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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione civile
Il tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1275 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, pendente tra elettivamente domiciliato in Ceccano, via S. Francesco n. 93, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Marco Mingarelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attore e
, in persona del sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Ceccano, via Controparte_1
Casette n. 36/a, presso lo studio dell'avv. Simona Pascale, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata alla comparsa (in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16.10.2020 e giusta determinazione n. 1250 del 3.11.2020) convenuto e in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata Controparte_2 in Roma, via Flaminia 342/b, presso lo studio dell'avv. Mario Guido, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta e in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Frosinone, via M.T. Cicerone n. 129, presso lo studio dell'avv. Franco Pizzutelli, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notaio di Torino rep. Per_1
81955 racc. 38076 del 27.4.2017 terza chiamata oggetto: diritti reali – proprietà. 1
1. I fatti controversi.
Il sig. ha convenuto in giudizio il e la società Parte_1 Controparte_1 CP_2 deducendo:
• di essere proprietario di un terreno sito in Ceccano, via per Frosinone n. 324, distinto in catasto al foglio 16 mappale 1473, che fiancheggia la strada statale Frosinone-Gaeta nei pressi del km. 7+400 ed è delimitato da un muro in cemento armato;
• che, a ridosso del muro vi è un marciapiede a uso pubblico su cui insistono due piante di quercia, una delle quali, poggiando sul muro, lo ha danneggiato;
• che, inoltre, entrambe le querce, a causa della naturale crescita delle radici e dell'assestamento del terreno e della ghiaia di riporto, hanno causato la frattura della sottostante canalizzazione artificiale del vecchio fossato di scolo delle acque meteoriche, che, a sua volta, ha provocato una costante e crescente erosione delle fondazioni del muro;
• ha diffidato, invano, sia il che l' affinché intervenissero a Controparte_1 CP_2 porre rimedio alla situazione di pericolo;
• Che, in particolare, l' ha comunicato al che, nonostante la strada CP_2 CP_1 appartenga al demanio regionale, ovvero a sé medesima, la manutenzione è a carico dell'ente, come da verbale di constatazione di delimitazione sottoscritto anche dal CP_1 in data 2.2.2010, relativo anche al tratto di strada in questione;
• Che i danni subiti dal muro ammontano ad € 9.602,63, come da perizia e computo metrico estimativo a firma del geom. Pofi. CP_4
Ciò premesso in fatto, l'attore ha chiesto al tribunale di accertare e dichiarare che le querce di cui in premessa sono in condizione di stabilità precaria e/o pericolose per persone e cose, per il rischio di caduta, e, comunque, prive da anni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ordinare ai convenuti, ognuno per quanto di ragione e competenza, la messa in sicurezza delle piante, anche tramite abbattimento, e del sito circostante;
accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per le motivazioni dette e condannarli, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni, pari ad €
9.602,63 o alla somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio;
con vittoria di spese.
Il si è costituito e ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, Controparte_1 perché il verbale di constatazione e delimitazione dei centri abitati del 2.2.2010, in cui rientra anche il tratto di strada in questione, stabilisce che l è competente per la manutenzione CP_2 straordinaria e la Provincia di Frosinone per quella ordinaria, spettando al la gestione e la CP_1 manutenzione delle opere di urbanizzazione (marciapiedi, banchine rialzate, cunette, alberature, per tali dovendo intendersi, alla luce della nota esplicativa del 9.12.2013, quelle di basso fusto). Inoltre,
2 l'ente ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo Controparte_3 per essere manlevato e tenuto indenne dalle richieste nei propri confronti. La
[...] chiamata è stata autorizzata ed eseguita.
Si è, altresì, costituita l' declinando la propria responsabilità in quanto la CP_2 manutenzione straordinaria del piano viabile spetta alla Provincia di Frosinone, e non sussiste in capo ad alcun rapporto di custodia del verde, presupposto della responsabilità ex art. 2051 CP_2
c.c., esistente sulla strada regionale Frosinone-Gaeta, rapporto che sussiste, invece, in capo al
La convenuta ha anche contestato il danno dedotto dall'attore per difetto di prova. CP_1
Pertanto, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, con condanna alle spese e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La Società Reale Mutua di Assicurazioni si è costituita contestando la legittimazione passiva del poiché il tratto di strada ove insistono le due querce oggetto del contenzioso, Controparte_1 anche ai sensi dell'art. 2 n. 7) del d.lgs. 285/1992, non è comunale, e, trattandosi di alberi di alto fusto, la relativa manutenzione spetta all'amministrazione provinciale di Frosinone;
inoltre, la terza chiamata ha eccepito che i danni lamentati dall'attore non sono riconducibili alla mancata