, definitivamente sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori per effetto del sequestro o della confisca, sicché l'azione ex art. 2901 c.c. conserva piena rilevanza quanto alla verifica dell'eventus damni. In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione difensiva del convenuto, secondo cui i beni trasferiti alla moglie sarebbero stati già colpiti dai richiamati provvedimenti penali, non è dato comprendere in che modo il convenuto avrebbe potuto validamente disporre di tali cespiti in favore della moglie, mediante l'atto di divisione oggetto di causa. Se, come affermato dalla difesa di P_ quei beni erano già stati definitivamente sottratti alla sua disponibilità per effetto del sequestro e della successiva confisca, la stessa possibilità giuridica di disporne con un atto di autonomia privata risulterebbe quanto meno dubbia;
ciò rende internamente contraddittoria la tesi difensiva, che da un lato postula l'avvenuta perdita del bene dal patrimonio del debitore e dall'altro presuppone la persistente titolarità e disponibilità necessarie per compiere l'atto di trasferimento alla moglie. Pertanto, la deduzione difensiva relativa al sequestro e alla confisca penale non è idonea né a escludere la natura dispositiva dell'atto di divisione, né a negare il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori, che va invece valutato alla luce della situazione risultante dall'atto stesso e dalla complessiva consistenza del patrimonio del convenuto all'epoca del suo compimento.
2.3 Scientia damni in capo al debitore
Per i crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, la revocatoria ordinaria richiede, quanto all'elemento soggettivo, che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (scientia damni), non essendo necessaria la specifica intenzione di nuocere (consilium fraudis).
La giurisprudenza ha chiarito che la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da elementi indiziari e presuntivi, quali la prossimità temporale tra il sorgere o l'accertamento del credito e l'atto dispositivo, l'entità del depauperamento, la conoscenza, da parte del debitore, della propria esposizione debitoria e delle iniziative esecutive in corso o prevedibili (tra le altre SS IV 20205/25, n 9349/25, n
5328/24)
Nel caso concreto, è risultanza documentale che le sentenze di condanna alle spese erano già passate in giudicato e che erano stati notificati atti di precetto a P_ prima della stipula dell'atto di divisione immobiliare;
il debitore non poteva dunque ignorare l'esistenza dei crediti e la concreta possibilità di subire iniziative esecutive sugli immobili di sua proprietà.
La scelta di trasferire la piena proprietà dell'immobile principale alla moglie, riservandosi un mero diritto di abitazione e trattenendo beni di scarso valore, si colloca in un contesto temporale strettamente successivo all'emersione e alla formalizzazione delle ragioni creditorie e appare priva di autonome e convincenti giustificazioni economiche, al di fuori della prospettiva di sottrarre il bene più rilevante all'aggressione dei creditori.
Le generiche allegazioni di P_ circa la natura meramente “familiare” e “sistematoria” dell'operazione non valgono a escludere la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, posto che la finalità di sistemazione interna dei rapporti patrimoniali tra coniugi non è incompatibile, ma anzi può coesistere, con l'intento - anche solo consapevole in termini di prevedibilità - di rendere più difficile l'azione esecutiva dei creditori.
Deve dunque ritenersi provata, in capo al debitore, la scientia damni, desumibile dall'insieme degli elementi temporali, oggettivi e soggettivi sopra richiamati.
3. Legittimazione attiva e contestazioni sulla quantificazione dei crediti
3.1 Eccezioni di difetto di legittimazione attiva L'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori e dei creditori intervenuti, sollevata sul rilievo che essi non potrebbero agire per l'intero importo delle spese liquidate nelle sentenze di condanna, ovvero che non sarebbero legittimati ad agire in revocatoria per la natura dei crediti vantati, deve ritenersi infondata.
La legittimazione attiva all'azione revocatoria spetta a qualunque creditore che vanti un diritto di credito, anche solo eventuale o futuro, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione; non è richiesta la natura particolare del credito, né la sua attuale esigibilità in sede esecutiva, essendo sufficiente che il creditore possa subire un pregiudizio dalla diminuzione o dalla trasformazione del patrimonio del debitore.
Nel caso di specie, gli attori e gli intervenienti sono muniti di titoli giudiziali di condanna alle spese, passati in giudicato, che li qualificano come creditori a pieno titolo nei confronti di P_ ; la natura di crediti per spese di lite non incide, di per sé, sulla legittimazione ad agire in revocatoria, essendo tali crediti pienamente patrimoniali e suscettibili di esecuzione forzata.
Deve pertanto affermarsi la piena legittimazione attiva degli attori e dei creditori intervenuti a promuovere e coltivare l'azione revocatoria nei confronti del debitore e del terzo acquirente.
A tale riguardo, va altresì precisato che l'azione esercitata nel presente giudizio non è azione di pagamento, nella quale - in difetto di obbligazione solidale - ciascun creditore può agire soltanto per la propria quota, bensì azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., di natura meramente conservativa, diretta non a conseguire direttamente il soddisfacimento del credito, ma a far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale generica su cui essi fanno affidamento.
In questa prospettiva, l'oggetto immediato del giudizio è l'atto dispositivo nella sua interezza e non la singola quota di credito, sicché ciascun creditore, purché titolare di un diritto di credito e purché sussistano l'eventus damni e i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., è legittimato ad agire in revocatoria sull'intero atto, indipendentemente dall'ammontare del proprio credito.
3.2 Contestazioni sulla quantificazione dei crediti
Il convenuto ha, altresì, contestato la quantificazione dei crediti azionati, sostenendo che le somme indicate dagli attori e dagli intervenienti non corrisponderebbero esattamente a quanto loro spettante in forza delle sentenze di condanna alle spese. Tale doglianza non incide, tuttavia, sull'ammissibilità e sulla fondatezza dell'azione revocatoria.
Come si è già ricordato, l'azione ex art. 2901 c.c. ha natura essenzialmente conservativa e mira a ottenere una dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti dei creditori, affinché questi possano agire in via esecutiva sul bene come se l'atto non fosse stato compiuto.
La precisa quantificazione del credito rileva, in via primaria, in sede di esecuzione forzata o nell'eventuale fase di accertamento del credito stesso, ma non costituisce condizione di proponibilità o di fondatezza dell'azione revocatoria, per la quale è sufficiente la prova dell'esistenza del credito e della sua non manifesta infondatezza.
Nondimeno, dagli atti emergono i titoli giudiziali che attestano l'ammontare delle spese liquidate;
eventuali divergenze di calcolo o di aggiornamento (interessi, accessori) potranno essere oggetto di specifica verifica nella fase esecutiva, senza che ciò infici l'odierna pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori.
