TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Nella controversia di lavoro N 4428/2024 promossa da:
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
elettivamente domiciliati in Broni, presso lo Studio dell'Avv.to F. Chiesa Parte_5
che li rappresenta e difende con l'Avv.to M.M. Cicotti come da mandato di cui agli atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2
sede in Roma
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: carta docenti
CONCLUSIONI PERI RICORRENTI: - “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, nonché della Legge n. 103/2023, per violazione della clausola
4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio
dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione
del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e precisamente: - quanto alla
ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per Parte_1 un totale di € 2.000,00; - quanto alla ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 3.000,00; - quanto alla
ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 3.000,00; - quanto alla ricorrente per gli Parte_4
anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un totale di € 1.500,00; - quanto al ricorrente
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 per un totale di € Parte_5
1.500,00. Conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio Controparte_1
stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei Firmato Da:
[...]
Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: 8 docenti a Pt_6 C.F._1
tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre alla rivalutazione e agli interessi dal dì
del dovuto al saldo;
- in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto delle parti
ricorrenti alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”
per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
condannarsi il al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. a favore della
ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Parte_1
della somma di € 3.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento
del danno ex art. 1218 del c.c. a favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; della somma di € 3.000,00 o di quella
minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. a
favore della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_3
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta
di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. a favore della ricorrente Pt_4
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; della somma di € 1.500,00 o di
[...]
quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. a favore del ricorrente per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. Parte_5
Con vittoria di spese e compensi, distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 15.10.2024 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e hanno dedotto di aver lavorato quale
[...] Parte_4 Parte_5
insegnanti non di ruolo per il resistente, attualmente in ruolo, con vari contratti a tempo CP_1
determinato, negli anni scolastici, rispettivamente, la dal 2021/2022 al 2024/ 2025, la Parte_1
e la dal 2019/2020 al 2024/2025; la e dal Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
2022/2023 al 20242025 specificando anche e i periodi lavorati. I ricorrenti hanno lamentato di non aver ricevuto, in quanto dal riservata ai soli docenti di ruolo, con riferimento ai predetti CP_1
anni scolastici, la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (cd. Carta del docente, di importo pari ad € 500 annui) istituita dall'art 1 comma 121 della L 107/2015 a far data dall'a.s. 2015/2016, carta, come noto che conferisce ai docenti un bonus di 500 euro annui da utilizzare per l'acquisto di strumenti culturali e per la partecipazioni a corsi ed eventi o comunque con riferimento alla formazione o alla capacità di accesso alla formazione ed ottenibile mediante accesso ad una pagine web sul sito del , con possibilità di cumulo, nell'anno successivo, di CP_1
quanto non speso l'anno precedente Contestando l'impossibilità dell'accesso alla Carta, i ricorrenti hanno richiamato giurisprudenza a sostegno della propria tesi, nel senso del loro pieno diritto ad ottenerla, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea, nella quale si sono richiamate le esigenze di non discriminazione del trattamento dei docenti a tempo determinato rispetto a quelli di ruolo, con riferimento al contrasto che si verrebbe a creare con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla Direttiva n° 1999/70/CE, e hanno quindi concluso come in epigrafe richiamando anche giurisprudenza nazionale, sempre a favore della propria tesi La controversia è stata brevemente trattata senza ritenuta necessità di istruttoria, nella contumacia del resistente, e, all'udienza del 15.1.2025.2024 definita con lettura del dispositivo. CP_1
Alla luce della trattazione e dell'istruttoria documentale svolta, il ricorso proposto è risultato fondato e merita quindi accoglimento, in ciò aderendo, sulle questioni di fondo legate al riconoscimento dei diritti vantati, all'orientamento già espresso, in particolare, da questo Tribunale in più pronunce, le cui argomentazioni, ritenute condivisibili sulle questioni conformemente trattate, devono ritenersi integralmente richiamate. Per quanto concerne, in primo luogo, la domanda relativa alla carta elettronica del docente (prevista dall'art. 1, c 121, L. 107/2015 : “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano
nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.) la limitazione nel caso applicata dal resistente trova CP_1
fonte nel d.p.c.m. 23.9.2015 che ha stabilito che la stessa spetti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato anche se nel periodo di formazione e prova, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con qualche specificazione successiva comunque non espressamente estensiva al caso dei docenti a tempo determinato. Le finalità formative e di aggiornamento che la Carta persegue, trovano poi fonte normativa nel TU 297/94 e costanti riferimenti nella contrattazione collettiva vigente. Il dpcm sopra richiamato è stato poi annullato dalla pronuncia del Consiglio di Stato n 1842/2022, proprio nella parte in cui lo stesso escludeva dalla erogazione della Carta i docenti non di ruolo, ravvisando un aperto contrasto con i principi costituzionali di cui all'art. 3, 35 e 97 della Carta Fondamentale. Ciò
per la ritenuta inammissibile sussistenza di un sistema di formazione “ a doppia trazione” che privilegerebbe la formazione dei soli docenti di ruolo, negando chances agli altri, in violazione anche dei principi di buona amministrazione scolastica, che non potrebbe che riguardare l'intero sistema di insegnamento, portato avanti da tutto il personale a tale funzione addetto e che deve essere ispirato alla qualità del servizio reso a chi vi accede ( finalità perseguita infatti dalla normativa anche con riferimento agli insegnanti part time e in prova, o non impegnati per vari motivi in attività didattica,
