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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 3911/2023
Udienza cartolare del 07.05.2026
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza sopra indicata, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
EPUBBLICA TALIANAR I IIN IN N MN NONO EOM MEE D DEL ODEEL O IL P L A PPOPOPPOOLOLO TO I AITTALALILIIAANNO NOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3911dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
[...] : AVV. MIRKO FABRIZIO, AVV. ROBERTO POLLONI
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
Parte_2 E PER ESSA, Controparte_1 DIFENSORE: AVV. ANDREA DEL RE
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
1 avente a oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l' On. le Giudice adito previa sospensione del titolo esecutivo e/o del precetto
1. Accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del titolo e/o del precetto opposto per carenza di titolarità del credito e in particolare stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e/o perché l'asserito credito non rientra nel perimetro della cessione e comunque stante la mancata prova dell'esistenza credito e per la mancanza dell'abilitazione della cessionaria e/o procuratrice ad operare ai sensi della L. 30.4.1999 nr. 130 e/o 106 e ss TUB e di conseguenza stabilire che nulla è dovuto per le causali di cui in premessa alla società intimante;
2. Accertare e dichiarare che la parte mutuataria ha regolarmente adempiuto al pagamento del mutuo e pertanto nulla è dovuto per le causali di cui in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del titolo e/o del precetto;
3. Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra legale sia corrispettivo che moratorio o comunque la non debenza dei medesimi per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede, non meritevolezza ex. art. 1322 c.c. e/o determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al Bot o tasso legale di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva rideterminando il dare avere tra le parti.
4. Accertare e dichiarare ex. art. 1186 c.c, 40 TUB ed art. 6 capitolato contratto di mutuo (allegato B) l'illegittima decadenza dal beneficio del termine e pertanto rimettere nei termini di pagamento la parte opponente.
5. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
➢ Parte convenuta opposta:
“conclude affinché codesto ecc.mo Tribunale, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, voglia:
- nel merito: dichiarare infondata e per l'effetto respingere l'opposizione avversaria;
- in ogni caso: condannare Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ), nato a [...] il [...] e residente in [...], PEC Email_1 a pagare in favore di Parte_2 e per essa a Controparte_1 la somma di euro 50.658,31 oltre agli interessi dal dì del dovuto fino al pagamento effettivo, salva la diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari”.
§ § §
Parte_1 §1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] ha proposto opposizione avverso il precetto notificato ad istanza di CP_2
[...] [...]
[...] Controparte_1 quale mandante di chiedendo dichiararsi la nullità del precetto per carenza di titolarità attiva del rapporto, pervenuto all'intimante attraverso una pluralità di cessioni non documentate e non inclusive del credito oggetto di causa, oltre che avvenute in favore di cessionarie sprovviste dell'abilitazione ai sensi dell'art. 106
T.U.B. e 2, comma 3, lett. c), l. 130 del 1999; accertarsi l'avvenuto integrale adempimento del dovuto;
dichiararsi la nullità delle clausole concernenti gli interessi ultralegali corrispettivi e moratori, con ricalcolo a norma dell'art. 117, 7° comma, T.U.B.; accertarsi l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine.
A fondamento dell'opposizione il Pt_1 ha dedotto che nel precetto si dava atto dell'originario contratto di mutuo fondiario del 9.8.2005 stipulato con l'allora SS
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 poi divenuta che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco a norma degli artt. 1, 4 l. 130
Parte_3 Parte_3del 1999, aveva ceduto il credito a che aveva ceduto il credito a norma dell'art. 58 T.U.B. a Controparte_5 la quale a sua volta lo
Parte_2aveva nuovamente trasferito a che non vi era alcuna prova né delle sopra indicate cessioni, né del fatto che lo specifico rapporto ceduto rientrasse nel perimetro delle ridette cessioni;
che non era stata dimostrata l'iscrizione delle società veicolo e di servicing nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.; che il precetto non aveva tenuto conto di due pagamenti di euro 20.000,00 ciascuno;
che tanto il saggio di interesse corrispettivo, quanto il saggio di interesse moratorio, erano la risultante della sommatoria di uno spread fisso ad una componente variabile indicizzata sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi, ma carente dell'indicazione del giorno di rilevazione del parametro di indicizzazione e, per l'interesse moratorio, anche del divisore (360 o 365 giorni); che il mutuo non indicava il piano di ammortamento, il regime finanziario e non conteneva l'esatta indicazione del tasso effettivo e del tasso nominale annuo;
che, in particolare, il regime finanziario dell'interesse composto determinava un tasso di interesse effettivo più elevato di quello nominalmente indicato.
3 Parte_2 §1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita e,
Controparte_1per essa, la procuratrice speciale deducendo che per ogni cessione era stato pubblicato avviso in Gazzetta Ufficiale;
che Parte_2 era iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
che la decadenza dal beneficio del termine era stata dichiarata dopo il mancato pagamento di ben 13 rate del mutuo;
che nella determinazione del saldo era stato conteggiato anche il pagamento di euro 40.000,00; che non vi era alcun profilo di indeterminatezza nella clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo e moratorio;
che il mutuo era sviluppato sulla base di un piano di ammortamento alla francese con interesse composto, che non equivaleva affatto ad anatocismo.
§1.2 – La causa è stata avviata alla decisione sulla base dei soli documenti prodotti.
L'udienza di discussione del 8 maggio 2026 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
§3. – Anzitutto, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
§3.1 – Ora, è vero che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante». (tra le tante, cfr. Cass. ord. n. 4713 del 2019; sent. n. 15364 del 2011;
n. 23463 del 2009).
4 §3.2 – Nella sopra delineata cornice, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco non è idonea di per sé sola a suffragare la prova dell'avvenuta cessione, rappresentando piuttosto l'equipollente, in subiecta materia, della notifica della cessione al debitore ceduto.
