TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Sul provvedimento
Testo completo
V.G. n. 2001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. AR Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2001/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Desiree
RO LO e EA ZO
- ricorrente -
e
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), nata a [...], il [...], con gli
Avv.ti Alessandro Facchino e Cecilia Calsolaro
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.9.2024.
Condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VO (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VO per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla Signora Controparte_1 , nata a
1 Tortona (AL) il 03.06.1967, c.f. C.F._2 , residente in [...] alla Via DO
Gnocchi n. 2 e dal Signor Parte_1 nato a [...] il [...], c.f.
C.F._1 residente in [...]; b) ordinare al Comune di VO (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01, Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Signor Parte_1 corrisponderà a favore della Signora [...]
CP_1 un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a favore della Signora Controparte_1 , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% di sua proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via DO AR Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat. C/6 (già docc. 3 e
4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla Signora Controparte_1 . Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di CP_1
[...] compreso il compenso notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii) versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signor Controparte_1 alle coordinate bancarie che la stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il Signor Parte_1 corrisponderà all'INA IT il premio convenuto mensilmente in € 68,00- a titolo di assicurazione infortuni stipulata a favore dei figli Per_1 , Per_
e Persona_3 sino al mese di Novembre 2024, data di naturale scadenza del contratto;
e) dichiarare che nelle more dell'instauranda procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, comunque, a far data dal mese di Agosto 2024 sino al deposito dell'emandanda sentenza di divorzio i coniugi congiuntamente concordano, in parziale modifica dell'accordo di separazione, che il Signor Parte_1 verserà a favore della Signora [...]
CP_1 la minor somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. La Signora Controparte_1 dichiara di nulla avere a che pretendere dal
Signor Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento di separazione avendo la stessa
2 ricevuto tutte le mensilità maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
f) dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 12.9.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'udienza del 2.4.2025, il Sig. Parte_1 ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via
Cavallotti, n. 57, la casa è in affitto, pago circa Euro 450,00 mensili, con le spese condominiali. Ho ereditato quote di immobili da mia madre e da mio zio, oltre a questi e la quota della casa coniugale, non ho altri immobili. Sono in pensione, prendo circa Euro
4.300,00 mensili netti;
somma dalla quale sono trattenuti importi per il riscatto della laurea.
Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, con un saldo di circa Euro 30.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. I soldi da corrispondere a mia moglie arriveranno dalla mia liquidazione, mi dovrebbe arrivare in tre rate, la prima è di Euro 50.000,00. I figli vivono
Per_ tutti da soli. AR adesso vive con la mamma. fa la guida artistica, porta le persone in giro per Parigi, si sposa tra un mese, vive a Parigi. AR lavora a Castelnuovo Scrivia, fa il programmatore informatico, prende circa Euro 1.700,00 mensili netti. Per_1 vive a
Londra, sta finendo il master di editoria e lavora in una pizzeria. Lavorava in un hotel, ora forse anche in pizzeria”. La Sig.ra Controparte_1 ha dichiarato: “vivo a Tortona, via
DO AR Gnocchi, n. 2, è la casa coniugale, Non ho immobili di mia proprietà. Faccio la maestra dell'infanzia precaria, ho passato il concorso, ma non hanno ancora fatto la graduatoria, prendo circa Euro 1.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Per il resto, confermo quanto riferito da mio marito”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è avvenuta con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Pubblico Ministero i data 28.12.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 12.9.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda
3 congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra i coniugi, Sig.ri Parte_1 e
Controparte_1 , celebrato, a VO, il 28.9.1994;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VO (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VO per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla Signora Controparte_1 , nata a [...] il
03.06.1967, c.f. C.F._2 , residente in [...]
e dal Signor Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 residente in [...]; b) ordinare al Comune di
VO (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01,
Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Signor Parte_1 corrisponderà a favore della Signora Controparte_1 un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a favore della
Signora Controparte_1 , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% di sua proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via DO AR Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat.
C/6 (già docc. 3 e 4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla Signora Controparte_1 . Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di Controparte_1 , compreso il compenso notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii) versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signor Controparte_1 alle coordinate bancarie che la
4 stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il
Signor Parte_1 corrisponderà all'INA IT il premio convenuto mensilmente in € Per_ 68,00- a titolo di assicurazione infortuni stipulata a favore dei figli Per_1 , e Per_3
[...] sino al mese di Novembre 2024, data di naturale scadenza del contratto;
e) dichiarare che nelle more dell'instauranda procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, comunque, a far data dal mese di Agosto 2024 sino al deposito dell'emandanda sentenza di divorzio i coniugi congiuntamente concordano, in parziale modifica dell'accordo di separazione, che il Signor Parte_1 verserà a favore della
Signora Controparte_1 la minor somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. La Signora Controparte_1 dichiara di nulla avere a che pretendere dal Signor Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento di separazione avendo la stessa ricevuto tutte le mensilità maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
f) dichiarare compensate le spese legali”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. AR Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. AR Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2001/2024, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
Parte_1 (C.F. C.F._1 ), nato a [...], il [...], con gli Avv.ti Desiree
RO LO e EA ZO
- ricorrente -
e
Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), nata a [...], il [...], con gli
Avv.ti Alessandro Facchino e Cecilia Calsolaro
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.9.2024.
Condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VO (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VO per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla Signora Controparte_1 , nata a
1 Tortona (AL) il 03.06.1967, c.f. C.F._2 , residente in [...] alla Via DO
Gnocchi n. 2 e dal Signor Parte_1 nato a [...] il [...], c.f.
C.F._1 residente in [...]; b) ordinare al Comune di VO (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01, Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Signor Parte_1 corrisponderà a favore della Signora [...]