Le contestazioni sulla quantificazione dei crediti devono, pertanto, essere respinte, in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione revocatoria e, comunque, non supportate da idonea prova contraria rispetto ai titoli giudiziali prodotti.
4. Posizione della terza acquirente CO e scientia damni in capo alla stessa
4.1 Natura dell'atto e posizione del terzo
L'atto di divisione immobiliare intervenuto tra i coniugi ha avuto, nella concreta operazione posta in essere, una funzione sostanzialmente dispositiva, in quanto ha comportato il trasferimento della piena proprietà dell'immobile principale in capo a CO con contestuale riduzione della posizione giuridica di P_ a mero titolare di un diritto di abitazione e di beni residuali.
La giurisprudenza ha affermato che, quando la divisione si traduce, nella sostanza, in un'attribuzione squilibrata di beni a favore di un condividente, con corrispondente depauperamento dell'altro, l'atto è suscettibile di revocatoria, al pari di ogni atto di disposizione che incida sulla garanzia patrimoniale dei creditori (tra le altre SS IV n 16267/25 n 32969/23 n 18683/19)
In tale prospettiva, CO assume la qualifica di terzo acquirente a titolo gratuito o comunque non oneroso in termini economicamente equivalenti, avendo ricevuto la piena proprietà dell'immobile principale nell'ambito di una sistemazione patrimoniale interna alla famiglia, senza prova di un effettivo e congruo corrispettivo. Parte_27 damni del terzo acquirente
Ai fini dell'azione revocatoria, la posizione del terzo acquirente varia a seconda che l'atto sia a titolo oneroso o gratuito: in caso di atto a titolo gratuito, non è richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, essendo sufficiente la consapevolezza del debitore;
in caso di atto a titolo oneroso, è necessaria la prova che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori
(scientia damni del terzo).
Nel caso in esame, l'operazione presenta connotati di sostanziale gratuità o, comunque, di forte sproporzione a favore di CP_2 in assenza di un corrispettivo effettivamente provato e in ogni caso, anche a voler ritenere l'atto in parte oneroso, gli elementi raccolti consentono, comunque, di affermare la sussistenza della scientia damni in capo alla terza acquirente.
CO è la moglie del debitore e partecipe diretta della complessiva sistemazione patrimoniale posta in essere a ridosso delle condanne alle spese e dei precetti notificati nell'interesse dei creditori;
peraltro, risulta per tabulas (cfr. produzioni documentali di cui al ricorso introduttivo) che la stessa ha ricevuto di persona la notifica degli atti di precetto, ancorché in busta chiusa.
La stretta relazione familiare, la conoscenza delle condizioni economiche del marito e delle controversie giudiziarie in corso, nonché la consapevolezza dell'assenza di altri cespiti di rilievo nel patrimonio di P_ costituiscono indici gravi, precisi e concordanti della sua piena consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
La giurisprudenza ha chiarito che la scientia damni del terzo può essere desunta da presunzioni semplici, valorizzando, tra l'altro, la prossimità familiare, la partecipazione alle trattative e la conoscenza della situazione debitoria del disponente;
nel caso concreto, tali elementi risultano tutti integrati, atteso che la CP_2 ha partecipato direttamente all'atto di divisione, beneficiando in modo rilevante dell'attribuzione dell'immobile principale (tra le altre SS IV n 22186/25, n
21368/25, n 20004/25)
Le allegazioni difensive della convenuta, incentrate sulla mera affermazione di buona fede e sulla natura “ordinaria” dell'operazione familiare, non sono corroborate da elementi oggettivi idonei a superare il quadro presuntivo delineato;
non sono stati offerti, ad esempio, documenti attestanti un corrispettivo effettivo o una diversa e pregnante giustificazione economica dell'operazione, né sono stati indicati ulteriori beni di rilievo rimasti nella disponibilità del debitore (SS IV n 17645/25 n 16362/25, n 13102/25).
Deve pertanto ritenersi sussistente, in capo a CO , la scientia damni, con conseguente esperibilità e fondatezza dell'azione revocatoria anche nei suoi confronti, con la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di divisione immobiliare nei confronti degli attori e dei creditori intervenuti.
5. Effetti della pronuncia revocatoria
L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta la dichiarazione di inefficacia, nei confronti dei ricorrenti e dei creditori intervenuti, dell'atto di divisione immobiliare stipulato tra P_ e
CO , con riguardo ai beni oggetto della domanda.
La dichiarazione di inefficacia ha natura relativa e non incide sulla validità dell'atto tra le parti, ma consente ai creditori vittoriosi di agire in via esecutiva sui beni come se l'atto non fosse stato compiuto, ferma restando la titolarità formale dei beni in capo al terzo acquirente, nei limiti in cui non venga pregiudicato il diritto dei creditori a soddisfarsi sul bene stesso.
6. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese ex art 91 cpc seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, determinato in euro 101.011, corrispondente al valore dei beni immobili oggetto dell'atto di divisione dichiarato inefficace, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22 tabella n 2, scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (valore per la fase istruttoria dimidiato stante l'istruttoria solo documentale) e ritenuto opportuno svolgere una liquidazione unica per ciascun gruppo di ricorrenti e intervenuti rappresentato e difeso dallo stesso legale.
Per i ricorrenti e parti intervenute rappresentate e difese dall'avv Sclavi Rossella la stessa ha chiesto distrazione diretta delle spese di lite ex art 93 cpc dichiarandosi antistataria;
PQM
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, iscritta al n. 389/2024 R.G., disattesa ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dai ricorrenti e dalle parti intervenute e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1 (C.F.
C.F._44 e Parte_2 (C.F. C.F._2 , Parte_3 [
[...] (C.F. C.F._4 , Controparte_3 (C.F. C.F._10 ),
Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), Controparte_5 (C.F.
C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), CP_7
[...] (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F. C.F._15 ,
Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ),
Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F.
C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...]
l'8.10.1955, Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di
Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F.
C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_13 (C.F. C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Parte_14 (C.F.
C.F._32 ), Parte_15 (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F.
C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 Parte_17 (C.F.
C.F._35 ), Parte_18 (C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F.
C.F._37 , Parte_20 (C.F. C.F._38 , Parte_21
(C.F. C.F._39 , Parte_22 (C.F. C.F._40 ), [...]
Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Parte_24 (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ), dell'atto di divisione immobiliare stipulato in data 28.01.2023, a rogito del notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n.
3803), tra P_ (nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 ) e
CO (nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 , avente ad oggetto i beni immobili siti in immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di Cercino a Foglio
7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197,
RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T e a Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T, comunque meglio descritti e identificati nel richiamato atto notarile.
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, previa richiesta di parte interessata, di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità al riguardo;
3. Condanna i convenuti P_ (nato a [...] il [...], C.F.
C.F._6 ) e CO (nata a [...] il [...], C.F.
