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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 04/11/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8915 /2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati RAFFAELE PACILIO e POZIELLO CONCETTA, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato dipendente, quale addetto al rifornimento di carburante, della Società GE.MI. Petroli srl, con sede in Giugliano in Campania (Na) alla Via San Nullo, 103; che in data 17.10.2018 il rapporto di lavoro cessava per licenziamento notificato dal datore di lavoro (doc.2: lettera licenziamento); che in data 15.11.2018 il ricorrente presentava telematicamente all' la domanda CP_1 per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (NaSpI) n. 6114799000021
– 2018/946162; che con provvedimento del 27.11.2018, l' comunicava il totale accoglimento CP_1 della domanda preavvisando, come indicato nella nota comunicata al Signor
(doc.3: provvedimento di accoglimento emesso dall' che la Pt_1 CP_1 prestazione, con decorrenza 16.11.2018, sarebbe stata corrisposta per 389 giorni;
che sebbene in presenza di un provvedimento di totale accoglimento da parte del resistente e nonostante i numerosi solleciti presentati allo Controparte_2
1 sportello territoriale di Giugliano in Campania, l'indennità Naspi riconosciuta in data 25.11.2018 non è mai stata materialmente liquidata ed accreditata in favore del ricorrente, risultando, a tutt'oggi, in “istruttoria”; che in data 25.02.2022, per il tramite del proprio difensore, inviava una nota pec all' nella quale richiedeva di poter accedere agli atti per comprendere le ragioni CP_1 della mandata liquidazione della riconosciuta prestazione (doc.4: nota pec del 25.02.2022, con ricevute di accettazione e consegna); che non ricevendo alcun riscontro in data 20.05.2022 il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, inviava una ulteriore nota pec all' nella quale diffidava CP_1
l'Ente alla liquidazione della prestazione (doc.5: nota pec del 20.05.2022, con ricevute di accettazione e consegna); che a fronte del persistente silenzio del resistente Ente previdenziale proponeva ricorso giurisdizionale al fine di vedere condannata l' al pagamento della CP_1
NASPI, quantificata in euro 8.166,34, oltre interessi come per legge, vinte le spese.
Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare la decadenza dal diritto e, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda, avendo l' annullato i rapporti di lavoro CP_1 dedotti a seguito di ispezione amministrativa. Istruita documentalmente la causa, veniva decisa previa lettura delle note di trattazione scritta, in assenza della richiesta anche di una sola delle parti della trattazione orale.
***
È opportuno premettere il quadro normativo di riferimento, ratione temporis applicabile. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
2 b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
L'inquadramento della prestazione nell'ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l. 88/89 comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del dpr 639/70, l'applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione. La procedura, poi, per ottenere l'ASPI è mutuata da quella per l'indennità di disoccupazione ordinaria: spetta dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto ovvero, quando la domanda venga presentata oltre tale termine, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Quest'ultima deve, poi, essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile, dunque entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto ( art. 6 d.lgs. 22/2015).
Il ricorso è procedibile.
Passando, quindi all'esame del merito, posti i requisiti di legge, nella specie, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato i suddetti requisiti. L'esistenza del rapporto di lavoro per almeno un biennio e la sua cessazione a seguito di dimissioni non sono stati provati da parte ricorrente. Nel ricorso introduttivo non è indicato il periodo di lavoro, né l'orario né, tantomeno il datore o i datori di lavoro;
non sono indicate le settimane lavorate e l'orario minimo. Alla carenza di allegazioni si affianca una carenza probatoria. Non vi sono in atti né le buste paga né tantomeno contratti di lavoro o altro documento idoneo a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro, peraltro neanche genericamente indicato in ricorso. Vi è solo in atti un estratto contributivo e un estratto del centro per l'impiego che tuttavia non sono in grado da sé soli a colmare le scarne allegazioni e prova sull'effettivo svolgimento del rapporto, a fronte peraltro dell'espresso disconoscimento operato dall'Ente nella memoria di costituzione. Pertanto, resta in capo al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
3 Tanto premesso, osserva il Tribunale che spetta a chi agisce in giudizio e rivendica l'erogazione di una determinata prestazione fornire la prova di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della stessa. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). Gravava, pertanto, sulla parte ricorrente fornire la prova dell'effettiva prestazione dell'attività di lavoro dedotta in ricorso in quanto “… in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. Civ. Sez. Lav. 21/01/1993 n. 729). Dunque, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver effettivamente svolto l'attività di lavoro subordinato, peraltro genericamente dedotta nel ricorso introduttivo. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese
Si comunichi
