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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE procedimento n° 294/2024 R.G.A.C.
VERBALE DI UDIENZA DEL 24/02/2025 (con decisione ex articolo 281 terdecies c.p.c.)
Oggi 25/02/2025 dinanzi al giudice onorario G.O.P. dott. Alessandro Lagamba, in sostituzione tabellare del G.U. designato dott.ssa Maria Teresa Gentile, ad ore
10:38 è presente l'avv. Gabriella Fiumara per la ricorrente. Nessuno è presente per i convenuti peraltro già dichiarati contumaci.
IL G.O.P. rilevato che la causa può essere decisa ai sensi dell'articolo 281 terdecies c.p.c., invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale.
Conseguentemente l'avv. Fiumara per parte ricorrente rassegna le conclusioni di merito come in ricorso, insistendo, nella discussione, per la declaratoria di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni indicati in ricorso. Rinunzia ad essere presente alla lettura del dispositivo e delle motivazioni.
IL G.O.P. preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
IL GIUDICE UNICO
G.O.P. DOTT. ALESSANDRO LAGAMBA
All'esito della camera di consiglio, ad ore 16:22, il G.O.P. ai sensi dell'articolo
281 terdecies c.p.c., pronuncia sentenza di cui ai fogli allegati dando pubblica let- tura in udienza, nell'assenza della parte costituita che vi ha espressamente rinun- ziato, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Palmi, 24/02/2025
IL GIUDICE UNICO
G.O.P. DOTT. ALESSANDRO LAGAMBA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Palmi, Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Alessandro Lagamba, in sostituzione tabellare del G.U. designato dott.ssa Maria Teresa Gentile, giusto decreto della Presidente del Tribunale prot.
68/2018 del 16/01/2018 e successive modifiche ed integrazioni, fatte precisare le conclusioni ed udito il solo difensore della parte attrice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex articolo 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n° 294 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
Parte_1 (nata a [...] l'[...] codice fiscale
C.F._1 ), elettivamente domiciliata in Rosarno alla Via Convento
n. 12 presso lo studio dell'avv. Gabriella Fiumara ( C.F._2 che la rappresenta e difende in virtù di procura da ritenersi apposta in calce al ricorso introduttivo
-parte ricorrente- contro
Controparte_1 (Rosarno 19/03/1941 - C.F._3 );
CP_2 (Taurianova 05/03/1966 - C.F._4 );
Controparte_3 (Taurianova 25/03/1968 - C.F._5 );
Controparte_4 (Rosarno 02/08/1969 - C.F._6 );
Parte_2 (Rosarno 05/06/1972 - C.F._7 );
pagina 2 di 6 Parte_3 (Taurianova 12/01/1974 - C.F._8 );
Parte_4 ( Persona_1 12/09/1977 - C.F._9 );
Controparte_5 ( Persona_1 17/03/1979 - C.F._10 ;
Controparte_6 in persona del suo Sindaco pro tempore ( P.IVA_1 )
- parti resistenti contumaci - avente ad oggetto: usucapione conclusioni delle parti: come da verbale odierno di cui la presente sentenza è parte integrante
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora Parte_1 ha proposto ricorso ex articolo 281 undecies evocando in giudizio i convenuti in epigrafe per sentir dichiarare acquisito il diritto di pro- prietà sulle unità immobiliari appresso specificate per intervenuta usucapione.
In particolare si tratta dei dei terreni tutti allibrati al foglio 39 del catasto terreni del Comune di Rosarno ed identificati dalle seguenti particelle:
- 93, agrumeto di classe 3 esteso 2080 mq con RD di €uro 53,64;
- 136, porzione AA, agrumeto di classe 3 esteso 582 mq con RD di €uro 14,73;
- 136, porzione AB uliveto di classe 3 esteso 1108 mq con RD di €uro 2,86;
- 173, frutteto irriguo di classe U esteso 900 mq con RD di €uro 22,78;
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha dedotto di possedere i suddetti beni da oltre 20 anni in modo continuativo, pubblico e pacifico.
In giudizio sono stati evocati coloro che appaiono titolari di diritti reali sui beni e cioè il Controparte_6 quale concedente il livello sulle particelle 93 e 136 ed i signori CP_1 , quali eredi di Persona_2 livellaria sulle particelle
93 e 136 e proprietaria della particella 173.
Con riferimento agli intestatari ed in relazione ai beni per cui è causa non risultano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.
