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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 3344/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Franco Della Vecchia (c.f.
) - indirizzo pec: presso C.F._3 Email_1
il cui studio, in Nusco (AV), al Corso Umberto I n. 16, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
(P. IVA ), e, per essa, quale procuratore Controparte_1 P.IVA_1
speciale, (P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rapp.te p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (c.f. ) - C.F._4
indirizzo pec: - ed Andrea Ornati (c.f. Email_2
- indirizzo pec: presso il cui C.F._5 Email_3
studio, in La Spezia (Sp), alla via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elett.te domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di udienza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 425/2020, emesso
[...]
dal Tribunale di Avellino in data 31.03.2020.
Con tale decreto, è stato ingiunto il pagamento, in favore di quale Controparte_1
cessionaria di (poi, incorporata nella , della somma Controparte_3 Controparte_4
di euro 58.094,48, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito derivava dal contratto di finanziamento n. 4035022 (dell'importo di euro 30.000,00, da restituirsi in n. 96 rate mensili, di euro 511,77 ciascuna) stipulato dagli opponenti con la in data 28.04.2011 e ceduto alla nel 2016. Controparte_3 Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano: 1) l'improcedibilità della domanda monitoria per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria;
- 2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposta-cessionaria; - 3)
l'insussistenza del credito;
- 4) l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
-5) la violazione della legge 108/96 per superamento del tasso soglia e la consequenziale nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
-6) l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in forza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese.
Gli opponenti concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo. Chiedevano, poi, la rideterminazione del credito l'accertamento della nullità del contratto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio, la la Controparte_1
quale, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con la consequenziale conferma dell'opposto decreto.
Il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà co provvedimento adottato all'udienza del 26.02.2021 e, verificato il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, assegnava all'opposta il termine di gg 30 per dare inizio alla procedura. La mediazione, ritualmente attivata dall'opposta, aveva esito negativo.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU contabile. Indi, all'udienza del 17.06.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
pag. 2/8 Preliminarmente, va rilevato che si sono verificate le condizioni di procedibilità della domanda.
L'opposta ha ritualmente esperito la procedura di mediazione obbligatoria ordinata dal
Tribunale (cfr. copia del verbale negativo prodotto con le note trattazione scritta per l'udienza del 16.11.2021). La produzione del verbale negativo di mediazione, invero, è sufficiente a dimostrare che l'opposto abbia adempiuto al suo onere di effettuazione della mediazione. Ciò in quanto, affinché possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, è sufficiente attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore, all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione (Cass. n. 8473/2019).
Passando all'esame del merito, va, innanzitutto, precisato che la creditrice opposta ha provato la sua legittimazione ad agire quale cessionaria della CP_3
incorporata nella .
[...] Controparte_5
Invero, l'opposta ha prodotto i seguenti documenti:
1. atto di fusione della - CP_2
2. contratto di cessione di crediti dalla ad Controparte_5 CP_1
del 23.06.2016 - 3. pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, parte II,
[...]
n. 108 del 10.09.2016; - 4. lista dei crediti ceduti MPS-Itacapital; - 5. comunicazione della cessione inoltrata dalla cedente agli odierni opponenti (cfr. racc. a/r del
23.09.2016, con allegate ricevute di ricevimento); - 6. visura camerale attestante ai sensi dell'art. 58 c. 2 TUB, l'intervenuta iscrizione nel Registro delle Imprese della cessione;
- 7 sollecito di pagamento della - 8. contratto di finanziamento ed estratti CP_2
conto.
Il contenuto della richiamata documentazione consente, in considerazione degli elementi da essa evincibili, di ritenere adeguatamente dimostrata l'avvenuta cessione del credito in lite. Emerge anche che la , con racc. a/r Controparte_5
del 23.09.2016, comunicava agli odierni opponenti la cessione del credito in contestazione all' CP_1
In ogni caso, giova rilevare che la cessione dei crediti in blocco è regolamentata, non dall'art. 1264 c.c., il quale dispone che "la cessione ha effetti nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata", ma dall'art. 58, comma 2 TUB. Tale norma stabilisce che "la banca cessionaria dà notizia pag. 3/8 dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità". L'onere della prova è assolto con la produzione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'intervenuta cessione, allorché si dimostri che il credito in oggetto rientri, per caratteristiche, tra quelli ceduti in blocco, non essendo necessario fornire la specifica enumerazione dei rapporti ceduti (Cass. sent. n.
