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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. N. 888/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 888/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 07.05.2025, congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] C.F._1
Fucecchio (FI), il 05.07.1972;
e
(c.f. ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
29.10.1970, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fagni,
(c.f. , pec C.F._3 vvocatipistoia) ed elettivamente domiciliati Email_1 Email_2 in Pistoia, Galleria Nazionale, 12, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 07.05.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 24.09.2000 in Lamporecchio (PT), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (il Persona_1
02.01.2003), maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente ed (il 20.09.2012). PE
Le parti evidenziavano peraltro che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi andava a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale e verso i figli.
2. La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Parte_1 che continuerà ad abitarvi con le figlie ed il sig. R_ PE CP_1 ha già lasciato l'abitazione familiare e si è trasferito presso i genitori in Altopascio, loc. Palandri, 16;
3. I coniugi sono comproprietari – in regime di comunione legale dei beni - della stessa abitazione familiare ed intendono alienarla a terzi;
considerate, però, le difficoltà a reperire una abitazione che possa ospitare anche la madre e le figlie e tenuto conto dei problemi a ricavare in tempi brevi il giusto prezzo dalla predetta vendita, i coniugi concordano che la sig.ra possa abitare nella casa Parte_1 di Larciano, via Matteotti, 1162 per almeno 10 anni, decorrenti da oggi, nei quali il sig. non potrà chiedere giudizialmente la CP_1 relativa divisione giudiziale dell'immobile; ove, invece, entrambi i coniugi concordino per la vendita del predetto immobile, sarà possibile alienarlo a terzi anche prima del suddetto termine di 10
2 anni;
il ricavato della futura vendita, detratto quanto dovrà essere versato alla per l'integrale Controparte_2 restituzione del mutuo già contratto, dovrà essere suddiviso al 50% per ciascun coniuge;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG minorenne, PE quando questa lo vorrà e concordando con lei i momenti, lo stesso avverrà anche per le ferie estive e le festività natalizie e pasquali;
il sig. si impegna, tuttavia, a riprendere la IG da scuola CP_1 PE
o a condurla a fare sport nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì e venerdì, quando la madre non potrà farlo perché impegnata con il lavoro, la porterà alle ore 16,30 a fare sport per poi riprenderla alle ore 18 per condurla a casa;
il giovedì, la riprenderà da scuola alle ore 17,30 e la riporterà a casa;
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 30 di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma di euro 250,00, per il mantenimento di PE somma da rivalutarsi annualmente secondo i parametri ISTAT ed a partire da aprile 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come indicate e disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia;
per la IG , non potendo R_ ancora ritenersi completamente autosufficiente, il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie così come indicate e disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia e, ad integrazione del suddetto Protocollo, considerando come straordinarie tutte le spese di trasporto sostenute dalla IG R_
(treno, autobus, carburante per l'auto ed ogni altra spesa di trasporto)
6. La rata mensile di rimborso del mutuo contratto con Banca MPS per l'acquisto della casa, verrà corrisposto per la metà esatta da entrambi i coniugi;
il pagamento avverrà accreditando sul conto corrente in comune attualmente esistente, gli importi versati da ciascun coniuge;
7. I coniugi svolgono sono entrambi assunti con contratto a lavoro dipendente a tempo indeterminato e sono quindi autosufficienti;
3 8. Al momento della firma del presente accordo, le parti danno atto di aver definito anche una serie di questioni patrimoniali che interessano la famiglia ed in particolare:
- i coniugi si impegnano a restituire la somma di euro 1.300,00 data loro in prestito dalla IG;
R_
- i coniugi si impegnano a restituire la somma di euro 3.500,00 data loro in prestito dalla sig.ra entro il termine Parte_2 massimo di 3 anni dalla firma del presente accordo;
