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Sentenza 12 aprile 2021
Sentenza 12 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2021, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14881 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA VILLAREALE 69 90141 Parte_1
PALERMO, presso l'Avv. PAGLIARO ANNALISA che la rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PALERMO che lo rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08/09/2017, l'attrice chiedeva la condanna del al risarcimento del danno patrimo- Controparte_1
niale e non, quantificato in complessivi euro 18.500,00 (ovvero in altra somma ritenuta di giustizia), subito per effetto della tardiva restituzione della sua autovettura Fiat 500, oggetto di furto perpetrato ad opera di
Tribunale di Palermo ignoti, in Palermo, in data 28/11/2014, rinvenuta da militari dell'Arma dei Carabinieri in data 13/12/2014, e restituita alla legittima proprieta- ria il 20/11/2016.
Esponeva l'attrice che i Carabinieri, anziché avvisare immediatamente l'attrice del rinvenimento del mezzo, senza alcuna valida ragione lo stesso giorno lo affidavano in custodia alla ditta ove permaneva a sua CP_2
insaputa per circa due anni ovvero fino al 19.11.2016, allorquando veni-
va convocata dai Carabinieri e rinveniva presso la citata ditta la propria vettura in stato di pressoché totale dissesto e priva di numerose parti.
Ritenuta l'amministrazione responsabile per non avere provveduto ad av-
visare la proprietaria del ritrovamento del mezzo tempestivamente, dopo aver svolto un procedimento di ATP (n. 3419/2017 di R.G.) per valutare i danni al mezzo , citava in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento
a) della somma di € 8.500,00 oltre IVA, come accertata nel procedimento
per ATP, per il ripristino integrale del mezzo;
b) della somma di € 10.000,00, o di quell'altra somma che verrà ritenuta
equa, quale danno equitativamente determinato da rapportarsi al deprez-
zamento commerciale del mezzo e alla mancata disponibilità dello stesso a
decorrere dal 13.12.2014 e fino alla data odierna - considerato che la vet-
tura è a tutt'oggi inutilizzabile, non avendo l'attrice potuto anticipare gli in-
genti costi per il suo ripristino, avuto riguardo a un costo mensile di €
400,00 per il noleggio di una vettura simile.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalu-
tata dalla data dell'evento sino al ristoro.
Tribunale di Palermo
- 2 - Si costituiva il eccependo in vi preliminare il proprio difetto CP_1
di legittimazione, essendo semmai competente il Organizzazione_1
e, nel merito, contestando le tesi attoree evidenziando in sintesi che :
a) I carabinieri avevano provato invano e tempestivamente a contatta-
re la proprietaria del mezzo,
b) I danni riscontrati in sede di ATP erano da attribuirsi a carico degli autori del furto o, al più, a carico del custode del mezzo che non lo aveva preservato adeguatamente dall'azione degli agenti atmosferi-
ci;
c) che i danni – almeno in parte – erano da attribuirsi all'inerzia della stessa attrice che durante tutto quel lasso di tempo non aveva provveduto ad informarsi sullo stato delle indagini e delle ricerche del mezzo derubato.
La causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice non può essere accolta per il difetto di legit-
timazione passiva della amministrazione convenuta ( Controparte_3
[..
) laddove essa avrebbe dovuto proporsi nei riguardi del Org_1
.
[...]
Milita in questo univoco senso la considerazione, inoppugnabile, che i Ca-
rabinieri nell'ambito della loro attività istituzionale di prevenzione dei rea-
ti sono agenti di polizia giudiziaria come previsto dall'art. 57 c.p.p..