C.F._9 , in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti e ai creditori intervenuti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano:
- quanto ai ricorrenti Parte_1 (C.F. C.F._44 e Parte_2
(C.F. C.F._2 e agli intervenuti Controparte_3 (C.F.
C.F._10 ), Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), CP_5
[...] (C.F. C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ),
Controparte_7 (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F.
C.F._15 , Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F.
C.F._17 ), Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6
[...] (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato e diritti di cancelleria pari ad euro 786,00 per l'iscrizione a ruolo, oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori intervenuti Controparte_3 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
disponendo distrazione diretta ex art 93 cpc a favore dell'Avv Sclavi Rossella,
- quanto al ricorrente Parte_3 (C.F. C.F._4 e agli intervenuti
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Parte_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ) in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori
Controparte_10 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge. Così deciso in Sondrio, 20 maggio 2026
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Parte_1 (C.F. C.F._1 e Parte_2 (C.F.
C.F._2 , rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 )
e Parte_3 (C.F. C.F._4 , rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela
UR (C.F. C.F._5 ),
ATTORI contro
P_ (C.F. C.F._6 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gerosa
(C.F. C.F._7 ) e
CO (C.F. C.F._8 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuce
Ricci (C.F. C.F._9 ,
CONVENUTI con l'intervento di
Controparte_3 (C.F. C.F._10 ), Controparte_4 (C.F.
C.F._11 ), Controparte_5 (C.F. C.F._12 ),
Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), Controparte_7 (C.F.
C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il
19.06.1938, Controparte_8 (C.F. C.F._15 , Controparte_9
(C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di
Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ), Parte_5
[...] (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7
[...] (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3
Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Per_3 Persona_3 Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 ,
Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di Persona_4 , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 ) e
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Parte_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Pt_3 Parte_23 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MANUELA MAURO (C.F. C.F._5 ),
INTERVENUTI
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20/05/26 ore 10:00 avanti il Giudice dott.ssa Cinzia Zugnoni compaiono per parte ricorrente e per tutti gli intervenuti l'avv Sclavi Rossana anche in sostituzione dell'Avv
UR Manuela per le parti da essa rappresentate;
per parte convenuta P_ l'Avv Gerosa Alberto che compare anche per CP_2
[...] in sostituzione dell'avv Ricci Marialuce, I legali delle parti discutono la causa riportandosi ai propri atti e insistono per accoglimento delle conclusioni già precisate;
L'Avv Sclavi chiede distrazione diretta delle spese di lite dichiarandosi antistataria per le parti da essa rappresentate;
Il Giudice dato atto, previo ritiro in camera di consiglio, dispone come da separata sentenza di cui legge il dispositivo in udienza:
PQM
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, iscritta al n. 389/2024 R.G., disattesa ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dai ricorrenti e dalle parti intervenute e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1 (C.F.
C.F._44 e Parte_2 (C.F. C.F._2 , Parte_3
[...] (C.F. C.F._4 , Controparte_3 (C.F. C.F._10 ),
Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), Controparte_5 (C.F.
C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), CP_7
[...] (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F. C.F._15 ,
Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ),
Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F.
C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...]
l'8.10.1955, Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di
Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F.
C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_13 (C.F. C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Parte_14 (C.F.
C.F._32 ), Parte_15 (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F.
C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 Parte_17 (C.F.
C.F._35 ), Parte_18 (C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F.
C.F._37 , Parte_20 (C.F. C.F._38 , Parte_21
(C.F. C.F._39 , Parte_22 (C.F. C.F._40 ), [...]
Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Parte_24 (C.F. C.F._42 ),
Parte_25 (C.F. C.F._43 ), dell'atto di divisione immobiliare stipulato in data 28.01.2023, a rogito del notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n.
3803), tra P_ (nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 ) e
CO (nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 , avente ad oggetto i beni immobili siti in immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di Cercino a Foglio
7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197,
RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T e a Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T, comunque meglio descritti e identificati nel richiamato atto notarile.
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, previa richiesta di parte interessata, di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità al riguardo;
3. Condanna i convenuti P_ (nato a [...] il [...], C.F.
C.F._6 ) e CO (nata a [...] il [...], C.F.
C.F._9 , in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti e ai creditori intervenuti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano:
- quanto ai ricorrenti Parte_1 (C.F. C.F._44 e Parte_2
(C.F. C.F._2 e agli intervenuti Controparte_3 (C.F. C.F._10 ), Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), CP_5
[...] (C.F. C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ),
Controparte_7 (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F.
C.F._15 , Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F.
C.F._17 ), Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6
[...] (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato e diritti di cancelleria pari ad euro 786,00 per l'iscrizione a ruolo, oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori intervenuti Controparte_3 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
disponendo distrazione diretta ex art 93 cpc a favore dell'Avv Sclavi Rossella,
- quanto al ricorrente Parte_3 (C.F. C.F._4 e agli intervenuti
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Parte_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ) in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori
Controparte_10 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge.
Così deciso in Sondrio, 20 maggio 2026
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO in persona del GI., in funzione di Giudice Unico monocratico, dott.ssa Cinzia Zugnoni, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza odierna, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 389/2024 R.G., tra
Parte_1 (C.F. C.F._1 e Parte_2 (C.F.
C.F._2 , rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 )
e Parte_3 (C.F. C.F._4 , rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela
UR (C.F. C.F._5 ),
ATTORI contro
P_ (C.F. C.F._6 ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Gerosa
(C.F. C.F._7 ) e
CO (C.F. C.F._8 ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marialuce
Ricci (C.F. C.F._9 ,
CONVENUTI con l'intervento di
Controparte_3 (C.F. C.F._10 ), Controparte_4 (C.F.
C.F._11 ), Controparte_5 (C.F. C.F._12 ),
Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), Controparte_7 (C.F.
C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il
19.06.1938, Controparte_8 (C.F. C.F._15 , Controparte_9
(C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ), Parte_5
[...] (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7
[...] (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3
Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Persona_3
Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 ,
Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 ,
Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di Persona_4 , rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Sclavi (C.F. C.F._3 ) e
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Pt_3 Pt_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ), rappresentati e difesi dall'Avv. MANUELA MAURO (C.F. C.F._5 ),
INTERVENUTI
OGGETTO: Revocatoria ordinaria ex art 2901 cc
BREVE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Sondrio in data 22/05/2024 Parte_2 Parte_1 [
[...] e Parte_3 esponevano di essere creditori di P_ in forza di più sentenze di condanna alle spese di lite pronunciate nei confronti di quest'ultimo e ormai passate in giudicato, per complessivi importi come meglio indicati in atti.
