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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott. ssa Susanna Bonello giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 748/2023 RG promosso da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Parte_1
FRATE ELISABETTA
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_2
dall'avv. BASTIANON BARBARA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1.sia disposto l'affido condiviso dei figli ed Per_1 Per_2
Per_
con collocazione prevalente presso il padre, ove i minori avranno la loro residenza;
2.sia previsto il diritto della madre di vedere i figli minori sempre, nel rispetto delle loro esigenze di vita, accordandosi direttamente con loro avendo, il periodo di monitoraggio, accertato che trattasi di modalità funzionante in quanto l'anteposizione dei desiderata dei minori permette ai genitori di mantenere la collaborazione e di controllare il livello di conflittualità;
Per_
3.in merito agli assegni cd. familiari (assegno unico), dato atto che i figli ed Per_1 Per_2
risiederanno prevalentemente presso il padre, le parti si sono accordate perché il predetto sostegno economico venga percepito, come in attualità, per l'intero dal sig. con Parte_1
la conseguenza che la sig.ra espressamente rinuncia ad ogni pretesa in Parte_2
1 merito, impegnandosi a porre in essere ogni adempimento utile allo scopo;
4.il mantenimento dei figli avverrà in maniera diretta da ciascun genitore, cosicchè nessun contributo sia dovuto l'un l'altro dai sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
5.tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori, così come disciplinate dal protocollo recepito dal Tribunale di Belluno che pure le parti dichiarano di conoscere e che ad ogni effetto di legge sottoscrivono, siano poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. I signori e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno Parte_1 Parte_2
Per_ dall'altra per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ed Per_1 Per_2
sino alla data odierna;
6.le detrazioni per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, laddove spettanti;
7.i sigg.ri e prestano, sin d'ora, il proprio assenso al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualunque altro documento idoneo all'espatrio dei figli minori con l'accordo che ciò avvenga solo per fini turistici o periodi limitati, così come prestano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei medesimi documenti idonei all'espatrio l'uno a favore dell'altro genitore;
8.I sigg.ri e manifestano sin da ora la propria Parte_1 Parte_2
disponibilità, laddove si dovesse porre la necessità, sempre nel superiore interesse dei minori, a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso e concluso con l'U.O.C.
Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori U.O.S. Consultorio familiare – Feltre;
9.spese di lite integralmente compensate, con esclusione della solidarietà.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2023 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione, omologata con decreto del Tribunale di Belluno del 3.12.2021.
Si è costituita in giudizio la parte resistente chiedendo il Parte_2
rigetto delle richieste avversarie e, in termini differenti, la parziale modifica delle condizioni di separazione.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno formulato conclusioni
2 conformi, nei termini riportati in epigrafe.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 14.4.2025.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono in ragione di quanto sopra i presupposti per disporre che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate, a parziale modifica delle condizioni di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Belluno del 3.12.2021 (RG 1075/21).
Le spese di lite vanno integralmente compensate come da accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Belluno del
3.12.2021 (RG 1075/21):
Per_
1. dispone l'affido condiviso dei figli ed con collocazione prevalente presso il Per_1 Per_2
padre, ove i minori avranno la loro residenza;
2. la madre potrà vedere i figli minori sempre, nel rispetto delle loro esigenze di vita, accordandosi direttamente con i medesimi;
Per_
3. dato atto che i figli ed risiederanno prevalentemente presso il padre, Per_1 Per_2
l'Assegno Unico sarà percepito, come in attualità, per l'intero dal sig. ; si dà atto Parte_1
che la sig.ra espressamente rinuncia ad ogni pretesa in merito, Parte_2
impegnandosi a porre in essere ogni adempimento utile allo scopo;
4. il mantenimento dei figli avverrà in maniera diretta da parte di ciascun genitore, cosicchè nessun contributo sia dovuto l'un l'altro dai sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
5.tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori, così come disciplinate dal protocollo recepito dal Tribunale di Belluno che pure le parti dichiarano di conoscere e che ad ogni effetto di legge sottoscrivono, sono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. I signori e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno Parte_1 Parte_2
Per_ dall'altra per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ed Per_1 Per_2
sino alla data del foglio di conclusioni conformi;
6.le detrazioni per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, laddove spettanti;
7. dà atto che i sigg.ri e prestano, sin d'ora, il proprio Parte_1 Parte_2
assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualunque altro documento idoneo all'espatrio dei figli minori con l'accordo che ciò avvenga solo per fini turistici o periodi limitati,
3 così come prestano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei medesimi documenti idonei all'espatrio l'uno a favore dell'altro genitore;
8. dà atto che i sigg.ri e manifestano sin da ora la Parte_1 Parte_2
propria disponibilità, laddove si dovesse porre la necessità, sempre nel superiore interesse dei minori, a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso e concluso con l'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori U.O.S. Consultorio familiare – Feltre;
9.spese di lite integralmente compensate, con esclusione della solidarietà.
