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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 87/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
Parte_1 C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA Parte_2 C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA
ATTORE/I contro
CP_1 C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. BIANCOFIORE PAOLO CP_2
[...] Controparte_3 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. LEONI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
Controparte_4 C.F. C.F._3 ) -convenuto contumace-
OGGETTO: Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale mortale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Urbino, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa del presente atto, che causò la morte della sig.ra Persona_1 , avvenuto secondo le spiegate modalità, è da ascriversi ad una concorrente responsabilità del sig. [...] _4 , quale conducente dell'autoveicolo in proprietà della società [...] Parte_3
- per l'effetto e per le ragioni di cui in narrativa, condannare il sig. Controparte_4 , la società Parte_3 in persona del lega-le rappresentante pro tempore e CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno parentale sofferto da parte attrice pari complessivamente alla somma di € 900.000,00, così pagina 1 di 11 determinata: € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di coniuge e € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di figlia;
o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da parte attrice da liquidarsi, previo espletamento di CTU tecnico – contabile, ovvero anche in via equitativa.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta CP_1 :
In via principale: piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto dichiarare che il sinistro stradale occorso il 3/5/2018 lungo la S.S. 73 bis all'interno della galleria denominata “Ca' Gulino” è ascrivibile a fatto, colpa e responsabilità esclusiva della fu Persona_1 , conducente della autovettura Fiat Punto targata BB191RR, alla luce della dinamica effettiva dello stesso (come ricostruita anche nel corso dell'incidente probatorio espletato nel Proc. Pen. 487/2018 RGNR, aperto dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico del convenuto Controparte_4 per i reati di cui agli Artt. 589 bis e 590 C.P. e poi conclusosi con Decreto di Archiviazione) e della incauta condotta di guida della medesima, e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda attorea con ogni conseguenza di Legge, per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta, nelle successive memorie e per quant'altre è fatta riserva;
In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le ragioni esposte in via principale: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare ingiustificato, indebito e non provato tanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quanto il danno patrimoniale da lucro cessante, entrambi lamentati e pretesi jure proprio dagli odierni attori e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda risarcitoria, con ogni conseguenza di Legge, per le ragioni tutte come esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”; In via ulteriormente subordinata: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è comunque inferiore a quanto preteso, e liquidare pertanto la minore somma che risulterà eventualmente di Giustizia, per le ragioni tutte esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Per parte convenuta Parte_3
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis: a) respingere in toto la domanda attorea, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto;
b) con vittoria di spese, competenze professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 31 gennaio 2022 e ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio le parti sopra indicate chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal decesso della sig.ra Persona_1 rispettivamente moglie e madre degli attori, avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S.
73 bis. Esponevano che l'autovettura Fiat Punto targata BB191RR, condotta dalla de cuius, stava pagina 2 di 11 percorrendo la strada provinciale SS73 – Bis, con direzione di marcia Urbino, quando, all'altezza del km 0+800 invadeva anticipatamente la corsia di marcia opposta, ove si scontrava frontalmente con l'autocarro Fiat EC targato FF083YA, di proprietà della convenuta Parte_3 e condotto dal socio Controparte_4 . Assumevano che il sinistro fosse dipeso da una condotta imprudente del _4 che, mantenendo una velocità non adeguata alla visibilità in galleria, avrebbe potuto evitare l'impatto, spostandosi sulla destra. Chiedevano pertanto la condanna solidale dei convenuti al pagamento di € 900.000,00 a titolo di danno parentale, oltre a quanto da accertarsi in via equitativa per il danno patrimoniale da perdita del reddito familiare.
Si costituivano le convenute Parte_3 e CP_1 che contestavano la domanda, sostenendo la totale esclusione di responsabilità del proprio conducente, evidenziando come la Procura della Repubblica di Urbino, all'esito dell'incidente probatorio espletato nel proc. pen. n.
487/2018 RGNR, avesse disposto l'archiviazione per insussistenza di profili di colpa a carico del _4
Specificatamente, CP_1 eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per irregolarità della procedura di negoziazione assistita, ritenendo difforme il contenuto dell'invito stragiudiziale rispetto alla domanda giudiziale, sia sotto il profilo soggettivo (diversi i soggetti indicati quali aventi diritto) sia oggettivo (diversa e sproporzionata quantificazione del petitum, passato da € 400.000,00 in sede stragiudiziale a € 900.000,00 nel giudizio). Nel merito, la convenuta deduceva la responsabilità esclusiva della conducente deceduta Persona_1 nella causazione del sinistro avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino”, richiamando le risultanze del rapporto della Polizia Stradale di Urbino, la perizia del geom. Persona_2 espletata in incidente probatorio nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR e il decreto di archiviazione del G.I.P. di Urbino, che avevano escluso qualsiasi concorso di colpa del conducente
Controparte_4 Secondo CP_1 , la condotta della vittima – che aveva improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia – costituiva causa esclusiva dell'impatto frontale, mentre il _4 aveva posto in essere ogni manovra possibile per evitarlo, frenando e tentando una sterzata d'emergenza. La compagnia contestava inoltre la valenza tecnica della perizia del CTP attoreo, dott.