25547/2025 e Cass. n.15010/2024).
La Suprema Corte ha anche osservato che, se è vero che la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 T.U.B., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione, è parimenti vero che tale onere, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, può ritenersi soddisfatto tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti (cfr. Cass. n.12818/ 2024).
Va, poi, rilevato che il contraddittorio è integro. Invero, la giurisprudenza consolidata propende per una legittimazione esclusiva della società cessionaria, poiché, da un punto di vista tecnico e giuridico, in forza dell'avvenuta cartolarizzazione del credito, essa diventa successore a titolo particolare della banca cedente di tutte le attività
e passività a lei attribuite. Sussiste litisconsorzio necessario con la cedente solo qualora il debitore convenuto contesti la validità o l'esistenza della cessione e chieda, in via riconvenzionale, l'accertamento del modo di essere della titolarità attiva del rapporto
(Cass. civile sent. n. 6921/2019).
Deve ritenersi, dunque, che l'opposta abbia dimostrato di essere titolare del credito azionato.
Poi, l'opposta ha fornito idonea prova anche dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Ha prodotto in giudizio la completa documentazione, rappresentata dal contratto di finanziamento del 28.04.2011 e dagli estratti conto relativi, con lista movimenti al
30.06.2016, nonché la certificazione di cui all'art. 50 TUB.
Inoltre, la relazione integrativa presente nel fascicolo del monitorio contiene il dettaglio delle voci richieste (versamenti effettuati, rate non agate, interessi di mora, ecc.). In particolare, emerge: che, al 30.12.2013, data dell'intervenuta decadenza dal beneficio pag. 4/8 del termine, il capitale residuo ammontava ad euro 24.959,95; - che gli interessi di mora ammontavano ad euro 28.200,32; - che la somma di euro 4.884,21 era inerente a rate ed oneri scaduti non pagati.
Giova osservare, in punto di diritto, che, in forza di un costante ed indiscusso orientamento giurisprudenziale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la attore in senso sostanziale, è tenuta a dimostrare gli elementi costitutivi del CP_5 proprio credito sin dall'origine del rapporto e a fornire il materiale probatorio necessario all'accertamento del credito vantato (Cass. n. 23852/2020; Cass. 14357/2019). Alcuna inversione dell'onere probatorio può derivare dal fatto che gli opponenti non si siano limitati a resistere all'ingiunzione ma abbiano, a lora volta, chiesto, di rideterminare il saldo del conto corrente, con l'eliminazione degli addebiti illegittimi. Ciò in quanto la domanda di accertamento del saldo si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, originariamente azionata dall'opposta in via monitoria.
La proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del cliente implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.
Le doglianze degli opponenti sono prive di pregio.
Orbene, il CTU, all'esito dell'esame della documentazione contabile versata in atti, di una completa ricostruzione dei rapporti contrattuali e dell'analisi dei “delle condizioni economiche” contenute nei documenti di sintesi relativi ai vari rapporti contrattuali, ha constatato che i tassi di interesse, le spese e la capitalizzazione trimestrale sono stati pattuiti per iscritto tra le parti ed applicati ai saldi di conto corrente.
Risulta pattuito per iscritto il tasso nominale degli interessi, sia corrispettivi che moratori.
Contrariamente all'assunto degli opponenti, il tasso effettivo della complessiva operazione di finanziamento non è maggiore di quello contrattualmente previsto.
Quanto al TAEG o ISC, va precisato che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. ordinanza n. 4597/2023), esso è un mero indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, un parametro esterno al contratto, avente una funzione meramente informativa, ovvero quella di mettere il cliente in condizioni di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene pag. 5/8 erogato mediante il mutuo. La mancata indicazione del TAEG non comporta alcuna sanzione di nullità.