Aversa, 04/11/2024 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 22/10/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 04/11/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 8915 /2022 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli avvocati RAFFAELE PACILIO e POZIELLO CONCETTA, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CP_1 in VIA ALCIDE DE GASPERI, 55 80133 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. LIZZI MARIA SOFIA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: NASPI CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/07/2022 parte ricorrente in epigrafe premetteva: di essere stato dipendente, quale addetto al rifornimento di carburante, della Società GE.MI. Petroli srl, con sede in Giugliano in Campania (Na) alla Via San Nullo, 103; che in data 17.10.2018 il rapporto di lavoro cessava per licenziamento notificato dal datore di lavoro (doc.2: lettera licenziamento); che in data 15.11.2018 il ricorrente presentava telematicamente all' la domanda CP_1 per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (NaSpI) n. 6114799000021
– 2018/946162; che con provvedimento del 27.11.2018, l' comunicava il totale accoglimento CP_1 della domanda preavvisando, come indicato nella nota comunicata al Signor
(doc.3: provvedimento di accoglimento emesso dall' che la Pt_1 CP_1 prestazione, con decorrenza 16.11.2018, sarebbe stata corrisposta per 389 giorni;
che sebbene in presenza di un provvedimento di totale accoglimento da parte del resistente e nonostante i numerosi solleciti presentati allo Controparte_2
1 sportello territoriale di Giugliano in Campania, l'indennità Naspi riconosciuta in data 25.11.2018 non è mai stata materialmente liquidata ed accreditata in favore del ricorrente, risultando, a tutt'oggi, in “istruttoria”; che in data 25.02.2022, per il tramite del proprio difensore, inviava una nota pec all' nella quale richiedeva di poter accedere agli atti per comprendere le ragioni CP_1 della mandata liquidazione della riconosciuta prestazione (doc.4: nota pec del 25.02.2022, con ricevute di accettazione e consegna); che non ricevendo alcun riscontro in data 20.05.2022 il ricorrente, per il tramite del proprio difensore, inviava una ulteriore nota pec all' nella quale diffidava CP_1
l'Ente alla liquidazione della prestazione (doc.5: nota pec del 20.05.2022, con ricevute di accettazione e consegna); che a fronte del persistente silenzio del resistente Ente previdenziale proponeva ricorso giurisdizionale al fine di vedere condannata l' al pagamento della CP_1
NASPI, quantificata in euro 8.166,34, oltre interessi come per legge, vinte le spese.
Si costituiva l' che eccepiva in via preliminare la decadenza dal diritto e, nel CP_1 merito, l'infondatezza della domanda, avendo l' annullato i rapporti di lavoro CP_1 dedotti a seguito di ispezione amministrativa. Istruita documentalmente la causa, veniva decisa previa lettura delle note di trattazione scritta, in assenza della richiesta anche di una sola delle parti della trattazione orale.
***
È opportuno premettere il quadro normativo di riferimento, ratione temporis applicabile. La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI viene erogata su domanda dell'interessato. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
2 b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.
L'inquadramento della prestazione nell'ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l. 88/89 comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del dpr 639/70, l'applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione. La procedura, poi, per ottenere l'ASPI è mutuata da quella per l'indennità di disoccupazione ordinaria: spetta dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto ovvero, quando la domanda venga presentata oltre tale termine, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Quest'ultima deve, poi, essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzabile, dunque entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto ( art. 6 d.lgs. 22/2015).
Il ricorso è procedibile.
Passando, quindi all'esame del merito, posti i requisiti di legge, nella specie, parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato i suddetti requisiti. L'esistenza del rapporto di lavoro per almeno un biennio e la sua cessazione a seguito di dimissioni non sono stati provati da parte ricorrente. Nel ricorso introduttivo non è indicato il periodo di lavoro, né l'orario né, tantomeno il datore o i datori di lavoro;
non sono indicate le settimane lavorate e l'orario minimo. Alla carenza di allegazioni si affianca una carenza probatoria. Non vi sono in atti né le buste paga né tantomeno contratti di lavoro o altro documento idoneo a provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro, peraltro neanche genericamente indicato in ricorso. Vi è solo in atti un estratto contributivo e un estratto del centro per l'impiego che tuttavia non sono in grado da sé soli a colmare le scarne allegazioni e prova sull'effettivo svolgimento del rapporto, a fronte peraltro dell'espresso disconoscimento operato dall'Ente nella memoria di costituzione. Pertanto, resta in capo al lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio.
3 Tanto premesso, osserva il Tribunale che spetta a chi agisce in giudizio e rivendica l'erogazione di una determinata prestazione fornire la prova di possedere i requisiti necessari per l'erogazione della stessa. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296). Gravava, pertanto, sulla parte ricorrente fornire la prova dell'effettiva prestazione dell'attività di lavoro dedotta in ricorso in quanto “… in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti dal rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi” (Cass. Civ. Sez. Lav. 21/01/1993 n. 729). Dunque, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver effettivamente svolto l'attività di lavoro subordinato, peraltro genericamente dedotta nel ricorso introduttivo. Il ricorso, pertanto, non può essere accolto. Nulla per le spese, visto l'art. 152 disp. att.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso. b) Nulla per le spese
Si comunichi
Aversa, 04/11/2024 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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