Persona_3 giudicata priva di riscontri oggettivi e in contrasto con le risultanze dell'incidente probatorio, evidenziando come il consulente non avesse mai visionato i veicoli né partecipato alle pagina 3 di 11 operazioni peritali e avesse ipotizzato erroneamente una posizione dell'autocarro a ridosso della mezzeria già prima dell'urto. CP_1 richiamava la giurisprudenza secondo cui il giudice civile può fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite in sede penale, comprese le motivazioni dei decreti di archiviazione (Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20398; Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 25503; Trib. Milano, Sez. XIII, 19 gennaio 2022, n. 311). In via subordinata, la convenuta deduceva l'infondato e sproporzionato ammontare del danno richiesto, osservando che l'importo di € 900.000,00 eccedeva i parametri delle tabelle del Tribunale di Roma, le quali prevedono importi massimi solo in presenza di specifiche e comprovate circostanze, non ricorrenti nel caso di specie. Veniva altresì contestata la pretesa di danno patrimoniale, ritenuta priva di prova documentale sufficiente e inammissibile la richiesta di una CTU meramente esplorativa, richiamando Cass. civ., Sez.
III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631, e Cass. civ., Sez. lav. 30 ottobre 2020, n. 24146.
La società Parte_3 sosteneva che il sinistro verificatosi in data 3 maggio 2018 fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida della sig.ra Persona_1 , la quale aveva improvvisamente invaso la corsia opposta all'interno della galleria “Ca' Gulino”, urtando frontalmente contro l'autocarro EC targato FF083YA, di proprietà della convenuta e condotto dal proprio socio Controparte_4 La Parte_3 richiamava le risultanze dell'incidente probatorio svolto nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR presso la Procura della
Repubblica di Urbino, da cui era emersa l'assenza di condotte colpose a carico del conducente [...]
_4 il quale procedeva a velocità moderata, con fari accesi e nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza. La difesa evidenziava che il conducente si era trovato improvvisamente di fronte al veicolo antagonista, proveniente in senso opposto e già in fase di sbandamento, senza possibilità materiale di evitare l'urto. Veniva quindi escluso qualsiasi profilo di corresponsabilità o violazione del limite di velocità. Infine, veniva eccepita l'inammissibilità della richiesta di CTU tecnico-dinamica, ritenuta esplorativa e priva di concreta utilità, stante la già avvenuta ricostruzione del sinistro in sede penale e la partecipazione del consulente di parte attrice all'incidente probatorio.
All'udienza del 3 giugno 2022, comparivano i difensori degli attori, nonché quelli dei convenuti
CP_1 e della Parte_3 Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia del convenuto Controparte_4 . Il difensore degli attori contestava le pagina 4 di 11 memorie di costituzione delle controparti e, in replica all'eccezione di improcedibilità sollevata da
CP_1 evidenziando che la procedura di negoziazione assistita si era svolta regolarmente, senza adesione delle controparti. L'avv. della compagnia assicuratrice insisteva invece nell'eccezione, rilevando la difformità tra la domanda proposta in sede di negoziazione e quella giudiziale, anche sotto il profilo soggettivo, e, in via subordinata, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.. Analoga adesione all'eccezione veniva formulata dall'avv. per Parte_3 . Il Giudice, udita la discussione, si riservava la decisione.
Con ordinanza del 30 giugno 2022, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto di negoziazione assistita, ritenendo sussistente l'identità soggettiva e oggettiva tra l'invito e la domanda giudiziale, e concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., fissando l'udienza del 02.12.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 02 dicembre 2022, le parti illustravano le rispettive istanze istruttorie, sulle quali il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 19 febbraio 2023, venivano ammesse le prove orali delle convenute e rinviata ogni decisione sull'eventuale consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 maggio 2023, escusso il teste Testimone_1 agente della Polizia Stradale di
Urbino, questi confermava integralmente le risultanze del rapporto d'incidente da lui sottoscritto.
Dichiarava di essere intervenuto sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'impatto tra la Fiat Punto
BB191RR, condotta dalla sig.ra Persona_1 , e l'autocarro Fiat EC FF083YA, condotto dal sig.
Controparte_4 . Il teste riferiva che, in base ai rilievi fotografici e planimetrici, l'urto era avvenuto all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro, e che la vettura della Per_1 aveva invaso la corsia opposta percorrendo un tratto curvilineo a destra all'interno della galleria “Ca' Gulino”.
Confermava, inoltre, che la galleria presentava visuale preclusa per chi proveniva dalla direzione
Urbino-Fermignano, e che la sede stradale era separata da striscia continua di mezzeria. L'agente attestava che non era stata elevata alcuna contravvenzione nei confronti dei conducenti, specificando che la conducente della Punto era deceduta sul colpo e che il _4 aveva posto in essere tutte le manovre possibili per evitare la collisione. Confermava infine la veridicità del rapporto d'incidente redatto e sottoscritto, ivi compresa l'annotazione secondo cui, al momento dell'arrivo dei Vigili del pagina 5 di 11 Fuoco, l'autocarro EC presentava le luci accese, circostanza coerente con la dinamica accertata.
