Trib. Latina, sentenza 24/04/2025, n. 776
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Sentenza 24 aprile 2025

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 24/04/2025, n. 776
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 776
    Data del deposito : 24 aprile 2025

    Testo completo

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Tribunale Ordinario di Latina
    SEZIONE II CIVILE
    in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
    SENTENZA
    nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 28 gennaio 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
    TRA
    - rappresentato e difeso dall'Avv. PERRINO Luigi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Latina Via Montesanto n. 28;

    PARTE ATTRICE
    CONTRO
    - , rappresentato e difeso dall'Avv. MONDA Giuseppe Maria ed Controparte_1
    elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Toledo n.156;

    PARTE CONVENUTA

    OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.

    CONCLUSIONI
    Per l'udienza di discussione del 28 gennaio 2025 parte attrice concludeva come da note scritte depositate in data 24 gennaio 2025 e parte convenuta come da note scritte in data 27 gennaio 2025 da intendersi richiamate
    PREMESSO IN FATTO
    Con atto di citazione del 4 febbraio 2019 deduceva: Parte_1
    a) in data 27.03.2018, alle ore 11.00 circa percorreva a piedi in Latina la Via Isonzo, quando, giunto all'altezza del civico 71, inciampava e cadeva rovinosamente sul marciapiede in ragione di una buca presente sul suolo, non visibile e non transennata. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che avevano redatto verbale, ed il servizio del 118 allertato dagli stessi Agenti della
    Polizia Locale. Oltretutto, all'evento aveva assistito il Sig. il quale, Testimone_1
    in data 29.03.2018, aveva rilasciato dichiarazione testimoniale scritta.
    b) a seguito ed in conseguenza del sinistro riportava danni fisici di notevole gravità così come comprovato dal referto del Pronto Soccorso di Latina. In ragione della entità dei danni subiti era stato costretto a sottoporsi a terapie mediche riabilitative sostenendo dei costi;

    c) successivamente, in data 07.05.2018, l'attore aveva provveduto ad inoltrare raccomandata a/r al chiedendo il ristoro dei danni subiti e a tale Controparte_1
    comunicazione non era seguito alcun riscontro;

    d) in data 14.06.2018, la società Spada - filale di Bari, con comunicazione ricevuta per e-mail, nella qualità di incaricata della Lloyd's Ass.ni S.p.a. (compagnia di assicurazione garante del , aveva chiesto documentazione Controparte_1 relativa al sinistro per cui era causa. Quest'ultima era stata inoltrata a mezzo e-mail in data 21.06.2018 così come richiesto dalla società - filiale di Bari;
    CP_2
    e) in data 27.06.2018 si era sottoposto, a proprie spese, a visita medico legale dal Dott. che aveva redatto relazione medico legale la quale aveva cosi Persona_1
    valutato i danni subiti dall'attore: Inabilità Temporanea totale 30 (trenta) giorni;
    Inabilità Temporanea Parziale al 50% 30 (trenta) giorni;
    Invalidità Permanente non inferiore al 7%.
    f) In data 15.11.2018 veniva sottoposto a visita medico legale dal dottor a Per_2
    Latina quale medico fiduciario incaricato dalla soc. CP_3
    g) A seguito di un invito in data 12.07.2018 alla soc. al fine di conoscere gli CP_3
    intendimenti della compagnia di assicurazione circa la possibilità di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, con raccomandata del 05.10.2018 l'attore aveva tentato di esperire un ulteriore procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 3 del dl. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n.
    162, invitando la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione. Tale invito rimaneva però senza alcun riscontro;

    h) la responsabilità dell' ex art. 2051 c.c. ciò in quanto l'evento era imputabile in CP_4
    via esclusiva al in qualità di soggetto obbligato alla Controparte_1
    manutenzione delle strade di pubblico transito ed alle relative pertinenze, in considerazione della circostanza per cui il luogo del sinistro era un luogo pubblico adibito a camminamento pedonale in pieno centro della città. Nell'ipotesi di non riconducibilità della fattispecie di cui causa al disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., l' attore riteneva che, in ogni caso, il sinistro de quo fosse riconducibile alla fattispecie del "danno ingiusto risarcibile" contemplato dall'articolo 2043 del c.c. che recepiva, come noto, il principio del "neminem ledere", atteso che il convenuto Ente non aveva provveduto all'eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto, provocando, pertanto, una insidia al pedone;

