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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. 1154/2020
VERBALE DI UDIENZA DEL 02/10/2025 All'udienza del 02/10/2025, fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sono comparsi:
- per il fallimento Lanza l'avv. Patrizia Gallucci, la quale si riporta alle memorie autorizzate con il provvedimento del 15.05.2025, depositate in data 17.09.2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
- per l'eredità giacente l'avvocato Salvatore Armano il quale si riporta alle memorie autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
- per l'avvocato Rosa Gallo la quale si riporta alle memorie autorizzate insistendo per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si da atto della presenza, ai fini della pratica forense, del dott. . Persona_1
Il giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni e discutere la causa. Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti, memorie e verbali di causa che si abbian qui per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e richieste già formulate, che in questa sede si richiamano integralmente. Il giudice, all'esito di discussione orale, tenuto conto delle posizioni espresse dai presenti, dà lettura del dispositivo della sentenza x art. 281 sexies c.p.c. e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al n. R.G. 1154/2020, vertente TRA
pagina 1 di 8 , titolare dell'omonima ditta individuale, c.f. Parte_1 C.F._1 in persona del curatore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Gallucci, c.f. Parte_2
, C.F._2
ATTORE E
(nato Brusciano (NA) il 25.07.1942 e res.te in Sant'Anastasia alla Via Capodivilla n. CP_1
75 C.F.: rapp.to e difeso dall' Avv. Rosa Gallo (C.F.: C.F._3 C.F._4 pec: ed elett.te dom.to presso il suo studio in Cercola (NA) al Viale Email_1
Giotto n.1 CONVENUTO NONCHE Curatela dell'eredità giacente di nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_2
22/06/2020, in persona del curatore Salvatore Armano c.f. nella qualità di C.F._5 curatore dell'eredità giacente - con giuramento effettuato in data 12/10/2020 - nonché procuratore avvocato della stessa con studio in Cimitile, al Corso Umberto I, trav. Vico Mugnaio 14, fax 0818236201 (indirizzo posta elettronica certificata pec: Email_2
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. La curatela del Fallimento del sig. titolare dell'omonima ditta individuale, ha agito al Parte_1 fine di procedere alla divisione degli immobili (quote indivise) acquisiti alla massa fallimentare a seguito del vittorioso esperimento della domanda di simulazione dell'atto di vendita per notar
[...] del 13/07/2005, trascritto in data 01/08/2005 ai nr. 42368/22594 e 42369/22595, con il quale il Per_3 fallito aveva venduto ad Parte_1 Persona_2
- diritto di proprietà pari alla metà della zonetta di terreno alla località Tirone, estesa are dieci e centiare ventisei (are 10.26), riportato in catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 3: - p.lla 112, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 113, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 114, semin. irrig., cl.1, are 3.52, RD € 11,27, RA € 3,00. I diritti pari alla restante metà sono in proprietà di , nato a [...] il [...], che li ha acquistati con atto per notar Persona_2 del 13.07.2005, trascritto in data 01.08.2005 ai nr. 42369/22595; Per_3
- Diritto di proprietà pari ad un terzo, di un locale sito alla Via Roma, 25, posto al piano terra ed un vano alla Via Roma, 27, posto al primo piano, riportati in Catasto Fabbricati del comune di Brusciano al Foglio 4, rispettivamente alle: - p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57. - p.lla 680 sub. 6, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 38,73. I diritti pari agli altri due terzi sono in capo, rispettivamente, per un terzo a , nato a [...] il [...],e per l'altro terzo a CP_1
, nata a [...] in data [...], quale unica erede di CP_2 Per_4
Il predetto giudizio di divisione, incardinato al n. RG 1154/2020, è stato dichiarato interrotto in data 09/07/2020 in seguito alla morte del convenuto Persona_2 pagina 2 di 8 La curatela del Fallimento, dopo aver richiesto ed ottenuto la nomina del curatore dell'eredità giacente di ha riassunto il giudizio nei confronti di quest'ultimo, instando per l'accoglimento Persona_2 delle seguenti conclusioni: “In via Preliminare: -Dichiarare aperta la successione della sig.ra Per_4
, nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il 16.01.2004;-Accertare la qualità di erede
[...] della sig.ra , nata a Napoli il [...], in [...] alla successione mortis causa CP_2 della sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il 16.01.2004, in virtù Per_4 della sopravvenuta accettazione tacita della relativa eredità; nel merito1. accertare e dichiarare esistente il diritto della Curatela a conseguire lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i cespiti per cui è causa (meglio identificati ai punti A e B del presente atto), nominando a tal fine un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per l'eventuale formazione delle singole quote, nonché per la determinazione del valore del compendio immobiliare oggetto di divisione;
2. ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale o comoda divisibilità dell'intera consistenza immobiliare, ordinare la vendita all'incanto degli immobili, con formazione successiva di separate masse liquide;
3. attribuire in favore del fallimento la porzione immobiliare corrispondente alle quote di pertinenza del fallito, ovvero la parte ad essa corrispondente del ricavato dalle vendite, in caso di non materiale o comoda divisibilità;
4. porre ogni spesa della divisione a carico dei convenuti comproprietari, ovvero di coloro che dovessero opporsi allo scioglimento della comunione o muovere infondate contestazioni durante le operazioni divisionali;