All'udienza del 15 settembre 2023 veniva poi sentito il teste Testimone_2 all'epoca passeggero dell'autocarro EC condotto da _4 Il teste dichiarava che il mezzo viaggiava a velocità moderata, circa 70 km/h, con fari accesi e nel rispetto dei limiti, e che le luci della galleria erano regolarmente funzionanti. Riferiva che l'autocarro percorreva un tratto curvilineo a sinistra e a visuale preclusa, e che solo al termine della curva era stato possibile avvistare la Fiat Punto, la quale si trovava interamente nella corsia opposta, diretta frontalmente verso di loro. Descriveva quindi le manovre del conducente, che frenava bruscamente e tentava prima di sterzare a destra, ma, accortosi che non vi era spazio sufficiente, sterzava poi a sinistra nel tentativo disperato di evitare l'impatto. Nonostante tali manovre, l'urto risultò inevitabile per la brevità del tempo di reazione e per la dinamica dell'invasione di corsia. Il teste aggiungeva che il _4 aveva fatto “tutto il possibile, il 200%”, e che egli stesso si era salvato “per miracolo”, precisando che se non ci fosse stato l'autocarro, l'auto della Per_1 si sarebbe schiantata contro il muro della galleria. Alla domanda del difensore dell'attore ribadiva di non essere in grado di valutare le distanze di visibilità, ma ricordava “solo pochi secondi” fra la comparsa dell'auto e l'impatto. Confermava, infine, di essere già stato risarcito dall'assicurazione e di non avere pendenze con la Parte_3 .
Con ordinanza del 16 novembre 2023, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU tecnico-dinamica proposta dagli attori, ritenendola “superflua e meramente esplorativa”, atteso che “in sede di incidente probatorio era presente il consulente della parte attrice, che non ha prospettato alcuna ipotesi di corresponsabilità”; fissava, quindi l'udienza del 03 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento e oggetto della controversia
La presente causa ha ad oggetto la richiesta di condanna solidale dei convenuti Parte_3
pagina 6 di 11 Parte_3 Controparte_4 e CP_1 formulata dagli attori [...]
Pt_1 e Parte_2 quali eredi della defunta Persona_1 per il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal sinistro mortale avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S. 73 bis.
Gli attori sostengono che la responsabilità dell'evento debba essere ascritta, in tutto o in parte, al conducente dell'autocarro Fiat EC targato FF083YA, ritenendo che egli non abbia mantenuto una condotta di guida prudente, né adottato una velocità proporzionata alle condizioni della strada e della visibilità. I convenuti, costituendosi, hanno contestato integralmente la domanda, deducendo che la dinamica del sinistro sia da ricondurre esclusivamente alla condotta della de cuius, la quale, per cause non accertate ma verosimilmente dovute a distrazione o malore, invase la corsia opposta urtando frontalmente l'autocarro che sopraggiungeva regolarmente nel proprio senso di marcia.
2. Sulla dinamica del sinistro
L'istruttoria, sviluppatasi attraverso la produzione documentale e l'assunzione delle prove orali, consente di ritenere pienamente accertata la dinamica del sinistro nel senso prospettato dalle convenute.
Le deposizioni testimoniali di Testimone_1 agente della Polizia Stradale intervenuto nell'immediatezza del fatto, e di Testimone_2 trasportato sull'autocarro, risultano coerenti, convergenti e credibili. Il teste Tes_1 ha confermato che l'urto è avvenuto all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro, e che la Fiat Punto condotta dalla Per_1 aveva invaso la corsia opposta, in un tratto curvilineo della galleria “Ca' Gulino” a visuale preclusa. Ha altresì confermato che nessuna contravvenzione fu elevata al conducente _4 il quale aveva posto in essere tutte le manovre possibili per evitare l'impatto, e che l'autocarro viaggiava con i fari accesi, come attestato dai rilievi della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Il teste Tes_2 passeggero dell'autocarro, ha riferito che il veicolo viaggiava a velocità moderata (circa 70 km/h), nel rispetto dei limiti, e che l'impatto si verificò in modo improvviso e inevitabile, nonostante le manovre del conducente che tentò prima di sterzare a destra, poi a sinistra, non avendo spazio per evitare la collisione. Ha descritto l'episodio come istantaneo, aggiungendo che l'autista “fece il 200%” per evitare l'urto, e che “se non ci pagina 7 di 11 fossimo stati noi, l'auto sarebbe finita contro il muro della galleria”. Tali dichiarazioni trovano riscontro puntuale nella perizia espletata in sede penale nel procedimento n. 487/2018 RGNR, ove il consulente tecnico nominato dal P.M., geom. Persona_2 giunse alla conclusione che l'impatto fosse determinato da improvvisa invasione della corsia da parte della vettura Fiat Punto, con esclusione di ogni profilo di colpa a carico del conducente dell'autocarro.
3. Sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
La difesa attorea ha reiterato più volte l'istanza di ammissione di CTU tecnico-dinamica per accertare l'eventuale concorrente responsabilità del conducente _4 Tale istanza è stata rigettata con ordinanza del 16.11.2023, ove il Giudice ha ritenuto che la consulenza richiesta avesse carattere meramente esplorativo, essendo già la dinamica chiaramente accertata sulla base delle prove documentali e testimoniali. È noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione di fatti già provati o non contestati (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019, n.
29485). Il suo utilizzo per sopperire all'assenza di prova su circostanze controverse si tradurrebbe in un inammissibile tentativo esplorativo (Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2022, n. 27301). Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già acquisiti in sede penale e confermati in sede civile, limitandosi a richiamare la relazione del proprio consulente di parte, priva tuttavia di riscontri oggettivi e fondata su mere ipotesi teoriche. Per tali motivi, la mancata ammissione della CTU risulta pienamente conforme ai principi consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27212).
4. Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito”. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta mediante la prova che uno dei conducenti abbia osservato tutte le norme di prudenza e che l'incidente sia stato determinato esclusivamente dal comportamento dell'altro pagina 8 di 11 conducente. La Suprema Corte ha chiarito che, in ipotesi di invasione improvvisa della corsia opposta, la presunzione di pari concorso viene superata se il conducente del veicolo antagonista dimostra di non aver potuto in alcun modo evitare l'urto (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2022, n. 12722; Cass. civ., sez.
III, 19 settembre 2017, n. 21645; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 ottobre 2023, n. 28501). Nel caso in esame, la condotta del _4 è risultata del tutto conforme alle regole di diligenza e prudenza: egli procedeva a velocità inferiore al limite consentito, con fari accesi, e tentava manovre evasive nonostante l'improvvisa e imprevedibile invasione della corsia da parte della vettura della Per_1 Tale comportamento esclude ogni profilo di colpa, essendo l'urto inevitabile anche per un conducente diligente. Deve quindi ritenersi pienamente superata la presunzione di pari concorso ex art. 2054, co. 2,
c.c., con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva della conducente deceduta.
5. Sull'utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale
Il Tribunale ritiene pienamente utilizzabili, in questa sede, le risultanze del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, poiché la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzo, nel giudizio civile, delle prove raccolte e delle perizie svolte in sede penale, anche se il procedimento si sia concluso senza sentenza (Cass. civ., sez. VI-3, 1 febbraio 2023, n. 2947; Cass. civ., sez. III, 8 maggio
2018, n. 10947). Tali atti possono costituire fonte di convincimento del giudice civile, se liberamente valutati nel contesto delle altre risultanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie.
6. Sulla quantificazione del danno
Alla luce dell'accertata assenza di responsabilità delle parti convenute, resta assorbita ogni questione relativa alla misura dei danni. In ogni caso, il quantum richiesto dagli attori (pari a € 900.000,00) risulta comunque manifestamente sproporzionato rispetto ai parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma
2024, applicabili in via equitativa (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2023, n. 9098), che prevedono importi inferiori in ipotesi analoghe, e avrebbe richiesto prova rigorosa della convivenza e dell'intensità del legame familiare, non fornita dagli attori.
pagina 9 di 11
7. Conclusione
L'insieme del materiale probatorio consente di affermare che il sinistro del 3 maggio 2018 fu determinato da condotta esclusiva della sig.ra Persona_1 con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del conducente _4 e, di riflesso, della proprietaria Parte_3 e della compagnia assicuratrice CP_1 Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
8. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo motivi per la compensazione e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 per cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, valori minimi, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 87/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA integralmente la domanda proposta da Parte_1 e Parte_2 nei confronti di
Parte_3 Controparte_4 e CP_1
2. NN parte attrice, al pagamento delle spese processuali in favore:
- di Parte_3 che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. , CPA ed Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Leoni Alessandro dichiaratosi antistatario;
pagina 10 di 11
- di CP_1 che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3. NULLA per le spese nei confronti del convenuto contumace Controparte_4 .
Urbino, lì 27 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott.ssa Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
Parte_1 C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA Parte_2 C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. BLASI NADIA
ATTORE/I contro
CP_1 C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. BIANCOFIORE PAOLO CP_2
[...] Controparte_3 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. LEONI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
Controparte_4 C.F. C.F._3 ) -convenuto contumace-
OGGETTO: Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale mortale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Urbino, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro di cui alla narrativa del presente atto, che causò la morte della sig.ra Persona_1 , avvenuto secondo le spiegate modalità, è da ascriversi ad una concorrente responsabilità del sig. [...] _4 , quale conducente dell'autoveicolo in proprietà della società [...] Parte_3
- per l'effetto e per le ragioni di cui in narrativa, condannare il sig. Controparte_4 , la società Parte_3 in persona del lega-le rappresentante pro tempore e CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento del danno parentale sofferto da parte attrice pari complessivamente alla somma di € 900.000,00, così pagina 1 di 11 determinata: € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di coniuge e € 450.000,00 per danno non patrimoniale iure proprio in qualità di figlia;
o all'importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
nonché al risarcimento del danno patrimoniale sofferto da parte attrice da liquidarsi, previo espletamento di CTU tecnico – contabile, ovvero anche in via equitativa.
- Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta CP_1 :
In via principale: piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto dichiarare che il sinistro stradale occorso il 3/5/2018 lungo la S.S. 73 bis all'interno della galleria denominata “Ca' Gulino” è ascrivibile a fatto, colpa e responsabilità esclusiva della fu Persona_1 , conducente della autovettura Fiat Punto targata BB191RR, alla luce della dinamica effettiva dello stesso (come ricostruita anche nel corso dell'incidente probatorio espletato nel Proc. Pen. 487/2018 RGNR, aperto dalla Procura della Repubblica di Urbino a carico del convenuto Controparte_4 per i reati di cui agli Artt. 589 bis e 590 C.P. e poi conclusosi con Decreto di Archiviazione) e della incauta condotta di guida della medesima, e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda attorea con ogni conseguenza di Legge, per tutte le ragioni esposte in comparsa di risposta, nelle successive memorie e per quant'altre è fatta riserva;
In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le ragioni esposte in via principale: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale dichiarare ingiustificato, indebito e non provato tanto il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quanto il danno patrimoniale da lucro cessante, entrambi lamentati e pretesi jure proprio dagli odierni attori e - per l'effetto - piaccia rigettare integralmente la domanda risarcitoria, con ogni conseguenza di Legge, per le ragioni tutte come esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”; In via ulteriormente subordinata: “piaccia a codesto Ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è comunque inferiore a quanto preteso, e liquidare pertanto la minore somma che risulterà eventualmente di Giustizia, per le ragioni tutte esposte in comparsa di risposta, nelle memorie successive e per quant'altre è fatta riserva”. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.”
Per parte convenuta Parte_3
“piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Urbino, contrariis rejectis: a) respingere in toto la domanda attorea, in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto;
b) con vittoria di spese, competenze professionali di causa e conseguenziali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 31 gennaio 2022 e ritualmente notificato, gli odierni attori convenivano in giudizio le parti sopra indicate chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal decesso della sig.ra Persona_1 rispettivamente moglie e madre degli attori, avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S.
73 bis. Esponevano che l'autovettura Fiat Punto targata BB191RR, condotta dalla de cuius, stava pagina 2 di 11 percorrendo la strada provinciale SS73 – Bis, con direzione di marcia Urbino, quando, all'altezza del km 0+800 invadeva anticipatamente la corsia di marcia opposta, ove si scontrava frontalmente con l'autocarro Fiat EC targato FF083YA, di proprietà della convenuta Parte_3 e condotto dal socio Controparte_4 . Assumevano che il sinistro fosse dipeso da una condotta imprudente del _4 che, mantenendo una velocità non adeguata alla visibilità in galleria, avrebbe potuto evitare l'impatto, spostandosi sulla destra. Chiedevano pertanto la condanna solidale dei convenuti al pagamento di € 900.000,00 a titolo di danno parentale, oltre a quanto da accertarsi in via equitativa per il danno patrimoniale da perdita del reddito familiare.
Si costituivano le convenute Parte_3 e CP_1 che contestavano la domanda, sostenendo la totale esclusione di responsabilità del proprio conducente, evidenziando come la Procura della Repubblica di Urbino, all'esito dell'incidente probatorio espletato nel proc. pen. n.
487/2018 RGNR, avesse disposto l'archiviazione per insussistenza di profili di colpa a carico del _4
Specificatamente, CP_1 eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea per irregolarità della procedura di negoziazione assistita, ritenendo difforme il contenuto dell'invito stragiudiziale rispetto alla domanda giudiziale, sia sotto il profilo soggettivo (diversi i soggetti indicati quali aventi diritto) sia oggettivo (diversa e sproporzionata quantificazione del petitum, passato da € 400.000,00 in sede stragiudiziale a € 900.000,00 nel giudizio). Nel merito, la convenuta deduceva la responsabilità esclusiva della conducente deceduta Persona_1 nella causazione del sinistro avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino”, richiamando le risultanze del rapporto della Polizia Stradale di Urbino, la perizia del geom. Persona_2 espletata in incidente probatorio nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR e il decreto di archiviazione del G.I.P. di Urbino, che avevano escluso qualsiasi concorso di colpa del conducente
Controparte_4 Secondo CP_1 , la condotta della vittima – che aveva improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia – costituiva causa esclusiva dell'impatto frontale, mentre il _4 aveva posto in essere ogni manovra possibile per evitarlo, frenando e tentando una sterzata d'emergenza. La compagnia contestava inoltre la valenza tecnica della perizia del CTP attoreo, dott.
