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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
r.g. 5445/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.03.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5445/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( - avv. MATRONE Parte_1 C.F._1
ANIELLO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. DE LUCIA Controparte_1 P.IVA_1
OLIMPIA ( ); C.F._3
- avv. BEVILACQUA VALENTINA;
CP_2
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 12.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
07120249044233427000 notificata in data 15.10.2024, a mezzo della quale l'agente per la riscossione aveva intimato il pagamento di € 6.648,81 oggetto di tre precedenti avvisi di addebito. Eccepiva, in particolare, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito contributivo.
Instauratosi il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio concludendo come in atti.
Nel caso oggetto della presente controversia, ragioni logico-giuridiche impongono la trattazione congiunta delle eccezioni inerenti alla mancata notifica degli atti esattoriali presupposti e alla estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, in quanto intimamente connesse.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione,
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produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso
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articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Tornando al caso di specie, va preliminarmente rilevato che, da quanto emerge dal testo dell'intimazione di pagamento, gli avvisi di addebito costituenti il presupposto della pretesa esattoriale sono quelli contrassegnati dai numeri 37120160004774880000;
37120160015345849000 e 37120170012456562000. CP_ Rispetto a tali atti, l , tempestivamente costituito in giudizio in data
11.02.2025, ha dimostrato che l'avviso n. 37120160004774880000, è stato regolarmente notificato in data 23.06.2016; il n. 37120160015345849000 in data 20.12.2016, mentre il n. 37120170012456562000 non risulta essere stato regolarmente notificato, essendo rimasta del tutto vuote le caselle attestanti l'esito del recapito (cfr. doc. in atti).
Rispetto ai primi due avvisi, risultano essere stati depositati una prima intimazione di pagamento n. 07120199034258256000 notificata il
28.09.2019 e una seconda intimazione di cui al n. 07120249044233427000 comunicata il 15.10.2024.
La seconda intimazione risulta essere tempestiva, in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione, pari a 311 giorni complessivi, stabilita da leggi speciali (art. 37 d.l. 18/20 e art. 11 d.l. 183/20), così come
è tempestiva quella da ultimo notificata e oggetto della presente opposizione.
Ne discende l'annullamento parziale della intimazione di pagamento, essendo la domanda attorea fondata limitatamente ai crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 37120170012456562000.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
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P. Q. M.
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 07120249044233427000 limitatamente ai soli crediti contributivi portati dall'avviso di addebito n. 37120170012456562000;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 12.03.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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