I ricorrenti deducevano che successivamente alla formazione dei suddetti titoli e alla notifica degli atti di precetto, P_ , già in regime di comunione legale dei beni con la moglie CO , aveva provveduto, dapprima, alla modifica del regime patrimoniale coniugale e, quindi, alla stipula di un atto di divisione immobiliare avente ad oggetto i beni immobili già in comunione tra i coniugi (atto in data 28.01.2023 a firma del Notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n. 3803).
Secondo la prospettazione attorea, mediante tale operazione negoziale P_ si sarebbe sostanzialmente spogliato degli unici beni utilmente aggredibili dai creditori, riservandosi unicamente un diritto di abitazione su uno degli immobili, diritto ritenuto dagli stessi ricorrenti non suscettibile di esecuzione forzata, con conseguente pregiudizio della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.
Rilevavano, inoltre, i ricorrenti che l'atto di divisione era stato posto in essere in epoca successiva alla conoscenza, da parte di P_ delle pronunce di condanna e delle iniziative esecutive intraprese, sicché il debitore era pienamente consapevole del danno arrecato alle ragioni creditorie (scientia damni), mentre la coniuge CO , partecipando all'operazione negoziale e beneficiando dell'attribuzione immobiliare, non poteva ignorare la situazione debitoria del marito.
Sulla base di tali premesse, Parte_2 Parte_1 e Parte_3 proponevano azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c., chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di divisione immobiliare stipulato tra P_ e CO , con conseguente declaratoria di inopponibilità dell'atto medesimo e condanna dei convenuti alle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, P_ , a mezzo del proprio difensore, eccepiva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, sostenendo che ciascuno di essi avrebbe potuto agire esclusivamente per la propria quota di credito e non per l'intero, e contestava, altresì, la quantificazione dei crediti azionati, proponendo un diverso conteggio delle somme asseritamente dovute.
Nel merito, il convenuto deduceva l'insussistenza del requisito dell'eventus damni, allegando che, al momento della stipula dell'atto di divisione, il proprio patrimonio residuo, comprensivo dei beni non coinvolti nell'operazione, era comunque sufficiente a garantire i creditori, sicché l'atto non avrebbe inciso in modo pregiudizievole sulla garanzia patrimoniale generica;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Si costituiva anche la convenuta CO la quale, a mezzo del proprio procuratore, contestava integralmente le avverse deduzioni, sostenendo, da un lato, di non essere a conoscenza dei crediti vantati dagli odierni ricorrenti nei confronti del marito e, dall'altro, che il valore dei beni residui in capo a P_ fosse tale da escludere qualsiasi pregiudizio per i creditori;
la convenuta contestava, inoltre, la misura e la spettanza delle somme richieste, alla luce delle sentenze prodotte in atti, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
In data 21/10/2024 spiegavano intervento volontario Controparte_10 , Controparte_11 , P_2
[...] Controparte_13 , Controparte_14 , Parte_14 , Parte_15 , Parte_16 [...]
Pt_17 , Parte_18 , Parte_19 Parte_20 , Parte_21 , Parte_22 , [...]
Parte_26 Parte_24 Parte_25 e Controparte_3 , Controparte_4 , CP_5
[...] Controparte_6 , Controparte_7 Personalmente E Quale Erede Legittima Di Per_1
[...] Controparte_9 Personalmente E Quale Erede Legittima Di Persona_1 E
Controparte_8 , Parte_4 , Parte_5 , Parte_6 Personalmente E Quale
Erede Legittimo Di Persona_2 , Parte_7 Personalmente E Quale Erede Legittima Di
Persona_3 , Parte_8 Parte_9 Quali Eredi Di Persona_3 , [...]
Parte_10 qualificatisi come ulteriori creditori di P_ , muniti di titoli giudiziali di condanna alle spese di lite, i quali si associavano alle domande e alle argomentazioni dei ricorrenti originari, deducendo che le operazioni di modifica del regime patrimoniale e di divisione degli immobili avevano determinato la sostanziale sottrazione della garanzia patrimoniale, in quanto il debitore si era riservato soltanto un diritto di abitazione vitalizio, non pignorabile, mentre i beni immobili di maggior valore risultavano attribuiti alla coniuge.
Gli intervenienti chiedevano, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di divisione anche nei loro confronti, con conseguente estensione degli effetti della revocatoria alle rispettive posizioni creditorie, nonché la condanna dei convenuti al rimborso delle spese processuali.
I convenuti P_ e CO si opponevano all'ammissione e all'accoglimento delle domande svolte dagli intervenienti, reiterando le eccezioni già formulate nei confronti dei ricorrenti principali, sia in punto di legittimazione, sia in ordine alla sussistenza e alla quantificazione dei crediti, sia, infine, quanto alla mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria.
All'esito delle difese svolte e delle produzioni documentali depositate dalle parti, la causa, riassegnata con provvedimento presidenziale n 26/25 del 19/11/25 a questo Giudice, veniva trattenuta in decisione e rinviata da ultimo all'udienza odierna per la lettura del dispositivo, sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 , Parte_2 e Parte_3 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previe le più opportune declaratorie, accertato e dichiarato che l'atto pubblico in data 28.01.2023 a firma del
Notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n. 3803 a mezzo del quale il signor P_
[...] ha ceduto al coniuge sig.ra a CO nata a [...] il [...], residente a
Cercino via Dell'Era n. 2 C.F. C.F._8 , costituisce pregiudizio per le ragioni creditorie degli odierni ricorrenti, revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ed inopponibile ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti dei creditori tutti e degli avv.ti Rossella Sclavi e Manuela UR, l'atto predetto con il quale il signor P_ ha ceduto la metà dei seguenti immobili censiti al catasto
Fabbricati del Comune di Cercino a:
- Foglio 7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197, RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T;
- Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via
Comunale Cercino Piussogno, P T;
dando atto in Sentenza che la data di nascita corretta di P_ è il 5.09.1951 e il codice fiscale corretto di P_ è C.F._6 .
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per CI NC, CI DA, CI Ester, CI CA, CI VA,
CI VA, BI LI, SU VI, SU SS, BI SO, OL NN,
BI LA, BI IA, BI EZ, BI SS, BI MM, AT AN:
“Voglia il Tribunale adito, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione, eccezione e deduzione, sentite le parti, assunti i mezzi di prova necessari in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e pronunciate le più opportune declaratorie: accertare e dichiarare che l'atto pubblico in data 28.01.2023 a rogito del Notaio Persona_7 di Morbegno
Rep. n. 5128 racc. n. 3803 - con cui il signor P_ ha ceduto al coniuge sig.ra CP_2 [
[...] nata a [...] il [...], residente a [...] - C.F.