Belluno, 30/04/2025
Il presidente estensore dr. ssa Chiara Sandini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott. ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott. ssa Susanna Bonello giudice onorario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 748/2023 RG promosso da
, nato a [...] il [...], assistito in giudizio dall'avv. Parte_1
FRATE ELISABETTA
e da
, nata a [...] il [...], assistita in giudizio Parte_2
dall'avv. BASTIANON BARBARA
PM INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1.sia disposto l'affido condiviso dei figli ed Per_1 Per_2
Per_
con collocazione prevalente presso il padre, ove i minori avranno la loro residenza;
2.sia previsto il diritto della madre di vedere i figli minori sempre, nel rispetto delle loro esigenze di vita, accordandosi direttamente con loro avendo, il periodo di monitoraggio, accertato che trattasi di modalità funzionante in quanto l'anteposizione dei desiderata dei minori permette ai genitori di mantenere la collaborazione e di controllare il livello di conflittualità;
Per_
3.in merito agli assegni cd. familiari (assegno unico), dato atto che i figli ed Per_1 Per_2
risiederanno prevalentemente presso il padre, le parti si sono accordate perché il predetto sostegno economico venga percepito, come in attualità, per l'intero dal sig. con Parte_1
la conseguenza che la sig.ra espressamente rinuncia ad ogni pretesa in Parte_2
1 merito, impegnandosi a porre in essere ogni adempimento utile allo scopo;
4.il mantenimento dei figli avverrà in maniera diretta da ciascun genitore, cosicchè nessun contributo sia dovuto l'un l'altro dai sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
5.tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori, così come disciplinate dal protocollo recepito dal Tribunale di Belluno che pure le parti dichiarano di conoscere e che ad ogni effetto di legge sottoscrivono, siano poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. I signori e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno Parte_1 Parte_2
Per_ dall'altra per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ed Per_1 Per_2
sino alla data odierna;
6.le detrazioni per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, laddove spettanti;
7.i sigg.ri e prestano, sin d'ora, il proprio assenso al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualunque altro documento idoneo all'espatrio dei figli minori con l'accordo che ciò avvenga solo per fini turistici o periodi limitati, così come prestano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei medesimi documenti idonei all'espatrio l'uno a favore dell'altro genitore;
8.I sigg.ri e manifestano sin da ora la propria Parte_1 Parte_2
disponibilità, laddove si dovesse porre la necessità, sempre nel superiore interesse dei minori, a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso e concluso con l'U.O.C.
Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori U.O.S. Consultorio familiare – Feltre;
9.spese di lite integralmente compensate, con esclusione della solidarietà.”
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/05/2023 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni della separazione, omologata con decreto del Tribunale di Belluno del 3.12.2021.
Si è costituita in giudizio la parte resistente chiedendo il Parte_2
rigetto delle richieste avversarie e, in termini differenti, la parziale modifica delle condizioni di separazione.
Nel corso del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno formulato conclusioni
2 conformi, nei termini riportati in epigrafe.
Il PM ha espresso parere favorevole in data 14.4.2025.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole e sono conformi alla legge relativamente ai diritti non disponibili.
Sussistono in ragione di quanto sopra i presupposti per disporre che i rapporti tra le parti e la prole siano regolati in conformità alle condizioni concordate, a parziale modifica delle condizioni di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Belluno del 3.12.2021 (RG 1075/21).
Le spese di lite vanno integralmente compensate come da accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di separazione, omologata con decreto del Tribunale di Belluno del
3.12.2021 (RG 1075/21):
Per_
1. dispone l'affido condiviso dei figli ed con collocazione prevalente presso il Per_1 Per_2
padre, ove i minori avranno la loro residenza;
2. la madre potrà vedere i figli minori sempre, nel rispetto delle loro esigenze di vita, accordandosi direttamente con i medesimi;
Per_
3. dato atto che i figli ed risiederanno prevalentemente presso il padre, Per_1 Per_2
l'Assegno Unico sarà percepito, come in attualità, per l'intero dal sig. ; si dà atto Parte_1
che la sig.ra espressamente rinuncia ad ogni pretesa in merito, Parte_2
impegnandosi a porre in essere ogni adempimento utile allo scopo;
4. il mantenimento dei figli avverrà in maniera diretta da parte di ciascun genitore, cosicchè nessun contributo sia dovuto l'un l'altro dai sigg.ri e;
Parte_2 Parte_1
5.tutte le spese straordinarie nell'interesse dei figli minori, così come disciplinate dal protocollo recepito dal Tribunale di Belluno che pure le parti dichiarano di conoscere e che ad ogni effetto di legge sottoscrivono, sono poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno. I signori e dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno Parte_1 Parte_2
Per_ dall'altra per spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori ed Per_1 Per_2
sino alla data del foglio di conclusioni conformi;
6.le detrazioni per i figli a carico spetteranno ad entrambi i genitori al 50% ciascuno, laddove spettanti;
7. dà atto che i sigg.ri e prestano, sin d'ora, il proprio Parte_1 Parte_2
assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualunque altro documento idoneo all'espatrio dei figli minori con l'accordo che ciò avvenga solo per fini turistici o periodi limitati,
3 così come prestano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei medesimi documenti idonei all'espatrio l'uno a favore dell'altro genitore;
8. dà atto che i sigg.ri e manifestano sin da ora la Parte_1 Parte_2
propria disponibilità, laddove si dovesse porre la necessità, sempre nel superiore interesse dei minori, a riprendere il percorso di sostegno alla genitorialità già intrapreso e concluso con l'U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori U.O.S. Consultorio familiare – Feltre;
9.spese di lite integralmente compensate, con esclusione della solidarietà.
Belluno, 30/04/2025
Il presidente estensore dr. ssa Chiara Sandini
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