5. accertare e dichiarare l'obbligo di rendicontazione dei compossessori dei beni oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, condannarli al pagamento di utilità e frutti medio tempore goduti;
6. condannare i comproprietari convenuti alla rifusione delle spese di causa, prenotate a debito, da corrispondersi nelle forme di legge, nonché al pagamento dei diritti e delle competenze di causa”. Si è costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la curatela dell'eredità giacente di associandosi alle richieste della curatela attrice di scioglimento della comunione e Persona_2 divisione delle quote. Si è, altresì, costituito associandosi alle richieste delle altre parti costituite in ordine alla CP_1 domanda di scioglimento della comunione e chiedendo di accertare e dichiarare la propria buona fede relativamente al godimento del bene di cui al contratto di locazione del 24.09.2015 avente ad oggetto l'immobile al piano terra identificato al N.C.E.U. del Comune di Brusciano al foglio 4 p.lla 680 sub 2 e/o in subordine, di prevedere la restituzione delle somme spettanti al fallimento nella misura di 1/2 di 1/3 spettanti solo a seguito della vendita degli immobili oggetto di comunione e/o con modalità diverse individuate dal giudicante, con compensazione delle spese di lite. La convenuta benchè regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo CP_2 pertanto contumace. Precisate le domande ed articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla stima del valore dei beni immobili oggetto di domanda di divisione, alla predisposizione di un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, nonché, nel caso di non comoda divisibilità dei beni, alla determinazione del loro attuale valore di mercato. Con ordinanza depositata in data 16/5/2025 il giudice istruttore dott.ssa Rosa Napolitano, “rilevato che, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, tutte le parti costituite hanno chiesto che lo scioglimento della comunione avvenga mediante vendita degli immobili oggetto di comproprietà; pagina 3 di 8 ritenuto, tuttavia, che preliminarmente rispetto allo scioglimento della comunione nella forma della vendita degli immobili ex artt. 788 e 569 c.p.c., si pone la necessità di dichiarare aperta la successione della sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il 16.01.2004, quale Per_4 comproprietaria di 1/3 dei beni immobili di cui al punto B), nonché di accertare la qualità di erede della convenuta contumace , quale unica erede di , non risultando trascritta CP_2 Per_4 nessuna dichiarazione di successione, come emerge dalla relazione notarile depositata in atti;
ritenuta la causa matura per la decisione”, ha fissato per discussione e decisione della causa a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 02/10/2025 ore 11:00 assegnando alle parti costituite termine fino a 7 giorni prima dell'udienza per precisare le proprie conclusioni e depositare memorie autorizzate. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati. La curatela ha agito al fine di ottenere lo scioglimento della comunione relativa ai seguenti cespiti immobiliari, siti in Brusciano, acquisiti in quota parte alla massa attiva del fallimento – nello specifico, 1/2 dei beni identificati sub A e 1/3 dei beni identificati sub B - all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di simulazione (cfr. sentenza del Tribunale di Nola in data 14.02.2014 n. 556 e sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3870/2016 emessa in data 02.11.2016): A) diritto di proprietà della zonetta di terreno alla località Tirone, estesa are dieci e centiare ventisei (are 10.26), riportato in catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 3 - p.lla 112, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 113, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 114, semin. irrig., cl.1, are 3.52, RD € 11,27, RA € 3,00. Relativamente a tale bene immobile, la comproprietà è al 50% tra la curatela del ed , nato a [...] il Parte_1 Persona_2
14.04.1961, deceduto in data 22.6.2020 e rappresentato nel presente giudizio dalla curatela dell'eredità giacente nella persona dell'avv. Salvatore Armano, giusto decreto di nomina curatore n. cronol. 1950/2020 del 14/09/2020 (cfr. atto di compravendita per notar del 13.07.2005, trascritto in Per_3 data 01.08.2005 ai nr. 42369/22595 e certificato notarile allegato dalla curatela attrice); B) diritto di proprietà di un locale sito alla Via Roma, 25, posto al piano terra ed un vano alla Via Roma, 27, posto al primo piano, riportati in Catasto Fabbricati del comune di Brusciano al Foglio 4, rispettivamente alle: - p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57. - p.lla 680 sub. 6, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 38,73. Relativamente a tale bene immobile, la proprietà è per 1/3 facente capo alla curatela del Fallimento , per 1/3 facente capo a (nato a Parte_1 CP_1
Brusciano il 25.07.1942) e per l'altro terzo facente capo a la quale, tuttavia, è deceduta in Per_4 data 16/11/2004, vedova, lasciando quale unica erede la figlia (cfr. relazione notarile, CP_2 certificato di morte di certificato di situazione di famiglia integrale - da Per_4 CP_3 cui si evince che risulta premorto alla madre l'altro figlio, , all'età di 17 anni - Controparte_4 certificato di morte di ). Controparte_4
La mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di , posta in rilievo anche CP_2 dal notaio nella relazione prodotta dalla curatela attrice, non consente, tuttavia, di garantire la continuità delle trascrizioni ai fini della corretta circolazione degli immobili, rendendo pubblico il trasferimento dei diritti e garantendo che la situazione dell'erede sia certa anche di fronte a terzi. Ciò posto, nel caso di specie, pur in mancanza di formale accettazione dell'eredità da parte della chiamata all'eredità ricorrono tutti i presupposti affinchè possa ritenersi integrata Parte_3