Persona_3 giudicata priva di riscontri oggettivi e in contrasto con le risultanze dell'incidente probatorio, evidenziando come il consulente non avesse mai visionato i veicoli né partecipato alle pagina 3 di 11 operazioni peritali e avesse ipotizzato erroneamente una posizione dell'autocarro a ridosso della mezzeria già prima dell'urto. CP_1 richiamava la giurisprudenza secondo cui il giudice civile può fondare il proprio convincimento anche sulle prove acquisite in sede penale, comprese le motivazioni dei decreti di archiviazione (Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2017, n. 20398; Cass. civ., Sez. III, 21 settembre 2021, n. 25503; Trib. Milano, Sez. XIII, 19 gennaio 2022, n. 311). In via subordinata, la convenuta deduceva l'infondato e sproporzionato ammontare del danno richiesto, osservando che l'importo di € 900.000,00 eccedeva i parametri delle tabelle del Tribunale di Roma, le quali prevedono importi massimi solo in presenza di specifiche e comprovate circostanze, non ricorrenti nel caso di specie. Veniva altresì contestata la pretesa di danno patrimoniale, ritenuta priva di prova documentale sufficiente e inammissibile la richiesta di una CTU meramente esplorativa, richiamando Cass. civ., Sez.
III, ord. 18 settembre 2020, n. 19631, e Cass. civ., Sez. lav. 30 ottobre 2020, n. 24146.
La società Parte_3 sosteneva che il sinistro verificatosi in data 3 maggio 2018 fosse ascrivibile esclusivamente alla condotta di guida della sig.ra Persona_1 , la quale aveva improvvisamente invaso la corsia opposta all'interno della galleria “Ca' Gulino”, urtando frontalmente contro l'autocarro EC targato FF083YA, di proprietà della convenuta e condotto dal proprio socio Controparte_4 La Parte_3 richiamava le risultanze dell'incidente probatorio svolto nel procedimento penale n. 487/2018 RGNR presso la Procura della
Repubblica di Urbino, da cui era emersa l'assenza di condotte colpose a carico del conducente [...]
_4 il quale procedeva a velocità moderata, con fari accesi e nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza. La difesa evidenziava che il conducente si era trovato improvvisamente di fronte al veicolo antagonista, proveniente in senso opposto e già in fase di sbandamento, senza possibilità materiale di evitare l'urto. Veniva quindi escluso qualsiasi profilo di corresponsabilità o violazione del limite di velocità. Infine, veniva eccepita l'inammissibilità della richiesta di CTU tecnico-dinamica, ritenuta esplorativa e priva di concreta utilità, stante la già avvenuta ricostruzione del sinistro in sede penale e la partecipazione del consulente di parte attrice all'incidente probatorio.
All'udienza del 3 giugno 2022, comparivano i difensori degli attori, nonché quelli dei convenuti
CP_1 e della Parte_3 Il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia del convenuto Controparte_4 . Il difensore degli attori contestava le pagina 4 di 11 memorie di costituzione delle controparti e, in replica all'eccezione di improcedibilità sollevata da
CP_1 evidenziando che la procedura di negoziazione assistita si era svolta regolarmente, senza adesione delle controparti. L'avv. della compagnia assicuratrice insisteva invece nell'eccezione, rilevando la difformità tra la domanda proposta in sede di negoziazione e quella giudiziale, anche sotto il profilo soggettivo, e, in via subordinata, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183, comma VI,
c.p.c.. Analoga adesione all'eccezione veniva formulata dall'avv. per Parte_3 . Il Giudice, udita la discussione, si riservava la decisione.
Con ordinanza del 30 giugno 2022, il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità per difetto di negoziazione assistita, ritenendo sussistente l'identità soggettiva e oggettiva tra l'invito e la domanda giudiziale, e concedeva i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., fissando l'udienza del 02.12.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 02 dicembre 2022, le parti illustravano le rispettive istanze istruttorie, sulle quali il
Giudice si riservava.
Con ordinanza del 19 febbraio 2023, venivano ammesse le prove orali delle convenute e rinviata ogni decisione sull'eventuale consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 12 maggio 2023, escusso il teste Testimone_1 agente della Polizia Stradale di
Urbino, questi confermava integralmente le risultanze del rapporto d'incidente da lui sottoscritto.
Dichiarava di essere intervenuto sul luogo del sinistro immediatamente dopo l'impatto tra la Fiat Punto
BB191RR, condotta dalla sig.ra Persona_1 , e l'autocarro Fiat EC FF083YA, condotto dal sig.
Controparte_4 . Il teste riferiva che, in base ai rilievi fotografici e planimetrici, l'urto era avvenuto all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro, e che la vettura della Per_1 aveva invaso la corsia opposta percorrendo un tratto curvilineo a destra all'interno della galleria “Ca' Gulino”.