In altri termini, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 comma
1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto».
In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n.
22548).
L'avviso di pubblicazione sulla G.U. ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall'onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione (Cass. sent. n. 34868 del 2024), tra i quali l'avviso di pubblicazione può essere iscritto soprattutto quando esso proviene da un'iniziativa della parte cedente (Cass. ord.
n. 21279 del 2025; n. 17944 del 2023).
5 Ora, è certamente vero che tutti gli avvisi dell'avvenuta cessione pubblicati in
Gazzetta Ufficiale (doc. 5 – 8 fasc. opposta) recano elementi identificativi dei crediti ceduti (es. segnalazione in Centrale Rischi, classificazione a sofferenza o come crediti deteriorati) che non risultano dagli atti di causa.
§3.3 – E' però vero che sono state prodotte le singole dichiarazioni di cessione del credito promananti da ciascun cedente ( Parte_4 [...]
Controparte_6 Controparte_7 , nelle quali, con riferimento al singolo avviso di avvenuta cessione pubblicato e dettagliatamente individuato, si identifica lo specifico rapporto per cui è causa come oggetto del contratto di cessione di cui si riferisce l'avvenuta conclusione (doc. 15 – 17 fasc. opposta. Per la possibilità di valorizzare, ai fini della prova del negozio di cessione, della dichiarazione del cedente recante una specifica individuazione del rapporto oggetto di negoziazione, cfr. Cass. sent. n. 10200 del 2021)
Da tale elemento può quindi desumersi la prova dell'esistenza del contratto di cessione avente come contenuto lo specifico rapporto di cui al contratto di mutuo che integra il titolo esecutivo (per l'apprezzamento globale di tutte le risultanze processuali ai fini della prova dell'intervenuta cessione, cfr. Cass. ord. n. 17944 del 2023).
§4. – Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Parte_3 [...] L'opponente lamenta la mancata iscrizione delle società
CP_5 Parte_2 CP_1 CP_1 e la procuratrice nell'elenco di cui all'art. 106 del Tub. In particolare, deduce l'opponente che: 1) l'art. 2, comma 6, l. n.
130/1999 è una norma imperativa che prevede che l'attività di riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo sia "riservata" ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 Tub, 2) l'atto con cui una società veicolo conferisce l'incarico per la riscossione dei crediti a una società non iscritta all'albo è nullo ai sensi dell'art. 1418, 1° comma, cod. civ., di talché tale ultima società risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può quindi riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima; 3) il difetto del potere di rappresentanza
6 sostanziale si riverbera sul potere di rappresentanza processuale, stante il disposto di cui all'art. 77 c.p.c., il cui difetto dev'essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Sennonché, in ordine alle conseguenze della mancata iscrizione della società veicolo nell'elenco di cui all'art. 2, 6° comma, l. 130 del 1999 e 106 TUB, giova rimarcare, che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza
o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243 del 2024).
§5. – Con riguardo alla lamentata incertezza del credito indicato nell'atto di precetto, può intanto postularsi, in linea generale, che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. sent. n. 9541/2010; n. 9209/2001; n. 4197/98).
Competerà poi ai debitori, invece, la prova di aver esattamente adempiuto alla prestazione dovuta (cfr., per tutte, Cass, sez. un., n. 13533 del 2001, cui è seguita giurisprudenza consolidata del tutto conforme).
Invero, l'opponente teorizza tuttavia una più elaborata contestazione, che muove dall'omessa indicazione del piano di ammortamento utilizzato e dalla carente indicazione del regime finanziario, che si ripercuoterebbe sulla divergenza tra tasso di interesse effettivo e tasso di interesse nominale annuo indicato nel contratto.
§5.1 – Sulla scorta della C.T.U. del 4.7.2025, risulta che la restituzione del capitale mutuato è prevista attraverso la corresponsione di 30 rate semestrali corrisposte in quote mensili non scontate pari ciascuna ad 1/6. La prima rata di ammortamento è prevista scadere il 28/02/2006 e per il periodo intercorrente tra l'8/8/2005 ed il 31/8/2005
7 saranno conteggiati interessi di preammortamento al tasso dell'1,8% semestrale. Le quote capitale delle singole rate sono determinate secondo il piano di rientro di cui all'allegato C al contratto di mutuo mentre la quota interessi sarà variabile e sarà calcolata considerando ogni mese con durata convenzionale di 30 giorni e con divisore 360. Il tasso semestrale è composto da uno spread fisso di 0.75% e da una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR e risultante dalla pagina ATICFOREX06 del Circuito Reuters, (o alla pagina o sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma
CP_8pubblicato su " ", e relativo al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata semestrale, arrotondato allo 0,05% più vicino. In caso di ritardato pagamento alle rispettive scadenze di quanto dovuto alla Banca mutuante in dipendenza del presente contratto dovranno essere corrisposti con decorrenza dalle scadenze stesse sui relativi importi gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 6 del capitolato allegato al mutuo.
Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
L'allegato C al contratto di mutuo è invece rappresentato dal piano di ammortamento dove viene riportato un tasso del 3.6%, il capitale di 120.000, le spese di istruttoria di euro 360 e la tabella di ammortamento composta da tre colonne: scadenza rate semestrali, debito residuo e quota capitale della singola rata. Non è presente la colonna interessi.
Il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sebbene, come detto, riporti solamente le quote di capitale delle singole rate e non anche la quota interessi ed il valore complessivo della rata, è tuttavia compatibile con un piano di ammortamento c.d. alla francese: in altre parole se si espande un piano di ammortamento alla francese al tasso annuo del 3.60%, con rate semestrali, per la durata di 15 anni, le quote di capitale che scaturiscono, corrispondono a quelle riportate nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in questione (CTU 4.7.2025, pp. 9, 10, 11).