- il sig. si impegna a restituire alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1 euro 5.000,00 al momento della vendita della casa familiare o, al momento in cui lo stesso sig. cederà alla sorella la sua quota di CP_1 proprietà dell'immobile lasciato in eredità dai propri genitori, nel caso in cui questa condizione si avveri prima della vendita della ex casa coniugale;
- al momento della firma del presente accordo, le parti hanno deciso anche la suddivisione della somma giacente sul conto corrente ancora in comune presso : la Controparte_2 somma di euro 2.000,00 verrà attribuita alla sig.ra e il Parte_1 residuo verrà attribuito al sig. l'esecuzione di questo specifico CP_1 patto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla firma del presente accordo;
- la polizza assicurativa Unisalute intestata alla sig.ra Parte_1 andrà modificata revocando la copertura assicurativa a favore del sig. entro il 31 luglio 2025 CP_1
9. Le autovetture in utilizzo alla famiglia, Fiat targata FD215GL e
Lancia Y targata GD094YN rimarranno in uso alla sig.ra ed Parte_1
CP_ alla IG maggiorenne;
si precisa, tuttavia, che la R_ quando avrà compiuto i 25 anni d'età, passerà nel possesso R_ nuovamente del sig. CP_1
10. Gli arredi presenti nella casa familiare verranno suddivisi al momento della vendita della casa come sopra indicato;
11. Oltre a quanto previsto, le parti danno che hanno già definito ogni altra loro pendenza
12. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovo del passaporto personale, ove necessario
4 10. Spese processuali a carico solidale delle parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05.07.1972 e (c.f. ) nato a [...] C.F._2
Lucca, il 29.10.1970, che hanno contratto matrimonio in data
24.09.2000 in Lamporecchio (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lamporecchio (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69
5 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 25, P. 2, S. A, anno 2000);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 888/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 07.05.2025, congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] C.F._1
Fucecchio (FI), il 05.07.1972;
e
(c.f. ) nato a [...], il CP_1 C.F._2
29.10.1970, entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Fagni,
(c.f. , pec C.F._3 vvocatipistoia) ed elettivamente domiciliati Email_1 Email_2 in Pistoia, Galleria Nazionale, 12, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 07.05.2025,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 24.09.2000 in Lamporecchio (PT), precisavano che dalla loro unione erano nate le figlie (il Persona_1
02.01.2003), maggiorenne ma non ancora completamente autosufficiente ed (il 20.09.2012). PE
Le parti evidenziavano peraltro che nel tempo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi andava a deteriorarsi, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto ed osservando il dovere di solidarietà reciproca derivante dalla loro trascorsa unione coniugale e verso i figli.
2. La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra Parte_1 che continuerà ad abitarvi con le figlie ed il sig. R_ PE CP_1 ha già lasciato l'abitazione familiare e si è trasferito presso i genitori in Altopascio, loc. Palandri, 16;
3. I coniugi sono comproprietari – in regime di comunione legale dei beni - della stessa abitazione familiare ed intendono alienarla a terzi;
considerate, però, le difficoltà a reperire una abitazione che possa ospitare anche la madre e le figlie e tenuto conto dei problemi a ricavare in tempi brevi il giusto prezzo dalla predetta vendita, i coniugi concordano che la sig.ra possa abitare nella casa Parte_1 di Larciano, via Matteotti, 1162 per almeno 10 anni, decorrenti da oggi, nei quali il sig. non potrà chiedere giudizialmente la CP_1 relativa divisione giudiziale dell'immobile; ove, invece, entrambi i coniugi concordino per la vendita del predetto immobile, sarà possibile alienarlo a terzi anche prima del suddetto termine di 10
2 anni;
il ricavato della futura vendita, detratto quanto dovrà essere versato alla per l'integrale Controparte_2 restituzione del mutuo già contratto, dovrà essere suddiviso al 50% per ciascun coniuge;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la IG minorenne, PE quando questa lo vorrà e concordando con lei i momenti, lo stesso avverrà anche per le ferie estive e le festività natalizie e pasquali;