Confermava, inoltre, che la galleria presentava visuale preclusa per chi proveniva dalla direzione
Urbino-Fermignano, e che la sede stradale era separata da striscia continua di mezzeria. L'agente attestava che non era stata elevata alcuna contravvenzione nei confronti dei conducenti, specificando che la conducente della Punto era deceduta sul colpo e che il _4 aveva posto in essere tutte le manovre possibili per evitare la collisione. Confermava infine la veridicità del rapporto d'incidente redatto e sottoscritto, ivi compresa l'annotazione secondo cui, al momento dell'arrivo dei Vigili del pagina 5 di 11 Fuoco, l'autocarro EC presentava le luci accese, circostanza coerente con la dinamica accertata.
All'udienza del 15 settembre 2023 veniva poi sentito il teste Testimone_2 all'epoca passeggero dell'autocarro EC condotto da _4 Il teste dichiarava che il mezzo viaggiava a velocità moderata, circa 70 km/h, con fari accesi e nel rispetto dei limiti, e che le luci della galleria erano regolarmente funzionanti. Riferiva che l'autocarro percorreva un tratto curvilineo a sinistra e a visuale preclusa, e che solo al termine della curva era stato possibile avvistare la Fiat Punto, la quale si trovava interamente nella corsia opposta, diretta frontalmente verso di loro. Descriveva quindi le manovre del conducente, che frenava bruscamente e tentava prima di sterzare a destra, ma, accortosi che non vi era spazio sufficiente, sterzava poi a sinistra nel tentativo disperato di evitare l'impatto. Nonostante tali manovre, l'urto risultò inevitabile per la brevità del tempo di reazione e per la dinamica dell'invasione di corsia. Il teste aggiungeva che il _4 aveva fatto “tutto il possibile, il 200%”, e che egli stesso si era salvato “per miracolo”, precisando che se non ci fosse stato l'autocarro, l'auto della Per_1 si sarebbe schiantata contro il muro della galleria. Alla domanda del difensore dell'attore ribadiva di non essere in grado di valutare le distanze di visibilità, ma ricordava “solo pochi secondi” fra la comparsa dell'auto e l'impatto. Confermava, infine, di essere già stato risarcito dall'assicurazione e di non avere pendenze con la Parte_3 .
Con ordinanza del 16 novembre 2023, il Tribunale rigettava la richiesta di CTU tecnico-dinamica proposta dagli attori, ritenendola “superflua e meramente esplorativa”, atteso che “in sede di incidente probatorio era presente il consulente della parte attrice, che non ha prospettato alcuna ipotesi di corresponsabilità”; fissava, quindi l'udienza del 03 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03 maggio 2024 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inquadramento e oggetto della controversia
La presente causa ha ad oggetto la richiesta di condanna solidale dei convenuti Parte_3
pagina 6 di 11 Parte_3 Controparte_4 e CP_1 formulata dagli attori [...]
Pt_1 e Parte_2 quali eredi della defunta Persona_1 per il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali derivanti dal sinistro mortale avvenuto il 3 maggio 2018 all'interno della galleria “Ca' Gulino” sulla S.S. 73 bis.
Gli attori sostengono che la responsabilità dell'evento debba essere ascritta, in tutto o in parte, al conducente dell'autocarro Fiat EC targato FF083YA, ritenendo che egli non abbia mantenuto una condotta di guida prudente, né adottato una velocità proporzionata alle condizioni della strada e della visibilità. I convenuti, costituendosi, hanno contestato integralmente la domanda, deducendo che la dinamica del sinistro sia da ricondurre esclusivamente alla condotta della de cuius, la quale, per cause non accertate ma verosimilmente dovute a distrazione o malore, invase la corsia opposta urtando frontalmente l'autocarro che sopraggiungeva regolarmente nel proprio senso di marcia.
2. Sulla dinamica del sinistro
L'istruttoria, sviluppatasi attraverso la produzione documentale e l'assunzione delle prove orali, consente di ritenere pienamente accertata la dinamica del sinistro nel senso prospettato dalle convenute.
Le deposizioni testimoniali di Testimone_1 agente della Polizia Stradale intervenuto nell'immediatezza del fatto, e di Testimone_2 trasportato sull'autocarro, risultano coerenti, convergenti e credibili. Il teste Tes_1 ha confermato che l'urto è avvenuto all'interno della corsia di pertinenza dell'autocarro, e che la Fiat Punto condotta dalla Per_1 aveva invaso la corsia opposta, in un tratto curvilineo della galleria “Ca' Gulino” a visuale preclusa. Ha altresì confermato che nessuna contravvenzione fu elevata al conducente _4 il quale aveva posto in essere tutte le manovre possibili per evitare l'impatto, e che l'autocarro viaggiava con i fari accesi, come attestato dai rilievi della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Il teste Tes_2 passeggero dell'autocarro, ha riferito che il veicolo viaggiava a velocità moderata (circa 70 km/h), nel rispetto dei limiti, e che l'impatto si verificò in modo improvviso e inevitabile, nonostante le manovre del conducente che tentò prima di sterzare a destra, poi a sinistra, non avendo spazio per evitare la collisione. Ha descritto l'episodio come istantaneo, aggiungendo che l'autista “fece il 200%” per evitare l'urto, e che “se non ci pagina 7 di 11 fossimo stati noi, l'auto sarebbe finita contro il muro della galleria”. Tali dichiarazioni trovano riscontro puntuale nella perizia espletata in sede penale nel procedimento n. 487/2018 RGNR, ove il consulente tecnico nominato dal P.M., geom. Persona_2 giunse alla conclusione che l'impatto fosse determinato da improvvisa invasione della corsia da parte della vettura Fiat Punto, con esclusione di ogni profilo di colpa a carico del conducente dell'autocarro.
3. Sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio
La difesa attorea ha reiterato più volte l'istanza di ammissione di CTU tecnico-dinamica per accertare l'eventuale concorrente responsabilità del conducente _4 Tale istanza è stata rigettata con ordinanza del 16.11.2023, ove il Giudice ha ritenuto che la consulenza richiesta avesse carattere meramente esplorativo, essendo già la dinamica chiaramente accertata sulla base delle prove documentali e testimoniali. È noto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, bensì uno strumento di valutazione di fatti già provati o non contestati (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019, n.
29485). Il suo utilizzo per sopperire all'assenza di prova su circostanze controverse si tradurrebbe in un inammissibile tentativo esplorativo (Cass. civ., sez. III, 20 settembre 2022, n. 27301). Nel caso di specie, la parte attrice non ha fornito alcun elemento di fatto nuovo rispetto a quelli già acquisiti in sede penale e confermati in sede civile, limitandosi a richiamare la relazione del proprio consulente di parte, priva tuttavia di riscontri oggettivi e fondata su mere ipotesi teoriche. Per tali motivi, la mancata ammissione della CTU risulta pienamente conforme ai principi consolidati in giurisprudenza (Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2021, n. 27212).
4. Sulla responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c., “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito”. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta mediante la prova che uno dei conducenti abbia osservato tutte le norme di prudenza e che l'incidente sia stato determinato esclusivamente dal comportamento dell'altro pagina 8 di 11 conducente. La Suprema Corte ha chiarito che, in ipotesi di invasione improvvisa della corsia opposta, la presunzione di pari concorso viene superata se il conducente del veicolo antagonista dimostra di non aver potuto in alcun modo evitare l'urto (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2022, n. 12722; Cass. civ., sez.
III, 19 settembre 2017, n. 21645; Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 ottobre 2023, n. 28501). Nel caso in esame, la condotta del _4 è risultata del tutto conforme alle regole di diligenza e prudenza: egli procedeva a velocità inferiore al limite consentito, con fari accesi, e tentava manovre evasive nonostante l'improvvisa e imprevedibile invasione della corsia da parte della vettura della Per_1 Tale comportamento esclude ogni profilo di colpa, essendo l'urto inevitabile anche per un conducente diligente. Deve quindi ritenersi pienamente superata la presunzione di pari concorso ex art. 2054, co. 2,
c.c., con conseguente affermazione della responsabilità esclusiva della conducente deceduta.
5. Sull'utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale
Il Tribunale ritiene pienamente utilizzabili, in questa sede, le risultanze del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, poiché la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzo, nel giudizio civile, delle prove raccolte e delle perizie svolte in sede penale, anche se il procedimento si sia concluso senza sentenza (Cass. civ., sez. VI-3, 1 febbraio 2023, n. 2947; Cass. civ., sez. III, 8 maggio
2018, n. 10947). Tali atti possono costituire fonte di convincimento del giudice civile, se liberamente valutati nel contesto delle altre risultanze istruttorie, come avvenuto nel caso di specie.
6. Sulla quantificazione del danno
Alla luce dell'accertata assenza di responsabilità delle parti convenute, resta assorbita ogni questione relativa alla misura dei danni. In ogni caso, il quantum richiesto dagli attori (pari a € 900.000,00) risulta comunque manifestamente sproporzionato rispetto ai parametri delle Tabelle del Tribunale di Roma
2024, applicabili in via equitativa (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2023, n. 9098), che prevedono importi inferiori in ipotesi analoghe, e avrebbe richiesto prova rigorosa della convivenza e dell'intensità del legame familiare, non fornita dagli attori.
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7. Conclusione
L'insieme del materiale probatorio consente di affermare che il sinistro del 3 maggio 2018 fu determinato da condotta esclusiva della sig.ra Persona_1 con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del conducente _4 e, di riflesso, della proprietaria Parte_3 e della compagnia assicuratrice CP_1 Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
8. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo motivi per la compensazione e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 per cause di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, valori minimi, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 87/2022 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA integralmente la domanda proposta da Parte_1 e Parte_2 nei confronti di
Parte_3 Controparte_4 e CP_1
2. NN parte attrice, al pagamento delle spese processuali in favore:
- di Parte_3 che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimb. forf. , CPA ed Iva come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Leoni Alessandro dichiaratosi antistatario;
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- di CP_1 che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
3. NULLA per le spese nei confronti del convenuto contumace Controparte_4 .
Urbino, lì 27 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott.ssa Anna Mercuri
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