8 E del resto, il piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cass. n.
26426 del 2017).
§5.2 – Ciò chiarito, corre l'obbligo di rilevare che con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso – con considerazioni che, per quanto qui interessa, ovvero l'inesistenza di un fenomeno anatocistico occulto, tale da rendere indeterminabile il tasso di interesse in dipendenza dell'indeterminatezza del regime finanziario di capitalizzazione, semplice o composta, applicabile al rapporto, sono suscettibili di estensione anche ai mutui a tasso variabile, nulla mutando sul punto per via dei criteri di determinazione del saggio – le
Sezioni unite della Corte di SSzione (sent. n. 15130 del 29 maggio 2024), hanno stabilito che ove il rimborso rateale del prestito sia regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che il piano di ammortamento alla francese
«… è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi… », hanno escluso che la quota di interessi calcolata su ciascuna rata costituisca il risultato di un calcolo che abbia come base gli interessi calcolati sulla rata precedente, ovvero che quella medesima quota di interessi generi a sua volta la produzione di interessi nella rata successiva. Riportandosi alle
9 pertinenti osservazioni della Procura generale, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che « … "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi
è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo
"composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)».
§5.3 – Riesce quindi convincente l'idea che, fatte salve le specificità del caso concreto (qui neppure prospettate), il piano di ammortamento alla francese resta avulso da un fenomeno di capitalizzazione composta, simmetrico al fenomeno anatocistico di
10 cui all'art. 1283 c.c., nel senso che gli interessi conglobati nella singola rata di importo costante, comprensiva anche di una quota di capitale crescente, vengono posti a base di calcolo degli interessi della rata successiva – ovvero sono il frutto di un'operazione matematica che come fattore rechi anche gli interessi della rata precedente – laddove la
“capitalizzazione composta” esprime invece una formula semantica qui descrittiva soltanto della sommatoria tra quota capitale e quota di interessi conglobati nella singola rata.
Per vero, quel che in ogni caso appare decisivo onde appurare l'infondatezza della suggestione immaginata dall'attrice opponente, è che in dipendenza del piano di ammortamento alla francese non si generano oneri occulti aggiuntivi derivanti dall'operatività da un inesistente fenomeno anatocistico – a torto equiparato al regime di capitalizzazione composta, al contrario da intendersi qui, conviene rimarcarlo, nella più appropriata accezione semantica connaturata al piano di ammortamento alla francese – suscettibili di alterare il tasso di interesse corrispettivo contrattualmente convenuto e, in definitiva, il costo complessivo dell'operazione creditizia, tali da rendere entrambi indeterminabili ovvero offuscati da opacità e deficitaria trasparenza.
Pertanto, è da disconoscersi la predicata indeterminabilità del T.A.N ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, commi 1° e 3°, c.c., 117, comma 4°, T.U.B. ed ogni ipotetica divaricazione rispetto al tasso effettivo (infondatamente assunto come più elevato) concretamente applicato.
Appare infatti rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
§6. – Un elemento di indeterminatezza aggiuntivo del tasso di interesse corrispettivo e moratorio – suscettibile di provocare la nullità della correlativa pattuizione e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4° e 7°, lett. a), T.U.B. – verrebbe a coincidere – assume l'opponente – con la mancata indicazione del giorno di rilevazione del tasso, limitatamente alla componente indicizzata all'EURIBOR a 6 mesi,
11 nonché al divisore impiegato, mancando la specificazione se esso si identifichi con 360 o
365 giorni.
§6.1 – E' opportuno trascrivere fedelmente le clausole che qui rilevano al riguardo.
Modalità di rimborso art. 2: “La parte mutuataria si obbliga, per sé e successori e per gli aventi causa, in via solidale ed indivisibile, a restituire alla Banca la somma come sopra mutuatale mediante pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali scadenti il 28 o 29 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno, da corrispondersi in quote mensili non scontate pari ciascuna ad 1/6 (un sesto) di dette rate semestrali….Per ogni successivo semestre, ogni rata sarà comprensiva di una quota di ammortamento del capitale e di una quota interessi: la quota capitale viene determinata secondo il piano di rientro che, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dalle parti e previa vidimazione delle parti contraenti e di me Notaro, si allega al presente atto sotto la lettera "C", mentre la quota interessi sarà suscettibile di variazioni in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario trascorsi, considerando la durata di ogni mese solare pari a
30 giorni, con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da: a) una componente fissa pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) semestrale;
b) una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal
Comitato di Gestione dell'EURIBOR e risultante dalla pagina ATICFOREX06 del Circuito
Reuters, (o alla pagina o sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e
CP_8di norma pubblicato su " , e relativo al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata semestrale, arrotondato allo 0,05% più vicino. Per il semestre in corso il valore del suddetto parametro di indicizzazione (ossia EURIBOR 6 mesi) è pari al 2,10% (due virgola dieci per cento)”.
Tasso moratorio art. 6 capitolato allegato B: quattro punti in più del tasso Euribor 6
Mesi lettera rilevato giornalmente.
§6.2 – L'ausiliario (pagg. 15 – 16 C.T.U. 4.7.2025) ha segnalato che per entrambi i tassi, corrispettivo e di mora, il contratto non indica il listino Euribor da considerare, ovvero se quello con divisore 360 o 365. Ritenendo che la mancata indicazione del divisore 360 o 365 dell'Euribor porterebbe all'indeterminatezza del tasso, è stato quindi
12 eseguito un conteggio alternativo sostituendo agli interessi moratori e corrispettivi applicati in costanza di rapporto, il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del
Tesoro annuali emessi nell'anno precedente alla conclusione dell'operazione o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, ricalcolando altresì il credito finale della banca.