l'accettazione tacita di eredità, in omaggio al disposto di cui all'art. 476 c.c., secondo cui si ha pagina 4 di 8 accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Com'è noto, l'accettazione dell'eredità può avvenire in forma espressa o tacita. L'accettazione espressa si realizza mediante una dichiarazione formale, contenuta in atto pubblico o scrittura privata, come previsto dall'art. 475 c.c. L'accettazione tacita, invece, si desume da comportamenti che il chiamato pone in essere e che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità. In particolare, si ha accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede e che risulti, pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare. Sul punto, la granitica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per configurare l'accettazione tacita non è necessaria una dichiarazione espressa di volontà, essendo sufficiente che il comportamento del chiamato implichi necessariamente l'intento di accettare e che, in tal senso, costituisce accettazione tacita la partecipazione del chiamato ad atti dispositivi aventi ad oggetto beni del de cuius (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2011, n. 5092; Cass. civ., Sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1764). Nel caso di specie la curatela attrice ha fornito idonea prova dell'assunzione, da parte della convenuta della qualità di erede della madre, deceduta in data 16.11.2004: CP_2 Per_4 dall'esame congiunto dello stato di famiglia integrale , del certificato di morte di Persona_5 Per_4
e di , germano di emerge che, in assenza di disposizioni
[...] Controparte_4 CP_2 testamentarie, l'unica chiamata all'eredità della de cuius sia proprio la figlia . CP_2
Oltre alla prova della delazione, è stata fornita prova anche dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della medesima, la quale, trovandosi già nel possesso dei beni ereditari - circostanza che, ai sensi dell'art. 485 c.c., determina l'assunzione della qualità di erede pur senza dichiarazione espressa – ha, altresì, posto in essere atti dispositivi aventi carattere inequivocabilmente dominicale. In particolare, in data 24.09.2015 ha sottoscritto, congiuntamente all'altro CP_2 comproprietario , un contratto di locazione commerciale relativo all'immobile sito in CP_1
Brusciano, alla via Roma n. 25, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 4, particella 680, sub. 2, per un canone annuo di € 2.400,00 (cfr. contratto allegato all'atto di citazione). La sottoscrizione del contratto di locazione e l'incasso dei relativi canoni da parte di per CP_2 la quota spettante alla madre defunta – condotta, peraltro, espressamente riconosciuta anche dalla difesa di nella propria comparsa di costituzione – integrano manifestazioni di volontà CP_1 univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di rinunciare e, dunque, idonee a configurare una tacita accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Ne consegue che la convenuta contumace ha assunto la qualità di erede di CP_2 Per_4 in quanto unica chiamata ab intestato alla successione e per aver compiuto atti dispositivi che presuppongono, necessariamente, l'accettazione dell'eredità. Ciò premesso in ordine all'accettazione tacita dell'eredità di venendo alla disamina CP_2 della domanda di divisione, occorre anzitutto evidenziare come, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ausiliario arch. Per_6
debba ritenersi ampiamente acclarato che:
[...]
-i beni immobili sopra identificati sub A, ovverosia i nn. 3 terreni confinanti tra loro e con natura urbanizzata spontanea da riqualificare, siti in Brusciano alla località Tirone e censiti presso il N.C.T. al foglio 3 p.lla 112 di are 3,37; p.lla 113 di are 3,37 e p.lla 114 di are 3,52 sono in comproprietà tra il pagina 5 di 8 Fallimento attore ed il defunto rappresentato nel presente giudizio dalla curatela Persona_2 dell'eredità giacente, per una quota pari al 50% ciascuno;
- i beni immobili sopra identificati sub B e, nello specifico, i locali siti in Brusciano alla via Roma n.35, p.t. e primo piano identificati p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57 nonché p.lla 680 sub 9, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, vani 2 invece di v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 77,47 invece di 38,73, sono in comproprietà, per 1/3 ciascuno, tra il Fallimento attore, ed , quale erede di nei CP_1 CP_2 Per_4 termini sopra evidenziati. Verificata la sussistenza, nei suddetti termini, di una comunione avente ad oggetto i beni immobili sopra identificati, va ora verificato il modo più opportuno per procedere al richiesto scioglimento della stessa, nel rispetto dei principi generali che regolano lo scioglimento delle comunioni. Come noto, in tema di divisione giudiziale, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti. La comoda divisibilità strutturale del bene richiede che il frazionamento sia attuabile mediante la determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, funzionalmente, che la divisione non incida economicamente sull'originaria destinazione del bene, non comportando un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Si segnala, pertanto, che “la nozione di non comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., ricorre non soltanto nel caso di mera "non divisibilità" del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile” e che “il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr. Cass. n. 407 del 10.01.2014). In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 2^, 16 febbraio 2007, n. 3635; Cass., sez. 2, 28 maggio 2007, n. 12406; Cass., sez. 2, 29 maggio 2007, n. 12498; Cass., se. 2, 29 novembre 2011, n. 25332). Come rilevato, sul punto, dalla più recente giurisprudenza di Cassazione intervenuta sul punto, “in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento pagina 6 di 8 riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. civ. Sez. II Ord., 28/07/2021, n. 21612). Orbene, applicando tali superiori principi al caso in esame, ne discende:
- La non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di domanda di divisione sopra identificati sub A ed oggetto di comproprietà tra il fallimento attore ed il de cuius in quanto gli stessi, Persona_2 pur essendo astrattamente divisibili in due autonome unità immobiliari secondo i rilievi formulati dal consulente tecnico d'ufficio, non appaiono suscettibili di costituire porzioni idonee al libero ed autonomo godimento da parte dei comproprietari, i quali hanno espressamente manifestato la propria volontà di procedere allo scioglimento della comunione immobiliare in questione ed alla vendita all'incanto del bene in comproprietà a norma dell'art. 720 c.c., con conseguente divisione tra i condividenti del prezzo incamerato secondo quota di rispettiva spettanza;
- La non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di domanda di divisione sopra identificati sub B ed oggetto di comproprietà tra il fallimento attore, ed secondo quanto CP_1 CP_2 evidenziato dal ctu arch. nella consulenza tecnica in atti: “i cespiti al punto B sono "non Persona_6 comodamente divisibili" per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in quanto sono beni la cui divisione comporterebbe lesione della funzionalità e del valore economico, ovvero la divisione non sarebbe attuabile senza recare pregiudizio con problemi tecnici di dispendiosa soluzione che non porterebbe alla formazione di tre quote equivalenti”. Verificata la non comoda divisibilità dei beni immobili in comunione come sopra identificati deve, quindi, procedersi allo scioglimento della comunione immobiliare in questione ed alla vendita all'incanto dei beni in comproprietà a norma dell'art. 720 c.c. ed, all'esito, il prezzo incamerato dovrà essere diviso tra i condividenti secondo quota di rispettiva spettanza. Il valore complessivo della massa da dividere è stato congruamente stimato dal CTU nei seguenti termini:
A -immobili punto A) = €. 112.860,00 Per_7
LOTTO B -immobile punto B1-2) = €. 45.750,00 Secondo le indicazioni e le ricostruzioni dei titoli e delle vicende successorie documentate dalla curatela attrice e riscontrate dal ctu, le quote da attribuire alle parti sono le seguenti: Immobili identificati sub A (LOTTO A ctu) QUOTA SPETTANTE a Parte_1
: ½ di €112.860,00 = €. 56.430,00
[...]
Immobili identificati sub A (LOTTO A ctu) QUOTA SPETTANTE a (curatela Persona_2 dell'eredità giacente): ½ di €112.860,00 = €. 56.430,00 Immobili identificati sub B (LOTTO B ctu) QUOTA SPETTANTE a Parte_1
: 1/3 di € 45.750.00 = € 15.250,00
[...]
Immobili identificati sub B (LOTTO B ctu) QUOTA SPETTANTE a : 1/3 di € CP_1
45.750.00 = € 15.250,00
pagina 7 di 8 Immobili identificati sub B (LOTTO B ctu) QUOTA SPETTANTE a : 1/3 di € CP_2
45.750.00 = € 15.250,00 Stante la natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronunzia terminativa del giudizio. Il giudizio proseguirà, infatti, davanti a questo giudice in apposita udienza da tenersi all'esito delle operazioni di vendita al fine di regolamentare con sentenza definitiva anche le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) oltre che gli ulteriori rapporti di dare-avere fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1154/2020, così decide:
- Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il Per_4
16.11.2004, quale comproprietaria per 1/3 dei beni di cui al punto B della domanda di divisione proposta dalla curatela;
- Accerta la qualità di erede di , nata a Napoli il [...], in [...] alla CP_2 successione mortis causa di in virtù della sopravvenuta accettazione tacita della relativa Per_4 eredità;
- Dispone lo scioglimento della comunione esistente fra il e Parte_1 Per_2
, nato a [...] il [...], deceduto in data 22.6.2020 e rappresentato nel presente giudizio
[...] dalla curatela dell'eredità giacente (giusto decreto di nomina curatore n. cronol. 1950/2020 del 14/09/2020), ciascuno proprietario al 50% del diritto di proprietà della zonetta di terreno alla località Tirone, estesa are dieci e centiare ventisei (are 10.26), riportato in catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 3 - p.lla 112, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 113, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 114, semin. irrig., cl.1, are 3.52, RD € 11,27, RA € 3,00;
- Dispone lo scioglimento della comunione esistente fra il , Parte_1 CP_1 ed ciascuno proprietario di 1/3, del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Via CP_2
Roma, 25, posto al piano terra e dell'immobile sito alla Via Roma, 27, posto al primo piano, riportati in Catasto Fabbricati del comune di Brusciano al Foglio 4, rispettivamente alle: - p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57. - p.lla 680 sub. 9, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 38,73;
- Accerta la non comoda divisibilità ex art. 720 c.c. dei compendi immobiliari sopra identificati, per le causali di cui in motivazione;
- Dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto dei predetti immobili con le modalità fissate in separata ordinanza;
- Dispone la prosecuzione del giudizio innanzi a sé come da separata ordinanza;
- rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Nola, 02/10/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano pagina 8 di 8
VERBALE DI UDIENZA DEL 02/10/2025 All'udienza del 02/10/2025, fissata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., sono comparsi:
- per il fallimento Lanza l'avv. Patrizia Gallucci, la quale si riporta alle memorie autorizzate con il provvedimento del 15.05.2025, depositate in data 17.09.2025 e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