Non sussiste, quindi, indeterminatezza delle condizioni economiche essenziali del contratto.
L'analisi contrattuale effettuata dal CTU ha, poi, consentito di accertare che non vi è usura originaria.
Nel contratto di finanziamento in esame, il tasso nominale pattuito (TAN), sia per gli interessi moratori che per quelli corrispettivi, è inferiore a quello massimo fissato in materia di usura e relativo al trimestre nel corso del quale è stato stipulato il contratto.
Anche il tasso effettivo (TAEG) degli interessi corrispettivi e di ogni altro eventuale onere previsto contrattualmente- connesso all'erogazione del credito e non riferito alla fase patologica del rapporto- è inferiore al tasso soglia.
Va precisato che il TAEG è stato correttamente calcolato dal CTU sulla base delle condizioni contrattuali e senza l'inclusione della penale per l'estinzione anticipata.
Invero, in tema di finanziamenti, la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento (Cass. sent. n. 7352/22).
Di recente, la Cassazione ha anche chiarito che l'usura da estinzione anticipata non può essere invocata se il tasso pattuito era, al momento della stipula, al di sotto della soglia legale. L'eventuale mancato rimborso dei costi non goduti costituisce un inadempimento contrattuale o una violazione di norme a tutela del consumatore, che va sanzionato con la restituzione delle somme e non con le severe conseguenze previste per l'usura. Secondo la Corte di cassazione, la verifica dell'usurarietà di un tasso deve essere effettuata al momento della pattuizione del contratto, sulla base delle condizioni e della durata originariamente concordate tra le parti (Cass. ordinanza, n. 404/2025).
pag. 6/8 I conteggi effettuati dal CTU hanno consentito, poi, di accertare che i tassi effettivi degli interessi di mora risultano legittimi in quanto inferiori al tasso soglia determinato secondo le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite della suprema
Corte n. 19597/2020.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B. e per la ricostruzione del rapporto di dare-avere tra le parti.
Destituita di fondamento è anche la doglianza degli opponenti relativa all'adozione di un piano ammortamento alla francese, atteso che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale sistema non provoca effetti anatocistici.
Invero, esso prevede che la quota degli interessi sia determinata sul debito residuo ovvero sul solo capitale;
non si determina un “interesse composto” (Cass. sent. n.
3467/22; Cass. sent. n. 9237/2020).
E' irrilevante la mancata espressa pattuizione del regime finanziario adottato e la indicazione della modalità di rientro del finanziamento e del regime di capitalizzazione
(semplice o composta) impiegato nel computo degli interessi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, hanno chiarito che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi e della modalità̀ di ammortamento "alla francese" non implica la nullità̀ del contratto di mutuo per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti, purché̀ includa una chiara indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità̀ del rimborso e del tasso di interesse predeterminato.
Nel caso in esame, il contratto indica, in modo chiaro e preciso, le condizioni economiche applicate al finanziamento, ad eccezione della frequenza delle rate, che, tuttavia, è desumibile in modo univoco dalle altre condizioni economiche sottoscritte.
Le conclusioni del CTU sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto fondate su di un'attenta analisi contabile e su di una corretta metodologia di calcolo. La relazione contiene una motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.
Va, da ultimo, osservato che prive di pregio sono le eccezioni relative al contratto di fideiussione: dalla lettura del contratto emerge chiaramente la natura dell'obbligazione assunta dagli opponenti, quali coobbligati in solido.
In definitiva, l' opposizione va rigettata. Il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
pag. 7/8 Le spese del giudizio -comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico degli opponenti, nella misura che si liquida in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/22 (scaglione da euro
52.001,00 ad euro 260.000,00), valori tra minimi e medi, considerata la medio-bassa complessità della causa e il fatto che il valore della controversia supera di poco lo scaglione precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e , ogni Parte_1 Parte_2
contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo;
2. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di liquidandole in euro 8.200,00, oltre IVA, CPA e rimborso Controparte_1
spese generali, come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli opponenti, che condanna a pagare all'opposta quanto eventualmente corrisposto al CTU a titolo di acconto.
Così deciso in Avellino, in data 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 8/8