Il consulente ha operativamente così proceduto:
- dapprima si è ricostruito il piano di ammortamento semestrale lasciando le quote capitale delle singole rate come da piano di ammortamento allegato al contratto e ricalcolando gli interessi al tasso ex 117 tub. La differenza tra rata pagata in costanza di rapporto e rata ricalcolata al tasso ex 117 TUB è stata imputata a riduzione del debito residuo su cui calcolare i nuovi interessi nel periodo successivo. La ricostruzione si ferma ovviamente alla rata scadente il 28/02/2015 ovvero la prima successiva al 31/10/2014 data dei conteggi contenuti nell'allegato
10 di parte convenuta. ALLEGATO 8.
- Le rate semestrali così definite sono poi state divise per 6 in modo da ottenere le nuove rate mensili ricalcolate al tasso ex 117 TUB. Sono altresì stati ricalcolati al tasso ex 117 TUB anche i modesti importi degli interessi di mora per le rate pagate in ritardo fino al 31/07/2012. Anche in questo caso la differenza tra rata pagata in costanza di rapporto e rata ricalcolata al tasso ex 117 TUB è stata imputata a riduzione del debito residuo su cui calcolare i nuovi interessi nel periodo successivo. Nel prospetto è stata anche determinata la nuova parte insoluta della rata scadente il 31/7/2012. Il prospetto permette altresì di rideterminare le rate scadute ed insolute dal 31/07/2012 al 31/10/2014
(precedentemente quantificate nel doc 10 di parte convenuta in euro 21.311,71) in euro 19.392,77 ed il nuovo capitale residuo alla data del 31/10/2024
(precedentemente quantificato nel doc 10 di parte convenuta in euro 54.396,85) in euro 37.583,84. ALLEGATO 9.
13 - Si è proceduto quindi a ricalcolare gli interessi di mora alla data del 31/10/2014 ai tassi ex 117 TUB (precedentemente quantificati nel doc 10 di parte convenuta in euro 1.012,74) in euro 258,96 ALLEGATO 10
- Si è proceduto inoltre a ricalcolare gli interessi di mora dalla data del 31/10/2014 al 22/08/2023 ai tassi ex 117 TUB sul nuovo debito di euro 56.976,61 (nuovo importo delle rate scadute ed insolute dal 31/07/2012 al 31/10/2014 euro
19.392,77 + nuovo capitale residuo alla data del 31/10/2024 euro 37.583,84) - precedentemente quantificati nel doc 10 di parte convenuta in euro 16.143,49 - in euro -233,73 ALLEGATO 11.
- Infine è stato rideterminato il nuovo dare avere tra le parti (considerando, come vedremo in seguito, corrette le imputazioni dei versamenti di parte attrice così
CP_4come eseguiti dalla in euro 14.795,36 rispetto ai 50.658,31 richiesti dalla
Controparte_9
§6.3 – Il procedimento logico-matematico seguito dal consulente è conforme a diritto.
Cass. n. 20801 del 2024 ha infatti affermato che affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346
c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (in senso conforme, Cass. n.
8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). E l'assenza di margini di incertezza o di discrezionalità in favore dell'istituto mutuante, con riguardo a tassi indicizzati ad un determinato parametro, postula l'indicazione, in particolare, dello
“spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)
(cfr. Cass. n. 36026 del 2023).
§6.4 – A nulla rileva che, nell'attuazione del rapporto, il divisore applicato, vuoi per il tasso di interesse corrispettivo, vuoi per quello moratorio, sia costantemente coinciso con l'anno commerciale, perché il modo di essere dell'esecuzione del rapporto è
14 insuscettibile di colmare l'indeterminatezza che colpisce invece la fase genetica e che quindi giace su di un piano affatto differente.
Così come a nulla serve, allo stesso modo, richiamare il contenuto del documento di sintesi consegnato al cliente per il mutuo a tasso variabile, ove, a ben leggere, compare un riferimento al divisore 360, ancorché non specificamente riferito all'EURIBOR. Quel che invero appare al riguardo decisivo sta in ogni caso in ciò, che il documento di sintesi, con funzione di riepilogo schematico e riassuntivo delle principali condizioni contrattuali, assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso (Cass. n. 14000 del 2023), sicché ciò che è carente nel contratto non può essere integrato con indicazioni in funzione suppletiva recate dal documento di sintesi, che esula dal perimetro della manifestazione di volontà negoziale dei contraenti.
§7. – In conclusione, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sussiste per la minor somma di euro 14.795,36, oltre alle spese di cui all'atto di precetto per euro
395,88, per un totale di euro 15.191,24, cui si aggiungono gli interessi moratori come sopra ricalcolati sino al saldo effettivo.
§8. – Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza – derivante dall'accoglimento solo parziale della pluralità di capi di domanda articolati dall'opponente – possono essere integralmente compensate, ivi incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di euro 15.191,24, cui si aggiungono gli interessi moratori come sopra ricalcolati sino al saldo effettivo, annullando l'atto di precetto opposto per l'eccedenza.
- Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu.