- per l'eredità giacente l'avvocato Salvatore Armano il quale si riporta alle memorie autorizzate insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
- per l'avvocato Rosa Gallo la quale si riporta alle memorie autorizzate insistendo per CP_1
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si da atto della presenza, ai fini della pratica forense, del dott. . Persona_1
Il giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni e discutere la causa. Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti, memorie e verbali di causa che si abbian qui per integralmente riportati e trascritti, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e richieste già formulate, che in questa sede si richiamano integralmente. Il giudice, all'esito di discussione orale, tenuto conto delle posizioni espresse dai presenti, dà lettura del dispositivo della sentenza x art. 281 sexies c.p.c. e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Nola, dott.ssa Rosa Napolitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al n. R.G. 1154/2020, vertente TRA
pagina 1 di 8 , titolare dell'omonima ditta individuale, c.f. Parte_1 C.F._1 in persona del curatore, dott. rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Gallucci, c.f. Parte_2
, C.F._2
ATTORE E
(nato Brusciano (NA) il 25.07.1942 e res.te in Sant'Anastasia alla Via Capodivilla n. CP_1
75 C.F.: rapp.to e difeso dall' Avv. Rosa Gallo (C.F.: C.F._3 C.F._4 pec: ed elett.te dom.to presso il suo studio in Cercola (NA) al Viale Email_1
Giotto n.1 CONVENUTO NONCHE Curatela dell'eredità giacente di nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_2
22/06/2020, in persona del curatore Salvatore Armano c.f. nella qualità di C.F._5 curatore dell'eredità giacente - con giuramento effettuato in data 12/10/2020 - nonché procuratore avvocato della stessa con studio in Cimitile, al Corso Umberto I, trav. Vico Mugnaio 14, fax 0818236201 (indirizzo posta elettronica certificata pec: Email_2
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69. La curatela del Fallimento del sig. titolare dell'omonima ditta individuale, ha agito al Parte_1 fine di procedere alla divisione degli immobili (quote indivise) acquisiti alla massa fallimentare a seguito del vittorioso esperimento della domanda di simulazione dell'atto di vendita per notar
[...] del 13/07/2005, trascritto in data 01/08/2005 ai nr. 42368/22594 e 42369/22595, con il quale il Per_3 fallito aveva venduto ad Parte_1 Persona_2
- diritto di proprietà pari alla metà della zonetta di terreno alla località Tirone, estesa are dieci e centiare ventisei (are 10.26), riportato in catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 3: - p.lla 112, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 113, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 114, semin. irrig., cl.1, are 3.52, RD € 11,27, RA € 3,00. I diritti pari alla restante metà sono in proprietà di , nato a [...] il [...], che li ha acquistati con atto per notar Persona_2 del 13.07.2005, trascritto in data 01.08.2005 ai nr. 42369/22595; Per_3
- Diritto di proprietà pari ad un terzo, di un locale sito alla Via Roma, 25, posto al piano terra ed un vano alla Via Roma, 27, posto al primo piano, riportati in Catasto Fabbricati del comune di Brusciano al Foglio 4, rispettivamente alle: - p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57. - p.lla 680 sub. 6, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 38,73. I diritti pari agli altri due terzi sono in capo, rispettivamente, per un terzo a , nato a [...] il [...],e per l'altro terzo a CP_1
, nata a [...] in data [...], quale unica erede di CP_2 Per_4
Il predetto giudizio di divisione, incardinato al n. RG 1154/2020, è stato dichiarato interrotto in data 09/07/2020 in seguito alla morte del convenuto Persona_2 pagina 2 di 8 La curatela del Fallimento, dopo aver richiesto ed ottenuto la nomina del curatore dell'eredità giacente di ha riassunto il giudizio nei confronti di quest'ultimo, instando per l'accoglimento Persona_2 delle seguenti conclusioni: “In via Preliminare: -Dichiarare aperta la successione della sig.ra Per_4
, nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il 16.01.2004;-Accertare la qualità di erede
[...] della sig.ra , nata a Napoli il [...], in [...] alla successione mortis causa CP_2 della sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il 16.01.2004, in virtù Per_4 della sopravvenuta accettazione tacita della relativa eredità; nel merito1. accertare e dichiarare esistente il diritto della Curatela a conseguire lo scioglimento della comunione avente ad oggetto i cespiti per cui è causa (meglio identificati ai punti A e B del presente atto), nominando a tal fine un esperto per l'esatta determinazione della massa attiva da dividersi e per l'eventuale formazione delle singole quote, nonché per la determinazione del valore del compendio immobiliare oggetto di divisione;
2. ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale o comoda divisibilità dell'intera consistenza immobiliare, ordinare la vendita all'incanto degli immobili, con formazione successiva di separate masse liquide;
3. attribuire in favore del fallimento la porzione immobiliare corrispondente alle quote di pertinenza del fallito, ovvero la parte ad essa corrispondente del ricavato dalle vendite, in caso di non materiale o comoda divisibilità;
4. porre ogni spesa della divisione a carico dei convenuti comproprietari, ovvero di coloro che dovessero opporsi allo scioglimento della comunione o muovere infondate contestazioni durante le operazioni divisionali;
5. accertare e dichiarare l'obbligo di rendicontazione dei compossessori dei beni oggetto del presente giudizio e, di conseguenza, condannarli al pagamento di utilità e frutti medio tempore goduti;