in questo caso, senza operare distinzioni). Suggerendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente e ribadendo i principi fondamentali in materia di gerarchia delle fonti del diritto e dei loro rapporti, il Consiglio di Stato ha quindi concluso come premesso, creando un primo presupposto per l'estensione della erogazione della Carta oggetto del procedimento anche a docenti nella situazione dell'odierna parte ricorrente. Su tali aspetti, come pure segnalato dalla difesa di tale parte si è poi espressa anche la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n 450/2022,
pronuncia che si colloca nel più ampio ambito del diritto interpretativo eurounitario diretto ad evitare un contrasto con le fonti comunitarie e, in particolare con il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva con riferimento, nel caso, specifico, proprio alla Carta di cui si discute, ritenendo la relativa questione rientrante tra le “ condizioni di impiego” contemplate dalla predetta clausola, anche in ragione della generalizzata obbligatorietà della formazione continua da parte dei docenti. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte altre ragioni di Parte_7
giustificazione per un diverso trattamento possono ritenersi con riferimento, ad esempio, a brevi periodi di docenza, o evenienza che è possibile anche per i docenti di ruolo, qualora supplenti o a tempo parziale, o, ancora, docenti solo per una parte dell'anno scolastico oppure lontani dalla struttura scolastica ( come nel caso della didattica a distanza prevista per il periodo di pandemia da Covid)
espressamente, nel tempo dichiarati aventi comunque diritto alla erogazione della Carta. La Corte ha ritenuto quindi e anche in questo caso, insussistenti ragioni oggettive di possibili giustificazioni della differenza di trattamento risultante fra le due tipologie di docenti, richiamando la necessità, nel contesto dei singoli ordinamenti di valutare la equiparabilità delle mansioni tra i lavoratori in comparazione, questione in concreto affrontata per più aspetti anche dalla Corte di Cassazione, in senso del tutto favorevole alla tesi anche oggi sostenuta da parte ricorrente. A riguardo, la presente pronuncia si conforma, in particolare, anche ai principi, più specifici, espressi nel recentissimo intervento della Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 29961/2023, nel contesto del quale si è
chiaramente ribadita l'attinenza del diritto al rilascio della carta oggetto di causa alla formazione e all'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle dotazioni lavorative del singolo docente,
intese in senso stretto. Ciò, nell'ambito di un riconosciuto sostegno alla didattica sul piano di durata almeno annuale, da intendersi però esteso, atteso il riferimento, nella disciplina della carta, all' “anno scolastico” e proprio alla luce del diritto eurocomunitario, anche ai docenti precari il cui lavoro,
secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura, in quanto rendono “una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”. Così
argomentando la Corte ha quindi ribadito, precisandola, l'assenza di qualsiasi ragione per una valida discriminazione non solo con riferimento ai precari che abbiano prestato servizio su vacanze dell'organico di diritto al 31 agosto, ma anche, su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art 4 commi 1 e 2 della L 124/99 , spettando la carta a quest'ultimi in misura piena, come agli altri, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo
quadro. In ordine alla situazione specifica dei ricorrenti, tutti loro hanno ottenuto supplenze per gli anni richiesti fino al 30 giugno, rientrando quindi nei predetti parametri tranne la ricorrente con Pt_2
riferimento solo all'anno scolastico 2019/2020, lavorato fino al 18 giugno e il ricorrente , Pt_3
con riguardo unicamente all'anno scolastico 2022/2023 lavorato fino al 12 giugno
Rispetto alle due annualità sopra riportate, i ricorrenti hanno però complessivamente superato i 180
giorni di servizio prestato. Pertanto, il mancato ottenimento di supplenze fino al 30 giugno non si ritiene ostativo al riconoscimento del beneficio anche per tale annualità atteso che, sempre argomentando sulla base della pronuncia della Suprema Corte ora in analisi, il diritto alla Carta per cui è causa può essere comunque riconosciuto integralmente in quanto, per durata e per continuità,
detto termine di 180 giorni, che la Corte di Cassazione ha ritenuto sicuramente rilevante, non risulta troppo dissimile da quella che darebbe diritto al beneficio richiesto in quanto, entro tali limiti, ancora comparabile con una durata della supplenza fino al 30 giugno più estesa , potendosi pertanto riconoscere un identico effetto. Per tali motivi, si ritiene quindi di riconoscere il diritto dei predetti ricorrenti anche con riferimento agli anni scolastici di supplenza di minor durata, così
complessivamente concludendo come da dispositivo anche in punto spese che, seguendo il principio della soccombenza, vengono liquidate in favore di parte ricorrente, con conseguente condanna del al loro rimborso, tenendo conto della semplicità delle questioni affrontate e della breve CP_1
trattazione nel caso richiesta, con distrazione in favore della difesa che ha reso la dichiarazione prevista.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Genova, dott.ssa Maria Giovanna Dito, quale Giudice del Lavoro
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a usufruire della prestazione della Carta Elettronica per l'aggiornamento e formazione del docente richiesta e oggetto di causa, per l'importo di € 500,00 annui, corrispondente al valore previsto per ogni anno scolastico, con riferimento agli anni scolastici:
per dal 2021/2022 al 2024/2025 Parte_1
dal 2019/2020 al 2024/2025 Parte_2
dal 2019/2020 al 2024/2025 Parte_3
dal 2022/2023 al 2024/2025 Parte_4
dal 2022/2023 al 2024/2025 e, conseguentemente, Parte_5
dichiara tenuto e condanna il resistente ad assegnare ai ricorrenti la predetta Carta per gli CP_1
anni scolastici indicati e per gli importi risultanti, oltre accessori di legge;
condanna il resistente a rimborsare ai ricorrenti le spese del processo che liquida in €1.030 CP_1
in favore di ciascun ricorrente per compensi, oltre rimborso del CU se versato, oltre accessori di legge e con distrazione in favore del difensore antistatario;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 15/01/2025
IL GIUDICE
Maria Giovanna Dito