C.F._8 - la quota di 1/2 degli immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Cercino a:
Foglio 7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197, RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T;
Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6,
Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T;
costituisce pregiudizio per le ragioni creditorie degli odierni intervenuti, dando atto in Sentenza che la data di nascita corretta di P_ è il 5.09.1951 e il codice fiscale corretto di P_ è
C.F._6 .
Conseguentemente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., che l'atto notarile predetto è inefficace ed inopponibile ai creditori intervenuti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per CI CP_3 CI Renata, Controparte_5 , Controparte_6 , Controparte_7
Personalmente E Quale Erede Legittima Di De AN EM, Controparte_9 Personalmente E
Quale Erede Legittima Di De AN EM E CI Sergio, Parte_4 Bruno, Parte_5
[...] Parte_6 Personalmente E Quale Erede Legittimo Di Persona_2 , Parte_7
[...] Personalmente E Quale Erede Legittima Di Della Zoppa Pierina, Parte_8 Parte_9
[...] Quali Eredi Di Della Zoppa Pierina, Parte_10 :
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione, eccezione e deduzione, sentite le parti, assunti i mezzi di prova necessari in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e pronunciate le più opportune declaratorie: accertare e dichiarare che l'atto pubblico in data 28.01.2023 a rogito del Notaio Persona_7 di Morbegno
Rep. n. 5128 Racc. n. 3803 con cui il signor P_ ha ceduto al coniuge sig.ra a CP_2
[...] nata a [...] il [...], residente a [...] C.F.
C.F._8 , la quota di 1/2 degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del comune di
Cercino a:
Foglio 7 , part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197, RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T;
-Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T;
costituisce pregiudizio per le ragioni creditorie degli odierni ricorrenti, intervenuti , dando atto in
Sentenza che la data di nascita corretta di P_ è il 5.09.1951 e il codice fiscale corretto di
P_ è C.F._6 .
Conseguentemente dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., che l'atto notarile predetto è inefficace ed inopponibile ai creditori intervenuti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per P_ :
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio:
- preliminarmente: dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, respingendone la domanda;
- per l'effetto e comunque: dichiarare la inammissibilità degli interventi successivamente operati;
- nel merito: accertare comunque la infondatezza delle domande tutte versate in giudizio.
In ogni caso con condanna alla rifusione di spese, iva e cpa come per legge”.
Per CO :
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Sondrio,
Preliminarmente, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti, respingendone la domanda, per l'effetto
-e comunque- dichiarare inammissibili gli interventi effettuati dai terzi nel presente giudizio;
Nel merito, respingere le domande proposte nel presente giudizio perché infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, iva e cpa come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricostruzione sintetica dei fatti e dell'oggetto del giudizio
Gli attori, Parte_2 Parte_1 e Parte_3 , nonché gli ulteriori creditori intervenuti volontariamente in causa, hanno agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti di P_
[...] e di CO deducendo che, successivamente alla formazione di taluni crediti giudizialmente accertati e alla notifica di atti di precetto, il debitore ha posto in essere, con la moglie, una complessa operazione di sistemazione patrimoniale.
In particolare, è stato dedotto che i coniugi hanno dapprima modificato il regime patrimoniale, pervenendo al regime di separazione dei beni, e quindi hanno stipulato un atto di divisione immobiliare, in forza del quale la piena proprietà dell'immobile principale è stata attribuita a
CO , con riserva in favore di P_ di un mero diritto di abitazione vitalizio, mentre al medesimo sarebbero rimasti solo terreni di scarso valore economico.
Secondo gli attori e gli intervenienti, tale operazione ha determinato un depauperamento rilevante e ingiustificato della garanzia patrimoniale generica del debitore, rendendo in concreto più difficile il soddisfacimento dei crediti, con sussistenza sia dell'eventus damni sia della scientia damni in capo a
P_ e alla terza acquirente CP_2
I convenuti hanno resistito: P_ ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori e degli intervenienti a far valere l'intero importo delle spese liquidate nelle sentenze di condanna, ha contestato la quantificazione dei crediti e ha negato che l'atto di divisione abbia arrecato un effettivo pregiudizio ai creditori, escludendo quindi l'eventus damni. CP_2 ha dedotto di avere agito in buona fede, nell'ambito di una lecita sistemazione familiare, contestando la sussistenza, in capo a sé, della scientia damni.
Sulla base del complesso degli atti introduttivi, delle difese, delle conclusioni e delle repliche, nonché dell'istruttoria documentale espletata, il Tribunale ritiene fondata l'azione revocatoria e infondate le eccezioni dei convenuti, nei termini che seguono.
2. Presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
2.1 Esistenza e anteriorità del credito
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, anzitutto, l'esistenza in capo agli attori (e ai creditori intervenuti) di un diritto di credito, anche solo eventuale o litigioso, purché sorto anteriormente all'atto dispositivo o, se successivo, purché l'atto sia stato compiuto in frode alle loro ragioni (anche SS IV
n 10827/25)
Nel caso in esame, i crediti fatti valere dagli attori e dagli intervenienti traggono origine da sentenze di condanna alle spese processuali, passate in giudicato, pronunciate in sede penale nei confronti di
P_ ; tali sentenze, prodotte in atti, costituiscono titolo giudiziale idoneo ad accertare definitivamente l'esistenza e l'ammontare dei crediti per spese di lite.
È documentalmente provato che le pronunce di condanna alle spese sono anteriori alla stipula dell'atto di divisione immobiliare e alla correlata sistemazione patrimoniale tra i coniugi;
parimenti, risulta che, dopo il passaggio in giudicato di tali decisioni, gli odierni attori hanno notificato atti di precetto a
P_ , onde ottenere il pagamento delle somme liquidate.
Deve pertanto ritenersi integrato il requisito dell'esistenza del credito e della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria, con riferimento tanto agli attori originari quanto ai creditori intervenuti, i cui titoli presentano analoga collocazione temporale rispetto all'operazione immobiliare contestata.
2.2 Eventus damni
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni consiste nella mera idoneità dell'atto di disposizione a pregiudicare, anche solo potenzialmente, la garanzia patrimoniale generica del creditore, rendendo impossibile o semplicemente più difficile il soddisfacimento del credito;
non è richiesta l'insolvenza del debitore, né che il pregiudizio si sia già concretamente realizzato.
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che è sufficiente accertare una variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore tale da diminuire la consistenza o la pronta aggredibilità dei beni, individuando l'eventus damni nella mera variazione qualitativa del patrimonio e nella previsione di un danno anche solo potenziale (tra le altre SS IV n 24003/25, n 9820/25, n 9567/25, n 20328/24,
n 29312/24)
Applicando tali principi al caso di specie, l'atto di divisione immobiliare ha determinato il trasferimento della piena proprietà dell'immobile principale - bene di maggior valore e più immediata liquidabilità - in capo a CO , con riserva in favore di P_ di un diritto di abitazione vitalizio e con permanenza, nel patrimonio di quest'ultimo, di soli terreni di modesto valore;
ne consegue che il debitore, da proprietario pieno di un bene di rilievo, è divenuto titolare di un diritto reale limitato d'abitazione e di beni residuali scarsamente capienti.