6. condannare i comproprietari convenuti alla rifusione delle spese di causa, prenotate a debito, da corrispondersi nelle forme di legge, nonché al pagamento dei diritti e delle competenze di causa”. Si è costituita, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la curatela dell'eredità giacente di associandosi alle richieste della curatela attrice di scioglimento della comunione e Persona_2 divisione delle quote. Si è, altresì, costituito associandosi alle richieste delle altre parti costituite in ordine alla CP_1 domanda di scioglimento della comunione e chiedendo di accertare e dichiarare la propria buona fede relativamente al godimento del bene di cui al contratto di locazione del 24.09.2015 avente ad oggetto l'immobile al piano terra identificato al N.C.E.U. del Comune di Brusciano al foglio 4 p.lla 680 sub 2 e/o in subordine, di prevedere la restituzione delle somme spettanti al fallimento nella misura di 1/2 di 1/3 spettanti solo a seguito della vendita degli immobili oggetto di comunione e/o con modalità diverse individuate dal giudicante, con compensazione delle spese di lite. La convenuta benchè regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo CP_2 pertanto contumace. Precisate le domande ed articolate le richieste istruttorie nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla stima del valore dei beni immobili oggetto di domanda di divisione, alla predisposizione di un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro, nonché, nel caso di non comoda divisibilità dei beni, alla determinazione del loro attuale valore di mercato. Con ordinanza depositata in data 16/5/2025 il giudice istruttore dott.ssa Rosa Napolitano, “rilevato che, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, tutte le parti costituite hanno chiesto che lo scioglimento della comunione avvenga mediante vendita degli immobili oggetto di comproprietà; pagina 3 di 8 ritenuto, tuttavia, che preliminarmente rispetto allo scioglimento della comunione nella forma della vendita degli immobili ex artt. 788 e 569 c.p.c., si pone la necessità di dichiarare aperta la successione della sig.ra , nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il 16.01.2004, quale Per_4 comproprietaria di 1/3 dei beni immobili di cui al punto B), nonché di accertare la qualità di erede della convenuta contumace , quale unica erede di , non risultando trascritta CP_2 Per_4 nessuna dichiarazione di successione, come emerge dalla relazione notarile depositata in atti;
ritenuta la causa matura per la decisione”, ha fissato per discussione e decisione della causa a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 02/10/2025 ore 11:00 assegnando alle parti costituite termine fino a 7 giorni prima dell'udienza per precisare le proprie conclusioni e depositare memorie autorizzate. 2. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati. La curatela ha agito al fine di ottenere lo scioglimento della comunione relativa ai seguenti cespiti immobiliari, siti in Brusciano, acquisiti in quota parte alla massa attiva del fallimento – nello specifico, 1/2 dei beni identificati sub A e 1/3 dei beni identificati sub B - all'esito del vittorioso esperimento dell'azione di simulazione (cfr. sentenza del Tribunale di Nola in data 14.02.2014 n. 556 e sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 3870/2016 emessa in data 02.11.2016): A) diritto di proprietà della zonetta di terreno alla località Tirone, estesa are dieci e centiare ventisei (are 10.26), riportato in catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 3 - p.lla 112, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 113, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 114, semin. irrig., cl.1, are 3.52, RD € 11,27, RA € 3,00. Relativamente a tale bene immobile, la comproprietà è al 50% tra la curatela del ed , nato a [...] il Parte_1 Persona_2
14.04.1961, deceduto in data 22.6.2020 e rappresentato nel presente giudizio dalla curatela dell'eredità giacente nella persona dell'avv. Salvatore Armano, giusto decreto di nomina curatore n. cronol. 1950/2020 del 14/09/2020 (cfr. atto di compravendita per notar del 13.07.2005, trascritto in Per_3 data 01.08.2005 ai nr. 42369/22595 e certificato notarile allegato dalla curatela attrice); B) diritto di proprietà di un locale sito alla Via Roma, 25, posto al piano terra ed un vano alla Via Roma, 27, posto al primo piano, riportati in Catasto Fabbricati del comune di Brusciano al Foglio 4, rispettivamente alle: - p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57. - p.lla 680 sub. 6, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 38,73. Relativamente a tale bene immobile, la proprietà è per 1/3 facente capo alla curatela del Fallimento , per 1/3 facente capo a (nato a Parte_1 CP_1
Brusciano il 25.07.1942) e per l'altro terzo facente capo a la quale, tuttavia, è deceduta in Per_4 data 16/11/2004, vedova, lasciando quale unica erede la figlia (cfr. relazione notarile, CP_2 certificato di morte di certificato di situazione di famiglia integrale - da Per_4 CP_3 cui si evince che risulta premorto alla madre l'altro figlio, , all'età di 17 anni - Controparte_4 certificato di morte di ). Controparte_4
La mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di , posta in rilievo anche CP_2 dal notaio nella relazione prodotta dalla curatela attrice, non consente, tuttavia, di garantire la continuità delle trascrizioni ai fini della corretta circolazione degli immobili, rendendo pubblico il trasferimento dei diritti e garantendo che la situazione dell'erede sia certa anche di fronte a terzi. Ciò posto, nel caso di specie, pur in mancanza di formale accettazione dell'eredità da parte della chiamata all'eredità ricorrono tutti i presupposti affinchè possa ritenersi integrata Parte_3