La suddetta norma individua i soggetti che appartengono alle forze di po-
lizia giudiziaria tra i quali i Carabinieri. Dall'art. 57 c.p.p. si evince che
Tribunale di Palermo
- 3 - essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigati-
va, sia relativa all'accertamento dei reati, sia inerente l'acquisizione del-
la notitia criminis. Non coglie pertanto nel segno la difesa di parte attrice che insiste nel ritenere la legittimazione del della difesa sulla CP_1
scorta del fatto che non essendo stato formalmente disposto il sequestro
Pa giudiziario del veicolo da parte della , l'affidamento alla ditta custode sarebbe avvenuto da parte dei Carabinieri motu proprio senza alcuna
“subordinazione funzionale” rispetto ad una autorità giudiziaria ordinan-
te.
Invero, a parere del decidente, la ricerca dei veicoli rubati e anche di co-
loro che eventualmente ne hanno la detenzione, rappresenta una tipica attività investigativa, sicché anche la consegna della refurtiva ad un cu-
stode, come avvenuto nel caso di specie, pur in assenza di preventiva au-
torizzazione o richiesta da parte della AG procedente, va necessariamente inquadrata come una attività strettamente connessa a quella di polizia giudiziaria e non quale una attività distinta e riferibile al Ministero della
Difesa.
D'altra parte l'art. 57 c.p.p. non richiede che le attività svolte dai Carabi-
nieri per essere inquadrate quali attività di PG vengano preventivamente
Pa autorizzate dalla , ma attribuisce la qualifica di PG a determinate cate-
gorie di soggetti (ivi compresi i Carabinieri) che agiscano nell'ambito delle funzioni loro istituzionalmente assegnate.
Dato che non può dubitarsi che l'attività di ricerca delle cose rubate sia un'attività istituzionale dei Carabinieri, ne consegue che anche l'affidamento della cosa rinvenuta ad un custode, è attività che va attratta
Tribunale di Palermo
- 4 - in questo ambito, con la conseguenza che il soggetto passivamente legit-
timato è il . Organizzazione_1
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del con- CP_1
venuto con assorbimento di ogni altra questione.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
[.. ;
− Dichiara assorbita ogni altra domanda;
− Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, in data 09/04/2021.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
Tribunale di Palermo
- 5 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14881 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA VILLAREALE 69 90141 Parte_1
PALERMO, presso l'Avv. PAGLIARO ANNALISA che la rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Controparte_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PALERMO che lo rappre-
senta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 08/09/2017, l'attrice chiedeva la condanna del al risarcimento del danno patrimo- Controparte_1
niale e non, quantificato in complessivi euro 18.500,00 (ovvero in altra somma ritenuta di giustizia), subito per effetto della tardiva restituzione della sua autovettura Fiat 500, oggetto di furto perpetrato ad opera di
Tribunale di Palermo ignoti, in Palermo, in data 28/11/2014, rinvenuta da militari dell'Arma dei Carabinieri in data 13/12/2014, e restituita alla legittima proprieta- ria il 20/11/2016.
Esponeva l'attrice che i Carabinieri, anziché avvisare immediatamente l'attrice del rinvenimento del mezzo, senza alcuna valida ragione lo stesso giorno lo affidavano in custodia alla ditta ove permaneva a sua CP_2
insaputa per circa due anni ovvero fino al 19.11.2016, allorquando veni-
va convocata dai Carabinieri e rinveniva presso la citata ditta la propria vettura in stato di pressoché totale dissesto e priva di numerose parti.
Ritenuta l'amministrazione responsabile per non avere provveduto ad av-
visare la proprietaria del ritrovamento del mezzo tempestivamente, dopo aver svolto un procedimento di ATP (n. 3419/2017 di R.G.) per valutare i danni al mezzo , citava in giudizio il per sentirlo Controparte_1
condannare al pagamento
a) della somma di € 8.500,00 oltre IVA, come accertata nel procedimento
per ATP, per il ripristino integrale del mezzo;
b) della somma di € 10.000,00, o di quell'altra somma che verrà ritenuta
equa, quale danno equitativamente determinato da rapportarsi al deprez-
zamento commerciale del mezzo e alla mancata disponibilità dello stesso a
decorrere dal 13.12.2014 e fino alla data odierna - considerato che la vet-
tura è a tutt'oggi inutilizzabile, non avendo l'attrice potuto anticipare gli in-
genti costi per il suo ripristino, avuto riguardo a un costo mensile di €
400,00 per il noleggio di una vettura simile.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalu-
tata dalla data dell'evento sino al ristoro.