Tale operazione ha inciso in modo significativo sulla garanzia patrimoniale generica dei creditori: da un lato, ha sottratto alla piena aggredibilità esecutiva un bene immobile di pregio, che, in quanto tale, costituiva il principale cespite utile alla soddisfazione coattiva dei crediti;
dall'altro lato, ha lasciato in capo al debitore beni di minore valore e più difficile liquidazione, con evidente aggravio per i creditori in termini di tempi e probabilità di realizzo.
Le difese di P_ secondo cui il patrimonio residuo - costituito da terreni - sarebbe comunque sufficiente a garantire il soddisfacimento dei crediti, non sono supportate da idonea prova documentale e, comunque, non superano la constatazione oggettiva che l'operazione ha determinato una rilevante compressione della garanzia patrimoniale, anche solo sotto il profilo della pronta liquidabilità dei beni.
Deve pertanto ritenersi integrato il requisito dell'eventus damni, alla luce della significativa variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, idonea a rendere più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
A parere di questo Giudice, le argomentazioni che precedono non sono scalfite dall'assunto difensivo di P_ circa l'incidenza di un sequestro e di una confisca penale subiti dal medesimo. In primo luogo, dagli atti prodotti in giudizio non emerge in modo chiaro e univoco che il sequestro preventivo del 2010 e la successiva confisca abbiano colpito proprio i beni immobili che costituiscono oggetto dell'azione revocatoria, né che essi coincidano esattamente con le porzioni immobiliari trasferite alla moglie con l'atto qui “impugnato”.Le produzioni documentali di parte convenuta non consentono di stabilire con certezza l'identità tra i beni sottoposti a vincolo penale e quelli oggetto dell'atto dispositivo oggetto di revocatoria, difettando un puntuale riscontro in ordine ai dati catastali e alla concreta estensione dei diritti reali incisi dai provvedimenti penali rispetto a quelli trasferiti. Ne consegue che non è affatto dimostrato che i beni oggetto di revocatoria fossero, al momento dell'atto, definitivamente sottratti alla garanzia patrimoniale dei creditori per effetto del sequestro o della confisca, sicché l'azione ex art. 2901 c.c. conserva piena rilevanza quanto alla verifica dell'eventus damni. In ogni caso, anche a voler seguire la prospettazione difensiva del convenuto, secondo cui i beni trasferiti alla moglie sarebbero stati già colpiti dai richiamati provvedimenti penali, non è dato comprendere in che modo il convenuto avrebbe potuto validamente disporre di tali cespiti in favore della moglie, mediante l'atto di divisione oggetto di causa. Se, come affermato dalla difesa di P_ quei beni erano già stati definitivamente sottratti alla sua disponibilità per effetto del sequestro e della successiva confisca, la stessa possibilità giuridica di disporne con un atto di autonomia privata risulterebbe quanto meno dubbia;
ciò rende internamente contraddittoria la tesi difensiva, che da un lato postula l'avvenuta perdita del bene dal patrimonio del debitore e dall'altro presuppone la persistente titolarità e disponibilità necessarie per compiere l'atto di trasferimento alla moglie. Pertanto, la deduzione difensiva relativa al sequestro e alla confisca penale non è idonea né a escludere la natura dispositiva dell'atto di divisione, né a negare il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori, che va invece valutato alla luce della situazione risultante dall'atto stesso e dalla complessiva consistenza del patrimonio del convenuto all'epoca del suo compimento.
2.3 Scientia damni in capo al debitore
Per i crediti sorti anteriormente all'atto dispositivo, la revocatoria ordinaria richiede, quanto all'elemento soggettivo, che il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (scientia damni), non essendo necessaria la specifica intenzione di nuocere (consilium fraudis).
La giurisprudenza ha chiarito che la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da elementi indiziari e presuntivi, quali la prossimità temporale tra il sorgere o l'accertamento del credito e l'atto dispositivo, l'entità del depauperamento, la conoscenza, da parte del debitore, della propria esposizione debitoria e delle iniziative esecutive in corso o prevedibili (tra le altre SS IV 20205/25, n 9349/25, n
5328/24)
Nel caso concreto, è risultanza documentale che le sentenze di condanna alle spese erano già passate in giudicato e che erano stati notificati atti di precetto a P_ prima della stipula dell'atto di divisione immobiliare;
il debitore non poteva dunque ignorare l'esistenza dei crediti e la concreta possibilità di subire iniziative esecutive sugli immobili di sua proprietà.
La scelta di trasferire la piena proprietà dell'immobile principale alla moglie, riservandosi un mero diritto di abitazione e trattenendo beni di scarso valore, si colloca in un contesto temporale strettamente successivo all'emersione e alla formalizzazione delle ragioni creditorie e appare priva di autonome e convincenti giustificazioni economiche, al di fuori della prospettiva di sottrarre il bene più rilevante all'aggressione dei creditori.
Le generiche allegazioni di P_ circa la natura meramente “familiare” e “sistematoria” dell'operazione non valgono a escludere la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, posto che la finalità di sistemazione interna dei rapporti patrimoniali tra coniugi non è incompatibile, ma anzi può coesistere, con l'intento - anche solo consapevole in termini di prevedibilità - di rendere più difficile l'azione esecutiva dei creditori.
Deve dunque ritenersi provata, in capo al debitore, la scientia damni, desumibile dall'insieme degli elementi temporali, oggettivi e soggettivi sopra richiamati.
3. Legittimazione attiva e contestazioni sulla quantificazione dei crediti
3.1 Eccezioni di difetto di legittimazione attiva L'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori e dei creditori intervenuti, sollevata sul rilievo che essi non potrebbero agire per l'intero importo delle spese liquidate nelle sentenze di condanna, ovvero che non sarebbero legittimati ad agire in revocatoria per la natura dei crediti vantati, deve ritenersi infondata.
La legittimazione attiva all'azione revocatoria spetta a qualunque creditore che vanti un diritto di credito, anche solo eventuale o futuro, purché sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione; non è richiesta la natura particolare del credito, né la sua attuale esigibilità in sede esecutiva, essendo sufficiente che il creditore possa subire un pregiudizio dalla diminuzione o dalla trasformazione del patrimonio del debitore.
