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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 29.5.2026 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2066 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2026 vertente
TRA
Parte_1 c.f.: C.F._1 , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Gaspare Lamuraglia;
Ricorrente
E
Controparte_1 - in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: merito atp
*******
Con ricorso depositato in data 12.2.2026 Parte_1 ha premesso di aver promosso un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis c.p.c., l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; che il giudice assegnava al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie per poter accedere ai benefici connessi allo stato invalidante sopra detto;
che, espletato l'incarico, aveva espresso il proprio motivato dissenso ex art. 445 bis, co. 4 c.p.c. Dunque, ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché - verificate le incongruità della consulenza tecnica - dichiarasse il proprio stato patologico tale da integrare i presupposti delle prestazioni richieste.
Ha lamentato, in particolare: la sottovalutazione delle patologie ortopediche a carico della colonna e delle anche;
la mancata considerazione della gonartrosi bilaterale;
la omessa valorizzazione dei problemi gastroenterologici, all'apparto urologico e cardiologici.
Il tutto rapportato alle proprie mansioni di metalmeccanico ed alla natura usurante delle stesse.
Ricostituitosi il contraddittorio il convenuto contestava l'avverso dedotto riportandosi alle argomentazioni di cui alla consulenza tecnica in atti.
All'esito della discussione e della trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico- legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché
– come detto – esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
I rilievi mossi dalla ricorrente sono, pertanto, inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Pag. 2 di 4 In particolare, è decisivo rilevare che il dott. CP_2 (medico legale ed anche specialista ortopedico) - ripercorsa tutta la storia clinica dell'odierno istante e valutata tutta la documentazione sanitaria più recente – ha espresso il seguente giudizio: “il sig. Parte_1 - operaio metalmeccanico 56enne in attualità di lavoro - presenta le seguenti patologie … <
Aritmia extrasistolica (classe NYHA I-II); Iniziale periartrite scapolo-omerale sinistra;
Ernia discale L4-L5; Sindrome depressiva reattiva>>.”
Per quel che maggiormente interessa rispetto alle deduzioni difensive espresse nel presente giudizio, il predetto c.t.u. ha già motivatamente chiarito di non aver incluso alcune patologie pregresse, “che sono andate incontro a risoluzione spontanea o a mezzo di terapia” (“mi riferisco, in particolare, alla correzione chirurgica efficace di ernia inguinale sinistra;
agli esiti di meniscectomia mediale del ginocchio sinistro;
agli esiti di correzione chirurgica di alluce valgo e metatarsalgia al piede sinistro;
ed agli esiti di asportazione di adenoma prostatico per via addominale”).
L'ausiliario del Tribunale ha, ancora, osservato che nel corso dei controlli
Gastroenterologici si è riscontrato un progressivo miglioramento del quadro epatitico (“infatti, al controllo nell'aprile 2025 un esame Fibroscan eseguito poco prima … aveva riportato valori indicativi di fibrosi epatica lieve e steatosi moderata;
per cui, venne prescritta al Lavoratore terapia cortisonica solo per un altro anno”).
Ha, poi, valutato privo di incidenza il restante complesso patologico, come il disturbo del ritmo cardiaco (poiché esso è “stato dallo stesso Cardiologo inquadrato come I-II Classe NYHA;
e dunque, con incidenza modesta sul quadro clinico complessivo, e in particolare sulle capacità lavorative medio- leggere dell'Operaio”).
Rileva dunque il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico - legali, in quanto non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie di cui il periziando era affetto.
Pag. 3 di 4 E' quanto peraltro si desume anche dalla dovizia di argomentazioni mediante le quali il c.t.u. ha preso puntuale posizione sulle osservazioni di parte attrice.
Si consideri, infine, che il carattere usurante dell'impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, rilevante anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morboso che - secondo un criterio di fondata previsione - possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all'assegno sopraindicato.
Ebbene, tale prospettiva non solo non risulta corroborata da evidenze istruttorie ma è – anzi – puntualmente smentita dai giudizi del medico competente e dalle limitazioni / prescrizioni che hanno accompagnato il giudizio di idoneità alle mansioni.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Nulla va disposto, per le spese processuali, essendo stata depositata dichiarazione di esonero ex art. 152 bis c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c.
Bari, 29.5.2026
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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