l'accettazione tacita di eredità, in omaggio al disposto di cui all'art. 476 c.c., secondo cui si ha pagina 4 di 8 accettazione tacita dell'eredità “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Com'è noto, l'accettazione dell'eredità può avvenire in forma espressa o tacita. L'accettazione espressa si realizza mediante una dichiarazione formale, contenuta in atto pubblico o scrittura privata, come previsto dall'art. 475 c.c. L'accettazione tacita, invece, si desume da comportamenti che il chiamato pone in essere e che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l'eredità. In particolare, si ha accettazione tacita quando il chiamato compie un atto che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede e che risulti, pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare. Sul punto, la granitica giurisprudenza di legittimità ha chiarito che per configurare l'accettazione tacita non è necessaria una dichiarazione espressa di volontà, essendo sufficiente che il comportamento del chiamato implichi necessariamente l'intento di accettare e che, in tal senso, costituisce accettazione tacita la partecipazione del chiamato ad atti dispositivi aventi ad oggetto beni del de cuius (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. civ., Sez. II, 2 marzo 2011, n. 5092; Cass. civ., Sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1764). Nel caso di specie la curatela attrice ha fornito idonea prova dell'assunzione, da parte della convenuta della qualità di erede della madre, deceduta in data 16.11.2004: CP_2 Per_4 dall'esame congiunto dello stato di famiglia integrale , del certificato di morte di Persona_5 Per_4
e di , germano di emerge che, in assenza di disposizioni
[...] Controparte_4 CP_2 testamentarie, l'unica chiamata all'eredità della de cuius sia proprio la figlia . CP_2
Oltre alla prova della delazione, è stata fornita prova anche dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della medesima, la quale, trovandosi già nel possesso dei beni ereditari - circostanza che, ai sensi dell'art. 485 c.c., determina l'assunzione della qualità di erede pur senza dichiarazione espressa – ha, altresì, posto in essere atti dispositivi aventi carattere inequivocabilmente dominicale. In particolare, in data 24.09.2015 ha sottoscritto, congiuntamente all'altro CP_2 comproprietario , un contratto di locazione commerciale relativo all'immobile sito in CP_1
Brusciano, alla via Roma n. 25, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 4, particella 680, sub. 2, per un canone annuo di € 2.400,00 (cfr. contratto allegato all'atto di citazione). La sottoscrizione del contratto di locazione e l'incasso dei relativi canoni da parte di per CP_2 la quota spettante alla madre defunta – condotta, peraltro, espressamente riconosciuta anche dalla difesa di nella propria comparsa di costituzione – integrano manifestazioni di volontà CP_1 univoche e concludenti, incompatibili con la volontà di rinunciare e, dunque, idonee a configurare una tacita accettazione dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Ne consegue che la convenuta contumace ha assunto la qualità di erede di CP_2 Per_4 in quanto unica chiamata ab intestato alla successione e per aver compiuto atti dispositivi che presuppongono, necessariamente, l'accettazione dell'eredità. Ciò premesso in ordine all'accettazione tacita dell'eredità di venendo alla disamina CP_2 della domanda di divisione, occorre anzitutto evidenziare come, alla stregua della documentazione prodotta in giudizio e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'ausiliario arch. Per_6
debba ritenersi ampiamente acclarato che:
[...]
-i beni immobili sopra identificati sub A, ovverosia i nn. 3 terreni confinanti tra loro e con natura urbanizzata spontanea da riqualificare, siti in Brusciano alla località Tirone e censiti presso il N.C.T. al foglio 3 p.lla 112 di are 3,37; p.lla 113 di are 3,37 e p.lla 114 di are 3,52 sono in comproprietà tra il pagina 5 di 8 Fallimento attore ed il defunto rappresentato nel presente giudizio dalla curatela Persona_2 dell'eredità giacente, per una quota pari al 50% ciascuno;
- i beni immobili sopra identificati sub B e, nello specifico, i locali siti in Brusciano alla via Roma n.35, p.t. e primo piano identificati p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57 nonché p.lla 680 sub 9, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, vani 2 invece di v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 77,47 invece di 38,73, sono in comproprietà, per 1/3 ciascuno, tra il Fallimento attore, ed , quale erede di nei CP_1 CP_2 Per_4 termini sopra evidenziati. Verificata la sussistenza, nei suddetti termini, di una comunione avente ad oggetto i beni immobili sopra identificati, va ora verificato il modo più opportuno per procedere al richiesto scioglimento della stessa, nel rispetto dei principi generali che regolano lo scioglimento delle comunioni. Come noto, in tema di divisione giudiziale, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti. La comoda divisibilità strutturale del bene richiede che il frazionamento sia attuabile mediante la determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, funzionalmente, che la divisione non incida economicamente sull'originaria destinazione del bene, non comportando un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Si segnala, pertanto, che “la nozione di non comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., ricorre non soltanto nel caso di mera "non divisibilità" del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile” e che “il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso” (cfr. Cass. n. 407 del 10.01.2014). In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 2^, 16 febbraio 2007, n. 3635; Cass., sez. 2, 28 maggio 2007, n. 12406; Cass., sez. 2, 29 maggio 2007, n. 12498; Cass., se. 2, 29 novembre 2011, n. 25332). Come rilevato, sul punto, dalla più recente giurisprudenza di Cassazione intervenuta sul punto, “in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento pagina 6 di 8 riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero” (Cass. civ. Sez. II Ord., 28/07/2021, n. 21612). Orbene, applicando tali superiori principi al caso in esame, ne discende:
- La non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di domanda di divisione sopra identificati sub A ed oggetto di comproprietà tra il fallimento attore ed il de cuius in quanto gli stessi, Persona_2 pur essendo astrattamente divisibili in due autonome unità immobiliari secondo i rilievi formulati dal consulente tecnico d'ufficio, non appaiono suscettibili di costituire porzioni idonee al libero ed autonomo godimento da parte dei comproprietari, i quali hanno espressamente manifestato la propria volontà di procedere allo scioglimento della comunione immobiliare in questione ed alla vendita all'incanto del bene in comproprietà a norma dell'art. 720 c.c., con conseguente divisione tra i condividenti del prezzo incamerato secondo quota di rispettiva spettanza;
- La non comoda divisibilità dei beni immobili oggetto di domanda di divisione sopra identificati sub B ed oggetto di comproprietà tra il fallimento attore, ed secondo quanto CP_1 CP_2 evidenziato dal ctu arch. nella consulenza tecnica in atti: “i cespiti al punto B sono "non Persona_6 comodamente divisibili" per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in quanto sono beni la cui divisione comporterebbe lesione della funzionalità e del valore economico, ovvero la divisione non sarebbe attuabile senza recare pregiudizio con problemi tecnici di dispendiosa soluzione che non porterebbe alla formazione di tre quote equivalenti”. Verificata la non comoda divisibilità dei beni immobili in comunione come sopra identificati deve, quindi, procedersi allo scioglimento della comunione immobiliare in questione ed alla vendita all'incanto dei beni in comproprietà a norma dell'art. 720 c.c. ed, all'esito, il prezzo incamerato dovrà essere diviso tra i condividenti secondo quota di rispettiva spettanza. Il valore complessivo della massa da dividere è stato congruamente stimato dal CTU nei seguenti termini:
A -immobili punto A) = €. 112.860,00 Per_7
LOTTO B -immobile punto B1-2) = €. 45.750,00 Secondo le indicazioni e le ricostruzioni dei titoli e delle vicende successorie documentate dalla curatela attrice e riscontrate dal ctu, le quote da attribuire alle parti sono le seguenti: Immobili identificati sub A (LOTTO A ctu) QUOTA SPETTANTE a Parte_1
: ½ di €112.860,00 = €. 56.430,00
[...]
Immobili identificati sub A (LOTTO A ctu) QUOTA SPETTANTE a (curatela Persona_2 dell'eredità giacente): ½ di €112.860,00 = €. 56.430,00 Immobili identificati sub B (LOTTO B ctu) QUOTA SPETTANTE a Parte_1
: 1/3 di € 45.750.00 = € 15.250,00
[...]
Immobili identificati sub B (LOTTO B ctu) QUOTA SPETTANTE a : 1/3 di € CP_1
45.750.00 = € 15.250,00
pagina 7 di 8 Immobili identificati sub B (LOTTO B ctu) QUOTA SPETTANTE a : 1/3 di € CP_2
45.750.00 = € 15.250,00 Stante la natura non definitiva della presente sentenza, la liquidazione delle spese di lite avrà luogo con la pronunzia terminativa del giudizio. Il giudizio proseguirà, infatti, davanti a questo giudice in apposita udienza da tenersi all'esito delle operazioni di vendita al fine di regolamentare con sentenza definitiva anche le spese di lite (ivi comprese quelle di CTU) oltre che gli ulteriori rapporti di dare-avere fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1154/2020, così decide:
- Dichiara aperta la successione di nata a [...] il [...] e deceduta in Volla il Per_4
16.11.2004, quale comproprietaria per 1/3 dei beni di cui al punto B della domanda di divisione proposta dalla curatela;
- Accerta la qualità di erede di , nata a Napoli il [...], in [...] alla CP_2 successione mortis causa di in virtù della sopravvenuta accettazione tacita della relativa Per_4 eredità;
- Dispone lo scioglimento della comunione esistente fra il e Parte_1 Per_2
, nato a [...] il [...], deceduto in data 22.6.2020 e rappresentato nel presente giudizio
[...] dalla curatela dell'eredità giacente (giusto decreto di nomina curatore n. cronol. 1950/2020 del 14/09/2020), ciascuno proprietario al 50% del diritto di proprietà della zonetta di terreno alla località Tirone, estesa are dieci e centiare ventisei (are 10.26), riportato in catasto terreni del comune di Brusciano al foglio 3 - p.lla 112, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 113, semin. irrig., cl.1, are 3.37, RD € 10,79, RA € 2,87; - p.lla 114, semin. irrig., cl.1, are 3.52, RD € 11,27, RA € 3,00;
- Dispone lo scioglimento della comunione esistente fra il , Parte_1 CP_1 ed ciascuno proprietario di 1/3, del diritto di proprietà dell'immobile sito alla Via CP_2
Roma, 25, posto al piano terra e dell'immobile sito alla Via Roma, 27, posto al primo piano, riportati in Catasto Fabbricati del comune di Brusciano al Foglio 4, rispettivamente alle: - p.lla 680 sub. 2, Via Roma n. 25, p.t., cat. C/1, cl. 6, mq. 19, superficie catastale totale 28 mq., RC € 441,57. - p.lla 680 sub. 9, Via Roma n. 27, p.1, cat. A/5, cl. 3, v.1, superficie catastale totale 50 mq., RC € 38,73;
- Accerta la non comoda divisibilità ex art. 720 c.c. dei compendi immobiliari sopra identificati, per le causali di cui in motivazione;
- Dispone procedersi allo scioglimento della comunione mediante vendita all'incanto dei predetti immobili con le modalità fissate in separata ordinanza;
- Dispone la prosecuzione del giudizio innanzi a sé come da separata ordinanza;
- rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del presente giudizio. Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Nola, 02/10/2025 il giudice dott.ssa Rosa Napolitano pagina 8 di 8