15 Lucca, 22 maggio 2026
L IUDICEI G
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
16
Udienza cartolare del 07.05.2026
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza sopra indicata, pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
EPUBBLICA TALIANAR I IIN IN N MN NONO EOM MEE D DEL ODEEL O IL P L A PPOPOPPOOLOLO TO I AITTALALILIIAANNO NOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3911dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
[...] : AVV. MIRKO FABRIZIO, AVV. ROBERTO POLLONI
- PARTE ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
Parte_2 E PER ESSA, Controparte_1 DIFENSORE: AVV. ANDREA DEL RE
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
1 avente a oggetto: Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
➢ Parte attrice opponente:
“Voglia l' On. le Giudice adito previa sospensione del titolo esecutivo e/o del precetto
1. Accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del titolo e/o del precetto opposto per carenza di titolarità del credito e in particolare stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e/o perché l'asserito credito non rientra nel perimetro della cessione e comunque stante la mancata prova dell'esistenza credito e per la mancanza dell'abilitazione della cessionaria e/o procuratrice ad operare ai sensi della L. 30.4.1999 nr. 130 e/o 106 e ss TUB e di conseguenza stabilire che nulla è dovuto per le causali di cui in premessa alla società intimante;
2. Accertare e dichiarare che la parte mutuataria ha regolarmente adempiuto al pagamento del mutuo e pertanto nulla è dovuto per le causali di cui in premessa e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia del titolo e/o del precetto;
3. Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra legale sia corrispettivo che moratorio o comunque la non debenza dei medesimi per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede, non meritevolezza ex. art. 1322 c.c. e/o determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al Bot o tasso legale di volta in volta in vigore imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva rideterminando il dare avere tra le parti.
4. Accertare e dichiarare ex. art. 1186 c.c, 40 TUB ed art. 6 capitolato contratto di mutuo (allegato B) l'illegittima decadenza dal beneficio del termine e pertanto rimettere nei termini di pagamento la parte opponente.
5. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
➢ Parte convenuta opposta:
“conclude affinché codesto ecc.mo Tribunale, respinta ogni domanda ed eccezione avversaria, voglia:
- nel merito: dichiarare infondata e per l'effetto respingere l'opposizione avversaria;
- in ogni caso: condannare Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ), nato a [...] il [...] e residente in [...], PEC Email_1 a pagare in favore di Parte_2 e per essa a Controparte_1 la somma di euro 50.658,31 oltre agli interessi dal dì del dovuto fino al pagamento effettivo, salva la diversa, maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari”.
§ § §
Parte_1 §1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione ritualmente notificato
[...] ha proposto opposizione avverso il precetto notificato ad istanza di CP_2
[...] [...]
[...] Controparte_1 quale mandante di chiedendo dichiararsi la nullità del precetto per carenza di titolarità attiva del rapporto, pervenuto all'intimante attraverso una pluralità di cessioni non documentate e non inclusive del credito oggetto di causa, oltre che avvenute in favore di cessionarie sprovviste dell'abilitazione ai sensi dell'art. 106
T.U.B. e 2, comma 3, lett. c), l. 130 del 1999; accertarsi l'avvenuto integrale adempimento del dovuto;
dichiararsi la nullità delle clausole concernenti gli interessi ultralegali corrispettivi e moratori, con ricalcolo a norma dell'art. 117, 7° comma, T.U.B.; accertarsi l'illegittima declaratoria di decadenza dal beneficio del termine.
A fondamento dell'opposizione il Pt_1 ha dedotto che nel precetto si dava atto dell'originario contratto di mutuo fondiario del 9.8.2005 stipulato con l'allora SS
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 poi divenuta che nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco a norma degli artt. 1, 4 l. 130
Parte_3 Parte_3del 1999, aveva ceduto il credito a che aveva ceduto il credito a norma dell'art. 58 T.U.B. a Controparte_5 la quale a sua volta lo
Parte_2aveva nuovamente trasferito a che non vi era alcuna prova né delle sopra indicate cessioni, né del fatto che lo specifico rapporto ceduto rientrasse nel perimetro delle ridette cessioni;
che non era stata dimostrata l'iscrizione delle società veicolo e di servicing nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B.; che il precetto non aveva tenuto conto di due pagamenti di euro 20.000,00 ciascuno;
che tanto il saggio di interesse corrispettivo, quanto il saggio di interesse moratorio, erano la risultante della sommatoria di uno spread fisso ad una componente variabile indicizzata sulla base dell'EURIBOR a 6 mesi, ma carente dell'indicazione del giorno di rilevazione del parametro di indicizzazione e, per l'interesse moratorio, anche del divisore (360 o 365 giorni); che il mutuo non indicava il piano di ammortamento, il regime finanziario e non conteneva l'esatta indicazione del tasso effettivo e del tasso nominale annuo;
che, in particolare, il regime finanziario dell'interesse composto determinava un tasso di interesse effettivo più elevato di quello nominalmente indicato.
3 Parte_2 §1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita e,
Controparte_1per essa, la procuratrice speciale deducendo che per ogni cessione era stato pubblicato avviso in Gazzetta Ufficiale;
che Parte_2 era iscritta nell'albo di cui all'art. 106 TUB;
che la decadenza dal beneficio del termine era stata dichiarata dopo il mancato pagamento di ben 13 rate del mutuo;
che nella determinazione del saldo era stato conteggiato anche il pagamento di euro 40.000,00; che non vi era alcun profilo di indeterminatezza nella clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo e moratorio;
che il mutuo era sviluppato sulla base di un piano di ammortamento alla francese con interesse composto, che non equivaleva affatto ad anatocismo.
§1.2 – La causa è stata avviata alla decisione sulla base dei soli documenti prodotti.
L'udienza di discussione del 8 maggio 2026 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
§2. – L'opposizione è infondata e va respinta.
§3. – Anzitutto, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
§3.1 – Ora, è vero che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che «il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante». (tra le tante, cfr. Cass. ord. n. 4713 del 2019; sent. n. 15364 del 2011;
n. 23463 del 2009).
4 §3.2 – Nella sopra delineata cornice, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco non è idonea di per sé sola a suffragare la prova dell'avvenuta cessione, rappresentando piuttosto l'equipollente, in subiecta materia, della notifica della cessione al debitore ceduto.
In altri termini, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 comma
1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto».
In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n.
22548).
L'avviso di pubblicazione sulla G.U. ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall'onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione (Cass. sent. n. 34868 del 2024), tra i quali l'avviso di pubblicazione può essere iscritto soprattutto quando esso proviene da un'iniziativa della parte cedente (Cass. ord.
n. 21279 del 2025; n. 17944 del 2023).
