TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 535/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 535/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
28.05.2024 da
Parte_1 (C.F.: C.F._1 , nata in [...], il [...], e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Paolelli del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Tagliacozzo, alla
Via G. Matteotti, 19, come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F._2 ), nato a [...], il giorno 18.12.1984, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria
TE IA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Nicola Di
Lorenzo n.14, in virtù di procura su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 30.06.2025 e depositato in data 04.07.2025):
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, la sig.ra Parte_1 , deducendo di aver contratto matrimonio con il sig. CP_1 in data 18/06/2007 in Zyra Gj. Civile Parte_2 trascritto presso il Comune di Tagliacozzo (AQ), e che dall'unione erano nati i figli minori Per_1
[...] (n. il 5/10/2010), e Persona_2 (n. il 26/1/2009), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario dei minori;
obbligo a carico del coniuge di versare un contributo di mantenimento di euro
700,00 mensili a favore dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria di separazione personale tra i coniugi, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario dei minori;
disponibilità a versare un assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00 mensili, nel periodo di permanenza presso la madre;
pagamento delle spese straordinarie per i minori al 50% tra i coniugi;
percezione per intero dell'assegno unico universale. In data 4.7.2025, i difensori hanno depositato telematicamente l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le questioni di cui alla separazione, contenente altresì la rinuncia delle stesse alla comparizione in udienza.
Quindi, all'udienza del 10 luglio 2025, su richiesta conforme delle parti, il giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni dei coniugi risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili perché non contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, ed essendo anche adeguate e congrue alle condizioni economiche delle parti e al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
-all'assegnazione della casa familiare:
-al diritto di visita paterno: -al mantenimento dei figli minori:
-al mantenimento tra coniugi:
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al Numero 12, Parte II, Serie C, Anno
2024;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 535/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
28.05.2024 da
Parte_1 (C.F.: C.F._1 , nata in [...], il [...], e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Paolelli del Foro di Avezzano, elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Tagliacozzo, alla
Via G. Matteotti, 19, come da procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
CP_1 (C.F. C.F._2 ), nato a [...], il giorno 18.12.1984, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria
TE IA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano, via Nicola Di
Lorenzo n.14, in virtù di procura su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da accordo sottoscritto in data 30.06.2025 e depositato in data 04.07.2025):
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, la sig.ra Parte_1 , deducendo di aver contratto matrimonio con il sig. CP_1 in data 18/06/2007 in Zyra Gj. Civile Parte_2 trascritto presso il Comune di Tagliacozzo (AQ), e che dall'unione erano nati i figli minori Per_1
[...] (n. il 5/10/2010), e Persona_2 (n. il 26/1/2009), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario dei minori;
obbligo a carico del coniuge di versare un contributo di mantenimento di euro
700,00 mensili a favore dei figli, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 il quale, pur aderendo alla domanda di declaratoria di separazione personale tra i coniugi, ha chiesto che tale decisione venisse presa alle seguenti condizioni: assegnazione della casa coniugale quale genitore collocatario dei minori;
disponibilità a versare un assegno di mantenimento per i figli di euro 300,00 mensili, nel periodo di permanenza presso la madre;
pagamento delle spese straordinarie per i minori al 50% tra i coniugi;
percezione per intero dell'assegno unico universale. In data 4.7.2025, i difensori hanno depositato telematicamente l'accordo raggiunto dalle parti su tutte le questioni di cui alla separazione, contenente altresì la rinuncia delle stesse alla comparizione in udienza.
Quindi, all'udienza del 10 luglio 2025, su richiesta conforme delle parti, il giudice ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni dei coniugi risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili perché non contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, ed essendo anche adeguate e congrue alle condizioni economiche delle parti e al superiore interesse dei figli della coppia, le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1 ed autorizza gli stessi a vivere separati;
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e collocamento dei figli minori:
-all'assegnazione della casa familiare:
-al diritto di visita paterno: -al mantenimento dei figli minori:
-al mantenimento tra coniugi:
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al Numero 12, Parte II, Serie C, Anno
2024;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 14 luglio 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Di Fonzo Dott. Leopoldo Sciarrillo