    i) la richiesta di risarcimento del danno biologico, motivatamente documentato dall'elaborato di parte e ai fini di una corretta quantificazione dello stesso appariva opportuno far riferimento ai parametri previsti nelle cosiddette tabelle milanesi.
    Oltre a ciò l'attore aveva diritto di accedere alla c.d. personalizzazione del punto tabellare, determinabile, in funzione dell'età e del danno patito, nella misura del
    50% (pari ad€ 14.433,00) per un totale complessivo pari ad euro 21.461,46 ovvero in subordine, in difetto di personalizzazione del criterio tabellare, il diritto a vedersi risarcito il danno morale patito a causa della lesione, giacché la fattispecie descritta corrispondeva, alla previsione di reato di "lesioni colpose" di cui all'art 590 c.p. liquidabile nella misura del 30% e in ogni caso, aveva diritto al cd. lucro cessante nella misura degli interessi ragguagliati al rendimento medio tempore dei Titoli di
    Stato sulla somma rivalutata di anno in anno, dal giorno del sinistro alla data di pubblicazione dell'emanando provvedimento;

    Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del per Controparte_1 le lesioni, patrimoniali e non, subite dal Sig. a causa ed in conseguenza dell'occorso sinistro Pt_1 di cui in premessa e, per l'effetto, CONDANNARE: il ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 2051 del cc., al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, in favore dell'attore nella misura, quantificata in base alle tabelle del Tribunale di Milano, di € 21.461,46 o che risulterà ad istruttoria ultimata, anche a seguito di eligenda CTU, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al lucro cessante dal giorno del sinistro alla pubblicazione dell'emanando provvedimento e interessi legali successivi. In subordine Condannare: il ai sensi Controparte_1
    e per gli effetti dell'art. 2043 del cc, al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi, in favore dell'attore nella misura, quantificata in base alle tabelle del Tribunale di Milano, di €21.461,46 o che risulterà ad istruttoria ultimata, anche a seguito di eligenda CTU, che risulterà ad istruttoria ultimata o in quella maggiore o inferiore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al lucro cessante dal giorno del sinistro alla pubblicazione dell'emanando provvedimento e interessi legali successivi.
    Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio. In via istruttoria chiede: a) ammettersi prova per testi sulle circostanze di cui ai punti n.l e 2 della premessa di fatto preceduti dalla locuzione "ero che "indicando a teste il Sig, , b) chiede che venga ordinata Testimone_1
    l'esibizione della perizia redatta, per conto del dal Dott. sulla persona Controparte_1 Per_2 dell'odierno attore;
    c) ammettersi, in subordine, consulenza tecnica d'ufficio per accertare la natura

    e l'entità delle lesioni personali e patrimoniali subite dal Sig. Con riserva di Parte_1 articolare ulteriori mezzi di prova.
    Con comparsa del 23 aprile 2019 il si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo:
    a) la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c., per carenza circa l'esposizione dei fatti di causa e l'indicazione dell'oggetto poiché era evidente che la dinamica del sinistro fosse descritta, nel corpo dell'atto introduttivo, in maniera del tutto lacunosa e generica, rendendo complesso verificare la compatibilità della stessa con gli asseriti danni riportati dall'attore; b) l'insussistenza della responsabilità ex art 2051 cc del non Controparte_1
    ricorrendo, nel caso di specie, gli estremi per configurare la fattispecie della c.d.
    “insidia o trabocchetto”. Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si era verificato il sinistro (ore 11.00 del mattino) appariva evidente come esso si sarebbe potuto evitare, mediante una condotta più accorta e prudente, conforme ai canoni della diligenza da parte dell'attore. Altresì era esclusa la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., non essendo ravvisabile alcuna condotta omissiva del convenuto, nonché per CP_1 inesistenza del dolo o della colpa, in capo allo stesso, nella causazione dell'evento per cui era causa;

    c) la contestazione della pretesa attorea anche sotto il profilo del quantum debeatur, in merito alla quantificazione dei danni operata in tutte le sue voci, dal momento che la perizia tecnica allegata in atti, essendo atto di parte, era documento privo di qualsivoglia efficacia probatoria;

    Concludeva pertanto chiedendo: 1)In via principale, nel merito, rigettare la domanda avanzata dal sig. nei confronti del in quanto improcedibile, Parte_1 Controparte_1 inammissibile, nulla, nonché del tutto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate nel presente atto, e per l'effetto, escludere qualsivoglia responsabilità del convenuto ex art. CP_1
    2051 c.c. nonché ex art 2043 c.c.; 2)In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, contenere la condanna nei limiti del dovuto e provato
    3)in via istruttoria, si impugna la prova testimoniale così come ex adverso articolata, in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., Si richiede, sin da ora, nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale così come ex adverso articolata, di essere ammessi alla prova contraria sulle stesse circostanze e con gli stessi testi indicati da parte attrice.
    All'udienza del 14 settembre 2019 parte attrice si riportava integralmente
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