5 Ora, è certamente vero che tutti gli avvisi dell'avvenuta cessione pubblicati in
Gazzetta Ufficiale (doc. 5 – 8 fasc. opposta) recano elementi identificativi dei crediti ceduti (es. segnalazione in Centrale Rischi, classificazione a sofferenza o come crediti deteriorati) che non risultano dagli atti di causa.
§3.3 – E' però vero che sono state prodotte le singole dichiarazioni di cessione del credito promananti da ciascun cedente ( Parte_4 [...]
Controparte_6 Controparte_7 , nelle quali, con riferimento al singolo avviso di avvenuta cessione pubblicato e dettagliatamente individuato, si identifica lo specifico rapporto per cui è causa come oggetto del contratto di cessione di cui si riferisce l'avvenuta conclusione (doc. 15 – 17 fasc. opposta. Per la possibilità di valorizzare, ai fini della prova del negozio di cessione, della dichiarazione del cedente recante una specifica individuazione del rapporto oggetto di negoziazione, cfr. Cass. sent. n. 10200 del 2021)
Da tale elemento può quindi desumersi la prova dell'esistenza del contratto di cessione avente come contenuto lo specifico rapporto di cui al contratto di mutuo che integra il titolo esecutivo (per l'apprezzamento globale di tutte le risultanze processuali ai fini della prova dell'intervenuta cessione, cfr. Cass. ord. n. 17944 del 2023).
§4. – Anche il secondo motivo di opposizione è infondato.
Parte_3 [...] L'opponente lamenta la mancata iscrizione delle società
CP_5 Parte_2 CP_1 CP_1 e la procuratrice nell'elenco di cui all'art. 106 del Tub. In particolare, deduce l'opponente che: 1) l'art. 2, comma 6, l. n.
130/1999 è una norma imperativa che prevede che l'attività di riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo sia "riservata" ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 Tub, 2) l'atto con cui una società veicolo conferisce l'incarico per la riscossione dei crediti a una società non iscritta all'albo è nullo ai sensi dell'art. 1418, 1° comma, cod. civ., di talché tale ultima società risulta priva del potere di rappresentanza sostanziale della società veicolo e non può quindi riscuotere i crediti in nome e per conto di quest'ultima; 3) il difetto del potere di rappresentanza
6 sostanziale si riverbera sul potere di rappresentanza processuale, stante il disposto di cui all'art. 77 c.p.c., il cui difetto dev'essere rilevato d'ufficio dal giudice.
Sennonché, in ordine alle conseguenze della mancata iscrizione della società veicolo nell'elenco di cui all'art. 2, 6° comma, l. 130 del 1999 e 106 TUB, giova rimarcare, che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza
o per eventuali profili penalistici” (Cass. n. 7243 del 2024).
§5. – Con riguardo alla lamentata incertezza del credito indicato nell'atto di precetto, può intanto postularsi, in linea generale, che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. sent. n. 9541/2010; n. 9209/2001; n. 4197/98).
Competerà poi ai debitori, invece, la prova di aver esattamente adempiuto alla prestazione dovuta (cfr., per tutte, Cass, sez. un., n. 13533 del 2001, cui è seguita giurisprudenza consolidata del tutto conforme).
Invero, l'opponente teorizza tuttavia una più elaborata contestazione, che muove dall'omessa indicazione del piano di ammortamento utilizzato e dalla carente indicazione del regime finanziario, che si ripercuoterebbe sulla divergenza tra tasso di interesse effettivo e tasso di interesse nominale annuo indicato nel contratto.
§5.1 – Sulla scorta della C.T.U. del 4.7.2025, risulta che la restituzione del capitale mutuato è prevista attraverso la corresponsione di 30 rate semestrali corrisposte in quote mensili non scontate pari ciascuna ad 1/6. La prima rata di ammortamento è prevista scadere il 28/02/2006 e per il periodo intercorrente tra l'8/8/2005 ed il 31/8/2005
7 saranno conteggiati interessi di preammortamento al tasso dell'1,8% semestrale. Le quote capitale delle singole rate sono determinate secondo il piano di rientro di cui all'allegato C al contratto di mutuo mentre la quota interessi sarà variabile e sarà calcolata considerando ogni mese con durata convenzionale di 30 giorni e con divisore 360. Il tasso semestrale è composto da uno spread fisso di 0.75% e da una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal Comitato di Gestione dell'EURIBOR e risultante dalla pagina ATICFOREX06 del Circuito Reuters, (o alla pagina o sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e di norma
CP_8pubblicato su " ", e relativo al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata semestrale, arrotondato allo 0,05% più vicino. In caso di ritardato pagamento alle rispettive scadenze di quanto dovuto alla Banca mutuante in dipendenza del presente contratto dovranno essere corrisposti con decorrenza dalle scadenze stesse sui relativi importi gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 6 del capitolato allegato al mutuo.
Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
L'allegato C al contratto di mutuo è invece rappresentato dal piano di ammortamento dove viene riportato un tasso del 3.6%, il capitale di 120.000, le spese di istruttoria di euro 360 e la tabella di ammortamento composta da tre colonne: scadenza rate semestrali, debito residuo e quota capitale della singola rata. Non è presente la colonna interessi.
Il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo sebbene, come detto, riporti solamente le quote di capitale delle singole rate e non anche la quota interessi ed il valore complessivo della rata, è tuttavia compatibile con un piano di ammortamento c.d. alla francese: in altre parole se si espande un piano di ammortamento alla francese al tasso annuo del 3.60%, con rate semestrali, per la durata di 15 anni, le quote di capitale che scaturiscono, corrispondono a quelle riportate nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in questione (CTU 4.7.2025, pp. 9, 10, 11).