CP_1 un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a favore della Signora Controparte_1 , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% di sua proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via DO AR Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat. C/6 (già docc. 3 e
4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla Signora Controparte_1 . Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di CP_1
[...] compreso il compenso notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii) versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signor Controparte_1 alle coordinate bancarie che la stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il Signor Parte_1 corrisponderà all'INA IT il premio convenuto mensilmente in € 68,00- a titolo di assicurazione infortuni stipulata a favore dei figli Per_1 , Per_
e Persona_3 sino al mese di Novembre 2024, data di naturale scadenza del contratto;
e) dichiarare che nelle more dell'instauranda procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, comunque, a far data dal mese di Agosto 2024 sino al deposito dell'emandanda sentenza di divorzio i coniugi congiuntamente concordano, in parziale modifica dell'accordo di separazione, che il Signor Parte_1 verserà a favore della Signora [...]
CP_1 la minor somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. La Signora Controparte_1 dichiara di nulla avere a che pretendere dal
Signor Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento di separazione avendo la stessa
2 ricevuto tutte le mensilità maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
f) dichiarare compensate le spese legali”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 12.9.2024, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. All'udienza del 2.4.2025, il Sig. Parte_1 ha dichiarato: “vivo a Novi Ligure, via
Cavallotti, n. 57, la casa è in affitto, pago circa Euro 450,00 mensili, con le spese condominiali. Ho ereditato quote di immobili da mia madre e da mio zio, oltre a questi e la quota della casa coniugale, non ho altri immobili. Sono in pensione, prendo circa Euro
4.300,00 mensili netti;
somma dalla quale sono trattenuti importi per il riscatto della laurea.
Non ho altri redditi. Ho un solo conto corrente, con un saldo di circa Euro 30.000,00. Non ho investimenti, titoli o altri valori. I soldi da corrispondere a mia moglie arriveranno dalla mia liquidazione, mi dovrebbe arrivare in tre rate, la prima è di Euro 50.000,00. I figli vivono
Per_ tutti da soli. AR adesso vive con la mamma. fa la guida artistica, porta le persone in giro per Parigi, si sposa tra un mese, vive a Parigi. AR lavora a Castelnuovo Scrivia, fa il programmatore informatico, prende circa Euro 1.700,00 mensili netti. Per_1 vive a
Londra, sta finendo il master di editoria e lavora in una pizzeria. Lavorava in un hotel, ora forse anche in pizzeria”. La Sig.ra Controparte_1 ha dichiarato: “vivo a Tortona, via
DO AR Gnocchi, n. 2, è la casa coniugale, Non ho immobili di mia proprietà. Faccio la maestra dell'infanzia precaria, ho passato il concorso, ma non hanno ancora fatto la graduatoria, prendo circa Euro 1.500,00 mensili netti. Non ho altri redditi. Per il resto, confermo quanto riferito da mio marito”. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è avvenuta con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal
Pubblico Ministero i data 28.12.2022, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 12.9.2024; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda
3 congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tra i coniugi, Sig.ri Parte_1 e
Controparte_1 , celebrato, a VO, il 28.9.1994;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in VO (AL), il 28 settembre 1994, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VO per l'anno 1995 N.
1- P. 2 – S.A dalla Signora Controparte_1 , nata a [...] il
03.06.1967, c.f. C.F._2 , residente in [...]
e dal Signor Parte_1 nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 residente in [...]; b) ordinare al Comune di
VO (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio (Atto n. 01,
Parte 2, S.A. Anno 1995); c) quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Signor Parte_1 corrisponderà a favore della Signora Controparte_1 un assegno divorzile una tantum come segue: i) trasferimento a titolo gratuito a favore della
Signora Controparte_1 , che accetta, mediante atto notarile la quota del 50% di sua proprietà dell'unità immobiliare, già adibita a casa famigliare, composta da abitazione e autorimessa, sita in Tortona (AL), Via DO AR Gnocchi n. 2, il tutto censito presso l'N.C.E.U. di detto Comune al f. 48, part. 303, sub. 27, cat. A/2 e f. 48, part. 303, sub. 13, cat.
C/6 (già docc. 3 e 4), entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dal deposito della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria – salvo diversa disponibilità e tempistica dello studio notarile prescelto dalla Signora Controparte_1 . Ferma restando l'esenzione fiscale totale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori, sui trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2E del 21 febbraio 2014 dopo la riforma sulle imposte di registro, tutti gli eventuali costi e gli oneri derivanti dal predetto trasferimento immobiliare, sono a carico esclusivo di Controparte_1 , compreso il compenso notarile relativo alla stipula dell'atto di cessione della quota;
ii) versamento, a titolo di liquidazione una tantum, della somma pari ad € 110.000,00 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signor Controparte_1 alle coordinate bancarie che la
4 stessa vorrà comunicare, nei seguenti termini: - € 20.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
- € 90.000,00 mediante n. 30 rate bimestrali di € 3.000,00 cadauna;
d) il
Signor Parte_1 corrisponderà all'INA IT il premio convenuto mensilmente in € Per_ 68,00- a titolo di assicurazione infortuni stipulata a favore dei figli Per_1 , e Per_3
[...] sino al mese di Novembre 2024, data di naturale scadenza del contratto;
e) dichiarare che nelle more dell'instauranda procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e, comunque, a far data dal mese di Agosto 2024 sino al deposito dell'emandanda sentenza di divorzio i coniugi congiuntamente concordano, in parziale modifica dell'accordo di separazione, che il Signor Parte_1 verserà a favore della
Signora Controparte_1 la minor somma di € 800,00 a titolo di assegno di mantenimento previsto in sede di separazione. La Signora Controparte_1 dichiara di nulla avere a che pretendere dal Signor Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento di separazione avendo la stessa ricevuto tutte le mensilità maturate alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
f) dichiarare compensate le spese legali”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. AR Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
5