Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
V.G. n. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. MA Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2001/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Desiree Parte_1 C.F._1
Rosa Rumolo e Andrea Zorzetto
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con gli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Alessandro Facchino e Cecilia Calsolaro
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.9.2024.
Condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Volpedo (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Volpedo per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla OR , nata a [...]
1
Gnocchi n. 2 e dal IG nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
residente in [...]; b) C.F._1 ordinare al Comune di Volpedo (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01, Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il IG corrisponderà a favore della OR Parte_1 [...]
un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a CP_1
favore della OR , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% Controparte_1 di sua proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via Don Carlo Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat. C/6 (già docc. 3 e
4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla OR . Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle Controparte_1
imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di CP_1
compreso il compenso notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii)
[...] versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG alle coordinate Controparte_1
bancarie che la stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il IG corrisponderà all'INA