8 E del resto, il piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni risultino dalla chiara previsione contrattuale e dalla natura delle rate, dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (Cass. n.
26426 del 2017).
§5.2 – Ciò chiarito, corre l'obbligo di rilevare che con riguardo ai contratti di mutuo a tasso fisso – con considerazioni che, per quanto qui interessa, ovvero l'inesistenza di un fenomeno anatocistico occulto, tale da rendere indeterminabile il tasso di interesse in dipendenza dell'indeterminatezza del regime finanziario di capitalizzazione, semplice o composta, applicabile al rapporto, sono suscettibili di estensione anche ai mutui a tasso variabile, nulla mutando sul punto per via dei criteri di determinazione del saggio – le
Sezioni unite della Corte di SSzione (sent. n. 15130 del 29 maggio 2024), hanno stabilito che ove il rimborso rateale del prestito sia regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Le Sezioni Unite, dopo aver premesso che il piano di ammortamento alla francese
«… è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi… », hanno escluso che la quota di interessi calcolata su ciascuna rata costituisca il risultato di un calcolo che abbia come base gli interessi calcolati sulla rata precedente, ovvero che quella medesima quota di interessi generi a sua volta la produzione di interessi nella rata successiva. Riportandosi alle
9 pertinenti osservazioni della Procura generale, la Suprema Corte ha infatti evidenziato che « … "l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi
è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi". Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime
"composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo
"composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)».
§5.3 – Riesce quindi convincente l'idea che, fatte salve le specificità del caso concreto (qui neppure prospettate), il piano di ammortamento alla francese resta avulso da un fenomeno di capitalizzazione composta, simmetrico al fenomeno anatocistico di
10 cui all'art. 1283 c.c., nel senso che gli interessi conglobati nella singola rata di importo costante, comprensiva anche di una quota di capitale crescente, vengono posti a base di calcolo degli interessi della rata successiva – ovvero sono il frutto di un'operazione matematica che come fattore rechi anche gli interessi della rata precedente – laddove la
“capitalizzazione composta” esprime invece una formula semantica qui descrittiva soltanto della sommatoria tra quota capitale e quota di interessi conglobati nella singola rata.
Per vero, quel che in ogni caso appare decisivo onde appurare l'infondatezza della suggestione immaginata dall'attrice opponente, è che in dipendenza del piano di ammortamento alla francese non si generano oneri occulti aggiuntivi derivanti dall'operatività da un inesistente fenomeno anatocistico – a torto equiparato al regime di capitalizzazione composta, al contrario da intendersi qui, conviene rimarcarlo, nella più appropriata accezione semantica connaturata al piano di ammortamento alla francese – suscettibili di alterare il tasso di interesse corrispettivo contrattualmente convenuto e, in definitiva, il costo complessivo dell'operazione creditizia, tali da rendere entrambi indeterminabili ovvero offuscati da opacità e deficitaria trasparenza.
Pertanto, è da disconoscersi la predicata indeterminabilità del T.A.N ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284, commi 1° e 3°, c.c., 117, comma 4°, T.U.B. ed ogni ipotetica divaricazione rispetto al tasso effettivo (infondatamente assunto come più elevato) concretamente applicato.
Appare infatti rispettato il comma 3 dell'art. 1284 c.c., richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, comma 1, c.c., secondo il quale “gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale”.
§6. – Un elemento di indeterminatezza aggiuntivo del tasso di interesse corrispettivo e moratorio – suscettibile di provocare la nullità della correlativa pattuizione e l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4° e 7°, lett. a), T.U.B. – verrebbe a coincidere – assume l'opponente – con la mancata indicazione del giorno di rilevazione del tasso, limitatamente alla componente indicizzata all'EURIBOR a 6 mesi,
11 nonché al divisore impiegato, mancando la specificazione se esso si identifichi con 360 o
365 giorni.
§6.1 – E' opportuno trascrivere fedelmente le clausole che qui rilevano al riguardo.
Modalità di rimborso art. 2: “La parte mutuataria si obbliga, per sé e successori e per gli aventi causa, in via solidale ed indivisibile, a restituire alla Banca la somma come sopra mutuatale mediante pagamento di n. 30 (trenta) rate semestrali scadenti il 28 o 29 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno, da corrispondersi in quote mensili non scontate pari ciascuna ad 1/6 (un sesto) di dette rate semestrali….Per ogni successivo semestre, ogni rata sarà comprensiva di una quota di ammortamento del capitale e di una quota interessi: la quota capitale viene determinata secondo il piano di rientro che, omessane la lettura per espressa e concorde dispensa avutane dalle parti e previa vidimazione delle parti contraenti e di me Notaro, si allega al presente atto sotto la lettera "C", mentre la quota interessi sarà suscettibile di variazioni in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario trascorsi, considerando la durata di ogni mese solare pari a
30 giorni, con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da: a) una componente fissa pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) semestrale;
b) una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) 6 mesi, rilevato giornalmente alle ore 11 (ora dell'Europa Centrale) dal
Comitato di Gestione dell'EURIBOR e risultante dalla pagina ATICFOREX06 del Circuito
Reuters, (o alla pagina o sistema che eventualmente potrà sostituire tale metodo di diffusione telematica) e
CP_8di norma pubblicato su " , e relativo al mese precedente la decorrenza di ciascuna rata semestrale, arrotondato allo 0,05% più vicino. Per il semestre in corso il valore del suddetto parametro di indicizzazione (ossia EURIBOR 6 mesi) è pari al 2,10% (due virgola dieci per cento)”.
Tasso moratorio art. 6 capitolato allegato B: quattro punti in più del tasso Euribor 6
Mesi lettera rilevato giornalmente.