Le parti convenute, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, non si sono costi- tuite in giudizio tanto che il G.U. ne ha dichiarato la contumacia con ordinanza resa all'udienza del 4/06/2024 ad eccezione di Controparte_3 per il quale era pagina 3 di 6 stata disposta la rinnovazione, effettuata regolarmente, e che pertanto va qui di- chiarato contumace.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
L'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato quanto esposto dalla ricorrente.
I testi Testimone_1 e Testimone_2 , entrambi “indifferenti” e che hanno dimostrato di ben conoscere i luoghi di causa, con la resa testimonianza hanno confermato che i terreni per cui è causa sono utilizzati da oltre venti anni dalla ricorrente e che nessuno, per quanto a loro conoscenza, ha mai utilizzato gli stessi beni o su questi ha mai rivendicato alcun diritto. Inoltre i testi hanno confer- mato la circostanza che l'ingresso ai terreni si presenta recintato dal lato della strada pubblica e circondato da canali con acqua corrente sui restanti tre lati, e che sul lato della strada pubblica l'ingresso viene esercitato attraverso un cancello chiuso con catena e lucchetto le cui chiavi sono nel possesso solo della ricorrente.
Le dichiarazioni dei testi appaiono attendibili in quanto intrinsecamente coerenti e riscontrate le une dalle altre. Non sono emersi elementi, poi, per dubitare della loro credibilità.
In estrema sintesi, deve rilevarsi che le risultanze istruttorie consentono di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli elementi oggettivi costitutivi dell'acqui- sto per usucapione, sia con riguardo al possesso che al decorso del tempo.
Infatti, tanto il possesso e la sua mancanza di vizi ex articolo 1163 del codice civile
– cioè il potere sulla cosa manifestato in attività corrispondenti all'esercizio diretto del diritto di proprietà (art. 1140 c.c.) in maniera pubblica e pacifica – quanto la sua durata ultraventennale, sono stati accertati attraverso l'esperita prova testimo- niale.
Tanto accertato in merito all'oggettivo e continuato possesso dei beni oggetto della domanda da parte dell'attrice, incombeva sulle parti convenute l'onere processuale di dedurre e dimostrare che tale potere di fatto sia stato espressione di una mera detenzione oppure che sia derivato da atti di tolleranza (ex multis, Cass. Sez. II n.
3404 del 11 febbraio 2009 e più di recente Cass. Sez. II n. 9275 del 16 aprile 2018
- Rv. 648085 - 01), ovvero che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza pagina 4 di 6 o clandestinità o che, infine, il decorso del termine per l'usucapione sia stato so- speso o interrotto.
In mancanza di siffatte contestazioni ed in considerazione di quanto detto con ri- ferimento agli elementi del possesso utili ad usucapire, deve ribadirsi che sussi- stono tutti i requisiti normativamente richiesti per la fattispecie acquisitiva di cui all'articolo 1158 del codice civile.
Pertanto, la signora Parte_1 deve essere dichiarata proprietaria esclusiva degli appezzamenti di terreno per cui è causa con acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata costituzione delle parti convenute che, del resto, appaiono quali meri intestatari catastali dei beni immobili per cui è causa, si ritiene che sussistano evidenti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Alessandro Lagamba, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta con ricorso depositato in data 13/03/2024 da Parte_1 contro il Controparte_6 , in persona del suo Sindaco pro tempore, nonché contro i signori Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
[...] Parte_2 Parte_3 , Parte_4 e [...]
CP_7 , così provvede:
Controparte_31) dichiara la contumacia del convenuto
2) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1 (nata a [...]- nova l'11/03/1971 codice fiscale C.F._1 ) ha acquisito a titolo originario per intervenuta usucapione la proprietà dei fonduscoli tutti allibrati al
Catasto Terreni del Comune di Rosarno al foglio 39 ed identificati dalle se- guenti particelle:
- 93, agrumeto di classe 3, estesa 2080 mq, R.D. €uro 53,64;
- 136 porzione AA, agrumeto di classe 3, estesa 582 mq, R.D. €uro 14,73;
- 136 porzione AB, uliveto di classe 3, estesa 1108 mq, R.D. €uro 2,86;
pagina 5 di 6 - 173, frutteto irriguo di classe U, estesa 900 mq, R.D. €uro 22,78;
3) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palmi all'esito della camera di consiglio del 25/02/2025
IL GIUDICE UNICO
G.O.P. DOTT. ALESSANDRO LAGAMBA
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