Nel caso di specie, gli attori e gli intervenienti sono muniti di titoli giudiziali di condanna alle spese, passati in giudicato, che li qualificano come creditori a pieno titolo nei confronti di P_ ; la natura di crediti per spese di lite non incide, di per sé, sulla legittimazione ad agire in revocatoria, essendo tali crediti pienamente patrimoniali e suscettibili di esecuzione forzata.
Deve pertanto affermarsi la piena legittimazione attiva degli attori e dei creditori intervenuti a promuovere e coltivare l'azione revocatoria nei confronti del debitore e del terzo acquirente.
A tale riguardo, va altresì precisato che l'azione esercitata nel presente giudizio non è azione di pagamento, nella quale - in difetto di obbligazione solidale - ciascun creditore può agire soltanto per la propria quota, bensì azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., di natura meramente conservativa, diretta non a conseguire direttamente il soddisfacimento del credito, ma a far dichiarare l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere dal debitore, al fine di reintegrare la garanzia patrimoniale generica su cui essi fanno affidamento.
In questa prospettiva, l'oggetto immediato del giudizio è l'atto dispositivo nella sua interezza e non la singola quota di credito, sicché ciascun creditore, purché titolare di un diritto di credito e purché sussistano l'eventus damni e i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., è legittimato ad agire in revocatoria sull'intero atto, indipendentemente dall'ammontare del proprio credito.
3.2 Contestazioni sulla quantificazione dei crediti
Il convenuto ha, altresì, contestato la quantificazione dei crediti azionati, sostenendo che le somme indicate dagli attori e dagli intervenienti non corrisponderebbero esattamente a quanto loro spettante in forza delle sentenze di condanna alle spese. Tale doglianza non incide, tuttavia, sull'ammissibilità e sulla fondatezza dell'azione revocatoria.
Come si è già ricordato, l'azione ex art. 2901 c.c. ha natura essenzialmente conservativa e mira a ottenere una dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti dei creditori, affinché questi possano agire in via esecutiva sul bene come se l'atto non fosse stato compiuto.
La precisa quantificazione del credito rileva, in via primaria, in sede di esecuzione forzata o nell'eventuale fase di accertamento del credito stesso, ma non costituisce condizione di proponibilità o di fondatezza dell'azione revocatoria, per la quale è sufficiente la prova dell'esistenza del credito e della sua non manifesta infondatezza.
Nondimeno, dagli atti emergono i titoli giudiziali che attestano l'ammontare delle spese liquidate;
eventuali divergenze di calcolo o di aggiornamento (interessi, accessori) potranno essere oggetto di specifica verifica nella fase esecutiva, senza che ciò infici l'odierna pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti dei creditori.
Le contestazioni sulla quantificazione dei crediti devono, pertanto, essere respinte, in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione revocatoria e, comunque, non supportate da idonea prova contraria rispetto ai titoli giudiziali prodotti.
4. Posizione della terza acquirente CO e scientia damni in capo alla stessa
4.1 Natura dell'atto e posizione del terzo
L'atto di divisione immobiliare intervenuto tra i coniugi ha avuto, nella concreta operazione posta in essere, una funzione sostanzialmente dispositiva, in quanto ha comportato il trasferimento della piena proprietà dell'immobile principale in capo a CO con contestuale riduzione della posizione giuridica di P_ a mero titolare di un diritto di abitazione e di beni residuali.
La giurisprudenza ha affermato che, quando la divisione si traduce, nella sostanza, in un'attribuzione squilibrata di beni a favore di un condividente, con corrispondente depauperamento dell'altro, l'atto è suscettibile di revocatoria, al pari di ogni atto di disposizione che incida sulla garanzia patrimoniale dei creditori (tra le altre SS IV n 16267/25 n 32969/23 n 18683/19)
In tale prospettiva, CO assume la qualifica di terzo acquirente a titolo gratuito o comunque non oneroso in termini economicamente equivalenti, avendo ricevuto la piena proprietà dell'immobile principale nell'ambito di una sistemazione patrimoniale interna alla famiglia, senza prova di un effettivo e congruo corrispettivo. Parte_27 damni del terzo acquirente
Ai fini dell'azione revocatoria, la posizione del terzo acquirente varia a seconda che l'atto sia a titolo oneroso o gratuito: in caso di atto a titolo gratuito, non è richiesta la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, essendo sufficiente la consapevolezza del debitore;
in caso di atto a titolo oneroso, è necessaria la prova che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori
(scientia damni del terzo).
Nel caso in esame, l'operazione presenta connotati di sostanziale gratuità o, comunque, di forte sproporzione a favore di CP_2 in assenza di un corrispettivo effettivamente provato e in ogni caso, anche a voler ritenere l'atto in parte oneroso, gli elementi raccolti consentono, comunque, di affermare la sussistenza della scientia damni in capo alla terza acquirente.
CO è la moglie del debitore e partecipe diretta della complessiva sistemazione patrimoniale posta in essere a ridosso delle condanne alle spese e dei precetti notificati nell'interesse dei creditori;
peraltro, risulta per tabulas (cfr. produzioni documentali di cui al ricorso introduttivo) che la stessa ha ricevuto di persona la notifica degli atti di precetto, ancorché in busta chiusa.
La stretta relazione familiare, la conoscenza delle condizioni economiche del marito e delle controversie giudiziarie in corso, nonché la consapevolezza dell'assenza di altri cespiti di rilievo nel patrimonio di P_ costituiscono indici gravi, precisi e concordanti della sua piena consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.
La giurisprudenza ha chiarito che la scientia damni del terzo può essere desunta da presunzioni semplici, valorizzando, tra l'altro, la prossimità familiare, la partecipazione alle trattative e la conoscenza della situazione debitoria del disponente;
nel caso concreto, tali elementi risultano tutti integrati, atteso che la CP_2 ha partecipato direttamente all'atto di divisione, beneficiando in modo rilevante dell'attribuzione dell'immobile principale (tra le altre SS IV n 22186/25, n
21368/25, n 20004/25)
Le allegazioni difensive della convenuta, incentrate sulla mera affermazione di buona fede e sulla natura “ordinaria” dell'operazione familiare, non sono corroborate da elementi oggettivi idonei a superare il quadro presuntivo delineato;
non sono stati offerti, ad esempio, documenti attestanti un corrispettivo effettivo o una diversa e pregnante giustificazione economica dell'operazione, né sono stati indicati ulteriori beni di rilievo rimasti nella disponibilità del debitore (SS IV n 17645/25 n 16362/25, n 13102/25).
Deve pertanto ritenersi sussistente, in capo a CO , la scientia damni, con conseguente esperibilità e fondatezza dell'azione revocatoria anche nei suoi confronti, con la dichiarazione di inefficacia relativa dell'atto di divisione immobiliare nei confronti degli attori e dei creditori intervenuti.