§6.2 – L'ausiliario (pagg. 15 – 16 C.T.U. 4.7.2025) ha segnalato che per entrambi i tassi, corrispettivo e di mora, il contratto non indica il listino Euribor da considerare, ovvero se quello con divisore 360 o 365. Ritenendo che la mancata indicazione del divisore 360 o 365 dell'Euribor porterebbe all'indeterminatezza del tasso, è stato quindi
12 eseguito un conteggio alternativo sostituendo agli interessi moratori e corrispettivi applicati in costanza di rapporto, il tasso di interesse minimo dei Buoni Ordinari del
Tesoro annuali emessi nell'anno precedente alla conclusione dell'operazione o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, ricalcolando altresì il credito finale della banca.
Il consulente ha operativamente così proceduto:
- dapprima si è ricostruito il piano di ammortamento semestrale lasciando le quote capitale delle singole rate come da piano di ammortamento allegato al contratto e ricalcolando gli interessi al tasso ex 117 tub. La differenza tra rata pagata in costanza di rapporto e rata ricalcolata al tasso ex 117 TUB è stata imputata a riduzione del debito residuo su cui calcolare i nuovi interessi nel periodo successivo. La ricostruzione si ferma ovviamente alla rata scadente il 28/02/2015 ovvero la prima successiva al 31/10/2014 data dei conteggi contenuti nell'allegato
10 di parte convenuta. ALLEGATO 8.
- Le rate semestrali così definite sono poi state divise per 6 in modo da ottenere le nuove rate mensili ricalcolate al tasso ex 117 TUB. Sono altresì stati ricalcolati al tasso ex 117 TUB anche i modesti importi degli interessi di mora per le rate pagate in ritardo fino al 31/07/2012. Anche in questo caso la differenza tra rata pagata in costanza di rapporto e rata ricalcolata al tasso ex 117 TUB è stata imputata a riduzione del debito residuo su cui calcolare i nuovi interessi nel periodo successivo. Nel prospetto è stata anche determinata la nuova parte insoluta della rata scadente il 31/7/2012. Il prospetto permette altresì di rideterminare le rate scadute ed insolute dal 31/07/2012 al 31/10/2014
(precedentemente quantificate nel doc 10 di parte convenuta in euro 21.311,71) in euro 19.392,77 ed il nuovo capitale residuo alla data del 31/10/2024
(precedentemente quantificato nel doc 10 di parte convenuta in euro 54.396,85) in euro 37.583,84. ALLEGATO 9.
13 - Si è proceduto quindi a ricalcolare gli interessi di mora alla data del 31/10/2014 ai tassi ex 117 TUB (precedentemente quantificati nel doc 10 di parte convenuta in euro 1.012,74) in euro 258,96 ALLEGATO 10
- Si è proceduto inoltre a ricalcolare gli interessi di mora dalla data del 31/10/2014 al 22/08/2023 ai tassi ex 117 TUB sul nuovo debito di euro 56.976,61 (nuovo importo delle rate scadute ed insolute dal 31/07/2012 al 31/10/2014 euro
19.392,77 + nuovo capitale residuo alla data del 31/10/2024 euro 37.583,84) - precedentemente quantificati nel doc 10 di parte convenuta in euro 16.143,49 - in euro -233,73 ALLEGATO 11.
- Infine è stato rideterminato il nuovo dare avere tra le parti (considerando, come vedremo in seguito, corrette le imputazioni dei versamenti di parte attrice così
CP_4come eseguiti dalla in euro 14.795,36 rispetto ai 50.658,31 richiesti dalla
Controparte_9
§6.3 – Il procedimento logico-matematico seguito dal consulente è conforme a diritto.
Cass. n. 20801 del 2024 ha infatti affermato che affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346
c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (in senso conforme, Cass. n.
8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013). E l'assenza di margini di incertezza o di discrezionalità in favore dell'istituto mutuante, con riguardo a tassi indicizzati ad un determinato parametro, postula l'indicazione, in particolare, dello
“spazio temporale” di riferimento (6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.) e del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare)
(cfr. Cass. n. 36026 del 2023).
§6.4 – A nulla rileva che, nell'attuazione del rapporto, il divisore applicato, vuoi per il tasso di interesse corrispettivo, vuoi per quello moratorio, sia costantemente coinciso con l'anno commerciale, perché il modo di essere dell'esecuzione del rapporto è
14 insuscettibile di colmare l'indeterminatezza che colpisce invece la fase genetica e che quindi giace su di un piano affatto differente.
Così come a nulla serve, allo stesso modo, richiamare il contenuto del documento di sintesi consegnato al cliente per il mutuo a tasso variabile, ove, a ben leggere, compare un riferimento al divisore 360, ancorché non specificamente riferito all'EURIBOR. Quel che invero appare al riguardo decisivo sta in ogni caso in ciò, che il documento di sintesi, con funzione di riepilogo schematico e riassuntivo delle principali condizioni contrattuali, assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso (Cass. n. 14000 del 2023), sicché ciò che è carente nel contratto non può essere integrato con indicazioni in funzione suppletiva recate dal documento di sintesi, che esula dal perimetro della manifestazione di volontà negoziale dei contraenti.
§7. – In conclusione, il diritto di procedere ad esecuzione forzata sussiste per la minor somma di euro 14.795,36, oltre alle spese di cui all'atto di precetto per euro
395,88, per un totale di euro 15.191,24, cui si aggiungono gli interessi moratori come sopra ricalcolati sino al saldo effettivo.
§8. – Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza – derivante dall'accoglimento solo parziale della pluralità di capi di domanda articolati dall'opponente – possono essere integralmente compensate, ivi incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per la minor somma di euro 15.191,24, cui si aggiungono gli interessi moratori come sopra ricalcolati sino al saldo effettivo, annullando l'atto di precetto opposto per l'eccedenza.
- Compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di ctu.
15 Lucca, 22 maggio 2026
L IUDICEI G
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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