il sig. si impegna, tuttavia, a riprendere la IG da scuola CP_1 PE
o a condurla a fare sport nei seguenti giorni e orari: il lunedì, mercoledì e venerdì, quando la madre non potrà farlo perché impegnata con il lavoro, la porterà alle ore 16,30 a fare sport per poi riprenderla alle ore 18 per condurla a casa;
il giovedì, la riprenderà da scuola alle ore 17,30 e la riporterà a casa;
5. Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 30 di CP_1 Parte_1 ogni mese, la somma di euro 250,00, per il mantenimento di PE somma da rivalutarsi annualmente secondo i parametri ISTAT ed a partire da aprile 2026, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come indicate e disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia;
per la IG , non potendo R_ ancora ritenersi completamente autosufficiente, il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie così come indicate e disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pistoia e, ad integrazione del suddetto Protocollo, considerando come straordinarie tutte le spese di trasporto sostenute dalla IG R_
(treno, autobus, carburante per l'auto ed ogni altra spesa di trasporto)
6. La rata mensile di rimborso del mutuo contratto con Banca MPS per l'acquisto della casa, verrà corrisposto per la metà esatta da entrambi i coniugi;
il pagamento avverrà accreditando sul conto corrente in comune attualmente esistente, gli importi versati da ciascun coniuge;
7. I coniugi svolgono sono entrambi assunti con contratto a lavoro dipendente a tempo indeterminato e sono quindi autosufficienti;
3 8. Al momento della firma del presente accordo, le parti danno atto di aver definito anche una serie di questioni patrimoniali che interessano la famiglia ed in particolare:
- i coniugi si impegnano a restituire la somma di euro 1.300,00 data loro in prestito dalla IG;
R_
- i coniugi si impegnano a restituire la somma di euro 3.500,00 data loro in prestito dalla sig.ra entro il termine Parte_2 massimo di 3 anni dalla firma del presente accordo;
- il sig. si impegna a restituire alla sig.ra la somma di CP_1 Parte_1 euro 5.000,00 al momento della vendita della casa familiare o, al momento in cui lo stesso sig. cederà alla sorella la sua quota di CP_1 proprietà dell'immobile lasciato in eredità dai propri genitori, nel caso in cui questa condizione si avveri prima della vendita della ex casa coniugale;
- al momento della firma del presente accordo, le parti hanno deciso anche la suddivisione della somma giacente sul conto corrente ancora in comune presso : la Controparte_2 somma di euro 2.000,00 verrà attribuita alla sig.ra e il Parte_1 residuo verrà attribuito al sig. l'esecuzione di questo specifico CP_1 patto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla firma del presente accordo;
- la polizza assicurativa Unisalute intestata alla sig.ra Parte_1 andrà modificata revocando la copertura assicurativa a favore del sig. entro il 31 luglio 2025 CP_1
9. Le autovetture in utilizzo alla famiglia, Fiat targata FD215GL e
Lancia Y targata GD094YN rimarranno in uso alla sig.ra ed Parte_1
CP_ alla IG maggiorenne;
si precisa, tuttavia, che la R_ quando avrà compiuto i 25 anni d'età, passerà nel possesso R_ nuovamente del sig. CP_1
10. Gli arredi presenti nella casa familiare verranno suddivisi al momento della vendita della casa come sopra indicato;
11. Oltre a quanto previsto, le parti danno che hanno già definito ogni altra loro pendenza
12. Le parti si danno preventivamente il consenso ai fini del rilascio e rinnovo del passaporto personale, ove necessario
4 10. Spese processuali a carico solidale delle parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.06.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
(c.f. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
05.07.1972 e (c.f. ) nato a [...] C.F._2
Lucca, il 29.10.1970, che hanno contratto matrimonio in data
24.09.2000 in Lamporecchio (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Lamporecchio (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69
5 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 25, P. 2, S. A, anno 2000);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 22.08.2025
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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