Tribunale di Palermo
- 2 - Si costituiva il eccependo in vi preliminare il proprio difetto CP_1
di legittimazione, essendo semmai competente il Organizzazione_1
e, nel merito, contestando le tesi attoree evidenziando in sintesi che :
a) I carabinieri avevano provato invano e tempestivamente a contatta-
re la proprietaria del mezzo,
b) I danni riscontrati in sede di ATP erano da attribuirsi a carico degli autori del furto o, al più, a carico del custode del mezzo che non lo aveva preservato adeguatamente dall'azione degli agenti atmosferi-
ci;
c) che i danni – almeno in parte – erano da attribuirsi all'inerzia della stessa attrice che durante tutto quel lasso di tempo non aveva provveduto ad informarsi sullo stato delle indagini e delle ricerche del mezzo derubato.
La causa, in assenza di incombenti istruttori, veniva infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda di parte attrice non può essere accolta per il difetto di legit-
timazione passiva della amministrazione convenuta ( Controparte_3
[..
) laddove essa avrebbe dovuto proporsi nei riguardi del Org_1
.
[...]
Milita in questo univoco senso la considerazione, inoppugnabile, che i Ca-
rabinieri nell'ambito della loro attività istituzionale di prevenzione dei rea-
ti sono agenti di polizia giudiziaria come previsto dall'art. 57 c.p.p..
La suddetta norma individua i soggetti che appartengono alle forze di po-
lizia giudiziaria tra i quali i Carabinieri. Dall'art. 57 c.p.p. si evince che
Tribunale di Palermo
- 3 - essi sono individui predisposti dalla legge a compiere attività investigati-
va, sia relativa all'accertamento dei reati, sia inerente l'acquisizione del-
la notitia criminis. Non coglie pertanto nel segno la difesa di parte attrice che insiste nel ritenere la legittimazione del della difesa sulla CP_1
scorta del fatto che non essendo stato formalmente disposto il sequestro
Pa giudiziario del veicolo da parte della , l'affidamento alla ditta custode sarebbe avvenuto da parte dei Carabinieri motu proprio senza alcuna
“subordinazione funzionale” rispetto ad una autorità giudiziaria ordinan-
te.
Invero, a parere del decidente, la ricerca dei veicoli rubati e anche di co-
loro che eventualmente ne hanno la detenzione, rappresenta una tipica attività investigativa, sicché anche la consegna della refurtiva ad un cu-
stode, come avvenuto nel caso di specie, pur in assenza di preventiva au-
torizzazione o richiesta da parte della AG procedente, va necessariamente inquadrata come una attività strettamente connessa a quella di polizia giudiziaria e non quale una attività distinta e riferibile al Ministero della
Difesa.
D'altra parte l'art. 57 c.p.p. non richiede che le attività svolte dai Carabi-
nieri per essere inquadrate quali attività di PG vengano preventivamente
Pa autorizzate dalla , ma attribuisce la qualifica di PG a determinate cate-
gorie di soggetti (ivi compresi i Carabinieri) che agiscano nell'ambito delle funzioni loro istituzionalmente assegnate.
Dato che non può dubitarsi che l'attività di ricerca delle cose rubate sia un'attività istituzionale dei Carabinieri, ne consegue che anche l'affidamento della cosa rinvenuta ad un custode, è attività che va attratta
Tribunale di Palermo
- 4 - in questo ambito, con la conseguenza che il soggetto passivamente legit-
timato è il . Organizzazione_1
Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione passiva del con- CP_1
venuto con assorbimento di ogni altra questione.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_3
[.. ;
− Dichiara assorbita ogni altra domanda;
− Compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, in data 09/04/2021.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
Tribunale di Palermo
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