5. Effetti della pronuncia revocatoria
L'accoglimento dell'azione revocatoria comporta la dichiarazione di inefficacia, nei confronti dei ricorrenti e dei creditori intervenuti, dell'atto di divisione immobiliare stipulato tra P_ e
CO , con riguardo ai beni oggetto della domanda.
La dichiarazione di inefficacia ha natura relativa e non incide sulla validità dell'atto tra le parti, ma consente ai creditori vittoriosi di agire in via esecutiva sui beni come se l'atto non fosse stato compiuto, ferma restando la titolarità formale dei beni in capo al terzo acquirente, nei limiti in cui non venga pregiudicato il diritto dei creditori a soddisfarsi sul bene stesso.
6. Regolamentazione delle spese di lite
Le spese ex art 91 cpc seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, determinato in euro 101.011, corrispondente al valore dei beni immobili oggetto dell'atto di divisione dichiarato inefficace, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 147/22 tabella n 2, scaglione di riferimento, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte (valore per la fase istruttoria dimidiato stante l'istruttoria solo documentale) e ritenuto opportuno svolgere una liquidazione unica per ciascun gruppo di ricorrenti e intervenuti rappresentato e difeso dallo stesso legale.
Per i ricorrenti e parti intervenute rappresentate e difese dall'avv Sclavi Rossella la stessa ha chiesto distrazione diretta delle spese di lite ex art 93 cpc dichiarandosi antistataria;
PQM
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, iscritta al n. 389/2024 R.G., disattesa ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dai ricorrenti e dalle parti intervenute e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di Parte_1 (C.F.
C.F._44 e Parte_2 (C.F. C.F._2 , Parte_3 [
[...] (C.F. C.F._4 , Controparte_3 (C.F. C.F._10 ),
Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), Controparte_5 (C.F.
C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ), CP_7
[...] (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F. C.F._15 ,
Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F. C.F._17 ),
Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6 (C.F.
C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...]
l'8.10.1955, Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di
Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di [...]
Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Per_4
[...] , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F.
C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_13 (C.F. C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Parte_14 (C.F.
C.F._32 ), Parte_15 (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F.
C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 Parte_17 (C.F.
C.F._35 ), Parte_18 (C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F.
C.F._37 , Parte_20 (C.F. C.F._38 , Parte_21
(C.F. C.F._39 , Parte_22 (C.F. C.F._40 ), [...]
Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Parte_24 (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ), dell'atto di divisione immobiliare stipulato in data 28.01.2023, a rogito del notaio Persona_7 di Morbegno Rep. n. 5128 racc. n.
3803), tra P_ (nato a [...] il [...], C.F. C.F._6 ) e
CO (nata a [...] il [...], C.F. C.F._9 , avente ad oggetto i beni immobili siti in immobili censiti al catasto Fabbricati del Comune di Cercino a Foglio
7, part. 92, sub. 1, cat. A/2, cl. 2, vani 8,5, superficie catastale mq. 206 escluse aree scoperte mq. 197,
RC € 460,94, via Comunale Cercino Piussogno, piano T e a Foglio 7, part. 92, sub. 2, Cat. C/6, Cl.U, mq 33, superficie catastale mq 39, RC € 61,35 via Comunale Cercino Piussogno, P T, comunque meglio descritti e identificati nel richiamato atto notarile.
2. Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, previa richiesta di parte interessata, di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità al riguardo;
3. Condanna i convenuti P_ (nato a [...] il [...], C.F.
C.F._6 ) e CO (nata a [...] il [...], C.F.
C.F._9 , in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti e ai creditori intervenuti le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano:
- quanto ai ricorrenti Parte_1 (C.F. C.F._44 e Parte_2
(C.F. C.F._2 e agli intervenuti Controparte_3 (C.F.
C.F._10 ), Controparte_4 (C.F. C.F._11 ), CP_5
[...] (C.F. C.F._12 ), Controparte_6 (C.F. C.F._13 ),
Controparte_7 (C.F. C.F._14 , personalmente e quale erede legittimo di [...]
Persona_1 nata a [...] il [...], Controparte_8 (C.F.
C.F._15 , Controparte_9 (C.F. C.F._16 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_1 e di Controparte_8 , Parte_4 (C.F.
C.F._17 ), Parte_5 (C.F. C.F._18 ), Parte_6
[...] (C.F. C.F._19 ), in proprio e quale erede legittimo di Persona_2 nato a [...] l'[...], Parte_7 (C.F. C.F._20 ), in proprio ed anche quale erede di Persona_3 , Parte_8 (C.F. C.F._21 ), in qualità di erede di Persona_3 , Parte_9 (C.F. C.F._22 ) in qualità di erede di Persona_3 , Parte_10 (C.F. C.F._23 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_11 (C.F. C.F._24 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_12 (C.F. C.F._25 ) in qualità di erede di Persona_4 , Parte_13 (C.F. C.F._26 ) in qualità di erede di
Persona_4 , in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato e diritti di cancelleria pari ad euro 786,00 per l'iscrizione a ruolo, oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori intervenuti Controparte_3 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
disponendo distrazione diretta ex art 93 cpc a favore dell'Avv Sclavi Rossella,
- quanto al ricorrente Parte_3 (C.F. C.F._4 e agli intervenuti
Controparte_10 (C.F. C.F._27 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Controparte_11 (C.F. C.F._28 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_12 (C.F. C.F._29 ) personalmente e quale erede legittimo di Persona_5 Controparte_13 (C.F.
C.F._30 ), personalmente e quale erede legittimo di Persona_5
Controparte_14 (C.F. C.F._31 ), personalmente e quale erede legittimo di
Persona_5 Parte_14 (C.F. C.F._32 ), Pt_15
[...] (C.F. C.F._33 ), Parte_16 (C.F. C.F._34 ), quale erede legittimo di Persona_6 , Parte_17 (C.F. C.F._35 ), Parte_18
(C.F. C.F._36 , Parte_19 (C.F. C.F._37 , Parte_20
(C.F. C.F._38 , Parte_21 (C.F. C.F._39 , Parte_22
(C.F. C.F._40 ), Parte_26 (C.F. C.F._41 ), Pt_24
[...] (C.F. C.F._42 ), Parte_25 (C.F. C.F._43 ) in complessivi euro 11.268,00 per compensi (di cui euro 2.552,00 per la fase di studio, euro 1.628,00 per la fase introduttiva, euro 2.835,00 per la fase di trattazione ed euro 4.253,00 per la fase decisionale) oltre ristoro del contributo unificato pari ad euro 518,00 per l'intervento dei creditori
Controparte_10 + altri, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e
IVA come per legge. Così deciso in Sondrio, 20 maggio 2026
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Zugnoni